Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 novembre 2000
Regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed in particolare l'articolo 10, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
VISTE le delibere n. 5 del 9 marzo 2000, n. 24 del 19 luglio 2000 e n. 44 del 24 ottobre 2000 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Ente;

decreta:
Art. 1.

1. E' approvato il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 29 novembre 2000
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
VISCO
 
Regolamento di amministrazione e contabilita'
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA).

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I
Contabilita' e bilanci

Art. 1 - Articolazione del sistema contabile ed organizzativo.

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, e' dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
2. L'Agenzia adotta un sistema di gestione contabile di tipo finanziario e patrimoniale nel rispetto della normativa comunitaria in materia e della normativa nazionale secondo gli schemi di rappresentazione dei conti definiti dalla stessa normativa comunitaria e dai modelli allegati.
3. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento temporale del sistema contabile ed ha una durata annuale. Esso inizia:

a) il 1o gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre per
quanto concerne la gestione dei fondi nazionali destinati al
funzionamento, ad aiuti ed interventi nazionali, di cui all'art.
7, comma 1, del D. Leg. n. 165 del 1999; b) il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno
successivo per quanto concerne la gestione dei fondi per spese
comunitarie, connesse e cofinanziate, di cui all'art. 7, comma 2,
del D. Leg. n. 165 del 1999.

4. L'esercizio finanziario di cui al comma 3, lettera b), si conforma comunque alle norme comunitarie finanziarie e contabili vigenti pro-tempore.
5. Ai fini della gestione, l'assetto organizzativo dell'Agenzia si compone dei centri di costo e dei centri di responsabilita' amministrativa.
6. I centri di costo - Unita' previsionali di base individuate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ad aree omogenee di attivita' - costituiscono il riferimento organizzativo per la rilevazione dei costi e dei ricavi ai fini della contabilita' economica e del relativo conto. Essi dispongono di un piano di gestione che definisce risultati da raggiungere e conferisce loro i fattori produttivi da impiegare.
7. I centri di responsabilita' dispongono di autonomia contabile e di bilancio per provvedere alle spese finali dell'Agenzia. Art. 2 - Gestione delle risorse e gestione finanziaria.
1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'utilizzazione delle risorse e la ripartizione delle spese, nonche' l'attivita' attuativa dei fini istituzionali dell'Agenzia, fissando, ove occorra, tempi e modalita' di attuazione. Il Consiglio in ogni caso si conforma alle disposizioni in materia emanate dall'Unione Europea.
2. La gestione finanziaria dell'Agenzia ha per oggetto:

a) le entrate e le spese afferenti le attivita' istituzionali,
nonche' quelle attinenti al funzionamento dell'Agenzia quale
Organismo di coordinamento ed Organismo pagatore, la cui
esecuzione si svolge in base al bilancio annuale di previsione da
redigere in termini di competenza e di cassa; b) le entrate e le spese per l'attuazione degli interventi e
l'erogazione degli aiuti, premi e contributi connessi e
cofinanziati previsti dalla regolamentazione comunitaria,
relativamente alle quali e' tenuta separata gestione sulla base
del principio di cassa, in armonia con la normativa comunitaria. Art. 3 - Semplificazioni amministrative e procedure informatiche.
1. L'Agenzia provvedera', con successive delibere del Consiglio di Amministrazione, ad adeguare le proprie procedure alle norme emanate in esecuzione dell'art. 15, secondo comma, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. In particolare saranno disciplinate:

a. le procedure relative alla formazione, archiviazione e
trasmissione di documenti informatici e telematici, nonche' la
firma digitale ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 novembre
1997, n. 513 e dal D.P.C.M. 8 febbraio 1999 che detta le regole
tecniche in materia e successive integrazioni e modificazioni; b. la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica
ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 e successive
integrazioni e modificazioni.

2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati, ivi compresi i controlli integrati informatici e mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Agenzia si avvale, ai sensi dell'art. 15 del D. Leg. 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'aggiudicatario dei servizi del SIAN stesso.
3. Le procedure informatiche occorrenti per le esigenze funzionali ed operative dell'Agenzia saranno dettagliatamente individuate nell'analisi tecnica delle funzioni e nella convenzione di cui al comma 2.

TITOLO II - Gestione finanziaria delle entrate e delle spese
comunitarie, connesse e cofinanziate

CAPO I
Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria

Art. 4 - Aiuti ed interventi comunitari.

1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia, in qualita' di Organismo pagatore, svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro delle Politiche agricole e forestali, anche i seguenti compiti:

a) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte
dall'Unione Europea per gli aiuti alimentari e per la cooperazione
economica con gli altri Paesi; b) operazione di provvista e di acquisto sul mercato interno ed
internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle
scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul
mercato interno ed alla collocazione sui mercati comunitari ed
extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi
dell'Europa centro-orientale e le repubbliche dell'ex Unione
Sovietica, tranne i casi in cui risulti piu' conveniente, anche
sotto il profilo tecnico e qualitativo, procedere ad acquisti in
loco in Paesi in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno
avvalersi di organizzazioni internazionali; c) svolgimento e realizzazione di altri compiti, di rilievo
nazionale, attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da
regolamenti comunitari.

2. Qualora non disposto diversamente e specificamente dalla normativa comunitaria, si applicano alle attivita' di cui al comma 1 le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di servizi di cui alla normativa nazionale.
3. L'Agenzia, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, presenta al Ministro delle Politiche agricole e forestali, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.
4. L'Agenzia, sulla base del riconoscimento della qualita' di Organismo pagatore, attribuito nel rispetto dei criteri e modalita' previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ha la gestione finanziaria delle entrate e delle spese comunitarie, anche connesse e cofinanziate derivanti dall'attuazione della politica agricola comune, dagli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEOGA.
5. Le modalita' ed i criteri di gestione delle entrate e delle spese, i tempi di erogazione degli aiuti, le funzioni di autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti, la registrazione, la contabilizzazione e la rendicontazione alla Commissione C.E. delle movimentazioni contabili si conformano alla normativa comunitaria in materia finanziaria e contabile.
6. Le attivita' di cui ai commi 1 e 5, sono dettagliatamente disciplinate nel manuale delle procedure redatto per ciascuna Area ed Unita'.

CAPO II
Gestione e struttura del Bilancio - Entrate e spese

Art. 5 - Criteri di formazione del bilancio di cassa.

1. Il bilancio e' formulato in termini finanziari di sola cassa.
2. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. Tuttavia, per esigenze di maggior dettaglio contabile o di materia, possono essere istituiti sub-capitoli identificati dal numero del capitolo e da codici numerici.
3. L'istituzione dei nuovi capitoli di spesa o di entrata e la loro soppressione sono disposti con provvedimenti del dirigente dell'Unita' di contabilizzazione vistati dal dirigente dell'Unita' di pagamento.
4. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio di cassa nel loro importo integrale ed imputate ai pertinenti capitoli.
5. In relazione alla diversa provenienza delle entrate ed alla imputazione delle corrispondenti spese, sono istituiti, nell'ambito del bilancio di cassa, uno o piu' conti partitari ai quali fanno riferimento contabile uno o piu' capitoli di spesa e di entrata.

Art.6 - Realizzazione delle entrate.

1. Costituiscono entrate:

a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato e di altre
Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi per
spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici comunitari o a
titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e
contributi disposti dalla normativa comunitaria; b) le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere
erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari
ed i rimborsi forfetari delle spese connesse alla gestione degli
ammassi pubblici comunitari; c) i ricavi dalle vendite di prodotti agricoli in ammasso pubblico
comunitari; d) gli altri proventi derivanti o connessi all'attuazione della
normativa comunitaria; e) ogni altra entrata derivante dall'attuazione della normativa
comunitaria e nazionale.

2. Le entrate di cui ai comma 1, lettere c), d) ed e), sono versate sui conti correnti bancari accesi presso l'Istituto tesoriere o su appositi conti correnti postali.
3. Le somme acquisite secondo le modalita' di cui al comma 2 sono riversate, rispettivamente, entro 2 giorni e 15 giorni alla contabilita' speciale di cui al comma 4.
4. Le entrate di cui ai commi 1 e 6 affluiscono su una contabilita' speciale infruttifera intestata "AGEA - AIUTI E AMMASSI COMUNITARI" e accesa presso la Tesoreria centrale dello Stato.
5. Le entrate, imputate e contabilizzate ai pertinenti capitoli ed ai conti partitari, sono riscosse alla data di emissione della quietanza da parte della Tesoreria centrale dello Stato.
6. Per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari, il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa espressa motivata richiesta dell'Organismo pagatore e sentito l'Organismo di coordinamento, effettua anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il rimborso al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle anticipazioni e' effettuato mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni mensili dei fondi comunitari all'Organismo pagatore interessato.
7. I dirigenti delle Unita' organizzative che hanno la gestione delle entrate ed il dirigente dell'Unita' di contabilizzazione curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilita' contabile ed amministrativa, che l'imputazione e la contabilizzazione delle entrate siano effettuate prontamente ed integralmente nei termini e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.

Art. 7 - Gestione delle spese.

1. In base alla normativa comunitaria in materia finanziaria e di contabilita' e nel rispetto della separazione delle funzioni, la gestione delle spese segue le fasi dell'autorizzazione, del pagamento e della contabilizzazione.
2. Sulla base del Reg. CE 1663/95 e successive modifiche, l'Organismo pagatore svolge le seguenti funzioni:

a) Autorizzazione dei pagamenti - ricevimento delle domande di aiuto,
istruttoria, controllo, definizione dell'esatto importo da erogare
al beneficiario. Predisposizione del provvedimento di liquidazione
e del titolo di spesa da inoltrare all'Unita' di pagamento. b) Esecuzione dei pagamenti - verifica della corretta imputazione
della spesa e della conformita' della stessa alla normativa
comunitaria. Ordine all'istituto Tesoriere di provvedere al
pagamento dell'importo autorizzato a favore del beneficiario. c) Contabilizzazione dei pagamenti - registrazione del pagamento nei
libri contabili dell'Agenzia e produzione, sulla base di tali
registrazioni, delle situazioni periodiche delle spese e delle
entrate da dichiarare alla Commissione Europea.

3. L'autorizzazione al pagamento e' disposta direttamente dal Dirigente di ogni Unita' organizzativa per le spese di propria competenza.
4. La documentazione di spesa in originale e l'ordine che autorizza il pagamento, firmato dal dirigente dell'Unita' competente, sono trasmessi all'Unita' di pagamento ai fini del controllo della regolarita' della spesa. Copia della documentazione e' conservata presso l'Unita' di autorizzazione.
5. Gli ordini di pagamento, controfirmati dal dirigente dell'Unita' di pagamento e numerati in ordine progressivo, sono tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria che provvede al pagamento dell'importo secondo la modalita' ivi indicata agli aventi diritto con addebito agli specifici conti correnti accesi presso lo stesso Istituto. La documentazione della spesa allegata all'ordine di pagamento e' conservata dall'Unita' di pagamento per non meno di dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Per le spese che non vengono pagate in un'unica soluzione, la documentazione e' allegata al primo ordinativo emesso al quale si fa riferimento negli ordinativi successivi.
6. I fondi occorrenti al pagamento degli aiuti e interventi comunitari sono prelevati mediante ordinativo tratto sulla Tesoreria centrale dello Stato con addebito alla contabilita' speciale di cui all'art. 6, comma 4, ed accredito sul conto di gestione dell'istituto tesoriere di cui al comma 5 del presente articolo per il successivo riconoscimento su conti correnti accesi presso il medesimo Istituto tesoriere.

Art. 8 - Storni di bilancio.

1. Nel corso di un esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate, possono essere effettuati storni tra conti partitari e tra capitoli anche di diversi conti partitari.
2. Il provvedimento motivato di storno di cui al comma 1, e' predisposto e firmato dal dirigente dell'Unita' interessata. Esso e' trasmesso all'Unita' di pagamento per il visto ed all'Unita' di contabitizzazione per la registrazione.
3. Il provvedimento di storno, tra conti partitari e tra capitoli anche di diversi conti partitari, in relazione alla natura dell'entrata o della spesa e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, di quelli per spese connesse e cofinanziate, e' predisposto dal Dirigente assegnato all'area dell'Organismo Pagatore ed e' trasmesso, con motivato parere del Comitato preposto all'Organismo stesso, al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione.

CAPO III
Liquidazione annuale dei conti comunitari

Art. 9 - Registrazione, contabilizzazione e rendicontazione delle entrate e delle spese.

1. L'imputazione e la registrazione delle entrate e delle autorizzazioni di pagamento sono effettuate dalle Unita' organizzative competenti per materia, la registrazione dell'esecuzione dei pagamenti e' effettata dall'Unita' di pagamento, la contabilizzazione delle entrate e delle spese e' effettuata dall'Unita' di contabilizzazione.
2. La rendicontazione delle entrate, delle spese e dei crediti risultanti dall'apposito registro dei debitori, sia periodica che annuale, e' effettuata dall'Unita' di contabilizzazione, secondo i tempi, le modalita' ed il formato stabiliti dalla normativa comunitaria e trasmessa all'Organismo di coordinamento per il successivo inoltro alla Commissione delle C.E..
3. Per tutte le attivita' di cui ai commi 1 e 2, l'Organismo pagatore si avvale delle procedure informatiche realizzate nell'ambito del sistema informativo di cui all'art. 3.
4. I conti annuali dell'Organismo pagatore, con riferimento alle spese a carico del FEOGA - Sezione garanzia, sono certificati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Leg. n. 165 del 1999, come sostituito dall'art. 13 del D. Leg. N.1 n. 188 del 2000, rispetto delle norme e direttive emanate dalla Commissione delle C.E.. La rendicontazione annuale riferita all'esercizio finanziario comunitario, unitamente alle relazioni di accompagnamento e di certificazione dei conti, ai risultati della gestione degli ammassi pubblici comunitari ed alla rendicontazione delle spese e delle entrate afferenti la quota nazionale di cofinanziamento degli aiuti comunitari, e' trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine del 10 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario interessato o entro il diverso termine fissato dalla stessa normativa comunitaria, da parte del Comitato preposto all'Organismo pagatore.

TITOLO III - Gestione finanziaria delle entrate e delle spese
nazionali

CAPO I
Compiti attribuiti dalla normativa nazionale

Art. 10 - Aiuti ed interventi nazionali.

1. In attuazione alla normativa nazionale, l'Agenzia, in qualita' di Organismo pagatore, svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministero delle Politiche agricole e forestali, anche i seguenti compiti:

a) intervento sul mercato agricolo ed agroalimentare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti
in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti,
al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per
ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla
successiva collocazione dei prodotti; b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte
dallo Stato italiano, anche in conformita' ai programmi
annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in
relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la
cooperazione con gli altri Paesi; c) realizzazione delle attivita', di rilievo nazionale, attribuite
all'AIMA da specifiche leggi nazionali.

2. Alle attivita' di cui al comma precedente si applicano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di servizi di cui alla normativa nazionale ove non intervengano specifiche disposizioni comunitarie al riguardo.
3. L'Agenzia, entro il primo quadrimestre successivo alla scadenza dell'anno di riferimento, presenta al Ministro delle Politiche agricole e forestali, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.

Art. 11 - Realizzazione delle entrate.

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla
gestione delle attivita' istituzionali, determinate con legge
finanziaria; b) dalle somme di provenienza dall'Unione europea per il
finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia
e dai rimborsi forfetari da parte del FEOGA; c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni
d'intervento; d) da eventuali ulteriori entrate derivanti dallo svolgimento delle
proprie attivita' istituzionali. Le stesse sono ripartite in Unita' previsionali di base e in centri
di responsabilita' secondo le modalita' ed i criteri di cui
all'art. 12, comma 2.

2. Le entrate, di cui al comma 1, affluiscono su un apposito conto
corrente infruttifero intestato all'Agenzia acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato e gestito nel rispetto del sistema
di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 -
tabella B - e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'entrata e' accertata quando, appurata la ragione del credito
e la persona debitrice, l'Agenzia iscrive come competenza
dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a
scadenza nell'anno. L'accertamento da' luogo ad annotazioni nelle
scritture contabili e di bilancio al competente capitolo ed, a tal
fine, la relativa documentazione e' trasmessa dalle Unita'
interessate all'Unita' di contabilizzazione, che provvede,
altresi', alla registrazione dell'entrata nel registro
centralizzato dei crediti.
4. Le entrate sono riscosse mediante accreditamento:
a) al conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato;
b) ai conti correnti bancari accesi presso l'istituto tesoriere;
c) ai conti correnti postali intestati all'Agenzia.
Le entrate affluenti sui conti correnti di cui alla lettera b),
sono versate al conto corrente di cui alla lettera a) entro due
giorni dalla data del loro accreditamento; mentre quelle di cui
alla lettera c), sono versate entro quindici giorni dal loro
accreditamento. Tutte le entrate giacenti al 31 dicembre nei conti
correnti di cui alle lettere b) e c) debbono affluire al conto di
Tesoreria di cui alla lettera a).
5. E' vietato disporre pagamenti a carico della disponibilita' di
fondi derivanti dalle entrate di cui al comma 4, lettera b) e c).
6. Le entrate sono riscosse alla data di emissione della quietanza
da parte della Tesoreria centrale dello Stato.
7. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui
attivi da inserire nelle attivita' dello stato patrimoniale.
8. Le eventuali modifiche apportate alle norme relative al sistema
della Tesoreria unica potranno essere recepite dall'AGEA con
delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Gestione delle spese.

1. Le spese sono ripartite in Unita' previsionali di base,
individuate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ad
Aree omogenee di attivita', e in centri di responsabilita' della
spesa.
2. Il Presidente, a seguito dell'approvazione del bilancio di
previsione, assegna le risorse relative alle strutture che fanno
ad essi rispettivamente capo:

a) al Direttore generale, il quale, sulla base di criteri
predeterminati dal Consiglio di Amministrazione, le ripartisce tra
le Aree funzionali titolari dei centri di responsabilita',
emanando le direttive operative per l'azione amministrativa e la
gestione. Il Direttore Generale, per le Unita' organizzative alle
sue dirette dipendenze, ed i dirigenti delle Aree funzionali
distribuiscono le risorse loro assegnate tra i dirigenti delle
Unita' organizzative, titolari dei centri di responsabilita' della
spesa, previa definizione degli obiettivi che si intendono
perseguire. b) al Comitato preposto all'Organismo stesso che sulla base della
proposta del dirigente assegnato all'area funzionale
dell'Organismo pagatore le ripartisce tra i dirigenti delle Unita'
organizzative, titolari dei centri di responsabilita' della spesa,
previa definizione degli obiettivi che si intendono perseguire.

3. Qualora nel corso della gestione motivate esigenze lo richiedano, il Direttore generale puo', nell'ambito delle disponibilita' di bilancio a lui assegnate, modificare le risorse attribuite a ciascuna area funzionale di propria competenza, dandone tempestiva informativa al Presidente. Tali modifiche sono segnalate all'unita' di bilancio per i conseguenti adempimenti.
4. Il Direttore Generale, i dirigenti di Area e di Unita' sono responsabili della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnate.
5. Ai fini del contenimento dei costi di amministrazione e per evitare duplicazioni di strutture gestionali, le spese strumentali comuni a piu' Aree od Unita' sono di norma gestite da un unico centro di responsabilita', assicurandone la rilevazione per centri di costo.
6. Il Consiglio di Amministrazione verifica, con periodicita' almeno semestrale, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, sulla base di un documento illustrativo predisposto dal Direttore Generale e dal Comitato preposto all'Organismo pagatore per la parte di rispettiva competenza.
7. Il Collegio dei revisori controlla, almeno trimestralmente, l'andamento delle spese in rapporto allo stato di previsione.
8. La gestione delle spese segue di regola le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
9. Gli atti, i contratti e le convenzioni che comportino oneri a carico del bilancio, devono essere trasmessi dal dirigente di Area al dirigente dell'Unita' di pagamento per il visto di regolarita' e per l'assunzione degli impegni di spesa definitivi o, nel caso di impegni in corso di assunzione, di impegni provvisori.
10. Gli impegni di spesa non possono superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, ad eccezione di quelli relativi:

a) alle spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi; b) alle spese correnti per le quali sia indispensabile assumere
impegni a carico dell'esercizio successivo; c) alle spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti.

11. Gli atti di impegno o di ordinazione di pagamento sono disposti e firmati, nei limiti di spesa definiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore generale, dai dirigenti di Area od Unita'.
12. La liquidazione e l'autorizzazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dalle Unita' per le spese di propria competenza. La documentazione di spesa in originale e l'ordine di pagamento sono trasmessi all'Unita' di pagamento per la verifica della regolarita' della spesa e del successivo invio del titolo di spesa all'Istituto tesoriere ai fini del pagamento agli aventi diritto. La documentazione della spesa e' allegata all'ordine di pagamento ed e' conservata dall'Unita' di pagamento per non meno di dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Per le spese che non vengono pagate in un'unica soluzione, la documentazione e' allegata al primo ordinativo emesso al quale si fa riferimento negli ordinativi successivi. Copia della documentazione e' conservata presso l'Unita' di autorizzazione.
13. Gli ordini di pagamento sono cronologicamente annotati su un apposito registro, tenendo distinti quelli che si riferiscono alla competenza da quelli relativi ai residui.
14. Per il pagamento dei compensi e delle retribuzioni agli Organi ed al personale e per il versamento dei relativi contributi a carico dell'Agenzia, possono essere emessi ordini di pagamento unici anche se la spesa deve essere imputata a piu' capitoli di bilancio, sempre che le spese siano imputabili ad un unico centro di costo. In tal caso l'ordine di pagamento deve contenere, anche in allegato, la specifica delle somme da imputare a ciascun capitolo di bilancio.
15. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare, sull'ordine di pagamento, da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il timbro dell'istituto tesoriere o della competente Tesoreria provinciale dello Stato.
16. La differenza tra le somme stanziate nel bilancio e quelle impegnate, anche contestualmente, costituisce economia di bilancio.
17. Le spese impegnate e non pagate, costituiscono residui passivi da inserire nelle passivita' dello stato patrimoniale.
18. Gli ordini di pagamento non pagati al termine dell'esercizio sono restituiti all'Agenzia per il loro annullamento e riemissione nell'esercizio successivo in conto residui.
19. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sono individuate le categorie, i limiti ed i soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza nell'interesse dell'Agenzia finalizzate al mantenimento di pubbliche relazioni con qualificati ambienti e soggetti nazionali, comunitari ed internazionali. Le spese di rappresentanza sono poste a carico di un apposito capitolo di bilancio.

CAPO II
Gestione e struttura del bilancio

Art. 13 - Struttura del bilancio di previsione.

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione deliberato a pareggio dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini della relativa approvazione e del suo coordinamento con le linee del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del governo. La gestione si attua attraverso la ripartizione delle entrate e delle spese in Unita' previsionali di base e in centri di responsabilita' i quali gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate per il perseguimento degli obiettivi e dei programmi di attivita'.
2. Il bilancio di previsione e' impostato per competenza e per cassa. L'Unita' elementare del bilancio e' costituita dal capitolo che puo' contenere un solo oggetto di entrata o di uscita, ovvero un numero maggiore di oggetti tra loro omogenei e ben definiti. Tuttavia, per particolari capitoli o esigenze di gestione, e' possibile suddividere i capitoli in articoli.
3. Nel bilancio di previsione e' iscritto, come posta a se' stante delle entrate e delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio, nonche' l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Con l'approvazione del conto consuntivo e' accertato l'effettivo ammontare dell'avanzo di amministrazione e le relative disponibilita' sono assegnate ai singoli capitoli di spesa. Il presunto avanzo di amministrazione e' iscritto tra le spese nel fondo di riserva ed e' indisponibile fino al momento in cui l'avanzo stesso venga realizzato. Nel caso di presunto disavanzo di amministrazione, in apposito allegato, sono illustrati i modi con cui ne e' garantita la copertura.
4. Al bilancio di previsione devono essere allegate la relazione illustrativa e le note informative nelle quali vanno indicati gli obiettivi da realizzare e gli stanziamenti presenti nei singoli capitoli per tali finalita'. Al bilancio di previsione deve essere, inoltre, allegata la relazione del Collegio dei revisori contenente, tra l'altro, il parere sulle previsioni di entrata e di spesa. A tal fine lo schema di bilancio di previsione ed i relativi allegati sono trasmessi, per gli adempimenti di competenza, al Collegio dei revisori dei conti ed al Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo quindici giorni prima della data fissata per l'esame e l'eventuale deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. E' vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 14 - Esercizio provvisorio.

1. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio non giunga prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare la richiesta all'Amministrazione vigilante di autorizzazione all'esercizio provvisorio per dodicesimi per le spese previste per ciascun capitolo nell'ultimo bilancio deliberato dal Consiglio di Amministrazione e per non oltre quattro mesi, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spesa non frazionabile o differibile.

Art. 15 - Classificazione delle entrate e delle spese.

1. Le entrate del bilancio sono classificate nei seguenti titoli:

a) titolo I - entrate correnti; b) titolo II - entrate in conto capitale; c) titolo III - partite di giro.

2. Le spese di bilancio sono ripartire nei seguenti titoli:

a) titolo I - spese correnti; b) titolo II - spese in conto capitale; c) titolo III - partite di giro.

3. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la natura economica, ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, puo', in sede di approvazione del bilancio o di deliberazione delle variazioni, sopprimere, aggiungere o variare i capitoli di entrata o di spesa.
5. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Agenzia effettua in qualita' di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi le quali costituiscono al tempo stesso un debito od un credito per l'Agenzia, nonche' le somme erogate a favore del Cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate e rimborsate.
6. Nel bilancio di previsione sono istituiti appositi capitoli per le attivita' rilevanti agli effetti dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni; a fronte delle entrate e delle spese allocate nei suindicati capitoli vengono registrati, rispettivamente le vendite o i corrispettivi e gli acquisti dei beni e servizi, che hanno rilevanza ai fini dell'IVA i cui importi devono trovare precisa corrispondenza nei registri IVA.

Art. 16 - Rappresentazione del bilancio.

1. Lo schema di bilancio, redatto secondo gli allegati modelli, e sottoposto al Consiglio di Amministrazione, mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del documento previsionale.
2. Il bilancio finanziario di previsione deve risultare in pareggio, che puo' essere conseguito anche con l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione con l'esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
3. Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo nel quale sono riassunte per titoli e categorie le previsioni di competenza e di cassa.

Art. 17 - Fondi di riserva.

1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, sono iscritti un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio di funzionamento dell'Agenzia, il cui ammontare non puo' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, senza tenere conto dell'eventuale avanzo di amministrazione ancora non ripartito, nonche' un fondo di riserva per le nuove o maggiori spese per aiuti ed interventi nazionali al quale affluisce anche il relativo avanzo di amministrazione.
2. Il fondo per aiuti ed interventi nazionali puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese in conto capitale.
3. Su tali fondi non possono essere emessi ordini di pagamento, ma si provvede con storni ai pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 18 - Variazioni al bilancio.

1. Le variazioni compensative tra i diversi capitoli in termini di competenza e di cassa, ad esclusione dei fondi di cui all'art. 17, possono essere disposte con atto motivato, su proposta dei dirigenti delle Unita', dai dirigenti delle Aree funzionali, nei limiti delle Unita' previsionali di base di propria competenza, che ne danno comunicazione all'Unita' di pagamento e contabilizzazione.
2. Le variazioni non compensative ed i prelevamenti dai fondi di cui all'art. 17 sono proposti dal Direttore generale al Presidente, previo parere del Collegio dei revisori, per la successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione di richiedere all'Amministrazione vigilante la relativa autorizzazione.
3. Le variazioni al bilancio, di cui al comma 2, che rivestono particolare urgenza possono essere disposte con provvedimento motivato del Presidente da sottoporre, previo parere del Collegio dei revisori, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione da trasmettere all'Amministrazione vigilante per la relativa approvazione nella prima riunione utile.
4. Sono vietati gli storni tra un capitolo e l'altro nella gestione dei residui, nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

Art. 19 Assestamento al bilancio di previsione.

1. Dopo l'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio precedente ed in relazione agli stanziamenti di fondi definitivamente assegnati all'Agenzia con legge finanziaria, si procede, con delibera del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assestamento di bilancio dell'esercizio in corso, tenendo anche conto delle risultanze del consuntivo. In questa occasione viene disposta l'eventuale rettifica dell'avanzo o disavanzo di amministrazione e l'adozione dei necessari provvedimenti di ripartizione dell'effettivo avanzo tra i capitoli di spesa, nonche' quelli atti a riassorbire il disavanzo.
2. Per l'assegnazione delle eventuali risorse aggiuntive, conseguenti all'assestamento di bilancio, si applicano le procedure di cui all'art. 12, commi 2 e 3.

CAPO III
Gestione patrimoniale

Art. 20 - Beni.

1. I beni dell'Agenzia si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice Civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformita' delle norme contenute nei successivi articoli e sono classificati in conformita' alle norme di contabilita' generale dello Stato.

Art. 21 - Inventano dei beni immobili.

1. Gli inventari dei beni immobili evidenziano:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e
l'ufficio od organo cui sono affidati; b) il titolo di provenienza e le risultanze dei registri immobiliari; c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) gli eventuali redditi.

Art. 22 - Consegnatari dei beni immobili.

1. I beni immobili sono dati in consegna al consegnatario economo nominato, il quale e' personalmente responsabile dei beni affidati, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare all'Agenzia dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.

Art. 23 - Classificazione dei beni mobili.

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

a) mobili, arredi e macchine di ufficio; b) materiale bibliografico; c) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri
mezzi di trasporto; d) fondi pubblici e privati; e) altri beni mobili.

Art. 24 - Inventario dei beni mobili.

1. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; b) il luogo in cui si trovano; c) la quantita' o il numero; d) la classificazione "nuovo", "usato", o "fuori uso"; e) il titolo e l'anno di acquisizione; f) il valore.

2. L'inventano del materiale bibliografico e' costituto da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.

Art. 25 - Beni in uso.

1. I beni mobili ed i beni immobili in uso gratuito devono essere registrati in apposito registro tenuto presso la struttura che ha in dotazione i beni stessi.

Art. 26 - Criteri di valutazione dei beni patrimoniali.

1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore determinato ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni o al prezzo di acquisto se maggiore ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.
2. I mobili, gli impianti ed i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.
3. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
4. Ai fini dell'ammortamento dei beni, al valore iniziale degli stessi si applicano annualmente, a decorrere dall'anno di acquisto, le sottoindicate aliquote di deperimento:

Cat. A - Mobili 10% Cat. B - Arredi 10% Cat. C - Macchine per ufficio 20% Cat. D - Apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati 25% Cat. E - Strumenti tecnici 20% Cat. F - Attrezzature 10% Cat. G - Automezzi ed altri mezzi di trasporto 20% Cat. H - Altri beni mobili 20%

5. La partecipazioni in societa', enti o consorzi sono valutate sulla base dell'art. 2426 del Codice Civile.
6. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto o di mercato.
7. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato od equiparati per legge, sono valutati al valore di acquisto. I titoli privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventano se il prezzo e' inferiore al valore nominale ed al valore nominale qualora il prezzo sia superiore.

Art. 27 - Consegnatari dei beni mobili.

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, vengono presi in carico dal consegnatario e possono essere affidati a subconsegnatari.
2. Gli utilizzatori hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonche' quello di segnalare tempestivamente all'Ufficio del consegnatario dei beni mobili ogni perdita o deterioramento.
3. Il consegnatario a sua volta deve provvedere a periodiche verifiche parziali, nonche' alla ricognizione generale di cui all'art. 30 ed all'eventuale rinnovo dell'inventario. Egli e' tenuto a segnalare al proprio dirigente ogni irregolarita' riscontrata ed e' responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi.

Art. 28 - Carico e scarico dei beni mobili.

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal consegnatario economo e firmati dal dirigente responsabile dell'Unita' competente.
2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, per perdita, cessione od altri motivi e' disposta con provvedimento del Direttore generale sulla base di una motivata proposta del dirigente dell'Unita' organizzativa competente.
3. L'Unita' di contabilizzazione, in base agli atti od ai documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 29 - Chiusura annuale degli inventari.

1. Gli inventari sono tenuti aggiornati dal consegnatario e sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
2. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dal dirigente dell'Unita' competente, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, all'Unita' di contabilizzazione per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture patrimoniali.

Art. 30 - Ricognizione dei beni mobili.

1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e rivalutazione degli inventari.

Art. 31 - Materiale di consumo.

1. Il consegnatario economo, o altro dipendente incaricato dal dirigente dell'Unita' competente, provvede alla tenuta di idonea contabilita' per quantita' e per specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo che non vengono immediatamente utilizzati.
2. Il prelevamento per il fabbisogno delle singole Unita' e' effettuato mediante richiesta e firma dei rispettivi dirigenti.

Art. 32 - Automezzi e motoveicoli.

1. Il consegnatario degli automezzi e dei motoveicoli ne controlla l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto; b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato
mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento
risultante dal libretto di marcia.

2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.

Art. 33 - Uso degli automezzi e dei motoveicoli.

1. Ogni autovettura e' dotata di un registro nel quale vengono giornalmente annotati dall'autista, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburante e lubrificante effettuati ed il numero di chilometri di percorrenza effettuati indicando il chilometraggio quale risulta dal contachilometri al momento di inizio del servizio e quello al momento di termine del servizio stesso.
2. La guida degli autoveicoli e' riservata esclusivamente al personale che, in base alla qualifica rivestita, e' addetto a tali mansioni.
3. I motoveicoli possono essere utilizzati dal personale autorizzato per il servizio in ambito cittadino.
4. L'Agenzia, previa analisi tecnico-economica, puo' affidare a societa' private la gestione dei mezzi di servizio secondo quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1997, n. 662.

CAPO IV
Rilevazione dei risultati di gestione

Art. 34 - Conto del bilancio.

1. Nel conto del bilancio, redatto secondo lo schema allegato sono riprodotte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.
2. La struttura del conto e' costruita in modo tale da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze delle entrate e delle spese connesse agli obiettivi assegnati ed agli indicatori di efficacia ed efficienza.

Art. 35 - Conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo, redatto secondo lo schema allegato, e' costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico ed e' accompagnato dalla relazione illustrativa.
2. La relazione sull'andamento della gestione deve riguardare l'attivita' istituzionale svolta, ponendo in evidenza i costi sostenuti ed i risultati raggiunti suddivisi per aree, programmi ed interventi in funzione degli obiettivi predeterminati.
3. Lo schema del conto oonsuntivo e la relazione sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione, all'esame del Collegio dei revisori dei conti che redige un'apposita relazione da allegare al conto contenente, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del bilancio con le scritture contabili, nonche' le valutazioni in ordine alle regolarita' della gestione.
4. Il conto consuntivo dell'Agenzia e' sottoposto a certificazione ai sensi degli articoli 155 e seguenti del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.
5. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' trasmesso entro i successivi dieci giorni al Ministero delle Politiche agricole e forestali ed al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione del Collegio dei revisori ed al documento di certificazione.

Art. 36 - Rendiconto finanziario.

1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e residui.

Art. 37 - Stato patrimoniale.

1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, ponendo altresi' in evidenza le variazioni intervenute sulle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione.
2. Sono vietate compensazioni tra partite attive e passive.

Art. 38 - Conto economico.

1. Il conto economico da' la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario ed e' basato su rilevazioni analitiche.
2. La contabilita' economica collega le risorse impiegate ai risultati conseguiti allo scopo di monitorare i costi, i rendimenti ed i risultati dell'azione svolta dalle Aree e dalle Unita', anche con metodi di rilevazione extracontabili.
3. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto.

Art. 39 - Relazione al bilancio.

1. La relazione deve indicare nel dettaglio:

a) i criteri adottati nella valutazione delle voci del conto
consuntivo; b) gli impegni pluriennali assunti; c) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo
e del passivo, con particolare riguardo per le variazioni
intervenute nei crediti e debiti e sui criteri seguiti per la
determinazione del grado di esigibilita' dei crediti stessi; d) il numero dei dipendenti all'inizio dell'esercizio, riportato per
qualifiche, per Aree e per Unita' e le variazioni intervenute al
termine dell'esercizio; e) i motivi di maggiore accertamento del disavanzo di amministrazione
rispetto al preventivato ed i mezzi per farvi fronte; f) ogni altro elemento economico, patrimoniale o finanziario di
rilievo rispetto all'andamento della gestione dell'Agenzia; g) le osservazioni e proposte formulate nella propria relazione dal
Servizio controllo interno di cui all'art. 101.

Art. 40 - Residui attivi e passivi.

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, e' fatta a cura dell'Unita' di contabilizzazione.
2. Il riaccertamento, la perenzione amministrativa ed il trasferimento dei residui attivi e passivi sono disciplinati dalle vigenti norme di contabilita' di Stato.
3. I residui attivi e passivi vengono riportati distintamente per anno di competenza e per capitolo.
4. Secondo i criteri e nei limiti di importo fissati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, puo' essere disposta l'eliminazione dalle scritture contabili e di rendicontazione dei residui attivi. L'eliminazione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione anche sulla base di elenchi predisposti dal Dirigente dell'Unita' di contabilizzazione.
5. Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di un'apposita e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

CAPO V
Servizio di Tesoreria e Cassa

Art. 41 - Affidamento del servizio di Tesoreria.

1. Il servizio di Tesoreria e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito in grado di assicurare i servizi di Tesoreria nei tempi e nei modi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Il servizio e' svolto con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di Tesoreria unica, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Agenzia puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42 - Cassa economale.

1. Il Presidente puo' autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno.
2. L'incarico di cassiere e' conferito dal Direttore generale, sentito il dirigente dell'Area amministrativa, ad un impiegato per una durata non superiore a tre anni ed e' rinnovabile.
3. L'incarico di cassiere puo' cumularsi con quello di consegnatario economo.
4. Il cassiere e' soggetto al controllo del dirigente dell'Unita' di pagamento o suo delegato e del Collegio dei revisori. Di ogni verifica e' redatto un verbale che viene trasmesso in copia al dirigente dell'Area amministrativa ed al Direttore generale.
5. Il cassiere puo' essere dotato all'inizio di ciascun esercizio finanziario, con provvedimento del Direttore generale, di un fondo non superiore a £. 50.000.000 (Euro 25.823) reintegrabile, durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con il fondo si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di funzionamento e per l'acquisto di piccoli mobili ed arredi ciascuno dell'importo non superiore a £. 5.000.000 (Euro 2.582).
6. Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennita' di missione, prescindendo dal limite d'importo di cui al comma 5.
7. L'utilizzo del fondo e' autorizzato dal dirigente dell'Unita' competente.
6. Le disponibilita' del fondo al 31 dicembre di ciascun esercizio devono essere versate sull'apposito conto di Tesoreria con l'imputazione al capitolo delle entrate e delle partite di giro.

Art. 43 - Carte di credito.

1. L'Agenzia puo' adottare, nell'ambito dei sistemi di pagamento, carte di credito. Le stesse sono assegnate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, al Direttore generale ed ai dirigenti che, per esigenze di lavoro, svolgono la propria attivita' fuori dalla sede con conseguente sostenimento di spese rientranti nella propria competenza.
2. La carta di credito e' abilitata al pagamento di tutte le spese sostenute in occasione di missioni, acquisto di beni e servizi in economia, di competenza dell'Agenzia, fermo restando l'obbligo della presentazione al cassiere della relativa documentazione di spesa.
3. Le carte di credito sono custodite dal cassiere e rilasciate dallo stesso, previo ordine scritto del Presidente, nei limiti e secondo le modalita' deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'eventuale revoca o la sospensione delle carte di credito e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Art. 44 - Riscossioni per delega e custodia valori.

1. Il cassiere puo' essere delegato a riscuotere e dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti ed agli Organi dell'Agenzia da pagarsi in contanti, a mezzo assegni circolari non trasferibili o mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali intestati ai creditori.
2. Il cassiere conserva, in armadi di sicurezza o casseforti, valori dell'Agenzia quali moneta contante, garanzie bancarie od assicurative, cedole di partecipazioni azionarie, assegni bancari ed ogni altro documento o valore la cui custodia e' affidata al cassiere dai responsabili delle aree funzionali. I movimenti di carico e scarico sono annotati in apposito registro anche informatizzato.
3. Lo svincolo delle garanzie bancarie ed assicurative va comunicato dal Dirigente dell'Unita' competente contestualmente al garantito, al garante ed al Cassiere dell'Agenzia, il quale deve provvedere alla restituzione dell'originale all'Ente garante.

Art.45 - Scritture del cassiere.

1. Il cassiere effettua la registrazione cronologica di tutte le operazioni di cassa da lui eseguite con le modalita' previste dal manuale delle procedure e dalle disposizioni del Direttore generale.
2. Le somme e valori pervenuti direttamente all'Agenzia sono annotati nel registro di cassa e versati all'Istituto tesoriere entro il terzo giorno lavorativo dal loro ricevimento per l'accreditamento, entro i successivi due giorni, al conto di Tesoreria.

Art. 46 - Funzionari delegati.

1. Per l'effettuazione delle spese per le quali si renda necessario il pagamento mediante funzionari delegati, il Direttore generale puo' autorizzare, sulla base di motivate esigenze, la costituzione di fondi in favore di titolari di Uffici organicamente previsti e distaccati dalla sede centrale dell'Agenzia.
2. Gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito, di cui al primo comma, sono firmati dal titolare dell'Ufficio periferico e dette operazioni devono risultare da appositi registri.
3. I funzionari delegati sono personalmente responsabili dell'utilizzo delle aperture di credito, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati.
4. Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio e per competenza e per residui. Alla fine di ogni semestre ed in ogni caso alla cessazione del mandato o dell'incarico affidatogli, egli deve compilare il rendiconto degli ordini di pagamento effettuati sulle aperture di credito da presentare all'Unita' di pagamento.
5. Il rendiconto e' ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarita' da parte dell'Unita' di pagamento.

TITOLO IV - Ammasso pubblico nazionale e comunitario

Art. 47 Depositari.

1. Per l'attuazione dei compiti attribuiti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 1999, quale modificato dal decreto legislativo n. 188 del 2000, fini dell'affidamento delle operazioni esecutive concernenti gli ammassi pubblici comunitari e nazionali di prodotti agricoli ed agroalimentari, l'Agenzia puo' avvalersi di depositari specializzati pubblici e privati, nonche', ove ne sussistano i presupposti, di magazzini generali e depositi franchi. Quanto sopra nel rispetto di particolari specifiche normative vigenti in materia, nonche' delle disposizioni del Codice Civile sul "deposito regolare", e, in quanto applicabili, di quelle previste dal Codice stesso e dalla normativa speciale sul "Deposito nei magazzini generali", fatte salve le eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria.
2. A tale scopo e' istituito l'Albo dei depositari distinto per specifiche categorie merceologiche.
3. Nel rispetto ed in coerenza con le accertate esigenze dei produttori agricoli e tenendo conto delle esperienze derivate dall'applicazione della precedente disciplina, l'Albo dei depositari dell'Agea viene disciplinato con le disposizioni del presente articolo, nonche', per la regolamentazione di particolari aspetti di cui al comma 7, da apposita o apposite delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia.
4. In particolare l'Albo dei depositari e' utilizzato per l'attuazione dei seguenti compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale all'Agea dall'art. 4 del D.leg n. 165 del 1999 con le modifiche apportate dal D.Leg. n. 188 del 2000:

- gestire l'intervento nazionale e comunitario sul mercato e
provvedere alla vendita successiva del prodotto immagazzinato; - curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno
ed internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione
delle scorte necessarie e quelle relative all'immissione regolata
sul mercato, nonche' alla collocazione sui mercati comunitari ed
extracomunitari per scopi promozionali. L'iscrizione all'Albo e' condizione preliminare necessaria per
l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di depositano per le
operazioni di cui al presente articolo.

5. Sono iscritti all'Albo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, i soggetti pubblici e/o privati secondo le specifiche categorie merceologiche, previo riconoscimento delle loro idoneita' a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del contratto di deposito. I depositi di proprieta' e gestione diretta pubblica o gestiti della dogane si considerano iscritti d'ufficio all'Albo dei depositari.
6. I soggetti di cui al precedente comma 5 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- godimento dei diritti civili e politici per le persone fisiche; - iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura ed Artigianato con indicazione dell'attivita'
specifica dell'impresa; - insussistenza di stati di fallimento, di liquidazione, di
concordato preventivo o di cessazione di attivita' per qualsiasi
altro motivo; - insussistenza di carichi pendenti concernente il titolare
dell'impresa o il direttore tecnico dell'impresa stessa nel caso
sia persona diversa dal titolare, nonche' i componenti del
Consiglio di Amministrazione e tutti i soci delle societa' in nome
collettivo, gli accomandatari delle societa' in accomandita
semplice e, per gli altri tipi di societa', gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza; - correntezza contributiva nei confronti degli Enti previdenziali per
il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
l'eventuale personale dipendente.

7. Nel rispetto dei principi delineati nei precedenti commi ed in particolare della normativa comunitaria, il Consiglio di Amministrazione provvedera' a disciplinare, in una o piu' delibere, i seguenti ulteriori aspetti per la completa regolamentazione dell'Albo dei depositari:

a) individuazione dei requisiti oggettivi (tecnici) degli aspiranti
depositari i quali dovranno anche dimostrare che i magazzini di
deposito da mettere a disposizione dell'Agea siano idoneamente
protetti e collocati in edifici esclusivamente destinati a tali
fini, ovvero caratterizzati da autonomia strutturale, operativa e
funzionale, non compresi in complessi immobiliari destinati
all'esercizio di attivita' imprenditoriali e/o deposito in proprio
o per conto terzi. In particolare, dovranno costituire requisiti
oggettivi: 1) dimostrato possesso o disponibilita' di un sistema di elaborazione
dati dotato delle potenzialita' elaborative e della memoria di
massa sufficienti per la registrazione, elaborazione, e la
trasmissione all'Agea delle informazioni relative a:

- offerte di vendita; - conferimenti; - ricevute provvisorie; - accertamenti sulla merce conferita; - bollette di acquisto; - carico di magazzino; - ispezioni fisiche presso i magazzini; - ordini di alienazione da parte dell'Agea; - bollette di uscita; - scarico di magazzino;

2) piena e diretta disponibilita' giuridica, materiale nonche' gestionale da parte dell'aspirante depositario da non meno di un anno, e per almeno un ulteriore periodo non inferiore al triennio, delle strutture e delle attrezzature destinate al deposito;

b) specificazione ed individuazione delle categorie merceologiche per
l'attuazione dei compiti istituzionali affidati all'Agenzia; c) stesura del disciplinare completo per la iscrizione all'Albo,
sospensione dall'Albo e cancellazione dall'Albo; d) individuazione di massima dei bacini di utenza per il compimento
delle operazioni esecutive dei compiti affidati, tenendo conto dei
seguenti criteri: - aree territoriali di intervento; - necessita' dei vari settori merceologici; - zone tradizionalmente vocate alle varie produzioni; - esigenze di carattere nazionale e/o comunitario; - esigenze di carattere strategico e funzionale per una piu'
economica attuazione degli aiuti umanitari ai Paesi
extracomunitari; e) predisposizione del "Disciplinare sulle condizioni generali del
contratto di deposito relative alle operazioni esecutive di
intervento sul mercato agricolo".

La deliberazione o le deliberazioni di cui al presente comma saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8. Nel rispetto delle disposizioni previste in materia dalla Contabilita' Generale dello Stato, dei principi di cui agli artt. 25 e 30 della legge 5 agosto 1978 n. 468 e del Reg.(CE) n. 2148/96, concernente la valutazione ed il controllo dei quantitativi dei prodotti agricoli in regime di intervento pubblico, i controlli presso i depositari di prodotti agricoli in ammasso pubblico comunitario e nazionale sono svolti all'entrata, durante il deposito ed all'uscita. Detti controlli sono mirati a verificare la corretta esecuzione del contratto mediante l'esame mensile della contabilita' di magazzino e la verifica fisica a campione del prodotto in ammasso. Nel richiamato rispetto della normativa nazionale e comunitaria, l'Agea ai fini della ricognizione, classificazione, descrizione e valutazione tiene un inventario centralizzato, facente riferimento a tutti i siti di magazzinaggio, i prodotti, i quantitativi e le qualita' di quest'ultimi, e recante per ciascuno di essi il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume, allo scopo di avere sempre aggiornato l'esatto prospetto - per categorie merceologiche - della consistenza e dei prodotti depositati. Parimenti ogni persona, fisica o giuridica, depositaria e, quindi, responsabile del magazzinaggio dei prodotti agricoli di intervento nel quadro della normativa del FEAOG-garanzia, deve tenere una propria contabilita' conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali. Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del regolamento CE n. 2148/96 possono essere consultati in qualunque momento dagli incaricati dall'Agenzia nonche', a norma del Reg. (CEE) n. 729/70 del Consiglio, ed in particolare all'art. 9, dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'Agea. L'Agea provvede affinche' i titolari di magazzini tengano una contabilita' informatizzata delle scorte di intervento. A tal fine, disposizioni specifiche saranno stabilite nel Disciplinare di cui alla lettera e) del precedente comma 7.

TITOLO V - Disciplina dell'attivita' contrattuale

CAPO I
Ambito di applicazione

Art. 48 - Normativa applicabile.

1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento all'Unione europea, nonche' delle disposizioni dell'Unione stessa comunque vigenti in Italia e della legislazione statale vincolante per l'Agenzia, l'attivita' contrattuale dell'AGEA e' disciplinata dalle norme del presente Capo.

Art. 49 - Durata e forma dei contratti.

1. I contratti, salvo diversa disposizione normativa, devono avere forma scritta, termine e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni ne' contenere clausole di rinnovo tacito.

Art. 50 - Commissioni per le procedure contrattuali.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 21 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla procedura di appalto - concorso in materia di lavori, le Commissioni per le procedure contrattuali sono nominate sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione e sono composte da funzionari dell'Agenzia.
2. Di tali Commissioni non possono far parte, per lo stesso contratto esperti esterni che abbiano gia' prestato la propria attivita' nella fase istruttoria antecedente la procedura contrattuale.
3. Le Commissioni in sede di aggiudicazione costituiscono collegi perfetti.
4. Con l'atto di nomina delle Commissioni, composte da numero tre o cinque membri effettivi, vengono nominati anche due supplenti ed attribuiti i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente. Per particolari esigenze, connesse soprattutto alla necessita' di utilizzare peculiari esperienze tecnico - professionali, tale limite numerico puo' essere superato nella misura di due unita'.
5. I membri supplenti, una volta insediati, partecipano all'intero procedimento ed a tutte le sedute della Commissione fino alla conclusione dei lavori.

CAPO II
Procedure contrattuali

Art. 51 - Disciplina.

1. La stipulazione dei contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi e, in genere, di ogni altro contratto e' effettuata a seguito di apposite gare aventi la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso. L'appalto - concorso per l'esecuzione di opere e' subordinato alle condizioni di cui all'art. 20, comma 4, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Si puo' eccezionalmente far ricorso alla trattativa privata e al sistema in economia esclusivamente nei casi previsti dai successivi articoli o da specifiche norme di legge. La procedura di affidamento e' individuata, tra quelle sopraindicate, in sede di autorizzazione di spesa.
2. I singoli contratti sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dalle presenti norme, dai capitolati generali approvati dal Consiglio di Amministrazione e dai capitolati speciali approvati dai Dirigenti che autorizzano le relative spese.
3. Per contratti di grande rilevanza e complessita', ai fini della definizione dell'oggetto e delle clausole del contratto, sono effettuati idonei studi di fattibilita'.
4. Per i prodotti dell'Area informatica e' richiesto il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, nei casi previsti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52 - Competenza.

1. L'attivita' contrattuale dell'Agenzia si attua secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione con i documenti di cui all'art. 2, comma 1.
2. La volonta' dell'Agenzia di stipulare contratti, sia attivi che passivi, deve essere espressa con apposito atto, di seguito denominato "decisione di contrattare", adottato in coerenza con il piano di gestione dell'Unita' previsionale di base interessata.
3. Detto atto, qualora debbano essere stipulati contratti ad oggetto omogeneo riguardanti piu' Aree, puo' essere costituito da una delibera programmatica del Consiglio di Amministrazione di durata annuale, contenente anche gli elementi di cui in appresso.
4. La decisione di contrattare deve indicare, adeguatamente motivandola, in relazione alla natura ed alla entita' economica del contratto:

a) l'oggetto del contratto; b) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi
che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell'interesse
pubblico; c) le clausole essenziali del contratto e l'eventuale capitolato
speciale; d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente.

5. Per i contratti, sia attivi che passivi, che comportano scelte discrezionali per l'attivita' politico-amministrativa dell'Agenzia, individuati in sede di programma annuale o secondo criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione, la decisione di contrattare e' adottata dal Consiglio stesso su proposta del dirigente dell'Unita' previsionale di base interessata, sentito il Direttore Generale, o dal direttore Generale se il contratto interessa piu' Unita' previsionali di base.
6. Negli altri, casi la decisione di contrattare e' adottata dal dirigente dell'Unita' previsionale di base.
7. I titolari di diverse Unita' previsionali designano i dirigenti preposti alla stipula dei contratti, normalmente individuandoli nei titolari dei centri di responsabilita' della spesa.
8. Il dirigente designato deve provvedere a tutti gli adempimenti necessari per addivenire alla stipula del contratto.
9. L'approvazione dei contratti e' di competenza dell'Organo che ha adottato le delibere, salvo il caso di cui al comma 3, nel quale ciascun contratto e' approvato dal Dirigente dell'Unita' previsionale di base.

Art. 53 - Esclusione dalla partecipazione alle procedure contrattuali.

1. Sono esclusi per un periodo di dieci anni da tutte le procedure contrattuali coloro che nell'esecuzione dei contratti stipulati con l'Agenzia o con altre pubbliche amministrazioni risultino essersi comportati con malafede o grave negligenza. Sono altresi' esclusi quei soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base alla normativa statale e comunitaria, e' prevista l'esclusione dalla partecipazione a procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni.

Art. 54 - Attivita' di controllo ed indirizzo.

1. Il controllo sulla regolarita' delle procedure contrattuali e' esercitato dalle strutture e con le modalita' stabilite con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del D. Leg. 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 55 - Scelta delle ditte da invitare e pubblicita' delle gare.

1. Per l'individuazione delle ditte da invitare alle gare, qualunque sia l'importo della spesa, si tiene conto di quanto previsto dalle direttive comunitarie.
2. I bandi e gli avvisi delle gare dovranno essere tutti redatti in conformita' ai modelli standard allegati alle direttive europee.
3. Relativamente alle gare comprese nella fascia comunitaria:

a) la pubblicizzazione dei bandi e degli avvisi avverra' secondo
quanto previsto dalla relativa normativa nonche' con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale e uno a carattere regionale; b) l'individuazione dei termini e dei criteri di partecipazione da
indicare nei bandi avverra' in base a quanto previsto in proposito
dalle relative norme comunitarie.

4. Relativamente alle gare non soggette alle procedure comunitarie:

a) per la pubblicizzazione dei bandi e degli avvisi, nonche' per la
individuazione dei termini di gara, si fa rinvio a quanto disposto
in materia di opere pubbliche rispettivamente dalla L. 17 febbraio
1987, n. 80 e dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e successive
modificazioni ed integrazioni; b) per i criteri di partecipazione da indicare nei bandi si fa
rinvio, oltre a quanto previsto dalla normativa comunitaria, a
quanto disposto dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 relativamente
alle forniture ed ai servizi, al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
ed alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni relativamente alle opere pubbliche.

5. In particolare nei bandi dovra' essere espressamente prevista la possibilita' di presentare offerta anche da imprese che dichiarino di volersi costituire in raggruppamento temporaneo d'impresa. Le imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo non possono presentare offerte singole.
6. I bandi e gli avvisi di cui sopra sono emanati dal Dirigente titolare del centro di responsabilita' della spesa.

Art. 56 - Subappalto.

1. E' consentito il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative. L'esercizio di tale facolta' deve essere esplicitamente previsto nel provvedimento di autorizzazione di spesa e reso noto in sede di bando di gara o in mancanza dello stesso, nella lettera di invito. Qualora previsto, la ditta che intende avvalersi della facolta', dovra' farne esplicita menzione in sede di offerta, eventualmente riservandosi di indicare il subappaltatore.

Art. 57 - Frazionamento degli appalti.

1. Gli appalti non possono essere frazionati. Il frazionamento e' ammissibile solo qualora l'opera, la fornitura o il servizio sia per sua natura divisibile e richieda, per la sua realizzazione, il concorso di ditte con specializzazioni diversificate.

Art. 58 - Documentazione di gara.

1. Le domande di partecipazione alle gare, le offerte, nonche' la relativa documentazione sono soggette alle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Art. 59 - Deposito cauzionale provvisorio. 1. In sede di bando deve essere previsto che la partecipazione dei concorrenti alla gara sia subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia delle offerte, fissato nella misura del 2% dell'importo presunto del contratto ai netto degli oneri fiscali. 2. Il deposito puo' essere costituito:

a) in valuta legale, mediante versamento presso una delle Banche o
sul conto corrente postale indicati nella lettera di invito. Le
ricevute degli anzidetti versamenti sono considerate documenti
probatori dell'avvenuta costituzione del deposito e vanno allegate
all'offerta; b) in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato,
provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle
quotazioni della Borsa viciniore nel giorno precedente quello del
versamento. Il deposito in titoli deve essere costituito presso
una delle Banche espressamente indicate dall'Agenzia e con vincolo
a favore dell'AGEA. All'offerta dovra' essere allegata la lettera
della Banca depositaria recante l'esatta indicazione dei titoli
depositati e della causale del deposito, nonche' l'impegno a
trasferire all'AGEA, dietro semplice richiesta, il deposito stesso
e a non svincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal
senso da parte dell'Agenzia; c) mediante fideiussione prestata da: - Istituto di credito di diritto pubblico o Banca di interesse nazionale; - azienda di credito ordinario, Cassa di Risparmio, Monte di Credito su pegno di 1^ categoria e Banca Popolare; d) mediante polizza fideiussoria prestata da primaria Compagnia di
assicurazione a cio' autorizzata.

3. In caso di lavori la fideiussione bancaria e la polizza fidejussoria devono contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'impresa risultasse aggiudicataria dei lavori.
4. Sul deposito cauzionale provvisorio costituito nessun interesse e' dovuto al concorrente: i titoli depositati vanno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. Dopo l'aggiudicazione l'Unita' competente provvede alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio alle ditte non aggiudicatarie.
6. Il deposito provvisorio della ditta aggiudicataria viene restituito all'atto della costituzione del deposito cauzionale, sempre che quest'ultimo non venga costituito mediante integrazione del deposito provvisorio.

Art. 60 - Campioni.

1. Qualora sia prevista la presentazione di campioni per la partecipazione alla procedura contrattuale, nella lettera di invito va precisato che:

a) nessun compenso o rimborso spetta alla ditta per i campioni
presentati; b) l'AGEA, durante il deposito dei campioni nei propri locali, non
risponde di furti, avarie e di ogni altro rischio; c) i campioni presentati dalla ditta aggiudicataria restano in
deposito fino all'approvazione del collaudo; d) il ritiro dei campioni va effettuato a completa cura e spese della
ditta interessata, su invito dell'Agenzia; qualora entro trenta
giorni dalla data di ricezione dell'invito il materiale non sia
stato ritirato, l'Agenzia ha facolta' di provvedere direttamente
alla restituzione, con gravame di assegno per tutte le relative
spese, oppure all'incameramento del materiale stesso.

CAPO III
Procedure aperte

Art. 61 - Asta pubblica.

1. L'asta pubblica o pubblico incanto e' la gara a procedura
aperta mediante la quale si affida l'esecuzione di opere,
forniture e servizi per i quali sia possibile predeterminare e
definire le modalita' di esecuzione e le caratteristiche.
2. Con tale procedimento l'Agenzia rende noti l'oggetto e le
condizioni del contratto cui intende addivenire, valuta i
requisiti di qualificazione e le offerte presentate dai vari
concorrenti ed individua come contraente chi ha formulato
l'offerta migliore.

Art. 62 - Pubblicita'.

1. Il bando, che costituisce la regolamentazione speciale della
gara, deve esplicitare l'oggetto del contratto e le sue
condizioni, le modalita' di svolgimento del procedimento ed i
criteri di aggiudicazione; inoltre deve essere pubblicizzato
secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art. 55.

Art. 63 - Offerte.

1. I concorrenti, a seguito della pubblicazione del bando, senza
necessita' di invito, presentano direttamente le offerte
unitamente alla documentazione relativa alla mancanza di cause di
esclusione dalla gara ed ai requisiti di qualificazione tecnici,
economici e finanziari necessari per consentire il giudizio
sull'idoneita' delle imprese.
2. Per quanto riguarda la predisposizione e l'apertura delle
offerte, si rinvia agli artt. 69 e 70.

Art. 64 - Aggiudicazione.

1. La Commissione di cui all'art. 50, verificati i requisiti di
qualificazione necessari per partecipare alla gara e l'assenza di
cause di esclusione, esamina le offerte e aggiudica l'appalto
all'impresa che ha presentato l'offerta migliore, sulla base dei
criteri e condizioni previsti nel bando.
2. In sede di aggiudicazione si applicano le ulteriori
prescrizioni e modalita' previste dall'art. 71.

Art. 65 - Verbali e pubblicita' dei risultati di gara.

1. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale ed
risultati della gara stessa sono soggetti a pubblicita' secondo le
forme e modalita' previste dall'art. 72.

CAPO IV
Procedure ristrette

Art. 66 - Licitazione privata.

1. La licitazione privata e' la gara a procedura ristretta
mediante la quale si affida l'esecuzione di opere, forniture e
servizi per i quali sia possibile predeterminare e definire le
modalita' di esecuzione e le caratteristiche.

Art. 67 - Qualificazione delle ditte da invitare.

1. Per le gare relative a forniture e servizi la disciplina
prevista nella normativa europea si intende estesa anche alle
procedure concorsuali non soggette alla suddetta normativa.
2. Per le gare relative all'esecuzione di opere, si applica la
normativa europea e la L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Per la partecipazione alle gare le imprese devono presentare
apposita domanda.
4. Le Commissioni di cui all'art. 50 procedono alla verifica dei
requisiti richiesti nel bando per la qualificazione delle ditte da
invitare alle gare.

Art. 68 - Invito.

1. La Commissione di cui all'art. 50, sulla base degli esiti della
qualificazione di cui all'art. 68, procede alla individuazione
delle ditte da invitare.
2. Alle ditte individuate viene inviata, simultaneamente e
conservando prova dell'avvenuta spedizione, una lettera d'invito
con l'indicazione: dell'oggetto della licitazione; delle
condizioni generali e particolari che regolano il contratto; delle
modalita' in base alle quali vanno effettuate le offerte ed
inviati eventuali campioni; del termine massimo per la ricezione
delle offerte stesse e di quello fino al quale i concorrenti
devono ritenersi impegnati; dell'importo, della durata e delle
modalita' di costituzione, a garanzia delle offerte, del deposito
cauzionale provvisorio; del luogo, data, ora della seduta per
l'apertura delle buste contenenti le offerte e di quant'altro
previsto per la specifica gara.
3. Alla lettera d'invito viene accluso uno schema dell'offerta da
presentare che richiama l'oggetto e le condizioni generali e
particolari del contratto. La persona abilitata ad impegnare
legalmente la ditta e' tenuta, entro il termine massimo previsto
per la ricezione delle offerte, a restituire tale schema firmato
in ogni pagina e con l'indicazione del prezzo al quale la ditta
stessa e' disposta ad eseguire l'opera, la fornitura o il
servizio.
4. La lettera d'invito deve indicare il sistema di aggiudicazione
individuato, in sede di autorizzazione di spesa, tra quelli di cui
all'art. 71.
5. Qualora il sistema prescelto per l'aggiudicazione sia quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, devono essere
altresi' indicati, cosi' come stabiliti in sede di autorizzazione
di spesa o dalla Commissione preposta alla gara, i parametri e i
sub parametri per la valutazione di ciascuna offerta e precisati i
coefficienti massimi previsti per ciascun elemento di valutazione.

Art. 69 - Predisposizione e presentazione delle offerte.

1. Le offerte devono essere scritte a macchina o a mano con
inchiostro e sottoscritte dal soggetto abilitato ad impegnare
legalmente l'impresa. Nel caso in cui le imprese dichiarino di
voler costituire un raggruppamento temporaneo, le offerte devono
essere sottoscritte da tutte le imprese. Il prezzo o il
miglioramento sul prezzo base devono essere scritti in cifre ed in
lettere. In caso di discordanza e' valida l'indicazione fatta in
lettere. Qualora vi sia discordanza tra prezzi unitari e prezzo
complessivo, sono da ritenersi validi e immutabili quelli unitari.
2. Le offerte economiche devono essere contenute in busta chiusa
firmata e sigillata sui lembi di chiusura, nella quale non devono
essere inseriti altri documenti ad eccezione del computo metrico
estimativo, qualora richiesto. La busta contenente l'offerta deve
essere racchiusa in un plico, anch'esso sigillato, recante
all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara e contenente
tutti gli altri documenti richiesti.
3. I plichi possono essere inviati per posta, a mezzo raccomandata
la cui integrita' ed il cui recapito nel termine sono a totale
rischio del concorrente, ovvero possono essere consegnati,
personalmente o a mezzo di terzi, all'ufficio indicato nella
lettera di invito, che rilascia contestuale ricevuta con
l'indicazione della data e dell'ora di consegna.
4. I plichi devono, in ogni caso, pervenire al predetto Ufficio
entro e non oltre il giorno e l'ora fissati nella lettera
d'invito.
5. Il termine e le modalita' di consegna dei campioni
eventualmente richiesti sono stabiliti nella lettera di invito.

Art. 70 - Apertura delle offerte.

1. Le gare si svolgono, in seduta pubblica, nel luogo, giorno ed
ora indicati nella lettera di invito, alla presenza dei
rappresentanti delle ditte concorrenti.
2. L'apertura dei plichi contenenti le offerte e la conseguente
aggiudicazione sono affidate alla Commissione di cui all'art. 50.
Il Presidente ed il Segretario della Commissione firmano e datano
i plichi, la documentazione e le offerte economiche, mano a mano
che si procede all'apertura.
3. Il Funzionario che assolve i compiti di segreteria consegna i
plichi pervenuti alla Commissione senza aprirli.
4. La Commissione procede all'apertura dei plichi e dichiara
irregolari le offerte:

a) pervenute per telegramma; b) pervenute fuori termine; c) corredate da campioni, pervenuti fuori termine; d) non corredate dai documenti comprovanti la costituzione
dell'eventuale deposito cauzionale provvisorio o per le quali lo
stesso non sia stato costituito secondo le modalita' prescritte; e) non corredate dal campioni o elaborati prescritti nella lettera
d'invito; f) non corredate dagli eventuali atti trasmessi con la lettera
d'invito e che devono essere restituiti firmati in ogni pagina per
accettazione; g) presentate da ditte o persone gia' regolarmente partecipanti
mediante un'offerta formulata in raggruppamento con altre imprese; h) che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste, a
pena di esclusione, nella lettera di invito o nel capitolato di
appalto.

5. Le offerte riscontrate irregolari vengono dichiarate irricevibili ed escluse dalla gara.
6. La Commissione procede, nella medesima o in diversa seduta, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dichiarate ricevibili e ne verifica l'ammissibilita'.
7. La Commissione dichiara inammissibili le offerte:

a) espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
offerta propria o di altri; b) non compilate secondo i contenuti prescritti nella lettera di
invito o non debitamente firmate; c) sottoposte a condizioni non previste nell'invito; d) presentate da ditte da nominare o non invitate, anche se queste si
dichiarano comunque collegate con ditte invitate; e) di ditte che presentino offerte anche in raggruppamento; f) che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste, a
pena di esclusione, nella lettera di invito o nel capitolato di
appalto.

8. La Commissione verifica la rispondenza tra i prezzi unitari e il prezzo complessivo indicati in offerta e ove ne riscontri la discordanza, procede alla rettifica di quello complessivo.
9. La Commissione, esauriti gli adempimenti di cui sopra, procede alla lettura formale delle offerte.
10. La Commissione, in tutti i casi, qualora valuti una o piu' offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione, ha facolta' di escluderle dalla gara, motivando la decisione assunta dopo aver esperito tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale di recepimento della stessa.
11. Per quanto riguarda gli appalti di lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 1 bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71 - Aggiudicazione licitazione privata.

1. L'aggiudicazione avviene da parte della Commissione, nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte o in seduta successiva - qualora si renda necessario procedere ad ulteriori adempimenti specifici - subordinandola alla verifica della correntezza contributiva, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, all'acquisizione della certificazione antimafia, ove prevista, e/o alla consegna da parte della ditta individuata, di eventuali documentazioni esplicitamente previste in sede di bando o di lettere di invito.
2. Le gare sono aggiudicate sulla base:
a) del prezzo piu' basso;
b) del sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. Gli appalti di lavori sono aggiudicati a corpo o a misura secondo il criterio del prezzo piu' basso di cui all'art. 21, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora due o piu' offerte siano uguali e risultino le piu' convenienti per l'Agenzia, la Commissione invita i rappresentanti delle ditte presenti a migliorarle seduta stante. In caso di assenza di tutti i concorrenti interessati ovvero di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte, la Commissione procede alla aggiudicazione mediante sorteggio.
5. Qualora le opere, le forniture ed i servizi siano stati suddivisi in lotti, con espressa previsione nella lettera di invito, l'aggiudicazione avverra' distintamente per ciascun lotto.
6. La Commissione, qualora la migliore offerta risulti di importo superiore a quello autorizzato, ancorche' valida, la dichiara inappropriata e non procede all'aggiudicazione.
7. La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide.

Art. 72 - Verbale e pubblicita' dei risultati di gara.

1. Tutte le operazioni descritte ai precedenti artt. 70 e 71 vengono verbalizzate a cura del funzionario incaricato dei compiti di segreteria. I relativi verbali vengono firmati dai componenti la Commissione e dal segretario.
2. I risultati dell'aggiudicazione vengono resi noti con le stesse modalita' previste per la pubblicazione dei bandi di gara e, limitatamente alle gare svolte sulla base della normativa europea, anche sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.

Art. 73 - Appalto - concorso.

1. L'appalto concorso e' la gara a procedura ristretta alla quale si puo' fare ricorso quando risulti necessario avvalersi dell'apporto di particolare competenza tecnica, artistica o scientifica e/o di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto di opere, servizi e forniture.

Art. 74 - Qualificazione delle ditte da invitare.

1. Per la qualificazione delle ditte da invitare si richiama quanto previsto all'art. 67.

Art. 75 - Invito.

1. Le Commissioni di cui all'art. 50, sulla base degli esiti della qualificazione procedono alla individuazione delle ditte da invitare.
2. Alle ditte individuate viene inviata, simultaneamente e conservando prova dell'avvenuta spedizione, una lettera d'invito con l'indicazione: dell'oggetto della licitazione; delle condizioni generali e particolari che regolano il contratto; delle modalita' in base alle quali vanno effettuate le offerte ed inviati eventuali campioni; del termine massimo per la ricezione delle offerte stesse e di quello fino al quale i concorrenti devono ritenersi impegnati; dell'importo, della durata e delle modalita' di costituzione, a garanzia delle offerte, del deposito cauzionale provvisorio; del luogo, data, ora della seduta per l'apertura delle buste contenenti le offerte e di quant'altro previsto per la specifica gara.
3. Le ditte vanno invitate a presentare, in base ad un progetto preliminare, il progetto tecnico esecutivo con l'indicazione delle condizioni e del prezzo ai quali sono disposte ad eseguire l'appalto nonche' i campioni eventualmente richiesti, con l'avvertenza che nessun compenso o rimborso spese potra' essere preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto, salvo il caso che l'AGEA, pur non procedendo all'aggiudicazione, decida di acquistarla. Per tale ipotesi nella lettera di invito dovra' essere indicato il compenso che l'AGEA si impegna a corrispondere. In caso di lavori, il progetto preliminare e quello esecutivo devono essere redatti ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Alla lettera d'invito viene accluso uno schema dell'offerta da presentare che richiama l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto. La persona abilitata ad impegnare legalmente la ditta e' tenuta, entro il termine massimo previsto per la ricezione delle offerte, a restituire tale schema firmato in ogni pagina e con l'indicazione del prezzo al quale la ditta stessa e' disposta ad eseguire l'opera, la fornitura o il servizio.
5. Nella lettera di invito devono essere indicati, in ordine di importanza, gli elementi per la valutazione di ciascuna offerta.

Art. 76 - Predisposizione, presentazione ed apertura delle offerte.

1. Per la predisposizione, presentazione e apertura delle offerte si rinvia a quanto prescritto ai precedenti artt. 69 e 70, in quanto applicabili.

Art. 77 - Aggiudicazione appalto-concorso.

1. L'aggiudicazione avviene da parte della Commissione, nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte o in seduta successiva - qualora si renda necessario procedere ad ulteriori adempimenti specifici subordinandola alla verifica della correntezza contributiva, all'acquisizione della certificazione antimafia, ove prevista, e/o alla consegna da parte della ditta individuata, di eventuali documentazioni esplicitamente previste in sede di bando o di lettera di invito.
2. L'aggiudicazione da parte della Commissione ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti - da svolgersi in una o piu' sedute riservate - e all'analisi dei relativi prezzi avuto riguardo ai criteri stabiliti nel capitolato e agli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
3. La Commissione prima dell'aggiudicazione puo' richiedere. al miglior offerente, modifiche ed integrazioni di parti non essenziali del progetto. Tale facolta' dovra' essere espressamente prevista nella lettera di invito.
4. Qualora i progetti presentati non venissero considerati rispondenti alle esigenze dell'AGEA, la Commissione, con provvedimento motivato, non procede all'aggiudicazione.
5. Qualora le opere, le forniture ed i servizi siano stati suddivisi in lotti, con espressa previsione nella lettera di invito, l'aggiudicazione avverra' distintamente per ciascun rotto.
6. La Commissione, qualora la migliore offerta risulti di importo superiore a quello autorizzato, ancorche' valida, la dichiara inappropriata e non procede all'aggiudicazione.
7. La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide.

Art. 78 - Verbale e pubblicita' dei risultati di gara.

1. Delle operazioni descritte ai precedenti articoli viene redatto verbale con le modalita' di cui all'art. 72 al quale si rinvia anche per gli adempimenti connessi alla pubblicazione dell'esito delle singole gare.

CAPO V
Procedure negoziate

Art. 79 - Trattativa privata.

1. La trattativa privata e' la procedura negoziata alla quale l'AGEA puo' ricorrere eccezionalmente nei casi di seguito indicati e comunque in tutte le altre ipotesi previste da specifiche norme di legge.

Art.80 - Trattativa privata con bando.

1. Nei casi previsti dalle Direttive europee 93/37, art. 7 - punto 2, 93/36, art. 6 - punto 2, e 92/50, art. 11 - punto 2 e dalla legislazione statale di recepimento, concernenti, rispettivamente, le opere, le forniture ed i servizi, puo' farsi ricorso alla trattativa privata, preceduta dalla pubblicazione del bando di gara con le modalita' previste per la licitazione privata e l'appalto concorso.

Art. 81 - Trattativa privata senza bando.

1. Puo' farsi ricorso alla trattativa privata non preceduta da bando, invitando le ditte individuate in sede di approvazione della procedura negoziata, nei seguenti tassativi casi:

a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in
risposta all'esperimento di un pubblico incanto, di una
licitazione privata o di un appalto-concorso, purche' le
condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate e, per le sole forniture soggette alla citata Direttiva
europea 93/36, sia trasmessa la relazione di cui all'art.6, punto
3, lett. a) della Direttiva medesima; b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero
per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
l'esecuzione delle opere, la fornitura dei beni e la prestazione
dei servizi possa essere affidata unicamente ad una determinata
ditta; c) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema
urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'AGEA, non
possano essere osservati i termini per la procedura del pubblico
incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso o della
trattativa privata preceduta da bando. Le circostanze addotte per
dimostrare tale estrema urgenza non devono in alcun caso essere
imputabili all'AGEA; d) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso
corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente,
l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate. La durata
di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo', come norma
generale, superare tre anni. L'importo di tali consegne non puo',
come norma generale, superare l'ammontare della fornitura
originaria; e) per i servizi complementari non compresi nell'appalto inizialmente
aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano
diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto
dell'appalto, purche' siano aggiudicati alla stessa ditta di cui
al contratto originario, nei casi in cui: - tali servizi non possano venire separati sotto il profilo tecnico
od economico dall'appalto principale senza recare gravi
inconvenienti all'amministrazione; - tali servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale siano strettamente necessari per il suo perfezionamento. Il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi
complementari non puo' tuttavia superare il 50% dell'importo
relativo all'appalto principale; f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi gia' affidati alla stessa ditta in forza di un precedente
appalto, purche' tali servizi siano conformi ad un progetto di
base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito
di gara. La possibilita' del ricorso alla procedura negoziata deve
essere indicata in occasione del primo appalto ed il costo
complessivo stimato per i servizi successivi e' preso in
considerazione per l'applicazione delle norme comunitarie. Questa
procedura puo' essere applicata soltanto durante i tre anni
susseguenti la conclusione dell'appalto iniziale. L'importo di
tali consegne non puo', come norma generale, superare l'ammontare
dell'appalto iniziale; g) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova,
di studio o di messa a punto: In questa disposizione non rientra
la produzione in quantita' sufficiente ad accertare la
redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di
messa a punto; h) per l'affidamento, al di fuori del campo di applicazione della
normativa europea, di studi, di ricerche e sperimentazioni a
persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica,
quando a tali studi, ricerche e sperimentazioni non possa
adeguatamente provvedersi con personale dell'AGEA; i) per l'esecuzione di lavori negli altri casi previsti dall'art. 24
della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni; l) per la vendita e la permuta di beni mobili non piu' utilizzabili
dall'AGEA; m) per l'acquisto e la permuta, la locazione passiva di immobili
specificamente individuati, nonche' per la vendita di immobili
allo Stato e ad Enti pubblici, previa adeguata pubblicita'. Tali
contratti devono essere preceduti da parere di congruita' espresso
da una apposita Commissione nominata periodicamente dal Direttore
Generale e composta da: - un Dirigente del Catasto e dei Servizi tecnici erariali designato
dall'Amministrazione di appartenenza; - un Dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici, ovvero un
componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici designato
dall'Amministrazione di appartenenza; - un professore universitario di ruolo in discipline attinenti la
materia.

Ai membri della Commissione saranno corrisposti gettoni di presenza alle sedute di importo pari a quello previsto per i componenti degli organi deliberanti dell'AGEA in base alla vigente normativa.
Il parere non va richiesto per i contratti di locazione il cui canone e' disciplinato da disposizioni legislative.
Nei casi indicati ai precedenti punti a),c) ed i) - salvo che non sussistano impedimenti che dovranno essere adeguatamente motivati - devono essere interpellate piu' imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre e non inferiore a quindici nel caso di cui al comma 5, dell'art. 24, della L. 2 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel provvedimento di autorizzazione di spesa devono essere esplicitamente indicate le motivazioni del ricorso alla trattativa privata.

Art. 82 - Modalita' di espletamento.

1. La trattativa privata viene svolta da una Commissione nominata e disciplinata ai sensi dell'art. 50.
2. in caso di trattativa privata preceduta da bando la Commissione procede anche alla individuazione delle ditte da invitare dopo aver effettuato la verifica dei requisiti richiesti per la qualificazione delle ditte.
3. Alle ditte individuate a seguito della pubblicazione del bando o sulla base degli altri criteri previsti, viene indirizzata una lettera di invito a presentare l'offerta, contenente le condizioni di esecuzione, le penalita' da applicare in caso di inadempienze, le modalita' di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile.
4. In base alle offerte presentate viene espletata separatamente una trattativa per conseguire un miglioramento delle condizioni proposte. In caso di assenza del rappresentante della ditta, ai fini della aggiudicazione, viene considerata definitiva l'offerta presentata.
5. Al termine della trattativa, della quale viene redatto apposito verbale - nel quale devono essere recepiti i motivi indicati nel provvedimento che ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata - la Commissione procede, in seduta pubblica, alla aggiudicazione alla ditta che ha praticato le condizioni piu' favorevoli, anche in presenza di un'unica offerta.
6. L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica della correntezza contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL ed alla acquisizione del certificato antimafia nei casi previsti dalla normativa in materia.

CAPO VI
Sistemi in economia

Art. 83 - Oggetto e limiti.

1. E' ammesso il ricorso al sistema in economia per i lavori, le forniture ed i servizi come di seguito individuati, nei limiti massimi periodicamente stabiliti per ciascuna specie di spesa con deliberazione del Consiglio di amministrazione, soggetta all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) pulizia, adattamento, riparazione, manutenzione dei locali; b) illuminazione e riscaldamento dei locali; c) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti
spedizioni e facchinaggi; d) fornitura beni mobili e autoveicoli; e) fornitura di modulistica e stampa di circolari, riviste,
bollettini ecc.; f) manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili; g) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale
di ricambio, combustibili, lubrificanti; h) provviste di generi di cancelleria utensili, stoviglie e materiale
di consumo in genere e per disegno e fotografie; i) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri, anche in
forma elettronica; l) provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento
di laboratori e gabinetti scientifici; m) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.

2. L'autorizzazione delle spese in economia e le relative aggiudicazioni, spettano ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilita' della spesa, fermo restando il rispetto della normativa antimafia e, per importi superiori a lire cinque milioni, l'obbligo della verifica della correntezza contributiva.

Art. 84 - Esecuzione di lavori in economia.

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri
o eccezionalmente noleggiati e con personale dell'AGEA; b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di
nota capacita' ed idoneita', previa acquisizione, ove possibile di
almeno tre preventivi o progetti. Devono essere specificati le
condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le
modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di
mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta
utile. 2. Per i lavori di importo non superiore a Lire 5.000.000 puo' prescindersi dalle formalita' di cui sopra.

Art. 85 - Forniture e servizi in economia.

1. Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguiti previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte. Devono essere specificati le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'AGEA.
2. Per le forniture ed i servizi contemplati all'art. 81 comma 1, lettera b), si acquisisce il preventivo delle ditte in grado di eseguire l'appalto.
3. Per le forniture ed i servizi di importo non superiore a £. 5.000.000 puo' prescindersi dalle formalita' di cui al comma 1.

Art. 86 - Casi particolari di ricorso al sistema in economia.

1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo, purche' entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia e con provvedimento motivato adottato in sede di autorizzazione di spesa:

a) le forniture, i servizi ed i lavori nel caso di rescissione e
risoluzione di un contratto, quando cio', per le forniture ed i
lavori, sia ritenuto necessario per assicurarne l'esecuzione nel
tempo previsto dal contratto rescisso o risolto, ovvero per i
servizi, per garantirne la continuita' per il tempo occorrente ad
espletare una nuova procedura di aggiudicazione; b) le forniture, i servizi ed i lavori suppletivi, di completamento
od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e
per i quali l'Agenzia non puo' avvalersi della facolta' di imporre
l'esecuzione; c) i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di
deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali
siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte
esecutrici; d) i lavori urgenti indispensabili agli immobili o agli impianti,
quando c'e' pericolo di danni a persone o cose, e in caso di
ripristino di funzionamento di impianti e per interventi non
programmabili in materia di sicurezza. Nell'ipotesi comprovata di
imminente, grave pericolo, si puo' prescindere dall'acquisizione
dei preventivi di cui all'art. 85; e) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative
assicurazioni.

CAPO VII
Contratti e loro esecuzione

Art. 87 - Comodato.

1. Nell'ambito della propria attivita' e per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'Agenzia puo' stipulare contratti di comodato ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile.
2. Il contratto di comodato e' stipulato per un tempo determinato, fermo restando l'accertamento della convenienza economica. La circostanza deve risultare da relazione sottoscritta dal Direttore generale.
3. I beni dati in comodato sono rilevati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato.
I beni ricevuti in comodato sono iscritti in apposito registro.

Art. 88 - Stipulazione del contratto.

1. Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta e nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.
2. Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
3. La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.
4. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Agenzia ha la facolta' di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento della prestazione ad altri soggetti.
5. I contratti sono stipulati in forma pubblica o privata o pubblica amministrativa secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
6. I contratti in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario designato dall'Agenzia quale ufficiale rogante.
7. L'Agenzia cura la puntuale osservanza delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
8. La competente Unita' cura la tenuta del repertorio di cui all'art. 67 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 cura1 altresi', l'osservanza dell'art. 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in tema di comunicazioni all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

Art. 89 - Deposito cauzionale definitivo.

1. Entro venti giorni dalla lettera di aggiudicazione e, ove previsto, all'atto della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esecuzione del contratto stesso deve costituire, secondo le norme di cui all'art. 60, un deposito cauzionale definitivo, il cui ammontare non puo' essere inferiore al 5% dell'importo del contratto stesso, al netto degli oneri fiscali. Tale obbligo non sussiste per i contratti di importo inferiore a L. 50.000.000, fatte salve successive diverse disposizioni legislative. Nel caso di lavori l'ammontare del deposito non puo' essere inferiore al 10% dell'importo del contratto al netto degli oneri fiscali. Qualora l'aggiudicazione sia avvenuta con ribasso superiore al 20%, il deposito e' aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.
2. Nessun interesse e' dovuto al concorrente sulle somme costituenti il deposito; le cedole relative ai titoli costituiti in deposito sono incassate dall'Agenzia ed il corrispettivo e' versato al depositante.
3. Qualora la ditta aggiudicataria non provveda nei termini stabiliti alla costituzione dell'eventuale deposito cauzionale definitivo e all'eventuale versamento delle spese contrattuali puo' procedersi alla risoluzione dei rapporti intercorsi, con incameramento del deposito cauzionale provvisorio, salva ogni azione per il risarcimento di eventuali danni. La decisione in ordine all'esercizio di tale facolta' e' assunta analogamente all'autorizzazione di spesa.
4. Il deposito cauzionale definitivo viene svincolato nei tempi e nei modi previsti dai capitolati per l'affidamento di opere, forniture e servizi.
5. Lo svincolo del deposito viene disposto dal Dirigente competente ad approvare il collaudo o l'accertamento delta regolare Esecuzione a norma del successivo art. 95, dopo l'esito positivo dello stesso.

Art. 90 - Penalita'.

1. Nel contratto devono essere previste penalita' per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del contratto stesso.
2. L'ammontare e le modalita' di applicazione delle penalita' vengono fissati nel capitolato speciale tenendo conto dell'oggetto del contratto, della sua importanza per l'Agenzia, dell'urgenza e della esigenza di regolarita' della sua esecuzione e di ogni altro specifico elemento di valutazione.
3. Le penalita' come sopra stabilite vengono applicate dalle Unita' competenti, salvo le eventuali riduzioni ed esoneri, consentiti dalle leggi vigenti, adottati con provvedimento motivato.

Art. 91 - Impegni suppletivi di spesa - Nuovi prezzi.

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, si renda necessaria una spesa suppletiva, ovvero l'approvazione di nuovi prezzi, i relativi provvedimenti vengono assunti nella stessa forma autorizzativa della spesa originaria, i nuovi prezzi sono stabiliti d'accordo con la ditta aggiudicataria ragguagliandoli, per quanto possibile, o ad un listino ufficiale di riferimento a quelli delle opere, forniture e servizi consimili contemplati nel contratto. Nel caso di disaccordo l'Agenzia ha facolta' di imporre i nuovi prezzi, dalla stessa individuati, salvo il diritto dell'impresa di formulare riserva.
2. L'impegno suppletivo non puo' essere assunto, come regola generale, per piu' di una volta e, comunque, non puo' superare l'importo dell'originario impegno di spesa.

Art. 92 - Revisione prezzi.

1. La revisione dei prezzi contrattuali e' ammessa alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
2. I provvedimenti relativi sono assunti dal Dirigente titolare del centro di responsabilita' della spesa.

Art. 93 - Riserve e transazioni.

1. Salvo quanto disposto nei capitolati generali, la definizione delle riserve e le eventuali transazioni, anche giudiziali, sono decise, su proposta del Dirigente che ha autorizzato la spesa, dal competente Dirigente di Area nei limiti e con i criteri stabiliti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di lavori la proposta di accordo bonario sulle riserve e' formulata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 94 - Collaudi.

1. Tutti i lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto sulla base delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia. Per i servizi, il collaudo si identifica nella verifica del regolare svolgimento delle prestazioni previste in contratto.
2. Sulla base dei criteri di carattere generale approvati dal Consiglio di Amministrazione, il collaudo e' eseguito da personale dell'Agenzia individuato dal Dirigente di Area o, in caso di carenza di professionalita' interne, da esperti esterni individuati di volta in volta con specifico provvedimento del Direttore generale, su proposta del Dirigente di Area.
3. Qualora l'importo dei lavori non superi 200.000 EURO, e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
4. Il collaudo delle opere non puo' essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori, che abbiano svolto la procedura contrattuale o che abbiano stipulato il contratto. In particolare si applicano le incompatibilita' previste dall'art. 28, comma 5 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
5. Il collaudo e' approvato dal competente Dirigente di Area. A seguito dell'approvazione del collaudo vengono adottati dalla competente Unita' i provvedimenti necessari per la definizione dei rapporti con la ditta e, in caso di esito negativo delle operazioni di collaudo, per la tutela degli interessi dell'Agenzia.
6. Nel caso di forniture o servizi, ove dalle operazioni di collaudo risulti la non rispondenza ai requisiti contrattuali, il Dirigente dell'Area, su proposta del Dirigente dell'Unita', puo' decidere:

a) l'accettazione con una congrua riduzione di prezzo; b) l'accettazione, previa eliminazione a cura della ditta ed entro un
termine fissato, dei difetti riscontrati; c) la sostituzione da parte della ditta, entro un termine fissato; d) il rifiuto senza sostituzione, con acquisizione in danno di quanto
formava oggetto del contratto.

Nel caso sub d) ovvero qualora la Ditta non accetti le determinazioni di cui alle lettere a), b) e c), il contratto viene risolto di diritto e viene incamerato il deposito cauzionale definitivo, salvo l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento di eventuali danni.

Art. 95 - Responsabile del procedimento.

1. In sede di autorizzazione di spesa, viene individuato - ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento conseguente, nella persona - salvo diversa disposizione di legge - del Dirigente dell'Unita' competente per materia ovvero di un altro dipendente addetto all'Unita'.
2. Il responsabile di cui al comma precedente, e' altresi' responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 concernenti la procedura contrattuale.
3. Le disposizioni adottate ai sensi dei commi 1 e 2 vengono rese pubbliche in sede di bando ovvero con la lettera di invito.
4. Il diritto di accesso ai documenti e' disciplinato dal relativo Regolamento dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VIII
Convegni, congressi ed altre manifestazioni

Art. 96 - Organizzazione e partecipazione.

1. L'indizione, sia in Italia che all'estero, di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze e mostre, attinenti alle attivita' istituzionali dell'Agenzia, e' autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La partecipazione alle iniziative di cui al comma 1, o ad analoghe iniziative indette da altre istituzioni od Organismi e rispondenti alle esigenze dell'Agenzia, e' autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
3. La partecipazione di personale, in rappresentanza dell'Agenzia, alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata dal Presidente.
4. Negli altri casi la partecipazione dei dipendenti dell'Agenzia e' disciplinata dal Regolamento del personale.

TITOLO VI - Scritture contabili e controlli

CAPO I
Scritture contabili

Art. 97 - Scritture finanziarie e patrimoniali.

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio, devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Art. 98 - Sistema di scritture.

1. L'Agenzia per la tenuta delle scritture gestionali, contabili, di bilancio, patrimoniali e finanziarie si avvale del sistema informativo di cui all'art. 3.
2. L'Agenzia tiene, tra l'altro, le seguenti scritture:

a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento
iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle
riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di
entrata; b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e
le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e
quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per
esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio
dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da
riscuotere o da pagare; d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi; e) il registro degli inventari contenente la descrizione, la
valutazione dei beni dell'Agenzia all'inizio dell'esercizio, le
variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio
per effetto della gestione del bilancio o per altre cause
(ammortamenti, insussistenza, etc.), nonche' la consistenza alla
chiusura dell'esercizio; f) registri previsti dalla normativa fiscale o da altre disposizione
di legge.

3. Le modalita' di tenuta delle scritture, le forme dei modelli relative alle suindicate scritture, nonche' ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilita' sono stabilite dall'Agenzia nel rispetto della normativa in vigore nazionale e comunitaria.

CAPO II
Controlli

Art. 99 - Collegio dei Revisori dei conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 2403 e segg. del Codice Civile e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, esercita il controllo sull'attivita' e sulla gestione complessiva dell'Agenzia e vigila sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e di contabilita'.
2. Il Collegio, fermo quanto previsto dalle disposizioni richiamate al comma 1. stabilisce autonomamente la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
4. Ai membri del Collegio dei Revisori dei conti viene corrisposto il gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia.

Art. 100 - Corte dei conti.

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al Magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo, oltre all'esercizio dei poteri di cui alla predetta norma, compete, nel corso delle sedute degli Organi di Amministrazione e di quelle del Collegio dei revisori dei conti e, in qualunque altro momento, di porre in essere attivita' istruttoria, di acquisire documenti ed atti, di assumere le informazioni e le notizie necessarie per l'esercizio del controllo, nonche' di rilevare i dati all'uopo occorrenti dagli atti, registri e documenti dell'Agenzia.
3. Al Magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo, viene corrisposto il gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia.
4. Gli uffici dell'Agenzia prestano collaborazione ed assistenza al Magistrato della Corte dei conti.

Art. 101 - Sistema dei controlli interni.

1. Il sistema dei controlli interni, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del D.Leg. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e' articolato nel rispetto dei principi generali dettati dal D.Leg. 30 luglio 1999 n. 286, in tal modo esercitando le funzioni ivi previste nonche' ogni altra funzione stabilita da norma o regolamenti nazionali.
2. Il sistema dei controlli, in conformita' al citato D.Leg. 286/99, si articola in:

a) Controllo di legittimita', teso a garantire la legittimita', la
regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa; b) Controllo di gestione, deputato a verificare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa; c) Valutazione dei dirigenti; d) Valutazione e controllo strategico.

3. La composizione e le modalita' operative delle varie strutture deputate alla realizzazione del sistema dei controlli interni, con riferimento alle funzioni previste dalla normativa nazionale vengono disciplinate, sulla base dei principi direttivi di cui al presente articolo, con il Regolamento del Personale dell'Agenzia. L'attivita' di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del D.Leg. n. 286/99 viene svolta in posizione autonoma, rispondendo del proprio operato e dei compiti affidati direttamente al Presidente, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.
4. In considerazione degli specifici compiti attribuiti all'Agenzia dalla normativa comunitaria ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni, e' istituito, per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati nell'ambito dell'Organismo pagatore, un apposito "Servizio di controllo interno" indipendente dagli altri Servizi dell'Organismo stesso. Esso, la cui composizione e modalita' operativa e' disciplinata con il Regolamento del personale dell'Agenzia, riferisce direttamente al Comitato preposto all'Organismo pagatore. Segnalazioni e rilievi vengono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 102 - Procedure e funzionalita' informatiche.

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Leg. 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia si avvale, sino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Leg. 30 aprile 1998, n. 173, del sistema informativo e delle procedure e funzionalita' informatiche utilizzate dall'AIMA apportandovi le opportune modificazioni ed integrazioni per renderle compatibili con le disposizioni del presente regolamento. A tal fine stipula gli eventuali necessari atti esecutivi con il Concessionario del sistema informativo dell'AIMA.

Art. 103 - Ammasso pubblico nazionale e comunitario. Regime transitorio.

1. In attesa della completa attuazione di quanto previsto all'art. 47 ed al fine di assicurare la continuita' delle operazioni esecutive di ammasso pubblico nazionale e comunitario, l'Agenzia, a partire dal 16 ottobre 2000 continua ad avvalersi delle strutture di deposito alla data utilizzate dall'AIMA in liquidazione sino alla scadenza delle relative convenzioni.

Art. 104 - Antimafia.

1. Ai rapporti disciplinati nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di antimafia.

Art. 105 - Limiti di valore.

1. Tutti gli importi in materia di attivita' contrattuale di cui al presente regolamento si intendono al netto di eventuali imposte.

Art. 106 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento l'attivita' amministrativa e contabile dell'Agenzia dovra' essere, comunque, svolta nel rispetto dei principi di contabilita' pubblica nazionale e comunitaria.
 
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