| Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 19 febbraio 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica Peltro, unita' di Teramo. (Decreto n. 29583). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio  di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della societa' S.r.l. Adriatica Peltro, inoltrata presso   il   competente   ufficio  della  Direzione  generale  della previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 2 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  9  gennaio 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 15 gennaio 2001, la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come   previsto   dal  Contratto  collettivo  nazionale  del  settore metalmeccanico   applicato  -  a  31,50  ore  medie  settimanali  nei confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unita', su un organico complessivo di 27 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 gennaio 2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Adriatica Peltro,  con  sede  in Teramo, unita' di Teramo, per i quali e' stato stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unita', su un organico complessivo di 27 unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Adriatica Peltro, a corrispondere il   particolare   beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto  ministeriale  dell'8  febbraio  1996  in  premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 19 febbraio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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