Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2001, n. 143 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. F u n z i o n i 1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei regi decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella Regione siciliana. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella Regione siciliana succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili. 3. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici. 4. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, e, per ciascun ente, nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. - L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente statuto. Note all'art. 1: - Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1890, n. 216. -Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o giugno 1909, n. 128. - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.
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| Art. 2. Personale 1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi uffici, quale risultante dalla tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province. 2. All'inquadramento di dette unita', individuate secondo la citata tabella A, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999. 3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data. 4. La dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unita' trasferite. 5. Il trasferimento degli uffici e della dotazione di cui al presente decreto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. 6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 marzo 2001 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 2: - La tabella A e' allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286.
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