Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
DECRETO 10 aprile 2001 |
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola del Giglio. |
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato, con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera del Consiglio comunale del comune dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 17 marzo 2001 n. 5 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa; Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 27 marzo 2001, n. 147, area D/PA; Vista la nota n. 7340 in data 21 novembre 2000 con la quale si chiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 5 maggio 2001 al 30 settembre 2001 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa. Dal 23 luglio al 24 agosto 2001 e' altresi' vietato l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio. |
| Art. 2. Deroghe Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio; b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio; c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune del Giglio; d) veicoli con targa estera; e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola; f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio; g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio; |
| Art. 3. Sanzioni Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000. |
| Art. 4. Vigilanza Il prefetto di Grosseto e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato. Roma, 10 aprile 2001 Il Ministro: Nesi
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 344 |
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