Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 marzo 2001
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini "Emilia" o "dell'Emilia" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti ministeriali 10 aprile 1996, 7 maggio 1996 e 27 ottobre 1998, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione di cui sopra, tale da consentire la previsione dell'utilizzo del vitigno "Sauvignon" fra quelli che, con la indicazione di vitigno, possono essere utilizzati per produrre le tipologie frizzanti della indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia";
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini "Emilia" o "dell'Emilia" formulati dal Comitato stesso nella riunione del 21 marzo 2001;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Articolo unico
Il terz'ultimo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", annesso al decreto ministeriale 18 novembre 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001:
i vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico, Sangiovese.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2001
Il direttore generale: Ambrosio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone