Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 20 marzo 2001 |
Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa di L. 64.781.093.000. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle attivita' di ricerca
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalita' ivi specificate; Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori; Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4, 5 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori; Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico nelle riunioni del 18 ottobre 2000 di cui al punto 9 del resoconto sommario; Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252; Viste le disponibilita' del Fondo agevolazione ricerca per l'anno 2001; Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo; Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della circolare prot. n. 760/Ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI S.p.a. assicurera' la gestione della complessiva attivita' contrattuale;
Decreta: Art. 1. I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le condizioni per ciascuno indicate; ----> Vedere Progetti <---- |
| Art. 2. Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni: per le relative operazioni di fmanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facolta' per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresi', ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. la durata del progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto. |
| Art. 3. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 64.781.093.000 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo agevolazione ricerca per l'anno 2001. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2001 Il direttore generale: Criscuoli |
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