Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 31 gennaio 2001 |
Norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 2000/2001. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunita' europee; Visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso che fissa il prezzo d'intervento del risone, modificato da ultimo dal Reg.to (CE) n. 1667/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000; Visto il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 che fissa la qualita' tipo del riso; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 708/98 del 30 marzo 1998 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 691/99 del 30 marzo 1999; Visto il regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione del 22 gennaio 1991 che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 652/92 della Commissione del 16 marzo 1992; Visto il regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione dell'8 novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime di intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/99 della Commissione del 16 aprile 1999; Visto il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento; Visto il regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991, che definisce le modalita' di acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare; Visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico; Visto il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 della Commissione del 18 luglio 1997; Visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro; Visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, recante modalita' d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/99 della Commissione del 29 giugno 1999; Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non sara' diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso; Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1996, con il quale l'Ente nazionale risi e' stato riconosciuto organismo pagatore per conto della Comunita' europea per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso; Ravvisata l'opportunita' di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 2000/2001; Decreta: Articolo unico Nell'espletamento degli incarichi di cui ai decreti ministeriali 27 ottobre 1967 e 31 maggio 1996 citati in premessa, l'Ente nazionale risi e' tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 2000/2001, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto. Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2001 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pagano
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001 Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 109 |
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ATTO DISCIPLINARE
contenente norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995
Art. 1. L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo pagatore e di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, si atterra', per la campagna di commercializzazione 2000/2001, alle norme dei regolamenti (CEE) n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonche' a quelle del presente atto disciplinare. Art. 2. A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo: a) di riportare alla campagna di commercializzazione 2000/2001 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 2000, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti; b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunita', gli verra' offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 2000/2001, purche' rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono. Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, da presentare all'Ente nazionale risi, per partite minime di 20 tonnellate di risone della stessa varieta'; nell'offerta dovra' espressamente essere dichiarata l'origine comunitaria del prodotto. L'Ente stesso, inoltre, dovra' dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 3072/95. Art. 3. Gli acquisti di intervento possono essere effettuati solo a partire dal 1o aprile 2001 e sino al 31 luglio 2001. Il prezzo da pagare al venditore e' il prezzo di intervento valido il primo giorno di consegna se trattasi di conferimenti a magazzino o il giorno dell'accettazione dell'offerta se trattasi di prodotto preso in carico nel luogo in cui si trova, tenuto comunque conto delle maggiorazioni o detrazioni applicabili in funzione della qualita'. Il prodotto deve essere consegnato a magazzino, a cura e spese del venditore, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualita' tipo: "riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi, tenore di umidita' 13,00%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualita' perfetta: grani gessati 1,5% (per il risone di cui ai codici 1006 10 27 e 1006 10 98), 2% (per il risone di cui ai codici diversi da 1006 10 27 e 1006 10 98); grani striati rossi 1,00%; grani vaiolati 0,50%; grani macchiati 0,25%; grani ambrati 0,05%; grani gialli 0,02%". Per le varieta' indicate nella tabella n. 1, la qualita' tipo deve corrispondere alle caratteristiche gia' descritte al comma precedente, fatta eccezione per le percentuali della resa a grana intera e della resa globale, che devono corrispondere a quelle indicate nella stessa tabella n. 1. Art. 4. L'organismo di intervento puo' accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreche' prive di odore e di insetti vivi, purche': il tasso di umidita' non superi il 14,5%; la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14; la percentuale di grani difettosi non superi i valori massimi seguenti: grani gessati: il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per gli altri risi; grani striati rossi: il 10% per i risi a grana tonda e il 5% per gli altri risi; grani macchiati e vaiolati: il 4% per i risi a grana tonda e il 2,75% per gli altri risi; grani ambrati: l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi; grani gialli: lo 0,175% per tutti i tipi di riso; impurita' diverse: l'1% per tutti i tipi di riso; grani di riso di altre varieta': il 5% per tutti i tipi di riso; il livello di radioattivita' non superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. Il controllo del livello di contaminazione verra' effettuato solo in caso di necessita' e per il tempo strettamente necessario. Le eventuali relative modalita' saranno stabilite dalla regolamentazione comunitaria. Il risone con percentuali di impurita' diverse, superiori a 0,1%, puo' essere acquistato all'intervento previa applicazione di una riduzione del prezzo di intervento di 0,02% per ogni divario supplementare di 0,01%. Il risone con percentuali di grani di riso di altre varieta', superiori al 3%, puo' essere acquistato all'intervento previa applicazione di una riduzione del prezzo di intervento dello 0,1% per ogni divario supplementare di 0,1%. Art. 5. La data e il centro di intervento in cui effettuare la consegna sono fissati dall'Ente nazionale risi e saranno comunicati al conferente che potra' contestarli nel termine di due giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La consegna dovra' avvenire entro la fine del secondo mese successivo a quello del ricevimento dell'offerta senza pero' poter superare la data del 31 agosto 2001. All'atto del ricevimento del prodotto, l'Ente nazionale risi procedera' al campionamento mediante campioni prelevati in misura di un prelievo per ogni 10 tonnellate. Tale campionamento dovra' essere eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a cio' delegato. L'Ente nazionale risi, prima di far entrare la merce in magazzino dovra' accertare che ogni singola consegna rispetti la qualita' minima. In caso contrario, l'Ente nazionale risi dovra' rifiutare la presa in carico della consegna che non rispetti tale qualita'. Nel caso in cui l'Ente nazionale risi proceda alla presa in carico del prodotto nel luogo in cui si trova, la verifica del rispetto della qualita' dovra' avvenire sulla base di campioni rappresentativi della partita offerta. Il numero dei campioni da costituire e' ottenuto dividendo per 20 la quantita' della partita offerta. La verifica deve stabilire che il prodotto risponda alla qualita' minima richiesta per essere accettato all'intervento. In caso contrario, la presa in carico della partita e' rifiutata. La valutazione del prodotto sara' fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare sulla base della media ponderale dei risultati analitici. Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, fatti salvi i casi di contestazione della valutazione stessa e della mancata presentazione della fattura, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso tra il trentaduesimo e il trentasettesimo giorno successivo a quello della presa in consegna. Art. 6. Ai prezzi stabiliti ai sensi delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, deve essere applicata, a partire dal 1o aprile 2001 e per quattro mesi consecutivi, una maggiorazione mensile, di Euro 2 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di Euro 8. Art. 7. Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 2000, nonche' quello per le spese di gestione deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti di credito. Lo schema di tali convenzioni dovra' essere approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia. Art. 8. L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto. Le quantita' acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonche' il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per varieta'. Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantita', qualita' e caratteristiche. L'Ente nazionale risi dovra' tenere permanentemente aggiornato un elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto nel quadro del regime di intervento. Detto elenco contiene gli elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i punti di magazzinaggio, la capacita', il numero dei capannoni e dei sili, le piante e gli schemi. Art. 9. L'Ente nazionale risi e' responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonche' da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore e non rientranti nei limiti di tolleranza dello 0,4% previsti dal regolamento (CEE) n. 147/1991 del 22 gennaio 1991. Art. 10. Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5, titolo I, del regolamento (CEE) n. 75/1991 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualita' equivalente e per una quantita' rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato piu' vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non puo' mai essere inferiore al prezzo di intervento di cui all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) 3072/1995, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare. Il prezzo di intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione e' quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile. Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficolta' di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 3072/1995, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo. Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo Il, e all'art. 11, titolo III del regolamento (CEE) n. 75/1991 e' fissato secondo la procedura di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 3072/1995. Tale prezzo e' stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non puo' essere ritoccato per motivi connessi alla qualita'. Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare e' il prezzo di intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguarnenti in relazione alla qualita' del prodotto. Tale prezzo non e' adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino. L'Ente nazionale risi e' tenuto ad assicurare la massima pubblicita' dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovra' essere quello gia' approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Art. 11. Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 2001, saranno conservate a cura dell'Ente nazionale risi nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 15 settembre 2001. Art. 12. E' fatto obbligo all'Ente nazionale risi di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli. Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterra' opportuno di disporre. Art. 13. La gestione contabile, che ha inizio il 1o gennaio 2001 e termina il 31 dicembre 2001 deve essere condotta con criteri della piu' rigida economia. Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente: a) spese generali; b) spese tecniche; c) oneri di finanziamento. Art. 14. Il rendiconto della gestione deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 2001, di cui e' parte integrante e deve essere trasmesso, entro il 31 maggio 2002, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale, ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'approvazione. Art. 15. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali e di quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi. Art. 16. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinche', nel corso della campagna di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente nazionale risi sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che l'Unione europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero. Roma, 31 gennaio 2001 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio
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