| Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 27 marzo 2001 |  
| Determinazione  dei  criteri  per  la  conversione  in  stoccaggio di giacimenti  in  fase  avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. |  
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
    Visto  l'art.  13, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.   164,   che  stabilisce  che  i  titolari  delle  concessioni  di coltivazione  relative  a giacimenti in avanzata fase di coltivazione sono  tenuti  a  fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato   tutte  le  informazioni  atte  a  stabilire  se  i giacimenti   oggetto   della   concessione   di   coltivazione  siano tecnicamente  ed  economicamente  suscettibili  di  essere  adibiti a stoccaggio di gas;  Visto  l'art. 13, comma 7, dello stesso decreto, che stabilisce che il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, nel caso  in  cui  riconosca  la  possibilita' sopra indicata, e valutata altresi'  la  necessita'  di incrementare le capacita' del sistema di stoccaggio   nazionale,   pubblica   le   informazioni  ricevute  nel Bollettino  ufficiale degli idrocarburi e la geotermia, stabilendo un termine  per  la  presentazione  delle  domande  per l'ottenimento di concessioni di stoccaggio relativamente agli stessi giacimenti;  Visto  l'art. 13, comma 8, dello stesso decreto, che stabilisce che il  titolare  di  una  concessione di coltivazione ha in ogni caso la facolta' di presentare domanda di concessione di stoccaggio;  Visto  l'art. 13, comma 9, dello stesso decreto, che stabilisce che in caso di concorrenza fra piu' domande la concessione e' attribuita, sentito  il  Comitato  tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori;  Visto  l'art.  13,  comma  10, dello stesso decreto, che stabilisce che,  in  assenza  di  presentazione  di  domande  di  concessione di stoccaggio,  il  titolare  della relativa concessione di coltivazione prosegue l'attivita' di coltivazione;  Ritenuto  necessario,  ai  sensi dell'art. 28 dello stesso decreto, per  incrementare le capacita' di stoccaggio nel territorio nazionale ai  fini  della  sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas  e  del funzionamento  coordinato  del  sistema  degli  stoccaggi,  stabilire indirizzi e modalita' per l'accesso ai giacimenti in fase avanzata di coltivazione per la loro conversione in stoccaggio;  Visto  l'art. 29 dello stesso decreto, che stabilisce che ogni tipo di  concessione  per  l'esercizio di un'attivita' nel settore del gas sia   rilasciato   dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  in  base  a  criteri  e  procedure obiettivi e non discriminatori,  resi  pubblici mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia;                              Decreta:                               Art. 1. Criteri   per  l'idoneita'  alla  conversione  in  stoccaggio  di  un                     giacimento in coltivazione  1.  I  criteri  in  base ai quali un giacimento in fase avanzata di coltivazione  e'  ritenuto  suscettibile  di  essere  tecnicamente ed economicamente adibito a stoccaggio sono rappresentati da:    a) presenza  di  una  trappola  con  una  roccia di copertura con caratteristiche   tali   da   garantire  la  tenuta  idraulica  verso formazioni soprastanti;    b) elevata  percentuale  delle  riserve  prodotte,  rispetto alle riserve  originariamente  in  posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute;    c) efficienza  allo  stoccaggio  superiore  al 30%, definita come rapporto  tra il working gas e la somma del working gas e del cushion gas,   sia   in   termini  di  reali  prestazioni  erogative  sia  di economicita';    d) porosita'  dell'ordine,  o  superiore, al 20%, e permeabilita' dell'ordine, o superiore, a 20 mD.  |  
|   |                                 Art. 2. Procedura  per l'attribuzione di concessioni di stoccaggio relative a                     giacimenti in coltivazione  1.  In prima applicazione del presente decreto, entro un mese dalla data  di  pubblicazione  dello  stesso,  i titolari di concessioni di coltivazione  forniscono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,   relativamente   ai   giacimenti   in   terraferma rispondenti  ai  criteri  stabiliti  nell'art.  1, con riserve di gas originariamente   in   posto,   tenuto   conto   delle  rivalutazioni intervenute, superiori a un miliardo di Smc, per i quali almeno l'80% delle  riserve producibili sia stato prodotto, le informazioni atte a stabilire   se   i   giacimenti   medesimi   siano   tecnicamente  ed economicamente  suscettibili  di  essere adibiti a stoccaggio di gas, indicando   tipologia   e   storia  produttiva  del  giacimento,  con particolare  riguardo  al  meccanismo  di  produzione e all'andamento della produttivita' dei pozzi in funzione della pressione.  2.  Entro  i  successivi  tre  mesi,  previa  valutazione  dei dati inviati,    il    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e dell'artigianato,  valutata altresi' la necessita' di incrementare le capacita'  del  sistema  di  stoccaggio  nazionale, in funzione delle esigenze  di sicurezza del sistema del gas, seleziona i giacimenti di cui  al comma 1 e ne pubblica l'elenco nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi  e  della  geotermia  con  i  relativi  dati  di massima, unitamente  al  programma di previsione delle capacita' di stoccaggio programmate  in  funzione  dell'evoluzione dei consumi e del grado di sicurezza  del sistema. Con avviso pubblicato nello stesso numero del Bollettino   ufficiale  degli  idrocarburi  e  della  geotermia  sono stabilite  le  modalita' di prenotazione e di accesso ai "data rooms" di  cui al comma 4 da parte degli interessati, stabilendo altresi' le caratteristiche   del   contratto  di  consultazione  e  il  relativo corrispettivo  economico,  a  copertura  dei  costi  del  servizio di consultazione.  3.   Gli   operatori   interessati   individuano,  nell'elenco  dei giacimenti  pubblicato, i giacimenti che intendono sviluppare e entro due  mesi  presentano  al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato  richiesta  di  acquisizione  dei  dati di dettaglio necessari per effettuare lo studio di fattibilita' per la conversione in  stoccaggio  del  giacimento,  allegando, nel caso non sia gia' in possesso  dello  stesso  Ministero,  la  documentazione  necessaria a dimostrare  il possesso della necessaria capacita' tecnica, economica ed  organizzativa  e  di  poter  svolgere, nel pubblico interesse, un programma  di  stoccaggio  rispondente  alle disposizioni del decreto legislativo  23 maggio 2000, n. 164. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  previa  verifica dei requisiti sopra citati,  trasmettere  ai  titolari  delle concessioni di coltivazione interessati.  4.  I  titolari  delle  concessioni  di  coltivazione  relative  ai giacimenti  per i quali e' stata presentata richiesta di acquisizione dei  dati,  sono  tenuti  entro  due  mesi  ad  allestire,  per  ogni giacimento,  un  "data  room"  presso  le  loro sedi, rendendo noti i seguenti dati:    a) quantita' e qualita' dei fluidi di formazione;    b) rilievi  sismici  2D  e  studi  di  interpretazione geofisica, geologica e di giacimento;    c) gas originariamente in posto e riserve residue;    d) profilo di produzione;    e) andamento  delle  pressioni  di  testa  e  di fondo durante la produzione;    f) situazione dei pozzi e schemi di completamento;    g) descrizione delle facilities di superficie,  e, qualora disponibili:    a) rilievi sismici 3D e 4D del giacimento;    b) dati su carotaggi della roccia di copertura e del giacimento;    c) risultati di test d'iniettivita' e di prove di erogazione;    d) logs  di monitoraggio della distribuzione e dell'andamento del gas   prodotto   o   iniettato  in  giacimento  durante  il  test  di iniettivita';    e) i   dati   necessari   per   la  valutazione  preliminare  del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000.  5.  Entro  i  tre  mesi  successivi  al  termine  delle  operazioni complessive  di consultazione, gli operatori interessati, in possesso dei  requisiti  previsti  dalla  legge  26 aprile  1974, n. 170 e dal decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  purche'  dotati  di capacita'  tecnica,  economica ed organizzativa adeguate al progetto, possono   presentare   istanza   di   concessione  di  stoccaggio  in concorrenza    al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  per uno o piu' dei giacimenti di cui al comma 2. Le domande pervenute successivamente sono dichiarate irricevibili.  6.  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170,  e  dell'art. 33 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, possono  presentare  istanza di concessione di stoccaggio imprese del gas  italiane  o  aventi sede o controllate da imprese aventi sede in altri Stati che ammettono le imprese del gas italiane allo stoccaggio di gas naturale nei giacimenti ricadenti sotto la loro giurisdizione.  7.  Le  istanze  pervenute  entro  i termini di cui al comma 5 sono pubblicate   nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e  della geotermia.  8.   Successivamente   al   1 gennaio   2002,   in  relazione  alle disposizioni  sulla  separazione  societaria  di  cui all'art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora il titolare della relativa  concessione  di  coltivazione intenda presentare istanza di concessione  di  stoccaggio  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  deve contestualmente   indicare   il   soggetto  al  quale  attribuire  la concessione di stoccaggio, che e' tenuto a controfirmare l'istanza di concessione  di  stoccaggio  e  il  relativo  progetto di massima. Il soggetto   indicato  non  puo'  presentare  direttamente  istanza  di concessione di stoccaggio per lo stesso giacimento.  9.  Alla  domanda  deve  essere  allegato,  in  busta sigillata, il progetto di massima dello stoccaggio, comprensivo dei relativi costi, che'  deve  essere  redatto  sulla  base  di  un modello dinamico che espliciti i seguenti elementi:    a) working gas e massima portata di punta giornaliera;    b) cushion gas e capacita' massima di stoccaggio;    c) valori  della pressione al fondo e a testa pozzo nelle diverse fasi di esercizio;    d) tipologia di pozzi e di completamento;    e) numero di pozzi dedicati allo stoccaggio;    f) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;    g) dimensionamento degli impianti di compressione e trattamento.  10.  La  selezione  tra  tutte  le domande presentate e' effettuata entro   tre  mesi  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  sentito  il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in base ai seguenti criteri, valutati nell'ordine:    a) completezza  e  razionalita'  del progetto di stoccaggio e del relativo programma lavori proposto;    b) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;    c) minore  entita'  degli  investimenti, a parita' di prestazioni assicurate dal progetto di stoccaggio;    d) modalita'  di  svolgimento  dei  lavori,  anche  riferiti alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale.  11.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette copia del decreto di conferimento, del programma dei lavori e   del   piano  degli  investimenti  approvati  col  decreto  stesso all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  ai  fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio.  12.  Il  decreto  di  conferimento  e'  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale   degli  idrocarburi  e  della  geotermia,  riportando  per estratto il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate. Con lo stesso decreto e' approvato l'elenco delle pertinenze relative alla  precedente concessione di coltivazione funzionali all'attivita' di   stoccaggio,   che   divengono   direttamente  e  contestualmente pertinenze della concessione di stoccaggio.  13.   Ove   in   una  concessione  di  coltivazione  esistano  piu' giacimenti,   solo  alcuni  dei  quali  idonei  allo  stoccaggio,  la procedura  sopra  indicata si sviluppa unicamente per quei giacimenti potenzialmente oggetto della conversione in stoccaggio.  14.  Ove  la  concessione  di  stoccaggio  da  attribuire comprenda totalmente  la  relativa  concessione  di  coltivazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca della  concessione  di  coltivazione  contestualmente al conferimento della concessione di stoccaggio.  15. Indipendentemente da quanto previsto ai commi precedenti, resta ferma  la facolta' del titolare di una concessione di coltivazione di presentare  domanda  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato  per  l'ottenimento di una concessione di stoccaggio per giacimenti non compresi nell'elenco di cui al comma 2.  |  
|   |                                 Art. 3. Attribuzione   di  concessioni  di  stoccaggio  in  caso  rinuncia  a                     concessioni di coltivazione  1. In caso di presentazione di istanza di rinuncia relativamente ad una  concessione  di  coltivazione,  il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  valutata  l'eventuale  idoneita'  ed opportunita'  della conversione in stoccaggio del giacimento cui essa si  riferisce,  puo'  avviare  una  procedura  per l'attribuzione del giacimento  stesso in concorrenza in concessione di stoccaggio con le modalita' di cui all'art. 2.  2. Nei casi di cui al comma 1, il corrispettivo di cui all'art. 13, comma  9,  del  decreto legislativo n. 164 del 2000, non e' dovuto al titolare  della  concessione  di  coltivazione  rinunciatario,  ma e' versato  dal  titolare  della  nuova  concessione  di  stoccaggio  in apposito  capitolo  del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, del  bilancio  e della programmazione economica per la riassegnazione tra  le  risorse disponibili per l'incentivazione alla conversione di giacimenti in stoccaggio di cui all'art. 13, comma 3, del sopracitato decreto.  Il titolare della concessione di coltivazione rinunciatario e' tenuto al versamento su detto capitolo di una somma corrispondente alle spese di ripristino del sito in cui aveva luogo la coltivazione.  |  
|   |                                 Art. 4.     Banca dati dei giacimenti in avanzata fase di coltivazione  1. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto i  titolari  di  concessione  di  coltivazione relativa ai giacimenti aventi  le  caratteristiche  di  cui  all'art.  1, con riserve di gas originariamente   in   posto,   tenuto   conto   delle  rivalutazioni intervenute,  superiori  a  500 milioni di Smc, per i quali almeno il 60%  delle  riserve producibili sia stato prodotto, devono inviare su supporto  informatico  al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato le informazioni di cui all'art. 2, comma 1.  2.  Trascorso  tale  termine,  le stesse informazioni sono altresi' inviate al momento in cui altri giacimenti raggiungano i parametri di cui al comma 1.  |  
|   |                                 Art. 5.                       Ulteriori disposizioni  1.  Con  successivi  decreti,  ove necessario, saranno stabilite le procedure  per  consentire  la conversione in stoccaggio di ulteriori giacimenti in fase avanzata di coltivazione.  |  
|   |                                 Art. 6. Ampliamento   delle   capacita'   di  stoccaggio  in  concessioni  di                         stoccaggio vigenti  1.  L'ampliamento  delle capacita' di stoccaggio in una concessione vigente,  realizzato  mediante  estensione  dello stoccaggio ad altri livelli   o   mediante   l'incremento   della  pressione  massima  di stoccaggio,  e'  soggetto  ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, previa valutazione della   necessita'  di  incrementare  le  capacita'  del  sistema  di stoccaggio  nazionale,  in  funzione  delle esigenze di sicurezza del sistema  del  gas  e  sentito,  nei  casi  di maggiore  rilevanza, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.  2.  L'autorizzazione  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi  e  della geotermia, riportando per estratto il programma dei lavori approvato.  3.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette  copia  dell'autorizzazione, del programma dei lavori e del piano degli investimenti, approvati col decreto stesso, all'Autorita' per  l'energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio.  |  
|   |                                 Art. 7.  Attribuzione di concessioni di stoccaggio su giacimenti esauriti  1.  In  prima  applicazione  del  presente  decreto,  il  Ministero dell'industria,    del   commercio   e   dell'artigianato   cura   la pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi e della geotermia  delle  informazioni  disponibili  in  merito  a giacimenti esauriti in terraferma di idrocarburi gassosi, rispondenti ai criteri di  cui all'art. l e con riserve originariamente in posto superiori a 500   milioni  di  Smc,  per  i  quali  la  relativa  concessione  di coltivazione sia cessata.  2.  I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art.  2  possono presentare domanda di concessione di stoccaggio relativamente ai giacimenti di cui al comma 1.  3.   La  domanda  e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  degli idrocarburi  e  della  geotermia  e, per un periodo di tre mesi dalla pubblicazione,  sono  accettate  domande in concorrenza relativamente allo stesso giacimento.  4.  Alle  domande  di concessione di stoccaggio presentate ai sensi del  presente  articolo si applicano le disposizioni dei commi da 9 a 12 dell'art. 2.  5.  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo  non  e' dovuto il corrispettivo  di  cui  all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.  |  
|   |                                 Art. 8.       Attribuzione di concessioni di stoccaggio non prorogate  1.  Qualora  alla scadenza della concessione di stoccaggio, incluse le  concessioni  vigenti  alla  data di entrata in vigore del decreto legislativo  23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dell'industria, del commercio   e   dell'artigianato,   per   motivi  non  imputabili  al concessionario,   non  accordi  la  proroga  richiesta,  in  caso  di attribuzione  della  stessa  concessione  a  un  nuovo  operatore, da effettuare  mediante  le  procedure di concorrenza di cui all'art. 7, commi  3  e  4,  al titolare precedente e' riconosciuto, a carico del nuovo  operatore,  il  corrispettivo  di cui all'art. 13, comma 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.  2.  Nel  caso  alla  scadenza  la concessione di stoccaggio non sia attribuita  ad  altro operatore, il titolare precedente ha diritto di estrarre  e  di disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo  23  maggio 2000, n. 164, del totale del gas presente nel giacimento  nei livelli non piu' adibiti a stoccaggio, fermo restando l'obbligo del ripristino del sito.  |  
|   |                                 Art. 9.         Attribuzione di concessioni di stoccaggio decadute  1.  In  caso  di pronuncia di decadenza del concessionario ai sensi dell'art.  6  della  legge  26  aprile  1974,  n.  170,  il Ministero dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato puo' attribuire la concessione di stoccaggio a un nuovo soggetto in concorrenza mediante le procedure di cui all'art. 7, commi 3 e 4.  2. Il concessionario decaduto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, sopra citato  puo'  estrarre  il  gas  reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo concessionario.  3.  Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono direttamente trasferite  al  nuovo  concessionario,  previo versamento su apposito capitolo   del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della programmazione  economica  del corrispettivo ad esse relativo, di cui all'art.  13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per la riassegnazione tra le risorse disponibili per l'incentivazione alla  conversione  di  giacimenti  in  stoccaggio di cui all'art. 13, comma 3, del sopracitato decreto.  4.  In  ogni caso il concessionario decaduto e' tenuto a versare su apposito  capitolo  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione   economica   una  somma  equivalente  alle  spese  di ripristino del sito.  |  
|   |                                Art. 10.        Attribuzione di concessioni di stoccaggio rinunciate  1. Nel caso di rinuncia da parte di un operatore di una concessione di   stoccaggio,   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  puo'  attribuire  la concessione di stoccaggio a un nuovo  soggetto  in concorrenza mediante le procedure di cui all'art. 7, commi 3 e 4.  2.  Il  concessionario rinunciatario puo' estrarre il gas reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo concessionario.  3.  Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono direttamente trasferite  al  nuovo  concessionario previo versamento sull'apposito capitolo  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  del corrispettivo ad esse relativo,  di  cui  all'art.  13,  comma  9,  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.  4. In ogni caso il concessionario rinunciatario e' tenuto a versare su  apposito  capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione   economica   una  somma  equivalente  alle  spese  di ripristino del sito.  |  
|   |                                Art. 11.                            Norme finali  1.  Con  successivo  decreto  saranno  stabiliti  i  criteri per la determinazione  dei  corrispettivi  di  cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana   e   nel  Bollettino  ufficiale  degli idrocarburi e della geotermia.    Roma, 27 marzo 2001                                                   Il Ministro: Letta  |  
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