Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2001 |
Proroga dei termini del mandato commissariale al presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli ed al sindaco di Napoli per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995, gia' prorogati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1998. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione di opere di edilizia scolastica nel comune e nella provincia di Napoli; Visto in particolare l'art. 3, comma 5, che considera di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere di edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato; Visto l'art. 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli ed il Presidente della provincia di Napoli, provvede agli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati; Visto l'art. 3, comma 7, per il quale nell'attuazione degli interventi di cui sopra, possono essere impiegate le risorse rivenienti da mutui gia' concessi al comune ed all'amministrazione provinciale di Napoli, ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488 e 23 dicembre 1991, n. 430 e non utilizzati; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 3 della predetta legge n. 496/1994 ed avvalendosi, in particolare, del potere conferitogli dal comma 6 del medesimo articolo, ha disposto la nomina, quali commissari delegati, del sindaco di Napoli per le opere di edilizia scolastica relative al comune capoluogo e del presidente della provincia per quelle di competenze dell'amministrazione provinciale di Napoli, per la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1998 che - a seguito di formali richieste inoltrate dai predetti commissari, confortate dai pareri favorevoli della regione Campania e degli organi scolastici periferici - disponeva la proroga dei mandati commissariali fino alla data del 31 dicembre 2000, salvo eventuali ulteriori proroghe consentite solo per comprovate esigenze di carattere eccezionale e per singole fattispecie puntualmente determinate; Viste le note protocollo n. 61629 del 6 novembre 2000 e protocollo n. 47195 del 19 giugno 2000, come integrata dalla successiva n. 76779 del 10 novembre 2000, con le quali, rispettivamente, il commissario straordinario per la provincia di Napoli ed il commissario straordinario per il comune capoluogo, al fine di poter utilmente procedere alla ultimazione degli interventi di competenza chiedono, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, un'ulteriore proroga di trenta mesi dei propri mandati commissariali, allo scopo di portare a termine gli interventi di cui trattasi, relativamente alle fattispecie in esse puntualmente indicate; Preso atto che con le citate note i predetti commissari straordinari, dopo aver rappresentato le difficolta' incontrate nell'attuazione degli interventi medesimi, motivano tale ulteriore richiesta adducendo precipue esigenze di carattere eccezionale determinate da particolari contingenze locali, tra le quali quelle imposte dalle necessita' di un'opportuna attualizzazione degli stessi e di sovvenire ai primari bisogni di sicurezza dell'utenza attraverso l'adeguamento e messa a norma delle relative strutture; Acquisiti i pareri favorevoli espressi, in merito, dalla giunta della regione Campania, titolare della relativa potesta' programmatoria, in data 6 dicembre 2000 protocollo n. 12768, nonche' dal sovrintendente scolastico regionale della Campania in data 8 novembre 2000 protocollo n. 8230 e dal provveditore agli studi di Napoli in data 13 novembre 2000 protocollo n. 38947 e protocollo n. 39019; Preso atto dello stato di avanzamento delle opere, come rappresentato nelle precitate note dei suddetti commissari delegati, che hanno evidenziato come gli interventi in questione, sia gia' programmati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995 sia oggetto di successiva devoluzione attuata a fronte dei poteri conferiti dall'ordinanza medesima, siano in gran parte ultimati o, comunque, in via di definizione od affidamento e che tali interventi hanno permesso e permetteranno di risolvere molte problematiche di edilizia scolastica da sempre presenti nel territorio interessato, consentendo, in particolare, il completamento o la realizzazione di nuove strutture, l'unificazione di sedi diversamente dislocate, l'adeguamento, l'agibilita' e l'idoneita' degli edifici alla normativa di sicurezza la riduzione dei fitti onerosi; Rilevata la piena condivisione dell'esigenza del richiesto periodo di proroga da parte della competente regione Campania e dei propri organi periferici; Considerato, pertanto, che risultano permanere le finalita' prefissate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218 e ravvisata l'opportunita' di assumere idonee iniziative dirette a favorire l'esaustivo utilizzo dei finanzianienti in essa indicati, anche a fronte del preminente interesse pubblico a che gli interventi di edilizia scolastica di cui trattasi debbano comunque essere portati ad idoneo compimento, anche al fine di non vanificare quanto, a tutt'oggi, attivato in esecuzione della prefata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1985 e della successiva, datata 14 aprile 1998; Su proposta del Ministro della pubblica istruzione e preso atto delle richieste formulate dal presidente dell'amministrazione provinciale e dal sindaco di Napoli nonche' del parere favorevole espresso, in particolare, dalla competente regione Campania; Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, della citata legge 8 agosto 1994, n. 496; Dispone: Art. 1. Il mandato commissariale attribuito rispettivamente, ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995 indicata in premessa, al presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli ed al sindaco di Napoli per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995 rientranti nelle relative competenze, gia' prorogata con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1998 al 31 dicembre 2000, e' ulteriormente prorogato fino alla data del 30 giugno 2003. |
| Art. 2. Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalita', termine, indirizzo, finalita' o criterio gia' contemplati nelle predette ordinanze e restano validi gli atti e provvedimenti adottati sulla base di esse, nonche' fatte salve le attivita' compiute, gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici costituiti, ivi compresi quelli eventualmente sorti nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del 31 dicembre 2000 e quella di entrata in vigore del presente provvedimento. |
| Art. 3. La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o marzo 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2001 Ministeri istituzionali registro n. 4, foglio n. 50 |
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