IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
  Dispone:
      1.  Trasmissione  telematica  dei  dati  contenuti nel modello di dichiarazione "UNICO 2001 Persone fisiche":    1.1  Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica  i dati contenuti nel modello di dichiarazione "UNICO 2001 -  Persone  fisiche", approvato con provvedimento del 13 marzo 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 81  del  5  aprile  2001,  seconda  le  specifiche tecniche contenute nell'ALLEGATO A al presente provvedimento.    2.  Trasmissione  dei  dati relativi alla dichiarazione IVA, alla dichiarazione   dei   sostituti   d'imposta   ed  alla  dichiarazione dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  contenuti nel modello di dichiarazione "UNICO 2001 - Persone fisiche".    2.1 I dati relativi alla dichiarazione annuale IVA, contenuta nel modello  "UNICO  2001 Persone fisiche", devono essere trasmessi dagli utenti   del  servizio  telematico  secondo  le  specifiche  tecniche riportate nell'allegato A al provvedimento 3 aprile 2001, in corso di pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale,  di  approvazione  delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2000.    2.2  1  dati relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, contenuta  nel  modello "UNICO 2001 - Persone fisiche", devono essere trasmessi  dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche  riportate  nell'allegato  A al provvedimento 26 marzo 2001, pubblicato  nel  supplemento ordinario n. So' alla Gazzetta Ufficiale n.  90  del 18 aprite 2001, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 7 70120001.    2.3  I  dati  relativi  alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  contenuta  nel  modello  "UNICO 2001 - Persone  fisiche",  devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico  secondo  le  specifiche  tecniche che sono stabilite cori provvedimento in corso di approvazione.    .3. Trasmissione telematica dei dati riguardanti la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.    3.1  Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati riguardanti  la  scelta  per  la  destinazione  dell'otto  per  mille dell'IRPEF  allo  Stato  o  ad  una  delle  sei istituzioni religiose previste,  contenuti  nelle  certificazioni  relative  ai  redditi di lavoro  dipendente  e  assimilati  -  CUD  2001, nell'apposita scheda approvata  unitamente  al  modello  "UNICO  2001  -  Persone fisiche" presentata  dai  soggetti  esonerati dall'obbligo della presentazione della  dichiarazione  dei redditi e nella scheda Mod 730-1 consegnata dai  sostituti  d'imposta  per i contribuenti ai quali hanno prestato assistenza   fiscale,   secondo   le   specifiche   tecniche  di  cui all'allegato B al presente provvedirnento.    4. Trasmissione dei dati relativi ai versamenti telematici.    4.1 1 dati relativi ai versamenti effettuati mediante il servizio telematico  Internet  o  Entratel  devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato C al presente provvedimento.
      Motivazioni:    Il  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo  2001  ha  approvato il modello "UNICO 2001 - Persone fisiche", con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione agii effetti dell'imposta   sul   reddito  delle  persone  fisiche  da  presentare nell'anno 2001.    II  punto 3 di tale provvedimento fa rinvio ad un successivo atto dell'Agenzia  delle  Entrate  per la definizione sia delle specifiche tecniche  per  la  trasmissione  in  via  telematica  dei  dati delle dichiarazioni  che  delle  modalita'  per  l'invio  all'Agenzia delle Entrate mediante il servizio telematico dei dati relativi alle scelte della  destinazione  dell'otto  per  mille dell'IRPEF, effettuate dai soggetti  esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei  redditi  ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del D.P.R, n. 600 del 1973.    Il  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle Entrate 28 marzo   2001,   che  ha  approvato  le  specifiche  tecniche  per  la trasmissione   telematica  dei  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni Modelli  73012001,  nel  punto  4.2  ha  altresi'  fatto rinvio ad un successivo  atto  dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle specifiche  tecniche  per la trasmissione da parte degli intermediari abilitati  dei dati relativi alle scelte della destinazione dell'otto per  mille  dell'IRPEF  contenute  nei  Modelli  730-1 consegnati dai sostituti  d'imposta  che hanno prestato assistenza fiscale nell'anno 2000.    L'articolo  27,  comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, cosi' come modificato dal decreto del Ministero delle finanze   29  marzo  2000,  prevede  che  il  versamento  in  formato elettronico  deve  essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate.    Al fine di dare attuazione ai citati provvedimenti sono definiti    -  nell'ALLEGATO  A  al presente provvedimento, il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia   delle   Entrate  dei  dati  contenuti  nei  modelli  di dichiarazione "UNICO 2001 - Persone fisiche";    -  nell'ALLEGATO  B,  le specifiche tecniche per l'invio dei dati riguardanti  la  scelta  per  la  destinazione  dell'otto  per  mille dell'IRPEF   effettuata   mediante   la  presentazione  della  scheda approvata  unitamente  al  Modello  "UNICO  2001 - Persone fisiche" o attraverso la presentazione del certificato di cui all'articolo 7-bis del   D.P.R.   n.   600   del  1973  (CUD2001),  ovvero  mediante  la presentazione dei Mod. 730/1 tramite i sostituti d'imposta;    -  nell'ALLEGATO  C,  le specifiche tecniche per 1'effettuazi'one dei  versamenti delle imposte con l'utilizzo di procedure telematiche ( Internet o Entratel).    Si  riportano  di  seguito  i  riferimenti normativi del presente provvedimento,    Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.    Decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.  66;  art.  67,  comma  1;  art,  68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);    Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  Entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);    Decreto  del  Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.    Disciplina normativa di riferimento.    Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,   e   successive  modificazioni:  disposizioni  in  materia  di' accertamento delle imposte sui redditi;    Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e successive modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive  (IRAP)  revisione  degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;    Decreto   legislativo   9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre  1998, n. 490, concernente la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;    Decreto  del ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164: norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese   e   per   i  dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e  dai professionisti;    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni:  modalita'  per  la  presentazione  delle dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto;    Decreto  del  Ministero  delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12  agosto  1998: modalita' tecniche   di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei contratti  di  locazione  e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche'  di  esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto  del  Ministero  delle  finanze  24 dicembre 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto  del  Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;    Decreto  del Ministero delle finanze 18 febbraio 1999, pubblicato nella  Gazzzetta  Ufficiale n. 44. del 23 febbraio 1999 e decreto del Ministro  delle  finanze  12  luglio  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000: individuazione di altri soggetti abilitaci alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;    Decreto  del Ministero delle finanze 23 novembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario n. 207 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13  dicembre  2000  : approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica - CUD2001;    Decreto  del Ministero delle finanze 29 dicembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 18 gennaio   2001  :  approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione  IVA concernenti l'anno 2000, con le relative istruzioni;    Provvedimento  dell'Agenzia  delle  Entrate  del 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 47  del  26  febbraio  2001: approvazione del Modello 770/2001 con le relative  istruzioni, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute,  delle  imposte  sostitutive,  dei  contributi  e dei premi assicurativi,  da  presentare  nell'anno  2001 da parte dei sostituti d'imposta  e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale;    Provvedimento   dell'Agenzia   delle   Entrate   13  marzo  2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 81  del 6 aprile 2001: approvazione del Modello "UNICO 2001 - Persone fisiche", con le relative istruzioni e busta, nonche' della scheda ai fini  della  scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da  parte  dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione;    Provvedimento  dell'Agenzia delle Entrate 28 marzo 2001, in corso di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale: approvazione dei Modelli di   dichiarazione   "UNICO  2001  -  quadri  IQ',  con  le  relative istruzioni,  da  utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2000;    Provvedimento   dell'Agenzia   delle   Entrate   28  marzo  2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 82  del  7 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione   telematica  dei  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni Modelli 730/2001;    Provvedimento   dell'Agenzia   delle   Entrate   26  marzo  2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 90  del 18 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione   telematica  dei  dati  contenuti  nella  dichiarazione Modello 770/2001. Il  presente  provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Roma, 19 aprile 2001
                                                   Il direttore: ROMANO  |