| Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 |  
| Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e  sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo  15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;  Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al  Governo  per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere riunite  e  coordinate  tra  loro le disposizioni vigenti in materia, apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della normativa,  anche  al  fine  di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita',  per  le pari opportunita' e per la funzione pubblica;
                                  Emana                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.                              Oggetto;         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
    1.  Il  presente  testo  unico  disciplina  i  congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.  2.  Sono  fatte  salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,   regolamenti,   contratti   collettivi,   e   da  ogni  altra disposizione. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Nota al titolo:              - La  legge  8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni          per il sostegno della maternita' e della paternita', per il          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento          dei  tempi  delle  citta'"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale  del  13 marzo 2000, n. 60. Il testo dell'art. 15          e' il seguente:              "Art.  15  (Testo  unico).  -  1.  Al fine di conferire          organicita'  e  sistematicita'  alle  norme  in  materia di          tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita',          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un          decreto   legislativo   recante   il   testo   unico  delle          disposizioni  legislative  vigenti in materia, nel rispetto          dei seguenti principi e criteri direttivi:                a) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle          norme;                b) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche          implicitamente, da successive disposizioni;                c) coordinamento formale del testo delle disposizioni          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e          sistematica  della  normativa,  anche al fine di adeguare e          semplificare il linguaggio normativo;                d) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;                e) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione          delle stesse in apposito allegato al testo unico;                f) esplicita   abrogazione   delle  norme  secondarie          incompatibili  con le disposizioni legislative raccolte nel          testo unico.              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1          e'  deliberato  dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,          con  apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere del          Consiglio    di    Stato,   alle   competenti   Commissioni          parlamentari  permanenti,  che  esprimono  il  parere entro          quarantacinque giorni dall'assegnazione.              3.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  possono essere          emanate,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di          cui  al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma          2, disposizioni correttive del testo unico.".          Note alle premesse:              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i          regolamenti.              - Per  il  testo  dell'art.  15  della  citata legge n.          53/2000, si veda in nota al titolo.              - La  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del  Consiglio  dei  Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale   del  12 settembre  1988,  n.  214,  supplemento          ordinario.
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|   |                                 Art. 2.                             Definizioni    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
    1. Ai fini del presente testo unico:    a) per   "congedo   di   maternita'"   si   intende  l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;    b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';    c) per  "congedo  parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;    d) per   "congedo   per   la  malattia  del  figlio"  si  intende l'astensione   facoltativa   dal   lavoro  della  lavoratrice  o  del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;    e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di  apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.  2.  Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le  pubbliche  amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi   della  legislazione  vigente,  da  disposizioni  normative  e contrattuali.  I  trattamenti  economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.  |  
|   |                                 Art. 3.                     Divieto di discriminazione
    1.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di  assunzione  e  qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti  i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento  allo  stato  matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo  quanto  previsto  dal  comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.  2.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento  e  aggiornamento  professionale, per quanto concerne sia  l'accesso  sia  i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.  3.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per quanto  riguarda  la  retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione  di  qualifiche  e  mansioni  e  la progressione nella carriera,  secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 
                                         Note all'art. 3, commi 1 e 2:              - La legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante "Parita' di          trattamento  tra  uomini  e  donne in materia di lavoro" e'          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 dicembre 1977, n.          343. Si riporta il testo dell'art. 1:              "Art. 1. - E' vietata qualsiasi discriminazione fondata          sul   sesso   per   quanto  riguarda  l'accesso  al  lavoro          indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque          sia  il  settore  o il ramo di attivita', a tutti i livelli          della gerarchia professionale.              La  discriminazione  di  cui  al  comma  precedente  e'          vietata anche se attuata:                1)  attraverso il riferimento allo stato matrimoniale          o di famiglia o di gravidanza;                2)   in  modo  indiretto,  attraverso  meccanismi  di          preselezione  ovvero  a  mezzo stampa o con qualsiasi altra          forma    pubblicitaria    che    indichi   come   requisito          professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.              Il  divieto di cui ai commi precedenti si applica anche          alle  iniziative  in  materia  di orientamento, formazione,          perfezionamento  e  aggiornamento professionale, per quanto          concerne sia l'accesso sia i contenuti.              Eventuali  deroghe alle disposizioni che precedono sono          ammesse  soltanto  per  mansioni  di lavoro particolarmente          pesanti    individuate    attraverso    la   contrattazione          collettiva.              Non     costituisce     discriminazione    condizionare          all'appartenenza  ad  un  determinato sesso l'assunzione in          attivita'  della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando          cio'   sia  essenziale  alla  natura  del  lavoro  o  della          prestazione.".          Nota all'art. 3, comma 3:              - Il  testo  degli articoli 2 e 3 della citata legge n.          903/1977 e' il seguente:              "Art.  2.  -  La  lavoratrice  ha  diritto  alla stessa          retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste          siano uguali o di pari valore.              I  sistemi  di  classificazione  professionale  ai fini          della  determinazione  delle  retribuzioni debbono adottare          criteri comuni per uomini e donne.".              "Art.  3.  -  E'  vietata qualsiasi discriminazione fra          uomini  e  donne  per  quanto riguarda l'attribuzione delle          qualifiche,   delle   mansioni   e  la  progressione  nella          carriera.              Le  assenze  dal  lavoro, previste dagli articoli 4 e 5          della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai          fini  della  progressione  nella  carriera,  come attivita'          lavorativa,  quando i contratti collettivi non richiedano a          tale scopo particolari requisiti.".
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|   |                                 Art. 4         Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
    1.  In  sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro,  in  virtu'  delle  disposizioni del presente testo unico, il datore  di  lavoro  puo'  assumere  personale  con  contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo  comma,  lettera  b),  della  legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.  2.  L'assunzione  di  personale  a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi  del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad  un  mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.  3.  Nelle  aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico  del  datore  di  lavoro  che assume personale con contratto a tempo  determinato  in  sostituzione  di  lavoratrici e lavoratori in congedo,  e'  concesso  uno  sgravio  contributivo  del 50 per cento. Quando  la  sostituzione  avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.  4.  Le  disposizioni  del  comma  3  trovano  applicazione  fino al compimento  di  un  anno  di  eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore  in  congedo  o  per  un  anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.  5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI,  e'  possibile  procedere,  in  caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo  anno  di  accoglienza  del  minore  adottato o in affidamento, all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di personale temporaneo,  per  un  periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3. 
                                         Note all'art. 4, comma 1:              - La  legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina          del  contratto di lavoro a tempo determinato" e' pubblicata          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17 maggio 1962, n. 125. Si          riporta il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b):              "Art.  1.  -  Il  contratto di lavoro si reputa a tempo          indeterminato,  salvo  le  eccezioni  appresso indicate. E'          consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata del          contratto;                a) omissis;                b) quando  l'assunzione  abbia  luogo  per sostituire          lavoratori  assenti  e per i quali sussiste il diritto alla          conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro          a  termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e          la causa della sua sostituzione;".              - La  legge  24 giugno  1997, n. 196, recante "Norme in          materia di promozione dell'occupazione" e' pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  4 luglio  1997,  n.  154,  supplemento          ordinario.  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 2,          lettera c):              "Art.  1  (Contratto  di  fornitura  di  prestazioni di          lavoro  temporaneo).  -  2.  Il  contratto  di fornitura di          lavoro temporaneo puo' essere concluso:                a)-b) omissis;                c) nei  casi  di sostituzione dei lavoratori assenti,          fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.".
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|   |                                 Art. 5.           Anticipazione del trattamento di fine rapporto                 (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
    1.  Durante  i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32,  il  trattamento  di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del  sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000,  n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e successive modificazioni,  possono  prevedere la possibilita' di conseguire tale anticipazione. 
                                         Note all'art. 5:              - L'art.   7  della  citata  legge  n.  53/2000  recita          testualmente:              "Art.   7   (Anticipazione   del  trattamento  di  fine          rapporto).  -  1. Oltre  che  nelle ipotesi di cui all'art.          2120,  ottavo  comma,  del codice civile, il trattamento di          fine rapporto puo' essere anticipato ai fini delle spese da          sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui          all'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,          come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge,          e  di  cui  agli  articoli  5  e  6  della  presente legge.          L'anticipazione e' corrisposta unitamente alla retribuzione          relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.          Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di          anticipazioni per indennita' equipollenti al trattamento di          fine  rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori          dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.              2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari          di  cui  al  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e          successive modificazioni, possono prevedere la possibilita'          di  conseguire,  ai  sensi dell'art. 7, comma 4, del citato          decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle          prestazioni  per le spese da sostenere durante i periodi di          fruizione  dei  congedi  di  cui  agli articoli 5 e 6 della          presente legge.              3.  Con  decreto del Ministro per la funzione pubblica,          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica,  del  lavoro  e della previdenza          sociale  e  per  la  solidarieta' sociale, sono definite le          modalita'  applicative  delle  disposizioni  del comma 1 in          riferimento      ai      dipendenti     delle     pubbliche          amministrazioni.".              - Il  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e          successive  modificazioni,  recante "Disciplina delle forme          pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,          lettera  v),  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421"  e'          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97,          supplemento ordinario.
                           |  
|   |                                 Art. 6.                Tutela della sicurezza e della salute       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;              legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
    1.  Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e  della  salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino  a  sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.  2.  La  tutela  si  applica,  altresi',  alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta'.  3.  Salva  l'ordinaria  assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del   Servizio   sanitario  nazionale,  le  lavoratrici,  durante  la gravidanza,  possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private  accreditate,  con  esclusione  dal  costo  delle prestazioni erogate,  oltre  che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle  prestazioni  specialistiche per la tutela della maternita', in funzione   preconcezionale  e  di  prevenzione  del  rischio  fetale, previste  dal  decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 1,  comma  5,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate. 
                                         Nota all'art. 6, comma 3:              - Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 recante          "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle          prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma          dell'art.  59,  comma  50, della legge 27 dicembre 1997, n.          449"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile          1998,  n. 99. Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera a), e'          il seguente:              "Art. 1 (Finalita' e criteri generali). - 1-4. Omissis.              5.  Restano  altresi'  escluse  dalla partecipazione al          costo  le  prestazioni  erogate  a  fronte di condizioni di          interesse sociale, finalizzate a:                a) la  tutela  della  maternita',  limitatamente alle          prestazioni  definite dal decreto 6 marzo 1995 del Ministro          della  sanita',  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 87          del  13 aprile  1995,  da  aggiornare entro sessanta giorni          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,          sentito  il  Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le          province autonome;".
                           |  
|   |                                 Art. 7.                           Lavori vietati  (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31,   comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
    1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di  pesi,  nonche'  ai  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri. I lavori  pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri della  sanita'  e  per  la  solidarieta'  sociale,  sentite  le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.  2.  Tra  i  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri sono inclusi quelli  che  comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.  3.  La  lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.  4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in  cui  i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza  della  lavoratrice,  accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.  5.  La  lavoratrice  adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,  nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.  6.  Quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata  ad altre mansioni,  il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per  territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo  di  cui  al  presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.  7.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi. 
                                         Nota all'art. 7, comma 1:              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          25 novembre   1976,   n.   1026,  recante  "Regolamento  di          esecuzione  della  legge  30 dicembre  1971, n. 1204, sulla          tutela   delle   lavoratrici  madri"  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n. 72.          Nota all'art. 7, comma 5:              - La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di          lavoro  e  norme  sul  collocamento"  e'  pubblicata  nella          Gazzetta  Ufficiale  del 27 maggio 1970, n. 131. Si riporta          il testo dell'art. 13:              "Art.  13  (Mansioni del lavoratore). - L'art. 2103 del          codice civile e' sostituito dal seguente:              "Il  prestatore  di  lavoro  deve  essere  adibito alle          mansioni   per  le  quali  e'  stato  assunto  o  a  quelle          corrispondenti   alla   categoria   superiore   che   abbia          successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni equivalenti          alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione          della  retribuzione.  Nel  caso  di assegnazione a mansioni          superiori   il   prestatore   ha   diritto  al  trattamento          corrispondente   all'attivita'   svolta,  e  l'assegnazione          stessa  diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto          luogo  per  sostituzione  di lavoratore assente con diritto          alla  conservazione  del posto, dopo un periodo fissato dai          contratti  collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.          Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad          un'altra   se   non   per   comprovate   ragioni  tecniche,          organizzative e produttive.              Ogni patto contrario e' nullo.".
                           |  
|   |                                 Art. 8.                 Esposizione a radiazioni ionizzanti        (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
    1.  Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in  zone  classificate  o,  comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero   esporre   il   nascituro  ad  una  dose  che  ecceda  un millisievert durante il periodo della gravidanza.  2.  E'  fatto  obbligo  alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.  3.  E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione.  |  
|   |                                 Art. 9.            Polizia di Stato, penitenziaria e municipale               (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente Capo, durante la gravidanza  e'  vietato  adibire  al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.  2.  Per  le  appartenenti  alla  Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari  previsti  dal presente testo unico sono devoluti al servizio  sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano al personale femminile  del  corpo  di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale. 
                                         Nota all'art. 9:              - Si riporta l'art. 96 del decreto legislativo 17 marzo          1995,  n.  230  (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,          90/641/Euratom,  92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di          radiazioni ionizzanti):              "Art.  96 (Limiti di esposizione). - 1. Con decreto del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del          Ministro   della   sanita',   d'intesa   con   i   Ministri          dell'ambiente,  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e          della  protezione  civile,  sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA,          l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse          modalita'  di  esposizione  di  cui  al  decreto  ai  sensi          dell'art. 82:                a) i limiti di dose per:                  1) lavoratori esposti;                  2) apprendisti e studenti;                  3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;                  4) Lavoratori non esposti;                b) i  valori  di  dose che comportano la sorveglianza          medica  eccezionale  e  l'obbligo di cui agli articoli 91 e          92.              2. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire          particolari  limiti di dose o condizioni di esposiziore per          le  lavoratrici in eta' fertile, nonche' per le apprendiste          e studentesse in eta' fertile, di cui all'art. 70.              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di          concerto  con  i  Ministri della sanita' e della protezione          civile,  sentiti  il  CNR,  l'ANPA,  l'ISS  e l'ISPESL sono          fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.              4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite          le  specifiche  grandezze radioprotezionistiche, come mezzo          per  garantire  l'osservanza  dei  limiti  di  dose,  con i          relativi  criteri  di  utilizzazione,  anche  per i casi di          esposizione esterna e interna concomitante.              5.  Con  i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere          stabiliti  particolari  casi per i quali non si applicano i          limiti di dose di cui agli stessi decreti.              6.  Nel  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'          stabiliti  i valori di concentrazione di radionuclidi nelle          acque di miniera ai fini dell'art. 16, comma 1.              7.  I  limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3          nonche'  le  specifiche  grandezze  ed  i criteri di cui al          comma  4  debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto          degli   obiettivi   di   radioprotezione   stabiliti  dalle          direttive dell'Unione europea.".          Nota all'art. 9, comma 2:              - La  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  e successive          modificazioni,  recante "Istituzione del servizio sanitario          nazionale"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del          28 dicembre  1978,  n. 360, supplemento ordinario. Il testo          dell'art. 6, lettera z) e' il seguente:              "Art.  6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:                a) - v) omissis;                z) i  servizi  sanitari istituiti per le Forze armate          ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di          custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,          nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie          dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario          delle condizioni del personale dipendente.".
                           |  
|   |                                Art. 10.                    Personale militare femminile    (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
    1.  Fatti  salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti  agli  articoli  16  e  17,  comma  1, durante il periodo di gravidanza  e  fino  a  sette  mesi  successivi al parto il personale militare  femminile  non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed  insalubri,  da  determinarsi  con  decreti  adottati,  sentito il comitato  consultivo  di  cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre  1999,  n.  380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari opportunita'  per  il  personale  delle  Forze armate, nonche' con il Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza. 
                                         Nota all'art. 10:              - La  legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al          Governo  per l'istituzione del servizio militare volontario          femminile",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del          29 ottobre  1999,  n. 255. Si riporta il testo dell'art. 1,          comma 3:              "3.  Con decreto del Ministro della difesa, di concerto          con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari          opportunita',  e' istituito, entro trenta giorni dalla data          di  entrata in vigore della presente legge e per un periodo          di   quattro   anni  rinnovabile,  un  Comitato  consultivo          composto  da  undici  membri  nel  quale  e' assicurata una          partecipazione maggioritaria   di  personale  femminile  in          possesso  di adeguate esperienze e competenze nelle materie          attinenti  ai  settori  di  interesse  del  Ministero della          difesa  e  del  Ministero  delle finanze, con il compito di          assistere  il  Capo  di  stato maggiore  della difesa ed il          Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia di finanza          nell'azione   di  indirizzo,  coordinamento  e  valutazione          dell'inserimento   e   della   integrazione  del  personale          femminile  nelle  strutture  delle Forze armate e del Corpo          della   guardia   di   finanza.  Sei  membri  del  Comitato          consultivo  sono  scelti  dal  Ministro  della  difesa  con          proprio  decreto  e  un membro e' scelto dal Ministro delle          finanze  con  proprio  decreto.  Il  Ministro  per  le pari          opportunita'  designa  i  restanti  quattro membri, due dei          quali  sono  indicati  dalla  Commissione  nazionale per la          parita'  e  le  pari  opportunita' tra uomo e donna. Con il          decreto  di istituzione del Comitato consultivo il Ministro          della  difesa  provvede  anche all'indicazione di eventuali          compensi  connessi  alla  effettiva  presenza ai lavori del          Comitato  stesso.  Per  il  funzionamento  del  Comitato e'          autorizzata  la  spesa  di lire 80 milioni per il 1999 e di          lire  240  milioni  annue a decorrere dal 2000. Al relativo          onere  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica   per   l'anno   1999,   allo  scopo  utilizzando          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della difesa. Il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,          le occorrenti variazioni di bilancio.".
                           |  
|   |                                Art. 11.                       Valutazione dei rischi       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
    1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore  di  lavoro,  nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza  e  la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione  ad  agenti  fisici,  chimici  o  biologici,  processi  o condizioni  di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici   elaborate   dalla   Commissione   dell'Unione   europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.  2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo  19 settembre  1994,  n. 626, e successive modificazioni, comprende  quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per  la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. 
                                         Nota all'art. 11, comma 1:              - Il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e          successive   modificazioni,   recante   "Attuazione   delle          direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,          90/269/CEE,  90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,          97/42/CE  e  1999/38/CE  riguardanti il miglioramento della          sicurezza  e della salute dei lavoratori durante il lavoro"          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.          265,  supplemento ordinario. Il testo dell'art. 4, comma 1,          e' il seguente:              "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e          del  preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla          natura   dell'attivita'   dell'azienda  ovvero  dell'unita'          produttiva,  valuta,  nella  scelta  delle  attrezzature di          lavoro  e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,          nonche'  nella  sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi          per  la  sicurezza  e  per  la  salute  dei lavoratori, ivi          compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a          rischi particolari.".          Nota all'art 11, comma 2:              - Il  testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo          n. 626/1994 e' il seguente:              "Art.  21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore          di  lavoro  provvede  affinche'  ciascun  lavoratore riceva          un'adeguata informazione su:                a) i  rischi  per  la  sicurezza e la salute connessi          all'attivita' dell'impresa in generale;                b) le   misure   e   le  attivita'  di  protezione  e          prevenzione adottate;                c) i  rischi  specifici  cui  e' esposto in relazione          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le          disposizioni aziendali in materia;                d) i  pericoli  connessi all'uso delle sostanze e dei          preparati  pericolosi  sulla  base delle schede dei dati di          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di          buona tecnica;                e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la          lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;                f) il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione e          protezione ed il medico competente;                g) i   nominativi   dei   lavoratori   incaricati  di          applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.              2.  Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui          al commna 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui          all'art. 1, comma 3.".
                           |  
|   |                                Art. 12.                    Conseguenze della valutazione       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
    1.  Qualora  i  risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma  1,  rivelino  un  rischio  per  la sicurezza e la salute delle lavoratrici,   il  datore  di  lavoro  adotta  le  misure  necessarie affinche'  l'esposizione  al  rischio  delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.  2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile  per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica  quanto  stabilito  dall'articolo  7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale  informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del   lavoro   competente   per   territorio,   che   puo'   disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.  4.  L'inosservanza  della  disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.  |  
|   |                                Art. 13.               Adeguamento alla disciplina comunitaria   (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
    1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro della sanita', sentita la Commissione consultiva  permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le  linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti  la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o  la  salute  delle  lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni  di  lavoro,  la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici  e  mentali  connessi  con  l'attivita'  svolta dalle predette lavoratrici.  2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al comma 1, si provvede ad adeguare  ed  integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma  1,  nonche'  a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria. 
                                         Nota all'art. 13, comma 1:              - L'art. 26, comma 1, del citato decreto legislativo n.          626/1994  sostituisce l'art. 393 del decreto del Presidente          della  Repubblica  27 aprile 1955, n. 547 che si riporta di          seguito:              "Art.  26  (Commissione  consultiva  permanente  per la          prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).              Art.  393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso          il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'          istituita  una  commissione  consultiva  permanente  per la          prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa          e'  presieduta  dal  Ministro del lavoro e della previdenza          sociale  o  dal direttore generale della Direzione generale          dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:                a) cinque  funzionari  esperti designati dal Ministro          del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori          del  lavoro,  laureati uno in ingegneria, uno in medicina e          chirurgia e uno in chimica o fisica;                b) il   direttore   e  tre  funzionari  dell'Istituto          superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;                c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';                d) il  direttore  generale  competente  del Ministero          della  sanita'  ed un funzionario per ciascuno dei seguenti          Ministeri:  industria,  commercio  ed artigianato; interno;          difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;          ambiente  e  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  degli  affari          regionali;                e) sei   rappresentanti   delle  regioni  e  province          autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;                f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto          nazionale  assicurazioni  e  infortuni  sul  lavoro;  Corpo          nazionale  dei  vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle          ricerche;  UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;          Istituto italiano di medicina sociale;                g) otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle          organizzazioni    sindacali   dei   lavoratori maggiormente          rappresentative a livello nazionale;                h) otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro,  anche          dell'artigianato     e     della     piccola     e    media          impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;                i) un  esperto  nominato  dal  Ministro  del lavoro e          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle          organizzazioni        sindacali        dei        dirigenti          d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.          Ai  predetti  componenti,  per  le  riunioni  o giornate di          lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto          del  Presidente  della  Repubblica 1o gennaio 1956, n. 5, e          successive modificazioni.              2.  Per  ogni  rappresentante effettivo e' designato un          membro supplente.              3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  commissione puo'          istituire  comitati speciali permanenti dei quali determina          la composizione e la funzione.              4.  La  commissione  puo'  chiamare  a  far  parte  dei          comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte,          anche  su  designazione  delle  associazioni professionali,          dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle          materie trattate.              5.   Le   funzioni   inerenti   alla  segreteria  della          commissione   sono   disimpegnate  da  due  funzionari  del          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.              6. I componenti della commissione consultiva permanente          ed  i  segretari sono nominati con decreto del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale su designazione degli          organismi competenti e durano in carica tre anni.".              - L'art. 26, comma 2, del citato decreto legislativo n.          626/1994,  sostituisce  l'art.  394  del  citato decreto n.          547/1955 che si riporta di seguito:              "Art.   394   (Compiti  della  commissione).  -  1.  La          commissione consultiva permanente ha il compito di:                a) esaminare  i  problemi applicativi della normativa          in  materia  di  sicurezza  e  salute sul posto di lavoro e          predisporre una relazione annuale al riguardo;                b) formulare   proposte   per   lo   sviluppo   e  il          perfezionamento  della  legislazione  vigente  e per il suo          coordinamento   con   altre   disposizioni  concernenti  la          sicurezza  e  la  protezione  della  salute dei lavoratori,          nonche'  per  il  coordinamento  degli organi preposti alla          vigilanza;                c) esaminare   le   problematiche   evidenziate   dai          comitati  regionali  sulle misure preventive e di controllo          dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;                d) proporre  linee  guida applicative della normativa          di sicurezza;                e) esprimere   parere  sugli  adeguamenti  di  natura          strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare          a livello nazionale;                f) esprimere   parere   sulle   richieste  di  deroga          previste  dall'art.  48  del  decreto legislativo 15 agosto          1991, n. 277;                g) esprimere   parere   sulle   richieste  di  deroga          previste  dall'art.  8  del  decreto legislativo 25 gennaio          1992, n. 77;                h) esprimere    parere   sul   riconoscimento   della          conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute          dei  lavoratori  sul  luogo di lavoro di mezzi e sistemi di          sicurezza;                i) esprimere   il   parere  sui  ricorsi  avverso  le          disposizioni   impartite   dagli   ispettori   del   lavoro          nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti          rischi   particolarmente   elevati,  individuate  ai  sensi          dell'art.  43,  comma  1,  lettera  g),  n.  4, della legge          19 febbraio  1992,  n.  142,  secondo  le  modalita' di cui          all'art. 402;                l) esprimere  parere,  su richiesta del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale o del Ministero della          sanita'  o  delle  regioni, su qualsiasi questione relativa          alla  sicurezza  del  lavoro e alla protezione della salute          dei lavoratori.              2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a),          e'   resa   pubblica   ed  e'  trasmessa  alle  commissioni          parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.              3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,          puo'  chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o          autorizzazione  del Ministero del lavoro e della previdenza          sociale, effettuare sopralluoghi.".              - L'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo n.          626/1994, reca:              "3.   L'art.  395  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e' soppresso.          Nota all'art 15:              - Per  il  titolo  del decreto legislativo 19 settembre          1994,  n.  626, e successive modificazioni, si veda in note          all'art. 11, comma 1.
                           |  
|   |                                Art. 14.                         Controlli prenatali       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
    1.  Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione  di  esami  prenatali,  accertamenti  clinici  ovvero visite  mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.  2.  Per  la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano  al  datore  di  lavoro apposita istanza e successivamente presentano  la  relativa  documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.  |  
|   |                                Art. 15.                      Disposizioni applicabili       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
    1.  Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme  le  disposizioni  recate  dal decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  nonche' da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  |  
|   |                                 Art. 16                Divieto di adibire al lavoro le donne       (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
    1. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante  i  due  mesi precedenti la data presunta del parto, salvo   quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente   tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante  gli  ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora   il  parto  avvenga  in data anticipata rispetto a quella presunta.   Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo   il parto.  |  
|   |                                 Art. 17                       Estensione del divieto            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4,              commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
    1.  Il  divieto  e'  anticipato  a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato  stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi  gravosi o pregiudizievoli.  Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro   per   il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentite  le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione  del  primo  decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto  di  lavoro  e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.  2.  Il  servizio  ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla  base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, l'interdizione dal lavoro  delle  lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o  piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel  caso  di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti   forme  morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato   di gravidanza; b) quando  le  condizioni  di  lavoro  o  ambientali  siano  ritenute   pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,   secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.  3.  L'astensione  dal  lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta  dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze  dell'accertamento  medico  ivi  previsto. In ogni caso il provvedimento   dovra'   essere  emanato  entro  sette  giorni  dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.  4.  L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio  o  su  istanza  della lavoratrice, qualora nel corso della propria  attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.  5.  I  provvedimenti  dei  servizi  ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi. 
                                         Note all'art. 17, comma 2:              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,          recante  "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a          norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e'          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,          n.  305,  supplemento  ordinario.  Il testo dell'art. 2 del          citato decreto legislativo n. 502/1992, e' il seguente:              "Art.  2  (Competenze  regionali).  -  1. Spettano alle          regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi          stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed          amministrative   in  materia  di  assistenza  sanitaria  ed          ospedaliera.              2.    Spettano   in   particolare   alle   regioni   la          determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi          e  sull'attivita'  destinata alla tutela della salute e dei          criteri  di  finanziamento  delle unita' sanitarie locali e          delle   aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di  indirizzo          tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette          unita'  sanitarie  locali ed aziende, anche in relazione al
            controllo  di  gestione  e  alla valutazione della qualita'          delle prestazioni sanitarie.              2-bis.  La  legge  regionale istituisce e disciplina la          Conferenza  permanente  per  la  programmazione sanitaria e          socio-sanitaria  regionale,  assicurandone  il  raccordo  o          l'inserimento    nell'organismo    rappresentativo    delle          autonomie  locali,  ove  istituito.  Fanno, comunque, parte          della  Conferenza:  il  sindaco  del comune nel caso in cui          l'ambito  territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale          coincida   con  quella  del  comune;  il  presidente  della          Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di          circoscrizione   nei  casi  in  cui  l'ambito  territoriale          dell'unita'  sanitaria locale sia rispettivamente superiore          o  inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle          associazioni regionali delle autonomie locali.              2-ter.  Il  progetto  del  Piano sanitario regionale e'          sottoposto  alla  Conferenza  di  cui al comma 2-bis, ed e'          approvato  previo  esame  delle  osservazioni eventualmente          formulate   dalla   Conferenza.  La  Confefenza  partecipa,          altresi',  nelle  forme  e con le modalita' stabilite dalla          legge  regionale,  alla  verifica  della  realizzazione del          Piano  attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere          di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani.              2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia,          definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il          coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree          metropolitane  di  cui  all'art.  17,  comma 1, della legge          8 giugno  1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di          appositi organismi.              2-quinquies.  La legge regionale disciplina il rapporto          tra  programmazione  regionale  e  programmazione attuativa          locale,  definendo in particolare le procedure di proposta,          adozione  e  approvazione  del  Piano attuativo locale e le          modalita'  della  partecipazione  ad esse degli enti locali          interessati.  Nelle  aree  metropolitane il piano attuativo          metropolitano  e'  elaborato dall'organismo di cui al comma          2-quater ove costituito.              2-sexies. La regione disciplina altresi':                a) l'articolazione del territorio regionale in unita'          sanitarie  locali,  le  quali assicurano attraverso servizi          direttamente  gestiti  l'assistenza sanitaria collettiva in          ambiente  di  vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e          l'assistenza   ospedaliera,   salvo   quanto  previsto  dal          presente   decreto   per   quanto   attiene   alle  aziende          ospedaliere  di  rilievo  nazionale e interregionale e alle          altre strutture pubbliche e private accreditate;                b) i  principi  e  criteri  per  l'adozione dell'atto          aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;                c) la  definizione  dei  criteri  per l'articolazione          delle  unita'  sanitarie  locali  in  distretti,  da  parte          dell'atto  di  cui  all'art.  3, comma 1-bis, tenendo conto          delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di          popolazione;                d) il  finanziamento  delle  unita' sanitarie locali,          sulla  base  di  una  quota capitaria corretta in relazione          alle   caratteristiche   della  popolazione  residente  con          criteri  coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,          della legge 23 dicembre 1996, n. 662;                e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte          della  regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie locali,          nonche'   di   valutazione   dei  risultati  delle  stesse,
            prevedendo  in  quest'ultimo  caso  forme  e  modalita'  di          partecipazione della Conferenza dei sindaci;                f) l'organizzazione    e   il   funzionamento   delle          attivita'  di  cui  all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e          cooperazione   con  la  Commissione  nazionale  di  cui  al          medesimo articolo;                g) fermo    restando    il    generale   divieto   di          indebitamento,  la  possibilita'  per  le  unita' sanitarie
            locali di:                  1) anticipazione,  da  parte  del  tesoriere, nella          misura  massima  di  un dodicesimo dell'ammontare annuo del          valore  dei  ricavi,  inclusi i trasferimenti, iscritti nel          bilancio preventivo annuale;                  2) contrazione di mutui e accensione di altre forme          di  credito,  di  durata non superiore a dieci anni, per il          finanziamento   di   spese   di   investimento   e   previa          autorizzazione  regionale,  fino a un ammontare complessivo          delle   relative   rate,  per  capitale  e  interessi,  non          superiore  al  quindici  per  cento  delle  entrate proprie          correnti,  a  esclusione  della  quota  di  fondo sanitario          nazionale di parte corrente attribuita alla regione;                h) le  modalita' con cui le unita' sanitarie locali e          le  aziende  ospedaliere  assicurano  le  prestazioni  e  i          servizi  contemplati  dai  livelli aggiuntivi di assistenza          finanziati  dai  comuni  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,          lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.              2-septies.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata          in  vigore  del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,          le  regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli          organismi  a  scopo  non lucrativo di cui all'art. 1, comma          18.              2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la          regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis          e  2-quinquies,  il  Ministro  della  sanita',  sentite  la          regione  interessata  e  l'Agenzia  per  i servizi sanitari          regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso          tale  termine, il Ministro della sanita', sentito il parere          della   medesima   Agenzia  e  previa  consultazione  della          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
            regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,          propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,          anche  sotto  forma  di  nomina  di un commissario ad acta.          L'intervento  adottato dal Governo non preclude l'esercizio          delle  funzioni  regionali per le quali si e' provveduto in          via  sostitutiva  ed e' efficace sino a quando i competenti          organi regionali abbiano provveduto.".              - Il  testo  dell'art. 7 del citato decreto legislativo          n. 502/1992, e' il seguente:              "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Abrogato.              2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie          per  assicurare  la  uniforme  attuazione  delle  normative          comunitarie   e   degli   organismi   internazionali   sono          assicurate  dal  Ministero della sanita' che si avvale, per          gli  aspetti  di  competenza,  dell'Istituto  superiore  di          sanita',  dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la          sicurezza   del   lavoro,  degli  Istituti  zooprofilattici          sperimentali,   dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari          regionali,   dell'Agenzia   nazionale   per  la  protezione          dell'ambiente  e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e          dell'ENEA.              3.  I  dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,          acquisiscono  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e          la  sicurezza  del  lavoro  e  dall'Istituto  nazionale per          l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  ogni          informazione  utile ai fini della conoscenza dei rischi per          la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di          lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli          infortuni  sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle          anzidette    informazioni    anche   attraverso   strumenti          telematici.".
                           |  
|   |                                Art. 18.                              Sanzioni         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
    1.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.  |  
|   |                                Art. 19.                    Interruzione della gravidanza             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
    1.  L'interruzione  della  gravidanza,  spontanea o volontaria, nei casi  previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.  2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena   prevista  per  chiunque  cagioni  ad  una  donna,  per  colpa, l'interruzione  della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro. 
                                         Note all'art. 19, comma 1:              - La  legge  22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per          la  tutela  sociale  della  maternita'  e sull'interruzione          volontaria  della gravidanza", e' pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale  del 22 maggio 1978, n. 140. Si riportano i testi          degli articoli 4, 5 e 6:              "Art. 4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza          entro   i   primi  novanta  giorni,  la  donna  che  accusi          circostanze  per le quali la prosecuzione della gravidanza,          il  parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo          per  la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo          stato  di  salute,  o  alle  sue  condizioni  economiche, o          sociali  o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto          il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni          del  concepito,  si  rivolge  ad  un  consultorio  pubblico          istituito  ai  sensi  dell'art.  2, lettera a), della legge          29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a          cio'  abilitata  dalla  regione,  o  a  un  medico  di  sua          fiducia.".              "Art. 5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria;          oltre  a  dover  garantire i necessari accertamenti medici,          hanno  il  compito  in  ogni caso, e specialmente quando la          richiesta  di  interruzione  della  gravidanza sia motivata          dall'incidenza  delle  condizioni  economiche, o sociali, o          familiari  sulla salute della gestante, di esaminare con la          donna  e  con  il  padre  del  concepito,  ove  la donna lo          consenta,  nel rispetto della dignita' e della riservatezza          della  donna  e  della  persona  indicata  come  padre  del          concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di          aiutarla  a  rimuovere  le  cause  che la porterebbero alla          interruzione  della gravidanza, di metterla in grado di far          valere  i  suoi  diritti  di  lavoratrice  e  di  madre, di          promuovere  ogni  opportuno  intervento atto a sostenere la          donna,  offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la          gravidanza sia dopo il parto.              Quando  la  donna  si  rivolge al medico di sua fiducia          questi  compie  gli  accertamenti  sanitari  necessari, nel          rispetto  della  dignita'  e  della  liberta'  della donna;          valuta  con  la  donna stessa e con il padre del concepito,          ove  la  donna  lo  consenta, nel rispetto della dignita' e          della  riservatezza  della  donna  e della persona indicata          come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli          accertamenti   di   cui   sopra,   le  circostanze  che  la          determinano  a chiedere l'interruzione della gravidanza; la          informa  sui  diritti a lei spettanti e sugli interventi di          carattere  sociale  cui  puo'  fare  ricorso,  nonche'  sui          consultori e le strutture socio-sanitarie.              Quando  il  medico  del  consultorio  o della struttura          sociosanitaria,   o   il   medico   di  fiducia,  riscontra          l'esistenza   di   condizioni   tali   da  rendere  urgente          l'intervento,   rilascia   immediatamente   alla  donna  un          certificato  attestante  l'urgenza. Con tale certificato la          donna stessa puo' presentarsi ad una delle sedi autorizzate          a praticare la interruzione della gravidanza.              Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine          dell'incontro  il  medico del consultorio o della struttura          socio-sanitaria,  o  il  medico  di fiducia, di fronte alla          richiesta  della  donna di interrompere la gravidanza sulla          base delle circostanze di cui all'art. 4, le rilascia copia          di  un  documento, firmato anche dalla donna, attestante lo          stato  di  gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a          soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la          donna  puo' presentarsi, per ottenere la interruzione della          gravidanza,  sulla base del documento rilasciatole ai sensi          del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.".              "Art.  6.  L'interruzione  volontaria della gravidanza,          dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:                a) quando  la  gravidanza  o  il  parto comportino un          grave pericolo per la vita della donna;                b) quando  siano  accertati  processi patologici, tra          cui  quelli  relativi  a rilevanti anomalie o malformazioni          del  nascituro,  che  determinino  un grave pericolo per la          salute fisica o psichica della donna.".          Nota all'art. 19, comma 2:              - L'art. 17 della citata legge n. 194/1978 reca:              "Art.  17.  Chiunque  cagiona  ad  una  donna per colpa          l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione          da tre mesi a due anni.              Chiunque  cagiona  ad  una  donna  per  colpa  un parto          prematuro   e'  punito  con  la  pena  prevista  dal  comma          precedente, diminuita fino alla meta'.              Nei  casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e'          commesso  con  la violazione delle norme poste a tutela del          lavoro la pena e' aumentata.".
                           |  
|   |                                Art. 20.               Flessibilita' del congedo di maternita'            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;             legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
    1.  Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', le  lavoratrici  hanno  la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal  mese  precedente  la  data presunta del parto e nei quattro mesi successivi  al  parto,  a  condizione  che  il medico specialista del Servizio  sanitario  nazionale  o  con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di  lavoro  attestino  che  tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.  2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  i  Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le  parti  sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.  |  
|   |                                Art. 21.                           Documentazione    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
    1.  Prima  dell'inizio  del  periodo  di  divieto  di lavoro di cui all'articolo  16,  lettera  a),  le  lavoratrici devono consegnare al datore   di   lavoro  e  all'istituto  erogatore  dell'indennita'  di maternita'  il  certificato  medico  indicante  la  data presunta del parto.   La  data  indicata  nel  certificato  fa  stato,  nonostante qualsiasi errore di previsione.  2.  La  lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato   di   nascita   del   figlio,  ovvero  la  dichiarazione sostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                                         Nota all'art. 21, comma 2:              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  "Testo  unico  delle          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di          documentazione   amministrativa",   e'   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento          ordinario. Il testo dell'art. 46 e' il seguente:              "Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).          -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali          all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,          qualita' personali e fatti:                a) data e il luogo di nascita;                b) residenza,                c) cittadinanza;                d) godimento dei diritti civili e politici;                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;                f) stato di famiglia;                g) esistenza in vita;                h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,          dell'ascendente o discendente;                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche          amministrazioni;                l) appartenenza a ordini professionali;                m) titolo di studio, esami sostenuti;                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di          aggiornamento e di qualificazione tecnica;                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti          da leggi speciali;                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della          partita  IVA  e  di  qualsiasi  dato presente nell'archivio          dell'anagrafe tributaria;                r) stato di disoccupazione;                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;                t) qualita' di studente;                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;                v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni          sociali di qualsiasi tipo;                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio          matricolare dello stato di servizio;                aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano          l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni          civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel          casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a          procedimenti penali;                cc) qualita' di vivenza a carico;                dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;                ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di          fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di          concordato.".
                           |  
|   |                                 Art. 22                  Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;           legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito      dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
    1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80  per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di  maternita',  anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.  2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29  febbraio  1980, n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia.  3.  I  periodi  di  congedo  di  maternita' devono essere computati nell'anzianita'  di  servizio  a  tutti  gli effetti, compresi quelli relativi  alla  tredicesima  mensilita'  o alla gratifica natalizia e alle ferie.  4.  I  medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  fermi restando i limiti temporali  di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'.  I medesimi periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'.  5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella   carriera,  come  attivita'  lavorativa,  quando  i  contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.  6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.  7.   Non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilita'  ai  sensi dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che,  in  periodo  di  congedo  di  maternita',  rifiuta l'offerta di lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale. 
                                         Nota all'art. 22, comma 2:              - Il  decreto-legge  30 dicembre  1979, n. 663, recante          "Finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale nonche'          proroga    dei    contratti   stipulati   dalle   pubbliche          amministrazioni  in base alla legge 1o giugno 1977, n. 285,          sulla  occupazione giovanile", e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  del  31 dicembre 1979, n. 355, e convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio  1980,  n. 33. Si          trascrive il testo vigente dell'art. 1:              "Art.  1.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1980,  per  i          lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo          sesto  comma,  le indennita' di malattia e di maternita' di          cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,          n.  833,  sono  corrisposte  agli aventi diritto a cura dei          datori   di  lavoro  all'atto  della  corresponsione  della          retribuzione  per  il  periodo  di paga durante il quale il          lavoratore   ha   ripreso   l'attivita'  lavorativa,  fermo          restando  l'obbligo  del  datore di lavoro di corrispondere          anticipazioni  a  norma dei contratti collettivi e, in ogni          caso,  non inferiori al 50 per cento della retribuzione del          mese precedente, salvo conguaglio.              Il  datore  di  lavoro  deve  comunicare nella denuncia          contributiva,   con  le  modalita'  che  saranno  stabilite          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, i dati          relativi  alle  prestazioni  economiche  di  malattia  e di          maternita',  nonche' alla prestazione ai donatori di sangue          di  cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennita'          per  riposi  giornalieri  alle  lavoratrici  madri  di  cui          all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei          periodi  di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la          denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo          di  detti  trattamenti  con  quelli  dei contributi e delle          altre   somme  dovute  dall'Istituto  predetto  secondo  le          disposizioni  previste  in materia di assegni familiari, in          quanto compatibili.              Le  prestazioni  di  cui  al primo comma, indebitamente          erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate          dal  datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo          in   dipendenza   del   rapporto  di  lavoro  e  restituite          all'Istituto nazionale della previdenza sociale.              Qualora  il  datore  di  lavoro non possa recuperare le          somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,          che provvedera' direttamente al relativo recupero.              Nel  caso  che  dalla  denuncia contributiva risulti un          saldo  attivo  a  favore  del  datore  di lavoro, l'INPS e'          tenuto  a  rimborsare  l'importo  del  saldo  a credito del          datore  di  lavoro entro novanta giorni dalla presentazione          della   denuncia   stessa;  scaduto  il  predetto  termine,          l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante          a  credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo          giorno,  e  gli  interessi  legali maggiorati di 5 punti, a          decorrere  dal  centottantesimo giorno. Qualora la denuncia          contributiva  risulti  inesatta o incompleta, il termine di          novanta  giorni  decorre  dalla  data  in  cui il datore di          lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o  integrare  la          denuncia stessa.              L'Istituto  nazionale della previdenza sociale provvede          direttamente   al   pagamento  agli  aventi  diritto  delle          prestazioni  di  malattia  e  maternita'  per  i lavoratori          agricoli,  esclusi  i  dirigenti  e  gli  impiegati;  per i          lavoratori   assunti  a  tempo  determinato  per  i  lavori          stagionali;   per   gli  addetti  ai  servizi  domestici  e          familiari;  per  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi dal          lavoro  che  non  usufruiscono  del  trattamento  di  Cassa          integrazione guadagni.              Si  applicano  comunque  le  modalita' disciplinate dai          primi  cinque  commi del presente articolo, nei casi in cui          esse  siano  previste dai contratti collettivi nazionali di          lavoro di categoria.              Ai   soci  delle  compagnie  del  danno  industriale  e          carenanti di enova vengono assicurate le prestazioni di cui          all'art.  3,  punto  e), della legge 22 marzo 1967, n. 161,          che  sono  poste  a  carico  del  fondo  assistenza sociale          lavoratori  portuali  di cui alla suddetta legge attraverso          appositi  accordi  e  convenzioni  da  stipularsi  tra  gli          organismi interessati.              Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto          nazionale  della  previdenza  sociale i dati retributivi ed          ogni  altra  notizia necessaria per la determinazione delle          prestazioni.              Il   Ministro  del  lavoro  della  previdenza  sociale,          sentito   il  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto          nazionale   della   previdenza   sociale,  in  relazione  a          particolari  situazioni  e  tenuto conto delle esigenze dei          lavoratori   e   dell'organizzazione  aziendale,  puo'  con          proprio   decreto   stabilire   sistemi   diversi   per  la          corresponsione   delle   prestazioni  di  cui  al  presente          articolo.              Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad          altri   le   prestazioni  economiche  per  malattia  e  per          maternita'  non  spettanti, ovvero per periodi ed in misura          superiore  a  quelli  spettanti,  e' punito con la multa da          L. 200.000  a  L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce          reato  piu'  grave,  relativamente  a  ciascun soggetto cui          riferisce l'infrazione.              Il  datore  di lavoro che non provveda, entro i termini          di  cui  al  primo  comma,  all'erogazione  dell'indennita'          giornaliera  di  malattia  e di maternita' dovuta e' punito          con  una  sanzione  amministrativa di L. 50.000 per ciascun          dipendente cui si riferisce l'infrazione.              Fino  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di          riordinamento  della  materia  concernente  le  prestazioni          economiche  per  maternita',  malattia ed infortunio di cui          all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.          833,  l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali          di  malattia  -  stabiliti, per i marittimi, in misura pari          all'aliquota   vigente   nell'anno   1979  per  gli  operai          dell'industria   -   e   il   pagamento  delle  prestazioni          economiche  di  malattia e maternita' per gli iscritti alle          casse  marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie          restano  affidati,  con  l'osservanza  delle  norme gia' in          vigore,  alle  gestioni  previdenziali  delle  casse stesse          mediante   convenzione   con   l'Istituto  nazionale  della          previdenza  sociale,  che rimborsera' gli oneri relativi al          servizio prestato per suo conto.".          Nota all'art. 22, comma 4:              - La  legge  23 luglio  1991, n. 223, recante "Norme in          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in          materia   di  mercato  del  lavoro",  e'  pubblicata  nella          Gazzetta  Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175, supplemento          ordinario. Il testo dell'art. 7 e' il seguente:              "Art.  7  (Indennita'  di mobilita'). - 1. I lavoratori          collocati  in  mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno          diritto  ad una indennita' per un periodo massimo di dodici          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che          hanno  compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;                b) dal  tredicesimo  al  trentaseiesimo mese: ottanta          per cento.              2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo unico approvato con          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta          anni. Essa spetta nella seguente misura:                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;                b) dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta          per cento.              3.  L'indennita'  di mobilita' e' adeguata, con effetto          dal  1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento          della  indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data          del  compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto          viene a maturazione.              4.  L'indennita'  di mobilita' non puo' comunque essere          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.              5.  I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma          1,  e'  elevato  in misura pari al periodo trascorso tra la          data di entrata in vigore della presente legge e quella del          loro  collocamento  in  mobilita'.  Le  somme corrisposte a          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono          cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, della legge          27 febbraio  1985,  n.  49.  Con  decreto  del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate le modalita' e le          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'          di  mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in          cui  il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi a          quello  della  corresponsione,  assuma una occupazione alle          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui          all'art. 5, commi 4 e 6.              6.  Nelle  aree  di  cui al comma 2 nonche' nell'ambito          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla          commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in          mobilita'  entro  la  data  del  31 dicembre  1992  che, al          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,          diminuita  del  nmnero  di  settimane mancanti alla data di          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.              7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6, ai lavoratori          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla          data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative della          Societa'  di  gestione  e partecipazioni industriali S.p.a.          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;          l'indennita'   di   mobilita'   non  puo'  comunque  essere          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.              8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce ogni altra          prestazione  di  disoccupazione  nonche'  le  indennita' di          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',          ad  esclusione  di  quelli  per  i  quali  si fa luogo alla          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono          riconosciuti  d'ufficio utili ai fini del conseguimento del          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della          misura   della   pensione  stessa.  Per  detti  periodi  il          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della          retribuzione  cui  e' rifetito il trattamento straordinario          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme          occorrenti  per la copertura della contribuzione figurativa          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle          gestioni pensionistiche competenti.              10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita' di          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui          all'art.   2   del  decreto-legge  13 marzo  1988,  n.  69,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,          n. 153.              11.  I  datori  di lavoro ad eccezione di quelli edili,          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione          salariale,  versano alla gestione di cui all'art. 37, della          legge  9 marzo  1989,  n.  88,  un  contributo  transitorio          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria          contro  la  disoccupazione  involontaria,  in misura pari a          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo          di  paga  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della          presente  legge  e  fino  al  periodo  di  paga in corso al          31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo          di  paga  in  corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono          esonerati,   per   i   periodi   corrispondenti   e  per  i          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal          versamento  del  contributo di cui all'art. 22, della legge          11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.              12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo e'          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui          all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88.              13.   Per   i  giornalisti  l'indennita'  prevista  dal          presente  anicolo  e'  a  carico dell'Istituto nazionale di          previdenza   dei   giornalisti   italiani.  Le  somme  e  i          contributi  di  cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono          dovuti  al  predetto  Istituto.  Ad  esso  vanno inviate le          comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,          comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma          3.              14.  E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,          n. 1115, e successive modificazioni.              15.  In  caso  di squilibrio finanziario delle gestioni          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore          della  presente  legge, il Ministro del tesoro, di concerto          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,          adegua  i  contributi  di  cui  al  presente articolo nella          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali          gestioni.".          Nota all'art. 22, comma 7:              - Il  testo  dell'art. 9 della citata legge n. 223/1991          e' il seguente:              "Art.  9  (Cancellazione  del lavoratore dalla lista di          mobilita'). - 1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di          mobilita'  e  decade  dai trattamenti e dalle indennita' di          cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:                a) rifiuti   di   essere   avviato  ad  un  corso  di          formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo          frequenti regolarmente;                b) non   accetti  l'offerta  di  un  lavoro  che  sia          professionalmente   equivalente   ovvero,  in  mancanza  di          questo,  che  presenti omogeneita' anche intercategoriale e          che,  avendo  riguardo ai contratti collettivi nazionali di          lavoro,  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo  non          inferiore  del  dieci  per  cento  rispetto  a quello delle          mansioni di provenienza;                c) non  accetti,  in  mancanza di un lavoro avente le          caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato          in  opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'art.          6, comma 4;                d) non  abbia  provveduto  a dare comunicazione entro          cinque   giorni   dall'assunzione   alla   competente  sede          dell'INPS  del  lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma          6;                d-bis)  non risponda, senza motivo giustificato, alla          convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della          agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle          lettere  che precedono nonche' di quelli previsti dal comma          5-ter dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,          n. 236.              2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano          quando  le  attivita' lavorative o di formazione offerte al          lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in          un  luogo  distante  non  piu'  di  cinquanta chilometri, o          comunque   raggiungibile   in  sessanta  minuti  con  mezzi          pubblici, dalla residenza del lavoratore.              3.  La  cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi          del  comma  1  e'  dichiarata,  entro  quindici giorni, dal          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della          massima  occupazione.  Avverso  il provvedimento e' ammesso          ricorso,  entro  trenta  giorni,  all'ufficio regionale del          lavoro   e   della  massima  occupazione,  che  decide  con          provvedimento definitivo entro venti giorni.              4. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto          delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici          esistenti  in esso, puo' modificare con delibera motivata i          limiti  previsti  al  comma  2  relativi  alla dislocazione          geografica del posto di lavoro offerto.              5.  Qualora  il  lavoro  offerto  ai sensi del comma 1,          lettera  b),  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo          inferiore   a   quello   corrispondente  alle  mansioni  di          provenienza,  il  lavoratore  che  accetti  tale offerta ha          diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,          alla  corresponsione  di  un assegno integrativo mensile di          importo  pari  alla differenza tra i corrispondenti livelli          retributivi  previsti dai contratti collettivi nazionali di          lavoro.              6.   Il   lavoratore   e'  cancellato  dalla  lista  di          mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:                a) sia  stato  assunto con contratto a tempo pieno ed          indeterminato;                b) si  sia  avvalso  della  facolta'  di percepire in          un'unica soluzione l'indennita' di mobilita';                c) sia   scaduto   il   periodo   di   godimento  dei          trattamenti  e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11,          comma 2, e 16.              7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato,          che   non   abbia  superato  il  periodo  di  prova,  viene          reiscritto   al  massimo  per  due  volte  nella  lista  di          mobilita'.  La  commissione regionale per l'impiego, con il          voto  favorevole  dei  tre quarti dei suoi componenti, puo'          disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore          nella lista di mobilita' per una terza volta.              8.  Il  lavoratore  avviato e giudicato non idoneo alla          specifica   attivita'  cui  l'avviamento  si  riferisce,  a          seguito   di  eventuale  visita  medica  effettuata  presso          strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista          di mobilita'.              9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in          cui  svolgano  attivita'  di lavoro subordinato od autonomo          hanno  facolta'  di  cumulare l'indennita' di mobilita' nei          limiti  in  cui  sia  utile a garantire la percezione di un          reddito  pari  alla retribuzione spettante al momento della          messa  in  mobilita',  rivalutato  in misura corrispondente          alla  variazione dell'indice del costo della vita calcolato          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della          scala    mobile    delle    retribuzioni   dei   lavoratori          dell'industria.   Ai   fini   della   detenninazione  della          retribuzione   pensionabile,  a  tali  lavoratori  e'  data          facolta'  di  far  valere,  in  luogo  della  contribuzione          relativa  a  periodi,  anche  parziali,  di lavoro prestato          successivamente  alla  data  della  messa  in mobilita', la          contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe          stata accreditata.              10.  Il  trattamento  previsto  dal  presente  articolo          rientra  nella  sfera  di  applicazione  dell'art. 37 della          legge 9 marzo 1989, n. 88.".
                           |  
|   |                                Art. 23.                       Calcolo dell'indennita'             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
    1.  Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita', per  retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del   periodo   di   paga  quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avuto inizio il congedo di maternita'.  2.  Al  suddetto  importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.  3.  Concorrono  a  formare  la retribuzione gli stessi elementi che vengono   considerati   agli   effetti   della  determinazione  delle prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per  le  indennita' economiche di malattia.  4.  Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che   si   ottiene   dividendo  per  trenta  l'importo  totale  della retribuzione  del  mese  precedente  a  quello nel corso del quale ha avuto  inizio  il  congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero  periodo  lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro  con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto  stesso  o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).  5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:    a) nei  casi  in  cui,  o  per  contratto  di  lavoro  o  per  la effettuazione   di   ore  di  lavoro  straordinario,  l'orario  medio effettivamente  praticato  superi  le otto ore giornaliere, l'importo che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti  nel  periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;    b) nei  casi  in  cui,  o  per esigenze organizzative contingenti dell'azienda  o  per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice,   l'orario   medio   effettivamente   praticato  risulti inferiore  a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo  che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti  percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto  per  il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto  stesso.  Nei  casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito  di  una  settimana,  un  orario di lavoro identico per i primi  cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno,  l'orario  giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei  il  numero  complessivo  delle  ore settimanali contrattualmente stabilite;    c) in  tutti  gli  altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti nel periodo di paga  preso  in  considerazione  per  il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.  |  
|   |                                Art. 24.            Prolungamento del diritto alla corresponsione                      del trattamento economico             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito        dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
    1.  L'indennita'  di  maternita'  e'  corrisposta anche nei casi di risoluzione  del  rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3,  lettere  b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.  2.  Le  lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di   congedo   di  maternita',  sospese,  assenti  dal  lavoro  senza retribuzione,   ovvero,   disoccupate,   sono  ammesse  al  godimento dell'indennita'  giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della sospensione,  dell'assenza  o  della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.  3.  Ai  fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto  delle  assenze  dovute  a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate   e   riconosciute   dagli   enti  gestori  delle  relative assicurazioni  sociali,  ne'  del  periodo  di congedo parentale o di congedo  per  la  malattia  del  figlio  fruito  per  una  precedente maternita',  ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento,  ne'  del  periodo  di  mancata  prestazione  lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.  4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta giorni  dalla  risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi,  all'inizio  del  periodo  di congedo stesso, disoccupata e in godimento    dell'indennita'    di    disoccupazione,    ha   diritto all'indennita'  giornaliera  di  maternita'  anziche'  all'indennita' ordinaria di disoccupazione.  5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4,  ma  che  non  e'  in godimento della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di  terzi  non  soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  la disoccupazione,  ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche'  al  momento  dell'inizio del congedo di maternita' non siano trascorsi  piu'  di  centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto  e,  nell'ultimo  biennio  che  precede il suddetto periodo, risultino  a  suo  favore,  nell'assicurazione  obbligatoria  per  le indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.  6.  La  lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato dopo  sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha  diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'.  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
                                         Nota all'art. 24, comma 7:              - Per  il  testo  dell'art.  7  della  citata  legge n.          223/1991, si veda in nota all'art. 22, comma 4.
                           |  
|   |                                Art. 25.                      Trattamento previdenziale           (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,                       art. 2, commi 1, 4, 6)
    1.  Per  i  periodi  di congedo di maternita', non e' richiesta, in costanza  di  rapporto  di  lavoro,  alcuna  anzianita'  contributiva pregressa  ai  fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.  2.  In  favore  dei  soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti  e  alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed esclusive dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia  e  i  superstiti,  i  periodi corrispondenti al congedo di maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto  di  lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione  che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno  cinque  anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di  lavoro.  La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo  8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.  3.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed  ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, gli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione  pensionistica.  Per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidita'  e  la vecchiaia  ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma. 
                                         Nota all'art. 25, comma 2:              - La legge 23 aprile 1981, n. 155, recante "Adeguamento          delle  strutture  e  delle  procedure  per  la liquidazione          urgente   delle   pensioni   e   per   i   trattamenti   di          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e          pensionistica",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.          114  del  27 aprile  1981,  supplemento ordinario. Il testo          dell'art. 8 e' il seguente:              "Art.  8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo          della    retribuzione   annua   pensionabile,   il   valore          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi          riconosciuti  figurativamente per gli eventi previsti dalle          disposizioni  in  vigore  e'  determinato sulla media delle          retribuzioni  settimanali  percepite  in costanza di lavoro          nell'anno  solare in cui si collocano i predetti periodi o,          nell'anno   di   decorrenza  della  pensione,  nel  periodo          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione          stessa.  Dal  calcolo suddetto sono cscluse le retribuzioni          settimanali  percepite  in  misura  ridotta  per  uno degli          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno          diritto  all'accredito  di contribuzione figurativa o per i          trattamenti di integrazione salariale.              Nei   casi   in  cui  nell'anno  solare  non  risultino          retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire          ai  periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con          riferimento  all'anno  solare immediatamente precedente nel          quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di          lavoro.    Per    i    periodi   anteriori   all'iscrizione          nell'assicurazione    generale   obbligatoria   il   valore          retributivo  da  attribuire  e' determinato con riferimento          alla  retribuzione  percepita  nell'anno  solare  in cui ha          inizio l'assicurazione.              Qualora  in corrispondenza degli eventi di cui al primo          comma   sia   richiesto  il  riconoscimento  figurativo  ad          integrazione   della  retribuzione,  la  media  retributiva          dell'anno  solare e' determinata escludendo le retribuzioni          settimanali  percepite  in  misura ridotta. In tale ipotesi          ciascuna  settimana  a  retribuzione  ridotta  e' integrata          figurativamente  fino  a concorrenza del valore retributivo          riconoscibile,  in caso di totale mancanza di retribuzione,          ai sensi dei precedenti commi.              I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e' ammessa          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio          per   il   conseguimento  del  diritto  alla  pensione  per          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la          determinazione  della  sua  misura.  Per  detti  periodi il          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della          retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.              Le  somme occorrenti alla copertura della contribuzione          figurativa  relativamente  ai  periodi  di sospensione e di          riduzione  d'orario,  per i quali e' ammessa l'integrazione          salariale,  sono versate, a carico della cassa integrazione          guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.              Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  fornire  i  dati          necessari  per  il calcolo dei valori retributivi di cui ai          precedenti  commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal          consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della          previdenza sociale.              Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini della          determinazione  dei tequisiti contributivi per il diritto a          pensione   e   per  il  calcolo  della  retribuzione  annua          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa          e'  pari  a  sei giornate. La retribuzione da calcolare per          ciascuna  giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.          28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile          1968,  n.  488,  per  l'anno  solare  in cui si collocano i          periodi riconosciuti figurativamente.              In  deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma  del          presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai          sensi  dell'art.  31  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai          fini  del  calcolo  della  pensione  sono commisurate della          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale          posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in          aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla          dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e          qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che          non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne          o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni          fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.              Restano  ferme  in  materia le disposizioni dell'art. 1          della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo          1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si          applicano   anche   per  il  trasferimento  dei  contributi          figurativi   ad  altri  enti  previdenziali  per  richieste          presentate  dai  lavoratori  dopo l'entrata in vigore della          presente legge.".
                           |  
|   |                                Art. 26.                       Adozioni e affidamenti          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
    1.  Il  congedo  di  maternita'  di  cui  alla lettera c), comma 1, dell'articolo  16  puo'  essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato,  o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.  2.  Il  congedo  deve  essere  fruito  durante  i  primi  tre  mesi successivi  all'effettivo  ingresso  del bambino nella famiglia della lavoratrice.  |  
|   |                                Art. 27.          Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;     legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),                    e 39-quater, lettere a) e c)
    1.   Nel   caso   di   adozione   e   di   affidamento  preadottivo internazionali,  disciplinati  dal  Titolo  III  della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di cui  al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato  abbia  superato  i  sei  anni  e  sino  al compimento della maggiore eta'.  2.  Per  l'adozione  e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice  ha,  altresi',  diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente   al  periodo  di  permanenza  nello  Stato  straniero richiesto  per  l'adozione  e  l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione.  3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1  dell'articolo  26,  nonche'  la  durata  del periodo di permanenza all'estero  nel  caso  del  congedo  previsto al comma 2 del presente articolo. 
                                         Nota all'art. 27, comma 1:              - La  legge  4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina          dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  133  del  17 maggio  1983,          supplemento  ordinario.  Il  Titolo  III  concerne norme in          materia di adozione internazionale.
                           |  
|   |                                Art. 28.                        Congedo di paternita'      (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
    1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la  durata  del  congedo  di  maternita'  o  per la parte residua che sarebbe  spettata  alla  lavoratrice,  in  caso  di  morte o di grave infermita'  della  madre  ovvero  di  abbandono,  nonche'  in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.  2.  Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma  1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                                         Nota all'art. 28, comma 2:              - Si  riporta  il testo dell'art. 47 del citato decreto          del Presidente della Repubblica n. 445/2000:              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di          notorieta').  1.  L'atto  di  notorieta' concernente stati,          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'          di cui all'art. 38.              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia          diretta conoscenza.              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente          che  la  denuncia  all'autorita'  di Polizia giudiziaria e'          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato          mediante dichiarazione sostitutiva.".
                           |  
|   |                                Art. 29.                  Trattamento economico e normativo        (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
    1.  Il  trattamento  economico  e  normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.  |  
|   |                                Art. 30.                      Trattamento previdenziale
    1.  Il  trattamento  previdenziale e' quello previsto dall'articolo 25.  |  
|   |                                Art. 31.                       Adozioni e affidamenti
    1.  Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non  sia  stato  chiesto  dalla  lavoratrice,  spetta,  alle medesime condizioni, al lavoratore.  2.  Il  congedo  di  cui  all'articolo  27,  comma  2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.  3.  Al  lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.  |  
|   |                                Art. 32.                          Congedo parentale            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,                    comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
    1.  Per  ogni  bambino,  nei  primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le modalita' stabilite  dal  presente  articolo.  I relativi congedi parentali dei genitori  non  possono  complessivamente  eccedere il limite di dieci mesi,  fattosalvo  il  disposto  del  comma  2 del presente articolo. Nell'ambito  del  predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:    a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso  il periodo di congedo di maternita'  di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;    b) al  padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.  2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro  per  un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi,  il  limite  complessivo  dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.  3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a preavvisare  il  datore  di  lavoro  secondo le modalita' e i criteri definiti  dai  contratti  collettivi,  e  comunque  con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.  4.  Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.  |  
|   |                                Art. 33.                      Prolungamento del congedo        (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
    1.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore  con  handicap  in  situazione  di gravita' accertata ai sensi dell'articolo  4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto  al  prolungamento  fino  a  tre anni del congedo parentale a condizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.  2.  In  alternativa  al  prolungamento  del  congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.  3.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.  4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32.  Il  prolungamento  di  cui  al  comma  1 decorre dal termine del periodo  corrispondente  alla  durata  massima  del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32. 
                                         Nota all'art. 33, comma 1:              - La   legge   5 febbraio   1992,   n.   104,   recante          "Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i          diritti  delle  persone  handicappate", e' pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento          ordinario. L'art. 4, comma 1, reca testualmente:              "Art.   4   (Accertamento   dell'handicap).  -  1.  Gli          accertamenti  relativi  alla minorazione, alle difficolta',          alla  necessita' dell'intervento assistenziale permanente e          alla  capacita'  complessiva  individuale  residua,  di cui          all'art.  3,  sono effettuati dalle unita' sanitarie locali          mediante  le  commissioni  mediche  di cui all'art. 1 della          legge  15 ottobre  1990,  n.  295, che sono integrate da un          operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in          servizio presso le unita' sanitarie locali.".
                           |  
|   |                                Art. 34.                  Trattamento economico e normativo           (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15,                     commi 2 e 4, e 7, comma 5)
    1.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici  e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino,  un'indennita'  pari al 30 per cento della retribuzione, per un   periodo   massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.  2.  Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.  3.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di cui all'articolo 32 ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto  ai  commi  1  e 2 e' dovuta un'indennita'  pari  al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo    del    trattamento   minimo   di   pensione   a   carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo  i  criteri  previsti  in  materia  di  limiti reddituali per l'integrazione al minimo.  4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 2.  5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio,  esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.  6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.  |  
|   |                                Art. 35.                      Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);           decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,                     articoli 2, commi 2, 3 e 5)
    1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sono coperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.  2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valore retributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimo dell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la  facolta'  di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e le modalita' della prosecuzione volontaria.  3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generale obbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale (INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o non viene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedo parentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancante alla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  alla contribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.  4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzione figurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.  5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusive dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale, collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possano far  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinque anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attivita' lavorativa. 
                                         Nota all'art. 35, comma 2:              - La   legge   12 agosto   1962,   n.   1338,   recante          "Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di          pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',          la  vecchiaia e i superstiti", e' pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1962. Il testo dell'art.          13 e' il seguente:              "Art.  13.  Ferme  restando  le disposizioni penali, il          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e          superstiti  e  che non possa piu' versarli per sopravvenuta          presenzione  ai  sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge          4 ottobre   1935,   n.  1827,  puo'  chiedere  all'Istituto          nazionale  della previdenza sociale di costituire, nei casi          previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia          riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata          dell'assicurazione    obbligatoria   che   spetterebbe   al          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.              La  corrispondente  riserva matematica e' devoluta, per          le   rispettive   quote  di  pertinenza,  all'assicurazione          obbligatoria   e  al  fondo  di  adeguamento,  dando  luogo          all'attribuzione  a  favore  dell'interessato di contributi          base   corrispondenti,   per  valore  e  numero,  a  quelli          considerati ai fini del calcolo della rendita.              La  rendita  integra  con effetto immediato la pensione          gia'  in  essere;  in caso contrario i contributi di cui al          comma  precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la          vecchiaia e i superstiti.              Il  datore  di  lavoro  e'  ammesso  ad  esercitare  la          facolta'  concessagli  dal  presente articolo su esibizione          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di          documenti  di  data  certa,  dai quali possano evincersi la          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,          nonche'   la   misura  della  retribuzione  corrisposta  al          lavoratore interessato.              Il  lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di          lavoro  la  costituzione della rendita a norma del presente          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,          salvo  il  diritto  al risarcimento del danno, a condizione          che   fornisca   all'Istituto  nazionale  della  previdenza          sociale   le   prove   del   rapporto  di  lavoro  e  della          retribuzione indicate nel comma precedente.              Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro,          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi          prevista   al   quarto  comma,  deve  versare  all'Istituto          nazionale  della  previdenza  sociale la riserva matematica          calcolata   in  base  alle  tariffe  che  saranno  all'uopo          determinate  e  variate,  quando  occorra,  con decreto del          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il          consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della          previdenza sociale.".          Nota all'art. 35, comma 3:              - Per  il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981, si          veda in nota all'art. 25, comma 2.          Nota all'art. 35, comma 5:              - Per  il  testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962,          si veda in nota all'art. 35, comma 2.
                           |  
|   |                                Art. 36.                       Adozioni e affidamenti          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;             legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
    1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a sei  anni.  In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia  un'eta'  compresa  fra  i  sei  e  i  dodici  anni, il congedo parentale  e'  fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.  |  
|   |                                Art. 37.          Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;     legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),                       e 39-quater, lettera b)
    1.  In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.  2.  L'Ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.  |  
|   |                                Art. 38.                              Sanzioni         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
    1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.  |  
|   |                                Art. 39.                   Riposi giornalieri della madre             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
    1.  Il  datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri, durante  il  primo  anno  di vita del bambino, due periodi di riposo, anche  cumulabili  durante  la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.  2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno  e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e  della  retribuzione  del  lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.  3.  I  periodi  di  riposo  sono  di  mezz'ora  ciascuno  quando la lavoratrice  fruisca  dell'asilo  nido  o  di altra struttura idonea, istituiti  dal  datore  di  lavoro  nell'unita'  produttiva  o  nelle immediate vicinanze di essa.  |  
|   |                                Art. 40.                    Riposi giornalieri del padre             (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
    1.  I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;    d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.  |  
|   |                                Art. 41.                      Riposi per parti plurimi         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
    1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le  ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.  |  
|   |                                 Art. 42          Riposi e permessi per i figli con handicap grave     (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
    1.  Fino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino con handicap  in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento del  periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.  2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con  handicap  in  situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cui all'articolo  33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi  sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.  3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figlio con  handicap  in  situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cui all'articolo  33,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi  dell'articolo  20  della  legge  8  marzo  2000,  n. 53, detti permessi,  fruibili  anche  in  maniera  continuativa nell'ambito del mese,  spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.  4.  I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.  5.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto  con  handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo 3,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo  4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e  che  abbiano  titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi  1,  2  e  3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno  diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della  legge  8  marzo  2000,  n.  53,  entro  sessanta  giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire  un'indennita'  corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e  la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo  di  lire  70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto  importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla  base  della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per  le  famiglie  di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal   datore   di   lavoro  secondo  le  modalita'  previste  per  la corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva, detraggono l'importo dell'indennita'  dall'ammontare  dei  contributi previdenziali dovuti all'ente  previdenziale  competente.  Per  i  dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai  sensi  del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non  puo'  superare  la  durata  complessiva  di due anni; durante il periodo  di  congedo  entrambi  i  genitori  non  possono  fruire dei benefici  di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 del medesimo articolo.  6.  I  riposi,  i  permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
                                         Nota all'art. 42, comma 1:              - Si  riporta il testo dell'art. 33, della citata legge          n. 104/1992:              "Art.  33  (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o,          in  alternativa,  il  lavoratore  padre, anche adottivi, di          minore  con handicap in situazione di gravita' accertata ai          sensi  dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento          fino  a  tre anni del periodo di astensione facoltativa dal          lavoro  di  cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.          1204,  a  condizione  che  il  bambino non sia ricoverato a          tempo pieno presso istituti specializzati.              2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 possono chiedere ai          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al          prolungamento  fino  a  tre  anni del periodo di astensione          facoltativa,  di due ore di permesso giornaliero retribuito          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.              3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita          del  bambino,  la  lavoratrice  madre o, in alternaliva, il          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in          situazione  di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste una          persona  con  handicap in situazione di gravita', parente o          affine  entro  il  terzo grado, convivente, hanno diritto a          tre  giorni  di  permesso  mensile coperti da contribuzione          figurativa,   fruibili  anche  in  maniera  continuativa  a          condizione  che  la  persona  con handicap in situazione di          gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.              4.  Ai  permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano          con  quelli  previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204          del  1971,  si  applicano le disposizioni di cui all'ultimo          comma  del  medesimo  art.  7 della legge n. 1204 del 1971,          nonche'  quelle  contenute negli articoli 7 e 8 della legge          9 dicembre 1977, n. 903.              5.  Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto          di  lavoro  pubblico o privato, che assista con continuita'          un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha          diritto  a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'          vicina  al  proprio  domicilio e non puo' essere trasferito          senza il suo consenso ad altra sede.              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di          gravita'  puo'  usufruire  alternativamente dei permessi di          cui  ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,          la  sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non          puo'   essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il  suo          consenso.              7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si          applicano  anche agli affidatari di persone handicappate in          situazione di gravita'.".          Nota all'art. 42, comma 2:              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 3, della citata          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.          Note all'art. 42, comma 3:              - Per il testo dell'art. 33, comma 3 della citata legge          n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.              - Il testo dell'art. 20, della citata legge n. 53/2000,          e' il seguente:              "Art.    20    (Estensione   delle   agevolazioni   per          l'assistenza a portatori di handicap). - 1. Le disposizioni          dell'art.  33  della  legge  5 febbraio  1992, n. 104, come          modificato  dall'art. 19 della presente legge, si applicano          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche'          ai  genitori  ed  ai  familiari lavoratori, con rapporto di          lavoro  pubblico o privato, che assistono con continuita' e          in  via  esclusiva  un  parente  o un affine entro il terzo          grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.".          Nota all'art. 42, comma 4:              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 4, della citata          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.          Note all'art. 42, comma 5:              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 3, della citata          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.              - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge          n. 104/1992, si veda in nota all'art 33, comma 1.              - Per  il  testo  dell'art.  33,  commi  1, 2 e 3 della          citata  legge  n.  104/1992,  si  veda in nota all'art. 42,          comma 1.              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma 2, della          citata legge n. 53/2000:              "Art.  4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.          Omissis.              2.  I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati          possono   richiedere,   per   gravi  e  documentati  motivi          familiari,  fra  i  quali le patologie individuate ai sensi          del   comma  4,  un  periodo  di  congedo,  continuativo  o          frazionato,  non superiore a due anni. Durante tale periodo          il  dipendente  conserva il posto di lavoro, non ha diritto          alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di          attivita'   lavorativa.   Il   congedo   non  e'  computato          nell'anzianita'  di  servizio ne' ai fini previdenziali; il          lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento          dei  relativi contributi, calcolati secondo i criteri della          prosecuzione volontaria.".              - Per  il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n.          663/1979,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.          33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2.
                           |  
|   |                             Art. 42-bis (5)              (( Assegnazione temporanea dei lavoratori            dipendenti alle amministrazioni pubbliche ))
    ((  1.  Il  genitore  con  figli  minori  fino  a  tre anni di eta' dipendente  di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni,  puo'  essere  assegnato,  a  richiesta, anche in modo frazionato  e  per  un  periodo  complessivamente non superiore a tre anni,  ad  una  sede  di  servizio  ubicata  nella stessa provincia o regione  nella  quale  l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa,  subordinatamente  alla sussistenza di un posto vacante e disponibile  di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle  amministrazioni  di  provenienza  e  destinazione. L'eventuale dissenso  deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.  2.  Il  posto  temporaneamente  lasciato  libero  non  si  rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione. ))  |  
|   |                                Art. 43.                  Trattamento economico e normativo               (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;          decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito      dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
    1.  Per  i  riposi  e  i permessi di cui al presente Capo e' dovuta un'indennita',  a  carico  dell'ente  assicuratore,  pari  all'intero ammontare  della  retribuzione  relativa  ai  riposi  e  ai  permessi medesimi.  L'indennita'  e'  anticipata  dal  datore  di lavoro ed e' portata  a  conguaglio  con  gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.  |  
|   |                                Art. 44.                      Trattamento previdenziale         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
    1.  Ai  periodi  di  riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.  2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.  |  
|   |                                 Art. 45                       Adozioni e affidamenti            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
    1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 42 si applicano anche in caso  di  adozione  e  di  affidamento  di  soggetti  con handicap in situazione di gravita'.  |  
|   |                                Art. 46.                              Sanzioni         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
    1.  L'inosservanza  delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.  |  
|   |                                Art. 47.                 Congedo per la malattia del figlio            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,                 comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
    1.   Entrambi   i  genitori,  alternativamente,  hanno  diritto  di astenersi  dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.  2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'  diritto di astenersi   dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque  giorni  lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.  3.  Per  fruire  dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare  il  certificato  di  malattia  rilasciato  da  un  medico specialista   del   Servizio   sanitario   nazionale   o   con   esso convenzionato.  4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il  decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.  5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.  6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.  |  
|   |                                Art. 48.                  Trattamento economico e normativo         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
    1.  I  periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianita'  di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.  2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.  |  
|   |                                Art. 49.                      Trattamento previdenziale         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
    1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta la contribuzione  figurativa  fino  al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.  2.  Successivamente  al  terzo  anno  di vita del bambino e fino al compimento  dell'ottavo  anno,  e'  dovuta  la copertura contributiva calcolata con le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.  3.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.  |  
|   |                                Art. 50.                       Adozioni e affidamenti            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
    1.  Il  congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a sei  anni.  Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia  un'eta'  compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia  del  bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore  nel  nucleo  familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.  |  
|   |                                Art. 51.                           Documentazione         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
    1.  Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice   ed   il   lavoratore   sono  tenuti  a  presentare  una dichiarazione  rilasciata  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro  genitore  non  sia  in  congedo  negli  stessi giorni per il medesimo motivo. 
                                         Nota all'art. 51:              - Per  il  testo  dell'art.  47  del citato decreto del          Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000, si veda in nota          all'art. 28, comma 2.
                           |  
|   |                                Art. 52.                              Sanzioni         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
    1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.  |  
|   |                                Art. 53.                           Lavoro notturno legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
    1.  E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento  dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.  2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:    a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;    b) la  lavoratrice  o  il  lavoratore  che  sia  l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.  3.  Ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2, lettera c), della legge 9 dicembre  1977,  n.  903,  non  sono  altresi' obbligati a prestare lavoro  notturno  la  lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico  un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 
                                         Nota all'art. 53, comma 3:              - Il  testo  dell'art.  5,  comma  2, lettera c), della          citata legge n. 903/1977 e' il seguente:              "Art. 5. - 1. Omissis.              2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente          prestato:                a)-b) omissis;                c) dalla  lavoratrice  o  dal  lavoratore che abbia a          proprio  carico  un  soggetto disabile ai sensi della legge          5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.".              - Per il titolo della citata legge n. 104/1992, si veda          in nota all'art. 33, comma 1.
                           |  
|   |                                 Art. 54                      Divieto di licenziamento              (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,                commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;         legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;   decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
    1.  Le  lavoratrici  non  possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro  previsti  dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.  2.  Il  divieto  di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo  di  gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo  in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro   idonea   certificazione   dalla  quale  risulti  l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.  3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di  colpa  grave  da  parte  della lavoratrice, costituente giusta   causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; c) di  ultimazione  della  prestazione per la quale la lavoratrice e'   stata  assunta  o  di  risoluzione  del  rapporto di lavoro per la   scadenza del termine; d) di   esito  negativo  della  prova;  resta  fermo  il  divieto  di   discriminazione  di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991,   n. 125, e successive modificazioni.  4.  Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la  lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia  sospesa  l'attivita'  dell'azienda  o  del  reparto  cui essa e' addetta,  sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di  licenziamento  collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.  5.  Il  licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.  6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione  del  congedo  parentale  e  per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.  7.  In  caso  di  fruizione  del  congedo  di  paternita',  di  cui all'articolo  28,  il  divieto  di  licenziamento si applica anche al padre  lavoratore  per la durata del congedo stesso e si estende fino al  compimento  di  un  anno  di  eta'  del  bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.  8.   L'inosservanza   delle  disposizioni  contenute  nel  presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a  lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di  adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'. 
                                         Nota all'art. 54, comma 3, lettera d):              - La  legge  10 aprile  1991,  n.  125, recante "Azioni          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel          lavoro",  e' pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile          1991, n. 88. L'art. 4 reca:              "Art.   4   (Azioni  in  giudizio).  -  1.  Costituisce          discriminazione,  ai  sensi della legge 9 dicembre 1977, n.          903,  e  della  presente  legge,  qualsiasi  atto,  patto o          comportamento   che   produca  un  effetto  pregiudizievole          discriminando  anche  in  via  indiretta le lavoratrici o i          lavoratori in ragione del loro sesso.              2.    Costituisce    discriminazione   indiretta   ogni          trattamento  pregiudizievole  conseguente  all'adozione  di          criteri  che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore          i  lavoratori  dell'uno  o  dell'altro  sesso  e riguardino          requisiti  non  essenziali  allo svolgimento dell'attivita'          lavorativa.              3.  Nei  concorsi  pubblici  e nelle forme di selezione          attuate,  anche  a  mezzo  di  terzi,  da  datori di lavoro          privati   e   pubbliche   amministrazioni   la  prestazione          richiesta  dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o          dell'altro  sesso",  fatta  eccezione  per i casi in cui il          riferimento  al  sesso costituisca requisito essenziale per          la natura del lavoro o della prestazione.              4.  Chi  intende agire in giudizio per la dichiarazione          delle  discriminazioni  ai  sensi  dei  commi  1  e 2 e non          ritiene  di  avvalersi  delle  procedure  di  conciliazione          previste  dai  contratti  collettivi,  puo'  promuovere  il          tentativo  di  conciliazione  ai  sensi  dell'art.  410 del          codice  di  procedura  civile o, rispettivamente, dell'art.          69-bis  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29,          anche  tramite  la  consigliera o il consigliere di parita'          provinciale o regionale territorialmente competente.              5.   Le   consigliere   o   i  consiglieri  di  parita'          provinciali  e  regionali  competenti per territorio, ferme          restando  le  azioni  in  giudizio  di cui ai commi 8 e 10,          hanno   facolta'  di  ricorrere  innanzi  al  tribunale  in          funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti          alla   sua   giurisdizione,   al  tribunale  amministrativo          regionale  territorialmente  competenti,  su  delega  della          persona  che  vi  ha  interesse,  ovvero di intervenire nei          giudizi promossi dalla medesima.              6.  Quando  il  ricorrente fornisce elementi di fatto -          desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle          assunzioni,  ai  regimi  retributivi,  all'assegnazione  di          mansioni  e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione          in  carriera  ed  ai  licenziamenti  - idonei a fondare, in          termini    precisi    e    concordanti,    la   presunzione          dell'esistenza    di    atti,    patti    o   comportamenti          discriminatori  in  ragione  del sesso, spetta al convenuto          l'onere     della     prova     sull'insussistenza    della          discriminazione.              7.  Qualora  le  consigliere o i consiglieri di parita'          regionali   e,   nei   casi   di  rilevanza  nazionale,  il          consigliere    o   la   consigliera   nazionale,   rilevino          l'esistenza  di  atti, patti o comportamenti discriminatori          difetti  o  indiretti di carattere collettivo, anche quando          non  siano  individuabili  in  modo  immediato e diretto le          lavoratrici  o  i  lavoratori  lesi  dalle discriminazioni,          prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi          8  e  10, possono chiedere all'autore della discriminazione          di  predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni          accertate  entro  un  termine  non  superiore  a centoventi          giorni,  sentite,  nel  caso  di  discriminazione  posta in          essere  da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali          aziendali  ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali          aderenti    alle    organizzazioni   sindacali maggiormente          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Se  il  piano  e'          considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la          consigliera   o  il  consigliere  di  parita'  promuove  il          tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia          autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto          del tribunale in funzione di giudice del lavoro.              8.  Con  riguardo  alle  discriminazioni  di  carattere          collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri          di  parita',  qualora  non  ritengano  di  avvalersi  della          procedura  di  conciliazione  di cui al medesimo comma o in          caso  di  esito  negativo  della  stessa,  possono proporre          ricorso  davanti  al  tribunale  in funzione di giudice del          lavoro    o    al    tribunale   amministrativo   regionale          territorialmente competenti.              9.   Il   giudice,   nella   sentenza  che  accerta  le          discriminazioni  sulla base del ricorso presentato ai sensi          del  comma  8,  ordina  all'autore della discriminazione di          definire   un  piano  di  rimozione  delle  discriminazioni          accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro,          le  rappresentanze  sindacali  aziendali  ovvero,  in  loro          mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni          sindacali  di  categoria maggiormente  rappresentative  sul          piano nazionale, nonche' la consigliera o il consigliere di          parita'   regionale   competente   per   territorio   o  il          consigliere  o  la consigliera nazionale. Nella sentenza il          giudice  fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai          fini della definizione ed attuazione del piano.              10.  Ferma  restando  l'azione  di  cui  al comma 8, la          consigliera  o  il  consigliere  regionale  e  nazionale di          parita'  possono  proporre ricorso in via d'urgenza davanti          al  tribunale  in  funzione  di  giudice  del  lavoro  o al          tribunale    amministrativo    regionale   territorialmente          competenti.  Il  giudice  adito, nei due giorni successivi,          convocate  le  parti  e  assunte sommarie informazioni, ove          ritenga  sussistente  la  violazione di cui al ricorso, con          decreto   motivato   e   immediatamente   esecutivo  ordina          all'autore   della   discriminazione   la   cessazione  del          comportamento   pregiudizievole   e   adotta   ogni   altro          provvedimento   idoneo   a   rimuovere  gli  effetti  delle          discriminazioni   accertate,   ivi   compreso  l'ordine  di          definizione  ed  attuazione da parte del responsabile di un          piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso          le  disposizioni  del comma 9. Contro il decreto e' ammessa          entro   quindici  giorni  dalla  comunicazione  alle  parti          opposizione  avanti  alla  medesima  autorita'  giudiziaria          territorialmente   competente,   che  decide  con  sentenza          immediatamente esecutiva.              11.  L'inottemperanza  alla sentenza di cui al comma 9,          al  decreto  di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata          nel  relativo  giudizio  di  opposizione e' punita ai sensi          dell'art.  650  del  codice  penale  e comporta altresi' la          revoca  dei  benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di          una  somma  di lire centomila per ogni giorno di ritardo da          versarsi al Fondo di cui all'art. 9.              12.  Ogni  accertamento  di atti, patti o comportamenti          discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da          soggetti  ai  quali siano stati accordati benefici ai sensi          delle   vigenti  leggi  dello  Stato,  ovvero  che  abbiano          stipulato  contratti di appalto attinenti all'esecuzione di          opere  pubbliche,  di servizi o forniture, viene comunicato          immediatamente   dalla  direzione  provinciale  del  lavoro          territorialmente   competente   ai   Ministri   nelle   cui          amministrazioni  sia  stata  disposta  la  concessione  del          beneficio  o  dell'appalto.  Questi  adottano  le opportune          determinazioni,  ivi compresa, se necessario, la revoca del          beneficio  e,  nei  casi piu' gravi o nel caso di recidiva,          possono  decidere  l'esclusione  del  responsabile  per  un          periodo  di  tempo  fino  a due anni da qualsiasi ulteriore          concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero          da  qualsiasi  appalto.  Tale disposizione si applica anche          quando  si  tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie          ovvero  di  appalti  concessi da enti pubblici, ai quali la          direzione  provinciale  del lavoro comunica direttamente la          discriminazione  accertata  per  l'adozione  delle sanzioni          previste.   Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si          applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi          dei commi 4 e 7.              13.  Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni          dell'art.  15  della  legge  9 dicembre  1977,  n.  903, si          applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio          promossa  dalla  persona  che  vi  abbia interesse o su sua          delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o          dal consigliere provinciale o regionale di parita'.              14.  Qualora  venga  presentato  un  ricorso  in via di          urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'art. 15 della          legge  9 dicembre  1977,  n. 903, come modificato dal comma          13,  non  trova  applicazione  l'art.  410  del  codice  di          procedura civile.".          Nota all'art. 54, comma 4:              - Per il titolo della citata legge n. 223/1991, si veda          in nota all'art. 22, comma 4.          Nota all'art. 54, comma 8:              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche          al  sistema penale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          30 novembre  1981,  n. 329, supplemento ordinario. Il testo          dell'art. 16 e' il seguente:              "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli          estremi della violazione.              Abrogato.              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore          della presente legge non consentivano l'oblazione.".
                           |  
|   |                                Art. 55.                             Dimissioni             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
    1.  In  caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per  cui  e'  previsto,  a  norma  dell'articolo  54,  il  divieto di licenziamento,  la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.  3.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.  4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il  periodo  di  gravidanza,  e  dalla  lavoratrice  o dal lavoratore durante  il  primo  anno  di  vita  del  bambino  o nel primo anno di accoglienza  del  minore  adottato  o  in  affidamento,  deve  essere convalidata   dal   servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro, competente  per  territorio.  A  detta  convalida  e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.  5.  Nel  caso  di  dimissioni  di  cui  al  presente  articolo,  la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.  |  
|   |                                 Art. 56          Diritto al rientro e alla conservazione del posto         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
    1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e  III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e,  salvo  che  espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita'  produttiva  ove  erano  occupate  all'inizio  del  periodo di gravidanza  o  in  altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino  al  compimento  di  un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.  3.   Negli   altri  casi  di  congedo,  di  permesso  o  di  riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno  diritto  alla  conservazione  del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo  comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di  adozione  e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  fino  a  un  anno  dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.  |  
|   |                                 Art. 57    Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni       (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla                legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8)
    1.  Ferma  restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui al presente  testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni  pubbliche  con contratto a tempo determinato, di cui alla  legge  18  aprile  1962,  n.  230,  o  con  contratto di lavoro temporaneo,  di  cui  alla  legge  24  giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo unico  per  i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.  2.  Alle  lavoratrici  e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresi'  quanto  previsto  dall'articolo  24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro. 
                                         Nota all'art. 57, comma 1:              - Per  il titolo della citata legge n. 230/1962 e della          legge n. 196/1997, si veda in note all'art. 4, comma 1.
                           |  
|   |                                Art. 58.                         Personale militare            (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,                 art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
    1.  Le  assenze  dal  servizio  per  motivi  connessi allo stato di maternita',  disciplinate  dal presente testo unico, non pregiudicano la  posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.  2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e 17,  sono  validi  a  tutti  gli  effetti  ai fini dell'anzianita' di servizio.   Gli   stessi  periodi  sono  computabili  ai  fini  della progressione   di   carriera,   salva  la  necessita'  dell'effettivo compimento  nonche'  del  completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni  specifiche,  di  servizio  presso  enti  o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.  3.  Il  personale  militare che si assenta dal servizio per congedo parentale   e  per  la  malattia  del  figlio  e'  posto  in  licenza straordinaria  per  motivi  privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto  previsto  agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza  e'  computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti  previsti  dalla  disciplina  vigente  in materia di documenti caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.  |  
|   |                                Art. 59.                          Lavoro stagionale         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
    1.  Le  lavoratrici  addette  ad  industrie e lavorazioni che diano luogo  a  disoccupazione  stagionale,  di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali  siano  licenziate  a  norma  della  lettera  b)  del  comma  3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto  di  licenziamento,  sempreche'  non si trovino in periodo di congedo   di   maternita',  alla  ripresa  dell'attivita'  lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori stagionali si applicano le disposizioni  dell'articolo  7  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.  3.  Alle  straniere  titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro stagionale  e'  riconosciuta  l'assicurazione di maternita', ai sensi della  lettera  d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
                                         Nota all'art. 59, comma 1:              - Il   decreto   ministeriale   30   novembre  1964,  e          successive  modificazioni,  recante  "Nuova  tabella  delle          industrie   aventi   disoccupazione  stagionale  o  normali          periodi   di  sospensione"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  25  gennaio  1965,  n. 20. Si riporta la tabella          annessa:              "Tabelle    delle   industrie   aventi   disoccupazione          stagionale o normali periodi di sospensione              (Art.  76, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,          e  art.  13  del  regolamento approvato con regio decreto 7          dicembre 1924, n. 2270).                 ----> vedere Tabella a pag. 37 del S.O. <----          Nota all'art. 59, comma 2:              - Il  decreto  legislativo  16 settembre  1996, n. 564,          recante  "Attuazione  della  delega  conferita dall'art. 1,          comma  39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di          contribuzione  figurativa  e  di copertura assicurativa per          periodi  non coperti da contribuzione", e' pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  31 ottobre  1996,  n. 256, supplemento          ordinario. L'art. 7 reca testualmente:              "  Art.  7  (Periodi  intercorrenti  tra un rapporto di          lavoro   e   l'altro   nel   caso  di  lavori  discontinui,          stagionali,  temporanei).  -  1.  In  favore degli iscritti          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa          sostitutive  ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro          dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i          periodi  intercorrenti  successivi al 31 dicembre 1996, non          coperti  da contribuzione obbligatoria o figurativa possono          essere  riscattati, a domanda, mediante il versamento della          riserva  matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13          della   legge   12 agosto   1962,  n.  1338,  e  successive          modificazioni ed integrazioni.              2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati          nel   comma   medesimo   possono   essere  autorizzati,  in          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento          dei  contributi  nel fondo pensionistico di appartenenza ai          sensi  della  legge  18 febbraio  1983,  n.  47.  Per  tale          autorizzazione  e'  richiesto il possesso di almeno un anno          di  contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi          assicurativi di cui al comma 1.              3.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta' di cui ai          commi  1  e  2,  i  soggetti  interessati devono provare la          regolare  iscrizione  nelle  liste  di  collocamento  e  il          permanere  dello  stato  di  disoccupazione  per  tutto  il          periodo  per cui si chiede la copertura mediante riscatto o          contribuzione volontaria".          Nota all'art. 59, comma 3:              - Il   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello          straniero",   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale          18 agosto  1998,  n.  191,  supplemento ordinario. Il testo          dell'art. 25, comma 1, lettera d) e' il seguente:              "Art.  25  (Previdenza  e  assistenza  per i lavoratori          stagionali).  (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In          considerazione  della durata limitata dei contratti nonche'          della   loro   specificita',  agli  stranieri  titolari  di          permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le          seguenti  forme  di  previdenza  e assistenza obbligatoria,          secondo le norme vigenti nei settori di attivita':                a)-c) omissis;                d) assicurazione di maternita'.".
                           |  
|   |                                Art. 60.                       Lavoro a tempo parziale   (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
    1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo 25 febbraio  2000,  n.  61,  e,  in particolare, del principio di non discriminazione,  la  lavoratrice  e  il  lavoratore a tempo parziale beneficiano  dei  medesimi  diritti  di  un  dipendente a tempo pieno comparabile,  per  quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente   testo   unico.   Il   relativo  trattamento  economico  e' riproporzionato  in  ragione  della ridotta entita' della prestazione lavorativa.  2.  Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in  rapporto  a  tempo  pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento la base di calcolo  piu'  favorevole  della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.  3.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva. 
                                         Nota all'art. 60, comma 1:              - Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  61,          recante   "Attuazione  della  direttiva  97/81/CE  relativa          all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso          dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dalla  CES", e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.          Nota all'art. 60, comma 3:              - Si  riporta  il testo dell'art. 8, del citato decreto          legislativo n. 564/1996:              "Art.  8  (Periodi  intercorrenti  nel  lavoro  a tempo          parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In          favore    degli    iscritti    all'assicurazione   generale          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti          e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono          attivita'  di  lavoro  dipendente con contratti di lavoro a          tempo  parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i          periodi,   successivi   al   31 dicembre   1996,   di   non          effettuazione  della prestazione lavorativa, non coperti da          contribuzione  obbligatoria,  possono  essere riscattati, a          domanda,  mediante  il  versamento della riserva matematica          secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  13  della  legge          12 agosto  1962,  n.  1338,  e  successive modificazioni ed          integrazioni.              2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati          nel   comma   medesimo   possono   essere  autorizzati,  in          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento          dei  contributi  nel fondo pensionistico di appartenenza ai          sensi  della  legge  18 febbraio  1983,  n.  47.  Per  tale          autorizzazione e richiesto il possesso di almeno un anno di          contribuzione  nell'ultimo  quinquennio  ad  uno dei regimi          assicurativi di cui al comma 1.              3.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta' di cui ai          commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato          di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto          il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto          o contribuzione volontaria.".
                           |  
|   |                                Art. 61.                         Lavoro a domicilio      (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
    1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori  a domicilio hanno diritto al congedo  di  maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  6,  comma  3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.  2.  Durante  il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento  del  salario  medio  contrattuale  giornaliero,  vigente nella provincia  per  i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.  3.  Qualora,  per  l'assenza  nella  stessa  provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al  salario  contrattuale  provinciale  di  cui  al comma 2, si fara' riferimento  alla  media  dei salari contrattuali provinciali vigenti per  la  stessa  industria  nella  regione, e, qualora anche cio' non fosse   possibile,   si  fara'  riferimento  alla  media  dei  salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.  4.  Per  i  settori  di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti   industrie   che  occupano  lavoratori  interni,  con apposito  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le  organizzazioni  sindacali  interessate,  si  prendera' a riferimento  il  salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia  per  i  lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinita'.  5.   La  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  2  e' subordinata   alla   condizione   che,   all'inizio  del  congedo  di maternita', la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.  |  
|   |                                Art. 62.         Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,                       articoli 1, 13, 19, 22;                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
    1.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari  hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22,  comma  3  e  6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.  2.  Per  il  personale  addetto  ai  servizi  domestici  familiari, l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. 
                                         Nota all'art. 62, comma 2:              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          31 dicembre 1971, n. 1403, recante "Disciplina dell'obbligo          delle  assicurazioni  sociali  nei confronti dei lavoratori          addetti  ai  servizi  domestici  e  familiari,  nonche' dei          lavoratori  addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei          locali",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile          1972, n. 94.
                           |  
|   |                                Art. 63.                        Lavoro in agricoltura      (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla               legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;      decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla               legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;         decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;          legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
    1.  Le  prestazioni  di  maternita'  e  di  paternita'  di cui alle presenti  disposizioni  per  le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo  indeterminato  sono  corrisposte,  ferme restando le modalita' erogative  di  cui  all'articolo  1,  comma  6  del  decreto-legge 30 dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio  1980,  n.  33,  con  gli  stessi  criteri  previsti  per  i lavoratori dell'industria.  2.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato  iscritti  o  aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' a condizione  che  risultino  iscritti  nei  predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.  3.  E'  consentita  l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle   prestazioni   di   maternita'   e   di   paternita',  mediante certificazione  di  iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori  agricoli,  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo  luogotenenziale  9  aprile  1946,  n.  212, e successive modificazioni.  4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le  prestazioni  per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV,  V  e  VI  sono  calcolate  sulla  base della retribuzione di cui all'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969, n. 153, prendendo a riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.  5.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi  quelli  di  cui  al  comma  6, le prestazioni per i congedi, riposi  e  permessi  sono  determinate  sulla base della retribuzione fissata  secondo  le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488,  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.  6.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro  e  della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai  fini  della  contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non  sia  superato  da  quello  spettante  nelle  singole province in applicazione  dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.  7.  Per  le  lavoratrici  e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli  coloni  l'ammontare della retribuzione media e' stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5. 
                                         Nota all'art. 63, comma 1:              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  6,  del  citato          decreto-legge  n.  663/1979, convertito, con modificazioni,          dalla  legge n. 33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma          2.          Nota all'art. 63, comma 2:              - Il  decreto-legge  3 febbraio  1970,  n.  7,  recante          "Norme  in  materia  di  collocamento  e  accertamento  dei          lavoratori   agricoli",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta          Ufficiale   3 febbraio   1970,   n.  29  e  convertito  con          modificazioni,  dalla  legge 11 marzo 1970, n. 83 (Gazzetta          Ufficiale  20 marzo  1970,  n.  71).  Si  riporta  il testo          dell'art. 7, n. 5):              "Art.  7.  -  La  commissione  locale per la manodopera          agricola ha il compito:                1)-4) omissis;                5) di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli          subordinati e in conformita' ai dati forniti dalla sezione,          gli   elenchi  nominativi,  principali  e  suppletivi,  dei          lavoratori  dell'agricoltura,  di cui all'art. 12 del regio          decreto   24 settembre   1940,   n.   1949   e   successive          modificazioni,  da  trasmettere all'Ufficio provinciale del          servizio  per  i contributi agricoli unificati ai sensi del          successivo  art. 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di          ciascun  anno  ed  entro venti giorni dalla fine di ciascun          trimestre;".          Nota all'art. 63, comma 3:              - Il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946,          n.  212  e successive modificazioni, recante "Modificazioni          alle  vigenti  disposizioni  sull'assicurazione di malattia          per  i  lavoratori  in  agricoltura"  e'  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  30 aprile  1946,  n.  100, supplemento          oridinario.  Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma          4:              "E'  tuttavia,  consentita  l'ammissione del lavoratore          alle  prestazioni  di  malattie  mediante  certificato  del          servizio  per  gli  elenchi  nominativi  e per i contributi          unificati   in   agricoltura   che  attesti  la  qualifica,          risultante  dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha          il   diritto  alla  iscrizione  negli  elenchi  nominativi.          L'ammissione   alle  prestazioni  decorre  dalla  data  del          rilascio del certificato.".          Nota all'art. 63, comma 4:              - La   legge  30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive          modificazioni  ed  integrazioni,  recante  "Revisione degli          ordinamenti  pensionistici  e norme in materia di sicurezza          sociale",  e' pubblicata Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1969,          n.  111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12, come          sostituito  dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre          1997,   n.   314   (Armonizzazione,   razionalizzazione   e          semplificazione  delle disposizioni fiscali e previdenziali          concernenti  i  redditi di lavoro dipendente e dei relativi          adempimenti   da  parte  dei  datori  di  lavoro.  Gazzetta          Ufficiale    19 settembre   1997,   n.   219,   supplemento          ordinario), e' il seguente:              "Art.   12   (Determinazione   del  reddito  da  lavoro          dipendente   ai  fini  contributivi).  -  1.  Costituiscono          redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di          cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, maturati nel periodo          di riferimento.              2.  Per  il  calcolo  dei  contributi  di  previdenza e          assistenza  sociale  si applicano le disposizioni contenute          nell'art.  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986,  n.  917,  salvo  quanto specificato nei          seguenti commi. 3.              3.  Le  somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n.  917,  si  intendono  al lordo di qualsiasi contributo e          trattenuta,  ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera          h), dello stesso art. 48.              4. Sono esclusi dalla base imponibile:                a) le  somme  corrisposte  a titolo di trattamento di          fine rapporto;                b) le somme corrisposte in occasione della cessazione          del  rapporto  di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei          lavoratori,  nonche'  quelle la cui erogazione trae origine          dalla  predetta  cessazione,  fatta  salva  l'imponibilita'          dell'indennita' sostitutiva del preavviso;                c) i  proventi  e  le indennita' conseguite, anche in          forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;                d) le  somme poste a carico di gestioni assistenziali          e  previdenziali  obbligatorie  per  legge;  le  somme e le          provvidenze  erogate  da  casse, fondi e gestioni di cui al          successivo  punto  f) e quelle erogate dalle Casse edili di          cui   al   comma   4;   i  proventi  derivanti  da  polizze          assicurative;  i  compensi  erogati  per conto di terzi non          aventi attinenza con la prestazione lavorativa;                e) nei  limiti ed alle condizioni stabilite dall'art.          2  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135, le          erogazioni  previste  dai  contratti  collettivi aziendali,          ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali sono incerti la          corresponsione   o  l'ammontare  e  la  cui  struttura  sia          correlata    dal   contratto   collettivo   medesimo   alla          misurazione  di  incrementi  di  produttivita', qualita' ed          altri  elementi  di  competitivita' assunti come indicatori          dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;                f) i  contributi  e  le  somme a carico del datore di          lavoro,  versate  o  accantonate,  sotto qualsiasi forma, a          finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari di          cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, e          successive  modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,          gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da          regolamenti  aziendali,  al  fine  di  erogare  prestazioni          integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del          lavoratore  e  suoi familiari nel corso del rapporto o dopo          la  sua  cessazione.  I  contributi  e  le  somme predetti,          diverse   dalle   quote  di  accantonamento  al  TFR,  sono          assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento          di  cui  all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.          103,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1o giugno          1991,  n.  166,  e al citato decreto legislativo n. 124 del          1993,  e  successive modificazioni e integrazioni, a carico          del   datore   di   lavoro   e   devoluto   alle   gestioni          pensionistiche  di  legge  cui  sono iscritti i lavoratori.          Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel          regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi          retributivi   a   carico   del   lavoratore   destinati  al          finanziamento  delle  forme  pensionistiche complementari e          alle   casse,  fondi  e  gestioni  predetti.  Resta  fermo,          altresi',  il  contributo  di  solidarieta'  a  carico  del          lavoratore  nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,          comma  5,  lettera  b), del decreto legislativo 14 dicembre          1995, n. 579;                g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma          3,  lettera  d), del testo unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre 1986, n. 917.              5.  L'elencazione  degli  elementi  esclusi  dalla base          imponibile e' tassativa.              6.  Le  somme  versate  alle  casse  edili  per  ferie,          gratifica   natalizia   e  riposi  annui  sono  soggette  a          contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero          ammontare.  Le  somme  a  carico del datore di lavoro e del          lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono          soggette  a  contribuzione di previdenza e assistenza nella          misura pari al 15 per cento del loro ammontare.              7.  Per la determinazione della base imponibile ai fini          del  calcolo  delle  contribuzioni  dovute  per  i  soci di          cooperative  di  lavoro  si applicano le norme del presente          articolo.              8.  Sono  confermate  le  disposizioni  in  materia  di          retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge          9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con modificazioni,          dalla   legge   7 dicembre   1989,  n.  389,  e  successive          modificazioni    e   integrazioni,   nonche'   ogni   altra          disposizione  in  materia  di retribuzione minima o massima          imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali          previste  per  determinate categorie di lavoratori e quelle          in  materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i          redditi  di  cui  all'art. 46 del testo unico delle imposte          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.              9.  Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli          di  retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di          contratto   aventi   effetto   retroattivo  e  i  premi  di          produzione  sono  in ogni caso assoggettati a contribuzione          nel mese di corresponsione.              10.  La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento          per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di          previdenza e di assistenza sociale interessate.".          Note all'art. 63, comma 5:              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile          1968,  n.  488, recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo          delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale          obbligatoria",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          30 aprile 1968, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 28:              "Art.  28.  -  A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al          31 dicembre  1970,  i  contributi  base  dell'assicurazione          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i          superstiti,   sono  dovuti  nelle  misure  stabilite  dalla          tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei          salariati  fissi  a  contratto  annuo ed assimilati e nelle          misure  stabilite  dalla  successiva  tabella B, divise per          sei,  per  le  categorie  dei  giornalieri  di  campagna ed          assimilati,   in   rapporto   alle  retribuzioni  medie  da          determinarsi  annualmente  per  provincia,  con decreto del          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la          commissione   centrale   di  cui  all'art.  1  del  decreto          legislativo  8 febbraio  1945,  n.  75,  sulla  base  delle          retribuzioni  risultanti dai contratti collettivi di lavoro          stipulati  per  le  suddette  categorie di lavoratori dalle          organizzazioni sindacali interessate.              Le  classi  di  contribuzione di cui alle tabelle A e B          citate    nel    comma    precedente,    sono   individuate          moltiplicando,    rispettivamente,    per    ventisei    la          retribuzione  giornaliera  dei  salariati fissi a contratto          annuo  ed  assimilati e per sei la retribuzione giornaliera          dei  giornalieri  di  campagna ed assimilati. Dal 1o agosto          1968   e   fino  all'emanazione  dei  decreti  ministeriali          previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere          da  prendersi  a  base  per  il calcolo dei contributi sono          stabiliti  nelle  seguenti  misure:  per  la  categoria dei          salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri          di campagna ed assimilati, L. 2.670.              La  misura  dei  contributi integrativi dovuti al Fondo          per  l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie          e'  stabilita  nel  3 per  cento  delle  retribuzioni medie          determinate  nelle  forme  sopra  indicate, di cui il 2 per          cento  a  carico  dei  datori  di  lavoro e l'1 per cento a          carico dei lavoratori.              I  contributi  integrativi  di  cui al comma precedente          sono  dovuti,  per  le  categorie  dei  salariati  fissi  a          contratto  annuo  ed  assimilati, in ragione di 26 giornate          per ogni mese di lavoro.              Non   si   applica,   ai  fini  della  riscossione  dei          contributi  dovuti  per  i lavoratori agricoli subordinati,          l'art.  15,  secondo  comma  del regio decreto 24 settembre          1940, n. 1949.              Qualora,  in  applicazione dell'art. 15, comma secondo,          del  regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa,          in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli          unificati,  di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938,          n.  2138,  e successive modificazioni ed integrazioni, e la          sospensione    sia   comunque   determinata   in   rapporto          all'ammontare   complessivo   di   tali  contributi,  detto          ammontare  deve  essere  calcolato  tenendo  conto di tutti          indistintamente  i contributi medesimi, ivi compresi quelli          esclusi,   per  disposizione  di  legge,  dall'applicazione          dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre          1940, n. 1949.".              - La    legge    8 agosto   1972,   n.   457,   recante          "Miglioramenti     ai    trattamenti    previdenziali    ed          assistenziali  nonche' disposizioni per la integrazione del          salario  in  favore dei lavoratori agricoli", e' pubblicata          nella   Gazzetta  Ufficiale  23 agosto  1972,  n.  218.  Si          trascrive il testo vigente dell'art. 3:              "Art.  3. - L'indennita' di cui al precedente art. 1 e'          determinata  sulla  base della retribuzione fissata secondo          le  modalita'  di  cui  all'art. 28, decreto del Presidente          della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.              Per  i  salariati  fissi l'ammontare della retribuzione          comprensiva  del  salario  base,  della  contingenza, delle          indennita'  in  natura  e  fisse, e' costituito dalla media          della  retribuzione  prevista  per  ciascuna  qualifica dai          contratti  collettivi  provinciali  vigenti  al  30 ottobre          dell'anno precedente.              Per   i   giornalieri  di  campagna  l'ammontare  della          retribuzione,  comprensiva  del  salario base, contingenza,          terzo  elemento  ed  altre  indennita' fisse, e' costituito          dalla  media  tra le retribuzioni per le diverse qualifiche          previste  dai  contratti  collettivi  provinciali di lavoro          vigenti  al  30 ottobre  di  ogni  anno.  La  media  tra le          retribuzioni   delle   diverse  qualifiche  e'  determinata          dividendo  per  sei  il  totale  costituito dalla somma del          salario  previsto  per il lavoratore comune, del doppio del          salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del          triplo    del    salario   previsto   per   il   lavoratore          specializzato.              La  retribuzione  come  sopra stabilita e' valida anche          per  la  determinazione  della  indennita'  giornaliera  di          maternita' di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1971,          n. 1204.              E'  abrogato  il  sesto  comma dell'art. 16 della legge          30 dicembre 1971, n. 1204.              Per  i  lavoratori  agricoli  compartecipanti e piccoli          coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in          misura pari a quella di cui al terzo comma.              Fino  alla emanazione dei relativi decreti ministeriali          e'   stabilita   una   retribuzione  media  di  lire  3.250          giornaliere.".          Nota all'art. 63, comma 6:              - Il  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338, recante          "Disposizioni  urgenti in materia di evasione contributiva,          di   fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,  di  sgravi          contributivi   nel   Mezzogiorno  e  di  finanziamento  dei          patronati",   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale          10 ottobre   1989,  n.  237  e  convertito  in  legge,  con          modificazioni,   dalla   legge   7 dicembre  1989,  n.  389          (Gazzetta  Ufficiale  9 dicembre  1989,  n. 287). L'art. 1,          comma 1, reca:              "Art.  1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della          contribuzione  settimanale  e limite minimo di retribuzione          imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per          il  calcolo  dei  contributi  di previdenza e di assistenza          sociale   non   puo'  essere  inferiore  all'importo  delle          retribuzioni  stabilito  da  leggi,  regolamenti, contratti          collettivi,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali piu'          rappresentative   su  base  nazionale,  ovvero  da  accordi          collettivi  o  contratti individuali, qualora ne derivi una          retribuzione  di  importo  superiore  a quello previsto dal          contratto collettivo.".
                           |  
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    1.  In  materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cui all'articolo  2,  comma  26  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui  al  comma  16  dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.  2.  Ai  sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione di  cui  al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  avviene  nelle  forme  e  con le modalita' previste per il lavoro dipendente. 
                                         Note all'art. 64, comma 1:              - La  legge  8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del          sistema  pensionistico  obbligatorio  e  complementare"  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,          supplemento  ordinario.  Si  riporta  il testo dell'art. 2,          comma 26:              "26.  -  A  decorrere  dal 1o gennaio 1996, sono tenuti          all'iscrizione   presso  una  apposita  gestione  separata,          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".              - La  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e successive          modificazioni, recante "Misure per la stabilizzazione della          finanza  pubblica"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario. L'art. 59,          comma 16, reca testualmente:              "16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre          forme  obbligatorie,  con  effetto  dal  1o gennaio 1998 il          contributo  alla gestione separata di cui all'art. 2, comma          26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5          punti  percentuali.  Lo stesso e' ulteriormente elevato con          effetto   dalla   stessa   data  in  ragione  di  un  punto          percentuale    ogni    biennio   fino   al   raggiungimento          dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota          contributiva    per    il    computo    delle   prestazioni          pensionistiche   e' maggiorata   rispetto   a   quella   di          finanziamento  di  due  punti percentuali nei limiti di una          complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'          dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti          percentuali   per  il  finanziamento  dell'onere  derivante          dall'estensione  agli  stessi  della  tutela  relativa alla          maternita',   agli  assegni  al  nucleo  familiare  e  alla          malattia  in  caso  di degenza ospedaliera. A tal fine, con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e          della   programmazione   economica,  e'  disciplinata  tale          estensione  nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti  dallo          specifico  gettito  contributivo.  Con decreto del Ministro          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente          disposizione,  si provvede alla disciplina della tutela per          malattia  in  caso  di degenza ospedaliera nei limiti delle          risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in          relazione al reddito individuale.".          Note all'art. 64, comma 2:              - La   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  recante          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)",  e'          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 302, supplemento          ordinario. Il testo dell'art. 80, comma 12, e' il seguente:              "12.  -  La  disposizione  di  cui  al comma 16, quarto          periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,          si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della          tutela  relativa  alla  maternita' e agli assegni al nucleo          familiare  avviene  nelle forme e con le modalita' previste          per il lavoro dipendente.".              - Per  il  testo  dell'art.  59, comma 16, della citata          legge n. 449/1997, si veda in note all'art. 64, comma 1.
                           |  
|   |                                Art. 65.                     Attivita' socialmente utili        (decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8,                        comma 3, 15, 16 e 17;    decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
    1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori di cui al decreto legislativo 1 dicembre  1997,  n.  468,  e successive modificazioni, impegnati in attivita'  socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita' e di  paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori di cui al comma 1, che non possono  vantare  una  precedente  copertura  assicurativa  ai  sensi dell'articolo  24,  per  i  periodi  di  congedo  di  maternita' e di paternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 per cento  dell'importo  dell'assegno  previsto dall'articolo 8, comma 3, del  decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono  rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  o del soggetto finanziatore dell'attivita' socialmente utile.  3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora in corso o  prorogate  al  termine  del  periodo di congedo di maternita' e di paternita'.  4.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori   socialmente   utili   sono   riconosciuti,  senza  riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.  5.  L'assegno  e'  erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto  previsto  all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico. 
                                         Nota all'art. 65, comma 1:              - Il  decreto  legislativo  1o dicembre 1997, n. 468, e          successive    modificazioni,   recante   "Revisione   della          disciplina  sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.          22  della legge 24 giugno 1997, n. 196" e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.          Note all'art. 65, comma 2:              - Il  testo  dell'art.  8,  comma 3, del citato decreto          legislativo n. 468/1997 e' il seguente:              "Art.  8  (Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'). -          1-2. Omissis.              3.  Ai  lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori          socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste          nell'ambito  dei  progetti  e non percettori di trattamenti          previdenziali,  compete  un  importo mensile di L. 800.000,          denominato  assegno  per  i  lavori socialmente utili. Tale          assegno  e'  erogato  dall'INPS previa certificazione delle          presenze  secondo  le  modalita'  fissate  dall'INPS a cura          dell'ente  utilizzatore e per esso trovano applicazione, in          quanto   non  diversamente  disposto,  le  disposizioni  in          materia  di  indennita'  di  mobilita'.  I  lavoratori sono          impegnati  per un orario settimanale di venti ore e per non          piu'  di  otto  ore giornaliere. Nel caso di impegno per un          orario  superiore,  ai lavoratori compete il corrispondente          importo integrativo di cui al comma 2.".              - Il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148  recante          "Interventi   urgenti   a  sostegno  dell'occupazione",  e'          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 116 del 20 maggio          1993,   e   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          19 luglio  1993,  n.  236  (Gazzetta  Ufficiale  n. 167 del          19 luglio  1993).  Il  testo  dell'art.  1,  comma 7, e' il          seguente:              "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1-6. Omissis.              7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza          sociale   il  fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato          per essere riassegnati al predetto fondo.".          Nota all'art. 65, comma 5:              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 3, della citata          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
                           |  
|   |                                Art. 66.      Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le   imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
    1.  Alle  lavoratrici  autonome,  coltivatrici  dirette, mezzadre e colone,  artigiane  ed  esercenti  attivita'  commerciali di cui alle leggi  26 ottobre  1957,  n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966,  n.  613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68. 
                                         Note all'art. 66:              - La   legge   26 ottobre   1957,   n.   1047,  recante          "Estensione  dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia          ai  coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni" e' pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'11 novembre 1957.              - La  legge  4 luglio  1959, n. 463 recante "Estensione          dell'assicurazione  obbligatoria  per  la  invalidita',  la          vecchiaia  ed  i  superstiti  agli  artigiani  ed  ai  loro          familiari"  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 165          del 13 luglio 1959.              - La  legge  22 luglio 1966, n. 613 recante "Estensione          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la          vecchiaia   ed   i   superstiti  agli  esercenti  attivita'          commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento          degli  ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto          1966.
                           |  
|   |                                Art. 67.  Modalita' di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
    1.  L'indennita'  di  cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito  di  apposita  domanda  in  carta  libera,  corredata  da  un certificato   medico   rilasciato   dall'azienda   sanitaria   locale competente  per  territorio,  attestante  la  data  di  inizio  della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza  spontanea  o  volontaria  ai  sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.  2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di  cui  all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per  tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso del bambino nella famiglia  a  condizione  che  questo non abbia superato i sei anni di eta',  secondo  quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 27.  3.  L'INPS  provvede  d'ufficio  agli  accertamenti  amministrativi necessari. 
                                         Nota all'art. 67, comma 1:              - Per  il  titolo  della  legge n. 194/1978, si veda in          nota all'art. 19, comma 1.
                           |  
|   |                                Art. 68.                       Misura dell'indennita'         (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
    1.   Alle   coltivatrici   dirette,   colone   e  mezzadre  e  alle imprenditrici  agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data  del  parto  e  per  i  tre  mesi  successivi  alla  stessa, una indennita'  giornaliera  pari  all'80  per  cento  della retribuzione minima  giornaliera  per  gli  operai agricoli a tempo indeterminato, come   prevista   dall'articolo   14,   comma  7,  del  decreto-legge 22 dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.  2.  Alle  lavoratrici  autonome,  artigiane  ed esercenti attivita' commerciali  e'  corrisposta,  per i due mesi antecedenti la data del parto  e  per  i  tre  mesi successivi alla stessa data effettiva del parto,  una  indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo   giornaliero  stabilito  dall'articolo  1  del  decreto-legge 29 luglio  1981,  n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.  3.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o volontaria,  nei  casi  previsti  dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non prima del terzo mese di gravidanza,   su   certificazione   medica   rilasciata  dall'azienda sanitaria  locale  competente  per  territorio,  e'  corrisposta  una indennita'  giornaliera  calcolata  ai  sensi  dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni. 
                                         Nota all'art. 68, comma 1:              - Il  decreto-legge  22 dicembre  1981, n. 791, recante          "Disposizioni in materia previdenziale" e' pubblicato nella          Gazzetta   Ufficiale   n.   358  del  31 dicembre  1981,  e          convertito,  con modificazioni, con legge 26 febbraio 1982,          n.  54  (Gazzetta  Ufficiale  n.  58 del 1o marzo 1982). Si          riporta il testo dell'art. 14, comma 7:              "A  decorrere  dal  1o gennaio  1982  i  contributi  di          previdenza   e   di   assistenza   sociale  e  le  relative          prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato          sono  calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della          legge  30 aprile  1969,  n. 153. Ai fini delle integrazioni          salariali  di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle          indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a          riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello          nel  corso  del  quale si e' verificato l'evento o ha avuto          inizio   la   malattia   o   l'astensione  dal  lavoro  per          maternita'.  Per  gli infortuni avvenuti successivamente al          31 dicembre   1981   e   per   le   malattie  professionali          manifestatesi   dopo   la  data  medesima,  le  prestazioni          dell'assicurazione   obbligatoria  sono  liquidate,  per  i          lavoratori  agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato,          sulla  base  della retribuzione effettiva calcolata secondo          le  modalita'  previste  dagli articoli 116 e 117 del testo          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica          30 giugno   1965,   n.   1124   e  successive  modifiche  e          integrazioni.   Per   la   liquidazione  delle  rendite  di          inabilita'  permanente  ed  ai  superstiti, si applicano il          minimale  ed  il massimale di retribuzione stabiliti per il          settore  industriale.  Resta  salva, se piu' favorevole, la          retribuzione  annua  convenzionale  fissata  per il settore          agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i          lavoratori   agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato          valgono,  ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro          e  delle  malattie professionali, le disposizioni contenute          in  materia  nel titolo primo del testo unico medesimo. Con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          da  emanarsi  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,          verranno  stabilite  le  modalita'  ed  i  termini  per  la          dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per          il versamento dei contributi di previdenza e di' assistenza          sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico          degli inadempienti.".          Note all'art. 68, comma 2:              - Il  decreto-legge  29 luglio  1981,  n.  402, recante          "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle          contribuzioni"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.          208 del 30 luglio 1981 e convertito, con modificazioni, con          legge  26 settembre 1981, n. 537 (Gazzetta Ufficiale n. 266          del 28 settembre 1981). L'art. 1 reca testualmente:              "Art.    1    (Minimale   di   retribuzione   ai   fini          contributivi).  -  A decorrere dal periodo di paga in corso          al   31 maggio   1981   i  limiti  minimi  di  retribuzione          giornaliera,  ivi compresa la misura giornaliera dei salari          medi   convenzionali,   sono   stabiliti,   per   tutte  le          contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza          sociale,  nelle  misure  risultanti  dalle  tabelle  A  e B          allegate al presente decreto.              I  limiti  minimi  di  retribuzione  di  cui  al  comma          precedente  sono  aumentati  ogni anno, a partire dal 1982,          nella  stessa  misura  percentuale  delle  variazioni delle          pensioni  che  si  verificano  in applicazione dell'art. 19          della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle          10  lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale          da  effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della          previdenza  sociale  in  riferimento ai minimi previsti dai          contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per          settori  omogenei.  La prima revisione triennale ha effetto          dal 1o gennaio 1984.              Con  la  stessa  decorrenza  di  cui al primo comma, il          limite  minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori          soci  di  societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e          loro  organismi  associati  soggetti  alle  norme di cui al          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.          602,  per i pescatori della piccola pesca marittima e delle          acque  interne  di  cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e          per  i  lavoratori  a domicilio, e' stabilito, per tutte le          contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza          sociale, in L. 10.000.              L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al          comma  precedente  varia  nella stessa misura percentuale e          con  la  stessa  decorrenza delle variazioni delle pensioni          che  si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge          30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per          eccesso.  Il presente articolo non si applica ai contributi          dovuti  per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed          ai   contributi   dovuti  per  la  prosecuzione  volontaria          dell'assicurazione generale obbligatoria.              Con  effetto  dal  1o gennaio  1981 le tabelle A, B e C          allegate   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica          27 aprile  1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D          ed E allegate al presente decreto".              La Tabella A del citato decreto-legge n. 402/1981 e' la          seguente:
            "Tabella A ===================================================================== Settore  Qualifiche --------------------------------------- Dirigente Impiegato                                                     Operaio --------------------------------------------------------------------- Industria 50.000 15.070 14.070." Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni 38.000 18.070 16.070." Artigianato - 16.070 14.070."  Agricoltura  40.000  21.070  -."  Credito,  assicurazioni e servizi  tributari  appaltati 50.000 17.070 16.070." Commercio 50.000 14.070 14.070."
            Nota all'art. 68, comma 3:              - Per  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 della citata          legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.
                           |  
|   |                                 Art. 69                          Congedo parentale         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
    1.  Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a  decorrere  dal  1  gennaio  2000,  e' esteso il diritto al congedo parentale  di  cui  all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico,  limitatamente  ad  un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.  |  
|   |                                 Art. 70        Indennita' di maternita' per le libere professioniste              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
    1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.  2.  L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80  per  cento  di  cinque  dodicesimi  del  reddito  percepito e denunciato  ai  fini  fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.  3.  In  ogni  caso  l'indennita'  di cui al comma 1 non puo' essere inferiore  a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con   modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  e successive  modificazioni,  nella misura risultante, per la qualifica di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. 
                                         Nota all'art. 70, comma 3:              - Per il testo dell'art. 1 e della Tabella A del citato          decreto-legge  n.  402/1981,  si  veda in note all'art. 68,          comma 2.
                           |  
|   |                                 Art. 71                  Termini e modalita' della domanda              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
    1.   L'indennita'   di   cui   all'articolo   70   e'  corrisposta, indipendentemente  dall'effettiva  astensione  dall'attivita',  dalla competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi professionisti,    a   seguito   di   apposita   domanda   presentata dall'interessata   a   partire  dal  compimento  del  sesto  mese  di gravidanza  ed  entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.  2.   La   domanda,  in  carta  libera,  deve  essere  corredata  da certificato  medico  comprovante la data di inizio della gravidanza e quella  presunta  del  parto,  nonche' dalla dichiarazione redatta ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  attestante  l'inesistenza  del  diritto  alle indennita' di maternita' di cui al Capo III e al Capo XI.  3.  L'indennita'  di  maternita'  spetta in misura intera anche nel caso  in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia  interrotta  per  motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.  4.  Le  competenti  casse  di  previdenza e assistenza per i liberi professionisti  provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari. 
                                         Nota all'art. 71, comma 2:              - Per il titolo del citato decreto del Presidente della          Repubblica  n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma          2.          Nota all'art. 71, comma 3:              - Per  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 della citata          legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.
                           |  
|   |                                 Art. 72                       Adozioni e affidamenti              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
    1.   L'indennita'  di  cui  all'articolo  70  spetta  altresi'  per l'ingresso  del  bambino  adottato  o  affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'.  2.  La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla  competente  cassa  di  previdenza  e  assistenza  per  i liberi professionisti  entro  il  termine  perentorio  di centottanta giorni dall'ingresso   del   bambino  e  deve  essere  corredata  da  idonee dichiarazioni,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  attestanti l'inesistenza del diritto a indennita'  di  maternita'  per  qualsiasi  altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.  3.  Alla  domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento. 
                                         Nota all'art. 72, comma 2:              - Per la pubblicazione del decreto del Presidente della          Repubblica  n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma          2.
                           |  
|   |                                 Art. 73         Indennita' in caso di interruzione della gravidanza              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
    1.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o volontaria,  nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non  prima  del  terzo mese di gravidanza,  l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella misura  pari  all'80  per cento di una mensilita' del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.  2.   La  domanda  deve  essere  corredata  da  certificato  medico, rilasciato  dalla  U.S.L.  che  ha  fornito le prestazioni sanitarie, comprovante  il  giorno  dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea  o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e  deve  essere  presentata  alla  competente  cassa  di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza. 
                                         Nota all'art. 73, commi 1 e 2:              - Per  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 della citata          legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.
                           |  
|   |                                Art. 74.       Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998,            n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;         legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;       legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
    1.  Per  ogni  figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento  preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data,  alle  donne  residenti,  cittadine italiane o comunitarie o in possesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   che   non   beneficiano dell'indennita'  di  cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico,  e'  concesso  un  assegno  di  maternita'  pari a complessive L. 2.500.000.  2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.  3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data del  parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare  gli  interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale dei nuovi nati.  4.   L'assegno   di   maternita'   di   cui  al  comma  1,  nonche' l'integrazione  di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non  superiori  ai  valori dell'indicatore della situazione economica (ISE),  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,  pari  a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.  5.  Per  nuclei  familiari con diversa composizione detto requisito economico  e'  riparametrato  sulla  base  della scala di equivalenza prevista  dal  predetto  decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.  6.   Qualora  il  trattamento  della  maternita'  corrisposto  alle lavoratrici  che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse   dall'assegno   istituito   al  comma  1  risulti  inferiore all'importo  di  cui  al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono  avanzare  ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.  7.  L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.  8.  L'assegno  di  cui  al  comma  1, ferma restando la titolarita' concessiva  in  capo  ai  comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei dati  forniti  dai  comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.  9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.  10.  Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se  non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.  11.  Per  i  procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre   1998,   n.  448.  Per  i  procedimenti  di  concessione dell'assegno  di  maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al  31 dicembre  2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
                                         Nota all'art. 74, comma 1:              - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del citato decreto          legislativo n. 286/1998:              "Art.  9 (Carta di soggiorno) - (legge 6 marzo 1998, n.          40,  art.  7).  - 1. Lo straniero regolarmente soggiornante          nel  territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare          di  un  permesso di soggiorno per un motivo che consente un          numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere          un  reddito  sufficiente per il sostentamento proprio e dei          familiari,  puo'  richiedere  al questore il rilascio della          carta  di  soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli          minori  conviventi.  La  carta  di  soggiorno  e'  a  tempo          indeterminato.              2.  La  carta  di soggiorno puo' essere richiesta anche          dallo   straniero   coniuge  o  figlio  minore  o  genitore          conviventi  di  un cittadino italiano o di cittadino di uno          Stato dell'Unione europea residente in Italia.              3.  La  carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei          confronti   dello  straniero  non  sia  stato  disposto  il          giudizio  per  taluno  dei  delitti  di  cui  all'art.  380          nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381          del  codice  di procedura penale, o pronunciata sentenza di          condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la          riabilitazione.  Successivamente al rilascio della carta di          soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa          sentenza  di  condanna,  anche non definitiva, per reati di          cui  al  presente  comma. Qualora non debba essere disposta          l'espulsione  e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,          e'  rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del          rilascio  della carta di soggiorno e contro la revoca della          stessa  e'  annnesso  ricorso  al tribunale ammi'mstrati'vo          regionale competente.              4.   Oltre   a   quanto   previsto   per  lo  straniero          regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato, il          titolare della carta di soggiorno puo':                a) fare   ingresso  nel  territorio  dello  Stato  in          esenzione di visto;                b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'          lecita,  salvo quelle che la legge espressamepte vieta allo          straniero o comunque nserva al cittadino;                c) accedere  ai  servizi  ed alle prestazioni erogate          dalla  pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente          disposto;                d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando          anche  l'elettorato  quando  previsto dall'ordinamento e in          armonia  con le previsioni del capitolo C della Convenzione          sulla  partecipazione  degli stranieri alla vita pubblica a          livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.              5.  Nei confronti del titolare della carta di soggiorno          l'espulsione  amministrativa  puo' essere disposta solo per          gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o sicurezza nazionale,          ovvero  quando  lo stesso appartiene ad una delle categorie          indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,          come  sostituito  dall'art. 2 della legge 3 agosto l988, n.          327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,          come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982,          n.  646,  sempre che sia applicata, anche in via cautelare,          una  delle  misure  di cui all'art. 14 della legge 19 marzo          1990, n. 55.".          Nota all'art. 74, comma 4:              - Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante          "Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono          prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma          51,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449" e' pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  18 aprile 1998. Si          riporta la tabella 1:          Tabella 1          Criteri   unificati   di   valutazione   della   situazione                              reddituale Parte I              La  situazione  economica  dei soggetti appartenenti al          nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:                a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta          dall'ultima  dichiarazione  presentata  o,  in  mancanza di          obbligo  di  presentazione della dichiarazione dei redditi,          dall'ultimo  certificato  sostitutivo rilasciato dai datori          di  lavoro  o da enti previdenziali; per quanto riguarda la          valutazione  dei  redditi  agrari dovra' essere predisposta          un'apposita circolare ministeriale;                b) il    reddito    delle    attivita'   finanziarie,          determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli          decennali  del  Tesoro  al  patrimonio  mobiliare  definito          secondo i criteri di seguito elencati.              Dalla  predetta  somma,  qualora  il  nucleo  familiare          risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del          canone  annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo          di  L. 10.000.000.  In  tal caso il richiedente e' tenuto a          dichiarare   gli   estremi   del   contratto  di  locazione          registrato.                     Parte II - Definizione del patrimomo                a) Patrimonio immobiliare:                  fabbricati   e   terreni  edificabili  ed  agricoli          intestati  a  persone fisiche diverse da imprese: il valore          dell'imponibile   definito   ai  fini  ICI  al  31 dicembre          dell'anno   precedente  a  quello  di  presentazione  della          domanda,  indipendentemente  dal  periodo  di  possesso nel          periodo d'imposta considerato.              Dal  valore  cosi determinato si detrae l'ammontare del          debito  residuo  al  31 dicembre dell'anno precedente per i          mutui   contratti  per  l'acquisto  dell'immobile,  fino  a          concorrenza  del  suo  valore  come  sopra  definito. Per i          nuclei  familiari residenti in abitazione di proprieta', in          alternativa  alla  detrazione  per  il  debito  residuo, e'          detratto,  se  piu'  favorevole  e  fino  a concorrenza, il          valore  della  casa di abitazione, come sopra definito, nel          limite  di  L. l00.000.000. La detrazione spettante in caso          di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a          quella per il canone di locazione di cui alla parte I della          presente tabella;                b) patrimonio mobiliare:                  l'individuazione   del   patrimonio   mobiliare  e'          effettuata  indicando  in  un  unico  ammontare complessivo          l'entita'  piu'  vicina tra quelle riportate negli appositi          moduli  predisposti  dall'amministrazione.  A  tale fine la          valutazione  dell'intero  patrimonio  mobiliare e' ottenuta          sommando   i   valori   mobiliari   in  senso  stretto,  le          partecipazioni  in societa' non quotate e gli altri cespiti          patrimoniali  individuali, secondo le modalita' che saranno          definite   con  successiva  circolare  del  Ministro  delle          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del          bilancio e della programmazione economica.              Dal  valore  del patrimonio mobiliare, determinato come          sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a          L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della          determinazione  del reddito complessivo di cui alla parte I          della presente tabella.".          Nota all'art. 74, comma 5:              - Per  il  titolo  del  citato  decreto  legislativo n.          109/1998, si veda in nota all'art. 74, comma 4.          Note all'art. 74, comma 11:              - La  legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di          finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo" e'          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre          1998,  supplemento  ordinario.  Il testo dell'art. 66 e' il          seguente:              "Art.  66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento          ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri          cittadine  italiane residenti, in possesso dei requisiti di          cui  al  comma  2,  che  non  beneficiano  del  trattamento          previdenziale  della  indennita' di maternita', e' concesso          un  assegno  per  maternita'  pari a L. 200.000 mensili nel          limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a          L. 300.000  mensili  per  i  parti  successivi al 1o luglio          2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla          data  del  parto.  I  comuni  provvedono  ad  informare gli          interessati  invitandoli  a  certificare  il  possesso  dei          requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale          dei nuovi nati.              1-bis.  Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999,          il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede          ad  assicurare  il coordinamento tra le disposizioni di cui          al  comma  1  del presente articolo, quelle di cui all'art.          59,  comma  16,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, e          quelle  di  cui  al decreto del Ministro del lavoro e della          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,          del   bilancio   e   della  programmazione  economica,  del          27 maggio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171          del  24 luglio  1998, recante estensione della tutela della          maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.              2.  L'assegno  di maternita' di cui al comma 1, nonche'          l'integrazione  di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo          familiare  di  appartenenza delle madri risulti in possesso          di    risorse    economiche   non   superiori   ai   valori          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari          a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari          con  tre  componenti.  Per  nuclei  familiari  con  diversa          composizione  detto  requisito  economico  e' riparametrato          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto          decreto  legislativo  n.  109 del 1998, tenendo anche conto          delle maggiorazioni ivi previste.              3.  Qualora  l'indennita'  di maternita' corrisposta da          parte  degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici          che  godono  di  forme di tutela economica della maternita'          diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore          all'importo  di  cui  al  medesimo  comma 1, le lavoratrici          interessate  possono  avanzare  ai  comuni richiesta per la          concessione della quota differenziale.              4.  Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al          consumo per le famiglie di operai e impiegati.              5.  Per le finalita' del presente articolo e' istituito          un  Fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in  lire 25 miliardi per          l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire          150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.              5-bis.  L'assegno  di cui al comma 1, ferma restando la          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS)          sulla  base  dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'          da  definire  nell'ambito dei decreti di cui al com-ma 6. A          tal  fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS          le  somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di          ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.              6.   Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro          e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e          della  programmazione economica, sono emanate le necessarie          norme   regolamentari   per   l'attuazione   del   presente          articolo.".              - La   legge   23 dicembre   1999,   n.   488,  recante          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e          pluriennale  dello  Stato.  (legge  finanziaria  2000)"  e'          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999,          n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 49, comma          12, reca testualmente:              "Art.  49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della          maternita'). - 12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno          di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'          concesso   alle   donne  residenti,  cittadine  italiane  o          comunitarie  o  in  possesso di carta di soggiorno ai sensi          dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,          che  non  beneficiano  di  alcuna  tutela  economica  della          maternita',  alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo          art.  66  della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato          dal  1o luglio  2000,  o  per  ogni  minore  adottato  o in          affidamento  preadottivo  dalla stessa data. All'assegno di          cui  al  presente comma si applicano le disposizioni di cui          al comma 11.".
                           |  
|   |                                Art. 75.       Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;         legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
    1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati  versati  contributi  per  la tutela previdenziale obbligatoria della  maternita',  e'  corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio  2000,  un  assegno  di  importo  complessivo  pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la  quota  differenziale  rispetto  alla  prestazione  complessiva in godimento  se  questa  risulta  inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:    a) quando  la  donna  lavoratrice  ha  in  corso di godimento una qualsiasi  forma di tutela previdenziale o economica della maternita' e  possa  far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;    b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto  a  prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate  con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o  dell'effettivo  ingresso  del minore nel nucleo familiare, non sia superiore  a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia  superiore  a  nove  mesi.  Con  i  medesimi  decreti e' altresi' definita  la  data  di  inizio  del  predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;    c) in  caso  di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante  il  periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre  mesi  di  contribuzione  nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.  2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.  3.  L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio  di  sei  mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.  4.  L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.  5.  Con  i  decreti  di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali  l'assegno,  se  non  ancora  concesso  o  erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.  6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                                         Nota all'art. 75, comma 1:              - Per   il   testo   dell'art.  9  del  citato  decreto          legislativo n. 286/1998, si veda in nota all'art. 74, comma          1.
                           |  
|   |                                Art. 76.          Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,                  articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
    1.  Al  rilascio  dei  certificati  medici di cui al presente testo unico,  salvo  i  casi  di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.  2.  Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di  cui  al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la  lavoratrice  e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno facolta'  di  accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.  3.  I  medici  dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facolta' di controllo.  4.  Tutti  i  documenti  occorrenti per l'applicazione del presente testo  unico  sono  esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.  |  
|   |                                Art. 77.      Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30,                       comma 1, e 31, comma 4)
    1.  L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative  previste  dal  presente  testo  unico  e  ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.  2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII  e  XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.  3.  La  vigilanza  in  materia  di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.  |  
|   |                                Art. 78.    Riduzione degli oneri di maternita' (legge 23 dicembre 1999,                 n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
    1.  Con  riferimento  ai  parti,  alle  adozioni o agli affidamenti intervenuti   successivamente   al  1 luglio  2000  per  i  quali  e' riconosciuta   dal   vigente   ordinamento  la  tutela  previdenziale obbligatoria,  il  complessivo  importo  della  prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il  predetto  complessivo  importo  risulta  pari  o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei   decreti  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  49  della  legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  sono ridotti gli oneri contributivi per maternita',   a   carico   dei  datori  di  lavoro,  per  0,20  punti percentuali.  2.  Gli  oneri  contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro  del  settore  dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.  3.  L'importo  della  quota  di  cui  al  comma  1 e' rivalutato al 1 gennaio  di  ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 
                                         Nota all'art. 78, comma 1:              - Il testo dell'art. 49, comma 2, della citata legge n.          488/1999 e' il seguente:              "Art.  49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della          maternita'). - Omissis.              2.  All'onere  derivante  dal  comma 1, pari a lire 469          miliardi  per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere          dall'anno   2003,   si   provvede   con   una  quota  parte          delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente          del  Consiglio  dei  Ministri di cui all'art. 8 della legge          23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data          di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura          finanziaria  degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni          2000  e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi          e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva          di lire 880 miliardi.".
                           |  
|   |                                Art. 79.          Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
    1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto   di  lavoro  subordinato  privato  e  in  attuazione  della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di lavoro  un  contributo  sulle  retribuzioni  di  tutti  i  lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:    a) dello  0,46  per  cento  sulla  retribuzione  per  il  settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;    b) dello  0,24  per  cento  sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;    c) dello  0,13  per  cento  sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;    d) dello  0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai  a  tempo  indeterminato  secondo  le  disposizioni  di cui al decreto-legge  22 dicembre  1981,  n.  791,  convertito  dalla  legge 26 febbraio  1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo  le  disposizioni  del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146;  e  per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento  i  salari  medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;    e) dello  0,01  per  cento  per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.  2.  Per  gli  apprendisti  e'  dovuto  un  contributo  di  lire  32 settimanali.  3.  Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per   i   giornalisti  italiani  "Giovanni  Amendola"  e'  dovuto  un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.  4.  In  relazione  al  versamento dei contributi di cui al presente articolo,  alle  trasgressioni  degli  obblighi  relativi ed a quanto altro  concerne  il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.  5.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo  puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni. 
                                         Note all'art. 79, comma 1, lettera d):              - Per  il titolo del decreto-legge n. 791/1981, si veda          in nota all'art. 68, comma 1.              - Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 recante          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 24,          della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza          agricola" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del          9 giugno 1997.              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile          1968,  n.  488  recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo          delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale          obbligatoria" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109          del 30 aprile 1968. Si riporta il testo dell'art. 28:              "Art.  28.  -  A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al          31 dicembre  1970,  i  contributi  base  dell'assicurazione          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i          superstiti,   sono  dovuti  nelle  misure  stabilite  dalla          tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei          salariati  fissi  a  contratto  annuo ed assimilati e nelle          misure  stabilite  dalla  successiva  tabella B, divise per          sei,  per  le  categorie  dei  giornalieri  di  campagna ed          assimilati,   in   rapporto   alle  retribuzioni  medie  da          determinarsi  annualmente  per  provincia,  con decreto del          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la          commissione   centrale   di  cui  all'art.  1  del  decreto          legislativo  8 febbraio  1945,  n.  75,  sulla  base  delle          retribuzioni  risultanti dai contratti collettivi di lavoro          stipulati  per  le  suddette  categorie di lavoratori dalle          organizzazioni sindacali interessate.              Le  classi  di  contribuzione di cui alle tabelle A e B          citate    nel    comma    precedente,    sono   individuate          moltiplicando,    rispettivamente,    per    ventisei    la          retribuzione  giomaliera  dei  salariati  fissi a contratto          annuo  ed  assimilati e per sei la retribuzione giornaliera          dei giornalieri di campagna ed assimilati.              Dal  1o agosto  1968  e fino all'emanazione dei decreti          ministeriali  previsti  nel  primo  comma,  le retribuzioni          medie  giornaliere  da  prendersi a base per il calcolo dei          contributi  sono  stabiliti  nelle  seguenti-misure: per la          categoria  dei  salariati fissi, L. 2.370; per le categorie          dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.              La  misura  dei  contributi integrativi dovuti al Fondo          per  l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie          e'  stabilita  nel  3  per  cento  delle retribuzioni medie          determinate  nelle  forme  sopra  indicate, di cui il 2 per          cento  a  carico  dei  datori  di  lavoro e l'1 per cento a          carico dei lavoratori.              I  contributi  integrativi  di  cui al comma precedente          sono  dovuti,  per  le  categorie  dei  salariati  fissi  a          contratto  annuo  ed  assimilati, in ragione di 26 giornate          per ogni mese di lavoro.              Non   si   applica,   ai  fini  della  riscossione  dei          contributi  dovuti  per  i lavoratori agricoli subordinati,          l'art.  15,  secondo  comma  del regio decreto 24 settembre          1940, n. 1949.              Qualora,  in  applicazione  dell'art. 15 comma secondo,          del  regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa,          in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli          unificati,  di  cui al regio decretolegge 28 novembre 1938,          n.  2138,  e successive modificazioni ed integrazioni, e la          sospensione    sia   comunque   determinata   in   rapporto          all'ammontare   complessivo   di   tali  contributi,  detto          ammontare  deve  essere  calcolato  tenendo  conto di tutti          indistintamente  i contributi medesimi, ivi compresi quelli          esclusi,   per  disposizione  di  legge,  dall'applicazione          dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre          1940, n. 1949.".          Nota all'art. 79, comma 1, lettera e):              - La  legge  6 agosto 1975, n. 418 recante "Modifiche e          integrazioni  della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia          di  cantieri  di  lavoro e di rimboschimento e sistemazione          montana"  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del          29 agosto 1975.
                           |  
|   |                                Art. 80.         Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base     (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)
    1.   Per   il  finanziamento  dell'assegno  di  maternita'  di  cui all'articolo  74  e'  istituito  un  Fondo  presso  la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  la  cui  dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi  per  l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.  2.  A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative  somme,  con  conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.  |  
|   |                                Art. 81.             Oneri derivanti dall'assegno di maternita'                  per lavori atipici e discontinui         (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
    1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.  |  
|   |                                Art. 82.            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'                     delle lavoratrici autonome           (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
    1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI,  si  provvede  con  un  contributo  annuo di lire 14.500 per ogni iscritto  all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia  e  superstiti  per  le  gestioni  dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali.  2.  Al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  delle  singole gestioni previdenziali,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  consiglio  di amministrazione   dell'INPS,   con   proprio  decreto  stabilisce  le variazioni  dei  contributi  di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.  |  
|   |                                 Art. 83            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'                     delle libere professioniste              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
    1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII,  si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse  di  previdenza  e  assistenza  per i liberi professionisti. Il contributo  e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei  contributi  dovuti  in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.  2.  A  seguito  della  riduzione  degli  oneri di maternita' di cui all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con  i  decreti  di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un procedimento   che   preliminarmente   consideri  una  situazione  di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.  3.  I  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato  che  le  singole  casse  di  previdenza e assistenza per i liberi  professionisti  abbiano disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione  della  contribuzione  o  la  totale  eliminazione di detto contributo,  sentito  il parere dei consigli di amministrazione delle casse. 
                                         Nota all'art. 83, comma 1:              - La   legge   3 giugno  1975,  n.  160,  e  successive          modificazioni,  recante  "Norme  per  il  miglioramento dei          trattamenti   pensionistici  e  per  il  collegamento  alla          dinamica  salariale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          del  5 giugno  1975,  n. 146. Si riporta il testo dell'art.          22:              "Art.  22  (Adeguamento periodico dei contributi dovuti          in  misura  fissa).  -  A  decorrere dal periodo di paga in          corso  al  1o gennaio  1976  i  contributi previdenziali ed          assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale          della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura          percentuale  e con la stessa decorrenza degli aumenti delle          pensioni  verificatisi  in  applicazione dell'art. 19 della          legge  30 aprile  1969,  n.  153, con l'arrotondamento alle          dieci  lire  per  eccesso.  I relativi contributi base sono          determinati  in  relazione  alla  corrispondente  classe di          contribuzione.  Della  stessa  percentuale  e con la stessa          decorrenza  e  modalita'  sono  aumentate  le  misure delle          retribuzioni  medie o convenzionali stabilite anteriormente          al  1o gennaio  dell'anno  precedente  con esclusione delle          retribuzioni   medie   o  convenzionali  dei  lavoratori  a          domicilio  di  cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che          sono  prorogate  al  19 gennaio 1977 nelle misure stabilite          con  il  decreto  ministeriale  6 novembre  1974,  e  degli          addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto          del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.              A    decorrere   dal   1o gennaio   1974   l'indennita'          integrativa   speciale,  di  cui  all'art.  1  della  legge          27 maggio  1959,  n.  324,  corrisposta  al personale dello          Stato,  anche  con  ordinamento autonomo, e' da considerare          tra  gli  elementi della retribuzione previsti dall'art. 12          della  legge  30 aprile  1969,  n.  153, per il calcolo dei          contributi di previdenza e di assistenza sociale.              Per   i   lavoratori   che   percepiscono  l'indennita'          integrativa  speciale,  le  retribuzioni convenzionali sono          aumentate   in   misura  pari  all'aumento  apportato  alla          suddetta indennita' integrativa speciale.".
                           |  
|   |                                Art. 84.            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'           delle collaboratrici coordinate e continuative         (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
    1.  Per  i  soggetti  che  non  risultano  iscritti  ad altre forme obbligatorie,   il   contributo   alla   gestione   separata  di  cui all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e' elevato  di  una  ulteriore  aliquota  contributiva  pari a 0,5 punti percentuali,    per    il    finanziamento    dell'onere    derivante dall'estensione   agli   stessi  anche  della  tutela  relativa  alla maternita'. 
                                         Nota all'art. 84, comma 1:              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 26, della citata          legge n. 335/1995, si veda in note all'art. 64, comma 1.
                           |  
|   |                                 Art. 85                       Disposizioni in vigore
    1.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioni legislative,  fatte  salve  le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi   ai   sensi   dell'articolo  72,  comma  1,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: a) l'articolo  41  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10   gennaio 1957, n. 3; b) l'articolo  157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica   5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto   legislativo 7 aprile 2000, n. 103; c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304; e) la  lettera  c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre   1977, n. 903; f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; g) l'articolo   1   del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 febbraio 1980, n.   33; h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121; i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155; j) l'articolo  8-bis  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,   convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331; k) l'articolo   14  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  791,   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1982, n.   54; l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162; m) la  lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4   agosto  1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3   ottobre 1987, n. 402; n) il  comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990,   n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.   58; o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma   2  dell'articolo  27  del  decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.   443; q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,   n. 197; r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo   12 maggio 1995, n. 201; s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335; t) gli  articoli  5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996,   n. 564; u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62; v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. w) il  comma  2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.   4,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.   52; x) il  comma  1  dell'articolo  25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il   comma  3  dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998,   n. 286; y) la  lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo   29 aprile 1998, n. 124; z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; aa) la   lettera   e)  del  comma  2,  dell'articolo  1  del  decreto   legislativo 22 giugno 1999, n. 230; bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302; cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; dd) i  commi  2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53,   limitatamente   alla  previsione  del  termine  di  sei  mesi  ivi   previsto: ee) il  comma  2  dell'articolo  10 e il comma 2 dell'articolo 23 del   decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; ff) gli  articoli  5  e  18,  il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3   dell'articolo  32,  il  comma  6  dell'articolo  41  e  il comma 3   dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; gg) il  comma  12  dell'articolo  80 della legge 23 dicembre 2000, n.   388.  2.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioni regolamentari: a) il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.   1403; b) il  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.   1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21; c) il  comma  4  dell'articolo  58  del  decreto del Presidente della   Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; d) il  comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo   25-quater  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile   1982, n. 337; e) il  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2   giugno 1982; f) il  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23   maggio 1991; g) l'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri  21  aprile  1994,  n.  439,  fino  al  momento della sua   abrogazione  cosi'  come  prevista  dalla  lettera  c) del comma 1   dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995; i) il  comma  4  dell'articolo  8  e  il comma 3 dell'articolo 19 del   decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; j) il  comma  2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e   della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142; k) il  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27   maggio 1998; l) il  comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita'   10 settembre 1998; m) gli  articoli  1  e  3 del decreto del Ministro del lavoro e della   previdenza sociale 12 febbraio 1999; n) il   comma   2   dell'articolo   6   del   decreto   del  Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca scientifica 30 aprile 1999, n.   224; o) il  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4   agosto 1999; p) il  comma  6  dell'articolo  42  del  decreto del Presidente della   Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; q) il  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20   dicembre 1999, n. 553; r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000. 
                                         Note all'art. 85, comma 1:              - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della          legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario.          Il testo dell'art. 72, comma 1, e' il seguente:              "Art.  72  (Norma  transitoria).  - 1. Salvo che per le          materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge          23 ottobre  1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in          decreti  del Presidente della Repubblica in base alla legge          29 marzo  1983,  n.  93, e le norme generali e speciali del          pubblico  impiego,  vigenti  alla data di entrata in vigore          del   presente   decreto  e  non  abrogate,  costituiscono,          limitatamente  agli  istituti  del  rapporto  di lavoro, la          disciplina  di  cui  all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni          sono   inapplicabili   a  seguito  della  stipulazione  dei          contratti  collettivi  disciplinati dal presente decreto in          relazione   ai   soggetti   e  alle  materie  dagli  stessi          contemplati.  Le  disposizioni vigenti cessano in ogni caso          di  produrre  effetti dal momento della sottoscrizione, per          ciascun   ambito  di  riferimento,  del  secondo  contratto          collettivo previsto dal presente decreto.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera a):              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio          1957,   n.   3  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni          concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato"          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957,          n. 22, supplemento ordinario. L'art. 41 reca:              "Art.   41  (Congedo  straordinario  per  gravidanza  e          puerperio).  -  All'impiegata  che  si  trovi  in  stato di          gravidanza  o puerperio si applicano le norme per la tutela          delle  lavoratrici  madri;  essa ha diritto al pagamento di          tutti  gli  assegni,  escluse  le  indennita' per servizi e          funzioni  di carattere speciale o per prestazioni di lavoro          straordinario.              Per  i  periodi anteriore e successivo al parto in cui,          ai  sensi  delle  norme  richiamate  nel  precedente comma,          l'impiegata  ha  diritto  di  astenersi dal lavoro, essa e'          considerata in congedo straordinario per maternita'.              Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica          la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera b):              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio          1967, n. 18 recante "Ordinamento dell'amministrazione degli          affari  esteri"  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del          18 febbraio  1967,  n.  44, supplemento ordinario. Il testo          dell'art.  157-sexies,  come  sostituito  dall'art.  1  del          decreto-legislativo 7 aprile 2000, n. 103 e' il seguente:              "Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione          obbligatoria  e  facoltativa  per gravidanza e puerperio e'          regolata  dalla  legge italiana, salva l'applicazione della          normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice.              Per  i  contratti  a  tempo  indeterminato,  in caso di          malattia,    all'impiegato    assente    spetta    l'intera          retribuzione  per  i  primi  quarantacinque  giorni  e, nei          successivi  quindici  giorni, la retribuzione ridotta di un          quinto.  Superato  tale  periodo,  possono  essere concessi          ulteriori  sei  mesi  senza  retribuzione.  Trascorso  tale          periodo massimo di ventiquattro giorni, durante il quale il          lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si puo'          procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.              Superato   il   periodo  di  prova,  per  gravi  motivi          personali   o   di   famiglia   all'impiegato  puo'  essere          autorizzata  un'assenza dal servizio non retribuita per non          piu' di tre mesi.              La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai          sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al          primo  comma,  non  puo'  superare  i  dodici  mesi  in  un          quinquennio.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera c):              - Per  il  testo  dell'art.  3  della  citata  legge n.          457/1972, si veda in nota all'art. 63, comma 5.          Nota all'art. 85, comma 1, lettera d):              - La legge 18 maggio 1973, n. 304, recante "Ratifica ed          esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari,          con   allegati  e  protocollo,  adottato  a  Strasburgo  il          24 novembre  1969",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          18 giugno  1973,  n.  155.  Il  testo  dell'art.  10  e' il          seguente:              "Art.   10.  -  1.  Ogni  parte  contraente  determina,          elencandole   all'allegato   I   al  presente  Accordo,  le          prestazioni   che   verranno  assicurate  ad  ogni  persona          collocata  alla  pari  sul  proprio  territorio  in caso di          malattia, maternita' o incidente.              2.  Se,  e  nella misura in cui le prestazioni elencate          all'allegato  I  non  possono  essere  assicurate nel Paese          ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi          altro  sistema  ufficiale,  tenuto conto delle disposizioni          contenute  negli  accordi  internazionali o nei Regolamenti          delle   Comunita'   europee,  il  membro  competente  della          famiglia  ospitante deve contrarre un'assicurazione privata          di cui prendera' a suo carico tutte le spese.              3.   Qualsiasi   modifica  apportata  all'elenco  delle          prestazioni  di cui all'Allegato I sara' notificata da ogni          Parte   contraente   in   conformita'   delle  disposizioni          dell'art. 19, paragrafo 2.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera e):              - Il  testo  dell'art.  5,  comma  2,  lettera c) della          citata legge n. 903/1977, e' il seguente:              "Art. 5. - 1. Omissis.              2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente          prestato:                a) omissis;                b) omissis;                c) dalla  lavoratrice  o  dal  lavoratore che abbia a          proprio  carico  un  soggetto disabile ai sensi della legge          5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera f):              - L'art. 74, della citata legge n. 833/1978, reca:              "Art.   74  (Indennita'  economiche  temporanee).  -  A          decorrere  dal 1o gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore          della   legge   di   riforma   del   sistema  previdenziale          l'erogazione  delle  prestazioni  economiche per malattia e          per  maternita'  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in          materia  gia' erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni          autonome  estinti  e  posti  in liquidazione ai sensi della          legge   17 agosto   1974,   n.   386,  di  conversione  con          modificazioni  del  decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e'          attribuita  all'Istituto nazionale della previdenza sociale          (INPS) che terra' apposita gestione. A partire dalla stessa          data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali          prestazioni  e'  devoluta  all'INPS  ed  e'  stabilita  con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          di concerto col Ministro del tesoro.              Resta   ferma   presso   l'Istituto   nazionale   della          previdenza  sociale  (INPS)  la gestione dell'assicurazione          contro  la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione          delle sole prestazioni economiche.              Entro  la  data  di  cui al primo comma con legge dello          Stato  si'  provvede  a  riordinare la intera materia delle          prestazioni   economiche   per   maternita',   malattia  ed          infortunio.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera g):              - Per il testo dell'art. 1, del citato decreto-legge n.          663/1979,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge n.          33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2.          Nota all'art. 85, comma 1, lettera h):              - La  legge  1o aprile  1981,  n.  121  recante  "Nuovo          ordinamento  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"          e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981,          n. 100, supplemento ordinario. L'art. 54, comma 2, reca:              "Art.  54  (Dimissioni  dal  corso  per  la  nomina  ad          ispettore di polizia). - Omissis.              Gli  allievi  ispettori  di  sesso  femminile,  la  cui          assenza  oltre  novanta  giorni  e'  stata  determinata  da          maternita',  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo corso          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera i):              - Il   testo   dell'art.  12,  della  citata  legge  n.          155/1981, e' il seguente:              "Art.  12  (Riscossione  dei  contributi dei lavoratori          autonomi).  -  A  decorrere dal 1o gennaio 1981, l'Istituto          nazionale    della   previdenza   sociale   provvede   alla          riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi          della   legge   4 luglio   1959,   n.   463,  e  successive          modificazioni  ed integrazioni, e dagli esercenti attivita'          commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e          successive  modificazioni  ed  integrazioni, dei contributi          sociali di malattia e maternita' nonche' di quelli previsti          all'art.   4  del  decreto-legge  8 luglio  1974,  n.  264,          convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,          n.  386,  a  mezzo di appositi bollettini di conto corrente          postale,    predisposti   dall'Istituto   nazionale   della          previdenza sociale.              I  versamenti  sono  effettuati  a scadenze trimestrali          entro  il  giorno  25 del mese successivo alla scadenza del          trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.              Il  contributo  di cui al secondo comma dell'art. 1 del          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n.          538,  e'  riscosso,  con  apposito  bollettino, in un'unica          soluzione,  con  scadenza  al  31 luglio  dell'anno  cui si          riferisce.              In  fase  di prima applicazione della presente legge il          termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed          il  secondo  versamento trimestrale e' fissato il 25 luglio          1981.              Sono   estese  ai  contributi  sociali  di  malattia  e          maternita'  nonche'  a  quelli  previsti  dall'art.  4  del          decreto-legge   8 luglio  1974,  n.  264,  convertito,  con          modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme          che  regolano l'imposizione delle somme accessorie previste          dalla   normativa   in   vigore   per  l'assicurazione  per          la'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti dei predetti          lavori  autonomi, nonche' le norme che regolano il relativo          contenzioso.              I   contributi   afferenti   periodi   anteriori   alla          iscrizione  negli elenchi degli artigiani e degli esercenti          attivita' commerciali, quelli afferenti il periodo compreso          tra  la  predetta  iscrizione  ed  il trimestre anteriore a          quello  nel  corso del quale sono rilasciati i bollettini e          le  relative somme, accessorie, nonche' eventuali conguagli          dei  contributi  dovuti  e non ancora imposti in ruoli gia'          emessi  alla  data  di  cui  al  primo  comma, sono versati          all'Istituto  nazionale della previdenza sociale in quattro          rate  trimestrali,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza di          versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.              In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per          i  lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale          della  previdenza  sociale,  diversa da quella prevista per          l'attivita'    svolta,   i   termini   prescrizionali   per          l'iscrizione  ed  il  versamento  dei  contributi  relativi          all'assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i          superstiti,  alla  gestione  speciale  di  pertinenza  sono          sospesi  per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data del          provvedimento  di  cancellazione  e  la  data di decorrenza          della cancellaziqne stessa.              La  prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi          delle leggi 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613,          e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' interrotta          anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria          avanzate  dai  titolari  d'impresa  artigiana o commerciale          alle Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge          25 luglio   1956.   n.  860,  ed  all'art.  5  della  legge          27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.              Il   disposto  di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge          6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella          legge  4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla          sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli          esercenti  attivita'  commerciali, dei coltivatori diretti,          mezzadri,  coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai          casi   in   cui  i  soggetti  indicati  occupano  personale          dipendente.              I contributi di cui al presente articolo si prescrivono          con  il  decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero          dovuto  essere  versati; la disposizione di cui al presente          comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data          di entrata in vigore della presente legge.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera j):              - Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto-legge          n.  168/1981, convertito in legge, con modificazioni, dalla          legge 27 giugno 1981, n. 331:              "Art.   8-bis.   Ai   tini   di   cui  all'art.  2  del          decreto-legge  30 dicembre  1979,  n.  633, convertito, con          modificazioni,   nella   legge  29 febbraio  1980,  n.  33,          l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale e le unita'          sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli          sullo  stato  di  salute  dei  soggetti  aventi titolo alle          prestazioni   economiche   di   malattia  e  di  maternita'          attraverso  convenzioni  da stipulare entro il sessantesimo          giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di          conversione  del  presente  decreto  sulla base di appositi          schemi-tipo  elaborati  d'intesa tra l'INPS e le regioni ed          approvati con decreto del Ministro della sanita'.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera k):              - L'art.  14  del  citato  decreto-legge  n.  791/1981,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 54/1982,          reca:              "Art.  14.  - In attesa della riforma complessiva della          previdenza   e  del  collocamento  in  agricoltura  per  la          garanzia   dei   diritti   di'   natura   occupazionale   e          previdenziale,  ai  lavoratori  agricoli  di cui alla legge          24 dicembre  1979,  n.  669, e' riconosciuto dal 1o gennaio          1982 e fino al 31 dicembre 1982 il diritto alle prestazioni          previdenziali  ed  assistenziali  commisurate  al numero di          giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo          1963,  n.  322, a condizione che siano iscritti nella lista          dei  disoccupati  di  cui  all'art.  9,  comma  primo,  del          decreto-legge   3 febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con          modificazioni,  nella  legge  11 marzo  1970,  n. 83, per i          periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.              L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui          al  comma  precedente nei confronti di coloro che fluiscono          di  pensione  diretta  a carico dell'assicurazione generale          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  o  a  carico delle          gestioni  dei  lavoratori autonomi, o di forme sostitutive,          esonerative  o  esclusive  della  stessa  e, se titolari di          pensione  di invalidita' al compimento dell'eta' di 55 anni          per le donne e di 60 anni per gli uomini.              L'INPS   stesso   sospende  il  diritto  alle  predette          prestazioni  in  caso di svolgimento di attivita' di lavoro          extra   agricolo  in  forma  prevalente  e  di  emigrazione          all'estero.  I  lavoratori  di  cui  al  primo  comma,  che          svolgono  attivita'  di  lavoro  agricolo subordinato, sono          iscritti  negli  elenchi  nominativi  di  cui  al  punto 5)          dell'art.  7  del  decreto-legge  3 febbraio  1970,  n.  7,          convertito,  con  modificazioni, nella legge 11 marzo 1970,          n.  83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del          collocamento   e  ad  essi  spettano  le  prestazioni  piu'          favorevoli.              Abrogato.              Nel periodo di applicazione del presente decreto-legge,          ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi          per almeno centocinquantuno giornate, spetta il trattamento          speciale  di  disoccupazione di cui all'art. 25 della legge          8 agosto  1972,  n.  457,  e  successive  modificazioni  ed          integrazioni,  purche'  risultino  iscritti  negli  elenchi          nominativi  compilati  a  norma  dell'art.  7,  n.  5,  del          decreto-legge   3 febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con          modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno          cinquantuno giornate nell'anno 1982.              Non  si  procede  al recupero delle prestazioni erogate          per  gli  anni  precedenti  al 1o gennaio 1982 in favore di          coloro  che  denunciano,  entro centocinquanta giorni dalla          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, di non          avere   piu'   il   diritto   alle   prestazioni  derivanti          dall'iscrizione  negli  elenchi  di  cui alla legge 5 marzo          1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.              A   decorrere  dal  1o gennaio  1982  i  contributi  di          previdenza   e   di   assistenza   sociale  e  le  relative          prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato          sono  calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della          legge  30 aprile  1969,  n. 153. Ai fini delle integrazioni          salariali  di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle          indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a          riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello          nel  corso  del  quale si e' verificato l'evento o ha avuto          inizio   la   malattia   o   l'astensione  dal  lavoro  per          maternita'.  Per  gli infortuni avvenuti successivamente al          31 dicembre   1981   e   per   le   malattie  professionali          manifestatesi   dopo   la  data  medesima,  le  prestazioni          dell'assicurazione   obbligatoria  sono  liquidate,  per  i          lavoratori  agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato,          sulla  base  della retribuzione effettiva calcolata secondo          le  modalita'  previste  dagli articoli 116 e 117 del testo          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica          30 giugno   1965,   n.   1124   e  successive  modifiche  e          integrazioni.   Per   la   liquidazione  delle  rendite  di          inabilita'  permanente  ed  ai  superstiti, si applicano il          minimale  ed  il massimale di retribuzione stabiliti per il          settore  industriale.  Resta  salva, se piu' favorevole, la          retribuzione  annua  convenzionale  fissata  per il settore          agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i          lavoratori   agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato          valgono,  ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro          e  delle  malattie professionali, le disposizioni contenute          in  materia  nel titolo primo del testo unico medesimo. Con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          da  emanarsi  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,          verranno  stabilite  le  modalita'  ed  i  tennini  per  la          dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per          il  versamento dei contributi di previdenza e di assistenza          sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico          degli inadempienti.              Con  effetto  dal  1o gennaio  1982 il limite minimo di          retribuzione  giornaliera  per  gli operai agricoli a tempo          indeterminato,  e'  stabilito  per  tutte  le contribuzioni          dovute  in  materia di previdenza e assistenza sociale, con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          in  riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi          nazionali  di  categoria.  A  predetti limiti si applica la          disciplina  di  cui  all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio          1981,  n.  402,  convertito, con modificazioni, nella legge          26settembre 1981, n. 537.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera l):              - La    legge   26 aprile   1985,   n.   162,   recante          "Provvedimenti  urgenti  per  la  copertura  delle  vacanze          esistenti   nei   ruoli   organici   del   personale  delle          cancellerie  e  segreterie giudiziarie" e' pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   4 maggio  1985,  n.  104.  Il  testo          dell'art. 7 e' il seguente:              "Art.  7.  -  Nei  casi  di  assenza  dal servizio, per          periodi  superiori  a  giorni  sessanta,  del personale del          ruolo  dei  coadiutori  dattilografi giudiziari, causata da          aspettativa,   assenza   obbligatoria   e  facoltativa  per          maternita',  cumulo  di  permessi  sindacali,  i capi degli          uffici   giudiziari   sono   autorizzati  ad  assumere,  in          sostituzione  dell'impiegato assente e per tutto il periodo          dell'assenza,  personale  straordinario  con le modalita' e          secondo le disposizioni di cui all'art. 1, lettere a) e c),          del  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,          n. 276.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera m):              - Il  decreto-legge  4 agosto  1987,  n.  325,  recante          "Disciplina  temporanea  dei  corsi  per l'accesso ai ruoli          della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1987, n. 180, e convertito, con          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (Gazzetta          Ufficiale  3 ottobre  1987,  n. 231). Il testo dell'art. 4,          comma 1, lettera d), e' il seguente:              "Art.  4  (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi dal          corso:                a)-c) omissis;                d) gli  allievi,  e  gli agenti di polizia ausiliari,          che  siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per          piu'  di  trenta  giorni,  anche  non  consecutivi,  ovvero          quaranta  giorni  se  l'assenza  e'  stata  determinata  da          infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita'          sia  stata  contratta  a  causa  di  esercitazione pratica,          l'allievo   e'   ammesso   a  partecipare  al  primo  corso          successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;          gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta          giorni  sia stata determinata da maternita', sono ammessi a          partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza          dal  lavoro  previsto dalle disposizioni sulla tutela delle          lavoratrici madri.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera n):              - Il  decreto-legge  22 gennaio  1990,  n.  6,  recante          "Soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali          lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e          dei  dipendenti  delle  compagnie e dei gruppi portuali" e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1990, n. 18,          e  convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,          n.  58  (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70). Il testo          dell'art. 3, comma 1-bis e' il seguente:              "Art. 3. - 1. Omissis.              1-bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti          delle  compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli          delle  compagnie  ramo industriale e carenanti del porto di          Genova,  nonche'  ai  lavoratori e ai dipendenti degli enti          portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai          fini    della    maturazione    dei    requisiti   per   il          prepensionamento,  i  contributi  figurativi del periodo di          servizio militare, di maturita', nonche' quelli relativi ai          periodi di cassa integrazione guadagni.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera o):              - Per il testo dell'art. 7, comma 8, della citata legge          n. 223/1991, si veda in note all'art. 22, comma 4.          Note all'art. 85, comma 1, lettera p):              - Il  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n.  443,          recante  "Ordinamento  del  personale  del Corpo di polizia          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge          15 dicembre  1990,  n.  395"  e'  pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  20 novembre 1992, n. 274, supplemento ordinario.          Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2:              "2.  Gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova  di  sesso          femminile,  la  cui assenza oltre sessanta giorni sia stata          determinata  da  maternita',  sono ammessi a partecipare al          primo  corso  successivo  ai  periodi di assenza dal lavoro          previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici          madri.".              - L'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo n.          443/1992, reca:              "Art. 18 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza          oltre  i  limiti  di cui al comma 1 e' stata determinata da          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".              - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del citato          decreto legislativo n. 443/1992:              "Art.  27  (Dimissione  dal  corso per la nomina a vice          ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Omissis.              2.  Gli  allievi  ispettori  di sesso femminile, la cui          assenza  oltre  novanta  giorni  e'  stata  determinata  da          maternita',  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo corso          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera a):              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  197,          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,          n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale          non  direttivo  della Polizia di Stato" e' pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  27 maggio  1995,  n.  122, supplemento          ordinario.  Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma 4, che          aggiunge    gli   articoli   24-bis,   24-ter,   24-quater,          24-quinquies,   24-sexies   e  24-septies  al  decreto  del          Presidente   della   Repubblica   24 aprile  1982,  n.  335          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 giugno 1982, n.          158, supplemento ordinario):              "Art.  24-bis (Ruolo dei sovrintendenti). - 1. Il ruolo          dei  sovrintendenti  e'  articolato  in  tre qualifiche che          assumono le seguenti denominazioni:                vice sovrintendente;                sovrintendente;                sovrintendente capo.".              "Art.  24-ter  (Funzioni  del personale appartenente al          ruolo  dei  sovrintendenti). - 1. Agli appanenenti al ruolo          dei  sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente          di   pubblica   sicurezza   e   di   ufficiale  di  polizia          giudiziaria.              2.  Il  personale  del  ruolo dei sovrintendenti svolge          mansioni  esecutive  richiedenti  una adeguata preparazione          professionale,   con   il   margine   di  iniziativa  e  di          discrezionalita'  inerente  alle  qualifiche  di  agente di          pubblica  sicurezza  e di ufficiale di polizia giudiziaria;          al  suddetto  personale  puo' essere, altresi', affidato il          comando  di  uno  o  piu' agenti in servizio operativo o di          piccole  unita'  operative, cui impartisce ordini dei quali          controlla  l'esecuzione  e di cui risponde; collabora con i          propri  superiori  gerarchici e puo' sostituirli in caso di          temporanea assenza o impedimento.              3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo,          oltre  a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti          incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze          ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando          di posti di polizia o di unita' equivalenti.              4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in          relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di          addestramento del personale della Polizia di Stato.".              "Art.    24-quater    (Immissione    nel    ruolo   dei          sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei          sovrintendenti  della  Polizia  di Stato si accede mediante          concorso  interno  per titoli ed esame scritto, consistente          in  risposte  ad  un  questionario  articolato  su  domande          tendenti  ad accertare il grado di preparazione culturale e          professionale,   e  successivo  corso  di  aggiornamento  e          formazione  professionale  della  durata stabilita di norma          non inferiore ai tre mesi, al quale e' ammesso il personale          del  ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato          che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione          delle domande:                a) abbia  riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio          complessivo non inferiore a buono;                b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni          disciplinari piu' gravi della deplorazione.              2. I posti sono conferiti:                a) nel  limite  del  70%  di  posti disponibili, agli          assistenti capo;                b) nel  limite  del  30%  dei posti disponibili, agli          assistenti,  agenti  scelti  e  agenti che abbiano compiuto          almeno quattro anni di effettivo servizio.              3.  Ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie del          concorso,  a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,          la  qualifica,  l'anzianita'  di qualifica, l'anzianita' di          servizio e l'eta'.              4.   Fermo  restando  quanto  stabilito  in  attuazione          dell'art.  59  della  legge  1o aprile  1981,  n.  121,  le          modalita'  di  svolgimento del concorso di cui al comma 1 e          la  composizione  delle commissioni esaminatrici, nonche' i          programmi  e le modalita' di svolgimento del corso e quello          dello   svolgimento   degli   esami   di  fine  corso  sono          determinati con decreto del Ministro dell'interno.              5.  I  posti  rimasti  scoperti  in  una categoria sono          devoluti  ai  concorrenti  dell'altra,  risultati idonei in          relazione ai punteggi conseguiti.              6.  Coloro  che  al termine del corso sono riconosciuti          idonei   conseguono   la   nomina   a  vice  sovrintendente          nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso,          con decorrenza dalla data di fine dello stesso.".              "Art.  24-quinquies  (Dimissioni  dal  corso).  - 1. E'          dimesso  dal  corso di cui all'art. 24-quater, il personale          che:                a) dichiara di rinunciare al corso;                b) non supera gli esami di fine corso;                c) e'  stato  per  qualsiasi motivo assente dal corso          per  piu'  di  venti  giorni,  anche  se  non continuativi.          Nell'ipotesi  di  assenza  dovuta ad infermita' contratta a          causa  delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta          per   motivi   di  servizio,  il  personale  e'  ammesso  a          partecipare   di  diritto  al  primo  corso  successivo  al          riconoscimento  della  sua  idoneita' psico-fisica e sempre          che   nel  periodo  precedente  a  detto  corso  non  abbia          riportato    sanzioni   disciplinari   piu'   gravi   della          deplorazione.              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza          oltre  i  limiti  di cui al comma 1 e' stata determinata da          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.              3.  E'  espulso  dal corso il personale responsabile di          infrazioni  punite  con  sanzioni  disciplinari  piu' gravi          della deplorazione.              4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal          corso  sono  adottati  con decreto del Capo della polizia -          direttore  generale  della  pubblica sicurezza, su proposta          del direttore dell'Istituto.              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per          infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o          per  malattia  contratta  per  motivi  di  servizio,  viene          promosso   con   la  stessa  decorrenza,  ai  soli  effetti          giuridici,  attribuita  agli  idonei del corso dal quale e'          stato  dimesso,  collocandosi  nella stessa graduatoria nel          posto  che  gli  sarebbe  spettato qualora avesse portato a          compimento il predetto corso.              6.  Il  personale che non supera il corso permane nella          qualifica   rivestita  senza  detrazioni  d'anzianita',  e'          restituito al servizio d'istituto ed e' ammesso, a domanda,          per  una  sola  volta,  alla frequenza del corso successivo          purche' continui a possedere i requisiti previsti.".              "Art.  24-sexies (Promozione a sovrintendente). - 1. La          promozione  alla  qualifica di sovrintendente si consegue a          ruolo  aperto  mediante scrutinio per merito comparativo al          quale  sono  ammessi  i  vice  sovrintendenti  che  abbiano          compiuto   sette   anni   di   effettivo   servizio   nella          qualifica.".              "Art.  24-septies (Promozione a sovrintendente capo). -          1.  La  promozione alla qualifica di sovrintendente capo si          consegue  a  ruolo  aperto  mediante  scrutinio  per merito          comparativo  al  quale  sono  ammessi  i sovrintendenti che          abbiano  compiuto  sette  anni  di effettivo servizio nella          qualifica.".          Nota all'art, 85, comma 1, lettera r):              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  201,          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,          n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale          non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo forestale dello          Stato"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 27 maggio          1995,  n.  122,  supplemento  ordinario. L'art. 5, comma 2,          seconda parte, reca testualmente:              "Art. 5 (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente).          - 1. Omissis.              2.  Omissis.  Gli allievi agenti di sesso femminile, la          cui  assenza  oltre  trenta giorni sia stata determinata da          maternita',  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo corso          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera s):              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 40, della          citata legge n. 335/1995:              "Art.  1  (Princi'pi  generali;  sistema di calcolo dei          trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di regime          dei cumuli). - 1-39. Omissis.              40.   Per   i   trattamenti  pensionistici  determinati          esclusivamente   secondo   il  sistema  contributivo,  sono          riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:                a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e          assistenza  dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione          di centosettanta giorni per ciascun figlio;                b) per  assenza dal lavoro per assistenza a figli dal          sesto  anno  di  eta',  al  coniuge  e  al genitore purche'          conviventi,  nel  caso  ricorrano  le  condizioni  previste          dall'art.  3  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, per la          durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite          massimo complessivo di ventiquattro mesi;                c) a  prescindere  dall'assenza  o meno dal lavoro al          momento   del   verificarsi   dell'evento   maternita',  e'          riconosciuto  alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto          al  requisito di accesso alla pensione di' vecchiaia di cui          al  comma  19  pari  a  quattro  mesi per ogni figlio e nel          limite  massimo  di  dodici  mesi.  In alternativa al detto          anticipo  la  lavoratrice puo' optare per la determinazione          del   trattamento   pensionistico   con   applicazione  del          moltiplicatore  di  cui  all'allegata  tabella  A, relativo          all'eta'        di       accesso       al       trattamento          pensionistico, maggiorato  di  un anno in caso di uno o due          figli,  e maggiorato  di  due  anni  in  caso di tre o piu'          figli.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera t):              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto          legislativo n. 564/1996:              "Art.  5  (Periodi  di  interruzione  o sospensione del          rapporto   di  lavoro).  -  1.  In  favore  degli  iscritti          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa          sostitutive   ed   esclusive,   i   periodi  successivi  al          31 dicembre   1996,   di  interruzione  o  sospensione  del          rapporto  di  lavoro previsti da specifiche disposizioni di          legge  o  contrattuali  e  privi di copertura assicurativa,          possono  essere  riscattati,  nella  misura  massima di tre          anni,  a  domanda,  mediante  il  versamento  della riserva          matematica  secondo  le  modalita' di cui all'art. 13 della          legge  12 agosto  1962, n. 1338, e successive modificazioni          ed integrazioni.              2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma          1   possono   essere   autorizzati,  in  alternativa,  alla          prosecuzione  volontaria  del versamento dei contributi nel          fondo  pensionistico  di  appartenenza ai sensi della legge          18 febbraio 1983, n. 47.".              - Per   il   testo   dell'art.  7  del  citato  decreto          legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma          2.              - Per   il   testo   dell'art.  8  del  citato  decreto          legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma          3.          Nota all'art. 85, comma 1, lettera u):              - La  legge  4 marzo  1997, n. 62, recante "Ratifica ed          esecuzione  del  memorandum  d'intesa  fra il Governo della          Repubblica  italiana e le Nazioni Unite relative all'uso da          parte  delle  Nazioni  Unite  di  locali  di  installazioni          militari  in  Italia  per  il  sostegno delle operazioni di          mantenimento  della  pace,  umanitarie  e  quelle  ad  esse          relative,  fatto  a Roma il 23 novembre 1994" e' pubblicata          nella  Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1997, n. 69, supplemento          ordinario. Il testo dell'art. 23 e' il seguente:              "Art.  23  (Sicurezza sociale). - 1. I membri assegnati          ai locali sono tenuti a rispettare i regolamenti e le norme          del  personale  delle Nazioni Unite, ivi compreso l'art. 6,          contenente  disposizioni  relative  alla  partecipazione al          Fondo  pensionistico  congiunto del personale delle Nazioni          Unite,  alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e          maternita', e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in          caso   di   malattia,   incidente   o   decesso  imputabili          all'espletamento  di  mansioni  ufficiali  per  conto delle          Nazioni  Unite.  Di conseguenza, le Parti concordano che le          Nazioni   Unite   ed   i   membri   assegnati   ai  locali,          indipendentemente  dalla nazionalita', saranno esentati dal          versare  tutti  i  contributi  obbligatori  agli  schemi di          sicurezza  sociale  della Repubblica italiana derivanti dal          rapporto  di  impiego fra tali membri assegnati ai locali e          le Nazioni Unite.              2.  Le  Nazioni Unite concordano che i membri assegnati          ai  locali,  indipendentemente  dalla nazionalita', avranno          l'obbligo  di  partecipare,  alle  condizioni  dettate  dal          Segretario  generale,  allo  schema di assicurazione medica          istituito  dalle  Nazioni Unite. I familiari e le persone a          carico,   previste   dalle   disposizioni  applicabili  dei          regolamenti  e  delle  norme  del  personale  delle Nazioni          Unite,  avranno  diritto alla copertura dello schema medico          precedentemente menzionato.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera v):              - Per  il  testo  dell'art.  59, comma 16, della citata          legge n. 449/1997, si veda in nota all'art. 64, comma 2.          Nota all'art. 85, comma 1, lettera w):              - Il  decreto-legge  20 gennaio  1998,  n.  4,  recante          "Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di          incentivazione     all'occupazione     e    di    carattere          previdenziale"   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          21 gennaio  1998,  n.  16, e convertito, con modificazioni,          dalla  legge  20 marzo  1998,  n.  52  (Gazzetta  Ufficiale          21 marzo  1998,  n. 67). Si trascrive il testo dell'art. 2,          comma 2:              "Art.  2  (Disposizioni  in materia contributiva). - 1.          Omissis.              2.  A  decorrere dal periodo di paga in corso alla data          di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti          di  patronato  e  di  assistenza sociale cessa il regime di          esonero   previsto   dal   decreto   legislativo  del  Capo          provvisorio  dello  Stato  31 ottobre 1947, n. 1304, per il          personale  dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli          istituti  medesimi sono tenuti al versamento dei contributi          per  le  prestazioni  economiche  di  malattia nella misura          stabilita  dall'art.  31,  comma 5, della legge 28 febbraio          1986,  n.  41,  e successive modificazioni, e di maternita'          nella  misura  prevista  dalla  legge  30 dicembre 1971, n.          1204,  e  successive  modificazioni.  Gli istituti medesimi          sono,  altresi',  soggetti alla disciplina dell'assegno per          il  nucleo  familiare,  ai sensi del decreto-legge 13 marzo          1988,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge          13 maggio  1988, n. 153. I contributi versati anteriormente          restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini          delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.".          Note all'art. 85, comma 1, lettera x):              - L'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n.          286/1998, reca:              "Art.  25  (Previdenza  e  assistenza  per i lavoratori          stagionali)  (legge  6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In          considerazione  della durata limitata dei contratti nonche'          della   loro   specificita',  agli  stranieri  titolari  di          permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le          seguenti  forme  di  previdenza  e assistenza obbligatoria,          secondo le norme vigenti nei settori di' attivita':                a) assicurazione  per l'invalidita', la vecchiaia e i          superstiti;                b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le          malattie professionali;                c) assicurazione contro le malattie;                d) assicurazione di maternita'.".              - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, del citato          decreto legislativo n. 286/1998:              "Art.  34  (Assistenza  per  gli  stranieri iscritti al          Servizio  sanitario nazionale). (legge 6 marzo 1998, n. 40,          art. 32). - 1-2. Omissis.              3.   Lo   straniero   regolarmente   soggiornate,   non          rientrante  tra  le  categorie  indicate nei commi 1 e 2 e'          tenuto  ad  assicurarsi  contro  il  rischio  di  malattie,          infortunio   e  maternita'  mediante  stipula  di  apposita          polizza  assicurativa con un istituto assicurativo italiano          o   straniero,  valida  sul  territorio  nazionale,  ovvero          mediante  iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida          anche  per  i  familiari  a  carico.  Per  l'iscrizione  al          Servizio  sanitario  nazionale  deve  essere  corrisposto a          titolo  di  panecipazione alle spese un contributo annuale,          di  importo  percentuale  pari  a  quello  previsto  per  i          cittadini  italiani,  sul  reddito  complessivo  conseguito          nell'anno  precedente  in  Italia e all'estero. L'ammontare          del  contributo  e'  determinato  con  decreto del Ministro          della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del          bilancio e della programmazione economica e non puo' essere          inferiore   al   contributo  minimo  previsto  dalle  norme          vigenti.".              - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato          decreto legislativo n. 286/1998:              "Art.  35  (Assistenza  sanitaria per gli stranieri non          iscritti  al  Servizio sanitario nazionale). (legge 6 marzo          1998, n. 40, art. 33). - 1-2. Omissis.              3.  Ai  cittadini  stranieri  presenti  sul  territorio          nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso          ed  al  soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed          accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o          comunque  essenziali,  ancorche' continuative, per malattia          ed  infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina          preventiva   a  salvaguardia  della  salute  individuale  e          collettiva. Sono, in particolare garantiti:                a) la   tutela   sociale  della  gravidanza  e  della          maternita',  a  parita'  di  trattamento  con  le cittadine          italiane,  ai  sensi  della legge 29 luglio 1975, n. 405, e          della  legge  22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo          1995  del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale   n.   87   del  13 aprile  1995,  a  parita'  di          trattamento con i cittadini italiani;                b) la  tutela  della  salute del minore in esecuzione          della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre          1989,  ratificata  e  resa  esecutiva  ai sensi della legge          27 maggio 1991, n. 176;                c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito          di   interventi   di  campagne  di  prevenzione  collettiva          autorizzati dalle regioni;                d) gli interventi di profilassi internazionale;                e) la   profilassi,  la  diagnosi  e  la  cura  delle          malattie  infettive  ed eventualmente bonifica dei relativi          focolai.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera y):              - Per  il  testo  dell'art. 1, comma 5, lettera a), del          citato  decreto  legislativo  n.  124/1998, si veda in nota          all'art. 6, comma 3.          Nota all'art. 85, comma 1, lettera z):              - Il   decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  135,          recante  "Disposizioni  integrative della legge 31 dicembre          1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da pane dei          soggetti  pubblici"  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          17 maggio 1999, n. 113. Si trascrive il testo dell'art. 18:              "Art.  18 (Interruzione volontaria della gravidanza). -          1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  si  considerano  di rilevante          interesse    pubblico   i   trattamenti   di   dati   volti          all'applicazione  della  disciplina  in  materia  di tutela          sociale  della  maternita'  e  sull'interruzione volontaria          della    gravidanza,   con   particolare   riferimento   ai          trattamenti svolti per:                a) la gestione dei consultori familiari;                b) l'informazione,  la cura e la degenza delle madri,          nonche'   per   gli   interventi   di   interruzione  della          gravidanza.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera aa):              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e),          del citato decreto legislativo n. 230/1999:              "Art.  1  (Diritto  alla  salute  dei  detenuti e degli          internati). - 1. Omissis.              2.   Il   Servizio  sanitario  nazionale  assicura,  in          particolare, ai detenuti e agli intemati:                a)-d) omissis;                e) l'assistenza  sanitaria  della  gravidanza e della          maternita',  anche  attraverso il potenziamento dei servizi          di  informazione  e  dei  consultori,  nonche' appropriate,          efficaci   ed   essenziali   prestazioni  di'  prevenzione,          diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera bb):              - La  legge 2 agosto 1999, n. 302, recante "Ratifica ed          esecuzione  dell'Accordo  euromediterraneo  che  istituisce          un'associazione  tra  le  Comunita'  europee e i loro Stati          membri,  da  una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,          con  sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto          a  Bruxelles  il  26 febbraio  1996"  e'  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  10 settembre 1999, n. 205, supplemento          ordinario. Il testo dell'art. 65 e' il seguente:              "Art.   65.  -  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  dei          paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina          ed  i  loro  familiari  conviventi  godono,  in  materia di          previdenza    sociale,    di   un   regime   caratterizzato          dall'assenza  di  qualsiasi  discriminazione  basata  sulla          cittadinanza  rispetto  ai cittadini degli Stati membri nei          quali essi sono occupati.              L'espressione  "previdenza  sociale  copre  gli aspetti          della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso          di  malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia,          di  reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro          e  per  malattie  professionali,  le  indennita' in caso di          decesso,  i  sussidi  di  disoccupazione  e  di prestazioni          familiari.              La  presente  disposizione,  tuttavia,  non  puo' avere          l'effetto   di  rendere  applicabili  le  altre  norme  sul          coordinamento  previste  dalla normativa comunitaria basata          sull'art.  51  del  trattato  CE,  se  non  alle condizioni          stabilite nell'art. 67 del presente accordo.              2.  Detti  lavoratori  godono del cumulo dei periodi di          assicurazione,  di  occupazione o di residenza maturati nei          diversi  Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le          rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le          prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e          di  maternita',  nonche'  delle  cure per loro e per i loro          familiari che risiedono nella Comunita'.              3.  Detti  lavoratori  usufruiscono  delle  prestazioni          familiari  per i loro familiari residenti all'interno della          Comunita'.              4.    Detti    lavoratori    beneficiano   del   libero          trasferimento  in  Marocco,  ai  tassi applicati secondo la          legislazione  dello  Stato  membro  o  degli  Stati  membri          debitori,  delle  pensioni e delle rendite di vecchiaia, di          reversibilita'  e  per  infortuni  sul  lavoro  o  malattia          professionale,   nonche'   di   invalidita',   in  caso  di          infortunio  sul  lavoro  o di malattia professionale, fatta          eccezione  per  le  prestazioni  speciali  a  carattere non          contributivo.              5.  Il  Marocco  concede  ai lavoratori cittadini degli          Stati   membri  occupati  sul  suo  territorio  e  ai  loro          familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1,          3 e 4.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera cc):              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 41, comma 1,          della citata legge n. 488/1999:              "Art.  41  (Fondi  speciali).  -  1.  A  decorrere  dal          1o gennaio  2000  il  Fondo  di previdenza per i dipendenti          dell'Ente  nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle          aziende  elettriche private e il Fondo di previdenza per il          personale  addetto  ai  pubblici  servizi di telefonia sono          soppressi.  Con  effetto  dalla medesima data sono iscritti          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',          la  vecchiaia  e  i  superstiti dei lavoratori dipendenti i          titolari   di   posizioni  assicurative  e  i  titolari  di          trattamenti  pensionistici diretti e ai superstiti presso i          predetti   soppressi   fondi.  La  suddetta  iscrizione  e'          effettuata  con evidenza contabile separata nell'ambito del          Fondo   pensioni  lavoratori  dipendenti  e  continuano  ad          applicarsi  le  regole  previste  dalla  normativa  vigente          presso  i  soppressi  fondi.  Con  la stessa decorrenza, in          relazione  al processo di armonizzazione al regime generale          delle  aliquote  dovute dal settore elettrico, sono ridotti          di  3,72  punti  percentuali  il  contributo dovuto per gli          assegni  al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il          contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove          dovuto.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera dd):              - L'art.  12,  commi  2  e  3,  della  citata  legge n.          53/2000, reca:              "Art.  12 (Flessibilita' dell'astensione obbligatoria).          - 1. Omissis.              2.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,          di   concerto  con  i  Ministri  della  sanita'  e  per  la          solidarieta'  sociale, sentite le parti sociali, definisce,          con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di          entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori          ai  quali  non si applicano le disposizioni dell'art. 4-bis          della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma          1 del presente articolo.              3.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          di   concerto  con  i  Ministri  della  sanita'  e  per  la          solidarieta'  sociale,  provvede, entro sei mesi dalla data          di  entrata  in  vigore della presente legge, ad aggiornare          l'elenco  dei  lavori  pericolosi, faticosi ed insalubri di          cui  all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica          25 novembre 1976, n. 1026.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera ee):              - Il   decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146,          recante  "Adeguamento  delle  strutture  e  degli  organici          dell'Amministrazione  penitenziaria e dell'Ufficio centrale          per  la  giustizia  minorile, nonche' istituzione dei ruoli          direttivi   ordinario  e  speciale  del  Corpo  di  polizia          penitenziaria,  a  norma dell'art. 12 della legge 28 luglio          1999,  n.  266"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          8 giugno  2000,  n.  132. Si riporta il testo dell'art. 10,          comma 2, e dell'art. 23, comma 2:              "Art. 10 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.              2.  Il personale che, per giustificato motivo, e' stato          assente  dal  corso  per piu' di trenta giorni e' ammesso a          frequentare  un  successivo  corso.  Il  personale di sesso          femminile,  la  cui  assenza oltre i trenta giorni e' stata          determinata  da  maternita',  e'  ammesso  a frequentare il          corso  successivo  ai periodi d'assenza dal lavoro previsti          dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".              "Art. 23 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.              2  Il  personale che, per giustificato motivo, e' stato          assente  dal  corso  per piu' di trenta giorni e' ammesso a          frequentare  un  successivo  corso.  Il  personale di sesso          femminile,  la  cui  assenza oltre i trenta giorni e' stata          determinata  da  maternita',  e'  ammesso  a frequentare il          corso  successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti          dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".          Note all'art. 85, comma 1, lettera ff):              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  334,          recante  "Riordino  dei  ruoli  del  personale  direttivo e          dirigente  della  Polizia  di  Stato,  a norma dell'art. 5,          comma  1,  della  legge 31 marzo 2000, n. 78" e' pubblicato          nella   Gazzetta   Ufficiale   20 novembre  2000,  n.  271,          supplemento ordinario. Si trascrive il testo degli articoli          5, 18, 25, comma 3, 32, comma 3, 41, comma 6, 47, comma 3:              "Art.  5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).          -  1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari          che:                a) dichiarano di rinunciare al corso;                b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al          termine  del  primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di          idoneita' al servizio di polizia;                c) non  superano le prove, ovvero non conseguono, nei          tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per          il primo ed il secondo ciclo del corso;                d) non superano l'esame finale del corso;                e) sono    stati   per   qualsiasi   motivo   assenti          dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se          non  consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza          per  infermita'  contratta durante il corso, per infermita'          dipendente  da  causa  di  servizio  qualora  si  tratti di          personale  proveniente  da  altri  ruoli  della  Polizia di          Stato,  ovvero  per  maternita'  se  si tratta di personale          femminile.              2.  I  commissari  la  cui  assenza oltre i centottanta          giorni e' stata determinata da infermita' contratta a causa          delle  esercitazioni  pratiche, da infermita' dipendente da          causa  di  servizio,  ovvero  da maternita' se si tratta di          personale  femminile,  sono  ammessi a partecipare al primo          corso  successivo  al  riconoscimento  della loro idoneita'          psico-fisica,  ovvero  successivo  ai  periodi  di  assenza          previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici          madri.              3.  Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di          infrazioni  punibili  con  sanzioni disciplinari piu' gravi          della deplorazione.              4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal          corso  sono  adottati  con decreto del capo della polizia -          direttore  generale  della  pubblica sicurezza, su proposta          del  direttore  dell'Istituto superiore di polizia, sentito          il direttore centrale del personale.              5.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  28  della legge          10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di          espulsione  dal  corso  determinano  la  cessazione di ogni          rapporto   con   l'Amministrazione.   I   provvedimenti  di          espulsione  costituiscono,  inoltre,  causa  ostativa  alla          partecipazione  ai  successivi  concorsi  per  la  nomina a          commissario.".              "Art.  18  (Dimissioni  dal  corso di formazione). - 1.          Sono   dimessi  dal  corso  i  vice  commissari  del  ruolo          direttivo speciale che:                a) dichiarano di rinunciare al corso;                b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al          termine del primo ciclo del corso;                c) non  superano  le prove, ovvero non conseguono nei          tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;                d) non superano l'esame finale del corso;                e) sono    stati   per   qualsiasi   motivo   assenti          dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se          non  consecutivi  e  di  centottanta  giorni per infermita'          contratta   durante   il   corso,   ovvero  per  infermita'          dipendente  da  causa di servizio, o, nel caso di personale          femminile, per maternita'.              2.  Si  applicano  le  disposizioni  dei commi 2, 3 e 4          dell'art. 5.              3.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal          corso   determinano   la   cessazione  dalla  posizione  di          aspettativa di cui all'art. 28 della legge 10 ottobre 1986,          n.  668,  e  la  restituzione  al  ruolo  di provenienza. I          provvedimenti  di  espulsione costituiscono, inoltre, causa          ostativa  alla partecipazione ai successivi concorsi per la          nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.".              "Art.  25  (Disposizioni  transitorie  per l'accesso al          ruolo direttivo speciale). - 1-2. Omissis.              3.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti          sono  nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale          e  frequentano  un  corso di formazione di nove mesi presso          l'Istituto   superiore   di   polizia,  comprensivo  di  un          tirocinio   operativo  della  durata  di  tre  mesi  presso          strutture  della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano          le  disposizioni  di  cui all'art. 16, comma 5. Le cause di          dimissioni  e  di espulsione dal corso sono quelle previste          dall'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di          cui  al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono          ridotti della meta'.".              "Art.  32  (Corso  di  formazione  per l'immissione nei          ruoli dei direttori tecnici). - 1-2. Omissis.              3.  Per  le  dimissioni  e  le  espulsioni dal corso si          applicano  le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per          i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera          e),  del  medesimo articolo, che sono rispettivamente della          durata di quarantacinque e novanta giorni.".              "Art.  41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei          direttori tecnici). - 1-5. Omissis.              6.  Le  cause  di  dimissioni e di espulsione dal corso          sono  quelle previste dall'art. 18, salvo che per i periodi          massimi  di  assenza  di  cui  al  comma  1, lettera e) del          medesimo articolo, che sono ridotti della meta'.".              "Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione          nel ruolo dei direttivi medici). - 1-2. Omissis.              3.  Per  le  dimissioni  e  le  espulsioni dal corso si          applicano  le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per          i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera          e),  del  medesimo articolo, che sono rispettivamente della          durata di quarantacinque e novanta giorni.".          Nota all'art. 85, comma 1, lettera gg):              - Per  il  testo  dell'art.  80, comma 12, della citata          legge n. 388/2000, si veda in nota all'art. 64, comma 2.          Nota all'art. 85, comma 2, lettera a):              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica n. 1403/1971, si veda in nota all'art. 62, comma          2.          Nota all'art. 85, comma 2, lettera b):              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica n. 1026, si veda in nota all'art. 7, comma 1.          Nota all'art. 85, comma 2, lettera c):              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio          1980,   n.   382,   recante  "Riordinamento  della  docenza          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'          sperimentazione  organizzativa  e  didattica" e' pubblicato          nella   Gazzetta   Ufficiale   31 luglio   1980,   n.  209,          supplemento ordinario. L'art. 58, comma quarto, reca:              "Art.  58  (Inquadramento  nel  ruolo  dei  ricercatori          universitari).  -  (Omissis).  Il  congedo obbligatorio per          maternita'  o  per servizio militare di leva non pregiudica          il diritto di partecipazione al giudizio di idoneita'.".          Note all'art. 85, comma 2, lettera d):              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile          1982,  n.  337,  recante  "Ordinamento  del personale della          Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica          o   tecnica",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          10 giugno  1982,  n. 158, supplemento ordinario. Si riporta          l'art. 20-quinquies, comma 2:              "Art.   20-quinquies   (Dimissioni  dal  corso).  -  1.          Omissis.              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza          oltre  i  quarantacinque  giorni  e'  stata  determinata da          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".              -  L'art.  25-quater,  comma  2, del citato decreto del          Presidente della Repubblica n. 337/1982, reca:              "Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza          oltre  i  quarantacinque  giorni  e'  stata  determinata da          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".          Nota all'art. 85, comma 2, lettera e):              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza          sociale  2 giugno 1982, recante "Disposizioni in materia di          contributi  previdenziali ed assistenziali per i lavoratori          agricoli   a  tempo  indeterminato",  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1982, n. 159.          Nota all'art. 85, comma 2, lettera f):              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza          sociale 23 maggio 1991, recante "Disposizioni di attuazione          dell'art.  2,  secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n.          241,   recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti          amministrativi",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale          8 giugno 1991, n. 133.          Note all'art. 85, comma 2, lettera g):              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri          21 aprile  1994,  n.  439,  recante  "Regolamento relativo'          all'accesso  alla  qualifica  di  dirigente"  e' pubblicato          nella  Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1994, n. 159. Si riporta          il testo dell'art. 14:              "Art.  14  (Riammissione  al  corso  successivo).  - 1.          Coloro  che  non  abbiano  potuto  iniziare o proseguire la          frequenza  del  corso  a  causa  degli obblighi connessi al          servizio militare, oppure per maternita' o per gravi motivi          di   salute,   da  comprovare  tempestivamente  con  idonea          documentazione,   possono   chiedere,   purche'  ancora  in          possesso  dei  requisiti  prescritti,  di essere ammessi al          corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.".              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  287,          recante  "Riordino  della  Scuola  superiore della pubblica          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge          15 marzo   1997,   n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  18 agosto  1999,  n.  193.  Si  riporta il testo          dell'art. 10, comma 1, lettera c):              "Art. 10 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:                a)-b) omissis;                c) il   regolamento   2l aprile  1994,  n.  439,  con          decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei          vincitori  del  secondo  corso-concorso  per l'accesso alla          dirigenza.".          Nota all'art. 85, comma 2, lettera h):              - Il  decreto  del Ministro della sanita' 6 marzo 1995,          recante  "Aggiornamento  del decreto ministeriale 14 aprile          1984,   recante:   Protocolli  di  accesso  agli  esami  di          laboratorio  e  di  diagnostica strumentale per le donne in          stato   di   gravidanza   ed   a  tutela  della  maternita'          responsabile",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          13 aprile 1995, n. 87.          Nota all'art. 85, comma 2, lettera i):              - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre          1997,  n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in          materia   di   ordinamento   dei   segretari   comunali   e          provinciali,  a  norma  dell'art. 17, comma 78, della legge          15 maggio  1997,  n.  127",  e'  pubblicato  nella Gazzetta          Ufficiale  5 gennaio  1998,  n.  3.  Si riportano l'art. 8,          comma 4, e l'art. 19, comma 3:              "Art.  8  (Misure  per  la  pari  opportunita'). - 1-3.          Omissis.              4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per          maternita'  di  cui  agli  articoli 4, 5 e 7 della legge n.          1204   del   1971,  ovvero  di  astensione  obbligatoria  o          facoltativa  per  adozione  o affidamento di cui all'art. 6          della  legge  n.  903  del  1977,  il  cui  periodo  non va          computato  ai  fini  del raggiungimento del termine massimo          previsto   per   il   collocamento  in  disponibilita',  il          segretario  comunale  e provinciale mantiene la titolarita'          della  sede  con oneri a carico dell'ente presso cui presta          servizio.  In  tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia          gli  oneri  per la supplenza con l'imputazione sul fondo di          mobilita' di cui all'art. 17, comma 80, della legge.".              "Art.  19  (Collocamento  in disponibilita'. Criteri di          utilizzazione). - 1- 2. Omissis.              3.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 17, comma          69,  della  legge,  per le supplenze in caso di assenza del          segretario   per   aspettativa,   per  mandato  politico  o          sindacale,  per maternita' ed in ogni altro caso di assenza          superiore  a  sei mesi, il segretario supplente e' indicato          dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che          sono  collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri          determinati dal consiglio nazionale di amministrazione".          Nota all'art. 85, comma 2, lettera j):              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza          sociale 25 marzo 1998, n. 142, recante "Regolamento recante          norme  di  attuazione  dei  princi'pi  e dei criteri di cui          all'art.  18  della  legge  24 giugno  1997,  n.  196,  sui          tirocini  formativi e di orientamento", e' pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  12 maggio  1998,  n.  108.  Si riporta          l'art. 7, comma 2:              "Art. 7 (Durata). - 1. Omissis.              2.  Nel  computo dei limiti sopra indicati non si tiene          conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del          servizio  militare  o di quello civile, nonche' dei periodi          di astensione obbligatoria per maternita'".          Nota all'art. 85, comma 2, lettera k):              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza          sociale  27 maggio  1998,  recante "Estensione della tutela          della  maternita'  e  dell'assegno al nucleo familiare", e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n. 171.          Nota all'art. 85, comma 2, lettera l):              - Il  decreto  del  Ministro della sanita' 10 settembre          1998,   recante  "Aggiornamento  del  decreto  ministeriale          6 marzo   1995   concernente  l'aggiornamento  del  decreto          ministeriale  14 aprile  1984 recante protocolli di accesso          agli  esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per          le   donne  in  stato  di  gravidanza  ed  a  tutela  della          maternita'",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale          20 ottobre 1998, n. 245. Si riporta l'art. 1, comma 1:              "Art.  1.  -  1.  Sono  escluse dalla partecipazione al          costo,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5, lettera a), del          decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni          di  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio e le altre          prestazioni  specialistiche  per la tutela della maternita'          indicate  dal  presente  decreto e dagli allegati A, B e C,          che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture          sanitarie  pubbliche  e private accreditate, ivi compresi i          consultori   familiari.   Sono   comunque   escluse   dalla          partecipazione   al  costo  le  visite  mediche  periodiche          ostetrico-ginecologiche".          Nota all'art. 85, comma 2, lettera m):              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza          sociale   12 febbraio   1999,   recante  "Approvazione  del          regolamento  di  assicurazione  dell'Istituto di previdenza          per  il  settore  marittimo",  e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  22 aprile 1999, n. 93. Si riportano gli articoli          1 e 3:              "Art.  1.  -  1.  L'I.P.SE.MA. esercita l'assicurazione          obbligatoria  degli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie          professionali  prevista  dal  decreto  del Presidente della          Repubblica   30 giugno   1965,   n.   1124,   e  successive          modificazioni   e   integrazioni   e  gia'  demandata  alle          soppresse casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena,          per  gli  addetti  alla navigazione marittima ed alla pesca          marittima, salve le disposizioni di leggi speciali.              2. L'Istituto provvede anche, per i medesimi soggetti e          per  il  personale navigante dell'aviazione civile, per gli          addetti  agli  uffici delle societa' di navigazione e delle          organizzazioni  sindacali  di  categoria  autorizzate, alla          riscossione  dei  contributi  di  malattia  e maternita' ai          sensi   dell'art.   1,   ultimo   comma  del  decreto-legge          30 dicembre   1979,   n.   663,   convertito   nella  legge          29 febbraio  1980,  n. 33, erogando le relative prestazioni          economiche,   come   previste   dall'art.  3  del  presente          regolamento.              3.  L'I.P.SE.MA.  esercita,  inoltre,  per  gli  stessi          soggetti  obbligatoriamente  assicurati, l'assicurazione di          prestazioni supplementari per infortuni e malattie previste          da  leggi,  contratti  collettivi,  regolamenti  organici o          convenzioni  di  arruolamento  e di prestazioni integrative          previste   da   leggi,   regolamenti  o  accordi  sindacali          nazionali.  L'Istituto  puo' anche assumere l'assicurazione          degli infortuni sul lavoro e le malattie degli equipaggi di          navi iscritte in compartimenti esteri, nonche' a fungere da          ente  collettore di altri contributi e di quote associative          delle  categorie  per  le quali esercita le attribuzioni di          cui al presente regolamento".              "Art.  3. - 1. Hanno titolo alle prestazioni economiche          di  malattia  e maternita' erogate dall'I.P.SE.MA. ai sensi          del  decreto-legge  n.  663/1979, convertito nella legge n.          33/1980:                a) per le prestazioni economiche previste dall'art. 6          del   regio   decreto-legge  23 settembre  1937,  n.  1918,          convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831:                  gli equipaggi delle navi da traffico e pesca munite          di ruolo di equipaggio;                  gli equipaggi del naviglio munito di licenza quando          si  tratta  di  navi  di  stazza lorda superiore alle dieci          tonnellate  o  con  apparato motore superiore ai 25 cavalli          asse  o  30  cavalli indicati anche se costituisca mezzo di          propulsione ausiliario;                  gli  equipaggi  di natanti e galleggianti adibiti a          servizi o lavori portuali;                b) per le prestazioni economiche previste dall'art. 7          del  citato  regio  decreto-legge  n. 1918/1937, convertito          nella legge n. 831/1938:                  gli  equipaggi  delle  navi  da  traffico munite di          ruolo di equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle          navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate          adibite alla pesca oltre gli stretti;                c) per    le   prestazioni   previste   dalla   legge          30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni:                  il  personale  facente parte degli equipaggi di cui          alla lettera a) del presente articolo;                  il  personale  navigante dell'aviazione civile, gli          addetti  agli  uffici delle societa' di navigazione e delle          organizzazioni sindacali di categoria autorizzate.              2.  Hanno,  inoltre, titolo alle prestazioni economiche          di  una  giornata  di  paga  di cui all'art. 13 della legge          4 maggio 1990, n. 107, i donatori di sangue.".          Nota all'art. 85, comma 2, lettera n):              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della          ricerca   scientifica   30 aprile  1999,  n.  224,  recante          "Regolamento  recante  norme  in  materia  di  dottorato di          ricerca",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio          1999, n. 162. L'art. 6, comma 2, reca:              "Art.  6 (Durata dei corsi e conseguimento del titolo).          - 1. Omissis.              2.  I  regolamenti universitari disciplinano obblighi e          diritti   dei   dottorandi,   nonche'   la   sospensione  o          l'esclusione  dal  corso su decisione motivata del collegio          dei  docenti,  previa  verifica  dei  risultati conseguiti,          fatti  salvi  i  casi di maternita', di grave e documentata          malattia  e di servizio militare. In caso di sospensione di          durata  superiore  a trenta giorni, ovvero di esclusione al          corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.".          Nota all'art. 85, comma 2, lettera o):              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza          sociale   4 agosto   1999,   recante   "Determinazione   di          particolari  disposizioni  di tutela dei conduttori di beni          ad  uso  abitativo da dismettere, ove versino in condizioni          di  disagio  economico  e  sociale, ovvero in presenza, nel          nucleo  familiare  del  conduttore medesimo, di soggetto di          cui  all'art.  3  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104", e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1999, n. 197.          Nota all'art. 85, comma 2, lettera p):              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto          1999,   n.  394,  recante  "Regolamento  recante  norme  di          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto          legislativo  25 luglio  1998,  n. 286", e' pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  3 novembre  1999,  n. 258, supplemento          ordinario. Il testo dell'art. 42, comma 6, e' il seguente:              "Art.  42  (Assistenza  per  gli  stranieri iscritti al          Servizio sanitario nazionale). - 1-5. Omissis.              6.  Fuori  dai  casi  di  cui all'art. 34, comma 1, del          testo  unico,  in  alternativa  all'assicurazione contro il          rischio  di  malattia,  infortunio  e  maternita'  prevista          dall'art.  34,  comma  3, del medesimo testo unico, e fatta          salva  la specifica disciplina di cui al successivo comma 4          dello    stesso   articolo,   concernente   gli   stranieri          regolarmente  soggiornanti per motivi di studio o collocati          "alla  pari  , lo straniero che abbia richiesto un permesso          di  soggiorno di durata superiore a tre mesi, puo' chiedere          l'iscrizione  volontaria  al  Servizio sanitario nazionale,          previa corresponsione del contributo prescritto.".          Nota all'art. 85, comma 2, lettera q):              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza          sociale  20 dicembre  1999,  n.  553,  recante "Regolamento          attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS,          del  Fondo  per  la  gestione  speciale  di cui all'art. 2,          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo          comitato  amministratore, ai sensi dell'art. 58 della legge          17 maggio  1999,  n.  144",  e'  pubblicato  nella Gazzetta          Ufficiale 13 aprile 2000, n. 87.          Nota all'art. 85, comma 2, lettera r):              - Il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000,          recante  "Adozione del progetto obiettivo materno-infantile          relativo  al  "Piano  sanitario  nazionale  per il triennio          1998-2000", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno          2000, n. 131.
                           |  
|   |                                Art. 86.        Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903,                        articolo 3, comma 2;             legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;        legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
    1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:    a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;    b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.  2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:    a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;    b) il  secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b),  dell'articolo  5;  gli  articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;    c) la  lettera  n)  del  comma  3  dell'articolo  31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli articoli  6  e  7  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche  agli  affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;    d) il  comma  4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;    e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;    f) l'articolo  13  della  legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come modificato  dall'articolo  3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;    g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;    h) l'articolo   8   del  decreto-legge  29 marzo  1991,  n.  103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;    i) il  comma  1  dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;    j) i  commi  1  e  3  dell'articolo  14  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;    k) i  commi  3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;    l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;    m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;    n) l'articolo  2  del  decreto  legislativo 16 settembre 1996, n. 564;    o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;    p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;    q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;    r) i  commi  1,  8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;    s) i  commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;    t) il  comma  5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla  lettera  dd)  dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;    u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:    a) gli  articoli  1,  11  e  22  del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.  |  
|   |                                Art. 87.              Disposizioni regolamentari di attuazione
    1.  Fino  all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione  del  presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,  n.  1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.  2.   Le  disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica  25 novembre  1976,  n.  1026,  che fanno riferimento alla disciplina  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico. 
                                         Note all'art. 87, comma 1:              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della          citata legge n. 400/1988:              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;                e) abrogata.".              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma          1.          Note all'art. 87, comma 2:              - La  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, recante "Tutela          delle  lavoratrici  madri",  e'  pubblicata  nella Gazzetta          Ufficiale 18 gennaio 1972, n. 14.
                           |  
|   |                                Art. 88.                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Turco,  Ministro  per  la  solidarieta'                              sociale                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della                              previdenza sociale                              Veronesi, Ministro della sanita'                              Bellillo,    Ministro   per   le   pari                              opportunita'                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino  |  
|   |                                                             Allegato A                         (Articolo 5 del decreto del Presidente della                                Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
                 ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI                    E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7
      Il  divieto  di  cui  all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende  riferito  al  trasporto,  sia  a braccia e a spalle, sia con carretti  a  ruote  su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.    I  lavori  faticosi,  pericolosi  ed  insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:      A)  quelli  previsti  dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;      B)  quelli  indicati  nella  tabella  allegata  al  decreto del Presidente  della  Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo  delle  visite  mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;      C)  quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle  altre  malattie  professionali  di  cui  agli allegati 4 e 5 al decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive  modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;      D)  i  lavori  che  comportano  l'esposizione  alle  radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;      E)  i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;      F)  i  lavori  di  manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;      G)  i  lavori  che comportano una stazione in piedi per piu' di meta'  dell'orario  o  che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante,  durante  la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;      H)  i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando  il  ritmo  del  movimento  sia frequente, o esiga un notevole sforzo:  durante  la  gestazione  e  fino  al  termine del periodo di interdizione dal lavoro;      I)   i  lavori  con  macchine  scuotenti  o  con  utensili  che trasmettono  intense  vibrazioni:  durante  la  gestazione  e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;      L)  i  lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei  reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;      M)  i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze  tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;      N)  i  lavori  di  monda  e  trapianto  del  riso:  durante  la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;      O)  i  lavori  a  bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman  e  di  ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 
                                         Note all'allegato A:              - Per il titolo del citato decreto del Presidente della          Repubblica  n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma          1.          Note all'allegato A, lettera a):              - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante          "Attuazione   della   direttiva   94/33/CE   relativa  alla          protezione  dei  giovani  sul  lavoro", e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237.              - Il   decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  262,          recante  "Disposizioni integrative e correttive del decreto          legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione          dei giovani sul lavoro, a norma dell'art. 1, comma 4, della          legge 24 aprile 1998, n. 128", e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 25 settembre 2000, n. 224.          Note all'allegato A, lettera b):              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo          1956,  n.  303,  recante  "Norme  generali per l'igiene del          lavoro",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile          1956, n. 105, supplemento ordinario.          Note all'allegato A, lettera c):              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno          1965,  n.  1124, e successive modificazioni, recante "Testo          unico  delle  disposizioni per l'assicurazione obbligatoria          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie          professionali",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          13 ottobre   1965,   n.   257,  supplemento  ordinario.  Si          riportano gli allegati numeri 4 e 5:                                                    "Allegato n. 4-5:         TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA        TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA      ----> vedere allegato da pag. 54 a pag. 60 del S.O. <----
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|   |                               Allegato B                               (Decreto legislativo 25 novembre 1996,                                                  n. 645, allegato 2)
                     ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7
      A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.    1. Agenti:      a) agenti   fisici:   lavoro  in  atmosfera  di  sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;      b) agenti biologici:        toxoplasma;        virus  della  rosolia,  a  meno  che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;      c) agenti  chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.    2.   Condizioni   di  lavoro:  lavori  sotterranei  di  carattere minerario.    B.  Lavoratrici  in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.    1. Agenti:      a) agenti  chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.    2.   Condizioni   di  lavoro:  lavori  sotterranei  di  carattere minerario. 
                               Nota all'allegato B:    - Il  decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  645,  recante "Recepimento  della  direttiva  92/85/CEE concernente il migliormento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere  o in periodo di allattamento", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996.
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|   |                                                             Allegato C                               (Decreto legislativo 25 novembre 1996,                                                  n. 645, allegato 1)
                ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11
      A. Agenti.    1.  Agenti  fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano  lesioni  del  feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:      a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;      b) movimentazione  manuale  di  carichi  pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;      c) rumore;      d) radiazioni ionizzanti;      e) radiazioni non ionizzanti;      f) sollecitazioni termiche;      g) movimenti   e   posizioni   di   lavoro,   spostamenti,  sia all'interno  sia  all'esterno  dello  stabilimento,  fatica mentale e fisica  e  altri  disagi  fisici  connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.    2. Agenti biologici.    Agenti  biologici  dei  gruppi  di  rischio  da  2  a  4 ai sensi dell'art.  75  del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in  pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II.    3. Agenti chimici.    Gli  agenti  chimici  seguenti,  nella misura in cui sia noto che mettono  in  pericolo  la  salute  delle  gestanti  e  del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:      a) sostanze  etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva  n.  67/548/CEE,  purche' non figurino ancora nell'allegato II;      b) agenti  chimici  che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;      c) mercurio e suoi derivati;      d) medicamenti antimitotici;      e) monossido di carbonio;      f) agenti   chimici   pericolosi   di  comprovato  assorbimento cutaneo.    B. Processi.    Processi  industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.    C. Condizioni di lavoro.    Lavori sotterranei di carattere minerario. 
                               Nota all'allegato C:    - Per  il  titolo del decreto legislativo n. 645/1996, si veda in nota all'allegato B. Note all'allegato C, lettera A, n. 2:    L'art.   75   del  citato  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e successive modificazioni e integrazioni, reca:    "Art. 75 (Classificazione degli agenti biologici). - 1.Gli agenti biologici  sono  ripartiti  nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:      a) agente  biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilita' di causare malattie in soggetti umani;      b) agente  biologico  del  gruppo 2: un agente che puo' causare malattie  in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e'  poco  probabile  che  si  propaga  nella comunita'; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;      c) agente  biologico  del  gruppo 3: un agente che puo' causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;      d) agente  biologico del gruppo 4: un agente biologico che puo' provocare  malattie  gravi  in  soggetti umani e costituisce un serio rischio  per  i  lavoratori  e  puo' presentare un elevato rischio di propagazione   nella  comunita';  non  sono  disponibili,  di  norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.    2.  Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non  puo'  essere  attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu' elevato tra le due possibilita'.    3.   L'allegato   XI  riporta  l'elenco  degli  agenti  biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.". Nota all'allegato C, lettera A, n. 3, lettera b):    - Si  trascrive l'allegato VIII del citato decreto legislativo n. 626/1994. "Allegato VIII Elenco di sostanze, preparati e processi    1. Produzione di auramina col metodo Michler.    2.  I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.    3.  Lavori  che  espongono  alle  polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.    4.  Processo  agli  acidi  forti  nella  fabbricazione  di alcool isopropilico.    5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.". Nota all'allegato C, lettera B:    - Per  il  titolo  del citato decreto legislativo n. 626/1994, si veda in note all'art. 11, comma 1.
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              ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA           PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'Art. 70
      1. Cassa nazionale del notariato.    2.  Cassa  azionale  di  previdenza  ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.    3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.    4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.    5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.    6.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza a favore dei geometri.    7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.    8.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza a favore dei dottori commercialisti.    9.  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.    10.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.    11.  Ente  nazionale  di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro. 
                               Note all'allegato D:    - La  legge  11 dicembre  1990,  n.  379,  recante "Indennita' di maternita'   per  le  libere  professioniste",  e'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  n. 293 del 17 dicembre 1990, si riporta il testo dell'art. 1:    "Art. 1 (Destinazione e misura dell'indennita'). - 1. A decorrere dal  1o gennaio  1991,  a  ogni  iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata alla  presente  legge  corrisposta  un'indennita' di maternita' per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la  data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.    2.  L'indennita'  di  cui  al comma i viene corrisposta in misura pari  all'80  per  cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato  ai  fini  fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.    3.  In  ogni  caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore  a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni,   nella   misura   risultante,  per  la  qualifica  di impiegato,  dalla  tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.".
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