| Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  
| DECRETO 4 aprile 2001 |  
| Aggiornamento   degli   onorari   spettanti  agli  ingegneri  e  agli architetti. |  
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                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA                           di concerto con                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
    Vista  la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,  ed  in  particolare  l'art.  17,  comma  14-bis, ter e quater;  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554;  Vista  la  legge 2 marzo 1949, n. 143, recante: "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti";  Vista  la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: "Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti";  Visti  i  decreti  ministeriali  21 agosto  1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre  1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n. 233,  di  aggiornamento  degli  onorari  professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti;  Visto  il  decreto  legislativo  19 novembre 1999, n. 528, recante: "Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  recante  attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  in materia di prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute  da  osservare nei cantieri temporanei o mobili";  Vista  la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti;                              Decreta:                               Art. 1.  1. I corrispettivi per le attivita' di progettazione e per le altre attivita'   previste   dall'art.   17,   comma  14-bis,  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Gli  onorari  di  cui  alla tabella A del presente decreto, per importi  inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro  il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.  2.  Per  importi  di  lavori  superiori  a  100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Il  rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari  a  percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione,   allegate   al   presente   decreto,   deve  essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo  per  importi  di  lavori  pari  a 50 milioni e nella misura minima  del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.  2.  Nel  caso l'entita' dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi  gli  importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti  i  giustificativi  di  spesa  per  l'intero  ammontare  del rimborso e degli oneri accessori.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Nel  caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della    attivita'    di    direzione    lavori    non    e'   dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  Il  metodo  di  calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata  di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e' il seguente:    a) progettazione preliminare:      1)  per  la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero  ammontare  dell'opera,  la  percentuale  relativa  e  le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;      2)  alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano  le  aliquote  delle  prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;    b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:      1)  per  la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero  ammontare  dell'opera,  la  percentuale  relativa  e  le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;      2)  sulle  opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle  prestazioni  non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la   prestazione  specialistica,  applicandole  sull'ammontare  delle opere, con la relativa percentuale;      3)  alle  prestazioni  specialistiche  si applicano le aliquote delle  prestazioni  corrispondenti,  applicandole  sull'ammontare  di ciascuna opera, con la relativa percentuale.     ----> vedere TABELLE da pag. 57 a pag. 68 della G.U. <----                           Roma, 4 aprile 2001                                        Il Ministro della giustizia                                                   Fassino Il Ministro dei lavori pubblici             Nesi  |  
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