| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 5 dicembre 2000 |  
| Regolamento   del  personale  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura (AGEA). |  
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          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI                           DI CONCERTO CON                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
     VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;   VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   VISTO  il  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165, ed in particolare l'articolo 10, comma 3;   VISTO  il  decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188, ed in particolare l'articolo 9, comma 1;   VISTE le delibere n. 22 del 19 luglio 2000 e n. 45 del 17 novembre 2000  del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura (AGEA), di approvazione del Regolamento del personale dell'Ente;
                                decreta:                               Art. 1
     1.  E'  approvato il Regolamento del personale dell'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  nel  testo  allegato al presente decreto.
  Roma, 5 dicembre 2000                    Il Ministro delle politiche agricole e forestali                                    PECORARO SCANIO
   Il Ministro per la funzione pubblica              BASSANINI  |  
|   |                 Regolamento del Personale dell'Agenzia                  per le erogazioni in agricoltura                               (AGEA)
                                TITOLO I                         STATO DEL PERSONALE                               CAPO I               STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
                               Articolo 1             Disciplina generale e trattamento economico
     1.  Lo  stato  giuridico ed il trattamento economico del personale dell'AGEA  sono  disciplinati dai contratti collettivi nazionali, nel rispetto  delle disposizioni quadro generali disciplinate dal decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed integrazioni.  Il  rapporto  di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia e' regolato  contrattualmente  nel  rispetto  delle  disposizioni di cui all'articolo  2,  commi  2  e  3  del  Decreto  legislativo  29/93  e disciplinato  dalle  norme di cui al Titolo IV del richiamato decreto legislativo.   2.  Si  applica  ai dipendenti della sede di rappresentanza presso l'Unione  europea  la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. L'ammontare delle indennita' di servizio di cui all'articolo  23 del medesimo decreto legislativo n. 62/98 e' fissato con  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione.  In sede di prima applicazione viene determinata nella misura dell'ottanta per cento di quella  che  compete  al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera, su   proposta   del   Presidente,   adotta  le  apposite  tabelle  di equiparazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 23.
                                 CAPO II PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE NON DIRIGENTE                             Articolo 2                        Procedure concorsuali
     1.  Le assunzioni di personale nell'AGEA si conformano ai principi generali  di  cui all'articolo 36 del Decreto legislativo n. 29/93 ed alle  disposizioni  dettate  dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  quale  modificato  dall'articolo  20  della legge 27 dicembre 1999, n. 448.   2.  L'assunzione  di personale per le esigenze dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura avviene con contratto individuale di lavoro in forma scritta a seguito delle seguenti procedure di reclutamento:
  a) concorso pubblico per esami; b) concorso pubblico per titoli ed esami; c) corso - concorso; d) procedure  selettive  articolate  mediante lo svolgimento di prove   volte   all'accertamento   della  professionalita'  richiesta  dal   profilo professionale di qualifica o categoria.
     3.  L'Agenzia,  quando  sia  previsto  dai contratti collettivi di lavoro  ed  in  conformita'  alle  leggi  di  settore, puo' procedere all'assunzione  di  personale con contratto a tempo determinato e far ricorso  a  prestazioni  di  lavoro temporaneo nonche' alle tipologie contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di impiego del personale disciplinate  dal  codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.   4. L'assunzione di personale puo' avvenire anche:
  a) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai   sensi  della  legislazione vigente per le mansioni per le quali e'   richiesto  il  solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli   ulteriori requisiti per specifiche professionalita'; b) chiamata  numerica  degli  iscritti nelle liste di collocamento ai   sensi    della    normativa   vigente,   previa   verifica   della   compatibilita'  dell'invalidita'  con  le  mansioni  da  svolgere,   relativamente  alle  assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3   della legge 12 marzo 1999, n. 68.
     5.  Nel  caso  di attivazione della procedura prevista al comma 4, lettera  b), la verifica della compatibilita' dell'invalidita' con le mansioni  da  svolgere  e' effettuata nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.   6.  Le  procedure  di  reclutamento,  di cui al presente articolo, dovranno    garantire   l'adeguata   pubblicita'   della   selezione, l'imparzialita'  nello  svolgimento  della stessa, l'adeguato accesso dall'esterno,   l'economicita'   e   la  celerita'  di  espletamento, ricorrendo,  ove  opportuno,  all'ausilio  dei  sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
                               Articolo 3                             Disciplina
  1. Il Consiglio di amministrazione indice le procedure concorsuali di assunzione  di  cui all'articolo 2. I bandi di concorso relativi alle procedure  concorsuali  indette dal Consiglio di amministrazione sono predisposti  dagli  uffici  competenti ed adottati con determinazione del  Direttore  generale.  I  bandi  sono  pubblicati  sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Il  Direttore  generale,  in relazione   alle   professionalita'  messe  a  concorso,  dispone  la eventuale  pubblicazione  del  bando anche in estratto - su Organi di                               stampa.
                               Articolo 4                      Procedure di preselezione
  1.  Il  Direttore  generale  puo' disporre lo svolgimento di prove di preselezione,  finalizzate  ad  individuare  un numero di concorrenti tale  che  il  rapporto  tra questi e i posti messi a concorso sia di almeno  dieci a uno, quando il numero dei concorrenti non consente la conclusione   delle   procedure   concorsuali  entro  un  anno  dalla pubblicazione  del  bando,  nel  quale detta possibilita' deve essere                      esplicitamente prevista. 2.  La  preselezione,  puo'  essere  svolta  anche con il concorso di aziende  specializzate  sulla  base  di  un  apposito capitolato, che dovra'  individuare la tipologia delle prove, mirata all'accertamento delle capacita' professionali e/o delle attitudini dei concorrenti. 3.  Sono  ammessi  a partecipare alle prove concorsuali candidati che abbiano  superato  la  soglia  minima  fissata  dalla  Commissione di concorso  e che si siano classificati nelle preselezioni in posizione utile  rispetto  alla quantificazione numerica definita dal Direttore Generale  con  la  determinazione  di  cui  al  comma  1 del presente articolo.  In  caso  di  ex  aequo vengono ammessi a partecipare alle prove  concorsuali  tutti i candidati che hanno riportato il medesimo    punteggio dell'ultimo candidato collocato in posizione utile.
                               Articolo 5                              Concorsi
  1.   Le   Commissioni   esaminatrici,   nominate   dal  Consiglio  di amministrazione, sono composte da esperti di provata competenza nelle materie   di   concorso,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui all'articolo  36, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 29/93 e successive  modifiche  ed  integrazioni. Almeno un terzo dei posti di componente  delle  Commissioni,  salvo  motivata  impossibilita',  e' riservato alle donne in conformita' all'articolo 61, comma 1, lettera                a) del predetto decreto legislativo. 2.  L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta  dal dirigente responsabile dell'Area preposta alla gestione                        delle risorse umane. 3.  La  Commissione  esaminatrice  forma la graduatoria di merito con    l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. 4.   Il   direttore   generale,   riconosciuta   la  regolarita'  del procedimento,  approva  la  graduatoria  degli  idonei  e  dichiara i vincitori  del  concorso,  nel  rispetto  delle  norme  che  regolano                  riserve, precedenze e preferenze. 5. Nel caso di rinuncia o di decadenza o di annullamento della nomina ovvero  di  dimissioni  durante  il  periodo  di  prova  di candidati vincitori,  il  Direttore  generale  procede  ad  altrettante  nomine            secondo l'ordine di graduatoria degli idonei. 6.  Nel  termine  di  due  anni  dalla  data  di  approvazione  della graduatoria  o nel diverso termine disposto dalla legge, il Consiglio di amministrazione puo' procedere all'assunzione di candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti successivamente a        detta approvazione, secondo l'ordine di graduatoria. 7.  Il  contratto individuale di lavoro e' stipulato in forma scritta dal  dirigente  responsabile  dell'Area  preposta alla gestione delle                           risorse umane.
                               Articolo 6                           Norma di rinvio
  1.  Per  quanto  non  previsto dal presente regolamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, e                 la normativa di fonte contrattuale.
                                TITOLO II                ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA OPERATIVA
                                 CAPO I                          Principi generali
                               Articolo 7                     Principi di organizzazione
     1.   Il   presente   titolo   definisce   le   linee  fondamentali dell'organizzazione  degli  Uffici dell'Agenzia, individua gli uffici di  maggiore  rilevanza,  ne  determina le competenze e disciplina le modalita' di conferimento della titolarita' dei medesimi.   2.  Nell'organizzazione  degli  uffici,  l'Agenzia  si conforma ai seguenti principi generali:
  a) separazione tra indirizzo politico - amministrativo e attivita' di   amministrazione  e  gestione  sancito, dall'articolo 3 del decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e successive modifiche ed   integrazioni; b) semplificazione  e  flessibilita'  organizzativa,  da  realizzarsi   garantendo  adeguati  poteri  ai  dirigenti  nelle  determinazioni   operative e gestionali, nonche', ove occorra, mediante snellimento   dei procedimenti; c) perseguimento  degli  obiettivi  di  efficienza,  di  efficacia ed   economicita',   nonche'   garanzia   dell'imparzialita'   e  della   trasparenza dell'azione amministrativa; d) separazione  delle  funzioni  dell'organismo  di  coordinamento da   quelle dell'organismo pagatore; e) valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; f) integrazione    e   coordinamento   unitario   dei   processi   di   comunicazione  in  linea con il dovere di comunicazione interna ed   esterna; g) integrazione  e collegamento delle attivita' delle strutture anche   attraverso   l'interconnessione  con  l'esterno  mediante  sistemi   informatici e statistici; h) tutela  della sicurezza e della riservatezza dei dati, con ricorso   a tecnologie informatiche e telematiche avanzate.
     3.  Il Presidente, nell'ambito delle proprie funzioni, rappresenta l'Agenzia  nelle trattative sindacali a livello nazionale e stipula i contratti   individuali  di  lavoro  del  Direttore  generale  e  dei Dirigenti di 1o fascia.   4. Alla dirigenza spetta, in attuazione degli indirizzi politico - amministrativi  fissati dal Consiglio di amministrazione, l'esercizio dell'attivita'  amministrativa,  di  gestione secondo le attribuzioni previste  dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche  ed  integrazioni,  da  specifiche  disposizioni  di legge, regolamentari e contrattuali.   5.  Con  delibera  del Consiglio di amministrazione l'Agenzia puo' istituire  Uffici  distaccati  al  fine di assicurare il rispetto del regolamento  (CE)  n.  1663/95, l'attivita' di controllo ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento medesimo e le attivita' connesse alla  gestione  e controllo dei prodotti agricoli in ammasso pubblico comunitario e nazionale.
                                 CAPO II          LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
                                Sezione I      UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DELL'AGEA
                               Articolo 8         Uffici di diretta collaborazione e Ufficio stampa.
     1.  Gli  Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di   supporto   agli   organi   dell'Agenzia   e   di   raccordo  con l'amministrazione.   2. Sono uffici di diretta collaborazione:   a) la segreteria del Presidente;   b) la segreteria del Consiglio di amministrazione;   c) la segreteria del Collegio dei revisori.   3.  Ai  sensi  del regolamento di contabilita', il complesso degli Uffici  di  diretta  collaborazione costituisce - ove assegnatario di risorse  finanziarie  -  un  unico  centro  di responsabilita' cui e' preposto un dirigente.   4.   La   determinazione  delle  indennita'  da  corrispondere  al personale  degli  Uffici  di diretta collaborazione e' effettuata, ai sensi  dell'articolo  14,  comma  2 del D.Lgs. n. 29/93, e successive modifiche   ed  integrazioni,  con  deliberazione  del  Consiglio  di amministrazione,  su  proposta  del  Presidente, sentito il Direttore generale. Con la stessa deliberazione vengono, altresi', assegnate le relative risorse umane, strumentali ed economico - finanziarie.   5.   L'Ufficio   stampa  e  del  portavoce,  in  conformita'  alla disciplina  dettata  dal  Capo I della legge 7 giugno 2000, n. 150 e, per  quanto compatibili, nel rispetto delle norme degli articoli 11 e 12  del  decreto  legislativo  n.  29/93,  e  successive modifiche ed integrazioni, e relative disposizioni attuative, svolge, salvo quanto previsto  per l'Ufficio relazioni con il pubblico all'articolo 13, le attivita' di informazione e di comunicazione dell'Agenzia.   6.  L'attivita'  dell'Ufficio  stampa  e  del portavoce e', in via prioritaria,  indirizzata  ai  mezzi  di informazione di massa. Sulla base    delle    direttive    impartite    dall'Organo   di   vertice dell'Amministrazione   cura   i   collegamenti   con  gli  Organi  di informazione,  assicurando  il  massimo  grado  di  trasparenza nelle comunicazioni da fornire per le materie di interesse dell'Agenzia.   7.  L'Ufficio  stampa e del portavoce dovra' essere costituito, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 150/00, da personale iscritto  all'albo  dei giornalisti che, ove non presente nell'ambito dell'Agenzia,   potra'  essere  costituito  da  dipendenti  di  altre pubbliche  amministrazioni,  in posizione di comando o fuori ruolo, o da  personale estraneo all'Agenzia utilizzato, ai sensi dell'articolo 7,   comma   6,   del  decreto  legislativo  n.  29/93  e  successive modificazioni ed integrazioni, con contratto di collaborazione.
                               Sezione II      ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA
                               Articolo 9                            La dirigenza
     1. I dirigenti esercitano l'attivita' amministrativa e di gestione finanziaria,   tecnica   e  amministrativa,  compresi  gli  atti  che impegnano  l'amministrazione  verso l'esterno; essi sono responsabili dei   relativi  risultati,  nei  limiti  e  secondo  le  attribuzioni specificate  dal  D.Lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, da disposizioni normative e contrattuali e dal presente regolamento.
                               Articolo 10                        Il Direttore generale
  1.  L'incarico  di  Direttore generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione,  su proposta del Presidente, in conformita' a quanto                       previsto dallo Statuto. 2.  Il  Direttore  generale e' preposto alla gestione delle strutture dell'Agenzia,  e  ne  assicura il coordinamento delle funzioni, fatto salvo  quanto previsto all'articolo 16, in attuazione degli indirizzi deliberati   dal  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle  direttive                 generali impartite dal Presidente. 3.   Il  Direttore  generale  garantisce,  per  le  Aree  di  propria competenza,  l'unitarieta' della azione amministrativa nella gestione complessiva  delle  risorse  umane,  strumentali,  finanziarie  e dei sistemi  informatici. In particolare, il Direttore generale, oltre ai compiti  ed  ai poteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo                              n. 29/93:
  a)   predispone   relativamente   alle   entrate  ed  alle  spese  di funzionamento e per gli interventi nazionali, i bilanci preventivi, i conti  consuntivi,  gli  assestamenti  e  le  variazioni  di bilancio         nonche' la situazione dei residui attivi e passivi; b) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti  nelle  competenze  dei propri uffici, salvo quelli da lui                       delegati ai dirigenti;         c) predispone il rendiconto annuale della gestione; d)   cura,   per  quanto  di  propria  competenza,  l'attuazione  dei deliberati  del  Consiglio  di  amministrazione,  nel  rispetto degli                   indirizzi del Consiglio stesso; e) individua le risorse umane, strumentali ed economico - finanziarie da  destinare  alle  diverse  finalita'  e  le ripartisce tra le aree funzionali  rientranti nella Direzione Generale, sentito il dirigente                   preposto alla competente area; f)   provvede,   informandone  il  Presidente,  all'assegnazione  dei dirigenti   proposti  alle  unita'  organizzative,  su  proposta  del         dirigente preposto alla competente area funzionale; g)  cura  la  gestione  dei rapporti di lavoro, con la capacita' ed i                poteri del privato datore di lavoro; h)  formula  proposte  al  Presidente  in  merito  a ristrutturazioni            funzionali, dotazioni e fabbisogni organici; i) propone al Presidente - in caso di assoluta e motivata urgenza che non  consente  la  convocazione  del  Consiglio di amministrazione in tempo  utile  ad evitare un pregiudizio per l'Agenzia - l'adozione di provvedimenti  di  competenza del Consiglio di Amministrazione stesso da   sottoporre  a  ratifica  nella  prima  riunione  successiva  del Consiglio,  da  tenersi entro e non oltre 15 giorni dall'adozione del                   provvedimento di cui trattasi; l)  verifica l'andamento della realizzazione dei piani e gestisce gli scostamenti   attraverso  le  procedure  di  controllo  di  gestione, attenendosi  anche alle indicazioni fornite dall'unita' organizzativa istituita  ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,   n.   286,   e   riferisce  trimestralmente  al  Consiglio  di      amministrazione sul livello di attuazione dei programmi; m)  definisce,  previo  confronto  con i dirigenti preposti alle aree funzionali di competenza, lo sviluppo analitico dei programmi annuali ed  assegna  ai medesimi budget di gestione che individuano obiettivi specifici,  criteri ed indirizzi per conseguirli, risorse strumentali e   finanziarie  necessarie,  personale  e  dirigenti  da  impiegare, modalita'  di monitoraggio dei risultati anche ai fini della gestione                         degli scostamenti; n)  predispone  per  la  successiva  approvazione,  sulla  base delle proposte  di  variazione  formulate  dai  dirigenti  responsabili, le      eventuali conseguenti modifiche del bilancio preventivo.
  4.  Sono  alle  dirette  dipendenze  del Direttore generale le unita'          organizzative cui sono attribuite le funzioni di:                  a) attivita' e consulenze legali;                      b) ragioneria e bilancio;                  c) aiuti ed interventi nazionali;                      d) controllo di gestione. 5.  Ad  uno  dei  dirigenti di 1o fascia titolare di area funzionale, possono  essere  attribuite  - per una durata triennale rinnovabile - dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, le  funzioni  vicarie  del  Direttore  generale.  In  ogni caso, tali funzioni  hanno  termine  all'atto  della cessazione dalla carica del Direttore  generale  proponente.  Il  Consiglio  di  amministrazione, integrando  il contratto individuale, puo' attribuire al medesimo una                  specifica indennita' di funzione.
                               Articolo 11           Livelli organizzativi degli uffici dirigenziali
  1. Le attivita' dirigenziali si articolano su due livelli, in ragione della   specifica   missione   attribuita   a   ciascun   centro   di                          responsabilita'.           2. I centri di responsabilita' sono costituiti:
  a) da tre Aree Funzionali, di cui agli articoli 14, 15 e 16, cui sono preposti  dirigenti  di  prima  fascia, tra le quali sono distribuite                 funzioni e competenze dell'Agenzia; b)  dalle  Unita'  Organizzative,  nel  numero  massimo  di diciotto, articolazioni  delle  Aree funzionali, cui sono preposti dirigenti di seconda  fascia,  da costituirsi con atto del competente dirigente di Area, d'intesa con il Direttore generale e, per l'Organismo pagatore,      d'intesa con il "Comitato" preposto all'Organismo stesso.
  3.  Ai  sensi del regolamento di contabilita' le Aree funzionali sono unita'  previsionali di base e le Unita' Organizzative sono centri di                          responsabilita'. 4.  Ai  dirigenti, nei limiti delle proprie competenze funzionali, e' riservata  in  via  esclusiva  l'adozione  degli atti e provvedimenti amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica  ed  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di spesa, di         organizzazione delle risorse umane e di controllo.
                               Articolo 12                         Direzione Generale
  1.  In  applicazione  delle  direttive  di  strategia  operativa e di risultato  fissate  dal  Consiglio  di amministrazione anche in esito alla verifica ed al controllo dei risultati, la Direzione generale:
  a)  assicura  agli  Organi  istituzionali  dell'Agenzia  il  supporto propositivo,   di   analisi  formativa  e  di  conoscenza  di  quadro socio-economico  e  di  contesto  aziendale, ai fini della tenuta dei rapporti   con  le  Istituzioni  parlamentari  e  di  Governo,  della definizione  delle politiche e delle strategie, della pianificazione, degli  obiettivi  di gestione e degli investimenti, della valutazione dei  risultati aziendali, dell'esercizio delle competenze decisionali   attribuite per legge e statuto agli Organi di amministrazione; b)   assicura   le   condizioni   per   l'attuazione  della  missione istituzionale  definendo  gli  indirizzi  nel rapporto con i soggetti interessati,  per  improntare  la  predetta missione istituzionale ai requisiti   di   legittimita',   di   efficienza,  di  efficacia,  di                    tempestivita' di intervento; c)  garantisce,  per  le  aree  di  propria  competenza,  la costante adeguatezza  del  livello  di  funzionalita'  della struttura e delle attivita'  di consulenza professionale agli obiettivi di sviluppo del sistema  organizzativo,  esercitando  il  potere  di elaborazione dei criteri  e  delle modalita' di attuazione delle politiche gestionali, di  allocazione  delle risorse e di definizione delle responsabilita'      nell'ambito dei processi di budget, nonche' di controllo.
                               Articolo 13              Articolazione della Direzione generale e              "Ufficio delle relazioni con il pubblico"
     1.  La  Direzione  Generate  si  articola  in due Aree funzionali, costituite  da  uffici  di  livello  dirigenziale generale, di cui la prima  preposta  alle  funzioni  dell'Organismo di coordinamento e la seconda alle attivita' amministrative e di funzionamento.   2.  Nell'ambito  della  Direzione  generale e' istituito l'Ufficio relazioni  con  il  pubblico,  per  il quale saranno determinate, nel rispetto  delle  disposizioni  e  dei  principi di cui all'articolo 8 della   legge   n.  150/00,  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche dell'Agenzia,  le  risorse  umane  necessarie  per lo svolgimento dei compiti affidati.   3.  L'attivita' dell'"Ufficio relazioni con il pubblico" e' svolta anche  mediante  l'utilizzo  di  tecnologie  informatiche,  secondo i seguenti criteri:
  a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di   partecipazione  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241, e   successive modificazioni; b) agevolare  l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche   attraverso   l'illustrazione   delle   disposizioni   normative  e   amministrative,  e  l'informazione  sulle  strutture e sui compiti   delle amministrazioni medesime; c) promuovere  l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e   coordinare le reti civiche; d) attuare,  mediante  l'ascolto  dei  cittadini  e  la comunicazione   interna,  i  processi  di verifica della qualita' dei servizi e di   gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'Ufficio per le relazioni   con    il    pubblico    e    le    altre    strutture    operanti   nell'amministrazione,  nonche' fra gli Uffici per le relazioni con   il pubblico delle varie amministrazioni.
                               Articolo 14                Area dell'Organismo di coordinamento
     1.  All'Area  dell'Organismo di coordinamento sono attribuiti, nel rispetto    ed    in    attuazione    delle    linee   di   indirizzo politico-gestionale   ed   organizzative  dettate  dal  Consiglio  di amministrazione, i compiti e le funzioni di:
  a) rappresentare  gli  organismi  pagatori  dell'Italia  nel Comitato   FEOGA  e  negli  altri  comitati e gruppi di lavoro previsti dalla   normativa   comunitaria   per  la  trattazione  delle  materie  di   competenza del FEOGA; b) rendicontare  all'Unione  europea,  in  qualita'  di  Organismo di   coordinamento,  i  pagamenti effettuati dall'agenzia stessa, quale   Organismo  pagatore,  e  da  tutti  gli  altri Organismi pagatori,   secondo  le  procedure,  i  formati  e  le scadenze previsti dalla   normativa comunitaria; c) promuovere  l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria   e verificare la conformita' ed i tempi delle procedure istruttorie   e  di  controllo  eseguite  dall'Agenzia  stessa,  quale Organismo   pagatore,  e da tutti gli altri organismi pagatori, effettuando il   monitoraggio  ed  il  coordinamento  delle  attivita' svolte dagli   stessi in attuazione della normativa comunitaria di riferimento; d) curare  i  rapporti  con  i  servizi  della Commissione europea in   ordine alle questioni attinenti la gestione dei fondi del FEOGA; e) proporre  al  Consiglio  di  amministrazione parere tecnico per il   riconoscimento  degli  organismi pagatori nonche' gli altri pareri   previsti per legge; f) curare   i   rapporti   con  il  SIAN  in  materia  informatica  -   procedurale; g) ricevere  le  anticipazioni dei fondi provenienti dal FEOGA per il   pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari; h) assegnare   agli   organismi   pagatori   i  fondi  per  le  spese   comunitarie,  tenuto  conto  delle  esigenze e delle previsioni di   spesa formulate dagli stessi; i) assicurare   l'omogeneita'   tra   gli  organismi  pagatori  delle   procedure  di  autorizzazione,  di  controllo  ed erogazione degli   aiuti comunitari, fornendo le necessarie istruzioni operative; l) vigilare sul rispetto dei termini di pagamento; m) verificare  che  l'organizzazione  e  le strutture degli organismi   pagatori siano coerenti e conformi alla normativa comunitaria; n) assicurare la regolare tenuta degli albi a valenza nazionale; o) provvedere   alla   distribuzione   dei   testi   e  dei  relativi   orientamenti  comunitari  agli  organismi  pagatori, assicurandone   l'applicazione armonizzata; p) rilevare, per la segnalazione al Ministro delle Politiche agricole   e  forestali  e  alle  regioni  interessate,  i casi di inerzia ed   inadempimento nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi   pagatori.
                               Articolo 15        Area dell'attivita' amministrativa e di funzionamento
     1.  All'Area dell'attivita' amministrativa e di funzionamento sono attribuiti,   nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo  politico  - gestionale ed organizzative dettate dal Consiglio di amministrazione, i compiti e le funzioni di:
  a) predisposizione  e  gestione dei contratti e delle convenzioni con   enti e soggetti esterni; b) cura  degli  adempimenti  fiscali  e tenuta delle registrazioni ai   fini dell'IVA; c) economato e cassa; d) Albo dei depositari; e) gestione di tutte le tematiche di carattere generale; f) gestione e amministrazione del personale dell'Agenzia; g) gestione delle relazioni sindacali; h) formazione, aggiornamento e sviluppo professionale del personale; i) gestione del contenzioso relativo al personale; l) gestione dei servizi comuni; m) gestione del protocollo della corrispondenza.
                               Articolo 16                    Area dell'Organismo pagatore
     1.  Il  Comitato  preposto alle funzioni di Organismo pagatore, in coerenza con i compiti attribuitigli dallo Statuto:
  a) predispone,  in  conformita' ai criteri ed alle linee di indirizzo   politico   e   programmatiche  del  Consiglio  di  amministrazione   dell'Agenzia  e nel rispetto del principio della distinta gestione   e  della  contabilita'  separata  e della normativa comunitaria, i   bilanci   della   gestione   per  spese  comunitarie,  connesse  e   cofinanziate,   corredati   dalla   relazione   al   Consiglio  di   amministrazione per la necessaria approvazione; b) disciplina,  con proprio atto generale e su proposta del dirigente   assegnato  all'area  funzionale,  le modalita' operative a valenza   interna dei compiti affidati all'Organismo pagatore; c) valuta  ed  effettua  il  monitoraggio  circa  la  rispondenza dei   risultati  dell'attivita'  amministrativa  e  della  gestione agli   indirizzi  impartiti,  assumendo,  anche  in  corso di gestione, i   provvedimenti    necessari    per   assicurarne   l'efficienza   e   l'efficacia: d) effettua  proposte  in  materia  di Organismo pagatore, tramite il   Presidente, al Consiglio di amministrazione.
     2. La struttura dedicata all'Organismo pagatore si articola in una Area - alla cui direzione e' preposto un dirigente generale - nel cui ambito  operano le Unita' organizzative di attuazione della normativa comunitaria  in  materia  di  erogazione, con i fondi provenienti dal FEOGA  -  Garanzia, di aiuti, contributi e provvidenze finanziarie in qualsiasi   modo  denominate,  nonche'  le  Unita'  organizzative  di supporto  (controllo  interno comunitario ai sensi del regolamento CE n.  1663/95  della  Commissione  del  7  luglio  1995,  e  successive modifiche  ed integrazioni, esecuzione pagamenti, contabilizzazione e servizio tecnico).   3.  In  particolare  l'Area  dell'Organismo  pagatore  svolge, nel rispetto   delle  disposizioni  comunitarie  e  degli  indirizzi  del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  anche attraverso l'utilizzo  di  procedure  informatiche,  in applicazione del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, i seguenti compiti:
  a) autorizza,   esegue  e  contabilizza  i  pagamenti  effettuati  in   qualita'  di  Organismo  pagatore per la politica agricola comune,   uniformando  le  proprie  strutture  alla  separazione  delle  tre   funzioni suindicate; b) esegue   le   forniture   dei   prodotti  agroalimentari  disposte   dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e per la cooperazione   economica con altri paesi; c) in  esecuzione  della  normativa  comunitaria  cura la provvista e   l'acquisto  sul  mercato  interno  ed  internazionale  di prodotti   agroalimentari  per  la  formazione  delle  scorte necessarie e di   quelle  relative  all'immissione  regolata  sul mercato interno ed   alla  collocazione  sui  mercati comunitari ed extracomunitari dei   suddetti prodotti, compresi i paesi dell'Europa centro-orientale e   le  repubbliche  dell'ex  Unione  Sovietica,  tranne i casi in cui   risulti  piu'  conveniente procedere ad acquisti in loco nei paesi   in  via  di  sviluppo,  oppure  sia  piu'  opportuno  avvalersi di   organizzazioni internazionali; d) puo'  essere  incaricato,  in  qualita'  di  Organismo pagatore, a   seguito  delle  procedure  di  cui  all'articolo  5,  comma 3, del   decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, di sostituire altri   organismi pagatori inadempienti; e) in  mancanza  o  nelle  more  del  riconoscimento  degli organismi   pagatori   regionali  puo'  avvalersi  per  lo  svolgimento  delle   funzioni  di  autorizzazione  relative alla gestione degli aiuti e   degli  interventi derivanti dalla PAC, degli uffici regionali o di   eventuali  altri  organismi  previsti  per  legge,  ai sensi e nel   rispetto della normativa comunitaria, previa intesa con le regioni   e  di concerto con l'Organismo di coordinamento, nell'ambito delle   attribuzioni  di  quest'ultimo  ai sensi dell'articolo 3, comma 2,   lettere c) ed h) dello Statuto; f) cura  la  gestione  degli ammassi pubblici comunitari, degli aiuti   comunitari   agli   indigenti   ed   i   programmi  comunitari  di   miglioramento  della  qualita' dei prodotti agricoli, nonche' ogni   altro   intervento   comunitario  non  affidato,  dalla  normativa   comunitaria o nazionale, ad altri organismi.
                               Articolo 17                        Il budget digestione
     1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 e successive   modificazioni   ed  integrazioni,  alla  dirigenza  sono attribuiti il potere e la responsabilita' della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.   2.  Lo  strumento  attraverso  il quale i dirigenti assolvono alle funzioni  di  gestione  finanziaria,  tecnica  e amministrativa e' il budget  di gestione, - quale quadro di obiettivi, criteri e indirizzi generali,  risorse  umane, strumentali e finanziarie - definito sulla base   del   bilancio   di  previsione  approvato  dal  Consiglio  di amministrazione,   ed   assegnato,   per  le  aree  rientranti  nella competenza della Direzione Generale, dal Direttore generale.   3. Il budget di gestione e' supportato dal sistema di contabilita' analitica  che  rileva per ciascuna unita' previsionale di base e per ciascun  centro  di  responsabilita'  l'incidenza dei costi variabili relativi alle leve di gestione a disposizione del dirigente.   4. I budget definiscono:   a) la pianificazione operativa (obiettivi/risultati);   b) l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;   c)  le  quote  di  stanziamento  ed  i poteri di spesa assegnati a ciascun dirigente;   d) le modalita' di monitoraggio dell'andamento gestionale.   5.  L'assegnazione  dei  budget  ai dirigenti comprende obiettivi, risorse  e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e dei risultati da conseguire.
                                CAPO III                              Dirigenza
                                Sezione I                Ruolo e responsabilita' dei dirigenti
                               Articolo 18               Dirigenti proposti alle aree funzionali
     1.  I  dirigenti  preposti alle aree, nell'esercizio delle proprie funzioni,  quali  delineate dall'articolo 16 del decreto legislativo, n.  29/93 nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione degli indirizzi,  anche di carattere organizzativo emanati dal Consiglio di amministrazione:
  a) formulano proposte ai fini dell'elaborazione dei programmi e della   pianificazione operativa ed esprimono pareri; b) gestiscono  il  budget  assegnato  ed esercitano i poteri di spesa   connessi alle funzioni; c) adottano  gli  atti  di  organizzazione  degli  uffici  di livello   dirigenziale che rientrano nelle loro competenze; d) formulano  le  proposte  per  il  conferimento  degli incarichi di   direzione delle Unita' Organizzative di gestione; e) emanano direttive relativamente ai processi cui sovrintendono; f) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'  dei  dirigenti   preposti  alle  sottostanti unita' organizzative, anche con potere   sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono l'adozione, nei   confronti  dei  dirigenti,  delle misure previste dall'articolo 21   del D.Lgs. n. 29/93; g) assumono  la  responsabilita' complessiva in merito all'attuazione   dei  programmi  ed  ai risultati operativi in termini di qualita',   quantita', costi dei servizi finali e strumentali.
                               Articolo 19                              Dirigenti
     1.  I  dirigenti  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  quali delineate  dagli  articoli 3, comma 2 e 17 del decreto legislativo n. 29/93:
  a) gestiscono  la  quota  parte del programma di attivita' attribuita   loro dal Direttore di Area; b) gestiscono il budget assegnato dal Direttore di Area ed esercitano   le  connesse  funzioni  derivate  in materia di spese, gestione di   risorse, attribuzione di trattamenti economici accessori; c) provvedono alla gestione del personale assegnato; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei processi che da   essi   dipendono,   nonche'   l'attivita'   dei  responsabili  dei   procedimenti  amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso   di inerzia; e) assicurano   l'erogazione   dei  servizi  e  delle  attivita'  nel   perseguimento  degli obiettivi di massima efficienza, efficacia ed   economicita'    dell'azione    amministrativa    e    del    pieno   soddisfacimento delle esigenze dell'Utenza; f) sono  responsabili  del  risultato  di  gestione,  in  termini  di   conseguimento  degli  obiettivi  programmatici  e  di  rendimento,   ottenuto nell'utilizzo delle risorse.
                               Articolo 20                         Ruolo dei dirigenti
     1.  E'  istituito  il ruolo dei dirigenti dell'AGEA, articolato in due fasce.   2. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.   3.   Nella  prima  fascia  del  ruolo  sono  inseriti,  in  ordine alfabetico,  i  dirigenti  che  alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento rivestivano la qualifica di dirigente generale e coloro  che  al compimento del quinto anno di incarico di funzioni di livello  dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo  n.  29/93,  senza  essere  incorsi nelle misure previste dall'articolo  21,  comma  2,  del  medesimo  decreto legislativo, ne abbiano maturato il diritto.   4.  Nella  seconda  fascia  del  ruolo  sono  inseriti,  in ordine alfabetico,  gli altri dirigenti in servizio ed i dirigenti reclutati con  le  modalita'  di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 29/93.   5.   Con   delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  verranno disciplinate  le  modalita'  ed  i  criteri  per  la tenuta del ruolo nonche'  le  modalita'  di  elezione  del componente del comitato dei garanti  di  cui  all'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 29/93.
                               Sezione II         Conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali
                               Articolo 21             Incarichi di funzioni dirigenziali generali
     1.  Gli  incarichi  di  responsabilita'  delle funzioni di livello dirigenziale  generale sono conferiti con deliberazione del Consiglio di  amministrazione,  che  ne  determina  la  durata, su proposta del Presidente,   sentito  il  Direttore  generale  ed  il  Comitato  per l'Organismo  pagatore  per  la  corrispondente area, sulla base delle posizioni   funzionali   individuate   dal  presente  Regolamento,  a dirigenti  dell'Agenzia  ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone  in  possesso  di  particolare  e  documentata qualificazione professionale  nei  limiti  numerici  e temporali previsti in sede di prima  applicazione  dall'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 27  maggio  1999,  n.  165  e  successive  modifiche ed integrazioni, nonche',  successivamente,  ai  sensi  delle disposizioni dettate, in materia, dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.   2.  Per il conferimento di ciascun incarico di direzione di uffici di  livello  dirigenziale generale e per il passaggio ad incarichi di funzioni  dirigenziali  generali  diverse  da  quelle precedentemente svolte,  il  Consiglio  di amministrazione tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle   capacita'  professionali  del  singolo  dirigente,  anche  in relazione  ai  risultati conseguiti negli ultimi cinque anni, nonche' delle risultanze del curriculum professionale, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi, fatta salva la possibilita' di  esplicito  rinnovo debitamente motivato, in relazione ai piani da realizzare.
                               Articolo 22         Conferimento di incarichi di funzione dirigenziale
  1.  Gli  incarichi  di  responsabilita'  delle  unita'  organizzative rientranti  nella  Direzione  Generale  sono  conferiti dal Direttore generale,  su  proposta  del competente dirigente di area, sulla base delle  posizioni  funzionali  individuate  in conformita' al presente Regolamento,  a  dirigenti dell'Agenzia ovvero, con contratto a tempo determinato,  a  persone  in  possesso  di  particolare e documentata qualificazione  professionale,  fermi  restando  i  limiti numerici e             temporali di cui all'articolo 21, comma 1. 2.  I  dirigenti  ai  quali non sia affidata la titolarita' di unita' organizzative, svolgono, su incarico del Direttore generale, funzioni ispettive,   di  consulenza,  studio  e  ricerca  o  altri  incarichi                             specifici. 3.  I  criteri  ed  i parametri con i quali attribuire il trattamento economico  accessorio  dei  dirigenti,  correlando la retribuzione di posizione alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita' e la retribuzione di risultato alle prestazioni di ciascun dirigente in relazione agli obiettivi prestabiliti, sono individuati dal Consiglio di amministrazione, sentita la Conferenza dei dirigenti preposti alle         aree funzionali, presieduta dal Direttore generale.
                               Articolo 23           Trattamento economico per i titolari di uffici                       di livello dirigenziale
  1. Nel contratto individuale in forma scritta sono indicati l'oggetto dell'incarico   dei  dirigenti,  la  sua  durata,  gli  obiettivi  da conseguire  e  gli  istituti  del  trattamento  economico accessorio, collegato   al   livello  di  responsabilita'  connesso  all'incarico medesimo  ed  ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di  gestione, ed i relativi importi. Per gli incarichi di funzione di livello  dirigenziale  generale il trattamento economico fondamentale e'  definito  assumendo  come  parametri  di  base i valori economici massimi  contemplati  dal  contratto  collettivo  dirigenziale d'area                         vigente nel tempo. 2.  I  contratti  dei dirigenti sono stipulati dal Dirigente di Area; per  gli  incarichi  di  funzioni  di livello dirigenziale generale i contratti  sono stipulati dal Direttore generale previa deliberazione                  del Consiglio di amministrazione.
                               Articolo 24           Revoca degli incarichi di livello dirigenziale
  1.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono essere revocati ai sensi di quanto  previsto  all'art. 19 e 21 del decreto legislativo 3 febbraio         1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
                                 CAPO V             MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'
                               Articolo 25         Controllo di regolarita' amministrativa e contabile
     1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica e  garantisce  i  requisiti di conformita' dell'azione amministrativa alle  norme vigenti, di rispondenza alle finalita' istituzionali e di corretta gestione.   2.   Ai   controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile provvedono  rispettivamente  le  unita'  organizzative  preposte alla funzione  ispettiva  e  ai  servizi  di  ragioneria, sulla base delle direttive fornite dal Direttore generale.   3.  Le  direttive  e gli indirizzi per le verifiche di regolarita' contabile  sono  impartiti  dal  Direttore  generale  per  il tramite dell'unita'  funzionale preposta ai servizi di ragioneria, sulla base di  principi  generali che prevedano, in via prioritaria il controllo sui flussi di cassa, sulle spese di funzionamento, sulla tenuta della contabilita'  generale,  nonche'  il rispetto, in quanto applicabili, dei principi generali della revisione aziendale.
                               Articolo 26                        Controllo di gestione
     1.  Il  controllo  di  gestione, posto alle dirette dipendenze del Direttore  generale,  al  quale  e'  preposto un dirigente di seconda fascia,   verifica   e   garantisce   l'efficacia,   l'efficienza   e l'economicita'  dell'azione  amministrativa  al  fine di ottimizzare, anche  mediante  tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.   2. La funzione di controlli comprende:
  a) lo  sviluppo  delle metodologie per la rilevazione dei costi e dei   risultati  per  la  loro  ripartizione tra le Aree funzionali e le   unita'   organizzative   di  gestione,  per  la  loro  valutazione   comparativa,  per  l'individuazione  degli obiettivi per i quali i   costi sono sostenuti; b) la  messa  a  punto  di  procedure  per  la  determinazione  degli   obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; c) l'individuazione di indicatori specifici per misurare l'efficacia,   l'efficienza e l'economicita'; d) la  verifica  della  realizzazione  degli  obiettivi pianificati e   della corretta ed economica gestione delle risorse; e) il raccordo di tutti i flussi informativi riferiti all'insieme dei   prodotti   e   delle  finalita'  dell'azione  amministrativa,  con   riferimento all'intera amministrazione o a singole Aree funzionali   e unita' organizzativa; f) la   produzione  dei  rapporti  richiesti  dagli  Organi  e  dalla   struttura.
     3.  La  funzione  ispettiva  collocata nell'ambito della struttura addetta  al  controllo  di  gestione  elabora,  anche  su indicazioni fornite   dal  Consiglio  di  amministrazione,  le  direttive  e  gli indirizzi   ed   esegue   i   relativi   controlli   di   regolarita' amministrativa   mediante   verifiche  e  inchieste  sulle  attivita' dell'Agenzia.   4.  Il  Consiglio  di amministrazione ed il Collegio dei revisori, nell'esercizio   delle   rispettive   funzioni,  si  avvalgono  degli elaborati prodotti dal controllo di gestione.
                               Articolo 27                     Valutazione della dirigenza
     1.  Il  Consiglio  di  amministrazione,  nel rispetto dei principi fissati  dal  D.Lgs.  n.  286/99  e nel presente regolamento, nonche' della contrattazione collettiva, disciplina con propria deliberazione la  cadenza,  le modalita' e i criteri per l'attivita' di valutazione dei dirigenti.   2.  La  valutazione ha per oggetto, sulla base anche dei risultati del  controllo  di  gestione  e  in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, le prestazioni dei dirigenti, nonche' i comportamenti relativi all'organizzazione degli uffici e del lavoro e   allo  sviluppo  delle  risorse  professionali  e  umane  ad  essi assegnate.   3.   La   valutazione   delle   prestazioni   e  delle  competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita'  amministrativa  e di gestione. Il procedimento per la valutazione   e'   ispirato  ai  principi  della  diretta  conoscenza dell'attivita'   del  valutato  da  parte  dell'organo  proponente  o valutatore  di  prima  istanza,  dell'approvazione  o  verifica della valutazione  da  parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.   4.   La  procedura  di  valutazione  costituisce  presupposto  per l'applicazione  delle  misure  di  cui  all'articolo  27 del presente Regolamento.  Tali misure si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita'   amministrativa   e   della  gestione  o  il  mancato raggiungimento  degli obiettivi emergono dalle ordinarie procedure di valutazione.  Tuttavia,  quando  il  rischio  grave  di  un risultato negativo  si  verifica prima della scadenza prevista, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso.   5. La valutazione dei dirigenti preposti alle unita' organizzative e'  proposta  dai  dirigenti  delle  rispettive Aree funzionali ed e' approvata   dal  Direttore  generale.  Per  i  dirigenti  delle  Aree funzionali  la valutazione spetta al Direttore generale o al Comitato per l'organismo pagatore.   6.  La  valutazione  del  Direttore  generale  e'  effettuata  dal Presidente  sulla  base  anche  degli elementi forniti dall'Organo di valutazione e di controllo strategico.
                               Articolo 28                 Valutazione e controllo strategico
     1. La funzione di valutazione e controllo strategico, nel rispetto dei  principi  e  delle  funzioni  di  cui  all'articolo 6 del D.Lgs. 286/99, e' svolta dal "Servizio di controllo interno".   2.  La  direzione del Servizio di controllo interno e' affidata ad un  Organo  collegiale  composto  da  tre  membri, di cui due esperti esterni,  tra  i  quali  viene  scelto il Presidente, ed un dirigente dell'Agenzia.  La  nomina dei componenti dell'Organo e del Presidente dello  stesso  viene  deliberata  dal Consiglio di amministrazione ed effettuata dal Presidente.   3.  I  membri  esterni  dell'Organo  collegiale  sono  scelti  tra dirigenti  generali  della  Pubblica  Amministrazione  o  equiparati, appartenenti  alle  magistrature  amministrativa  e contabile ed alla Avvocatura  dello  Stato  o  di  enti  pubblici, docenti universitari esperti della materia, anche in quiescenza; l'incarico, puo' inoltre, essere  affidato  ad  altri esperti di comprovata professionalita' ed esperienza in materia.   4.  Il Collegio dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile una sola   volta.   L'incarico   affidato   ai   membri   esterni  e'  di collaborazione   coordinata   e   continuativa  ed  il  compenso  del Presidente  e del componente esterno vengono fissati dal Consiglio di amministrazione.  Per  i membri esterni, qualora dipendenti pubblici, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.   5.  L'attivita' di valutazione e controllo strategico e' diretta a verificare  la  corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo.  A tal fine il Collegio provvede all'analisi, preventiva e successiva,  della  congruenza  e  degli eventuali scostamenti tra le missioni  affidate,  gli  obiettivi  operativi  prescelti e le scelte effettuate,   nonche'  all'identificazione  degli  eventuali  fattori ostativi  e  dei  possibili  rimedi,  predisponendo appositi rapporti sulle risultanze.   6.  Il Servizio di controllo interno opera in autonomia e risponde direttamente  al  Presidente  presentando  in via riservata relazioni periodiche  di  cadenza almeno semestrale sull'attivita' svolta con i rapporti   di  cui  al  comma  precedente.  Di  detta  attivita',  il Presidente  informa  il  Consiglio  di  amministrazione  in  apposita sessione.   7.  Il  Servizio  di  controllo  interno  supporta il Consiglio di amministrazione  per  la valutazione dei dirigenti di prima fascia in relazione al conseguimento degli obiettivi dallo stesso assegnati.   8.  Il  Servizio  puo' acquisire, in ogni momento, i risultati del controllo  di  gestione che ritiene utili o necessari per l'attivita' di  valutazione  e  controllo strategico. Ai sensi degli articoli 13, comma  1  e 24 comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attivita' di valutazione e controllo strategico poste in essere dal "Servizio di controllo interno".   9.  Il  Servizio  di  controllo  interno  si  avvale  del supporto organizzativo,  amministrativo  e  informatico di un apposito ufficio dell'Agenzia.   10.  In  caso  di  prolungata  inerzia dell'Organo, il Presidente, sentito  il  Collegio  dei  revisori,  ne  propone  al  Consiglio  di amministrazione la revoca.
                               Articolo 29   Organismo pagatore - Servizio di controllo interno comunitario
     1. Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1663/95 della  Commissione  del  7  luglio  1995,  e  successive modifiche ed integrazioni,  all'interno  dell'Organismo  pagatore e' costituito il Servizio  di  controllo  interno  posto  in posizione di indipendenza dalle  unita'  funzionali dell'organismo e che riferisce direttamente alla direzione dell'organismo stesso, di seguito denominato "Servizio di controllo interno comunitario".   2.  L'attivita' del "Servizio di controllo interno comunitario" di cui  al  presente  articolo  e  nel  rispetto della separatezza delle funzioni  dell'Agenzia,  e'  espletata  in  base  a  criteri  e  alle direttive  impartite  dalla  Unione  europea  e  deve  rispondere  ai seguenti principi:
  a) verifica  dell'adeguatezza delle procedure adottate dall'organismo   pagatore in conformita' con la normativa comunitaria; b) verifica  sulla  accuratezza,  completezza  e  tempestivita' della   contabilita'  attraverso  un programma di lavoro che garantisca la   copertura di tutti i settori operativi; c) rendicontazione   e   relazione   sulle   attivita'  del  servizio   attraverso registrati documenti di lavoro; d) raccordo  dell'attivita'  svolta  utilizzabile per raccomandazioni   operative  e  migliorative destinate alla direzione dell'organismo   pagatore.
     3.  I  programmi  di  controllo  ed  i  rapporti  di controllo del "Servizio   di   controllo   interno   comunitario"  vanno  tenuti  a disposizione  dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo  n. 165/99 nel testo modificato dal decreto legislativo  n.  188/00  e  dei  funzionari dell'Unione europea per i compiti loro demandati.   4.  Alla direzione del "Servizio di controllo interno comunitario" viene  nominato  un  dirigente  di  seconda  fascia, in conformita' a quanto in proposito dettato dallo Statuto.   5.  Il "Servizio di controllo interno comunitario" si avvale di un adeguato supporto di risorse umane, amministrative ed informatiche.
                               Articolo 30                         Sistemi informativi
     1. Il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e     controllo     strategico     si     avvalgono    del    sistema informativo-statistico  unitario,  basato  su  una  banca  dati delle informazioni  rilevanti ai fini del controllo e sulla predisposizione periodica  di  sintesi  statistiche  che accompagnano le elaborazioni analitiche periodiche.
                               Articolo 31                  Disposizione transitoria e finale
     1. Gli inquadramenti del personale dell'AGEA effettuati sulla base della  tabella di equiparazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo  n. 165 del 1999, come sostituito dal decreto legislativo n.  188  del 2000, saranno riveduti con il primo contratto collettivo integrativo   di  amministrazione  del  comparto  enti  pubblici  non economici. ---->  Vedere TABELLE alle Pagg. 120 - 121 del S.O.  <----  |  
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