| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| DECRETO 15 febbraio 2001, n. 156 |  
| Regolamento   recante   autorizzazione  alla  raccolta  telefonica  o telematica  delle  giocate  relative  a scommesse, giuochi e concorsi pronostici. |  
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visti i regolamenti che disciplinano i diversi concorsi pronostici, nonche'  quelli  che  disciplinano le scommesse ippiche, le scommesse sugli  eventi sportivi gestiti od organizzati dal CONI e le scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sportive;  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il  quale  stabilisce  che il Ministro delle finanze, con riferimento alle  nuove  tipologie  di  scommesse  diverse da quelle ippiche e da quelle  sulle  competizioni sportive organizzate dal CONI, nonche' ad ogni  altro  tipo  di  gioco,  concorso pronostici e scommesse, emana regolamenti  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi   compresi   quelli   da   destinare   agli  organizzatori  delle competizioni;  Considerato che allo scopo di modernizzare e migliorare il servizio reso   all'utenza  e  di  incrementare  le  entrate  erariali  appare opportuno  consentire  la  raccolta  telefonica  e  telematica  delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici per i quali non e' attualmente  prevista  da  norme  di  delegazione  la possibilita' di effettuare il gioco con tali particolari modalita';  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;  Vista la nota n. 114/31890/45143 del 2 giugno 2000, con la quale la Presidenza  del  Consiglio  ha  ritenuto necessario che nel testo del presente  provvedimento  venga  specificato  che  la  raccolta  delle giocate  relative  a scommesse e concorsi pronostici avvenga mediante l'utilizzo di linee telefoniche ordinarie;  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-8704 del 9 maggio 2000;                             A d o t t a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.         Accettazione telefonica o telematica delle giocate  1.   E'   facolta'   del  Ministero  delle  finanze  autorizzare  i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad  effettuare  la  raccolta  telefonica  o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazioni che  utilizzino  linee  telefoniche  ordinarie,  secondo le modalita' stabilite   con  il  decreto  dirigenziale  di  cui  al  comma  2.  I concessionari,  ai  fini  delle  necessarie interconnessioni, rendono disponibile  il  proprio sistema di automazione a tutti gli operatori di  telecomunicazioni  interessati  a detta modalita' di raccolta del gioco.  2.  Con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  delle  finanze sono stabilite    le    procedure   di   acquisizione,   registrazione   e documentazione  delle  giocate  telefoniche  o  telematiche di cui al comma 1. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - Il   decreto  legislativo  14 aprile  1948,  n.  496,          recante  "Disciplina  delle attivita' di gioco" detta norme          per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e          di  concorso  pronostici,  per  i  quali si corrisponda una          ricompensa  di qualsiasi natura e per la cui partecipazione          sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del Consiglio dei Ministri".              - Il testo del comma 3 dell'art. 17 e' il seguente:              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".              - La  legge  13 maggio 1999, n. 133, reca "Disposizioni          in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo          fiscale"  e  prevede, anche, all'art. 16 la possibilita' di          introdurre,  tramite  decreto  del  Ministro delle finanze,          l'accettazione  di  nuove  scommesse  legate a competizioni          sportive  diverse  dalle  corse  dei  cavalli  e  da quelle          organizzate dal CONI.              - Il testo del comma 1 dell'art. 16 e' il seguente:              "1.  Il  Ministro delle finanze puo' disporre, anche in          via   temporanea,   l'accettazione  di  nuove  scommesse  a          totalizzatore  o a quota fissa, relative ad eventi sportivi          diversi  dalle  corse  dei  cavalli  e  dalle  competizioni          organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)          da  parte  dei  soggetti  cui  e'  affidata  in concessione          l'accettazione  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota          fissa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica          8 aprile  1998,  n.  169,  e del decreto del Ministro delle          finanze  2 giugno  1998,  n.  174,  i  quali  a  tale  fine          impiegheranno  sedi,  strutture  e impianti gia' utilizzati          nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali          nuove  scommesse  nonche'  ad  ogni  altro  tipo  di gioco,          concorso  pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze          emana  regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della          legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'          e  i  tempi  di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e          proventi  dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da          destinare   agli   organizzatori  delle  competizioni.  Con          decreto  del  Ministro  delle finanze e' altresi' stabilito          l'ammontare   del  prelievo  complessivo,  comprensivo  dei          predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'          superare  il  62  per  cento  delle  somme  giocate. Per le          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie          collegate con sistemi informatici in tempo reale".
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