Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto;
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta'" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60. Il testo dell'art. 15
e' il seguente:
"Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire
organicita' e sistematicita' alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
con apposita relazione cui e' allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
2, disposizioni correttive del testo unico.".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Per il testo dell'art. 15 della citata legge n.
53/2000, si veda in nota al titolo.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.



 
Art. 2.
Definizioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.
 
Art. 3.
Divieto di discriminazione

1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.



Note all'art. 3, commi 1 e 2:
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante "Parita' di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n.
343. Si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. - E' vietata qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli
della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente e'
vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di
preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra
forma pubblicitaria che indichi come requisito
professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche
alle iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto
concerne sia l'accesso sia i contenuti.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono
ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente
pesanti individuate attraverso la contrattazione
collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare
all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in
attivita' della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando
cio' sia essenziale alla natura del lavoro o della
prestazione.".
Nota all'art. 3, comma 3:
- Il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge n.
903/1977 e' il seguente:
"Art. 2. - La lavoratrice ha diritto alla stessa
retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste
siano uguali o di pari valore.
I sistemi di classificazione professionale ai fini
della determinazione delle retribuzioni debbono adottare
criteri comuni per uomini e donne.".
"Art. 3. - E' vietata qualsiasi discriminazione fra
uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle
qualifiche, delle mansioni e la progressione nella
carriera.
Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai
fini della progressione nella carriera, come attivita'
lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a
tale scopo particolari requisiti.".



 
Art. 4
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.



Note all'art. 4, comma 1:
- La legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1962, n. 125. Si
riporta il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b):
"Art. 1. - Il contratto di lavoro si reputa a tempo
indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate. E'
consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto;
a) omissis;
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire
lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla
conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
la causa della sua sostituzione;".
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in
materia di promozione dell'occupazione" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento
ordinario. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2,
lettera c):
"Art. 1 (Contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo). - 2. Il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo puo' essere concluso:
a)-b) omissis;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti,
fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.".



 
Art. 5.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire tale anticipazione.



Note all'art. 5:
- L'art. 7 della citata legge n. 53/2000 recita
testualmente:
"Art. 7 (Anticipazione del trattamento di fine
rapporto). - 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'art.
2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di
fine rapporto puo' essere anticipato ai fini delle spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge,
e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
L'anticipazione e' corrisposta unitamente alla retribuzione
relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di
anticipazioni per indennita' equipollenti al trattamento di
fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, possono prevedere la possibilita'
di conseguire, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di
fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della
presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarieta' sociale, sono definite le
modalita' applicative delle disposizioni del comma 1 in
riferimento ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.".
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, recante "Disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97,
supplemento ordinario.



 
Art. 6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altresi', alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta'.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternita', in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.



Nota all'art. 6, comma 3:
- Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 recante
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
1998, n. 99. Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera a), e'
il seguente:
"Art. 1 (Finalita' e criteri generali). - 1-4. Omissis.
5. Restano altresi' escluse dalla partecipazione al
costo le prestazioni erogate a fronte di condizioni di
interesse sociale, finalizzate a:
a) la tutela della maternita', limitatamente alle
prestazioni definite dal decreto 6 marzo 1995 del Ministro
della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 1995, da aggiornare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;".



 
Art. 7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31,
comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.
4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.



Nota all'art. 7, comma 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026, recante "Regolamento di
esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla
tutela delle lavoratrici madri" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n. 72.
Nota all'art. 7, comma 5:
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970, n. 131. Si riporta
il testo dell'art. 13:
"Art. 13 (Mansioni del lavoratore). - L'art. 2103 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni patto contrario e' nullo.".



 
Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione.
 
Art. 9.
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.



Nota all'art. 9:
- Si riporta l'art. 96 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti):
"Art. 96 (Limiti di esposizione). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri
dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e
della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA,
l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse
modalita' di esposizione di cui al decreto ai sensi
dell'art. 82:
a) i limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
4) Lavoratori non esposti;
b) i valori di dose che comportano la sorveglianza
medica eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e
92.
2. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire
particolari limiti di dose o condizioni di esposiziore per
le lavoratrici in eta' fertile, nonche' per le apprendiste
e studentesse in eta' fertile, di cui all'art. 70.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanita' e della protezione
civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ISS e l'ISPESL sono
fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite
le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo
per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i
relativi criteri di utilizzazione, anche per i casi di
esposizione esterna e interna concomitante.
5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere
stabiliti particolari casi per i quali non si applicano i
limiti di dose di cui agli stessi decreti.
6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabiliti i valori di concentrazione di radionuclidi nelle
acque di miniera ai fini dell'art. 16, comma 1.
7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3
nonche' le specifiche grandezze ed i criteri di cui al
comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto
degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle
direttive dell'Unione europea.".
Nota all'art. 9, comma 2:
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, recante "Istituzione del servizio sanitario
nazionale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 6, lettera z) e' il seguente:
"Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) - v) omissis;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate
ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario
delle condizioni del personale dipendente.".



 
Art. 10.
Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.



Nota all'art. 10:
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 ottobre 1999, n. 255. Si riporta il testo dell'art. 1,
comma 3:
"3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari
opportunita', e' istituito, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e per un periodo
di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo
composto da undici membri nel quale e' assicurata una
partecipazione maggioritaria di personale femminile in
possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie
attinenti ai settori di interesse del Ministero della
difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di
assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza
nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione
dell'inserimento e della integrazione del personale
femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza. Sei membri del Comitato
consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con
proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro delle
finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari
opportunita' designa i restanti quattro membri, due dei
quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna. Con il
decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro
della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali
compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del
Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di
lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 11.
Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.



Nota all'art. 11, comma 1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, recante "Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 4, comma 1,
e' il seguente:
"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari.".
Nota all'art 11, comma 2:
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
n. 626/1994 e' il seguente:
"Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attivita' dell'impresa in generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e
prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al commna 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3.".



 
Art. 12.
Conseguenze della valutazione
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
 
Art. 13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonche' a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.



Nota all'art. 13, comma 1:
- L'art. 26, comma 1, del citato decreto legislativo n.
626/1994 sostituisce l'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 che si riporta di
seguito:
"Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).
Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) il direttore generale competente del Ministero
della sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media
impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei dirigenti
d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di
lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1o gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un
membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei
comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte,
anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della
commissione sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni.".
- L'art. 26, comma 2, del citato decreto legislativo n.
626/1994, sostituisce l'art. 394 del citato decreto n.
547/1955 che si riporta di seguito:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La
commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e
predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente e per il suo
coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,
nonche' per il coordinamento degli organi preposti alla
vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai
comitati regionali sulle misure preventive e di controllo
dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa
di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura
strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare
a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della
conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi
dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge
19 febbraio 1992, n. 142, secondo le modalita' di cui
all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della
sanita' o delle regioni, su qualsiasi questione relativa
alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute
dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
e' resa pubblica ed e' trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
puo' chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi.".
- L'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo n.
626/1994, reca:
"3. L'art. 395 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e' soppresso.
Nota all'art 15:
- Per il titolo del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, si veda in note
all'art. 11, comma 1.



 
Art. 14.
Controlli prenatali
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
 
Art. 15.
Disposizioni applicabili
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 
Art. 16
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo
il parto.
 
Art. 17
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4,
commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti
forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.



Note all'art. 17, comma 2:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,
n. 305, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 2 del
citato decreto legislativo n. 502/1992, e' il seguente:
"Art. 2 (Competenze regionali). - 1. Spettano alle
regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi
stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la
determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi
e sull'attivita' destinata alla tutela della salute e dei
criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo
tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al

controllo di gestione e alla valutazione della qualita'
delle prestazioni sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o
l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle
autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte
della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui
l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della
Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale
dell'unita' sanitaria locale sia rispettivamente superiore
o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle
associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e'
sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e'
approvato previo esame delle osservazioni eventualmente
formulate dalla Conferenza. La Confefenza partecipa,
altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del
Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere
di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia,
definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il
coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree
metropolitane di cui all'art. 17, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di
appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto
tra programmazione regionale e programmazione attuativa
locale, definendo in particolare le procedure di proposta,
adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le
modalita' della partecipazione ad esse degli enti locali
interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo
metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2-quater ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita'
sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi
direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal
presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle
altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto
aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione
delle unita' sanitarie locali in distretti, da parte
dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto
delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali,
sulla base di una quota capitaria corretta in relazione
alle caratteristiche della popolazione residente con
criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte
della regione medesima, sulle unita' sanitarie locali,
nonche' di valutazione dei risultati delle stesse,

prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalita' di
partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle
attivita' di cui all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e
cooperazione con la Commissione nazionale di cui al
medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di
indebitamento, la possibilita' per le unita' sanitarie

locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella
misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del
valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel
bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme
di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie
correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e
le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i
servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza
finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli
organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1, comma
18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la
regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis
e 2-quinquies, il Ministro della sanita', sentite la
regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso
tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
della medesima Agenzia e previa consultazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,
anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta.
L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio
delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti
organi regionali abbiano provveduto.".
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 502/1992, e' il seguente:
"Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Abrogato.
2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
per assicurare la uniforme attuazione delle normative
comunitarie e degli organismi internazionali sono
assicurate dal Ministero della sanita' che si avvale, per
gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di
sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e
dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni
informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per
la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle
anzidette informazioni anche attraverso strumenti
telematici.".



 
Art. 18.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
 
Art. 19.
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.



Note all'art. 19, comma 1:
- La legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per
la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione
volontaria della gravidanza", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140. Si riportano i testi
degli articoli 4, 5 e 6:
"Art. 4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza
entro i primi novanta giorni, la donna che accusi
circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza,
il parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo
per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo
stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o
sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto
il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni
del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico
istituito ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge
29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a
cio' abilitata dalla regione, o a un medico di sua
fiducia.".
"Art. 5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria;
oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici,
hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la
richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata
dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o
familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la
donna e con il padre del concepito, ove la donna lo
consenta, nel rispetto della dignita' e della riservatezza
della donna e della persona indicata come padre del
concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di
aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla
interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far
valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di
promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la
donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la
gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia
questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel
rispetto della dignita' e della liberta' della donna;
valuta con la donna stessa e con il padre del concepito,
ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignita' e
della riservatezza della donna e della persona indicata
come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli
accertamenti di cui sopra, le circostanze che la
determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la
informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di
carattere sociale cui puo' fare ricorso, nonche' sui
consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura
sociosanitaria, o il medico di fiducia, riscontra
l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente
l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un
certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la
donna stessa puo' presentarsi ad una delle sedi autorizzate
a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine
dell'incontro il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla
richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla
base delle circostanze di cui all'art. 4, le rilascia copia
di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo
stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a
soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la
donna puo' presentarsi, per ottenere la interruzione della
gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi
del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.".
"Art. 6. L'interruzione volontaria della gravidanza,
dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un
grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra
cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni
del nascituro, che determinino un grave pericolo per la
salute fisica o psichica della donna.".
Nota all'art. 19, comma 2:
- L'art. 17 della citata legge n. 194/1978 reca:
"Art. 17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa
l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto
prematuro e' punito con la pena prevista dal comma
precedente, diminuita fino alla meta'.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e'
commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro la pena e' aumentata.".



 
Art. 20.
Flessibilita' del congedo di maternita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
 
Art. 21.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennita' di maternita' il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Nota all'art. 21, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 46 e' il seguente:
"Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza,
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.".



 
Art. 22
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternita', anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternita' devono essere computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennita' di mobilita'. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attivita' lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita', rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.



Nota all'art. 22, comma 2:
- Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante
"Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche'
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1o giugno 1977, n. 285,
sulla occupazione giovanile", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 1979, n. 355, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Si
trascrive il testo vigente dell'art. 1:
"Art. 1. A decorrere dal 1o gennaio 1980, per i
lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di
cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei
datori di lavoro all'atto della corresponsione della
retribuzione per il periodo di paga durante il quale il
lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo
restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere
anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni
caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia
contributiva, con le modalita' che saranno stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati
relativi alle prestazioni economiche di malattia e di
maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui
all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei
periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la
denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo
di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle
altre somme dovute dall'Istituto predetto secondo le
disposizioni previste in materia di assegni familiari, in
quanto compatibili.
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente
erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le
somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
che provvedera' direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un
saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS e'
tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del
datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
della denuncia stessa; scaduto il predetto termine,
l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a
decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di
novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di
lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la
denuncia stessa.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede
direttamente al pagamento agli aventi diritto delle
prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori
agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i
lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori
stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e
familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal
lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa
integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai
primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui
esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del danno industriale e
carenanti di enova vengono assicurate le prestazioni di cui
all'art. 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161,
che sono poste a carico del fondo assistenza sociale
lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso
appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli
organismi interessati.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed
ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle
prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza sociale,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in relazione a
particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo' con
proprio decreto stabilire sistemi diversi per la
corresponsione delle prestazioni di cui al presente
articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
altri le prestazioni economiche per malattia e per
maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura
superiore a quelli spettanti, e' punito con la multa da
L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce
reato piu' grave, relativamente a ciascun soggetto cui
riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini
di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennita'
giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e' punito
con una sanzione amministrativa di L. 50.000 per ciascun
dipendente cui si riferisce l'infrazione.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordinamento della materia concernente le prestazioni
economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui
all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari
all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai
dell'industria - e il pagamento delle prestazioni
economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle
casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
restano affidati, con l'osservanza delle norme gia' in
vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse
mediante convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al
servizio prestato per suo conto.".
Nota all'art. 22, comma 4:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 7 e' il seguente:
"Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, della legge
27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le
condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a
quello della corresponsione, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del nmnero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di gestione e partecipazioni industriali S.p.a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' rifetito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio
calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al
31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'art. 22, della legge
11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente anicolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
3.
14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni.".
Nota all'art. 22, comma 7:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 223/1991
e' il seguente:
"Art. 9 (Cancellazione del lavoratore dalla lista di
mobilita'). - 1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di
mobilita' e decade dai trattamenti e dalle indennita' di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo
frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia
professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di
questo, che presenti omogeneita' anche intercategoriale e
che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di
lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le
caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'art.
6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro
cinque giorni dall'assunzione alla competente sede
dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma
6;
d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla
convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della
agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle
lettere che precedono nonche' di quelli previsti dal comma
5-ter dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al
lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o
comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi
del comma 1 e' dichiarata, entro quindici giorni, dal
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione. Avverso il provvedimento e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, che decide con
provvedimento definitivo entro venti giorni.
4. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto
delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
esistenti in esso, puo' modificare con delibera motivata i
limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione
geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1,
lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo
inferiore a quello corrispondente alle mansioni di
provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha
diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,
alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di
importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli
retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di
mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed
indeterminato;
b) si sia avvalso della facolta' di percepire in
un'unica soluzione l'indennita' di mobilita';
c) sia scaduto il periodo di godimento dei
trattamenti e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11,
comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato,
che non abbia superato il periodo di prova, viene
reiscritto al massimo per due volte nella lista di
mobilita'. La commissione regionale per l'impiego, con il
voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, puo'
disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
nella lista di mobilita' per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla
specifica attivita' cui l'avviamento si riferisce, a
seguito di eventuale visita medica effettuata presso
strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
di mobilita'.
9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in
cui svolgano attivita' di lavoro subordinato od autonomo
hanno facolta' di cumulare l'indennita' di mobilita' nei
limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un
reddito pari alla retribuzione spettante al momento della
messa in mobilita', rivalutato in misura corrispondente
alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria. Ai fini della detenninazione della
retribuzione pensionabile, a tali lavoratori e' data
facolta' di far valere, in luogo della contribuzione
relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato
successivamente alla data della messa in mobilita', la
contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe
stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo
rientra nella sfera di applicazione dell'art. 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.".



 
Art. 23.
Calcolo dell'indennita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita', per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternita'.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennita' economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
 
Art. 24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione
del trattamento economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternita', sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, ne' del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternita', ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, ne' del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche' al momento dell'inizio del congedo di maternita' non siano trascorsi piu' di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.



Nota all'art. 24, comma 7:
- Per il testo dell'art. 7 della citata legge n.
223/1991, si veda in nota all'art. 22, comma 4.



 
Art. 25.
Trattamento previdenziale
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
art. 2, commi 1, 4, 6)

1. Per i periodi di congedo di maternita', non e' richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.



Nota all'art. 25, comma 2:
- La legge 23 aprile 1981, n. 155, recante "Adeguamento
delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 27 aprile 1981, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
della retribuzione annua pensionabile, il valore
retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle
retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro
nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o,
nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo
compreso sino alla data di decorrenza della pensione
stessa. Dal calcolo suddetto sono cscluse le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli
eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno
diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i
trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino
retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel
quale risultino percepite retribuzioni in costanza di
lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria il valore
retributivo da attribuire e' determinato con riferimento
alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha
inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo
comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad
integrazione della retribuzione, la media retributiva
dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi
ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata
figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo
riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione,
ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa
l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
per il conseguimento del diritto alla pensione per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la
determinazione della sua misura. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di
riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale, sono versate, a carico della cassa integrazione
guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati
necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai
precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della
determinazione dei tequisiti contributivi per il diritto a
pensione e per il calcolo della retribuzione annua
pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per
ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i
periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del
presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
fini del calcolo della pensione sono commisurate della
retribuzione della categoria e qualifica professionale
posseduta dall'interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e
qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che
non abbiano regolato mediante specifiche normative interne
o contrattuali il trattamento economico del personale, si
prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1
della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per il trasferimento dei contributi
figurativi ad altri enti previdenziali per richieste
presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della
presente legge.".



 
Art. 26.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

1. Il congedo di maternita' di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 puo' essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
 
Art. 27.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
e 39-quater, lettere a) e c)

1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore eta'.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.



Nota all'art. 27, comma 1:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983,
supplemento ordinario. Il Titolo III concerne norme in
materia di adozione internazionale.



 
Art. 28.
Congedo di paternita'
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Nota all'art. 28, comma 2:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".



 
Art. 29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)

1. Il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
 
Art. 30.
Trattamento previdenziale

1. Il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo 25.
 
Art. 31.
Adozioni e affidamenti

1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
 
Art. 32.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fattosalvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
 
Art. 33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.



Nota all'art. 33, comma 1:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento
ordinario. L'art. 4, comma 1, reca testualmente:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unita' sanitarie locali.".



 
Art. 34.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15,
commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
 
Art. 35.
Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
articoli 2, commi 2, 3 e 5)

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facolta' di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalita' della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.



Nota all'art. 35, comma 2:
- La legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante
"Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1962. Il testo dell'art.
13 e' il seguente:
"Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il
datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta
presenzione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi
previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia
riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata
dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al
lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per
le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione
obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo
all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi
base corrispondenti, per valore e numero, a quelli
considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione
gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al
comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la
facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale di
documenti di data certa, dai quali possano evincersi la
effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro,
nonche' la misura della retribuzione corrisposta al
lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di
lavoro la costituzione della rendita a norma del presente
articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione
che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza
sociale le prove del rapporto di lavoro e della
retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro,
ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi
prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale la riserva matematica
calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo
determinate e variate, quando occorra, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.".
Nota all'art. 35, comma 3:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981, si
veda in nota all'art. 25, comma 2.
Nota all'art. 35, comma 5:
- Per il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962,
si veda in nota all'art. 35, comma 2.



 
Art. 36.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
 
Art. 37.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
e 39-quater, lettera b)

1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
 
Art. 38.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
 
Art. 39.
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
 
Art. 40.
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
 
Art. 41.
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
 
Art. 42
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figlio con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.



Nota all'art. 42, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 33, della citata legge
n. 104/1992:
"Art. 33 (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai
sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino, la lavoratrice madre o, in alternaliva, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravita', nonche' colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravita', parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di
gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204
del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971,
nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita'
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'
vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravita'.".
Nota all'art. 42, comma 2:
- Per il testo dell'art. 33, comma 3, della citata
legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
Note all'art. 42, comma 3:
- Per il testo dell'art. 33, comma 3 della citata legge
n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
- Il testo dell'art. 20, della citata legge n. 53/2000,
e' il seguente:
"Art. 20 (Estensione delle agevolazioni per
l'assistenza a portatori di handicap). - 1. Le disposizioni
dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche'
ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di
lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e
in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo
grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.".
Nota all'art. 42, comma 4:
- Per il testo dell'art. 33, comma 4, della citata
legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
Note all'art. 42, comma 5:
- Per il testo dell'art. 33, comma 3, della citata
legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge
n. 104/1992, si veda in nota all'art 33, comma 1.
- Per il testo dell'art. 33, commi 1, 2 e 3 della
citata legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42,
comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della
citata legge n. 53/2000:
"Art. 4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
Omissis.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di
attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il
lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.".
- Per il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n.
663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2.



 
Art. 42-bis (5)
(( Assegnazione temporanea dei lavoratori
dipendenti alle amministrazioni pubbliche ))


(( 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione. ))
 
Art. 43.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo e' dovuta un'indennita', a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e' portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
 
Art. 44.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
 
Art. 45
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravita'.
 
Art. 46.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
 
Art. 47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
 
Art. 48.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
 
Art. 49.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, e' dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
 
Art. 50.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.
 
Art. 51.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.



Nota all'art. 51:
- Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, si veda in nota
all'art. 28, comma 2.



 
Art. 52.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
 
Art. 53.
Lavoro notturno
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.



Nota all'art. 53, comma 3:
- Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della
citata legge n. 903/1977 e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Omissis.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
prestato:
a)-b) omissis;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a
proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.".
- Per il titolo della citata legge n. 104/1992, si veda
in nota all'art. 33, comma 1.



 
Art. 54
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e'
stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di
discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991,
n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.



Nota all'art. 54, comma 3, lettera d):
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
lavoro", e' pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
1991, n. 88. L'art. 4 reca:
"Art. 4 (Azioni in giudizio). - 1. Costituisce
discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n.
903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i
lavoratori in ragione del loro sesso.
2. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione
attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro
privati e pubbliche amministrazioni la prestazione
richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o
dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il
riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per
la natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione
delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del
codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'art.
69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
anche tramite la consigliera o il consigliere di parita'
provinciale o regionale territorialmente competente.
5. Le consigliere o i consiglieri di parita'
provinciali e regionali competenti per territorio, ferme
restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10,
hanno facolta' di ricorrere innanzi al tribunale in
funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti
alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo
regionale territorialmente competenti, su delega della
persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei
giudizi promossi dalla medesima.
6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto -
desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in
termini precisi e concordanti, la presunzione
dell'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto
l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione.
7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parita'
regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il
consigliere o la consigliera nazionale, rilevino
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori
difetti o indiretti di carattere collettivo, anche quando
non siano individuabili in modo immediato e diretto le
lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni,
prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi
8 e 10, possono chiedere all'autore della discriminazione
di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate entro un termine non superiore a centoventi
giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in
essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali
aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e'
considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
consigliera o il consigliere di parita' promuove il
tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere
collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri
di parita', qualora non ritengano di avvalersi della
procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in
caso di esito negativo della stessa, possono proporre
ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del
lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti.
9. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del comma 8, ordina all'autore della discriminazione di
definire un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro
mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, nonche' la consigliera o il consigliere di
parita' regionale competente per territorio o il
consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenza il
giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai
fini della definizione ed attuazione del piano.
10. Ferma restando l'azione di cui al comma 8, la
consigliera o il consigliere regionale e nazionale di
parita' possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti
al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al
tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi,
convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove
ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con
decreto motivato e immediatamente esecutivo ordina
all'autore della discriminazione la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro
provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle
discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di
definizione ed attuazione da parte del responsabile di un
piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
le disposizioni del comma 9. Contro il decreto e' ammessa
entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti
opposizione avanti alla medesima autorita' giudiziaria
territorialmente competente, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
11. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9,
al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata
nel relativo giudizio di opposizione e' punita ai sensi
dell'art. 650 del codice penale e comporta altresi' la
revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di
una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da
versarsi al Fondo di cui all'art. 9.
12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti
discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da
soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di
opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato
immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente ai Ministri nelle cui
amministrazioni sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune
determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del
beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva,
possono decidere l'esclusione del responsabile per un
periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la
direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la
discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni
previste. Le disposizioni del presente comma non si
applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi
dei commi 4 e 7.
13. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni
dell'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si
applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio
promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua
delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o
dal consigliere provinciale o regionale di parita'.
14. Qualora venga presentato un ricorso in via di
urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'art. 15 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma
13, non trova applicazione l'art. 410 del codice di
procedura civile.".
Nota all'art. 54, comma 4:
- Per il titolo della citata legge n. 223/1991, si veda
in nota all'art. 22, comma 4.
Nota all'art. 54, comma 8:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche
al sistema penale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 16 e' il seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Abrogato.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".



 
Art. 55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
 
Art. 56
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
 
Art. 57
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla
legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8)

1. Ferma restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo unico per i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresi' quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro.



Nota all'art. 57, comma 1:
- Per il titolo della citata legge n. 230/1962 e della
legge n. 196/1997, si veda in note all'art. 4, comma 1.



 
Art. 58.
Personale militare
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)

1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternita', disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio e' posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza e' computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.
 
Art. 59.
Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)

1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreche' non si trovino in periodo di congedo di maternita', alla ripresa dell'attivita' lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' riconosciuta l'assicurazione di maternita', ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



Nota all'art. 59, comma 1:
- Il decreto ministeriale 30 novembre 1964, e
successive modificazioni, recante "Nuova tabella delle
industrie aventi disoccupazione stagionale o normali
periodi di sospensione" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 1965, n. 20. Si riporta la tabella
annessa:
"Tabelle delle industrie aventi disoccupazione
stagionale o normali periodi di sospensione
(Art. 76, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
e art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7
dicembre 1924, n. 2270).
----> vedere Tabella a pag. 37 del S.O. <----
Nota all'art. 59, comma 2:
- Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per
periodi non coperti da contribuzione", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, supplemento
ordinario. L'art. 7 reca testualmente:
" Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di
lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui,
stagionali, temporanei). - 1. In favore degli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro
dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i
periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non
coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono
essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della
riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati
nel comma medesimo possono essere autorizzati, in
alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento
dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai
sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale
autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno
di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai
commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la
regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il
permanere dello stato di disoccupazione per tutto il
periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o
contribuzione volontaria".
Nota all'art. 59, comma 3:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 25, comma 1, lettera d) e' il seguente:
"Art. 25 (Previdenza e assistenza per i lavoratori
stagionali). (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In
considerazione della durata limitata dei contratti nonche'
della loro specificita', agli stranieri titolari di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria,
secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
a)-c) omissis;
d) assicurazione di maternita'.".



 
Art. 60.
Lavoro a tempo parziale
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico e' riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento la base di calcolo piu' favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.



Nota all'art. 60, comma 1:
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
recante "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa
all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.
Nota all'art. 60, comma 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto
legislativo n. 564/1996:
"Art. 8 (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo
parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In
favore degli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono
attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i
periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non
effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da
contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a
domanda, mediante il versamento della riserva matematica
secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati
nel comma medesimo possono essere autorizzati, in
alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento
dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai
sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale
autorizzazione e richiesto il possesso di almeno un anno di
contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai
commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato
di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto
il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto
o contribuzione volontaria.".



 
Art. 61.
Lavoro a domicilio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si fara' riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche cio' non fosse possibile, si fara' riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prendera' a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinita'.
5. La corresponsione dell'indennita' di cui al comma 2 e' subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternita', la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
 
Art. 62.
Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
articoli 1, 13, 19, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.



Nota all'art. 62, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1403, recante "Disciplina dell'obbligo
delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari, nonche' dei
lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei
locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1972, n. 94.



 
Art. 63.
Lavoro in agricoltura
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)

1. Le prestazioni di maternita' e di paternita' di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalita' erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternita' e di paternita', mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.



Nota all'art. 63, comma 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 6, del citato
decreto-legge n. 663/1979, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma
2.
Nota all'art. 63, comma 2:
- Il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante
"Norme in materia di collocamento e accertamento dei
lavoratori agricoli", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 1970, n. 29 e convertito con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 (Gazzetta
Ufficiale 20 marzo 1970, n. 71). Si riporta il testo
dell'art. 7, n. 5):
"Art. 7. - La commissione locale per la manodopera
agricola ha il compito:
1)-4) omissis;
5) di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli
subordinati e in conformita' ai dati forniti dalla sezione,
gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei
lavoratori dell'agricoltura, di cui all'art. 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive
modificazioni, da trasmettere all'Ufficio provinciale del
servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del
successivo art. 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di
ciascun anno ed entro venti giorni dalla fine di ciascun
trimestre;".
Nota all'art. 63, comma 3:
- Il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946,
n. 212 e successive modificazioni, recante "Modificazioni
alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia
per i lavoratori in agricoltura" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1946, n. 100, supplemento
oridinario. Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma
4:
"E' tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore
alle prestazioni di malattie mediante certificato del
servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi
unificati in agricoltura che attesti la qualifica,
risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha
il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi.
L'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del
rilascio del certificato.".
Nota all'art. 63, comma 4:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale", e' pubblicata Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1969,
n. 111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12, come
sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi
adempimenti da parte dei datori di lavoro. Gazzetta
Ufficiale 19 settembre 1997, n. 219, supplemento
ordinario), e' il seguente:
"Art. 12 (Determinazione del reddito da lavoro
dipendente ai fini contributivi). - 1. Costituiscono
redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di
cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo
di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e
assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei
seguenti commi. 3.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e
trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera
h), dello stesso art. 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di
fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione
del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine
dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita'
dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in
forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali
e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le
provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al
successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di
cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze
assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non
aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art.
2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed
altri elementi di competitivita' assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di
lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a
finanziamento delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali a favore del
lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo
la sua cessazione. I contributi e le somme predetti,
diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono
assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento
di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno
1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del
1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico
del datore di lavoro e devoluto alle gestioni
pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al
finanziamento delle forme pensionistiche complementari e
alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo,
altresi', il contributo di solidarieta' a carico del
lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre
1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma
3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base
imponibile e' tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie,
gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a
contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero
ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del
lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono
soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella
misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini
del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di
cooperative di lavoro si applicano le norme del presente
articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di
retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra
disposizione in materia di retribuzione minima o massima
imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali
previste per determinate categorie di lavoratori e quelle
in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i
redditi di cui all'art. 46 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli
di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
contratto aventi effetto retroattivo e i premi di
produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione
nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento
per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di
previdenza e di assistenza sociale interessate.".
Note all'art. 63, comma 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 1968, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 28:
"Art. 28. - A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al
31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla
tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei
salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle
misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per
sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed
assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da
determinarsi annualmente per provincia, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle
retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro
stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle
organizzazioni sindacali interessate.
Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B
citate nel comma precedente, sono individuate
moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la
retribuzione giornaliera dei salariati fissi a contratto
annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera
dei giornalieri di campagna ed assimilati. Dal 1o agosto
1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali
previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere
da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono
stabiliti nelle seguenti misure: per la categoria dei
salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri
di campagna ed assimilati, L. 2.670.
La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo
per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie
e' stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie
determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per
cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a
carico dei lavoratori.
I contributi integrativi di cui al comma precedente
sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a
contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate
per ogni mese di lavoro.
Non si applica, ai fini della riscossione dei
contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati,
l'art. 15, secondo comma del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949.
Qualora, in applicazione dell'art. 15, comma secondo,
del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa,
in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli
unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938,
n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, e la
sospensione sia comunque determinata in rapporto
all'ammontare complessivo di tali contributi, detto
ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti
indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli
esclusi, per disposizione di legge, dall'applicazione
dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949.".
- La legge 8 agosto 1972, n. 457, recante
"Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1972, n. 218. Si
trascrive il testo vigente dell'art. 3:
"Art. 3. - L'indennita' di cui al precedente art. 1 e'
determinata sulla base della retribuzione fissata secondo
le modalita' di cui all'art. 28, decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione
comprensiva del salario base, della contingenza, delle
indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media
della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai
contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre
dell'anno precedente.
Per i giornalieri di campagna l'ammontare della
retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza,
terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito
dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche
previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro
vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le
retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata
dividendo per sei il totale costituito dalla somma del
salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del
salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del
triplo del salario previsto per il lavoratore
specializzato.
La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche
per la determinazione della indennita' giornaliera di
maternita' di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204.
E' abrogato il sesto comma dell'art. 16 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204.
Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli
coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in
misura pari a quella di cui al terzo comma.
Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali
e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250
giornaliere.".
Nota all'art. 63, comma 6:
- Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante
"Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva,
di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 ottobre 1989, n. 237 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389
(Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1989, n. 287). L'art. 1,
comma 1, reca:
"Art. 1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della
contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione
imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per
il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale non puo' essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo.".



 
Art. 64
Collaborazioni coordinate e continuative

1. In materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente.



Note all'art. 64, comma 1:
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 2,
comma 26:
"26. - A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, recante "Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario. L'art. 59,
comma 16, reca testualmente:
"16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre
forme obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio 1998 il
contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5
punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con
effetto dalla stessa data in ragione di un punto
percentuale ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di
finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una
complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'
dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
percentuali per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla
maternita', agli assegni al nucleo familiare e alla
malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' disciplinata tale
estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per
malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle
risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in
relazione al reddito individuale.".
Note all'art. 64, comma 2:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 80, comma 12, e' il seguente:
"12. - La disposizione di cui al comma 16, quarto
periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della
tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo
familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste
per il lavoro dipendente.".
- Per il testo dell'art. 59, comma 16, della citata
legge n. 449/1997, si veda in note all'art. 64, comma 1.



 
Art. 65.
Attivita' socialmente utili
(decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8,
comma 3, 15, 16 e 17;
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attivita' socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternita' e di paternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attivita' socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternita' e di paternita'.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno e' erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.



Nota all'art. 65, comma 1:
- Il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, recante "Revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
Note all'art. 65, comma 2:
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 468/1997 e' il seguente:
"Art. 8 (Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'). -
1-2. Omissis.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori
socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste
nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti
previdenziali, compete un importo mensile di L. 800.000,
denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale
assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione delle
presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in
quanto non diversamente disposto, le disposizioni in
materia di indennita' di mobilita'. I lavoratori sono
impegnati per un orario settimanale di venti ore e per non
piu' di otto ore giornaliere. Nel caso di impegno per un
orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente
importo integrativo di cui al comma 2.".
- Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante
"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1993, e convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del
19 luglio 1993). Il testo dell'art. 1, comma 7, e' il
seguente:
"Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1-6. Omissis.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto fondo.".
Nota all'art. 65, comma 5:
- Per il testo dell'art. 33, comma 3, della citata
legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.



 
Art. 66.
Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le
imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)

1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.



Note all'art. 66:
- La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, recante
"Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia
ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'11 novembre 1957.
- La legge 4 luglio 1959, n. 463 recante "Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro
familiari" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165
del 13 luglio 1959.
- La legge 22 luglio 1966, n. 613 recante "Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto
1966.



 
Art. 67.
Modalita' di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

1. L'indennita' di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.



Nota all'art. 67, comma 1:
- Per il titolo della legge n. 194/1978, si veda in
nota all'art. 19, comma 1.



 
Art. 68.
Misura dell'indennita'
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)

1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.



Nota all'art. 68, comma 1:
- Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante
"Disposizioni in materia previdenziale" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981, e
convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1982,
n. 54 (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1o marzo 1982). Si
riporta il testo dell'art. 14, comma 7:
"A decorrere dal 1o gennaio 1982 i contributi di
previdenza e di assistenza sociale e le relative
prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni
salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle
indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a
riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello
nel corso del quale si e' verificato l'evento o ha avuto
inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per
maternita'. Per gli infortuni avvenuti successivamente al
31 dicembre 1981 e per le malattie professionali
manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i
lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato,
sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo
le modalita' previste dagli articoli 116 e 117 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e
integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di
inabilita' permanente ed ai superstiti, si applicano il
minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il
settore industriale. Resta salva, se piu' favorevole, la
retribuzione annua convenzionale fissata per il settore
agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i
lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato
valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali, le disposizioni contenute
in materia nel titolo primo del testo unico medesimo. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro,
verranno stabilite le modalita' ed i termini per la
dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per
il versamento dei contributi di previdenza e di' assistenza
sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico
degli inadempienti.".
Note all'art. 68, comma 2:
- Il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, recante
"Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
contribuzioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
208 del 30 luglio 1981 e convertito, con modificazioni, con
legge 26 settembre 1981, n. 537 (Gazzetta Ufficiale n. 266
del 28 settembre 1981). L'art. 1 reca testualmente:
"Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini
contributivi). - A decorrere dal periodo di paga in corso
al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione
giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari
medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B
allegate al presente decreto.
I limiti minimi di retribuzione di cui al comma
precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982,
nella stessa misura percentuale delle variazioni delle
pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19
della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle
10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale
da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai
contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per
settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto
dal 1o gennaio 1984.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il
limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori
soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e
loro organismi associati soggetti alle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e
per i lavoratori a domicilio, e' stabilito, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale, in L. 10.000.
L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al
comma precedente varia nella stessa misura percentuale e
con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni
che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge
30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per
eccesso. Il presente articolo non si applica ai contributi
dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed
ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con effetto dal 1o gennaio 1981 le tabelle A, B e C
allegate al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D
ed E allegate al presente decreto".
La Tabella A del citato decreto-legge n. 402/1981 e' la
seguente:

"Tabella A ===================================================================== Settore Qualifiche --------------------------------------- Dirigente Impiegato Operaio --------------------------------------------------------------------- Industria 50.000 15.070 14.070." Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni 38.000 18.070 16.070." Artigianato - 16.070 14.070." Agricoltura 40.000 21.070 -." Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati 50.000 17.070 16.070." Commercio 50.000 14.070 14.070."

Nota all'art. 68, comma 3:
- Per il testo degli articoli 4, 5 e 6 della citata
legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.



 
Art. 69
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
 
Art. 70
Indennita' di maternita' per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.



Nota all'art. 70, comma 3:
- Per il testo dell'art. 1 e della Tabella A del citato
decreto-legge n. 402/1981, si veda in note all'art. 68,
comma 2.



 
Art. 71
Termini e modalita' della domanda
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

1. L'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attivita', dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonche' dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita' di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennita' di maternita' spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.



Nota all'art. 71, comma 2:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma
2.
Nota all'art. 71, comma 3:
- Per il testo degli articoli 4, 5 e 6 della citata
legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.



 
Art. 72
Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

1. L'indennita' di cui all'articolo 70 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.



Nota all'art. 72, comma 2:
- Per la pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma
2.



 
Art. 73
Indennita' in caso di interruzione della gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.



Nota all'art. 73, commi 1 e 2:
- Per il testo degli articoli 4, 5 e 6 della citata
legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.



 
Art. 74.
Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.



Nota all'art. 74, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 286/1998:
"Art. 9 (Carta di soggiorno) - (legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 7). - 1. Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare
di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere
un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della
carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo
indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche
dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno
Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380
nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381
del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di
condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di
soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di
cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta
l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,
e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa e' annnesso ricorso al tribunale ammi'mstrati'vo
regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare della carta di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lecita, salvo quelle che la legge espressamepte vieta allo
straniero o comunque nserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate
dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in
armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per
gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,
ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto l988, n.
327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo
1990, n. 55.".
Nota all'art. 74, comma 4:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998. Si
riporta la tabella 1:
Tabella 1
Criteri unificati di valutazione della situazione
reddituale Parte I
La situazione economica dei soggetti appartenenti al
nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di
obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la
valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta
un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle attivita' finanziarie,
determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli
decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito
secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare
risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del
canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo
di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a
dichiarare gli estremi del contratto di locazione
registrato.
Parte II - Definizione del patrimomo
a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli
intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore
dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel
periodo d'imposta considerato.
Dal valore cosi determinato si detrae l'ammontare del
debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i
mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a
concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i
nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', in
alternativa alla detrazione per il debito residuo, e'
detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il
valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel
limite di L. l00.000.000. La detrazione spettante in caso
di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a
quella per il canone di locazione di cui alla parte I della
presente tabella;
b) patrimonio mobiliare:
l'individuazione del patrimonio mobiliare e'
effettuata indicando in un unico ammontare complessivo
l'entita' piu' vicina tra quelle riportate negli appositi
moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la
valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta
sommando i valori mobiliari in senso stretto, le
partecipazioni in societa' non quotate e gli altri cespiti
patrimoniali individuali, secondo le modalita' che saranno
definite con successiva circolare del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come
sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a
L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della
determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I
della presente tabella.".
Nota all'art. 74, comma 5:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n.
109/1998, si veda in nota all'art. 74, comma 4.
Note all'art. 74, comma 11:
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
1998, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 66 e' il
seguente:
"Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento
ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri
cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso
un assegno per maternita' pari a L. 200.000 mensili nel
limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
L. 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio
2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
data del parto. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale
dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art.
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del
27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della
maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da
parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici
che godono di forme di tutela economica della maternita'
diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici
interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per
l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire
150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
da definire nell'ambito dei decreti di cui al com-ma 6. A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'attuazione del presente
articolo.".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 2000)" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999,
n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 49, comma
12, reca testualmente:
"Art. 49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della
maternita'). - 12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno
di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
concesso alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
che non beneficiano di alcuna tutela economica della
maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo
art. 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato
dal 1o luglio 2000, o per ogni minore adottato o in
affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 11.".



 
Art. 75.
Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.



Nota all'art. 75, comma 1:
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 286/1998, si veda in nota all'art. 74, comma
1.



 
Art. 76.
Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno facolta' di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facolta' di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
 
Art. 77.
Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30,
comma 1, e 31, comma 4)

1. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
 
Art. 78.
Riduzione degli oneri di maternita' (legge 23 dicembre 1999,
n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.



Nota all'art. 78, comma 1:
- Il testo dell'art. 49, comma 2, della citata legge n.
488/1999 e' il seguente:
"Art. 49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della
maternita'). - Omissis.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469
miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede con una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni
2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi
e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva
di lire 880 miliardi.".



 
Art. 79.
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.



Note all'art. 79, comma 1, lettera d):
- Per il titolo del decreto-legge n. 791/1981, si veda
in nota all'art. 68, comma 1.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza
agricola" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del
9 giugno 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488 recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109
del 30 aprile 1968. Si riporta il testo dell'art. 28:
"Art. 28. - A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al
31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla
tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei
salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle
misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per
sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed
assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da
determinarsi annualmente per provincia, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle
retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro
stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle
organizzazioni sindacali interessate.
Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B
citate nel comma precedente, sono individuate
moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la
retribuzione giomaliera dei salariati fissi a contratto
annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera
dei giornalieri di campagna ed assimilati.
Dal 1o agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti
ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni
medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei
contributi sono stabiliti nelle seguenti-misure: per la
categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie
dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo
per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie
e' stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie
determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per
cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a
carico dei lavoratori.
I contributi integrativi di cui al comma precedente
sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a
contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate
per ogni mese di lavoro.
Non si applica, ai fini della riscossione dei
contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati,
l'art. 15, secondo comma del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949.
Qualora, in applicazione dell'art. 15 comma secondo,
del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa,
in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli
unificati, di cui al regio decretolegge 28 novembre 1938,
n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, e la
sospensione sia comunque determinata in rapporto
all'ammontare complessivo di tali contributi, detto
ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti
indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli
esclusi, per disposizione di legge, dall'applicazione
dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949.".
Nota all'art. 79, comma 1, lettera e):
- La legge 6 agosto 1975, n. 418 recante "Modifiche e
integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia
di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione
montana" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del
29 agosto 1975.



 
Art. 80.
Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)

1. Per il finanziamento dell'assegno di maternita' di cui all'articolo 74 e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
 
Art. 81.
Oneri derivanti dall'assegno di maternita'
per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)

1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.
 
Art. 82.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
delle lavoratrici autonome
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.
 
Art. 83
Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
delle libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casse.



Nota all'art. 83, comma 1:
- La legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni, recante "Norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla
dinamica salariale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 5 giugno 1975, n. 146. Si riporta il testo dell'art.
22:
"Art. 22 (Adeguamento periodico dei contributi dovuti
in misura fissa). - A decorrere dal periodo di paga in
corso al 1o gennaio 1976 i contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale
della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura
percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle
pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle
dieci lire per eccesso. I relativi contributi base sono
determinati in relazione alla corrispondente classe di
contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa
decorrenza e modalita' sono aumentate le misure delle
retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente
al 1o gennaio dell'anno precedente con esclusione delle
retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a
domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che
sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite
con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli
addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
A decorrere dal 1o gennaio 1974 l'indennita'
integrativa speciale, di cui all'art. 1 della legge
27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, e' da considerare
tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei
contributi di previdenza e di assistenza sociale.
Per i lavoratori che percepiscono l'indennita'
integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono
aumentate in misura pari all'aumento apportato alla
suddetta indennita' integrativa speciale.".



 
Art. 84.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
delle collaboratrici coordinate e continuative
(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)

1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternita'.



Nota all'art. 84, comma 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata
legge n. 335/1995, si veda in note all'art. 64, comma 1.



 
Art. 85
Disposizioni in vigore

1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo 7 aprile 2000, n. 103; c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304; e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre
1977, n. 903; f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33; h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121; i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155; j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331; k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.
54; l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162; m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4
agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 402; n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.
58; o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma
2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443; q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 197; r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201; s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335; t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564; u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62; v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52; x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il
comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124; z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230; bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302; cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi
previsto: ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3
dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3
dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari: a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1403; b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21; c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo
25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337; e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2
giugno 1982; f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23
maggio 1991; g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua
abrogazione cosi' come prevista dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995; i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142; k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27
maggio 1998; l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita'
10 settembre 1998; m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 febbraio 1999; n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n.
224; o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4
agosto 1999; p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20
dicembre 1999, n. 553; r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000.



Note all'art. 85, comma 1:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario.
Il testo dell'art. 72, comma 1, e' il seguente:
"Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le
materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge
29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del
pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la
disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni
sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in
relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi
contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso
di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per
ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto
collettivo previsto dal presente decreto.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera a):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 recante "Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957,
n. 22, supplemento ordinario. L'art. 41 reca:
"Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e
puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di
gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela
delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di
tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e
funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui,
ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma,
l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa e'
considerata in congedo straordinario per maternita'.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica
la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera b):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 recante "Ordinamento dell'amministrazione degli
affari esteri" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 157-sexies, come sostituito dall'art. 1 del
decreto-legislativo 7 aprile 2000, n. 103 e' il seguente:
"Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione
obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio e'
regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della
normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice.
Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di
malattia, all'impiegato assente spetta l'intera
retribuzione per i primi quarantacinque giorni e, nei
successivi quindici giorni, la retribuzione ridotta di un
quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi
ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale
periodo massimo di ventiquattro giorni, durante il quale il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si puo'
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
Superato il periodo di prova, per gravi motivi
personali o di famiglia all'impiegato puo' essere
autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non
piu' di tre mesi.
La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai
sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al
primo comma, non puo' superare i dodici mesi in un
quinquennio.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera c):
- Per il testo dell'art. 3 della citata legge n.
457/1972, si veda in nota all'art. 63, comma 5.
Nota all'art. 85, comma 1, lettera d):
- La legge 18 maggio 1973, n. 304, recante "Ratifica ed
esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari,
con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il
24 novembre 1969", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 giugno 1973, n. 155. Il testo dell'art. 10 e' il
seguente:
"Art. 10. - 1. Ogni parte contraente determina,
elencandole all'allegato I al presente Accordo, le
prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona
collocata alla pari sul proprio territorio in caso di
malattia, maternita' o incidente.
2. Se, e nella misura in cui le prestazioni elencate
all'allegato I non possono essere assicurate nel Paese
ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi
altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni
contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti
delle Comunita' europee, il membro competente della
famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata
di cui prendera' a suo carico tutte le spese.
3. Qualsiasi modifica apportata all'elenco delle
prestazioni di cui all'Allegato I sara' notificata da ogni
Parte contraente in conformita' delle disposizioni
dell'art. 19, paragrafo 2.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera e):
- Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c) della
citata legge n. 903/1977, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Omissis.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
prestato:
a) omissis;
b) omissis;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a
proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera f):
- L'art. 74, della citata legge n. 833/1978, reca:
"Art. 74 (Indennita' economiche temporanee). - A
decorrere dal 1o gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore
della legge di riforma del sistema previdenziale
l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e
per maternita' previste dalle vigenti disposizioni in
materia gia' erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni
autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della
legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con
modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e'
attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) che terra' apposita gestione. A partire dalla stessa
data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali
prestazioni e' devoluta all'INPS ed e' stabilita con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto col Ministro del tesoro.
Resta ferma presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione
contro la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione
delle sole prestazioni economiche.
Entro la data di cui al primo comma con legge dello
Stato si' provvede a riordinare la intera materia delle
prestazioni economiche per maternita', malattia ed
infortunio.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera g):
- Per il testo dell'art. 1, del citato decreto-legge n.
663/1979, convertito con modificazioni, dalla legge n.
33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2.
Nota all'art. 85, comma 1, lettera h):
- La legge 1o aprile 1981, n. 121 recante "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981,
n. 100, supplemento ordinario. L'art. 54, comma 2, reca:
"Art. 54 (Dimissioni dal corso per la nomina ad
ispettore di polizia). - Omissis.
Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui
assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da
maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera i):
- Il testo dell'art. 12, della citata legge n.
155/1981, e' il seguente:
"Art. 12 (Riscossione dei contributi dei lavoratori
autonomi). - A decorrere dal 1o gennaio 1981, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale provvede alla
riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi
della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita'
commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, dei contributi
sociali di malattia e maternita' nonche' di quelli previsti
all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,
n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente
postale, predisposti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali
entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del
trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.
Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n.
538, e' riscosso, con apposito bollettino, in un'unica
soluzione, con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si
riferisce.
In fase di prima applicazione della presente legge il
termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed
il secondo versamento trimestrale e' fissato il 25 luglio
1981.
Sono estese ai contributi sociali di malattia e
maternita' nonche' a quelli previsti dall'art. 4 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme
che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste
dalla normativa in vigore per l'assicurazione per
la'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei predetti
lavori autonomi, nonche' le norme che regolano il relativo
contenzioso.
I contributi afferenti periodi anteriori alla
iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali, quelli afferenti il periodo compreso
tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a
quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e
le relative somme, accessorie, nonche' eventuali conguagli
dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli gia'
emessi alla data di cui al primo comma, sono versati
all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro
rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di
versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.
In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per
i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, diversa da quella prevista per
l'attivita' svolta, i termini prescrizionali per
l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi
all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono
sospesi per il periodo intercorrente tra la data del
provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza
della cancellaziqne stessa.
La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi
delle leggi 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' interrotta
anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria
avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale
alle Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge
25 luglio 1956. n. 860, ed all'art. 5 della legge
27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.
Il disposto di cui all'art. 2 del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla
sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli
esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai
casi in cui i soggetti indicati occupano personale
dipendente.
I contributi di cui al presente articolo si prescrivono
con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero
dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente
comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera j):
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto-legge
n. 168/1981, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 27 giugno 1981, n. 331:
"Art. 8-bis. Ai tini di cui all'art. 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unita'
sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli
sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle
prestazioni economiche di malattia e di maternita'
attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sulla base di appositi
schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed
approvati con decreto del Ministro della sanita'.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera k):
- L'art. 14 del citato decreto-legge n. 791/1981,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54/1982,
reca:
"Art. 14. - In attesa della riforma complessiva della
previdenza e del collocamento in agricoltura per la
garanzia dei diritti di' natura occupazionale e
previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge
24 dicembre 1979, n. 669, e' riconosciuto dal 1o gennaio
1982 e fino al 31 dicembre 1982 il diritto alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di
giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo
1963, n. 322, a condizione che siano iscritti nella lista
dei disoccupati di cui all'art. 9, comma primo, del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per i
periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.
L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui
al comma precedente nei confronti di coloro che fluiscono
di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle
gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive,
esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di
pensione di invalidita' al compimento dell'eta' di 55 anni
per le donne e di 60 anni per gli uomini.
L'INPS stesso sospende il diritto alle predette
prestazioni in caso di svolgimento di attivita' di lavoro
extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione
all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che
svolgono attivita' di lavoro agricolo subordinato, sono
iscritti negli elenchi nominativi di cui al punto 5)
dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970,
n. 83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del
collocamento e ad essi spettano le prestazioni piu'
favorevoli.
Abrogato.
Nel periodo di applicazione del presente decreto-legge,
ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi
per almeno centocinquantuno giornate, spetta il trattamento
speciale di disoccupazione di cui all'art. 25 della legge
8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed
integrazioni, purche' risultino iscritti negli elenchi
nominativi compilati a norma dell'art. 7, n. 5, del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno
cinquantuno giornate nell'anno 1982.
Non si procede al recupero delle prestazioni erogate
per gli anni precedenti al 1o gennaio 1982 in favore di
coloro che denunciano, entro centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, di non
avere piu' il diritto alle prestazioni derivanti
dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo
1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.
A decorrere dal 1o gennaio 1982 i contributi di
previdenza e di assistenza sociale e le relative
prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni
salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle
indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a
riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello
nel corso del quale si e' verificato l'evento o ha avuto
inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per
maternita'. Per gli infortuni avvenuti successivamente al
31 dicembre 1981 e per le malattie professionali
manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i
lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato,
sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo
le modalita' previste dagli articoli 116 e 117 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e
integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di
inabilita' permanente ed ai superstiti, si applicano il
minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il
settore industriale. Resta salva, se piu' favorevole, la
retribuzione annua convenzionale fissata per il settore
agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i
lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato
valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali, le disposizioni contenute
in materia nel titolo primo del testo unico medesimo. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro,
verranno stabilite le modalita' ed i tennini per la
dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per
il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico
degli inadempienti.
Con effetto dal 1o gennaio 1982 il limite minimo di
retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, e' stabilito per tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi
nazionali di categoria. A predetti limiti si applica la
disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge
26settembre 1981, n. 537.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera l):
- La legge 26 aprile 1985, n. 162, recante
"Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze
esistenti nei ruoli organici del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. Il testo
dell'art. 7 e' il seguente:
"Art. 7. - Nei casi di assenza dal servizio, per
periodi superiori a giorni sessanta, del personale del
ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da
aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per
maternita', cumulo di permessi sindacali, i capi degli
uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in
sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo
dell'assenza, personale straordinario con le modalita' e
secondo le disposizioni di cui all'art. 1, lettere a) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n. 276.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera m):
- Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante
"Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli
della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1987, n. 180, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (Gazzetta
Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231). Il testo dell'art. 4,
comma 1, lettera d), e' il seguente:
"Art. 4 (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi dal
corso:
a)-c) omissis;
d) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari,
che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per
piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero
quaranta giorni se l'assenza e' stata determinata da
infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita'
sia stata contratta a causa di esercitazione pratica,
l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;
gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta
giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a
partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera n):
- Il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante
"Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e
dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1990, n. 18,
e convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70). Il testo
dell'art. 3, comma 1-bis e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Omissis.
1-bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti
delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli
delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di
Genova, nonche' ai lavoratori e ai dipendenti degli enti
portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai
fini della maturazione dei requisiti per il
prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di
servizio militare, di maturita', nonche' quelli relativi ai
periodi di cassa integrazione guadagni.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera o):
- Per il testo dell'art. 7, comma 8, della citata legge
n. 223/1991, si veda in note all'art. 22, comma 4.
Note all'art. 85, comma 1, lettera p):
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, supplemento ordinario.
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2:
"2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso
femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.".
- L'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo n.
443/1992, reca:
"Art. 18 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 443/1992:
"Art. 27 (Dimissione dal corso per la nomina a vice
ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Omissis.
2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui
assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da
maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera a):
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo della Polizia di Stato" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento
ordinario. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, che
aggiunge gli articoli 24-bis, 24-ter, 24-quater,
24-quinquies, 24-sexies e 24-septies al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n.
158, supplemento ordinario):
"Art. 24-bis (Ruolo dei sovrintendenti). - 1. Il ruolo
dei sovrintendenti e' articolato in tre qualifiche che
assumono le seguenti denominazioni:
vice sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente capo.".
"Art. 24-ter (Funzioni del personale appartenente al
ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appanenenti al ruolo
dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria.
2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge
mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione
professionale, con il margine di iniziativa e di
discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria;
al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il
comando di uno o piu' agenti in servizio operativo o di
piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali
controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i
propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di
temporanea assenza o impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo,
oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti
incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze
ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando
di posti di polizia o di unita' equivalenti.
4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in
relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di
addestramento del personale della Polizia di Stato.".
"Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei
sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante
concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente
in risposte ad un questionario articolato su domande
tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e
professionale, e successivo corso di aggiornamento e
formazione professionale della durata stabilita di norma
non inferiore ai tre mesi, al quale e' ammesso il personale
del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato
che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione
delle domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
2. I posti sono conferiti:
a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli
assistenti capo;
b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli
assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano compiuto
almeno quattro anni di effettivo servizio.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie del
concorso, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,
la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di
servizio e l'eta'.
4. Fermo restando quanto stabilito in attuazione
dell'art. 59 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le
modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e
la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i
programmi e le modalita' di svolgimento del corso e quello
dello svolgimento degli esami di fine corso sono
determinati con decreto del Ministro dell'interno.
5. I posti rimasti scoperti in una categoria sono
devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti
idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente
nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso,
con decorrenza dalla data di fine dello stesso.".
"Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E'
dimesso dal corso di cui all'art. 24-quater, il personale
che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso
per piu' di venti giorni, anche se non continuativi.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a
causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta
per motivi di servizio, il personale e' ammesso a
partecipare di diritto al primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre
che nel periodo precedente a detto corso non abbia
riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
deplorazione.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del Capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'Istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
per malattia contratta per motivi di servizio, viene
promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel
posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella
qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita', e'
restituito al servizio d'istituto ed e' ammesso, a domanda,
per una sola volta, alla frequenza del corso successivo
purche' continui a possedere i requisiti previsti.".
"Art. 24-sexies (Promozione a sovrintendente). - 1. La
promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a
ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al
quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano
compiuto sette anni di effettivo servizio nella
qualifica.".
"Art. 24-septies (Promozione a sovrintendente capo). -
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che
abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella
qualifica.".
Nota all'art, 85, comma 1, lettera r):
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio
1995, n. 122, supplemento ordinario. L'art. 5, comma 2,
seconda parte, reca testualmente:
"Art. 5 (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente).
- 1. Omissis.
2. Omissis. Gli allievi agenti di sesso femminile, la
cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da
maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera s):
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della
citata legge n. 335/1995:
"Art. 1 (Princi'pi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di regime
dei cumuli). - 1-39. Omissis.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono
riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e
assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione
di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal
sesto anno di eta', al coniuge e al genitore purche'
conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste
dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la
durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al
momento del verificarsi dell'evento maternita', e'
riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto
al requisito di accesso alla pensione di' vecchiaia di cui
al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel
limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto
anticipo la lavoratrice puo' optare per la determinazione
del trattamento pensionistico con applicazione del
moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo
all'eta' di accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due
figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o piu'
figli.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera t):
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 564/1996:
"Art. 5 (Periodi di interruzione o sospensione del
rapporto di lavoro). - 1. In favore degli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al
31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del
rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di
legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa,
possono essere riscattati, nella misura massima di tre
anni, a domanda, mediante il versamento della riserva
matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma
1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla
prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel
fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge
18 febbraio 1983, n. 47.".
- Per il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma
2.
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma
3.
Nota all'art. 85, comma 1, lettera u):
- La legge 4 marzo 1997, n. 62, recante "Ratifica ed
esecuzione del memorandum d'intesa fra il Governo della
Repubblica italiana e le Nazioni Unite relative all'uso da
parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni
militari in Italia per il sostegno delle operazioni di
mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse
relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1997, n. 69, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 23 e' il seguente:
"Art. 23 (Sicurezza sociale). - 1. I membri assegnati
ai locali sono tenuti a rispettare i regolamenti e le norme
del personale delle Nazioni Unite, ivi compreso l'art. 6,
contenente disposizioni relative alla partecipazione al
Fondo pensionistico congiunto del personale delle Nazioni
Unite, alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e
maternita', e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in
caso di malattia, incidente o decesso imputabili
all'espletamento di mansioni ufficiali per conto delle
Nazioni Unite. Di conseguenza, le Parti concordano che le
Nazioni Unite ed i membri assegnati ai locali,
indipendentemente dalla nazionalita', saranno esentati dal
versare tutti i contributi obbligatori agli schemi di
sicurezza sociale della Repubblica italiana derivanti dal
rapporto di impiego fra tali membri assegnati ai locali e
le Nazioni Unite.
2. Le Nazioni Unite concordano che i membri assegnati
ai locali, indipendentemente dalla nazionalita', avranno
l'obbligo di partecipare, alle condizioni dettate dal
Segretario generale, allo schema di assicurazione medica
istituito dalle Nazioni Unite. I familiari e le persone a
carico, previste dalle disposizioni applicabili dei
regolamenti e delle norme del personale delle Nazioni
Unite, avranno diritto alla copertura dello schema medico
precedentemente menzionato.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera v):
- Per il testo dell'art. 59, comma 16, della citata
legge n. 449/1997, si veda in nota all'art. 64, comma 2.
Nota all'art. 85, comma 1, lettera w):
- Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante
"Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di
incentivazione all'occupazione e di carattere
previdenziale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 gennaio 1998, n. 16, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 (Gazzetta Ufficiale
21 marzo 1998, n. 67). Si trascrive il testo dell'art. 2,
comma 2:
"Art. 2 (Disposizioni in materia contributiva). - 1.
Omissis.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti
di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di
esonero previsto dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il
personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli
istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi
per le prestazioni economiche di malattia nella misura
stabilita dall'art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternita'
nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi
sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per
il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente
restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini
delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.".
Note all'art. 85, comma 1, lettera x):
- L'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286/1998, reca:
"Art. 25 (Previdenza e assistenza per i lavoratori
stagionali) (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In
considerazione della durata limitata dei contratti nonche'
della loro specificita', agli stranieri titolari di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria,
secondo le norme vigenti nei settori di' attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.".
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 286/1998:
"Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale). (legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 32). - 1-2. Omissis.
3. Lo straniero regolarmente soggiornate, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e'
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,
infortunio e maternita' mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano
o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida
anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a
titolo di panecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo e' determinato con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 286/1998:
"Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale). (legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 33). - 1-2. Omissis.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternita', a parita' di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e
della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo
1995 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di
trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi
focolai.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera y):
- Per il testo dell'art. 1, comma 5, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 124/1998, si veda in nota
all'art. 6, comma 3.
Nota all'art. 85, comma 1, lettera z):
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre
1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da pane dei
soggetti pubblici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 maggio 1999, n. 113. Si trascrive il testo dell'art. 18:
"Art. 18 (Interruzione volontaria della gravidanza). -
1. Ai sensi dell'art. 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti
all'applicazione della disciplina in materia di tutela
sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento ai
trattamenti svolti per:
a) la gestione dei consultori familiari;
b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri,
nonche' per gli interventi di interruzione della
gravidanza.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera aa):
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e),
del citato decreto legislativo n. 230/1999:
"Art. 1 (Diritto alla salute dei detenuti e degli
internati). - 1. Omissis.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in
particolare, ai detenuti e agli intemati:
a)-d) omissis;
e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della
maternita', anche attraverso il potenziamento dei servizi
di informazione e dei consultori, nonche' appropriate,
efficaci ed essenziali prestazioni di' prevenzione,
diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera bb):
- La legge 2 agosto 1999, n. 302, recante "Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati
membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,
con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto
a Bruxelles il 26 febbraio 1996" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1999, n. 205, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 65 e' il seguente:
"Art. 65. - 1. Fatte salve le disposizioni dei
paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina
ed i loro familiari conviventi godono, in materia di
previdenza sociale, di un regime caratterizzato
dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla
cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei
quali essi sono occupati.
L'espressione "previdenza sociale copre gli aspetti
della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso
di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia,
di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro
e per malattie professionali, le indennita' in caso di
decesso, i sussidi di disoccupazione e di prestazioni
familiari.
La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere
l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul
coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata
sull'art. 51 del trattato CE, se non alle condizioni
stabilite nell'art. 67 del presente accordo.
2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di
assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei
diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le
rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le
prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e
di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro
familiari che risiedono nella Comunita'.
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni
familiari per i loro familiari residenti all'interno della
Comunita'.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero
trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la
legislazione dello Stato membro o degli Stati membri
debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di
reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia
professionale, nonche' di invalidita', in caso di
infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta
eccezione per le prestazioni speciali a carattere non
contributivo.
5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli
Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro
familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1,
3 e 4.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera cc):
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 41, comma 1,
della citata legge n. 488/1999:
"Art. 41 (Fondi speciali). - 1. A decorrere dal
1o gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle
aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono
soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i
titolari di posizioni assicurative e i titolari di
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i
predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e'
effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad
applicarsi le regole previste dalla normativa vigente
presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in
relazione al processo di armonizzazione al regime generale
delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti
di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli
assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il
contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove
dovuto.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera dd):
- L'art. 12, commi 2 e 3, della citata legge n.
53/2000, reca:
"Art. 12 (Flessibilita' dell'astensione obbligatoria).
- 1. Omissis.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanita' e per la
solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce,
con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni dell'art. 4-bis
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma
1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanita' e per la
solidarieta' sociale, provvede, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare
l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera ee):
- Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
recante "Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli
direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 giugno 2000, n. 132. Si riporta il testo dell'art. 10,
comma 2, e dell'art. 23, comma 2:
"Art. 10 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
2. Il personale che, per giustificato motivo, e' stato
assente dal corso per piu' di trenta giorni e' ammesso a
frequentare un successivo corso. Il personale di sesso
femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata
determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il
corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
"Art. 23 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
2 Il personale che, per giustificato motivo, e' stato
assente dal corso per piu' di trenta giorni e' ammesso a
frequentare un successivo corso. Il personale di sesso
femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata
determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
Note all'art. 85, comma 1, lettera ff):
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5,
comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271,
supplemento ordinario. Si trascrive il testo degli articoli
5, 18, 25, comma 3, 32, comma 3, 41, comma 6, 47, comma 3:
"Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
- 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari
che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
il primo ed il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti
dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza
per infermita' contratta durante il corso, per infermita'
dipendente da causa di servizio qualora si tratti di
personale proveniente da altri ruoli della Polizia di
Stato, ovvero per maternita' se si tratta di personale
femminile.
2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta
giorni e' stata determinata da infermita' contratta a causa
delle esercitazioni pratiche, da infermita' dipendente da
causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di
personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo
corso successivo al riconoscimento della loro idoneita'
psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito
il direttore centrale del personale.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di
espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni
rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di
espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla
partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a
commissario.".
"Art. 18 (Dimissioni dal corso di formazione). - 1.
Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo
direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei
tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti
dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
non consecutivi e di centottanta giorni per infermita'
contratta durante il corso, ovvero per infermita'
dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale
femminile, per maternita'.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4
dell'art. 5.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso determinano la cessazione dalla posizione di
aspettativa di cui all'art. 28 della legge 10 ottobre 1986,
n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I
provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa
ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la
nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.".
"Art. 25 (Disposizioni transitorie per l'accesso al
ruolo direttivo speciale). - 1-2. Omissis.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti
sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale
e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso
l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un
tirocinio operativo della durata di tre mesi presso
strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano
le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Le cause di
dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste
dall'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di
cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono
ridotti della meta'.".
"Art. 32 (Corso di formazione per l'immissione nei
ruoli dei direttori tecnici). - 1-2. Omissis.
3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per
i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera
e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della
durata di quarantacinque e novanta giorni.".
"Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei
direttori tecnici). - 1-5. Omissis.
6. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso
sono quelle previste dall'art. 18, salvo che per i periodi
massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del
medesimo articolo, che sono ridotti della meta'.".
"Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei direttivi medici). - 1-2. Omissis.
3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per
i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera
e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della
durata di quarantacinque e novanta giorni.".
Nota all'art. 85, comma 1, lettera gg):
- Per il testo dell'art. 80, comma 12, della citata
legge n. 388/2000, si veda in nota all'art. 64, comma 2.
Nota all'art. 85, comma 2, lettera a):
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1403/1971, si veda in nota all'art. 62, comma
2.
Nota all'art. 85, comma 2, lettera b):
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1026, si veda in nota all'art. 7, comma 1.
Nota all'art. 85, comma 2, lettera c):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209,
supplemento ordinario. L'art. 58, comma quarto, reca:
"Art. 58 (Inquadramento nel ruolo dei ricercatori
universitari). - (Omissis). Il congedo obbligatorio per
maternita' o per servizio militare di leva non pregiudica
il diritto di partecipazione al giudizio di idoneita'.".
Note all'art. 85, comma 2, lettera d):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 1982, n. 158, supplemento ordinario. Si riporta
l'art. 20-quinquies, comma 2:
"Art. 20-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1.
Omissis.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
- L'art. 25-quater, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 337/1982, reca:
"Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
Nota all'art. 85, comma 2, lettera e):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 2 giugno 1982, recante "Disposizioni in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori
agricoli a tempo indeterminato", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1982, n. 159.
Nota all'art. 85, comma 2, lettera f):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 23 maggio 1991, recante "Disposizioni di attuazione
dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 giugno 1991, n. 133.
Note all'art. 85, comma 2, lettera g):
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 aprile 1994, n. 439, recante "Regolamento relativo'
all'accesso alla qualifica di dirigente" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1994, n. 159. Si riporta
il testo dell'art. 14:
"Art. 14 (Riammissione al corso successivo). - 1.
Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la
frequenza del corso a causa degli obblighi connessi al
servizio militare, oppure per maternita' o per gravi motivi
di salute, da comprovare tempestivamente con idonea
documentazione, possono chiedere, purche' ancora in
possesso dei requisiti prescritti, di essere ammessi al
corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
recante "Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. Si riporta il testo
dell'art. 10, comma 1, lettera c):
"Art. 10 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:
a)-b) omissis;
c) il regolamento 2l aprile 1994, n. 439, con
decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei
vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla
dirigenza.".
Nota all'art. 85, comma 2, lettera h):
- Il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995,
recante "Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile
1984, recante: Protocolli di accesso agli esami di
laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in
stato di gravidanza ed a tutela della maternita'
responsabile", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 aprile 1995, n. 87.
Nota all'art. 85, comma 2, lettera i):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in
materia di ordinamento dei segretari comunali e
provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge
15 maggio 1997, n. 127", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3. Si riportano l'art. 8,
comma 4, e l'art. 19, comma 3:
"Art. 8 (Misure per la pari opportunita'). - 1-3.
Omissis.
4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per
maternita' di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n.
1204 del 1971, ovvero di astensione obbligatoria o
facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6
della legge n. 903 del 1977, il cui periodo non va
computato ai fini del raggiungimento del termine massimo
previsto per il collocamento in disponibilita', il
segretario comunale e provinciale mantiene la titolarita'
della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta
servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia
gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di
mobilita' di cui all'art. 17, comma 80, della legge.".
"Art. 19 (Collocamento in disponibilita'. Criteri di
utilizzazione). - 1- 2. Omissis.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma
69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del
segretario per aspettativa, per mandato politico o
sindacale, per maternita' ed in ogni altro caso di assenza
superiore a sei mesi, il segretario supplente e' indicato
dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che
sono collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri
determinati dal consiglio nazionale di amministrazione".
Nota all'art. 85, comma 2, lettera j):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142, recante "Regolamento recante
norme di attuazione dei princi'pi e dei criteri di cui
all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui
tirocini formativi e di orientamento", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108. Si riporta
l'art. 7, comma 2:
"Art. 7 (Durata). - 1. Omissis.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene
conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
servizio militare o di quello civile, nonche' dei periodi
di astensione obbligatoria per maternita'".
Nota all'art. 85, comma 2, lettera k):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 27 maggio 1998, recante "Estensione della tutela
della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n. 171.
Nota all'art. 85, comma 2, lettera l):
- Il decreto del Ministro della sanita' 10 settembre
1998, recante "Aggiornamento del decreto ministeriale
6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto
ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso
agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per
le donne in stato di gravidanza ed a tutela della
maternita'", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 1998, n. 245. Si riporta l'art. 1, comma 1:
"Art. 1. - 1. Sono escluse dalla partecipazione al
costo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche per la tutela della maternita'
indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C,
che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i
consultori familiari. Sono comunque escluse dalla
partecipazione al costo le visite mediche periodiche
ostetrico-ginecologiche".
Nota all'art. 85, comma 2, lettera m):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 febbraio 1999, recante "Approvazione del
regolamento di assicurazione dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 1999, n. 93. Si riportano gli articoli
1 e 3:
"Art. 1. - 1. L'I.P.SE.MA. esercita l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni e integrazioni e gia' demandata alle
soppresse casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena,
per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima, salve le disposizioni di leggi speciali.
2. L'Istituto provvede anche, per i medesimi soggetti e
per il personale navigante dell'aviazione civile, per gli
addetti agli uffici delle societa' di navigazione e delle
organizzazioni sindacali di categoria autorizzate, alla
riscossione dei contributi di malattia e maternita' ai
sensi dell'art. 1, ultimo comma del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge
29 febbraio 1980, n. 33, erogando le relative prestazioni
economiche, come previste dall'art. 3 del presente
regolamento.
3. L'I.P.SE.MA. esercita, inoltre, per gli stessi
soggetti obbligatoriamente assicurati, l'assicurazione di
prestazioni supplementari per infortuni e malattie previste
da leggi, contratti collettivi, regolamenti organici o
convenzioni di arruolamento e di prestazioni integrative
previste da leggi, regolamenti o accordi sindacali
nazionali. L'Istituto puo' anche assumere l'assicurazione
degli infortuni sul lavoro e le malattie degli equipaggi di
navi iscritte in compartimenti esteri, nonche' a fungere da
ente collettore di altri contributi e di quote associative
delle categorie per le quali esercita le attribuzioni di
cui al presente regolamento".
"Art. 3. - 1. Hanno titolo alle prestazioni economiche
di malattia e maternita' erogate dall'I.P.SE.MA. ai sensi
del decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n.
33/1980:
a) per le prestazioni economiche previste dall'art. 6
del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918,
convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831:
gli equipaggi delle navi da traffico e pesca munite
di ruolo di equipaggio;
gli equipaggi del naviglio munito di licenza quando
si tratta di navi di stazza lorda superiore alle dieci
tonnellate o con apparato motore superiore ai 25 cavalli
asse o 30 cavalli indicati anche se costituisca mezzo di
propulsione ausiliario;
gli equipaggi di natanti e galleggianti adibiti a
servizi o lavori portuali;
b) per le prestazioni economiche previste dall'art. 7
del citato regio decreto-legge n. 1918/1937, convertito
nella legge n. 831/1938:
gli equipaggi delle navi da traffico munite di
ruolo di equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle
navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate
adibite alla pesca oltre gli stretti;
c) per le prestazioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni:
il personale facente parte degli equipaggi di cui
alla lettera a) del presente articolo;
il personale navigante dell'aviazione civile, gli
addetti agli uffici delle societa' di navigazione e delle
organizzazioni sindacali di categoria autorizzate.
2. Hanno, inoltre, titolo alle prestazioni economiche
di una giornata di paga di cui all'art. 13 della legge
4 maggio 1990, n. 107, i donatori di sangue.".
Nota all'art. 85, comma 2, lettera n):
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224, recante
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di
ricerca", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio
1999, n. 162. L'art. 6, comma 2, reca:
"Art. 6 (Durata dei corsi e conseguimento del titolo).
- 1. Omissis.
2. I regolamenti universitari disciplinano obblighi e
diritti dei dottorandi, nonche' la sospensione o
l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio
dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti,
fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata
malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di
durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione al
corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.".
Nota all'art. 85, comma 2, lettera o):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 4 agosto 1999, recante "Determinazione di
particolari disposizioni di tutela dei conduttori di beni
ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni
di disagio economico e sociale, ovvero in presenza, nel
nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di
cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1999, n. 197.
Nota all'art. 85, comma 2, lettera p):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, recante "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 42, comma 6, e' il seguente:
"Art. 42 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale). - 1-5. Omissis.
6. Fuori dai casi di cui all'art. 34, comma 1, del
testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il
rischio di malattia, infortunio e maternita' prevista
dall'art. 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta
salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4
dello stesso articolo, concernente gli stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati
"alla pari , lo straniero che abbia richiesto un permesso
di soggiorno di durata superiore a tre mesi, puo' chiedere
l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale,
previa corresponsione del contributo prescritto.".
Nota all'art. 85, comma 2, lettera q):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 20 dicembre 1999, n. 553, recante "Regolamento
attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS,
del Fondo per la gestione speciale di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo
comitato amministratore, ai sensi dell'art. 58 della legge
17 maggio 1999, n. 144", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 2000, n. 87.
Nota all'art. 85, comma 2, lettera r):
- Il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000,
recante "Adozione del progetto obiettivo materno-infantile
relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio
1998-2000", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno
2000, n. 131.



 
Art. 86.
Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903,
articolo 3, comma 2;
legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
 
Art. 87.
Disposizioni regolamentari di attuazione

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.



Note all'art. 87, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
citata legge n. 400/1988:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) abrogata.".
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma
1.
Note all'art. 87, comma 2:
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante "Tutela
delle lavoratrici madri", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 1972, n. 14.



 
Art. 88.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Veronesi, Ministro della sanita'
Bellillo, Ministro per le pari
opportunita'
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.



Note all'allegato A:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma
1.
Note all'allegato A, lettera a):
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante
"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262,
recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione
dei giovani sul lavoro, a norma dell'art. 1, comma 4, della
legge 24 aprile 1998, n. 128", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 settembre 2000, n. 224.
Note all'allegato A, lettera b):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, recante "Norme generali per l'igiene del
lavoro", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1956, n. 105, supplemento ordinario.
Note all'allegato A, lettera c):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, recante "Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1965, n. 257, supplemento ordinario. Si
riportano gli allegati numeri 4 e 5:
"Allegato n. 4-5:
TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA
TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA
----> vedere allegato da pag. 54 a pag. 60 del S.O. <----



 
Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.



Nota all'allegato B:
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il migliormento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996.



 
Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11

A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.



Nota all'allegato C:
- Per il titolo del decreto legislativo n. 645/1996, si veda in nota all'allegato B. Note all'allegato C, lettera A, n. 2:
L'art. 75 del citato decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni e integrazioni, reca:
"Art. 75 (Classificazione degli agenti biologici). - 1.Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilita' di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che puo' causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella comunita'; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che puo' causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che puo' provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e puo' presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita'; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non puo' essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu' elevato tra le due possibilita'.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.". Nota all'allegato C, lettera A, n. 3, lettera b):
- Si trascrive l'allegato VIII del citato decreto legislativo n. 626/1994. "Allegato VIII Elenco di sostanze, preparati e processi
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.". Nota all'allegato C, lettera B:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 626/1994, si veda in note all'art. 11, comma 1.



 
Allegato D
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'Art. 70

1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.



Note all'allegato D:
- La legge 11 dicembre 1990, n. 379, recante "Indennita' di maternita' per le libere professioniste", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1990, si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Destinazione e misura dell'indennita'). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata alla presente legge corrisposta un'indennita' di maternita' per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.
2. L'indennita' di cui al comma i viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.".



 
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