IL COMITATO INTERMINISTERIALE                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visti  i  regolamenti e le direttive CEE, che regolano le tematiche attinenti  ad  intrastrutture  ferroviarie  e trasporti per ferrovia, nonche'  la  decisione  CEE 16 dicembre 1994, n. C (94)3581, relativa all'approvazione del programma operativo nazionale trasporti-ferrovia 1994/1999;  Visto  l'art.  2,  comma  1,  della  legge  4 giugno  1991, n. 186, istitutiva  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione economica nel trasporto (CIPET);  Vista  la  legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia  di  trasmissione  al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;  Visto   l'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  20 aprile  1994,  n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei  comitati  soppressi  ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e tra i quali figura ricompreso il CIPET;  Visti  il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativo al conferimento  di  funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale   a   regioni   ed  enti  locali  ed  il  decreto  legislativo 20 settembre   1999,   n.   400,   recante   al  primo  modifiche  ed integrazioni;  Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale si  e',  tra  l'altro, proceduto al riordino delle funzioni di questo Comitato;  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277,   e   16 marzo  1999,  n.  146,  recanti  norme  di  attuazione, rispettivamente,  della  direttiva  n. 91/440/CEE del 29 luglio 1991, relativa  allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e delle direttive n.  95/18/CE e n. 95/19/CE del 19 giugno 1995, concernenti le licenze alle   imprese   ferroviarie,  la  ripartizione  delle  capacita'  di infrastruttura   ferroviaria   e   la  riscossione  dei  diritti  per l'utilizzo dell'infrastruttura;  Vista  la  legge  23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che, all'art.   131,   reca  disposizioni  anche  in  materia  di  appalti ferroviari  ed  all'art.  145,  comma  78,  dispone  che  le  risorse finanziarie   conferite   alle   Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  come contributo  alla  realizzazione  delle  opere  specifiche di cui alle leggi  nella norma richiamate sono attribuite alla societa' stessa in conto  aumento  di  capitale  sociale  per  le  finalita' originarie, mentre, alla tabella D, vengono stanziati 7.000 miliardi di lire, nel triennio 2001-2003, quale ulteriore apporto al capitale sociale delle Ferrovie medesime;  Vista  la  propria  delibera  12 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 202/1992)  con  la quale l'ente F.S. e' stato trasformato in societa' per  azioni  e  che  ha  rimesso l'esercizio dei diritti di azionista d'intesa  al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dei trasporti e della navigazione;  Visto  il contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo 1996  dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalle Ferrovie dello  Stato  S.p.a. e sul cui schema questo Comitato si era espresso favorevolmente, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 1996;  Visto  l'addendum  stipulato  il 16 luglio 1998 tra il Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  e  le  F.S.,  sul cui schema questo Comitato  aveva  espresso parere favorevole con delibera 25 settembre 1997, n. 176/1997 (Gazzetta Ufficiale n. 246/1997);  Visto l'accordo preliminare al 2o addendum stipulato il 18 febbraio 1999;  Vista  la  propria  delibera 5 novembre 1999, n. 180/1999 (Gazzetta Ufficiale  n.  17/2000), relativa alla definizione dei criteri per la determinazione  del  canone  di  pedaggio  per  l'accesso  alla  rete ferroviaria ed attuata con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, n. 43T, e 22 marzo 2000, n. 44T;  Visto  il 2o addendum al citato contratto di programma stipulato il 1o agosto 2000 e sul cui schema questo Comitato aveva espresso parere favorevole   con  delibera  22  giugno  2000,  n.  55/2000  (Gazzetta Ufficiale n. 166/2000);  Vista  la  propria  delibera  22 giugno  2000, n. 63/2000 (Gazzetta Ufficiale  n.  186/2000),  recante direttive per la definizione della procedura  relativa  alla  stipula  dei  contratti  di  programma nel settore dei servizi di pubblica utilita';  Visto il 3o addendum al contratto di programma 1994-2000, sul quale questo   Comitato  si  e'  pronunziato  favorevolmente  con  delibera 2 novembre 2000, n. 111/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 281/2000);  Viste  le  direttive  del Presidente del Consiglio dei Ministri sul risanamento delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in data 30 gennaio 1997 e 18 marzo 1999;  Vista  la  nota  del  21  luglio  2000 con la quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha approvato il piano  di  impresa  1999-2003  predisposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;  Vista la nota del 31 luglio 2000 con la quale il predetto Ministero ha  approvato  il  progetto  di riassetto societario della menzionata Societa';  Visto l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui al  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T;  Visto  il  documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria 2001/2004   che  conferma  l'importanza  delle  tecniche  di  project financing  per  la realizzazione e gestione di attivita' e servizi di pubblica  utilita',  gia' evidenziata nell'analogo documento relativo al  periodo  2000-2003,  quantificando  anche  gli  importi  di spesa pubblica   per  investimenti  che  dovrebbero  essere  sostituiti  da capitale privato;  Visto  lo  schema  del  "Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica",  sul  quale  questo  Comitato  ha  espresso il definitivo parere  favorevole con delibera 1o febbraio 2001, n. 1/2001, e che e' stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 14 marzo 2001 in corso di registrazione;  Vista la propria delibera 1o febbraio 2001, n. 2/2001, con la quale questo  Comitato  - anche in relazione alle indicazioni fornite nella relazione  esplicativa  predisposta  dall'Ufficio  di vigilanza sulle F.S.  e  recependo  il  parere  reso  dal  Nars,  nella  riunione del 26 gennaio  2001,  sui  profili  di  regolazione - ha espresso parere favorevole  in  ordine  allo  schema di contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a.   2001-2005,   subordinatamente   all'accoglimento  di  talune osservazioni;  Vista  la  nota  con  la  quale  il  Ministro dei trasporti e della navigazione   ha   trasmesso  i  pareri  espressi  dalle  commissioni parlamentari   e   la  stesura  aggiornata  del  suddetto  schema  di contratto,  rielaborata sulla base delle raccomandazioni formulate da questo Comitato;  Considerato  che,  con  delibera  in  data  13 marzo  1996,  questo Comitato  aveva autorizzato, a valere sulle risorse di cui alla legge 1o marzo  1996, n. 64, il finanziamento di 80 miliardi di lire per la realizzazione   della   seconda   fase   del  raddoppio  della  linea ferroviaria  Palermo-Punta  Raisi  e  segnatamente del tratto Palermo Notarbartolo-Palermo Centrale/Palermo Brancaccio;  Considerato  che,  in vista della stipula dell'accordo di programma quadro  per  il trasporto ferroviario con la regione Sicilia, le F.S. S.p.a.  hanno indicato le modalita' puntuali di utilizzo del suddetto finanziamento,  che  -  come  anche  precisato dalla Societa' in nota 2 aprile  2001  -  verra'  destinato  alla  realizzazione delle opere costituenti  la  tratta funzionale tra la fermata di Orleans e quella del  palazzo  di  Giustizia  si  che  questo Comitato, con successiva delibera, procedera' alla definitiva assegnazione del contributo;  Considerato  che  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone per il 2001 stanziamenti per contributi ed indennizzi in conto esercizio non allineati  ai  livelli  previsti  nel  piano di impresa sulla base di costi   efficienti   e   considerato   che  tale  scostamento  appare suscettibile  di  incidere  negativamente sul processo di risanamento della societa';  Ritenuto  di  reiterare,  nel  presente  parere, le raccomandazioni formulate  nella  delibera  n. 2/2001 che delineano le fasi attuative dello stipulando contratto di programma;  Prende atto:    che  lo  schema  di  contratto  di  programma da stipulare tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a.   per  il  quinquennio  2001-2005,  nella  stesura  aggiornata esaminata  nell'odierna  seduta,  in  linea  di principio riflette le indicazioni  formulate  nella  delibera  n.  2/2001  e prende atto in particolare che:      sotto  l'aspetto  della  regolazione dell'esercizio lo schema - pur   non   indicando   esplicitamente  gli  obiettivi  specifici  di efficientamento  in  termini  di  riduzione del costo/chilometro - si colloca  nel  contesto  del  processo di progressiva liberalizzazione nell'utilizzo   della  rete,  chiaramente  delineato  nelle  delibere richiamate  in  premessa,  ed  e' improntato a principi che si stanno sempre  piu'  generalizzando  nel  settore  dei  servizi  di pubblica utilita',   avviando  un  processo  di  razionalizzazione  in  quanto predetermina  gli  oneri  di  manutenzione  ordinaria, includendo - a titolo   cautelativo  -  a  decorrere  dal  2002  importi  per  oneri concessori  e  relative  tasse concessionali connessi all'uso di beni demaniali;      circoscrive  le ipotesi di revisione degli oneri di cui sopra e degli  indennizzi  specificati  alla  lettera  b)  del punto 7.3 alle ipotesi  di  aumento degli oneri di servizio pubblico, di apertura di nuove  tratte  e/o  impianti  e  di modifica dell'entita' degli oneri concessori,  cioe'  ad ipotesi di modifiche di programma e comunque a fatti non riconducibili all'operato del gestore;      riferisce  forme  di  conguaglio ex post solo ai contributi per extra-costi, che - stante la commisurazione delle tariffe di pedaggio a  costi  di circolazione efficientata - restano a carico dello Stato in  correlazione  alle  attuali  inefficienze infrastrutturali (K1) e alle  insufficienze  tecnologiche  della rete (K2), nelle ipotesi che gli  investimenti  previsti  nel  contratto di programma 1994-2000 ed idonei  a  rimuovere  tali  inefficienze  non vengano realizzati alle scadenze  previste,  fermo  restando  che  per contro, se le opere di efficientamento sono completate nei termini, la riduzione degli oneri correlati   a  tali  extra-costi  opera  automaticamente  secondo  le scansioni della tabella 1 dello stipulando contratto di programma;      mira  ad assicurare, in linea con quanto adottato per gli altri servizi  di  pubblica  utilita',  che  gli  incrementi  dei  costi di gestione restino contenuti entro il tasso di inflazione programmato;      sotto  l'aspetto programmatorio lo schema appare coerente con i contenuti  del menzionato "Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica" e in particolare;      esplicita, all'art. 4, che la Societa' direttamente partecipata dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  ed  alla quale il Ministero per ultimo citato trasferira' le ulteriori risorse stanziate dalle leggi finanziarie sotto forma di aumento  di  capitale,  provvedera',  a  sua  volta,  a trasferire le risorse  stesse  alla  costituenda societa' da essa controllata sotto analoga forma di aumento di capitale sociale;      presuppone che l'attuazione del nuovo contratto di programma si sviluppi  in  parallelo  al  completamento del programma previsto dal contratto  di  programma 1994-2000, anche se gli investimenti inclusi nel  piano  di  impresa  per  incrementi di costo rispetto alle stime iniziali  e  per  completamento  di  fasi gia' avviate nell'ambito di detto  contratto  vengono  riportati nella tabella 2 dello stipulando contratto ed anche se il relativo costo, stimato in 7.800 miliardi di lire,  viene  computato  tra  gli  oneri da fronteggiare con il nuovo contratto;      riporta, tra le fonti di copertura del programma complessivo di investimenti,   anche   gli   stanziamenti  disposti  per  specifiche finalita'  dalle leggi richiamate all'art. 145, comma 78, della legge n. 388/2000;      include  nuovi programmi di sviluppo della rete ferroviaria per un  costo  aggiuntivo  di 14.077 miliardi di lire, ricomprendendo, in attuazione  delle  indicazioni  formulate  da  questo  Comitato nella delibera  n.  111/2000,  alcuni  degli  interventi  solo parzialmente finanziati  con  il 3o addendum al contratto di programma 1994-2000 a causa della riduzione degli stanziamenti originari;      postula  la  prosecuzione  del  rapporto  convenzionale  con la T.A.V.  S.p.a.  per  la  realizzazione del programma "alta capacita'" sulla  base  delle  stime  del  piano d'impresa riportate in apposita tabella,  prosecuzione  che ovviamente e' da intendere nei termini di cui all'art. 131 della legge n. 388/2000;      individua  gli  investimenti da effettuare nell'arco di vigenza del  contratto, rispettivamente, per manutenzione straordinaria della rete,  per  ricerca-sperimentazione  ed adeguamento della rete stessa alle   specifiche   tecniche   dell'interoperabilita'   del   sistema ferroviario  transeuropeo  ad  alta velocita' nonche' per progetti di miglioramento  della  sicurezza delle lunghe gallerie o per programmi di risanamento acustico e ambientale;      per  il  programma  complessivo  di  cui agli alinea precedenti presenta un costo residuo, a valori 2000, di oltre 42.500 miliardi di lire  -  ivi  incluso  il  fabbisogno aggiuntivo per il completamento degli  interventi  di  cui al contratto di programma 1994/2000, ma al netto  dell'onere  di  realizzazione  delle  tratte prioritarie delle linee  ad  alta capacita' Milano-Genova e Milano-Venezia indicate nel testo - a fronte di una disponibilita' di 7.000 miliardi di lire, che nell'occasione   viene   ripartita   tra   le  diverse  tipologie  di intervento;      contiene  quindi,  oltre  agli  impegni  correlati alle risorse recate  dalla  citata  legge  n.  388/2000, indicazioni per ulteriori investimenti  cui e' da riconoscere carattere meramente programmatico e  che  potranno  trovare  attuazione  nei  limiti  delle  risorse di bilancio   stanziate  dalle  leggi  finanziarie  per  ciascuna  delle annualita' successive e/o di altre risorse comunque disponibili;      circoscrive  l'utilizzo delle risorse destinate al programma di riqualificazione  delle  stazioni  medio-grandi alle opere essenziali per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria;  Prende altresi' atto:    che  lo schema di contratto, nella stesura esaminata nell'odierna seduta,  prevede  che tra l'altro, in sede di revisione del contratto di  programma  ai  sensi  dell'art.  3,  sia conferita priorita' agli interventi  attuativi  di  impegni  anche  temporalmente  scanditi in accordi  internazionali, includendo esplicitamente, in relazione alle indicazioni  delle Camere, tra le priorita' da realizzare nell'ambito del  programma  "valichi", ricompreso nella tabella 3, gli interventi di potenziamento della linea Verona-Brennero ed il nuovo collegamento ferroviario   Torino-Lione,   nonche'  l'ammodernamento  della  linea Trieste-Lubiana   per   il   quale   sono   peraltro   da   risolvere preliminarmente  talune  problematiche connesse all'avvenuto processo di  societarizzazione,  vertendosi in tema di investimenti su beni di terzi;    che  lo  schema,  del  pari  in relazione alle osservazioni delle commissioni  parlamentari,  riserva  alla realizzazione del Centro di Osmannoro  le risorse che l'originaria stesura dello schema destinava al Centro suddetto ed all'ulteriore fase di potenziamento tecnologico della  stazione  di  Firenze SMN si' che la necessita' di reperire la copertura  finanziaria  per  quest'ultimo intervento ha comportato la rimodulazione delle assegnazioni di cui alla tabella 8;    che  le  altre prescrizioni di carattere generale formulate dalle suddette  commissioni  trovano  la necessaria risposta nei meccanismi previsti   dallo  schema  di  contratto  ed  intesi  a  garantire  il monitoraggio degli impegni presi e la rendicontazione delle attivita' svolte  da  parte  del  gestore dell'infrastruttura, mentre ulteriori considerazioni  anche su specifici interventi restano assorbite dalle indicazioni  gia'  contenute  nella  stesura  originaria dello schema stesso;    che  in sede di predisposizione del testo definitivo dello schema di  contratto  di  programma  il  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione   ha   previsto,  anche  in  relazione  all'insufficiente copertura finanziaria, che venga redatto un piano di priorita' per le tre   tipologie   di   investimenti  considerate  e  che  nella  fase istruttoria si e' pervenuti ad una diversa formulazione del punto 6.3 al fine di conferire maggiore pregnanza alle procedure di valutazione previste dallo schema;    che  in  sede  istruttoria  e' emersa altresi' la opportunita' di depennare  il  comma  2  dell'art.  12  e  di  traslare  le  relative indicazioni   nel   suddetto   piano  di  priorita'  allorche'  sara' disponibile  il  programma operativo nazionale trasporti nel contesto del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 allo scopo di assicurare la   massima  trasparenza  delle  modalita'  di  utilizzo  dei  fondi comunitari;    che  la  finalizzazione  del contributo assegnato al collegamento Palermo-Punta  Raisi  di cui in premessa ha comportato modifica della relativa    copertura    finanziaria,    con    relativa    riduzione dell'"ulteriore fabbisogno" esposto nella tabella 2;  Esprime parere favorevole:    in  relazione  a quanto sopra rilevato, sullo schema di contratto di  programma  tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  per  il  quinquennio  2001-2005 nella stesura esaminata nell'odierna seduta;  Raccomanda:    che nell'attuazione del programma degli investimenti sia prestata massima  attenzione  ai  temi  inerenti la tutela della sicurezza, al fine  di assicurare il piu' alto livello di protezione dei lavoratori e degli utenti, e che oggetto di particolare attenzione formino anche i  profili  ambientali,  in  linea con le raccomandazioni di cui alla richiamata   delibera  n.  1/2001  relativa  al  piano  generale  dei trasporti e della logistica;    che  in  linea generale venga effettivamente realizzato, da parte del gestore, un significativo miglioramento della capacita' di spesa, con  particolare riferimento agli interventi cofinanziati nell'ambito del   citato  programma  operativo  nazionale  trasporti  che  verra' predisposto   nel   contesto   del  quadro  comunitario  di  sostegno 2000-2006;    che   nell'ambito   della  realizzazione  del  sistema  di  "alta capacita'", riguardo alla trasversale Torino-Milano-Venezia, sia data priorita'  agli  interventi  sui  nodi  e  sulle  tratte  sature e al potenziamento del corridoio merci medio-padano, realizzando anche gli adeguamenti e le connessioni necessari;    che vengano studiate e poste in atto misure tese ad assicurare un ottimale   utilizzo   della   capacita'  esistente,  con  particolare riferimento ai valichi alpini;  Impegna:    il Ministro dei trasporti e della navigazione:      a sottoporre, non appena possibile, a questo Comitato i criteri e  le  procedure  per l'allocazione delle tracce da parte del gestore dell'infrastruttura  in relazione all'avvenuto rilascio delle licenze per  l'attivita'  di  trasporto in ambito nazionale, anche al fine di determinare,  alla luce - tra l'altro - delle previsioni dell'atto di concessione,   standard   e   parametri   di   qualita'  dei  servizi dell'infrastruttura  e della loro utilizzazione, nonche' modalita' di ristoro in caso di violazione di tali standard e parametri;      a   monitorare   il   programma  d'investimenti  relativo  alla soppressione  dei passaggi a livello previsti dall'art. 1 della legge 8 ottobre  1998,  n.  354, al fine di assicurare il completamento del programma stesso;      ad  approfondire,  in fase di attuazione del piano generale dei trasporti  e  della  logistica  ed  in  correlazione  al  progressivo trasferimento  di funzioni e compiti alle regioni, in contraddittorio con  le  regioni  stesse, il problema dell'imputazione degli oneri di gestione delle infrastrutture ferroviarie non ricomprese nel "sistema nazionale  integrato  trasporti",  cioe'  non  incluse  nella rete di interesse   nazionale   di   cui   lo  Stato  deve  garantire,  anche finanziariamente, la funzionalita';      il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  a  definire la destinazione dei proventi delle dismissioni di  cui all'art. 8 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri  in data 18 marzo 1999 sul "risanamento delle Ferrovie dello Stato",  in  relazione  alle  indicazioni  contenute  nella direttiva stessa;    entrambi i Ministri;    per quanto concerne la regolazione:      a  stabilire  gli  obiettivi specifici di efficientamento della gestione dell'infrastruttura, posto che il piano di impresa citato in premessa  riferisce  gli obiettivi di risanamento alle Ferrovie dello Stato  S.p.a.  a  livello  aggregato,  stabilendo  tali  obiettivi in termini  di  riduzione del costo/chilometro e precisando le modalita' di  verifica sul raggiungimento degli obiettivi stessi e le misure da adottare in caso di scostamento;      a valutare l'adozione di misure atte a ripristinare, in sede di quantificazione  degli  stanziamenti per contributi all'esercizio, il criterio del rispetto dei costi efficienti;      a  definire il problema del regime dei beni demaniali marittimi in  uso  alla  Societa', fermo restando che quest'ultima procedera' a detrarre   dall'importo   complessivo  degli  oneri  di  manutenzione ordinaria  la  quota  degli  oneri  concessori e delle relative tasse esposta nella citata tabella 1 che risulti comunque non dovuta;    per quanto concerne il programma degli investimenti:      a  sottoporre,  entro il 15 settembre 2001, alla valutazione di questo  Comitato, al fine di rilevare il fabbisogno finanziario delle singole  annualita',  il piano di priorita' degli investimenti per le tre  tipologie  riportate, rispettivamente, alle tabelle 2, 3, e 7 in un  contesto organico che evidenzi anche, sulla base del dato storico o di altro criterio puntualmente indicato, la modulazione annua delle altre voci di spesa sopra richiamate;      a  far  predisporre  dal  gestore dell'infrastruttura, entro il 28 febbraio  2002,  la  stesura  definitiva del piano delle priorita' sulla  base  delle  risultanze  dei  dossier  di  valutazione redatti secondo  l'apposita metodologia approvata dal Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  d'intesa  con  il Ministero del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica - fermo restando che il programma  di  investimenti  verra'  attuato nel limite delle risorse disponibili  per  ciascuna  annualita':  detto  piano dovra' altresi' individuare,  in  relazione  alle indicazioni del programma operativo nazionale trasporti del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, gli investimenti  relativi  alle regioni dell'obiettivo 1, da considerare aggiuntivi,   e  l'entita'  delle  risorse  comunitarie  destinata  a ciascuno di essi;      a  sottoporre,  nei sessanta giorni successivi, il piano di cui sopra all'approvazione di questo Comitato;      a sottoporre alla propria approvazione gli addendum con i quali saranno  allocati  gli  ulteriori  apporti  al  capitale sociale e le rimodulazioni  del  piano  di  cui  sopra che risultino necessarie in relazione  a  stanziamenti  recati  dalla legge finanziaria in misura inferiore   al  fabbisogno  indicato  nel  piano  stesso  per  l'anno considerato,  sempre  che la copertura del residuo non sia assicurata con  altre  disponibilita',  nonche'  gli eventuali aggiornamenti del piano  di  cui  trattasi  conseguenti alle revisioni del contratto di programma di cui all'art. 3;      a  valutare  con particolare attenzione - anche avvalendosi del supporto   dell'unita'   tecnica   finanza   di  progetto,  istituita nell'ambito  di  questo Comitato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 - il progetto "alta capacita'" in vista dell'individuazione di forme  di  copertura del costo relativo atte a contenere del progetto stesso,   nonche'   a   valutare  la  rispondenza  dei  parametri  di riferimento   per   il   calcolo  degli  interessi  intercalari  alle condizioni di mercato;      ad  avviare  una riflessione congiunta sull'attuazione di forme di  monitoraggio  che  investano  i vari profili di completamento del contratto di programma 1994/2000 e di attuazione del nuovo contratto, ivi incluso il rispetto dei tempi programmati;      ad  assicurare che gli accordi di programma-quadro attinenti al settore  delle  infrastrutture  ferroviarie, da stipulare nell'ambito delle  intese  istituzionali  di  programma,  siano  coerenti  con  i contenuti  del  contratto  di  programma  all'esame  e della presente delibera;    per quanto concerne l'informativa:      a  calendarizzare  in  modo  unitario  l'inoltro  di  relazioni periodiche da parte della Societa', secondo modalita' che i Ministeri suddetti  definiranno,  in  modo  da  creare un flusso sistematico ed organico di informazioni che consenta alle menzionate amministrazioni di  assolvere  in  modo sinergico ai rispettivi compiti di istituto e realizzare,  tra  l'altro, l'intesa prevista dalla delibera di questo Comitato  in  data  12 agosto  1992,  meglio specificata in premessa, fermo  restando  l'onere,  per  il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione,   di  estendere  sistematicamente  l'invio  dell'annuale relazione al Parlamento a questo Comitato.        Roma, 4 aprile 2001                                        Il Presidente delegato: Visco  |