Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 12 aprile 2001
Approvazione di due modelli da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2000, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento;
Dispone: 1. Approvazione dei modelli.
1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli M ed N per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001, anche in forma unificata. I modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attivita' esercitate attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione prevista dal citato decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999.
1.2. I contribuenti che svolgono piu' attivita' per le quali si applicano gli studi di settore, tenuti per il 2000 alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, o che facoltativamente hanno proceduto alla predetta separata annotazione, nel compilare i modelli di dichiarazione devono fornire distintamente i dati relativi a tali attivita' solo se per le stesse hanno conseguito un ammontare di ricavi superiore al 20% dei ricavi complessivi.
1.3. I contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999 in riferimento ad attivita' per le quali non risultano ancora approvati gli studi di settore possono assolvere agli obblighi di dichiarazione con le modalita' individuate nel presente atto solo se l'ammontare dei ricavi relativo a tali attivita' non e' superiore al 20 per cento dei ricavi complessivamente conseguiti. In caso di superamento del predetto limite gli studi di settore vanno considerati inapplicabili ed i contribuenti interessati sono, conseguentemente, tenuti alla applicazione dei parametri in relazione alla attivita' prevalentemente esercitata ed alla compilazione dell'apposito modello.
1.4. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1, si assolve, per il periodo d'imposta 2000, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili diversi dai ricavi e quelli extra contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
1.5. Ai medesimi contribuenti non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri.
1.6. Per la stampa dei modelli di cui al punto 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco. 2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.
2.1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.
2.2. Lo schema di cui al punto 2.1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE". Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
2.3. I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per la consegna della dichiarazione dei redditi.
2.4. La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
2.5. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice. 3. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
3.1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati al punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
3.2. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.
3.3. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente atto. 4. Modalita' per la trasmissione dei dati.
4.1. I modelli, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.
4.2. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei modelli di cui punto 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo atto. 5. Asseverazione.
Per i dati comunicati dai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999 non e' prevista la asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.
Motivazioni
Il presente atto, previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001 e 20 marzo 2001, che integra quelli emanati in data 16 marzo 2001 e 27 marzo 2001, con i quali sono stati approvati 129 modelli per la comunicazione dei dati riguardanti studi di settore, stabilisce:
a) le modalita' con cui i contribuenti comunicano alla amministrazione finanziaria i dati annotati separatamente in base alle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999;
b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
c) le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.
I modelli approvati con il presente atto sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001.
Riferimenti normativi A) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). B) Disciplina degli studi di settore.
Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: Modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001 e 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio, dei servizi, delle manifatture e ad attivita' professionali;
Atto dell'Agenzia delle entrate 16 marzo 2001: Approvazione di 78 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore del commercio, dei servizi e delle manifatture, da utilizzare per il periodo d'imposta 2000;
Atto dell'Agenzia delle entrate 27 marzo 2001: Approvazione di 51 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore del commercio, dei servizi, delle manifatture e ad attivita' professionali, da utilizzare per il periodo d'imposta 2000.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2001
Il direttore: Romano
 
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