Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 11 aprile 2001 |
Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/2001, art. 2-bis, comma 7). (Deliberazione n. 170/01/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio dell'11 aprile 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risamento di impianti radiotelevisivi" convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. Vista la delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998 recante approvazione del "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288; Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; Visto il libro verde della commissione del 23 dicembre 1992, COM (92) 480 def., su pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno; Visto il libro verde della commissione del 3 dicembre 1997, COM (97) 623 def., sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione e sulle sue implicazioni normative; Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita' approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34; Vista la propria delibera n. 278/99 - "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive"; Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, l'autorita', tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti di esprimere la propria opinione; Ravvisata la particolare urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, considerando che l'art. 2-bis della legge n. 66/2001 prevede che l'autorita' emani il regolamento oggetto della presente consultazione entro il 30 giugno 2001, l'autorita' ritiene, in deroga a quanto stabilito dalla delibera n. 278/99 all'allegato A, punto 6, di limitare a tre settimane il tempo entro il quale i soggetti invitati presentano all'autorita' medesima le previste comunicazioni; Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione; Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita'; Delibera: Articolo unico 1. E' indetta la consultazione pubblica concernente: regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/2001, art. 2-bis, comma 7). 2. Il documento per la consultazione e' riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante. 3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/1999, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica e' fissato all' 8 maggio 2001 ed e' disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'autorita'. Roma, 11 aprile 2001
Il presidente Cheli
Il commissario relatore Pilati
Il segretario generale Catricala' |
| Allegato A
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI PER LA DIFFUSIONE DI TRASMISSIONE RADIOTELEVISIVE IN TECNICA DIGITALE (Legge n. 66/2001, art. 2-bis, comma 7)
Documento per la consultazione
L'AUTORITA'
Al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito al regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/2001, art. 2-bis, comma 7); Invita: a) la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo nonche' le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private; b) i soggetti che hanno interesse a richiedere un titolo abilitativo all'esercizio delle attivita' connesse alla diffusione televisiva e radiofonica digitale terrestre; c) le associazioni portatrici di interessi pubblici quali: le associazioni dei consumatori, le associazioni che raggruppano fornitori di servizi e contenuti ovvero di apparati, altre associazioni interessate; A far pervenire all'autorita' una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione. Le comunicazioni, recanti la dicitura "Regolamento relativo alla radiodiffusione digitale terrestre", dovranno pervenire, entro il termine del 9 Maggio 2001, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale - Is. B5 "Torre Francesco" - 80143 Napoli. Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazioneagcom.it recando in oggetto la dicitura sopraindicata e la societa' o l'associazione mittente. In particolare la comunicazione dovrebbe contenere osservazioni in merito agli argomenti illustrati nell'elenco seguente: 1. Distinzione fra soggetti che forniscono contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione televisiva e radiofonica numerica: a) fornire definizione ed identificare le responsabilita' dell'"operatore di rete" quale soggetto che provvede alla diffusione dei programmi radiofonici e televisivi numerici e relazione con le definizioni previste dalla direttiva n. 89/552 ovvero con le definizioni applicabili al settore delle telecomunicazioni; b) fornire definizione ed identificare le responsabilita' del "fornitore di contenuti" quale soggetto che fornisce programmi diffusi sulle reti numeriche terrestri e commentare la possibile relazione con le definizioni previste dalla direttiva 89/552; c) fornire definizione e regime dell'eventuale figura del "fornitore di servizi" quale soggetto che fornisce servizi, anche rientranti nella categoria dei "servizi della Societa' dell'Informazione" identificati dalla normativa comunitaria, fruibili sulle reti numeriche terrestri; d) fornire la definizione nell'ambito dei sistemi di diffusione numerica, tenendo conto delle definizioni di cui sopra, di "canale", "capacita' trasmissiva", "programma televisivo o radiofonico numerico", "emittente", "ambito nazionale" e "ambito locale"; e) commentare se la distinzione fra "ambito locale" e "ambito nazionale" risulta applicabile all': 1) operatore di rete; 2) fornitore di contenuti; 3) ad entrambi; f) fornire definizione di "programmi dati" e segnalare eventuali differenze con i "servizi della societa' dell'informazione" identificati dalla normativa comunitaria. 2. Previsione di norme atte a favorire la messa in comune di impianti di trasmissione numerica: commentare quali disposizioni regolamentari dovrebbero essere previste per favorire la messa in comune di impianti di trasmissione in particolare relativamente a: 1) eventuali limiti al diritto a ottenere/obbligo a concedere la condivisione di impianti da parte degli operatori di rete. 2) accesso a condizioni eque alle infrastrutture installate 3) disciplina degli accordi di condivisione e risoluzione delle controversie 3. Definizione dei compiti degli operatori nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione: a) commentare l'ambito di applicazione della disciplina della radiodiffusione numerica delle norme previste dall'art. 2 della legge n. 249/1997 nonche' dell'art. 15 della legge n. 223/1990 (ove non implicitamente ovvero esplicitamente abrogate da disposizioni successive); b) commentare se risulta opportuno introdurre, in base alla normativa nazionale o comunitaria, norme relative alla disciplina del possesso incrociato di emittenti via cavo, satellite e terrestri; c) commentare se risulta opportuno prevedere il regime di deroga ai limiti dell'art. 2, comma 6 legge n. 249/1997 previsto nel medesimo articolo ai fini di consentire l'avvio dei mercati. In caso di risposta affermativa commentare la possibile disciplina attuativa; d) quali norme dovrebbero essere previste in favore dei fornitori di contenuti che non sono operatori di rete: 1) l' accesso al multiplex diffusivo a condizioni eque e non discriminatorie; 2) conferma della riserva del 40% prevista durante la fase sperimentale; 3) commentare se debba essere introdotto un limite di capacita' trasmissiva destinabile a servizi non diffusivi (servizi dati interattivi); 4. Commentare le implicazioni tecniche, commerciali e regolamentari dell'obbligo previsto di: a) una previsione in ogni blocco di diffusione oltre ai servizi multimediali veicolati di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi; b) diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti (diversi dalla concessionaria del servizio pubblico) operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati; c) destinare programmi alla radiodiffusione televisiva in chiaro. 5. Commentare quali procedure e termini devono essere previsti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni in particolare: a) requisiti soggettivi; b) modalita' di rilascio: procedure e criteri di selezione; c) regime applicabile delle autorizzazioni; d) regime applicabile delle licenze; e) durata, subentro, cessione, rinnovo. 6. Commentare la disciplina del regime transitorio di passaggio dall'analogico al digitale in particolare: a) definizione e durata del regime transitorio; b) possibilita' di rilascio di licenze e autorizzazioni definitive durante il periodo transitorio; c) definizione di misure atte a promuovere l'avvio della radiodiffusione numerica; d) sperimentazione durante il periodo di transizione; 7. Oltre alla disciplina generale discussa nei punti precedenti segnalare la necessita' di prevedere norme specifiche per la: a) radiodiffusione digitale terrestre; b) fornitura di servizi ad accesso condizionato; 8. Ogni altro commento utile ai fini della presente consultazione pubblica. E' gradito l'invio di note contenenti analisi economiche, giuridiche e tecniche, volte ad approfondire aspetti rilevanti per la presente consultazione, anche se non specificamente menzionati nel precedente questionario. Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorita' con la massima riservatezza. Una sintesi elaborata dall'Autorita' delle risultanze della consultazione e' pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul bollettino ufficiale dell'autorita' e sul sito web dell'autorita' stessa, all'indirizzo www.agcom.it |
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