Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 aprile 2001
Interventi urgenti connessi alla rimozione di un ordigno bellico nel comune di Vicenza. (Ordinanza n. 3126).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza connesso alla rimozione di un ordigno bellico nella citta' di Vicenza;
Viste le note dell'11 e del 20 aprile 2001 del prefetto di Vicenza con le quali sono state anche comunicate le esigenze rappresentate dal comune di Vicenza per fronteggiare l'emergenza;
Considerato che in data 29 aprile 2001 si svolgeranno le operazioni di disinnesco e di bonifica dell'ordigno bellico;
Considerato che il disinnesco di tale ordigno comporta l'adozione di notevoli misure di sicurezza, fra le quali l'evacuazione di una notevole area cittadina, la sospensione di servizi essenziali, con l'evacuazione di ospedali, istituti di riposo, istituti carcerari, caserme ecc.;
Ritenuto di adottare ogni utile iniziativa urgente finalizzata al superamento dell'emergenza in atto nel comune di Vicenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Per fronteggiare le esigenze straordinarie e urgenti di salvaguardia della incolumita' pubblica e privata in connessione alle operazioni di disinnesco e bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto nella citta' di Vicenza, e' assegnato al comune di Vicenza un contributo straordinario nel limite di lire 850 milioni, che verra' erogato, anche in varie fasi, sulla base di motivata e documentata richiesta.
2. Il prefetto di Vicenza provvede al coordinamento degli interventi avvalendosi anche del volontariato di protezione civile e di quello specializzato nella salvaguardia dei beni culturali. Il prefetto provvede ai rimborsi alle organizzazioni di volontariato nonche' ai datori di lavoro dei volontari impiegati ai sensi della vigente normativa, nel limite di spesa di lire 150 milioni.
Il prefetto e' altresi' autorizzato a corrispondere al proprio personale compensi per lavoro straordinario effettivamente reso.
3. L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza, stabilito nel massimo di lire 1 miliardo, e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
4. Per gli interventi di cui al comma 1, il sindaco di Vicenza e' autorizzato a procedere in deroga alle norme di contabilita' dello Stato, anche per l'acquisizione di beni e servizi strettamente necessari.
 
Art. 2.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
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