IL DIRIGENTE GENERALE            del Dipartimento delle professioni sanitarie,            delle risorse umane e tecnologiche in sanita'          e dell'assistenza sanitaria di competenza statale  Vista  la  domanda  con la quale il sig. Jelic Nikola ha chiesto il riconoscimento  del  titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Serba,   ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione al-l'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti  in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella riunione del 21 febbraio 2001;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il  titolo  di  infermiere  rilasciato nel 1995 dalla scuola di medicina  "Sestre  Ninkovic" di Kragujevac (Repubblica Serba) al sig. Jelic  Nikola nato a Kragujevac (Repubblica Serba) il giorno 3 maggio 1974   e'   riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di infermiere.  2.  Il  sig.  Jelic  Nikola e' autorizzato ad esercitare in Italia, come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 6 aprile 2001                                         Il dirigente generale: D'Ari  |