Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 marzo 2001 |
Costituzione del Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come integrato dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"; Visto in particolare il comma 1, lettera d), punto 4-bis, del citato art. 123, che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano; Considerato che al predetto comitato vengono demandate le funzioni del soppresso comitato di cui ai comma 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Ritenuto pertanto che l'attivita' del comitato debba essere rivolta al censimento, alla tutela, alla valorizzazione ed alla diffusione della conoscenza dei prodotti gia' inseriti o da inserire nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350; Decreta: Art. 1. 1. E' costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il comitato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano. |
| Art. 2. 1. Il Comitato: a) collabora con le regioni e le province autonome nel censimento delle produzioni alimentari tipiche italiane anche ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; b) tutela, valorizza e diffonde la conoscenza delle stesse in Italia e nel mondo; c) promuove azioni di studio e ricerca del patrimonio alimentare italiano. |
| Art. 3. 1. Il Comitato e' presieduto dal Ministro o, in caso di sua assenza, dal vice presidente. |
| Art. 4. 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono nominati i componenti del comitato secondo la seguente composizione: a) il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi; b) due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali tra cui il direttore generale della qualita' dei prodotti agroalimentari e della tutela del consumatore; c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) un funzionario del Ministero della sanita'; e) un funzionario del Ministero degli esteri; f) un funzionario del Ministero per i beni e le attivita' culturali; g) tre membri designati dalla conferenza di presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano; h) sette membri esperti particolarmente competenti nel settore dell'agroalimentare, scelti dal Ministro, di cui uno con funzioni di vice presidente; i) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei funzionari di cui al comma 1, lettera b). |
| Art. 5. 1. Il Comitato e' insediato al momento in cui risulta nominata la meta' dei suoi componenti. 2. I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. |
| Art. 6. 1. Il Ministro, con propri decreti, puo' costituire sottocomitati di settore, con massimo cinque esperti, competenti su problematiche o iniziative relative a specifiche categorie di prodotti tipici. |
| Art. 7. 1. Il presidente puo' costituire, per singoli settori produttivi, specifiche sezioni. 2. Il Comitato, le singole sezioni di esso e i sottocomitati deliberano a maggioranza dei componenti presenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |
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