Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 aprile 2001
Interventi urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3128).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, concernente la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni, da ultimo l'ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito delle calamita' che hanno colpito il territorio della regione Campania nel maggio 1998;
Viste le ordinanze n. 3055 del 21 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2000 e n. 3121 del 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001 concernenti, tra l'altro, interventi di emergenza conseguenti ai danni provocati da mareggiate in Campania;
Considerate le esigenze rappresentate dal presidente della regione Campania, commissario delegato, di integrare le disposizioni delle richiamate ordinanze al fine di facilitare l'esecuzione degli interventi per la ricostruzione;
Viste le richieste dei comuni di Barano d'Ischia e di Forio di ricondurre al presidente della regione Campania, commissario delegato, l'attuazione degli interventi disposti dall'ordinanza n. 3121/2001;
Viste l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 1999 e l'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito di eventi alluvionali in Sardegna;
Considerati gli esiti della riunione tenutasi il 27 marzo 2001 con la regione Sardegna e gli enti locali interessati;
Viste le ordinanze n. 2212 del 3 febbraio 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1992 e n. 2325 del 2 luglio 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1993; concernenti eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Siciliana;
Vista la nota del prefetto di Palermo n. 20010001108/prot.civ. del 21 aprile 2001 con la quale vengono indicate le esigenze finanziarie per la prosecuzione degli interventi urgenti nel comune di Pollina colpito dal terremoto del 26 giugno 1993;
Vista la nota n. 0034015 in data 20 aprile 2001 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha prospettato l'esigenza di modificare l'ordinanza n. 3124/2001;
Vista l'ordinanza n. 3094 del 10 novembre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 2000 concernente l'individuazione dei comuni della regione Calabria colpiti dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000;
Viste le ordinanze n. 3052 del 31 marzo 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000 e n. 3108 del 24 febbraio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1o marzo 2001 come integrata dall'art. 4 dell'ordinanza n. 3114 del 19 marzo 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001;
Vista la richiesta del commissario delegato di disporre di ulteriori finanziamenti per l'attuazione di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Siciliana;
Vista l'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001 concernente situazioni di emergenza concernente gli eventi alluvionali dei mesi di ottobre-novembre 2000;
Vista la nota n. 4392/20.1/GAB del 15 febbraio del 2001 con la quale la prefettura di Cosenza chiede l'inserimento del comune di Nocara nell'elenco di cui all'ordinanza n. 3094/2000;
Ritenuto di accogliere le richieste avanzate;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Campania, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2787/1998, predispone e adotta, per i comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, carte di pericolosita', a scala non inferiore ad 1:5000, che riportino, nell'ambito delle aree gia' perimetrate come aree a rischio ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, e successive modifiche e integrazioni, la suddivisione in zone con diversi livelli di pericolosita', da definirsi in base all'intensita' di fenomeni verificatisi e di quelli temuti, al danno potenziale presumibile, alle opere di sistemazione e di consolidamento realizzate, a quelle in corso di esecuzione e a quelle previste. Il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche (C.N.R. - G.N.D.C.I.) effettua una valutazione degli aspetti metodologici nelle procedure di stesura di dette carte di pericolosita'.
2. Il comitato istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998, come modificato dall'art. 23 dell'ordinanza n. 3076/2000, fissa le misure di salvaguardia da adottare all'interno delle aree a rischio dei comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, sulla base del diverso livello di pericolosita' presente in dette aree, stabilito come previsto dal comma 1, anche prevedendo, ove il livello di pericolosita' lo consenta, la possibilita' di procedere alla ricostruzione degli edifici distrutti o al ripristino di quelli danneggiati, e stabilendo, altresi', le zone nelle quali e' vietata la ricostruzione e gli edifici preesistenti devono essere delocalizzati. Il commissario delegato adotta con proprio provvedimento le misure di salvaguardia.
3. Il comitato istituzionale definisce le modalita' per l'individuazione puntuale degli edifici che possono essere ricostruiti o ripristinati nella stessa area d'origine e di quelli da delocalizzare, nonche' i criteri relativi agli interventi autorizzabili ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2863/1998, come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3088/2000.
4. Il commissario delegato stabilisce i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi ai privati per la ricostruzione in loco o nelle aree a tal fine individuate e fornisce le linee guida tecniche da adottare per la ricostruzione, per ridurre al minimo la vulnerabilita' delle costruzioni nei confronti delle colate di fango.
 
Art. 2.
1. Per la concessione dei contributi per la ricostruzione e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi che e' posta a carico delle disponibilita' di cui all'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
 
Art. 3.
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3121/2001 le parole da "e' assegnato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate al presidente della regione Campania, commissario delegato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2994/1999, le somme rispettivamente di lire 7 miliardi e di lire 4 miliardi per interventi urgenti nei comuni di Barano d'Ischia e di Forio. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, all'appalto dei lavori, anche per stralci funzionali e al collaudo delle opere realizzate, awalendosi delle deroghe e della conferenza dei servizi di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni e integrazioni".
2. Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3121/2001 e' soppresso.
 
Art. 4.
1. Per gli interventi di cui all'ordinanza n. 3024/1999 e per quelli di cui al successivo comma 3 e' assegnato alla regione Sardegna un ulteriore contributo di lire 100 miliardi. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. I compiti affidati dall'ordinanza n. 3024/1999 al commissario delegato sono trasferiti alla regione Sardegna, che e' tenuta al rispetto delle procedure previste dalla stessa ordinanza. Le disponibilita' finanziarie iscritte sulla contabilita' speciale del commissario delegato sono trasferite su un apposito capitolo di bilancio della regione Sardegna, sul quale affluiscono anche le risorse di cui al comma 1.
3. Con le risorse di cui al comma 1, la regione Sardegna provvede anche agli interventi urgenti nel comune di Castelsardo necessari per fronteggiare i danni ed i pericoli connessi con l'attuale situazione di dissesto idrogeologico, nel limite di spesa complessivo di lire 6 miliardi, comprendente i contributi da erogarsi ai privati danneggiati, nel limite massimo di lire 500 milioni.
4. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 3024/1999 come integrato dall'art. 15, comma 1, dell'ordinanza n. 3095/2000, sono aggiunte le seguenti parole:
"decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 28 e 51, comma 3, legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 28, comma 1, come integrato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2000 e 2001".
 
Art. 5.
1. Il prefetto di Palermo, avvalendosi dell'ufficio del Genio civile di Palermo provvede alla messa in sicurezza della viabilita' stradale interessante il comune di Pollina. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 2.426 milioni dei quali lire 1.762,721 milioni a carico delle risorse all'uopo gia' assegnate dalla Regione siciliana e lire 663,279 milioni a carico delle disponibilita' di cui al successivo comma 3.
2. E' assegnata al prefetto di Palermo la somma di lire 4.700 milioni per la prosecuzione degli interventi urgenti nel comune di Pollina, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 2212/1992.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 5.363,279 milioni, e' posto a carico, quanto a lire 4.077,630 milioni, delle residue disponibilita' delle risorse assegnate al prefetto di Palermo dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2325/1993 nonche' di quelle assegnate alla Regione siciliana dal medesimo art. 3, che vengono trasferite a cura del Dipartimento della protezione civile al prefetto di Palermo, e quanto a lire 1.285,649 milioni delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Sono abrogate le disposizioni delle precedenti ordinanze che contrastano con quelle contenute nel presente articolo.
 
Art. 6.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3094/2000 all'elenco dei comuni della provincia di Cosenza, danneggiati senza ordinanza di sgombero, e' aggiunto il comune di Nocara.
 
Art. 7.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3124/2001 le parole "nel periodo 1996-2000" e le parole "del periodo dicembre 1996 - gennaio 1997" sono sostituite con le parole "nel periodo settembre 1997-agosto 2000".
2. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3124/2001 e' aggiunto il seguente comma: "3. Ove nelle ordinanze di riferimento, sia stato nominato un commissario delegato, allo stesso e' affidata l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza. In questi casi le regioni attivano i mutui di cui all'art. 1 e trasferiscono le risorse sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato; sulla stessa contabilita' affluiscono, altresi', le risorse di cui all'art. 2".
 
Art. 8.
1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti connessi all'emergenza idrica nella Regione siciliana, e' assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001 l'ulteriore somma di lire 10 miliardi. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
2. A modifica dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 3052/2000, le amministrazioni di cui al comma 1 dello stesso art. provvedono a trasferire al commissario delegato, di cui al comma 1, l'intero importo delle risorse di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza sovracitata.
 
Art. 9.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
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