Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 1 febbraio 2001, n. 13
Riclassificazione delle zone svantaggiate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e della deliberazione CIPE n. 42 del 25 maggio 2000.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988), il cui art. 9, comma 5, definisce la misura dei contributi che i datori di lavoro agricolo devono versare per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", in particolare l'art. 11, comma 27, in cui vengono fissate le misure delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, concernente: "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola", che, all'art. 2, comma 1, prevede che a decorrere dal 1o gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27, dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate e che la classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministro delle risorse agricole";
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) in particolare l'art. 27, comma 16, punto 1, relativo all'inserimento delle regioni Abruzzo e Molise tra le zone che possono beneficiare delle agevolazioni previste per le regioni dell'obiettivo 1;
Vista la propria delibera n. 42 del 25 maggio 2000 (G.U. n. 169/2000) che definisce i criteri per l'individuazione delle zone agricole svantaggiate, fissa il livello delle agevolazioni, prende atto dell'elenco di comuni svantaggiati proposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, attribuisce alle regioni la facolta' di delimitare una quota di aree svantaggiate, stabilisce che il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmetta al CIPE una proposta di delimitazione definitiva delle aree svantaggiate comprensiva delle aree individuate dalle regioni;
Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di riclassificazione delle zone agricole svantaggiate trasmessa con nota n. 554 del 28 dicembre 2000 e le successive note modificative e integrative n. 85 del 26 gennaio 2001 e n. 50106 del 30 gennaio 2001 con allegato l'elenco definitivo dei comuni svantaggiati;
Vista la nota n. 24716 del 28 marzo 2000 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale valuta in 852,1 miliardi di lire per l'anno 2000 il complesso delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 2/2001 del 30 gennaio 2001 con la quale l'Istituto informa il Ministero delle politiche agricole e forestali e questo Comitato che l'andamento delle entrate contributive per l'anno 2000 e' in linea con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 42/2000;
Tenuto conto che per le regioni Marche, Abruzzo e Sicilia, che non hanno trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali alcuna comunicazione di variazione nei termini indicati nella delibera n. 42/2000 la proposta di delimitazione definitiva e' stata formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali adottando la procedura prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146;
Considerato che i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, bilancio e programmazione economica hanno espresso il prescritto concerto rispettivamente con nota n. M/960L/G/38 del 1o febbraio 2001 e nel corso della presente seduta;
Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 1 o febbraio 2001;
Tenuto conto che a seguito delle proposte regionali la superficie complessivamente delimitata ammonta complessivamente a 247.498 kmq superando pertanto il limite massimo di 246.000 kmq indicato dalla citata delibera n. 42/2000;
Considerato tuttavia che, nella citata nota n. 50106 il Ministero delle politiche agricole e forestali precisa che il complesso delle modifiche introdotte non determina comunque il superamento della soglia finanziaria di 852,1 miliardi di lire gia' indicata nella delibera CIPE n. 42/2000;
Ritenuto opportuno prevedere un sistema di verifica degli effetti finanziari della delimitazione che consenta a questo Comitato di effettuare gli eventuali interventi correttivi;
Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali che tra l'altro comunica che nel corso della definizione della proposta sono state sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
Delibera:
E' approvato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, l'elenco definitivo dei comuni svantaggiati di cui alle premesse che, riportato in allegato, costituisce parte integrante della presente delibera.
Entro il 31 ottobre 2001 l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali, che ne informa questo Comitato, i dati relativi agli effetti della riclassificazione delle aree svantaggiate sulle entrate contributive relative all'esercizio 2000.
Contestualmente a detta comunicazione il Ministro delle politiche agricole e forestali formulera' le eventuali proposte di variazione della misura dei contributi che dovessero rendersi necessarie per assicurare rispetto del limite finanziario di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997.
Al fine di assicurare una piena attuazione della presente delibera, le regioni, entro il 15 marzo 2001, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i dati per l'individuazione delle superfici relative ai comuni svantaggiati parzialmente delimitati.
Roma, 1o febbraio 2001
Il Presidente delegato: Visco
Registralo alla Corte dei conti il 3 aprile 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 239.
 
ALLEGATO

--> Per il rimanente elenco dei comuni da pag. 5 a pag. 159 <--
--> si fa riferimento al supporto cartaceo del <--
--> Suppl. Ord. n. 104 alla G.U. n. 101 del 3 maggio 2001 <--
 
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