Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 17 aprile 2001
Dichiarazione di tipo approvato dell'apparecchio galleggiante autogonfiabile, denominato "Yuma", fabbricato dalla societa' Plastimar S.p.a., in Cesena.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 412 - Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto, e la relativa circolare in data 2 agosto 2000;
Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale n. 10 in data 26 gennaio 2000;
Vista l'istanza in data 13 marzo 2001 della societa' Plastimar S.p.a., con sede in via F. Parri, 601 - 47023 Cesena (Forli'), con la quale e' stato richiesto il riconoscimento del "Tipo approvato" per l'apparecchio galleggiante, di propria produzione, denominato "Yuma (6-8-10) P";
Visto il rapporto n. 2000CS/TA/1018 in data 6 marzo 2001, relativo alle prove effettuate dal Registro italiano navale - Direzione generale - via Corsica n. 12 - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;
Decreta:
Art. 1.
E' dichiarato di "Tipo approvato" l'apparecchio galleggiante a forma quadrata di tipo gonfiabile (da utilizzarsi esclusivamente sulle unita' da diporto), denominato "Yuma" nelle sue versioni da sei, otto e dieci persone, fabbricato dalla Plastimar S.p.a. di Cesena (Forli').
L'apparecchio galleggiante dovra' essere costruito in conformita' ai prototipi sottoposti alle citate prove e nessuna modifica potra' esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.
L'apparecchio galleggiante dovra' essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:
nome e sede del fabbricante;
nome o sigla del modello;
numero delle persone che e' autorizzato a portare;
istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
data di fabbricazione;
estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformita' del medesimo;
mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio;
utilizzazione esclusiva per la nautica da diporto.
 
Art. 2.
L'apparecchio galleggiante dovra' essere sottoposto a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.
Tale controllo sara' certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2001
Il comandante generale: Sicurezza
 
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