Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 dicembre 2000
Regolamento del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed in particolare l'articolo 10, comma 3;
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, ed in particolare l'articolo 9, comma 1;
VISTE le delibere n. 22 del 19 luglio 2000 e n. 45 del 17 novembre 2000 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di approvazione del Regolamento del personale dell'Ente;

decreta:
Art. 1

1. E' approvato il Regolamento del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 5 dicembre 2000
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI
 
Regolamento del Personale dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura
(AGEA)

TITOLO I
STATO DEL PERSONALE
CAPO I
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 1
Disciplina generale e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'AGEA sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, nel rispetto delle disposizioni quadro generali disciplinate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia e' regolato contrattualmente nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 29/93 e disciplinato dalle norme di cui al Titolo IV del richiamato decreto legislativo.
2. Si applica ai dipendenti della sede di rappresentanza presso l'Unione europea la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. L'ammontare delle indennita' di servizio di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 62/98 e' fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione. In sede di prima applicazione viene determinata nella misura dell'ottanta per cento di quella che compete al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera, su proposta del Presidente, adotta le apposite tabelle di equiparazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 23.

CAPO II PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE NON DIRIGENTE
Articolo 2
Procedure concorsuali

1. Le assunzioni di personale nell'AGEA si conformano ai principi generali di cui all'articolo 36 del Decreto legislativo n. 29/93 ed alle disposizioni dettate dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quale modificato dall'articolo 20 della legge 27 dicembre 1999, n. 448.
2. L'assunzione di personale per le esigenze dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura avviene con contratto individuale di lavoro in forma scritta a seguito delle seguenti procedure di reclutamento:

a) concorso pubblico per esami; b) concorso pubblico per titoli ed esami; c) corso - concorso; d) procedure selettive articolate mediante lo svolgimento di prove
volte all'accertamento della professionalita' richiesta dal
profilo professionale di qualifica o categoria.

3. L'Agenzia, quando sia previsto dai contratti collettivi di lavoro ed in conformita' alle leggi di settore, puo' procedere all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e far ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo nonche' alle tipologie contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale disciplinate dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
4. L'assunzione di personale puo' avvenire anche:

a) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le mansioni per le quali e'
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli
ulteriori requisiti per specifiche professionalita'; b) chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della normativa vigente, previa verifica della
compatibilita' dell'invalidita' con le mansioni da svolgere,
relativamente alle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Nel caso di attivazione della procedura prevista al comma 4, lettera b), la verifica della compatibilita' dell'invalidita' con le mansioni da svolgere e' effettuata nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
6. Le procedure di reclutamento, di cui al presente articolo, dovranno garantire l'adeguata pubblicita' della selezione, l'imparzialita' nello svolgimento della stessa, l'adeguato accesso dall'esterno, l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio dei sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

Articolo 3
Disciplina

1. Il Consiglio di amministrazione indice le procedure concorsuali di assunzione di cui all'articolo 2. I bandi di concorso relativi alle procedure concorsuali indette dal Consiglio di amministrazione sono predisposti dagli uffici competenti ed adottati con determinazione del Direttore generale. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Direttore generale, in relazione alle professionalita' messe a concorso, dispone la eventuale pubblicazione del bando anche in estratto - su Organi di
stampa.

Articolo 4
Procedure di preselezione

1. Il Direttore generale puo' disporre lo svolgimento di prove di preselezione, finalizzate ad individuare un numero di concorrenti tale che il rapporto tra questi e i posti messi a concorso sia di almeno dieci a uno, quando il numero dei concorrenti non consente la conclusione delle procedure concorsuali entro un anno dalla pubblicazione del bando, nel quale detta possibilita' deve essere
esplicitamente prevista. 2. La preselezione, puo' essere svolta anche con il concorso di aziende specializzate sulla base di un apposito capitolato, che dovra' individuare la tipologia delle prove, mirata all'accertamento
delle capacita' professionali e/o delle attitudini dei concorrenti. 3. Sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali candidati che abbiano superato la soglia minima fissata dalla Commissione di concorso e che si siano classificati nelle preselezioni in posizione utile rispetto alla quantificazione numerica definita dal Direttore Generale con la determinazione di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di ex aequo vengono ammessi a partecipare alle prove concorsuali tutti i candidati che hanno riportato il medesimo
punteggio dell'ultimo candidato collocato in posizione utile.

Articolo 5
Concorsi

1. Le Commissioni esaminatrici, nominate dal Consiglio di amministrazione, sono composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, salvo motivata impossibilita', e' riservato alle donne in conformita' all'articolo 61, comma 1, lettera
a) del predetto decreto legislativo. 2. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta dal dirigente responsabile dell'Area preposta alla gestione
delle risorse umane. 3. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con
l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. 4. Il direttore generale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso, nel rispetto delle norme che regolano
riserve, precedenze e preferenze. 5. Nel caso di rinuncia o di decadenza o di annullamento della nomina ovvero di dimissioni durante il periodo di prova di candidati vincitori, il Direttore generale procede ad altrettante nomine
secondo l'ordine di graduatoria degli idonei. 6. Nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria o nel diverso termine disposto dalla legge, il Consiglio di amministrazione puo' procedere all'assunzione di candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti successivamente a
detta approvazione, secondo l'ordine di graduatoria. 7. Il contratto individuale di lavoro e' stipulato in forma scritta dal dirigente responsabile dell'Area preposta alla gestione delle
risorse umane.

Articolo 6
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, e
la normativa di fonte contrattuale.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I
Principi generali

Articolo 7
Principi di organizzazione

1. Il presente titolo definisce le linee fondamentali dell'organizzazione degli Uffici dell'Agenzia, individua gli uffici di maggiore rilevanza, ne determina le competenze e disciplina le modalita' di conferimento della titolarita' dei medesimi.
2. Nell'organizzazione degli uffici, l'Agenzia si conforma ai seguenti principi generali:

a) separazione tra indirizzo politico - amministrativo e attivita' di
amministrazione e gestione sancito, dall'articolo 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed
integrazioni; b) semplificazione e flessibilita' organizzativa, da realizzarsi
garantendo adeguati poteri ai dirigenti nelle determinazioni
operative e gestionali, nonche', ove occorra, mediante snellimento
dei procedimenti; c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia ed
economicita', nonche' garanzia dell'imparzialita' e della
trasparenza dell'azione amministrativa; d) separazione delle funzioni dell'organismo di coordinamento da
quelle dell'organismo pagatore; e) valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; f) integrazione e coordinamento unitario dei processi di
comunicazione in linea con il dovere di comunicazione interna ed
esterna; g) integrazione e collegamento delle attivita' delle strutture anche
attraverso l'interconnessione con l'esterno mediante sistemi
informatici e statistici; h) tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati, con ricorso
a tecnologie informatiche e telematiche avanzate.

3. Il Presidente, nell'ambito delle proprie funzioni, rappresenta l'Agenzia nelle trattative sindacali a livello nazionale e stipula i contratti individuali di lavoro del Direttore generale e dei Dirigenti di 1o fascia.
4. Alla dirigenza spetta, in attuazione degli indirizzi politico - amministrativi fissati dal Consiglio di amministrazione, l'esercizio dell'attivita' amministrativa, di gestione secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, da specifiche disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.
5. Con delibera del Consiglio di amministrazione l'Agenzia puo' istituire Uffici distaccati al fine di assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95, l'attivita' di controllo ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento medesimo e le attivita' connesse alla gestione e controllo dei prodotti agricoli in ammasso pubblico comunitario e nazionale.

CAPO II
LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Sezione I
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DELL'AGEA

Articolo 8
Uffici di diretta collaborazione e Ufficio stampa.

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto agli organi dell'Agenzia e di raccordo con l'amministrazione.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Presidente;
b) la segreteria del Consiglio di amministrazione;
c) la segreteria del Collegio dei revisori.
3. Ai sensi del regolamento di contabilita', il complesso degli Uffici di diretta collaborazione costituisce - ove assegnatario di risorse finanziarie - un unico centro di responsabilita' cui e' preposto un dirigente.
4. La determinazione delle indennita' da corrispondere al personale degli Uffici di diretta collaborazione e' effettuata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del D.Lgs. n. 29/93, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale. Con la stessa deliberazione vengono, altresi', assegnate le relative risorse umane, strumentali ed economico - finanziarie.
5. L'Ufficio stampa e del portavoce, in conformita' alla disciplina dettata dal Capo I della legge 7 giugno 2000, n. 150 e, per quanto compatibili, nel rispetto delle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 29/93, e successive modifiche ed integrazioni, e relative disposizioni attuative, svolge, salvo quanto previsto per l'Ufficio relazioni con il pubblico all'articolo 13, le attivita' di informazione e di comunicazione dell'Agenzia.
6. L'attivita' dell'Ufficio stampa e del portavoce e', in via prioritaria, indirizzata ai mezzi di informazione di massa. Sulla base delle direttive impartite dall'Organo di vertice dell'Amministrazione cura i collegamenti con gli Organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza nelle comunicazioni da fornire per le materie di interesse dell'Agenzia.
7. L'Ufficio stampa e del portavoce dovra' essere costituito, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 150/00, da personale iscritto all'albo dei giornalisti che, ove non presente nell'ambito dell'Agenzia, potra' essere costituito da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo all'Agenzia utilizzato, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, con contratto di collaborazione.

Sezione II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Articolo 9
La dirigenza

1. I dirigenti esercitano l'attivita' amministrativa e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; essi sono responsabili dei relativi risultati, nei limiti e secondo le attribuzioni specificate dal D.Lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, da disposizioni normative e contrattuali e dal presente regolamento.

Articolo 10
Il Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, in conformita' a quanto
previsto dallo Statuto. 2. Il Direttore generale e' preposto alla gestione delle strutture dell'Agenzia, e ne assicura il coordinamento delle funzioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e delle direttive
generali impartite dal Presidente. 3. Il Direttore generale garantisce, per le Aree di propria competenza, l'unitarieta' della azione amministrativa nella gestione complessiva delle risorse umane, strumentali, finanziarie e dei sistemi informatici. In particolare, il Direttore generale, oltre ai compiti ed ai poteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
n. 29/93:

a) predispone relativamente alle entrate ed alle spese di funzionamento e per gli interventi nazionali, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, gli assestamenti e le variazioni di bilancio
nonche' la situazione dei residui attivi e passivi; b) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nelle competenze dei propri uffici, salvo quelli da lui
delegati ai dirigenti;
c) predispone il rendiconto annuale della gestione; d) cura, per quanto di propria competenza, l'attuazione dei deliberati del Consiglio di amministrazione, nel rispetto degli
indirizzi del Consiglio stesso; e) individua le risorse umane, strumentali ed economico - finanziarie da destinare alle diverse finalita' e le ripartisce tra le aree funzionali rientranti nella Direzione Generale, sentito il dirigente
preposto alla competente area; f) provvede, informandone il Presidente, all'assegnazione dei dirigenti proposti alle unita' organizzative, su proposta del
dirigente preposto alla competente area funzionale; g) cura la gestione dei rapporti di lavoro, con la capacita' ed i
poteri del privato datore di lavoro; h) formula proposte al Presidente in merito a ristrutturazioni
funzionali, dotazioni e fabbisogni organici; i) propone al Presidente - in caso di assoluta e motivata urgenza che non consente la convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Agenzia - l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio, da tenersi entro e non oltre 15 giorni dall'adozione del
provvedimento di cui trattasi; l) verifica l'andamento della realizzazione dei piani e gestisce gli scostamenti attraverso le procedure di controllo di gestione, attenendosi anche alle indicazioni fornite dall'unita' organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e riferisce trimestralmente al Consiglio di
amministrazione sul livello di attuazione dei programmi; m) definisce, previo confronto con i dirigenti preposti alle aree funzionali di competenza, lo sviluppo analitico dei programmi annuali ed assegna ai medesimi budget di gestione che individuano obiettivi specifici, criteri ed indirizzi per conseguirli, risorse strumentali e finanziarie necessarie, personale e dirigenti da impiegare, modalita' di monitoraggio dei risultati anche ai fini della gestione
degli scostamenti; n) predispone per la successiva approvazione, sulla base delle proposte di variazione formulate dai dirigenti responsabili, le
eventuali conseguenti modifiche del bilancio preventivo.

4. Sono alle dirette dipendenze del Direttore generale le unita'
organizzative cui sono attribuite le funzioni di:
a) attivita' e consulenze legali;
b) ragioneria e bilancio;
c) aiuti ed interventi nazionali;
d) controllo di gestione. 5. Ad uno dei dirigenti di 1o fascia titolare di area funzionale, possono essere attribuite - per una durata triennale rinnovabile - dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, le funzioni vicarie del Direttore generale. In ogni caso, tali funzioni hanno termine all'atto della cessazione dalla carica del Direttore generale proponente. Il Consiglio di amministrazione, integrando il contratto individuale, puo' attribuire al medesimo una
specifica indennita' di funzione.

Articolo 11
Livelli organizzativi degli uffici dirigenziali

1. Le attivita' dirigenziali si articolano su due livelli, in ragione della specifica missione attribuita a ciascun centro di
responsabilita'.
2. I centri di responsabilita' sono costituiti:

a) da tre Aree Funzionali, di cui agli articoli 14, 15 e 16, cui sono preposti dirigenti di prima fascia, tra le quali sono distribuite
funzioni e competenze dell'Agenzia; b) dalle Unita' Organizzative, nel numero massimo di diciotto, articolazioni delle Aree funzionali, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia, da costituirsi con atto del competente dirigente di Area, d'intesa con il Direttore generale e, per l'Organismo pagatore,
d'intesa con il "Comitato" preposto all'Organismo stesso.

3. Ai sensi del regolamento di contabilita' le Aree funzionali sono unita' previsionali di base e le Unita' Organizzative sono centri di
responsabilita'. 4. Ai dirigenti, nei limiti delle proprie competenze funzionali, e' riservata in via esclusiva l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e di controllo.

Articolo 12
Direzione Generale

1. In applicazione delle direttive di strategia operativa e di risultato fissate dal Consiglio di amministrazione anche in esito
alla verifica ed al controllo dei risultati, la Direzione generale:

a) assicura agli Organi istituzionali dell'Agenzia il supporto propositivo, di analisi formativa e di conoscenza di quadro socio-economico e di contesto aziendale, ai fini della tenuta dei rapporti con le Istituzioni parlamentari e di Governo, della definizione delle politiche e delle strategie, della pianificazione, degli obiettivi di gestione e degli investimenti, della valutazione dei risultati aziendali, dell'esercizio delle competenze decisionali
attribuite per legge e statuto agli Organi di amministrazione; b) assicura le condizioni per l'attuazione della missione istituzionale definendo gli indirizzi nel rapporto con i soggetti interessati, per improntare la predetta missione istituzionale ai requisiti di legittimita', di efficienza, di efficacia, di
tempestivita' di intervento; c) garantisce, per le aree di propria competenza, la costante adeguatezza del livello di funzionalita' della struttura e delle attivita' di consulenza professionale agli obiettivi di sviluppo del sistema organizzativo, esercitando il potere di elaborazione dei criteri e delle modalita' di attuazione delle politiche gestionali, di allocazione delle risorse e di definizione delle responsabilita'
nell'ambito dei processi di budget, nonche' di controllo.

Articolo 13
Articolazione della Direzione generale e
"Ufficio delle relazioni con il pubblico"

1. La Direzione Generate si articola in due Aree funzionali, costituite da uffici di livello dirigenziale generale, di cui la prima preposta alle funzioni dell'Organismo di coordinamento e la seconda alle attivita' amministrative e di funzionamento.
2. Nell'ambito della Direzione generale e' istituito l'Ufficio relazioni con il pubblico, per il quale saranno determinate, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui all'articolo 8 della legge n. 150/00, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'Agenzia, le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati.
3. L'attivita' dell'"Ufficio relazioni con il pubblico" e' svolta anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e
amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti
delle amministrazioni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e
coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione
interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di
gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'Ufficio per le relazioni
con il pubblico e le altre strutture operanti
nell'amministrazione, nonche' fra gli Uffici per le relazioni con
il pubblico delle varie amministrazioni.

Articolo 14
Area dell'Organismo di coordinamento

1. All'Area dell'Organismo di coordinamento sono attribuiti, nel rispetto ed in attuazione delle linee di indirizzo politico-gestionale ed organizzative dettate dal Consiglio di amministrazione, i compiti e le funzioni di:

a) rappresentare gli organismi pagatori dell'Italia nel Comitato
FEOGA e negli altri comitati e gruppi di lavoro previsti dalla
normativa comunitaria per la trattazione delle materie di
competenza del FEOGA; b) rendicontare all'Unione europea, in qualita' di Organismo di
coordinamento, i pagamenti effettuati dall'agenzia stessa, quale
Organismo pagatore, e da tutti gli altri Organismi pagatori,
secondo le procedure, i formati e le scadenze previsti dalla
normativa comunitaria; c) promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria
e verificare la conformita' ed i tempi delle procedure istruttorie
e di controllo eseguite dall'Agenzia stessa, quale Organismo
pagatore, e da tutti gli altri organismi pagatori, effettuando il
monitoraggio ed il coordinamento delle attivita' svolte dagli
stessi in attuazione della normativa comunitaria di riferimento; d) curare i rapporti con i servizi della Commissione europea in
ordine alle questioni attinenti la gestione dei fondi del FEOGA; e) proporre al Consiglio di amministrazione parere tecnico per il
riconoscimento degli organismi pagatori nonche' gli altri pareri
previsti per legge; f) curare i rapporti con il SIAN in materia informatica -
procedurale; g) ricevere le anticipazioni dei fondi provenienti dal FEOGA per il
pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari; h) assegnare agli organismi pagatori i fondi per le spese
comunitarie, tenuto conto delle esigenze e delle previsioni di
spesa formulate dagli stessi; i) assicurare l'omogeneita' tra gli organismi pagatori delle
procedure di autorizzazione, di controllo ed erogazione degli
aiuti comunitari, fornendo le necessarie istruzioni operative; l) vigilare sul rispetto dei termini di pagamento; m) verificare che l'organizzazione e le strutture degli organismi
pagatori siano coerenti e conformi alla normativa comunitaria; n) assicurare la regolare tenuta degli albi a valenza nazionale; o) provvedere alla distribuzione dei testi e dei relativi
orientamenti comunitari agli organismi pagatori, assicurandone
l'applicazione armonizzata; p) rilevare, per la segnalazione al Ministro delle Politiche agricole
e forestali e alle regioni interessate, i casi di inerzia ed
inadempimento nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi
pagatori.

Articolo 15
Area dell'attivita' amministrativa e di funzionamento

1. All'Area dell'attivita' amministrativa e di funzionamento sono attribuiti, nel rispetto delle linee di indirizzo politico - gestionale ed organizzative dettate dal Consiglio di amministrazione, i compiti e le funzioni di:

a) predisposizione e gestione dei contratti e delle convenzioni con
enti e soggetti esterni; b) cura degli adempimenti fiscali e tenuta delle registrazioni ai
fini dell'IVA; c) economato e cassa; d) Albo dei depositari; e) gestione di tutte le tematiche di carattere generale; f) gestione e amministrazione del personale dell'Agenzia; g) gestione delle relazioni sindacali; h) formazione, aggiornamento e sviluppo professionale del personale; i) gestione del contenzioso relativo al personale; l) gestione dei servizi comuni; m) gestione del protocollo della corrispondenza.

Articolo 16
Area dell'Organismo pagatore

1. Il Comitato preposto alle funzioni di Organismo pagatore, in coerenza con i compiti attribuitigli dallo Statuto:

a) predispone, in conformita' ai criteri ed alle linee di indirizzo
politico e programmatiche del Consiglio di amministrazione
dell'Agenzia e nel rispetto del principio della distinta gestione
e della contabilita' separata e della normativa comunitaria, i
bilanci della gestione per spese comunitarie, connesse e
cofinanziate, corredati dalla relazione al Consiglio di
amministrazione per la necessaria approvazione; b) disciplina, con proprio atto generale e su proposta del dirigente
assegnato all'area funzionale, le modalita' operative a valenza
interna dei compiti affidati all'Organismo pagatore; c) valuta ed effettua il monitoraggio circa la rispondenza dei
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti, assumendo, anche in corso di gestione, i
provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e
l'efficacia: d) effettua proposte in materia di Organismo pagatore, tramite il
Presidente, al Consiglio di amministrazione.

2. La struttura dedicata all'Organismo pagatore si articola in una Area - alla cui direzione e' preposto un dirigente generale - nel cui ambito operano le Unita' organizzative di attuazione della normativa comunitaria in materia di erogazione, con i fondi provenienti dal FEOGA - Garanzia, di aiuti, contributi e provvidenze finanziarie in qualsiasi modo denominate, nonche' le Unita' organizzative di supporto (controllo interno comunitario ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, e successive modifiche ed integrazioni, esecuzione pagamenti, contabilizzazione e servizio tecnico).
3. In particolare l'Area dell'Organismo pagatore svolge, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, in applicazione del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, i seguenti compiti:

a) autorizza, esegue e contabilizza i pagamenti effettuati in
qualita' di Organismo pagatore per la politica agricola comune,
uniformando le proprie strutture alla separazione delle tre
funzioni suindicate; b) esegue le forniture dei prodotti agroalimentari disposte
dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e per la cooperazione
economica con altri paesi; c) in esecuzione della normativa comunitaria cura la provvista e
l'acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti
agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di
quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno ed
alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei
suddetti prodotti, compresi i paesi dell'Europa centro-orientale e
le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne i casi in cui
risulti piu' conveniente procedere ad acquisti in loco nei paesi
in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno avvalersi di
organizzazioni internazionali; d) puo' essere incaricato, in qualita' di Organismo pagatore, a
seguito delle procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di sostituire altri
organismi pagatori inadempienti; e) in mancanza o nelle more del riconoscimento degli organismi
pagatori regionali puo' avvalersi per lo svolgimento delle
funzioni di autorizzazione relative alla gestione degli aiuti e
degli interventi derivanti dalla PAC, degli uffici regionali o di
eventuali altri organismi previsti per legge, ai sensi e nel
rispetto della normativa comunitaria, previa intesa con le regioni
e di concerto con l'Organismo di coordinamento, nell'ambito delle
attribuzioni di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettere c) ed h) dello Statuto; f) cura la gestione degli ammassi pubblici comunitari, degli aiuti
comunitari agli indigenti ed i programmi comunitari di
miglioramento della qualita' dei prodotti agricoli, nonche' ogni
altro intervento comunitario non affidato, dalla normativa
comunitaria o nazionale, ad altri organismi.

Articolo 17
Il budget digestione

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, alla dirigenza sono attribuiti il potere e la responsabilita' della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Lo strumento attraverso il quale i dirigenti assolvono alle funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e' il budget di gestione, - quale quadro di obiettivi, criteri e indirizzi generali, risorse umane, strumentali e finanziarie - definito sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio di amministrazione, ed assegnato, per le aree rientranti nella competenza della Direzione Generale, dal Direttore generale.
3. Il budget di gestione e' supportato dal sistema di contabilita' analitica che rileva per ciascuna unita' previsionale di base e per ciascun centro di responsabilita' l'incidenza dei costi variabili relativi alle leve di gestione a disposizione del dirigente.
4. I budget definiscono:
a) la pianificazione operativa (obiettivi/risultati);
b) l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;
c) le quote di stanziamento ed i poteri di spesa assegnati a ciascun dirigente;
d) le modalita' di monitoraggio dell'andamento gestionale.
5. L'assegnazione dei budget ai dirigenti comprende obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e dei risultati da conseguire.

CAPO III
Dirigenza

Sezione I
Ruolo e responsabilita' dei dirigenti

Articolo 18
Dirigenti proposti alle aree funzionali

1. I dirigenti preposti alle aree, nell'esercizio delle proprie funzioni, quali delineate dall'articolo 16 del decreto legislativo, n. 29/93 nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione degli indirizzi, anche di carattere organizzativo emanati dal Consiglio di amministrazione:

a) formulano proposte ai fini dell'elaborazione dei programmi e della
pianificazione operativa ed esprimono pareri; b) gestiscono il budget assegnato ed esercitano i poteri di spesa
connessi alle funzioni; c) adottano gli atti di organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale che rientrano nelle loro competenze; d) formulano le proposte per il conferimento degli incarichi di
direzione delle Unita' Organizzative di gestione; e) emanano direttive relativamente ai processi cui sovrintendono; f) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti
preposti alle sottostanti unita' organizzative, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21
del D.Lgs. n. 29/93; g) assumono la responsabilita' complessiva in merito all'attuazione
dei programmi ed ai risultati operativi in termini di qualita',
quantita', costi dei servizi finali e strumentali.

Articolo 19
Dirigenti

1. I dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni, quali delineate dagli articoli 3, comma 2 e 17 del decreto legislativo n. 29/93:

a) gestiscono la quota parte del programma di attivita' attribuita
loro dal Direttore di Area; b) gestiscono il budget assegnato dal Direttore di Area ed esercitano
le connesse funzioni derivate in materia di spese, gestione di
risorse, attribuzione di trattamenti economici accessori; c) provvedono alla gestione del personale assegnato; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei processi che da
essi dipendono, nonche' l'attivita' dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso
di inerzia; e) assicurano l'erogazione dei servizi e delle attivita' nel
perseguimento degli obiettivi di massima efficienza, efficacia ed
economicita' dell'azione amministrativa e del pieno
soddisfacimento delle esigenze dell'Utenza; f) sono responsabili del risultato di gestione, in termini di
conseguimento degli obiettivi programmatici e di rendimento,
ottenuto nell'utilizzo delle risorse.

Articolo 20
Ruolo dei dirigenti

1. E' istituito il ruolo dei dirigenti dell'AGEA, articolato in due fasce.
2. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.
3. Nella prima fascia del ruolo sono inseriti, in ordine alfabetico, i dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rivestivano la qualifica di dirigente generale e coloro che al compimento del quinto anno di incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/93, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ne abbiano maturato il diritto.
4. Nella seconda fascia del ruolo sono inseriti, in ordine alfabetico, gli altri dirigenti in servizio ed i dirigenti reclutati con le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 29/93.
5. Con delibera del Consiglio di amministrazione verranno disciplinate le modalita' ed i criteri per la tenuta del ruolo nonche' le modalita' di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 29/93.

Sezione II
Conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali

Articolo 21
Incarichi di funzioni dirigenziali generali

1. Gli incarichi di responsabilita' delle funzioni di livello dirigenziale generale sono conferiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne determina la durata, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale ed il Comitato per l'Organismo pagatore per la corrispondente area, sulla base delle posizioni funzionali individuate dal presente Regolamento, a dirigenti dell'Agenzia ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di particolare e documentata qualificazione professionale nei limiti numerici e temporali previsti in sede di prima applicazione dall'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nonche', successivamente, ai sensi delle disposizioni dettate, in materia, dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il conferimento di ciascun incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale generale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali generali diverse da quelle precedentemente svolte, il Consiglio di amministrazione tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti negli ultimi cinque anni, nonche' delle risultanze del curriculum professionale, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi, fatta salva la possibilita' di esplicito rinnovo debitamente motivato, in relazione ai piani da realizzare.

Articolo 22
Conferimento di incarichi di funzione dirigenziale

1. Gli incarichi di responsabilita' delle unita' organizzative rientranti nella Direzione Generale sono conferiti dal Direttore generale, su proposta del competente dirigente di area, sulla base delle posizioni funzionali individuate in conformita' al presente Regolamento, a dirigenti dell'Agenzia ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di particolare e documentata qualificazione professionale, fermi restando i limiti numerici e
temporali di cui all'articolo 21, comma 1. 2. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di unita' organizzative, svolgono, su incarico del Direttore generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi
specifici. 3. I criteri ed i parametri con i quali attribuire il trattamento economico accessorio dei dirigenti, correlando la retribuzione di posizione alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita' e la retribuzione di risultato alle prestazioni di ciascun dirigente in relazione agli obiettivi prestabiliti, sono individuati dal Consiglio di amministrazione, sentita la Conferenza dei dirigenti preposti alle
aree funzionali, presieduta dal Direttore generale.

Articolo 23
Trattamento economico per i titolari di uffici
di livello dirigenziale

1. Nel contratto individuale in forma scritta sono indicati l'oggetto dell'incarico dei dirigenti, la sua durata, gli obiettivi da conseguire e gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' connesso all'incarico medesimo ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale il trattamento economico fondamentale e' definito assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dal contratto collettivo dirigenziale d'area
vigente nel tempo. 2. I contratti dei dirigenti sono stipulati dal Dirigente di Area; per gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale i contratti sono stipulati dal Direttore generale previa deliberazione
del Consiglio di amministrazione.

Articolo 24
Revoca degli incarichi di livello dirigenziale

1. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati ai sensi di quanto previsto all'art. 19 e 21 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO V
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Articolo 25
Controllo di regolarita' amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica e garantisce i requisiti di conformita' dell'azione amministrativa alle norme vigenti, di rispondenza alle finalita' istituzionali e di corretta gestione.
2. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono rispettivamente le unita' organizzative preposte alla funzione ispettiva e ai servizi di ragioneria, sulla base delle direttive fornite dal Direttore generale.
3. Le direttive e gli indirizzi per le verifiche di regolarita' contabile sono impartiti dal Direttore generale per il tramite dell'unita' funzionale preposta ai servizi di ragioneria, sulla base di principi generali che prevedano, in via prioritaria il controllo sui flussi di cassa, sulle spese di funzionamento, sulla tenuta della contabilita' generale, nonche' il rispetto, in quanto applicabili, dei principi generali della revisione aziendale.

Articolo 26
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale, al quale e' preposto un dirigente di seconda fascia, verifica e garantisce l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. La funzione di controlli comprende:

a) lo sviluppo delle metodologie per la rilevazione dei costi e dei
risultati per la loro ripartizione tra le Aree funzionali e le
unita' organizzative di gestione, per la loro valutazione
comparativa, per l'individuazione degli obiettivi per i quali i
costi sono sostenuti; b) la messa a punto di procedure per la determinazione degli
obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; c) l'individuazione di indicatori specifici per misurare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita'; d) la verifica della realizzazione degli obiettivi pianificati e
della corretta ed economica gestione delle risorse; e) il raccordo di tutti i flussi informativi riferiti all'insieme dei
prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con
riferimento all'intera amministrazione o a singole Aree funzionali
e unita' organizzativa; f) la produzione dei rapporti richiesti dagli Organi e dalla
struttura.

3. La funzione ispettiva collocata nell'ambito della struttura addetta al controllo di gestione elabora, anche su indicazioni fornite dal Consiglio di amministrazione, le direttive e gli indirizzi ed esegue i relativi controlli di regolarita' amministrativa mediante verifiche e inchieste sulle attivita' dell'Agenzia.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori, nell'esercizio delle rispettive funzioni, si avvalgono degli elaborati prodotti dal controllo di gestione.

Articolo 27
Valutazione della dirigenza

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 286/99 e nel presente regolamento, nonche' della contrattazione collettiva, disciplina con propria deliberazione la cadenza, le modalita' e i criteri per l'attivita' di valutazione dei dirigenti.
2. La valutazione ha per oggetto, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, le prestazioni dei dirigenti, nonche' i comportamenti relativi all'organizzazione degli uffici e del lavoro e allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad essi assegnate.
3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione. Il procedimento per la valutazione e' ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 27 del presente Regolamento. Tali misure si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza prevista, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso.
5. La valutazione dei dirigenti preposti alle unita' organizzative e' proposta dai dirigenti delle rispettive Aree funzionali ed e' approvata dal Direttore generale. Per i dirigenti delle Aree funzionali la valutazione spetta al Direttore generale o al Comitato per l'organismo pagatore.
6. La valutazione del Direttore generale e' effettuata dal Presidente sulla base anche degli elementi forniti dall'Organo di valutazione e di controllo strategico.

Articolo 28
Valutazione e controllo strategico

1. La funzione di valutazione e controllo strategico, nel rispetto dei principi e delle funzioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 286/99, e' svolta dal "Servizio di controllo interno".
2. La direzione del Servizio di controllo interno e' affidata ad un Organo collegiale composto da tre membri, di cui due esperti esterni, tra i quali viene scelto il Presidente, ed un dirigente dell'Agenzia. La nomina dei componenti dell'Organo e del Presidente dello stesso viene deliberata dal Consiglio di amministrazione ed effettuata dal Presidente.
3. I membri esterni dell'Organo collegiale sono scelti tra dirigenti generali della Pubblica Amministrazione o equiparati, appartenenti alle magistrature amministrativa e contabile ed alla Avvocatura dello Stato o di enti pubblici, docenti universitari esperti della materia, anche in quiescenza; l'incarico, puo' inoltre, essere affidato ad altri esperti di comprovata professionalita' ed esperienza in materia.
4. Il Collegio dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile una sola volta. L'incarico affidato ai membri esterni e' di collaborazione coordinata e continuativa ed il compenso del Presidente e del componente esterno vengono fissati dal Consiglio di amministrazione. Per i membri esterni, qualora dipendenti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'attivita' di valutazione e controllo strategico e' diretta a verificare la corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo. A tal fine il Collegio provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonche' all'identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi, predisponendo appositi rapporti sulle risultanze.
6. Il Servizio di controllo interno opera in autonomia e risponde direttamente al Presidente presentando in via riservata relazioni periodiche di cadenza almeno semestrale sull'attivita' svolta con i rapporti di cui al comma precedente. Di detta attivita', il Presidente informa il Consiglio di amministrazione in apposita sessione.
7. Il Servizio di controllo interno supporta il Consiglio di amministrazione per la valutazione dei dirigenti di prima fascia in relazione al conseguimento degli obiettivi dallo stesso assegnati.
8. Il Servizio puo' acquisire, in ogni momento, i risultati del controllo di gestione che ritiene utili o necessari per l'attivita' di valutazione e controllo strategico. Ai sensi degli articoli 13, comma 1 e 24 comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attivita' di valutazione e controllo strategico poste in essere dal "Servizio di controllo interno".
9. Il Servizio di controllo interno si avvale del supporto organizzativo, amministrativo e informatico di un apposito ufficio dell'Agenzia.
10. In caso di prolungata inerzia dell'Organo, il Presidente, sentito il Collegio dei revisori, ne propone al Consiglio di amministrazione la revoca.

Articolo 29
Organismo pagatore - Servizio di controllo interno comunitario

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, e successive modifiche ed integrazioni, all'interno dell'Organismo pagatore e' costituito il Servizio di controllo interno posto in posizione di indipendenza dalle unita' funzionali dell'organismo e che riferisce direttamente alla direzione dell'organismo stesso, di seguito denominato "Servizio di controllo interno comunitario".
2. L'attivita' del "Servizio di controllo interno comunitario" di cui al presente articolo e nel rispetto della separatezza delle funzioni dell'Agenzia, e' espletata in base a criteri e alle direttive impartite dalla Unione europea e deve rispondere ai seguenti principi:

a) verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate dall'organismo
pagatore in conformita' con la normativa comunitaria; b) verifica sulla accuratezza, completezza e tempestivita' della
contabilita' attraverso un programma di lavoro che garantisca la
copertura di tutti i settori operativi; c) rendicontazione e relazione sulle attivita' del servizio
attraverso registrati documenti di lavoro; d) raccordo dell'attivita' svolta utilizzabile per raccomandazioni
operative e migliorative destinate alla direzione dell'organismo
pagatore.

3. I programmi di controllo ed i rapporti di controllo del "Servizio di controllo interno comunitario" vanno tenuti a disposizione dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165/99 nel testo modificato dal decreto legislativo n. 188/00 e dei funzionari dell'Unione europea per i compiti loro demandati.
4. Alla direzione del "Servizio di controllo interno comunitario" viene nominato un dirigente di seconda fascia, in conformita' a quanto in proposito dettato dallo Statuto.
5. Il "Servizio di controllo interno comunitario" si avvale di un adeguato supporto di risorse umane, amministrative ed informatiche.

Articolo 30
Sistemi informativi

1. Il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico si avvalgono del sistema informativo-statistico unitario, basato su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo e sulla predisposizione periodica di sintesi statistiche che accompagnano le elaborazioni analitiche periodiche.

Articolo 31
Disposizione transitoria e finale

1. Gli inquadramenti del personale dell'AGEA effettuati sulla base della tabella di equiparazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dal decreto legislativo n. 188 del 2000, saranno riveduti con il primo contratto collettivo integrativo di amministrazione del comparto enti pubblici non economici. ----> Vedere TABELLE alle Pagg. 120 - 121 del S.O. <----
 
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