| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni" |  
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    Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione   della   indicazione  geografica  protetta  "Nocciola  di Giffoni",  registrata  con  regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 2325/97  del  24  novembre  1997,  ai  sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92,  presentata  dall'Associazione  produttori nocciole tonda di Giffoni,  con  sede  in Giffoni - Valle Piana (Salerno), mediante una variazione al testo di detto disciplinare.    Considerato  che  la  modifica  proposta non riduce il legame con l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;    Considerato  altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la  facolta',  ai  sensi  dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario;    Ritiene  di  dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifica,  unitamente, per una piu' agevole consultazione, all'intero disciplinare  di  produzione  della nocciola in argomento, depositato presso  i competenti servizi della Commissione europea, riportante la citata modifica proposta, nel testo di seguito riportato;    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali - Direzione   generale  delle  politiche  agricole  ed  agroindustriali nazionali  -  Ufficio  tutela qualita' dei prodotti agricoli - Via XX Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti   interessati   e   costituiranno   oggetto   di   opportuna valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta alla Commissione europea;    E'  proposta  la  modifica  al  disciplinare  di produzione della indicazione  geografica  protetta "Nocciola di Giffoni", nel testo di seguito  indicato:  all'art. 7, comma 6, concernente l'etichettatura, anziche':      "A  richiesta dei produttori interessati puo' essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed   univoco   da  utilizzare  in  abbinamento  inscindibile  con  la indicazione geografica", leggi:      "A  richiesta  dei produttori interessati in etichettatura puo' essere  utilizzato  il  logo,  ovvero  il  simbolo grafico distintivo dell'Indicazione  geografica protetta, la cui raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati in allegato al presente disciplinare".  |  
|   |              DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE              GEOGRAFICA PROTETTA "NOCCIOLA DI GIFFONI"                               Art. 1.    L'indicazione   geografica  protetta  "Nocciola  di  Giffoni"  e' riservata  ai  frutti  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.                               Art. 2.    L'indicazione  "Nocciola  di  Giffoni"  designa esclusivamente il frutto del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo "Tonda di Giffoni", prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.                               Art. 3.    La  zona  di  produzione  comprende la parte del territorio della provincia  di  Salerno  atta  alla  coltivazione  di  tale nocciolo e comprende  l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni: Giffoni Valle Piana,   Giffoni   Sei  Casali,  San  Cipriano  Picentino,  Fisciano, Calvanico,  Castiglione  del  Genovesi,  Montecorvino Rovella nonche' parzialmente  i  seguenti  comuni:  Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.                               Art. 4.    Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione della "Nocciola di Giffoni" sono quelle tradizionali della zona,  atte  a  conferire  al prodotto le specifiche caratteristiche. L'utilizzo  delle  tecniche  colturali  ed  agronomiche  deve  essere effettuato secondo le modalita' indicate dai competenti servizi della regione Campania.    I  sesti  e  le  distanze  di  impianto e le forme di allevamento utilizzabili  sono  quelli generalmente usati nella zona interessata, riconducibili  alle  coltivazioni  cosiddette a "cespuglio policaule" (ceppaia),  al  "vaso cespugliato" e ad "alberello", con una densita' per  ettaro  non  superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento  diverse e cioe': la "siepe" (cespuglio binato) e la "Y", condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto.    In  ogni  caso non puo' essere superato il limite di 1.000 piante ad ettaro.    Negli  impianti  e'  ammessa  la presenza di varieta' di nocciolo diverse  dalla  "Tonda  di Giffoni", nella misura massima del 10% per consentire una adeguata impollinazione.    La produzione unitaria massima e' di q.li 40 ad ettaro.    Nell'ambito  di  questo  limite la regione Campania, tenuto conto dell'andamento   stagionale   e   delle   condizioni   ambientali  di coltivazione,  fissa  annualmente,  in  via indicativa, la produzione media unitaria.    La   eventuale   conservazione  dei  frutti  designabili  con  la indicazione  geografica  protetta "Nocciola di Giffoni" deve avvenire in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti, e in grado di garantire condizioni di umidita' ed areazione adeguate.                               Art. 5.    La  sussistenza  delle condizioni tecniche di idoneita' di cui al precedente art. 4 e' accertata dalla regione Campania.    I  noccioleti  idonei alla produzione della "Nocciola di Giffoni" sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.    Copia  di  tale  Albo  viene  depositata  presso  tutti  i comuni compresi nel territorio di produzione.    Il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali indica    le   modalita'   da   adottarsi   per   l'iscrizione,   per l'effettuazione   delle  denunce  annuali  di  produzione  e  per  le certificazioni  conseguenti  ai  fini  di  un  corretto  ed opportuno controllo    della   produzione   riconosciuta   e   commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.                               Art. 6.    La "Nocciola di Giffoni" all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:      forma della nucula: subsferica;      dimensioni  della nucula: medie, con calibri non inferiori a 18 mm;      guscio:  di  medio  spessore  (1,11-1,25  mm),  presenta colore nocciola piu' o meno intenso con striature color marrone piu' scuro;      seme:  di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non inferiore a 13 mm; ottima pelabilita', non inferiore all'85%;      polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;      resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%;      umidita' relativa al seme dopo l'essiccazione: non superiore al 6%.                               Art. 7.    La  commercializzazione  della  "Nocciola  di  Giffoni",  ai fini dell'immissione  al  consumo,  deve  essere  effettuata dopo apposito confezionamento  che  consenta  di  apporre  un  eventuale  specifico contrassegno.    In  tutti  i  casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale  da  impedire  che  il  contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.    Il  confezionamento  deve  essere  effettuato secondo le seguenti modalita':      a) per  prodotto  in  guscio:  in  sacchi  di tessuto e/o altro materiale idoneo;      b) per  prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei.    Sui  contenitori  dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle  medesime dimensioni le diciture "Nocciola di Giffoni", seguita immediatamente dalla dizione "Indicazione Geografica Protetta".    Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo  del  confezionatore, annata di produzione, nonche' il peso netto all'origine.    La dizione "Indicazione Geografica Protetta" puo' essere ripetuta in  altra  parte  del  contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo "I.G.P.".    A  richiesta  dei  produttori  interessati  in etichettatura puo' essere  utilizzato  il  logo,  ovvero  il  simbolo grafico distintivo dell'Indicazione  Geografica Protetta, la cui raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati in allegato al presente disciplinare.    Deve  inoltre  figurare  la  dizione  "prodotto in Italia" per le partite destinate alla esportazione.            ---->  Vedere contrassegno di pag. 78  <----  |  
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