| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 10 aprile 2001 |  
| Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale "Enbrel" etanercept. (Decreto UAC/C/ n. 140/2001). |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE         del Dipartimento per la tutela della salute umana,          della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti        internazionali - Direzione generale della valutazione                dei medicinali e la farmacovigilanza    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale    "Enbrel"    etanercept,   autorizzata   con   procedura centralizzata  europea  ed  inserita  nel  registro  comunitario  dei medicinali con i numeri: EU/1/99/126/001 25 mg polvere e solvente per soluzione  iniettabile  4  flaconcini  +  4  siringhe preriempite uso sottocutaneo.    Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.   Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  decisione della Commissione europea del 3 febbraio 2000, recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Enbrel";  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;  Considerato  che  e'  in  fase  di predisposizione un protocollo di monitoraggio per il trattamento farmacologico dell'artrite reumatoide coordinato  dal  Dipartimento  per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza denominato "Antares";  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione ai fini della rimborsabilita';  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;  Visto  il  parere espresso nella seduta del 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,   alla   specialita'  medicinale  ENBREL  debba  venir attribuito un numero di identificazione nazionale;                              Decreta:                               Art. 1.  Alla  specialita' medicinale ENBREL nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:    EU/1/99/126/001   25   mg   polvere   e  solvente  per  soluzione iniettabile  4  flaconcini + 4 siringhe preriempite uso sottocutaneo, A.I.C. n. 034675013/M (in base 10), 1126B5 (in base 32).  Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.  |  
|   |                                 Art. 2.  La  specialita' medicinale "Enbrel" etanercept e' classificata come segue:    EU/1/99/126/001   25   mg   polvere   e  solvente  per  soluzione iniettabile  4  flaconcini + 4 siringhe preriempite uso sottocutaneo, A.I.C. n. 034675013/M (in base 10), 1126B5 (in base 32).  Regime di distribuzione:    classe  H  -  RR,  con  prescrizione  e distribuzione da parte di centri  specializzati  individuati  dalle regioni e province autonome secondo  le  modalita' definite nel progetto denominato "Antares" che verra' adottato con successivo provvedimento.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in L. 988.000 (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 1.358.300 (IVA inclusa).  Il  prezzo  cosi'  fissato resta valido per dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 3.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 4.  Gli  interessati  possono  richiedere notizie sulla decisione della Commissione  delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al  presente  decreto  al  Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 10 aprile 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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