IL CONSIGLIO Premesso. Alcune stazioni appaltanti avevano chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e, in particolare, le richieste avevano riguardato le seguenti principali questioni: a) il significato da attribuire all'inciso "nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese" di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni; b) in quali casi operi la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo nella parte in cui prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori debba essere nominato anche nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione sia affidata ad una o piu' imprese; c) se, nel caso di incarichi di progettazione affidati anteriormente al 24 marzo 1997 ma non ancora appaltati, il piano di sicurezza debba essere redatto, quale sia il soggetto su cui ricade detto obbligo ed ai sensi di quale normativa. Sulle indicate questioni, l'Autorita' di vigilanza, in conformita' al proprio regolamento interno di funzionamento, acquisiva l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ANCE. Considerato. 1. La prima questione attiene al significato da attribuire all'inciso "nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese" di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, riproduttivo del testo utilizzato dall'art. 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 92/57/CEE del 24 giugno 1992. Nella sussistenza di tale presupposto si pone, in particolare, un problema di "coordinamento" degli adempimenti, relativi alla sicurezza e facenti capo a ciascuna delle singole realta' organizzative concretamente operanti ed insorge quindi l'obbligo di nominare un coordinatore per la progettazione ed un coordinatore per l'esecuzione dell'opera. Stando al dato testuale e logico della norma, devesi ritenere che l'ipotesi in essa configurata ricorra in ogni caso in cui i lavori appaltati vengano eseguiti da piu' realta' imprenditoriali, operanti anche non contestualmente, ed escludendo che il lavoratore autonomo possa essere conteggiato nel numero delle imprese presenti in cantiere. A tale ultima considerazione conduce, innanzitutto, il riferimento contenuto nella norma, al concetto di impresa e, conseguentemente, al momento organizzativo che la caratterizza; rilevano, altresi', le definizioni di "lavoratore subordinato", di "datore di lavoro" e di "lavoratore autonomo", contenute nelle direttive comunitarie 89/31/CEE e 92/57/CEE tra loro nettamente antitetiche ed implicitamente recepite sul piano interno. Sicche', come rilevato dal Ministero del lavoro, e' il ricorso alla sostanzialita' della nozione di impresa (quale area datoriale di lavoro) che porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui, in particolare, l'imprenditore artigiano potra' definirsi "impresa" quando avra' dipendenti e rispetto ad essi si porra' quale "datore lavoro"; sara' "lavoratore autonomo" quando non ne avra' ovvero quando partecipera' da solo, senza dipendenti, all'attivita' di cantiere. 2. Quanto, poi, alla questione relativa all'operativita' della disposizione di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 494/1996 e concernente la nomina di un coordinatore per l'esecuzione in corso d'opera - ovvero successivamente all'affidamento dei lavori ad una sola impresa - si deve ritenere che la previsione faccia espresso riferimento prevalentemente all'ipotesi del "subappalto" dei lavori ma che trovi comunque applicazione in ogni altro caso in cui, oltre all'impresa inizialmente affidataria, intervenga nella realizzazione dei lavori o di parte di essi altra ovvero altre imprese. Anche in tal caso, sussiste il presupposto della "presenza di piu' imprese" ancorche' si tratti di imprese che non operano contestualmente ed anche se il riferimento a tale compresenza non e' configurato al momento dell'affidamento dell'appalto bensi' successivamente all'affidamento dello stesso. Come rilevato dal Ministero del lavoro, per come e' formulata, la norma sembrerebbe riguardare principalmente l'ipotesi di lavori affidati da privati - per i quali, ai sensi dell'art. 1656 del codice civile, puo' essere vietato il ricorso al subappalto - sembrando la stessa difficilmente applicabile al settore degli appalti pubblici, per i quali la vigente disciplina non consente all'ente committente, salvo ipotesi eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in tale ambito la presenza di piu' imprese nel cantiere e' da considerarsi una evenienza pressoche' ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione. 3. Con riferimento, infine, alla questione concernente l'entrata in vigore dell'obbligo di redigere il piano di sicurezza, va rilevato che l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 ha chiarito in modo esplicito che solo nell'ipotesi in cui l'incarico di progettazione sia anteriore al 24 marzo 1997 e si sia gia' conclusa alla data del 18 aprile 2000 la relativa fase con l'approvazione del progetto esecutivo non si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 494/1996. In tal caso continua ad applicarsi, invece, la disposizione di cui all'art. 31, comma 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che individua nell'appaltatore o nel concessionario il destinatario dell'obbligo di redazione di un piano di sicurezza, sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, e di un piano operativo di sicurezza. Per le considerazioni esposte, e' da ritenere che: 1) l'inciso "nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese", di cui all' art. 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori appaltati vengono eseguiti da piu' imprenditori, anche non contemporaneamente, ed escludendo che dal relativo computo possano essere ricompresi i lavoratori autonomi; 2) la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, medesimo indicato decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, fa riferimento, oltre che all'ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso in cui intervenga, nel corso della realizzazione dei lavori, altra impresa che si aggiunga a quella inizialmente affidataria; con la precisazione che, sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici e' da intendersi come fisiologica la presenza di piu' imprese in cantiere; 3) ai sensi del disposto di cui al relativo art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, le norme di questo testo normativo trovano applicazione anche nel caso in cui vi sia stato affidamento di incarico di progettazione prima del 24 marzo 1997 e sempre che non sia intervenuta alla data del 18 aprile 2000, l'approvazione del progetto esecutivo; al contrario, invece, trovera' applicazione la normativa vigente alla data di affidamento dell'incarico di progettazione nel caso in cui, alla predetta data del 18 aprile 2000, non sia intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo medesimo. Roma, 29 marzo 2001 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito |