| Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 23 marzo 2001 |  
| Conferma  del  riconoscimento  dell'acqua  minerale  "S.  Pietro", in Marino. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento della prevenzione
    Vista  la  domanda  in data 22 aprile 1992 con la quale la societa' Idrominerale  Romana Bognanco S.r.l., con sede in Roma, via di Pietra 84, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua  minerale  naturale  denominata  "S.  Pietro"  che  sgorga nell'ambito  dell'omonima  concessione  mineraria  sita  in comune di Marino (Roma);  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;  Visti gli atti d'ufficio;  Visto  il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di  sanita'  espresso  nella  seduta del 30 gennaio 2001: "favorevole affinche'  la  societa'  Idrominerale  Romana  Bognanco  S.r.l. possa continuare  l'utilizzazione  dell'acqua  minerale S. Pietro di Marino (Roma) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza  la  seguente  dicitura: "Puo' avere effetti diuretici". La dicitura   "facilita   i   processi   digestivi"   necessita  di  una documentazione  clinica  basata  sull'uso  di  tecniche  diagnostiche moderne;  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  confermato  il  riconoscimento dell'acqua minerale naturale "S. Pietro"  che  sgorga  nell'ambito  dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Marino (Roma).  |  
|   |                                 Art. 2.  L'indicazione  che  ai  sensi  dell'art.  11,  punto 4, del decreto legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici".  |  
|   |                                 Art. 3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.    Roma, 23 marzo 2001                                     p. Il dirigente generale: Scriva  |  
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