Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2001
Modificazioni al decreto 4 aprile 2000 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000 recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre; Visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre. Visto il regolamento (CE) n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione del 5 febbraio 2001, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre; Visto il regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione del 29 gennaio 2001, che introduce deroga al regolamento (CE) n. 2316/99, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, per quanto concerne il ritiro dei terreni a seguito di avverse condizioni climatiche in talune regioni della Comunita'; Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 del 13 dicembre 2000; Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il D.M. 4 aprile 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2000, concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre1999 e n. 2461/99 della Commissione del 19 novembre 1999, in materia di pagamenti per superfici di taluni seminativi, nonche' dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione relativi alla istituzione di un aiuto a favore di talune leguminose in grani; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2000, concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari n. 603/95 e n. 785/95 in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati; Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante: "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali"; Visto il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali; Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare, le disposizioni nazionali emanate con il decreto ministeriale 4 aprile 2000 in materia di pagamenti per superficie previsti a favore dei coltivatori di taluni seminativi; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1. 1. Al decreto ministeriale 4 aprile 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, le parole: "I coltivatori di grano duro, di semi oleosi, di colture proteiche e di lino non tessile, ai fini dell'acquisizione dell'aiuto" sono sostituite dalle seguenti: "I coltivatori di grano duro, di semi oleosi, di colture proteiche, di lino non tessile e di lino destinato alla produzione di fibre, ai fini dell'acquisizione dell'aiuto"; b) all'articolo 1, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "6. I coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre, ai fini dell'acquisizione dell'importo di pagamento per superficie, sono obbligati a mantenere in campo, in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, la coltivazione fino a dieci giorni dopo la fine del periodo di fioritura. Cioe' al fine di consentire l'esecuzione dei controlli del tenore in tetraidrocannabinolo su almeno il 30% delle superfici per le quali vengono presentate domande di pagamento. Tuttavia, il coltivatore e' autorizzato ad effettuare il raccolto nel periodo successivo all'inizio della fioritura, ma prima che siano trascorsi dieci giorni dalla fine di detto periodo, a condizione che: a) abbia barrato l'apposita casella prevista nella domanda di pagamento per superficie; b) abbia comunicato all'Organismo pagatore, a mezzo fax o mediante consegna effettuata direttamente o per il tramite di terzi, muniti di apposita delega, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di inizio del raccolto; c) sia stato sottoposto al controllo previsto all'articolo 5-bis del regolamento (CE) n. 1251/99 o sia stato gia' assoggettato a tutti controlli di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; d) mantenga in campo, al fine di consentire il prelievo di altri campioni rappresentativi, di cui al punto 2.1) dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 2316/99, su quattro punti lungo il percorso diagonale che attraversa l'intero particella, esclusi i bordi, almeno duecento piante, fino al decimo giorno successivo alla fine della fioritura. 7. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel comma 6, lettera b), del presente articolo, l'Organismo pagatore e' tenuto ad effettuare i prelievi dei campioni prima della data di inizio del raccolto. 8. Ai sensi del punto 2.1), dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 2316/99, l'Organismo pagatore e' autorizzato ad effettuare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della fioritura ed e' tenuto a prelevare altri campioni rappresentativi durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura"; c) all'articolo 4, commi 2 e 3, le parole: "92 tonnellate di cereali, di colture proteiche, di lino non tessile e di semi oleosi" sono sostituite dalle seguenti: "92 tonnellate di cereali, di colture proteiche, di lino non tessile, di semi oleosi, di lino destinato alla produzione di fibre e di canapa destinata alla produzione di fibre"; d) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I terreni ritirati dalla produzione devono avere una superficie non frazionata di almeno tremila metri quadri ed una larghezza minima di venti metri; superficie non frazionata di almeno mille metri quadri e' presa in considerazione a condizione che: a) le particelle intere siano delimitate da confini stabili, quali muri, siepi e corsi d'acqua; b) le particelle di larghezza, almeno pari a dieci metri, siano situate lungo corsi d'acqua e laghi perenni. Su tali particelle non puo' essere effettuato il diserbo chimico e l'Organismo pagatore e' tenuto a verificare il rispetto agro-ambientale delle pratiche di coltivazione"; e) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: "Articolo 12-bis. Condizioni particolari per le coltivazioni di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5-bis, comma 1, del regolamento (CE) n. 1251/99, il pagamento per superficie per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre e' subordinato: a) alla presentazione all'Organismo pagatore di una copia di uno dei contratti o dell'impe-gno di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio e di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, entro il 15 luglio successivo all'inoltro della domanda di pagamento prevista all'articolo 10, comma 2, oppure in allegato alla domanda di pagamento; b) all'utilizzazione di sementi delle varieta' riportate nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2316/99, al 15 maggio precedente la campagna per la quale e' chiesto il pagamento. Per la canapa destinata alla produzione di fibre, le sementi devono essere certificate a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio. 2. Il coltivatore interessato e' obbligato ad allegare alla dichiarazione di coltivazione le etichette ufficiali in originale delle sementi certificate. Il produttore di lino destinato alla produzione di fibre, in luogo delle etichette ufficiali, puo' allegare la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate. 3. L'Organismo pagatore e' tenuto a mettere a disposizione le etichette e le copie delle fatture, di cui al comma 2 del presente articolo, di altre Autorita' nazionali, qualora le stesse siano interessate ai controlli delle coltivazioni in causa. 4. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 2316/99, la quantita' minima di semente certificata di canapa destinata alla produzione di fibre, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, e' pari a trentacinque chilogrammi per ettaro. 5. L'Organismo pagatore e' tenuto a trasmettere la copia della domanda di pagamento per superficie, unitamente ad un elenco riepilogativo di tutti i coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre, alla Questura o al Commissariato di pubblica sicurezza competente per territorio, all'Istituto sperimentale per le colture industriali - via Corticella n.133 - 40129 Bologna, nonche' ai Comandi della Guardia di finanza e dei Carabinieri territorialmente competenti, entro il 10 giugno successivo alla presentazione della domanda di pagamento. Entro la medesima data, una copia del menzionato elenco riepilogativo dovra' essere trasmessa al: a) Ministero dell'interno - Direzione centrale servizi antidroga - via Primo Camera, 1 - 00142 Roma e Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale Servizio di polizia scientifica - viale dell'Aeronautica, 7 - 00140 Roma-Eur; b) Ministero della Difesa - Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari (MiPAF) - via Torino, 44 - 00187 Roma; c) Ministero delle finanze - Comando generale guardia di finanza - III Reparto operazioni ufficio criminalita' organizzata e altri servizi extratributari - viale XXI Aprile, 53 - 00162 Roma"; f) all'articolo 31, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "3. I coltivatori, che producono unicamente foraggi verdi da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare, ai fini dell'aiuto previsto dai regolamenti (CE) n. 603/95 e n. 785/95, devono presentare nei termini e con le modalita' previste all'articolo 10, apposita dichiarazione di coltivazione, riportando nello specifico riquadro previsto nel modello di domanda, le superfici investite a foraggio con i relativi riferimenti catastali".
 
Art. 2. 1. La quota massima del 12 per cento, indicata all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, per la sola campagna di commercializzazione 2001/2002, e' fissata al 20 per cento nelle aree individuate ai sensi della legge n. 365 dell'11 dicembre 2000 di conversione del decreto legge n. 279 del 12 ottobre 2000 e al 14 per cento per tutte le altre zone.
 
Art. 3. 1. L'allegato "A" al decreto ministeriale 4 aprile 2000, e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.
 
Art. 4. 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2721/2000 del 13 dicembre 2000, la superficie occupata da siepi, fossi e muri, che per tradizione rientrano nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, e' considerata, ai fini del pagamento, parte di una superficie interamente utilizzata fino ad un massimo di due metri di larghezza.
 
Art. 5. 1. L'Autorita' competente, preposta all'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione del 29 gennaio 2001, e' l'Organismo pagatore. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive - Ministero delle politiche agricole e forestali, registro n. 1, foglio n. 103
 
----> Vedere Allegato da Pag. 9 a Pag. 74 del S.O. <----
----> Vedere Allegato da Pag. 75 a Pag. 147 del S.O. <----
 
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