Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2001
Costituzione del Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come integrato dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";
Visto in particolare il comma 1, lettera d), punto 4-bis, del citato art. 123, che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano;
Considerato che al predetto comitato vengono demandate le funzioni del soppresso comitato di cui ai comma 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Ritenuto pertanto che l'attivita' del comitato debba essere rivolta al censimento, alla tutela, alla valorizzazione ed alla diffusione della conoscenza dei prodotti gia' inseriti o da inserire nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;
Decreta:
Art. 1.
1. E' costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il comitato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.
 
Art. 2.
1. Il Comitato:
a) collabora con le regioni e le province autonome nel censimento delle produzioni alimentari tipiche italiane anche ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
b) tutela, valorizza e diffonde la conoscenza delle stesse in Italia e nel mondo;
c) promuove azioni di studio e ricerca del patrimonio alimentare italiano.
 
Art. 3.
1. Il Comitato e' presieduto dal Ministro o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.
 
Art. 4.
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono nominati i componenti del comitato secondo la seguente composizione:
a) il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi;
b) due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali tra cui il direttore generale della qualita' dei prodotti agroalimentari e della tutela del consumatore;
c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) un funzionario del Ministero della sanita';
e) un funzionario del Ministero degli esteri;
f) un funzionario del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
g) tre membri designati dalla conferenza di presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
h) sette membri esperti particolarmente competenti nel settore dell'agroalimentare, scelti dal Ministro, di cui uno con funzioni di vice presidente;
i) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei funzionari di cui al comma 1, lettera b).
 
Art. 5.
1. Il Comitato e' insediato al momento in cui risulta nominata la meta' dei suoi componenti.
2. I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
 
Art. 6.
1. Il Ministro, con propri decreti, puo' costituire sottocomitati di settore, con massimo cinque esperti, competenti su problematiche o iniziative relative a specifiche categorie di prodotti tipici.
 
Art. 7.
1. Il presidente puo' costituire, per singoli settori produttivi, specifiche sezioni.
2. Il Comitato, le singole sezioni di esso e i sottocomitati deliberano a maggioranza dei componenti presenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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