| Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |  
| DECRETO 10 aprile 2001 |  
| Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola del Giglio. |  
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                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
    Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato,  con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei  lavori  pubblici,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso   e   la  circolazione  nelle  piccole  isole  di  veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;  Vista  la delibera del Consiglio comunale del comune dell'isola del Giglio  (Grosseto)  in data 17 marzo 2001 n. 5 concernente il divieto di  afflusso  e  di  circolazione  sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti   a   persone   non   facenti  parte  della  popolazione stabilmente   residente   nell'isola   del  Giglio  e  degli  autobus appartenenti  ad  imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;  Vista  la  nota della prefettura di Grosseto in data 27 marzo 2001, n. 147, area D/PA;  Vista  la  nota  n.  7340  in data 21 novembre 2000 con la quale si chiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;                              Decreta:                               Art. 1.                               Divieto  Dal  5 maggio  2001 al 30 settembre 2001 e' vietato l'afflusso e la circolazione  sull'isola  del  Giglio  degli  autobus appartenenti ad imprese  non  aventi  la  sede  legale  ed  amministrativa nell'isola stessa.  Dal 23 luglio al 24 agosto 2001 e' altresi' vietato l'afflusso e la circolazione  di  veicoli  appartenenti  a  persone  non  stabilmente residenti nell'isola del Giglio.  |  
|   |                                 Art. 2.                               Deroghe  Nel  periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:    a) veicoli  appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le  risultanze  degli  atti  anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio;    b) veicoli  appartenenti  a  persone  iscritte nei ruoli comunali delle  imposte  di  nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;    c) veicoli    i    cui   proprietari   possono   dimostrare   che trascorreranno  almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune del Giglio;    d) veicoli con targa estera;    e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;    f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;    g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno  previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;    h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno  con  il  loro  veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio  esistente  nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;  |  
|   |                                 Art. 3.                              Sanzioni  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350  cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285 con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.  |  
|   |                                 Art. 4.                              Vigilanza  Il  prefetto  di  Grosseto  e'  incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.    Roma, 10 aprile 2001                                                    Il Ministro: Nesi
  Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 344  |  
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