Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 4 aprile 2001, n. 154
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Misura cautelare dell'allontanamento
dalla casa familiare) 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata". 2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 282-bis. - (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate modalita' di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. 3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 291 del codice di procedura penale, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, reca:
"Art. 291 (Procedimento applicativo). - 1. Le misure
sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente gli elementi su cui la
richiesta si fonda, nonche' tutti gli elementi a favore
dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive
gia' depositate.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi
causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e
sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze
cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura
richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara
la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le
disposizioni dell'art. 27.
2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico
ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della
persona offesa, le misure patrimoniali provvisori e di cui
all'art. 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora
la misura cautelare sia successivamente revocata.".
- L'art. 282 del codice di procedura penale reca:
"Art. 282 (Obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria). - 1. Con il provvedimento che dispone
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il
giudice prescrive all'imputato di presentarsi in un
determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione
tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di
abitazione dell'imputato."
- L'art. 708 del codice di procedura civile reca:
"Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti
del presidente). - Il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di
conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non comparisce o la
conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio,
da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione delle parti davanti a questo.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze,
l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o
modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177".
- L'art. 570 del codice penale reca:
"Art. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza
familiare). - Chiunque, abbandonando il domicilio
domestico, o comunque serbando una condotta contraria
all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli
obblighi di assistenza inerenti alla potesta' dei genitori,
o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione
fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due
milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti
di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o
al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua
colpa.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e'
commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del
precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se
il fatto e' preveduto come piu' grave da un'altra
disposizione di legge.".
- L'art. 571 del codice penale reca:
"Art. 571 (Abuso dei mezzi di correzione e di
disciplina). - Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di
disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua
autorita', o a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito, se
dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o
nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano
le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un
terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da
tre ad otto anni.".
- L'art. 600-bis del codice penale reca:
"Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque
induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di
denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non
inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un
terzo se colui che commette il fatto e' persona minore
degli anni diciotto.".
- L'art. 600-ter del codice penale reca:
"Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque
sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare
esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del
materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo ed
al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri,
anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con
la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.".
- L'art. 600-quater del codice penale reca:
"Art. 600-quater (Detenzione di materiale
pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi
previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o
dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e'
punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non
inferiore a lire tre milioni.".
- L'art. 609-bis del codice penale reca:
"Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.".
- L'art. 609-ter del codice penale reca:
"Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena e'
della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all'art. 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni dieci.".
- L'art. 609-quater del codice penale reca:
"Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una
relazione di convivenza.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.".
- L'art. 609-quinquies del codice penale reca:
"Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- L'art. 609-octies del codice penale reca:
"Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.".
- L'art. 280 del codice di procedura penale reca:
"Art.280 (Condizioni di applicabilita' delle misure
coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dal commi 2 e 3 del
presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in
questo capo (281-286) possono essere applicate solo quando
si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni
inerenti ad una misura cautelare.".



 
Art. 2.
(Ordini di protezione contro
gli abusi familiari) 1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito il seguente:
"Titolo IX-bis.
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO
GLI ABUSI FAMILIARI Art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari). Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter. Art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione). Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresi', ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimita' dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice puo' disporre, altresi', ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonche' delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non puo' essere superiore a sei mesi e puo' essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalita' di attuazione. Ove sorgano difficolta' o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu' opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario".



Nota all'art. 2:
- Il titolo IX del libro primo del codice civile reca:
"Della potesta' dei genitori".



 
Art. 3.
(Disposizioni processuali) 1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"CAPO V-bis.
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI Art. 736-bis. (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari). Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui e' affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, puo' adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, e' ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutivita' dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti".



Note all'art. 3:
- Il capo V del titolo II del libro quarto del codice
di procedura civile reca: "Dei rapporti patrimoniali tra i
coniugi".
- Per testo dell'art. 342-bis del codice civile si veda
l'art. 2 della presente legge.



 
Art. 4.
(Trattazione nel periodo feriale
dei magistrati) 1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,".



Nota all'art. 4:
- L'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato
dalla presente legge, reca:
"Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei
magistrati). - Durante il periodo feriale dei magistrati le
corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause
civili relative ad alimenti, alla materia corporativa ai
procedimenti cautelari, per l'adozione di ordini di
protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di
opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla
dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere
quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e'
fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso,
con decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate,
con provvedimento del giudice istruttore o del collegio,
egualmente non impugnabile.".



 
Art. 5.
(Pericolo determinato da altri familiari) 1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza e' proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale e' tenuta la condotta pregiudizievole.
 
Art. 6.
(Sanzione penale) 1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e' punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresi' l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 342-ter del codice civile si
veda l'art. 2 della presente legge.
- L'art. 388 del codice penale reca:
"Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento di un giudice). - Chiunque, per sottrarsi
all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una
sentenza di condanna, o dei quali e' in corso
l'accertamento dinanzi l'autorita' giudiziaria, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o
commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e'
punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire
la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la
multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
un provvedimento del giudice civile, che concerna
l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero
prescrive misure cautelari a difesa della proprieta', del
possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino a lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la
multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto
e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua
custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la
multa da lire centomila a un milione se il fatto e'
commesso dal custode al solo scopo di favorire il
proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente
rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un
milione.
Il colpevole e' punito a querela della persona
offesa.".



 
Art. 7.
(Disposizioni fiscali) 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonche' i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 282-bis del codice di
procedura penale si veda l'art. 1 della presente legge.
- Per il testo dell'art. 342-ter del codice civile si
veda l'art. 2 della presente legge.
- Il comma 8 dell'art. 9 (Contributo unificato per le
spese degli atti giudiziari) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)" reca:
"8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di
competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato
civile, di cui all'art. 454 del codice civile.".



 
Art. 8.
(Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole e' tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale e' stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si e' svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile. 2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bellillo, Ministro per le pari
opportunita' Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2675):
Presentato dal Presidente del Consiglio (Prodi) e dal
Ministro per le pari opportunita' (Finocchiaro Fidelbo) il
18 luglio 1997.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 25 luglio 1997 con pareri delle commissioni
1a, 6a e 11a.
Esaminato dalla 2a commissione il 5 e 18 novembre 1997.
Nuovamente assegnato alla 2a commissione, in sede
referente, il 18 novembre 1997 con parere delle commissioni
1a, 6a, 11a e speciale in materia di infanzia.
Esaminato dalla 2a commissione il 18, 20, 21 novembre
1997; il 15 e 16 luglio 1998; il 24 settembre 1998; il 6
ottobre 1998.
Relazione scritta annunciata il 2 dicembre 1998 (atto
n. 2675/A - relatore sen. Pettinato).
Esaminato ed approvato in aula il 29 aprile 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5979):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 10 maggio 1999 con pareri delle commissioni
I, V, VI, XI e XII.
Esaminato dalla II commissione il 26 maggio 1999, il 1o
e 29 giugno 1999, il 6, 7, 21 luglio 1999; il 19 e 25
gennaio 2000; il 9 e 29 febbraio 2000.
Relazione scritta presentata il 21 settembre 2000 (atto
n. 5979/A - relatore on. Lucidi).
Esaminato in aula il 29 gennaio 2001 e approvato con
modificazioni il 30 gennaio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 2675/B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 2 febbraio 2001 con pareri delle
commissioni 1a, 5a e 6a.
Esaminato dalla 2a commissione il 6 marzo 2001 ed
approvato il 7 marzo 2001.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 706 del codice di
procedura civile:
"Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di
separazione personale si propone al tribunale del luogo in
cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con
ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la
domanda e' fondata.
Il presidente fissa con decreto il giorno della
comparizione dei coniugi davanti a se' e il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto.".
- Per il testo dell'art. 342-ter del codice civile si
veda l'art. 2 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 708 del codice di
procedura civile:
"Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti
del presidente). - Il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di
conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non comparisce o la
conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio,
da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione delle parti davanti a questo.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze,
l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o
modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 1o
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio):
"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio si
propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto
ha residenza o domicilio oppure, nel caso di
irreperibilita' o di residenza all'estero, al tribunale del
luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel
caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a
qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta
puo' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o
di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve
contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) il nome e il cognome, nonche' la residenza o il
domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il
giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il
domicilio o la dimora del coniuge convenuto;
c) l'oggetto della domanda;
d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello
stesso, con le relative conclusioni;
e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui
il ricorrente, intende avvalersi.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il
matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce
all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei
figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i
coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in
calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito
in cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei
coniugi innanzi a se' e il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando
il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.
6. Tra la data della notificazione del ricorso e del
decreto e quella dell'udienza di comparizione devono
intercorrere i termini di cui all'art. 163-bis del codice
di procedura civile ridotti alla meta'.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del
tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.
Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente
poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi
si conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara
di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa
redigere processo verbale della conciliazione o della
dichiarazione di rinuncia all'azione.
8. Se il coniuge convenuto non compare o se la
conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora
lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione
della loro eta', i figli minori, da', anche d'ufficio, con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa
opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina
il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente
puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a
norma dell'art. 177 del codice di procedura civile. Si
applica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile.
9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza
non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza
e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il
giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10.
10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il
tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo
della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale
obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura
economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente
esecutiva.
12. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio che
indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla
prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al
tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i
coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei
figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi
che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con
gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui
al comma 8 del presente articolo.".



 
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