IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Liguria degli eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:  eccesso  di neve dal 24 dicembre 2000 al 25 dicembre 2000 nella provincia di Savona;  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;                              Decreta:  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per effetto   dei   danni  alle  strutture  aziendali  nei  sottoelencati territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:    Savona: eccesso di neve dal 24 dicembre 2000 al 25 dicembre 2000;    provvidenze   di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettera  e),  nel territorio  dei  comuni  di  Quiliano,  Rialto, Savona, Toirano, Vado Ligure.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 31 marzo 2001                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |