| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |  
| DECRETO 17 aprile 2001 |  
| Dichiarazione   di   tipo   approvato  dell'apparecchio  galleggiante autogonfiabile,   denominato   "Yuma",   fabbricato   dalla  societa' Plastimar S.p.a., in Cesena. |  
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                       IL COMANDANTE GENERALE                del Corpo delle capitanerie di porto  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data  29  settembre 1999, n. 412 - Regolamento recante norme tecniche concernenti  le  caratteristiche  ed  i  requisiti  degli  apparecchi galleggianti  (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare  esclusivamente  sulle  unita'  da  diporto, e la relativa circolare in data 2 agosto 2000;  Vista  la  lettera  circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale n. 10 in data 26 gennaio 2000;  Vista  l'istanza  in  data  13 marzo  2001 della societa' Plastimar S.p.a., con sede in via F. Parri, 601 - 47023 Cesena (Forli'), con la quale  e'  stato richiesto il riconoscimento del "Tipo approvato" per l'apparecchio  galleggiante,  di propria produzione, denominato "Yuma (6-8-10) P";  Visto  il rapporto n. 2000CS/TA/1018 in data 6 marzo 2001, relativo alle  prove  effettuate  dal  Registro  italiano  navale  - Direzione generale  - via Corsica n. 12 - Genova, quale organismo notificato ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  dichiarato  di  "Tipo  approvato"  l'apparecchio galleggiante a forma  quadrata  di  tipo  gonfiabile  (da utilizzarsi esclusivamente sulle  unita'  da  diporto),  denominato "Yuma" nelle sue versioni da sei,  otto  e  dieci  persone,  fabbricato  dalla Plastimar S.p.a. di Cesena (Forli').  L'apparecchio  galleggiante  dovra' essere costruito in conformita' ai  prototipi  sottoposti alle citate prove e nessuna modifica potra' esservi  apportata  senza  la  preventiva  autorizzazione  di  questo comando generale.  L'apparecchio galleggiante dovra' essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:    nome e sede del fabbricante;    nome o sigla del modello;    numero delle persone che e' autorizzato a portare;    istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;    data di fabbricazione;    estremi  del  presente  atto  di  approvazione  del prototipo con dichiarazione di conformita' del medesimo;    mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio;    utilizzazione esclusiva per la nautica da diporto.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'apparecchio  galleggiante  dovra'  essere  sottoposto a controllo ogni  quattro  anni  da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.  Tale  controllo  sara'  certificato  da  apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 17 aprile 2001                                    Il comandante generale: Sicurezza  |  
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