Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 22 dicembre 2000 |
Proroga della validita' dei nulla osta per le nuove costruzioni di unita' di pesca. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, concernente la determinazione dei criteri per la conferma della validita' e per l'indicazione dei limiti temporali definitivi dei nulla osta gia' rilasciati; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 novembre 1999, concernente, i criteri per la gestione dei nulla osta e delle nuove licenze di pesca, nonche' la sospensione degli effetti dei provvedimenti di archiviazione delle comunicazioni di ammissibilita' alle agevolazioni contributive previste dallo SFOP per la costruzione di nuove unita'; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, concernente la proroga dei nulla osta alle unita' per la pesca marittima nelle fasi della loro costruzione; Valutata l'opportunita' di prorogare la validita' dei nulla osta di cui ai sopracitati decreti ministeriali 14 settembre 1999 e 12 gennaio 2000 alle nuove unita' da pesca per le quali e' in fase di ultimazione la relativa costrizione; Visto il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce le modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. La validita' dei nulla osta, gia' prorogati ai sensi dei decreti ministeriali 14 settembre 1999 e 12 gennaio 2000, e' ulteriormente prorogata alle date ed alle condizioni di seguito indicate: a) 31 marzo 2001, sempreche' entro tale data, la nuova costruzione sia stata ultimata e sia stata richiesta l'iscrizione nei pertinenti registri; b) 30 giugno 2001, sempreche' entro tale data, la nuova costruzione sia stata ultimata, sia stata richiesta l'iscrizione nei pertinenti registri e sia offerto in ritiro naviglio, munito di licenza in regolare corso di validita', con caratteristiche tecniche di stazza, potenza motore ed identici sistemi di pesca, non inferiore al 50% della nave in costruzione. 2. A decorrere dal 1o luglio 2001 i nulla osta sono validi a condizione che sia offerto in ritiro naviglio, munito di licenza in regolare corso di validita', con caratteristiche tecniche di stazza, potenza motore ed identici sistemi di pesca, nella misura percentuale prevista dal regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999. |
| Art. 2. 1. Il rilascio della licenza di pesca alle unita' realizzate in virtu' di nulla osta prorogati e' effettuato a decorrere dal 1o luglio 2001, sempreche' risulti raggiunto l'obiettivo di cui al POP 1997/2001. Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 52 |
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