Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 17 aprile 2001 |
Dichiarazione di tipo approvato dell'apparecchio galleggiante autogonfiabile, denominato "Yuma", fabbricato dalla societa' Plastimar S.p.a., in Cesena. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 412 - Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto, e la relativa circolare in data 2 agosto 2000; Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale n. 10 in data 26 gennaio 2000; Vista l'istanza in data 13 marzo 2001 della societa' Plastimar S.p.a., con sede in via F. Parri, 601 - 47023 Cesena (Forli'), con la quale e' stato richiesto il riconoscimento del "Tipo approvato" per l'apparecchio galleggiante, di propria produzione, denominato "Yuma (6-8-10) P"; Visto il rapporto n. 2000CS/TA/1018 in data 6 marzo 2001, relativo alle prove effettuate dal Registro italiano navale - Direzione generale - via Corsica n. 12 - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "Tipo approvato" l'apparecchio galleggiante a forma quadrata di tipo gonfiabile (da utilizzarsi esclusivamente sulle unita' da diporto), denominato "Yuma" nelle sue versioni da sei, otto e dieci persone, fabbricato dalla Plastimar S.p.a. di Cesena (Forli'). L'apparecchio galleggiante dovra' essere costruito in conformita' ai prototipi sottoposti alle citate prove e nessuna modifica potra' esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale. L'apparecchio galleggiante dovra' essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati: nome e sede del fabbricante; nome o sigla del modello; numero delle persone che e' autorizzato a portare; istruzioni d'impiego anche in lingua italiana; data di fabbricazione; estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformita' del medesimo; mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio; utilizzazione esclusiva per la nautica da diporto. |
| Art. 2. L'apparecchio galleggiante dovra' essere sottoposto a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata. Tale controllo sara' certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2001 Il comandante generale: Sicurezza |
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