L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della commissione infrastrutture e reti dell'11 aprile 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998; Vista la delibera dell'Autorita' n. 197/99 del 7 settembre 1999, con la quale la societa' Telecom Italia S.p.a. viene identificata quale organismo avente notevole forza di mercato; Vista la delibera dell'Autorita' n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, concernente: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000, n. 73; Vista la delibera dell'Autorita' n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, concernente: "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", ed in particolare l'art. 8, comma 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000; Considerato quanto segue: 1) con la delibera n. 13/00/CIR, l'Autorita' ha ritenuto necessario definire una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, attesa la richiesta da parte di molti operatori di accedere contemporaneamente ad un consistente numero dei siti. Al fine di agevolare l'effettiva implementazione del processo di accesso disaggregato, e' stato quindi previsto che il processo di allestimento dei siti di co-locazione seguisse un percorso di gradualita'. In tale senso, l'art. 8 della delibera n. 13/00/CIR ha definito l'iter procedurale ed il calendario per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato ed ha individuato una sequenza di tre distinte fasi, ognuna delle quali e' caratterizzata dalle seguenti attivita': a) selezione dei siti da parte degli operatori; b) espletamento da parte di Telecom Italia dei relativi studi di fattibilita'; c) avvio dei lavori di predisposizione dei siti, a valle delle conferme da parte degli operatori interessati, in caso di esito positivo dello studio di fattibilita'; 2) la prima fase di tale processo ha avuto inizio il 10 gennaio 2001, con la messa a disposizione da parte di Telecom Italia delle informazioni previste all'art. 1 della delibera n. 13/00/CIR. La prima fase avrebbe dovuto concludersi entro il 14 marzo 2001, a seguito della conferma degli ordini di co-locazione da parte degli operatori licenziatari ed il conseguente avvio da parte di Telecom Italia dei lavori di predisposizione dei siti. L'art. 8, comma 3 prevedeva, inoltre, una cadenza trimestrale del processo con l'indicazione dell'avvio della seconda fase entro il 15 aprile 2001. 3) il carattere di innovativita' delle procedure previste dalla delibera n. 13/00/CIR ha, tuttavia, comportato alcuni ritardi nel calendario di implementazione, imputabili principalmente ai seguenti fattori specifici: le informazioni sui siti di co-locazione fornite da Telecom Italia sono risultate in alcuni casi di difficile lettura ed interpretazione da parte degli operatori licenziatari, a causa di taluni errori ed imprecisioni. Ne e' derivata la necessita' di ampliare di alcuni giorni il periodo di tempo a disposizione di Telecom Italia e degli operatori per correggere gli errori contenuti nei file inviati e consentire quindi agli operatori di potere formulare richieste fondate su un set informativo certo ed affidabile; anche nel caso degli studi di fattibilita' sono stati riscontrati alcuni errori, per cui e' risultato necessario consentire agli operatori di ottenere i necessari chiarimenti per apportare le opportune modifiche ai preventivi inviati, prima della conferma degli ordini da parte degli stessi operatori; 4) inoltre, e' stata manifestata l'esigenza da parte degli operatori licenziatari di confermare gli ordinativi a valle del completamento della procedura di assegnazione degli spazi nei siti con parziale disponibilita', procedura di assegnazione che si e' svolta presso l'Autorita' in data 21 marzo 2001; 5) per l'insieme delle ragioni esposte, l'Autorita' ha accolto la richiesta degli operatori di estendere al 26 marzo la data ultima per la conferma degli ordinativi da parte degli operatori; 6) in data 6 aprile 2001, si e' tenuta una riunione dell'unita' per il monitoraggio, in cui sono stati analizzati e discussi gli esiti della prima fase di implementazione del processo di accesso disaggregato alla rete locale e si sono registrate le posizioni degli operatori in relazione alle modalita' ed al calendario previsti per l'avvio della seconda fase. In tale sede, gli operatori licenziatari hanno manifestato l'esigenza di un rinvio del termine, che la delibera n. 13/00/CIR fissa al 15 aprile 2001. A supporto di tale richiesta, avanzata da un operatore e supportata dalla quasi totalita' delle imprese presenti (oltre trenta), sono state avanzate le seguenti motivazioni: a) lo slittamento dei tempi di conclusione della prima fase; b) la necessita' di non sovrapporre le prime due fasi del processo; c) la possibilita' di consolidare l'esperienza maturata, anche al fine di introdurre eventuali miglioramenti alle procedure; 7) fermo restando l'obiettivo di garantire una rapida implementazione del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, l'Autorita' ritiene di accogliere la richiesta degli operatori, ovvero dei soggetti che promuovono l'offerta dei servizi di accesso disaggregato; Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci relatore, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. Il termine di cui all'art. 8, comma 3, della delibera n. 13/00/CIR, relativo all'avvio della seconda fase del processo di implementazione del servizio di accesso disaggregato a livello di rete locale, viene differito al 15 maggio 2001. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia S.p.a. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 11 aprile 2001 Il presidente: Cheli |