Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2001 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale dirigente dell'AREA 1.

A seguito del parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2001 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di settore sull'ipotesi di accordo relativo al CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale dirigente deLl'AREA 1, nonche' della certificazione della Corte dei Conti in data 3 aprile 2001 sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 5 aprile 2001 alle ore 16 ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni FIRMATO
e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali

Ministeri Cgil fp ministeri FIRMATO
dirigenti Enti pubblici Cgil fp FIRMATO non economici Aziende Cgil aziende FIRMATO
dirigenti
Cgil FIRMATO Università Cgil snur FIRMATO Ricerca Cgil snur FIRMATO

Ministeri Cisl fps FIRMATO Enti pubblici Cisl fps FIRMATO non economici Aziende Cisl aziende FIRMATO
dirigenti
Cisl FIRMATO Università Cisl università FIRMATO
dirigenti Ricerca Cisl ricerca FIRMATO

Ministeri Uil pa dirigenti FIRMATO Enti pubblici Uil pa dirigenti FIRMATO non economici Aziende Uil aziende FIRMATO
dirigenti
Uil FIRMATO Università Uil pa dirigenti FIRMATO Ricerca Uil pa dirigenti FIRMATO

Ministeri Confsal/Unsa FIRMATO
Confsal FIRMATO Università Confsal/snals univ/ FIRMATO
cisapuni

Ministeri Dirstat FIRMATO Enti pubblici Dirp FIRMATO non economici
Confedir FIRMATO Aziende Dirstat FIRMATO Ricerca Dirstat FIRMATO

Ministeri Cida/unadis FIRMATO
ministeri Enti pubblici Cida/fendep FIRMATO non economici
Cida FIRMATO Aziende Cida/fendep aziende FIRMATO Università Cida/fendep FIRMATO
università Ricerca Uniri (anpri/epr FIRMATO
-cida ricerca)

Ministeri Assomed-sivemp FIRMATO Cosmed FIRMATO

Al termine tutte le parti sopraelencate sottoscrivono il seguente CCNL del personale dirigente dell'AREA 1.
BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
Art. 1
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, e' incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sotto indicate:
- dal 1.7.2000 lire 114.000
- dal 1.1.2001 lire 180.000
2. Per effetto degli incrementi previsti nel biennio 1998 - 99, di quelli di cui al comma 1 e dell'89,4% della quota di finanziamento stabilita dall'Art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000 (Lire 60 miliardi) a decorrere dal 1.1.2001, ai dirigenti di seconda fascia compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilita': a) stipendio tabellare lire 70.000.000; b) retribuzione individuale di anzianita', maturato economico annuo,
assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in
applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di
categoria; c) retribuzione di posizione - parte fissa lire 17.000.000.
3. Il trattamento economico indicato al comma 2 contiene ed assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
4. Ai fini della determinazione del valore indicato al comma 2, lett. a) gli Enti e le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato utilizzano oltre agli incrementi definiti per il biennio 1998 - 99 e quelli di cui al comma 1, risorse finanziarie a carico dei propri bilanci.
5. In relazione all'Art. 28, comma 5, del D.lgs. n. 29/1993, ai vincitori dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui al comma 2, lettere a) e b).
 
Art. 2
EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.
 
Art. 3
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Il fondo di cui all'Art. 42 del CCNL relativo al primo biennio economico della dirigenza dell'Area 1 continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' altresi' alimentato dalle seguenti ulteriori voci di finanziamento: a) le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui
all'Art. 14 del citato CCNL relativo al primo biennio economico; b) per le sole amministrazioni statali un importo annuo complessivo
determinato, con finalita' perequative tra i diversi fondi delle
singole amministrazioni, con le modalita' che saranno stabilite
con successivo accordo a valere sulla restante quota del 10,6%
delle risorse di cui all'Art. 50, comma 4, legge 388/2000; e) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'Art.
43 della legge 449/1997.
2. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato possono altresi' destinare al finanziamento del fondo risorse secondo la capacita' di bilancio dei singoli enti in misura non superiore al 2% del monte salari 1999. Tale percentuale non puo' essere superiore all'1,5% per gli enti di cui alla legge n. 88/89.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'Art. 39, comma 1, della legge n. 449/98, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adeguano le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
 
Art. 4
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A DIRIGENTI
DI SECONDA FASCIA PREPOSTI
AD UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI
1. Le Amministrazioni determinano - articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessita' organizzativa, alle responsabilita' gestionali interne ed esterne, fatto salvo quanto previsto dai contratti vigenti.
2. In ciascuna Amministrazione l'individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella
minima attribuite non puo' comunque essere inferiore ad 1,4 ne'
superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere
collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni
massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di lire 17.000.000, che costituisce la parte fissa di cui all'Art. 1, comma 2, lettera c) del presente CCNL, a un massimo di lire 82.000.000.
4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione dell'Art. 3, le Amministrazioni, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destinano in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
 
Art. 5
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. Per le amministrazioni statali il fondo e' alimentato dalle risorse di cui all'Art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000 (40 miliardi) nelle misure e con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ai sensi del citato Art. 50.
2. Gli enti e le amministrazioni diverse dallo Stato adeguano le risorse del fondo in modo da garantire una quota di finanziamento della retribuzione accessoria non inferiore alla quota media pro-capite risultante dalle risorse di cui al comma 1 per i dirigenti delle amministrazioni statali.
3. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti di prima fascia sono corrisposti sulla retribuzione di posizione in godimento i seguenti incrementi mensili pro-capite:
- dal 1.7.2000 lire 166.000
- dal 1.1.2001 lire 280.000
4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'Art. 39, comma 1, della legge n. 449/98, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adeguano le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono sulla necessita' di approfondire la possibilita' del riconoscimento della retribuzione di posizione anche ai fini della inclusione della stessa tra le voci da maggiorare del 18% per il calcolo del trattamento di quiescenza.
 
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