Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA
DECRETO RETTORALE 10 aprile 2001
Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, come modificato dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 6, commi 8 e 9, ed in particolare l'art. 4;
Viste le deliberazioni di approvazione dello statuto d'ateneo adottate dal comitato tecnico, riunitosi con funzioni di senato accademico e di consiglio di amministrazione, nella seduta del 5 febbraio 2001;
Visto il decreto 15 marzo 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 178/1998, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha evidenziato e chiesto il riesame dello statuto d'ateneo approvato il 5 febbraio 2001 per quanto concerne gli articoli 1 e 43, 7, 8, 12, 14, 19, 22, 26, 27 e 28;
Preso atto che il comitato tecnico, riunitosi con funzioni di senato accademico e di consiglio di amministrazione, nella seduta del 26 marzo 2001, in aderenza ai rilievi concernenti gli articoli 1 e 43, 7, 8, 14, 19, 22 e 28, ha apportato ogni conseguente modifica allo statuto gia' approvato;
Constatato che lo stesso comitato tecnico nella succitata seduta del 26 marzo 2001 si e' espresso con voto unanime per il mantenimento delle norme previste dagli articoli 12, 26 e 27;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto d'ateneo in questione;
Decreta:
E' emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo "statuto dell'Istituto universitario di scienze motorie di Roma" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Roma, 10 aprile 2001
Il rettore: Bosco
 
Allegato

STATUTO

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
Natura e ruolo dell'Ateneo
1. L'Istituto universitario di scienze motorie - IUSM di Roma, di seguito denominato Ateneo, e' una comunita' di docenti, studenti e personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario. E' sede primaria di ricerca scientifica e di istruzione superiore, con particolare riferimento agli specifici campi delle scienze dello sport e del movimento umano. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato.
Art. 2.
Scopi dell'Ateneo
1. L'Ateneo, nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, garantisce e promuove la libera attivita' di ricerca dei docenti fornendo i necessari strumenti ed attivando gli opportuni incentivi.
2. Persegue la qualita' piu' elevata dell'istruzione, garantisce la liberta' di insegnamento, assicura agli studenti gli strumenti per conseguire un sapere critico ed una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della societa', con particolare riguardo alle attivita' professionali, organizzative, promozionali e manageriali connesse alle scienze dello sport e del movimento umano; allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero dell'integrita' psicofisica dell'individuo; all'insegnamento pubblico e privato dell'educazione fisica, motoria e sportiva.
3. Promuove l'accesso ai piu' alti gradi dello studio e il loro completamento ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi; cura l'orientamento agli studi universitari; organizza le attivita' di tutorato; sostiene le attivita' formative complementari degli studenti; favorisce l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attivita' culturali, sportive e ricreative.
4. Sostiene e promuove il processo di integrazione nell'ambito dell'Unione europea ed in tale ambito e sul piano internazionale persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti.
5. Promuove l'attuazione di azioni positive in materia di pari opportunita'.
6. Persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consortili e societarie con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.
Art. 3.
Principi relativi all'azione dell'Ateneo
1. L'Ateneo attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo. Il regolamento didattico di Ateneo adatta gli ordinamenti didattici nazionali alle esigenze specifiche della realta' servita ed all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge.
2. Le attivita' didattiche e tutoriali sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.
3. L'Ateneo promuove un proficuo rapporto con le rappresentanze sindacali nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, cura l'aggiornamento del proprio personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario e favorisce l'organizzazione da parte dello stesso personale di attivita' culturali, sportive e ricreative.
Art. 4.
Corsi e titoli
1. L'Ateneo conferisce i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS);
c) dottorato di ricerca (DR);
d) diplomi di specializzazione (DS).
2. L'Ateneo puo' inoltre attivare, disciplinandoli nel proprio regolamento didattico, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e secondo livello.
3. L'Ateneo favorisce, altresi', l'aggiornamento professionale organizzando corsi di formazione permanente e ricorrente anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.
Art. 5.
Organizzazione dell'Ateneo
1. Sono organi centrali di governo dell'Ateneo il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.
2. E' organo propositivo e consultivo degli organi centrali di governo il consiglio degli studenti. Esso ha titolo ad esprimersi su temi di specifico interesse degli studenti stessi.
3. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, nonche' dagli altri responsabili delle strutture dell'Ateneo, che rispondono dei relativi risultati.
4. Sono strutture dell'Ateneo:
a) l'amministrazione centrale;
b) il dipartimento, il centro interdipartimentale di ricerca ed il centro di servizi e gestione;
c) la facolta'.
5. L'Ateneo agisce anche in collaborazione con altre universita' e attraverso la promozione o l'adesione a centri interuniversitari.
6. Le strutture amministrative dell'Ateneo sono organizzate in modo da assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonche' l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
Titolo II
Capo I - ORGANI CENTRALI DI GOVERNO
Sezione I
Rettore
Art. 6.
Funzioni del rettore
1. Il rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali e ne promuove lo sviluppo assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo.
2. In particolare il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione e dispone l'attuazione delle rispettive deliberazioni;
b) emana lo statuto e i regolamenti;
c) nomina i componenti gli organi centrali di governo, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione interna;
d) presenta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo agli organi centrali di governo competenti;
e) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti di tutte le componenti la comunita' universitaria;
f) cura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario;
g) stipula contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle strutture didattiche e di ricerca e del direttore amministrativo;
h) presenta le relazioni periodiche previste dalla legge;
i) adotta, in casi di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte dell'organo competente;
j) stabilisce e mantiene i rapporti con le istituzioni, gli enti, le forze economiche e produttive nel territorio, in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
k) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il rettore puo' fruire di un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
Art. 7.
Elezione del rettore
1. Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori confermati.
3. L'elettorato attivo spetta altresi', secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo:
a) al personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario, con voto ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori di cui al precedente comma;
b) ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel consiglio degli studenti, con voto ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori di cui al precedente comma.
4. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica le funzioni del rettore sono esercitate dal prorettore vicario sino a nuove elezioni; il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il quadriennio successivo.
Art. 8.
Prorettore
1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia un prorettore vicario con delega a supplire il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
2. Il rettore puo' nominare tra i professori di ruolo prorettori delegati alla firma.
3. Il prorettore vicario ed i prorettori delegati alla firma possono fruire di un'indennita' di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
4. Il rettore puo', altresi', delegare con proprio decreto sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione.
Sezione II
Senato accademico
Art. 9.
Funzioni del senato accademico
1. Il senato accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e' altresi' organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
2. In particolare il senato accademico:
a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, stabilendo le priorita' nella destinazione delle risorse e nella formazione del bilancio;
b) delibera la destinazione dei posti di professore e di ricercatore e ogni altra modifica degli organici del personale docente in base alle disponibilita' finanziarie accertate dal consiglio di amministrazione;
c) definisce il fabbisogno in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;
d) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche e ne approva i regolamenti;
e) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, la costituzione di centri interuniversitari di ricerca;
f) delibera i regolamenti di Ateneo: generale, didattico e delle attivita' formative complementari degli studenti;
g) dirime i conflitti fra le strutture dell'Ateneo;
h) delibera i criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;
i) approva le convenzioni-tipo ed i contratti-tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della didattica e della ricerca;
j) assume ogni iniziativa utile a definire i programmi didattici e di ricerca dell'Ateneo ed a verificarne l'attuazione, anche in base alle analisi di produttivita' della ricerca scientifica e della didattica condotte dal nucleo di valutazione interna;
k) delibera il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;
l) esprime al rettore pareri circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte dei docenti dell'Ateneo;
m) designa, su proposta del rettore, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione;
n) stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a posti di ruolo e della relativa nomina;
o) delibera le modifiche allo statuto.
Art. 10.
Composizione del senato accademico
1. Sono membri di diritto:
a) rettore;
b) prorettore vicario;
c) preside di facolta';
d) direttore di dipartimento;
e) direttore amministrativo, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.
2. Sono membri elettivi:
a) due rappresentanti della facolta' da eleggersi tra tutti i professori di ruolo ed i ricercatori confermati afferenti alla facolta' stessa;
b) due rappresentanti degli studenti;
c) un rappresentante del personale dirigente, tecnicoamministrativo e bibliotecario.
3. I membri elettivi esprimono parere sulle modifiche dello statuto ed hanno diritto di voto sulle seguenti materie:
a) elaborazione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
b) deliberazioni su regolamenti di Ateneo;
c) definizioni del fabbisogno in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;
d) deliberazione sul codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo.
4. Il senato accademico e' convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico e' comunque convocato almeno ogni tre mesi.
5. Il senato accademico dura in carica quattro anni accademici. La rappresentanza studentesca dura in carica due anni.
6. Le norme di funzionamento del senato accademico sono oggetto di apposito regolamento approvato dallo stesso senato.
7. I membri del senato accademico possono fruire di una indennita' di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
Sezione III
Consiglio di amministrazione
Art. 11.
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo;
b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
d) i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi atti di attuazione;
e) i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti, sentito il senato accademico e il consiglio degli studenti;
f) l'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, in base al fabbisogno stabilito dal senato accademico;
g) le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio;
h) delibera i contratti, le convenzioni ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
i) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Il consiglio di amministrazione inoltre:
a) su proposta del rettore designa: il direttore amministrativo; il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione interna;
b) esprime parere sulle modifiche dello statuto;
c) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle singole strutture;
d) controlla la consistenza e la funzionalita' del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo;
e) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo ed il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica;
f) stabilisce la misura delle indennita' di carica previste dal presente statuto.
Art. 12.
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da membri di diritto, designati ed elettivi.
2. Sono membri di diritto:
a) rettore;
b) direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Sono membri designati:
a) prorettore vicario;
b) quattro esperti designati dal senato accademico su proposta rettore, scelti secondo criteri di professionalita' e competenza, che abbiano maturato complessivamente almeno un quinquennio di attivita' di amministrazione, direzione o controllo presso societa', enti ed amministrazioni del settore pubblico o privato o di funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private;
c) un rappresentante degli enti che concorrono significativamente al finanziamento dell'Ateneo.
4. E' membro elettivo un rappresentante degli studenti.
5. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il consiglio e' comunque convocato almeno ogni tre mesi.
6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni accademici. La rappresentanza studentesca dura in carica due anni. La mancata nomina di componenti elettivi non inficia l'insediamento del collegio.
7. Le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione sono oggetto di apposito regolamento approvato dallo stesso consiglio.
8. I membri del consiglio di amministrazione possono fruire di una indennita' di carica nella misura stabilita dallo stesso consiglio.

Capo II - ORGANI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO
AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 13.
Nucleo di valutazione
1. L'Ateneo promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttivita' della ricerca scientifica e della didattica.
2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo, composto da non meno di cinque e non piu' di nove membri di cui almeno due esterni all'Ateneo stesso. Il nucleo e' designato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.
3. Il funzionamento del nucleo e' definito dal regolamento generale di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La relazione annuale del nucleo e' inviata, oltre ai soggetti previsti per legge, agli organi centrali di governo dell'Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
Art. 14.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dei tre membri effettivi, due devono essere prescelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno tra i dirigenti del MURST; dei due membri supplenti, uno deve essere prescelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno tra i dirigenti del MURST. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il collegio e' nominato dal rettore, su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su proposta del rettore stesso.
3. Il collegio ha durata quadriennale, sincrona con quella del consiglio di amministrazione.
4. I membri effettivi del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Capo III - ORGANI DI GESTIONE

Art. 15.
Amministrazione centrale
1. L'amministrazione centrale e' suddivisa in strutture funzionalmente omogenee rispetto alle diverse aree di competenza. L'attivita' amministrativa svolta dall'amministrazione centrale e dai centri di gestione autonoma si ispira ai principi della pubblicita' e trasparenza degli atti, della semplicita' e snellezza delle procedure, della responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni commisurata al livello operativo.
Art. 16.
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo e' preposto all'amministrazione centrale ed alle strutture amministrative e tecniche finalizzate all'attivita' amministrativa e alla organizzazione e gestione dei servizi generali. In particolare, cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal consiglio di amministrazione; attribuisce gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi da conseguire e le risorse per la loro realizzazione; adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici; adotta gli altri provvedimenti amministrativi, ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione delle misure correlate al grado di responsabilita'; richiede direttamente pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; formula proposte, esprime pareri e riferisce al consiglio di amministrazione nell'ambito delle materie di competenza.
2. Su proposta del rettore, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, designa il direttore amministrativo fra i dirigenti dell'Ateneo o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica o privata. Il contratto ha durata quadriennale ed e' rinnovabile. La revoca anticipata dell'incarico e' disposta dal rettore previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con atto motivato, per gravi irregolarita' o inefficienza nell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato.
3. Il direttore amministrativo nomina un vice direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua indisponibilita', indicandolo tra i dirigenti o funzionari piu' alti in grado.
Art. 17.
Funzioni dirigenziali
1. I dirigenti ed i funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestivita' e regolarita' degli atti da essi emanati, dell'efficiente svolgimento delle attivita' cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attivita', alla continuita' nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.
2. Il rettore, su proposta motivata del direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione, puo' assegnare funzioni dirigenziali a termine a funzionari dell'Ateneo.

Capo IV - ORGANI AUSILIARI CENTRALI

Art. 18.
Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' organo ausiliario centrale dell'Ateneo ed ha funzioni propositive e consultive nei riguardi degli organi centrali di governo sulle tematiche di interesse degli studenti stessi. Il consiglio:
a) formula al senato accademico proposte in materia di regolamento didattico di Ateneo, di organizzazione delle attivita' didattiche, di organizzazione di servizi didattici complementari o integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;
b) esprime parere: sul regolamento degli studenti; sul piano triennale di sviluppo per quanto concerne la didattica; relativamente a tasse e contributi a carico degli studenti;
c) formula proposte sulle modalita' di svolgimento delle attivita' formative complementari;
d) promuove i rapporti con le rappresentanze studentesche di altri Atenei nazionali, europei ed internazionali.
3. Il consiglio degli studenti e' nominato dal rettore, dura in carica due anni ed e' composto da quindici membri, eletti secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Ateneo. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente.
4. Il rettore con proprio decreto, sentito il senato accademico, emana il regolamento concernente il funzionamento del consiglio degli studenti proposto dallo stesso consiglio.

Capo V - STRUTTURE DI RICERCA

Art. 19.
Dipartimento
1. Il Dipartimento ha lo scopo di organizzare uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo. Il Dipartimento, con le modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo:
a) promuove e coordina le attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi ai programmi di ricerca comuni;
b) organizza le attivita' di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni;
c) ai fini di una equilibrata distribuzione del carico didattico, concorre alla attribuzione degli incarichi didattici, in base alle richieste ed indicazioni programmate dalle strutture didattiche;
d) esprime parere sulla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori per i settori scientifico-disciplinari che organizza;
e) propone l'attivazione delle procedure concorsuali dei professori di ruolo e dei ricercatori.
2. Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo dei settori di ricerca e delle attivita' ad esso connesse. I professori ed i ricercatori hanno facolta' di opzione fra i dipartimenti secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo.
3. Sono organi del Dipartimento: direttore, consiglio e giunta.
4. Il direttore e' eletto dai membri del consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno con le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo, dura in carica tre anni ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore puo' fruire di un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
5. Il direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il consiglio e la giunta, ne fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; e' responsabile delle attivita' del Dipartimento stesso, vigila sull'osservanza, in tale ambito, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi di governo; esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il direttore designa tra i professori di ruolo un vice direttore che lo sostituisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
7. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore e' coadiuvato da un segretario amministrativo che ha compiti di coordinamento e verifica delle attivita' del personale amministrativo e di promozione di iniziative volte a migliorare la funzionalita' della struttura. Il segretario amministrativo e' responsabile dei procedimenti amministrativi. L'incarico di segretario amministrativo e' attribuito dal direttore amministrativo, su proposta del direttore, sentito il consiglio di Dipartimento, ad un funzionario in possesso dei requisiti richiesti.
8. Il consiglio e' l'organo che indirizza e programma le attivita' del Dipartimento e ne approva il bilancio preventivo e consuntivo. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno inoltre parte le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
9. Le modalita' di funzionamento del consiglio, nonche' le modalita' di designazione e la consistenza delle rappresentanze, sono contenute nel regolamento del Dipartimento.
10. Il consiglio puo' delegare specifiche competenze alla giunta.
11. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo.
12. Composizione della giunta, durata del mandato, modalita' di elezione e di funzionamento sono previste dal regolamento del Dipartimento.
Art. 20.
Costituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti
1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei dipartimenti sono di competenza del senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta.
2. La costituzione e' approvata nel rispetto dei principi generali della dimensione e della omogeneita' per fini e per metodo.
3. I dipartimenti si possono articolare in sezioni.
4. Le modalita' e le condizioni di costituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
Art. 21.
Centri interdipartimentali di ricerca
1. Centri interdipartimentali possono essere costituiti tra piu' dipartimenti per lo svolgimento di attivita' di ricerca sulla base di progetti a durata pluriennale.
2. La proposta di costituzione, deliberata dai dipartimenti interessati, e' approvata dal senato accademico sulla base della disponibilita' delle relative risorse accertate dal consiglio di amministrazione.
3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale aderente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

Capo VI - STRUTTURE DI DIDATTICA

Art. 22.
Strutture didattiche d'Ateneo
1. Le strutture didattiche attivabili dall'Ateneo sono, nell'ordine:
a) le facolta';
b) i corsi di studio, articolati in corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di dottorato di ricerca, corsi di master universitario.
2. Le attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate dal relativo regolamento. I regolamenti delle strutture didattiche attivate sono emanati dal rettore, su proposta del consiglio didattico interessato e su delibera della facolta', previo parere del consiglio di amministrazione ed approvazione del senato accademico.
3. I regolamenti didattici possono prevedere l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
4. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivate strutture didattiche interfacolta' o interateneo, anche con Atenei esteri, a ciascun livello di corsi di studio. Rientrano in tale genere di strutture didattiche le scuole interateneo di specializzazione (SIS), dottorati di ricerca consorziati, corsi master congiunti.
Art. 23.
F a c o l t a'
1. La facolta' e' la struttura didattica fondamentale sul piano organizzativo e amministrativo.
2. La facolta' organizza e coordina l'attivita' didattica dei corsi di studio che ad essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti. Qualora piu' facolta' dell'Ateneo concorrano alla costituzione di un corso di studio, il senato accademico determina la facolta' alla quale tale corso debba afferire ai fini amministrativi.
3. Il numero e la denominazione delle facolta' dell'Ateneo sono stabiliti dal rettore su delibera del senato accademico.
Art. 24.
Organi della facolta'
1. Sono organi della facolta':
a) il consiglio di facolta';
b) il preside.
Art. 25.
Funzioni e composizione del consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla facolta' stessa e da tutte le strutture didattiche attivate al suo interno.
2. Il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento di facolta' disciplinano le forme e i tempi entro cui il consiglio di facolta' e' invitato a deliberare.
3. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo, dai ricercatori confermati e dalle rappresentanze dei ricercatori non confermati e degli studenti. Le modalita' di funzionamento della facolta', nonche' le modalita' di designazione e la consistenza delle rappresentanze, sono contenute nel regolamento di facolta'.
Art. 26.
Preside della facolta'
1. Il preside rappresenta la facolta', ne convoca e presiede il consiglio definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'.
2. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni. Il preside puo' fruire di un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
3. L'elettorato attivo e' costituito:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati;
b) dalle rappresentanze dei ricercatori non confermati e degli studenti in seno al consiglio di facolta'.
4. Il voto espresso dalle componenti di cui al punto b) e' pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati, secondo i criteri fissati dal regolamento generale di Ateneo.
5. Il preside designa tra i professori di ruolo un preside vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il preside vicario e' nominato dal rettore.
6. Il preside puo' delegare parte delle sue funzioni ad altri professori di ruolo, con le modalita' previste dal regolamento di facolta'.
Art. 27.
Classi di corsi di studio
1. Le classi di corsi di studio sono attivate dall'Ateneo all'interno delle facolta', quali raggruppamenti di corsi di studio, ai sensi dei relativi decreti ministeriali. Detti decreti determinano le denominazioni delle classi nonche' gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
2. Le classi di corso di studio sono rette da un consiglio di classe che opera per l'organizzazione armonica delle attivita' didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Il consiglio di classe, costituito secondo quanto previsto dal regolamento didattico di classe, ha di norma funzioni propositive nei confronti del consiglio di facolta' cui afferisce.
4. Il consiglio di classe e' presieduto da un presidente eletto in base al regolamento didattico di classe tra i professori di ruolo che lo compongono.
5. Le classi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi individuabili come appartenenti ad una comune area scientificoculturale, su delibera della facolta' approvata dal senato accademico, possono essere congiunte in una classe unificata retta da un unico consiglio.
Art. 28.
Corsi di studio
1. I corsi di studio, raggruppati in classi di appartenenza secondo quanto previsto dai decreti ministeriali, sono disciplinati dal regolamento didattico d'Ateneo che ne definisce le specifiche competenze scientifiche e professionali.
2. I corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse facolta' dell'Ateneo (corsi interfacolta') o convenzioni tra diversi Atenei (corsi di studio interuniversitari). I regolamenti didattici dei corsi di studio interfacolta' e interuniversitari determinano le particolari norme che regolano il funzionamento sul piano didattico e amministrativo.
3. I corsi di studio sono retti da un collegio didattico di corso di studio la cui costituzione e funzioni sono indicate nel regolamento didattico di corso di studio.
4. Il collegio didattico e' presieduto da un coordinatore eletto in base al regolamento didattico di corso tra i professori di ruolo che ne fanno parte.
5. Nel caso in cui all'interno di una classe di corsi di studio sia attivato un solo corso di studio, il collegio didattico coincidera' con il consiglio di classe.

Capo VII - STRUTTURE CON AUTONOMIA GESTIONALE

Art. 29.
Centri autonomi di gestione
1. Ai dipartimenti, ai centri interdipartimentali di ricerca ed ai centri di servizi e gestione e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione puo' anche individuare centri di gestione ai quali non e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa.
2. Le norme che regolano il funzionamento di tutte le strutture con autonomia gestionale sono contenute nel regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Le strutture amministrative e tecniche collocate entro i centri autonomi di gestione e il relativo personale, sono posti alle dipendenze del responsabile di ciascun centro. I segretari amministrativi assicurano un efficace collegamento tra l'attivita' dei Centri medesimi e le linee generali dell'attivita' di gestione dell'amministrazione centrale. Essi dipendono dal responsabile del rispettivo centro e rispondono al direttore amministrativo della corretta applicazione delle procedure, dei regolamenti e degli indirizzi generali relativi alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.

Titolo III NORME COMUNI

Capo I - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 30.
Anno accademico
1. Il calendario accademico e' fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico.
2. Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico dell'Ateneo.
Art. 31.
Formazione e professionalita'
1. L'Ateneo promuove la crescita professionale del personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario. A tal fine definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale di detto personale, valorizzando le professionalita' acquisite.
2. Con modalita' da definire nel regolamento generale, l'Ateneo puo' attivare rapporti di lavoro autonomo di durata non superiore a cinque anni, per acquisire competenze specifiche non disponibili all'interno o per sopperire ad esigenze organizzative a carattere transitorio.
Art. 32.
Servizi e modalita' di gestione
1. I servizi sono erogati direttamente dall'Ateneo o affidati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.

Capo II - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 33.
Criteri generali
1. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale e devono essere compatibili con le attivita' istituzionali delle strutture coinvolte e con le peculiarita' della prestazione universitaria.
Art. 34.
Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento dell'Ateneo comprendono i trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di enti pubblici, di privati ed entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contribuzioni universitarie, da redditi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali, da redditi di partecipazione al libero mercato.
3. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.
4. L'Ateneo puo' utilizzare, per le spese di investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di leasing, garantendo un equilibrato impiego delle risorse su scala pluriennale.
Art. 35.
Capacita' giuridica
1. In base a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', e' facolta' dell'Ateneo:
a) concludere con altri enti accordi di collaborazione in attivita' istituzionali di interesse comune;
b) partecipare a societa' o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
c) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attivita' negoziale;
d) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredita' di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
e) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
f) svolgere contrattazione attiva.
Art. 36.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Ateneo
1. Fatto salvo il riconoscimento all'autore del diritto morale di inventore, il diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, spetta a quest'ultimo. All'autore e' in ogni caso dovuta la corresponsione di un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
2. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Ateneo puo' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarita' o di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Capo III - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 37.
Regolamenti
1. L'Ateneo opera in base: al regolamento generale; al regolamento didattico; al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; ad ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge o statutarie.
2. Il regolamento generale contiene, oltre a quelle previste dal presente statuto, tutte le norme relative alla organizzazione generale dell'Ateneo ed alle modalita' di elezione degli organi di governo.
3. Il regolamento generale di Ateneo e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
4. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Ateneo rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative.
5. Il regolamento didattico di Ateneo e' approvato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.
6. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina le procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilita'.
7. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di Ateneo e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
8. I regolamenti delle strutture didattiche sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli e previo controllo di legittimita' e di merito da parte del senato accademico.
9. I regolamenti dei dipartimenti sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli e previo controllo di legittimita' e di merito da parte del senato accademico.
10. Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I regolamenti modificati vengono emanati con decreto rettorale.
Art. 38.
Validita' delle deliberazioni
1. Le adunanze degli organi sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo; il regolamento generale di Ateneo puo' prevedere deroghe a questa norma. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto. Nessuno puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.
Art. 39.
Pubblicita' dei verbali
1. I verbali delle adunanze degli organi dell'Ateneo sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni e' assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
Art. 40.
Segretario degli organi collegiali
1. Il segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e puo' essere coadiuvato da personale tecnicoamministrativo di livello adeguato da lui stesso indicato.
Art. 41.
Indennita' di carica e gettoni di presenza
1. Le indennita' di carica di cui al presente statuto non sono cumulabili fra loro ne' con gettoni di presenza. Sono aboliti i gettoni di presenza laddove non previsti da specifiche norme.
Art. 42.
Modifiche dello statuto
1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore e a ogni membro del senato accademico. Spetta, altresi', al consiglio di amministrazione e ai consigli delle strutture con maggioranza assoluta.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese.
3. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43.
Definizioni
1. Ai fini del presente statuto si intende per:
Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Ateneo: L'Istituto universitario di scienze motorie - IUSM di Roma;
professori ordinari: i professori universitari di prima fascia di ruolo e fuori ruolo;
professori associati: i professori universitari di seconda fascia di ruolo e fuori ruolo;
personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario: i dipendenti che, in conformita' alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.
studenti: gli iscritti regolarmente alle attivita' di formazione dell'Ateneo.
organizzazioni sindacali: sia le confederazioni e organizzazioni sindacali sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto universita' sia le rappresentanze sindacali unitarie componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrice degli accordi di contrattazione collettiva decentrata.
Art. 44. Docenti non universitari ex art. 5 decreto legislativo 8 maggio 1998,
n. 178
1. Ai docenti non universitari in servizio ad esaurimento presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e' assicurata una rappresentanza elettiva nei seguenti organi collegiali:
a) senato accademico;
b) consiglio di Dipartimento;
c) consiglio di facolta';
d) consiglio di classe di corso di studio.
2. Al rappresentante unico dei predetti docenti in seno al senato accademico spetta l'elettorato attivo per l'elezione del rettore. Lo stesso rappresentante esprime parere sulle modifiche di statuto ed ha diritto di voto sulle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del terzo comma dell'art. 10 del presente statuto.
3. I regolamenti di Dipartimento, di facolta' e di classe di corso di studio disciplinano la consistenza e le attribuzioni delle rappresentanze dei docenti non universitari ex art. 5 del decreto legislativo n. 178/1998.
Art. 45.
Norme elettive generali
1. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto, sono nominati dal rettore con proprio decreto.
2. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni possono operare in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta. L'eventuale sostituzione ed integrazione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal regolamento generale di Ateneo.
3. Le elezioni per tutte le cariche devono essere effettuate in una unica tornata elettorale, nel periodo compreso fra il 1o maggio ed il 31 luglio dell'anno accademico di scadenza, secondo le norme stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.
Art. 46. Comitato tecnico ex art. 4 decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178
1. Ai fini del completamento del processo di trasformazione previsto dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ed a mente della complessita' delle procedure di consolidamento del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, per assicurare la necessaria continuita' dell'azione di indirizzo e di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo stesso, nelle more della prima applicazione del presente statuto e, comunque, per un periodo non superiore a due anni, il comitato tecnico previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 178/1998 mantiene, nella sua attuale composizione, le funzioni di consiglio di amministrazione ed il presidente del comitato stesso mantiene le funzioni di rettore dell'Ateneo.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo.
Art. 47.
Validita' ed entrata in vigore dello statuto
1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.
2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Ateneo le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo statuto stesso.
3. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
4. Nelle more della emanazione dei regolamenti continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti precedentemente vigenti.
5. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti si fa riferimento alla vigente normativa.
6. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
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