Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione produttori nocciole tonda di Giffoni, con sede in Giffoni - Valle Piana (Salerno), mediante una variazione al testo di detto disciplinare.
Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
Considerato altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario;
Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifica, unitamente, per una piu' agevole consultazione, all'intero disciplinare di produzione della nocciola in argomento, depositato presso i competenti servizi della Commissione europea, riportante la citata modifica proposta, nel testo di seguito riportato;
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea;
E' proposta la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni", nel testo di seguito indicato: all'art. 7, comma 6, concernente l'etichettatura, anziche':
"A richiesta dei produttori interessati puo' essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica", leggi:
"A richiesta dei produttori interessati in etichettatura puo' essere utilizzato il logo, ovvero il simbolo grafico distintivo dell'Indicazione geografica protetta, la cui raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati in allegato al presente disciplinare".
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA "NOCCIOLA DI GIFFONI"
Art. 1.
L'indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni" e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
L'indicazione "Nocciola di Giffoni" designa esclusivamente il frutto del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo "Tonda di Giffoni", prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.
Art. 3.
La zona di produzione comprende la parte del territorio della provincia di Salerno atta alla coltivazione di tale nocciolo e comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, Fisciano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Montecorvino Rovella nonche' parzialmente i seguenti comuni: Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.
Art. 4.
Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione della "Nocciola di Giffoni" sono quelle tradizionali della zona, atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche. L'utilizzo delle tecniche colturali ed agronomiche deve essere effettuato secondo le modalita' indicate dai competenti servizi della regione Campania.
I sesti e le distanze di impianto e le forme di allevamento utilizzabili sono quelli generalmente usati nella zona interessata, riconducibili alle coltivazioni cosiddette a "cespuglio policaule" (ceppaia), al "vaso cespugliato" e ad "alberello", con una densita' per ettaro non superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento diverse e cioe': la "siepe" (cespuglio binato) e la "Y", condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto.
In ogni caso non puo' essere superato il limite di 1.000 piante ad ettaro.
Negli impianti e' ammessa la presenza di varieta' di nocciolo diverse dalla "Tonda di Giffoni", nella misura massima del 10% per consentire una adeguata impollinazione.
La produzione unitaria massima e' di q.li 40 ad ettaro.
Nell'ambito di questo limite la regione Campania, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, in via indicativa, la produzione media unitaria.
La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni" deve avvenire in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti, e in grado di garantire condizioni di umidita' ed areazione adeguate.
Art. 5.
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' di cui al precedente art. 4 e' accertata dalla regione Campania.
I noccioleti idonei alla produzione della "Nocciola di Giffoni" sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.
Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.
Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali indica le modalita' da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.
Art. 6.
La "Nocciola di Giffoni" all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
forma della nucula: subsferica;
dimensioni della nucula: medie, con calibri non inferiori a 18 mm;
guscio: di medio spessore (1,11-1,25 mm), presenta colore nocciola piu' o meno intenso con striature color marrone piu' scuro;
seme: di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non inferiore a 13 mm; ottima pelabilita', non inferiore all'85%;
polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;
resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%;
umidita' relativa al seme dopo l'essiccazione: non superiore al 6%.
Art. 7.
La commercializzazione della "Nocciola di Giffoni", ai fini dell'immissione al consumo, deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre un eventuale specifico contrassegno.
In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.
Il confezionamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalita':
a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto e/o altro materiale idoneo;
b) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei.
Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Nocciola di Giffoni", seguita immediatamente dalla dizione "Indicazione Geografica Protetta".
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione, nonche' il peso netto all'origine.
La dizione "Indicazione Geografica Protetta" puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo "I.G.P.".
A richiesta dei produttori interessati in etichettatura puo' essere utilizzato il logo, ovvero il simbolo grafico distintivo dell'Indicazione Geografica Protetta, la cui raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati in allegato al presente disciplinare.
Deve inoltre figurare la dizione "prodotto in Italia" per le partite destinate alla esportazione.
----> Vedere contrassegno di pag. 78 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone