Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 1 febbraio 2001
Interventi a carico delle risorse per le aree depresse - Ulteriori disposizioni in tema di utilizzo delle economie e di definanziamenti. (Deliberazione n. 10/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Viste le delibere con le quali questo comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 20 dicembre 1996, n. 641, e 23 maggio 1997, n. 135;
Vista la delibera 6 maggio 1998, n. 42 (Gazzetta Ufficiale n. 159/1998, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 173/1998), con la quale questo comitato ha dettato nuove indicazioni procedurali per l'utilizzo delle risorse di cui alle leggi sopra richiamate, tra l'altro prevedendo che in sede di rideterminazione del quadro economico, a seguito delle aggiudicazioni, venga accantonata una quota non eccedente il 7% dell'importo aggiudicato, da utilizzare, previa autorizzazione dell'amministrazione competente, per le finalita' e nei limiti di cui agli articoli 25 e 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Viste le delibere 21 aprile 1999, n. 49 (Gazzetta Ufficiale n. 162/1999, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 182/1999), e 21 dicembre 2000, n. 135, con le quali questo comitato ha dettato indicazioni integrative per l'utilizzo delle economie conseguenti agli appalti di interventi finanziati con le risorse per le aree depresse;
Viste le delibere 21 aprile 1999, n. 52 (supplemento Gazzetta Ufficiale n. 133/1999), e 6 agosto 1999, n. 135 (Gazzetta Ufficiale n. 242/1999), con le quali questo comitato ha ripartito su base territoriale rispettivamente tra le regioni del Sud e del Centro-Nord, i fondi della legge 30 giugno 1999, n. 208, destinati ad opere di completamento, prevedendo il definanziamento delle opere non commissariate che non risultino riavviate entro il termine indicato nell'atto di pianificazione o consegnate entro 60 giorni dall'aggiudicazione e dettando disposizioni sull'utilizzo delle economie;
Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 74, con cui sono state apportate talune modifiche alla citata delibera n. 135/1999;
Vista la rilevazione effettuata dall'unita' di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sullo stato di attuazione delle opere di completamento finanziate con la menzionata delibera n. 52/1999 del 21
aprile 1999; relazione dalla quale si evince che oltre l'80% delle opere pianificate sulla competenza 1999 e' stato riavviato entro il termine prescritto e che per le opere residue, criticita' realizzative e/o diverse problematicita' non hanno invece consentito il rispetto di tale termine;
Preso Atto che sono nel frattempo pervenute alla segreteria di questo comitato comunicazioni circa l'impossibilita' di effettuare la consegna alla scadenza stabilita;
Considerato che, ai sensi delle delibere sopra richiamate, le economie eccedenti il 7% accantonato in sede di rideterminazione del quadro economico conseguente alle aggiudicazioni, in presenza di stipula d'intesa istituzionale di programma, debbono essere finalizzate nel contesto dell'intesa medesima;
Ritenuto di riferire, per le amministrazioni centrali, la procedura sopra richiamata solo all'ipotesi di stipula, nell'ambito dell'intesa, di apposito accordo quadro per il settore nel quale le economie in questione si sono realizzate e ritenuto, altresi', di accomunare, ai fini in questione, l'ipotesi opposta alla fattispecie della mancata stipula dell'intesa istituzionale, stante l'impossibilita' di destinare in via amministrativa ad altri settori risorse gia' iscritte nel bilancio delle amministrazioni stesse ed al fine di evitare giacenze di fondi provenienti da mutui i cui oneri finanziari gravano sull'erario;
Ritenuto che l'utilizzo delle risorse di cui trattasi debba comunque essere concordato con la Regione nel cui ambito territoriale avviene tale utilizzo;
Ritenuto di prevedere, per le opere finanziate a carico della legge n. 208/1998 e non riconducibili alla categoria delle opere commissariate, disposizioni intese ad assicurare maggiore flessibilita' operativa, allo scopo di favorire comunque il completamento funzionale di interventi classificatisi ai primi posti di apposita graduatoria e considerati quindi particolarmente validi sotto l'aspetto qualitativo oltre che di specifica importanza per il sistema infrastrutturale delle aree depresse;
Ritenuto pertanto di dettare direttive analoghe a quelle vigenti per le opere finanziate a carico delle altre leggi per le aree depresse sopra richiamate ed intese a garantire, nella fase realizzativa, l'effettivo rispetto del criterio a suo tempo indicato per la predisposizione degli atti di pianificazione;
Ritenuto altresi', nell'illustrata ottica, di demandare alla commissione infrastrutture la valutazione di eventuali casi di mancata osservanza delle direttive di cui sopra;
Delibera:
1. Ulteriori disposizioni in tema di utilizzo di economie.
Le economie eccedenti il 7% accantonato in sede di rideterminazione del quadro economico delle opere finanziate a carico delle leggi per le aree depresse n. 341/1995, 641/1996, 135/1997 e 208/1998 e rientranti nella competenza del le amministrazioni centrali vengono finalizzate nel contesto del l'intesa istituzionale di programma nell'ipotesi che, nell'ambito dell'intesa, sia stato stipulato apposito accordo quadro per il settore in cui le economie stesse si sono realizzate, In caso contrario, le risorse di cui trattasi sono destinate dall'amministrazione competente al finanziamento di ulteriori interventi riconducibili al medesimo settore infrastrutturale e - per quanto possibile - alla stessa area regionale. In ogni caso l'individuazione degli interventi da finanziare e' concordata con la regione nel cui ambito territoriale le risorse de quo vengono impiegate.
Analoghe disposizioni valgono per l'utilizzo degli ulteriori importi che risultino comunque disponibili anche a seguito di revoche in corso d'opera, di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali o dell'inutilizzo, parziale o totale, del suddetto accantonamento del 7%.
Resta confermato che le economie relative ad interventi di competenza delle amministrazioni regionali vengono finalizzate nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, preferibilmente nel medesimo settore infrastrutturale in cui le economie medesime si sono realizzate.
2. Definanziamenti completamenti ex legge n. 208/1998.
Il punto 6.5 della delibera n. 52/1999, come parzialmente sostituito dal punto B.2 della delibera n. 135/1999, ed il punto 2.6.5. di quest'ultima, come parzialmente sostituito dalla delibera n. 74/2000, sono modificati nel senso che l'opera di completamento non commmissariata, posta a carico della competenza 1999 nel provvedimento di pianificazione e non aggiudicata entro la data stabilita nelle delibere richiamate (30 aprile 2000 per il Mezzogiorno e 31 ottobre 2000 per il Centro-Nord), viene comunque definanziata, a cura dell'amministrazione interessata, nell'ipotesi in cui, entro le date suddette, non siano stati aggiudicati lavori che comportino impegni complessivi - a valere sulla competenza del 1999 stesso e sulla competenza degli anni successivi - pari almeno all'importo totale assegnato in termini di competenza per detto anno all'amministrazione stessa. Per gli interventi finanziati a carico delle annualita' successive il definanziamento avra' luogo comunque se l'opera non viene riavviata entro il 30 settembre dell'anno considerato e se concorre la circostanza che, a tale data, non e' stato assolto l'obbligo di assicurare almeno la corrispondenza tra aggiudicato ed assegnato nei termini esposti, comprendendo nell'assegnato anche le quote correlate alle aggiudicazioni effettuate in precedenza a carico del medesimo anno. Qualora tale corrispondenza risulti invece assicurata, compete all'amministrazione di settore la valutazione circa la sussistenza di motivi ostativi al rispetto, da parte dei singoli soggetti attuatori, del termine di cui sopra e l'eventuale fissazione di nuovo termine:
in caso di valutazione negativa l'amministrazione procedera' del pari al definanziamento dell'intervento.
Delle revoche verra' data comunicazione alla segreteria di questo comitato. Le risorse liberatesi a seguito delle revoche vengono finalizzate sulla base delle direttive di cui al precedente punto 1.
3. Delega a commissione infrastrutture.
Fermi restando i compiti attribuiti con le precedenti delibere richiamate in premessa, la commissione infrastrutture procedera' altresi' a valutare eventuali richieste delle amministrazioni intese alla proroga delle date richiamate al punto precedente, nonche' a valutare - alla luce delle motivazioni rappresentate - eventuali richieste di differimento deI termine per la consegna dei lavori.
La commissione infrastrutture adottera' le definitive determinazioni al riguardo.
Roma, 1o febbraio 2001
Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 218
 
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