IL CONSIGLIO  Premesso.  Alcune  stazioni  appaltanti  avevano chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione  dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive  modificazioni  e,  in  particolare,  le richieste avevano riguardato le seguenti principali questioni:    a) il  significato  da attribuire all'inciso "nei cantieri in cui e'  prevista la presenza di piu' imprese" di cui all'art. 3, comma 3, del   decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive modificazioni ed integrazioni;    b) in  quali  casi operi la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo nella parte in cui prevede che il coordinatore  per l'esecuzione dei lavori debba essere nominato anche nel  caso  in  cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione sia affidata ad una o piu' imprese;    c) se,   nel   caso   di   incarichi  di  progettazione  affidati anteriormente  al  24 marzo 1997 ma non ancora appaltati, il piano di sicurezza  debba  essere redatto, quale sia il soggetto su cui ricade detto obbligo ed ai sensi di quale normativa.  Sulle  indicate questioni, l'Autorita' di vigilanza, in conformita' al  proprio  regolamento interno di funzionamento, acquisiva l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ANCE.  Considerato.  1.   La  prima  questione  attiene  al  significato  da  attribuire all'inciso  "nei  cantieri  in  cui  e'  prevista la presenza di piu' imprese"  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  del  decreto  legislativo 14 agosto  1996,  n. 494, riproduttivo del testo utilizzato dall'art. 3,  paragrafo  1, della direttiva comunitaria 92/57/CEE del 24 giugno 1992.  Nella sussistenza di tale presupposto si pone, in particolare, un  problema  di  "coordinamento"  degli  adempimenti,  relativi alla sicurezza   e   facenti   capo   a  ciascuna  delle  singole  realta' organizzative  concretamente  operanti ed insorge quindi l'obbligo di nominare  un coordinatore per la progettazione ed un coordinatore per l'esecuzione  dell'opera.  Stando  al  dato  testuale  e logico della norma,  devesi  ritenere che l'ipotesi in essa configurata ricorra in ogni  caso in cui i lavori appaltati vengano eseguiti da piu' realta' imprenditoriali,  operanti  anche  non contestualmente, ed escludendo che  il lavoratore autonomo possa essere conteggiato nel numero delle imprese  presenti  in cantiere. A tale ultima considerazione conduce, innanzitutto,  il  riferimento  contenuto nella norma, al concetto di impresa   e,   conseguentemente,  al  momento  organizzativo  che  la caratterizza;  rilevano,  altresi',  le  definizioni  di  "lavoratore subordinato",  di  "datore  di  lavoro"  e  di "lavoratore autonomo", contenute  nelle direttive comunitarie 89/31/CEE e 92/57/CEE tra loro nettamente  antitetiche ed implicitamente recepite sul piano interno. Sicche',  come  rilevato dal Ministero del lavoro, e' il ricorso alla sostanzialita'  della  nozione  di  impresa  (quale area datoriale di lavoro) che porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui,   in  particolare,  l'imprenditore  artigiano  potra'  definirsi "impresa"  quando avra' dipendenti e rispetto ad essi si porra' quale "datore  lavoro";  sara'  "lavoratore  autonomo"  quando non ne avra' ovvero  quando  partecipera' da solo, senza dipendenti, all'attivita' di cantiere.  2.  Quanto,  poi,  alla  questione  relativa all'operativita' della disposizione  di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo n.   494/1996   e  concernente  la  nomina  di  un  coordinatore  per l'esecuzione    in    corso    d'opera   -   ovvero   successivamente all'affidamento dei lavori ad una sola impresa - si deve ritenere che la previsione faccia espresso riferimento prevalentemente all'ipotesi del  "subappalto"  dei  lavori  ma che trovi comunque applicazione in ogni  altro  caso in cui, oltre all'impresa inizialmente affidataria, intervenga  nella  realizzazione  dei lavori o di parte di essi altra ovvero  altre  imprese.  Anche  in  tal caso, sussiste il presupposto della  "presenza  di piu' imprese" ancorche' si tratti di imprese che non  operano  contestualmente  ed  anche  se  il  riferimento  a tale compresenza   non   e'   configurato   al   momento  dell'affidamento dell'appalto bensi' successivamente all'affidamento dello stesso.  Come  rilevato  dal Ministero del lavoro, per come e' formulata, la norma  sembrerebbe  riguardare  principalmente  l'ipotesi  di  lavori affidati da privati - per i quali, ai sensi dell'art. 1656 del codice civile,  puo'  essere vietato il ricorso al subappalto - sembrando la stessa  difficilmente  applicabile al settore degli appalti pubblici, per  i quali la vigente disciplina non consente all'ente committente, salvo  ipotesi eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in tale ambito  la  presenza  di piu' imprese nel cantiere e' da considerarsi una  evenienza  pressoche'  ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione.  3. Con riferimento, infine, alla questione concernente l'entrata in vigore  dell'obbligo  di  redigere il piano di sicurezza, va rilevato che  l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528  ha  chiarito  in  modo  esplicito  che  solo nell'ipotesi in cui l'incarico  di  progettazione sia anteriore al 24 marzo 1997 e si sia gia'  conclusa  alla  data  del  18 aprile  2000 la relativa fase con l'approvazione   del   progetto   esecutivo   non   si  applicano  le disposizioni  introdotte  dal decreto legislativo n. 494/1996. In tal caso  continua ad applicarsi, invece, la disposizione di cui all'art. 31,  comma  1-bis  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che individua nell'appaltatore o nel concessionario il destinatario  dell'obbligo  di  redazione  di  un piano di sicurezza, sostitutivo  del  piano  di  sicurezza e coordinamento, e di un piano operativo di sicurezza.  Per le considerazioni esposte, e' da ritenere che:    1)  l'inciso "nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese",  di cui all' art. 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  494 e successive modificazioni, fa riferimento ad ogni ipotesi in cui  i  lavori appaltati vengono eseguiti da piu' imprenditori, anche non  contemporaneamente,  ed  escludendo  che  dal  relativo  computo possano essere ricompresi i lavoratori autonomi;    2)  la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, medesimo indicato decreto  legislativo  n.  494 del 1996 e successive modificazioni, fa riferimento, oltre che all'ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso in  cui  intervenga,  nel corso della realizzazione dei lavori, altra impresa  che  si  aggiunga  a quella inizialmente affidataria; con la precisazione  che,  sulla  base della normativa vigente in materia di lavori pubblici e' da intendersi come fisiologica la presenza di piu' imprese in cantiere;    3) ai sensi del disposto di cui al relativo art. 25, comma 2, del decreto  legislativo  19 novembre  1999,  n.  528, le norme di questo testo  normativo  trovano  applicazione  anche nel caso in cui vi sia stato  affidamento  di  incarico  di progettazione prima del 24 marzo 1997  e  sempre che non sia intervenuta alla data del 18 aprile 2000, l'approvazione del progetto esecutivo; al contrario, invece, trovera' applicazione   la   normativa   vigente   alla  data  di  affidamento dell'incarico  di  progettazione  nel caso in cui, alla predetta data del  18 aprile  2000, non sia intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo medesimo.      Roma, 29 marzo 2001                                                 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito  |