Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 3 aprile 2001, n. 142
Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno aprovato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Soci lavoratori di cooperativa

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali e alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano
al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni
sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in
relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla
quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la
cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).



 
Art. 2
Diritti individuali e collettivi
del socio lavoratore di cooperativa

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresi' tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonche' le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalita' della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarita' del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.



Note all'art. 2:
- Gli articoli 1, 8, 14, 15 e 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita'
dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
cosi' recitano:
"Art. 1 (Liberta' di opinione). - I lavoratori, senza
distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro
opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel
rispetto dei principi della Costituzione e delle norme
della presente legge".
"Art. 8 (Divieto di indagini sulle opinioni). - E'
fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su
fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore".
"Art. 14 (Diritto di associazione e di attivita'
sindacale). - Il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale,
e' garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di
lavoro".
"Art. 15 (Atti discriminatori). - E' nullo qualsiasi
patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
nei provvedimenti disciplinari, e recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita'
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
"Art. 18. - Ferma restando l'esperibilita delle
procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della
predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo. ovvero ne dichiara la
nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel
quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare
il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si
applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano
piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che
nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di
sessanta prestatori di lavoro.
2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di
lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro,
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il
coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale.
3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al
secondo comma, non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie.
4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma,
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo
un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in
ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione globale di
fatto.
5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di
lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni
dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, ne' abbia richiesto entro trenta giorni
dalla comunicazione del deposito della sentenza il
pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei
termini predetti.
6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo
comma e' provvisoriamente esecutiva.
7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
8. L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art.
178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di
procedura civile.
9. L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma, ovvero all'ordinanza di cui
al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni giorno di
ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 12 novembre 1994.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223, s.o.



 
Art. 3
Trattamento economico del socio lavoratore

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita'
stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2; b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di
ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti
retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a),
mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante
aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in
deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.
302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione
gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio
1992, n. 59.



Note all'art. 3:
- L'art. 36 della gia' citata legge n. 300 del 1970, e'
il seguente:
"Art. 36 (Obblighi dei titolari di benefici accordati
dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche). - Nei
provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi
delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori
che esercitano professionalmente un'attivita' economica
organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di
realizzazione degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie
concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata
dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente
ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi
adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca
del beneficio, e nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e
creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai
quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le
infrazioni per l'adozione delle sanzioni".
- L'art. 24 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
n. 302 (Provvedimenti per la cooperazione) e' il seguente:
"Art. 24. - Nelle societa' cooperative nessun socio
puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne'
tante azioni il cui valore nominale superi tale somma, Per
le cooperative di conservazione, lavorazione,
trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le
cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di
quattro milioni.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo'
essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di
ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila.
Il limite di cui al primo comma, non si applica nei
confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma
dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre
pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicato
nell'articolo predetto".
- L'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove
norme in materia di societa' cooperative), cosi' recita:
"Art. 5 (Finanziamenti dei soci e di terzi). - 1. Il
terzo comma dell'art. 2521 del codice civile e' sostituito
dal seguente: "Alle azioni si applicano le disposizioni
degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia
nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale, ne'
quello dei versamenti parziali sulle azioni non
completamente liberate .
2. Le societa' cooperative, che abbiano adottato nei
modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di
partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e
privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso
del capitale.
3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali
devono essere approvati annualmente dall'assemblea
ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio,
previo parere dell'assemblea speciale di cui all'art. 6.
4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono
essere emesse per un ammontare non superiore al valore
contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto
risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte
dall'art. 2354 del codice civile, la denominazione "azione
di partecipazione cooperativa .
5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono
essere offerte in misura non inferiore alla meta' in
opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della societa'
cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando
i limiti di cui al primo comma, dell'art. 24 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'art. 3, comma
1, della presente legge.
6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono
essere al portatore, a condizione che siano interamente
liberate.
7. Ai possessori delle azioni di partecipazione
cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per
cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci
della cooperativa.
8. All'atto dello scioglimento della societa'
cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno
diritto di prelazione nel rimborso del capitale per
l'intero valore nominale.
9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di
perdite non comporta riduzione del valore nominale delle
azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte
della perdita che eccede il valore nominale complessivo
delle altre azioni o quote".



 
Art. 4.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle societa' cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si e' instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e princi'pi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualita', da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.



Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di
particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di
enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro
attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1970, n.
209.



 
Art. 5
Altre normative applicabili al socio lavoratore

1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.



Note all'art. 5:
- L'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile".
- L'art. 409 del codice di procedura civile, cosi'
recita:
"Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3 rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita'
economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nel
supplemento ordinario n. 65 alla Gazzetta Ufficiale n. 82
dell'8 aprile 1998.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387
(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre
1998, n. 261.



 
Art. 6
Regolamento interno

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che
attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte
dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della
cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei
casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato; c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i
rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare,
all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano
salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e
siano altresi' previsti: la possibilita' di riduzione temporanea
dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera
b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili; e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare,
nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d),
forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori,
alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilita' e
capacita finanziarie; f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', nelle cooperative
di nuova costituzione, la facolta' per l'assemblea della
cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e
secondo le modalita' stabilite in accordi collettivi tra le
associazioni nazionali del movimento cooperativo e le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non puo' contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola e' nulla.
 
Art. 7
Vigilanza in materia di cooperazione

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle societa' cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle societa'
cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto
1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola societa'
cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione
mediante la revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle societa'
cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed
elevare la democrazia cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle societa' cooperative,
con particolare riferimento alla effettivita' della base sociale e
dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel
rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonche' ad
accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la
acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale,
nonche', ove prevista, della certificazione di bilancio; c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei
regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei
rapporti instaurati con i soci lavoratori; d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti
dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed
agli uffici periferici competenti, anche da parte delle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente
legge e con finalita' di sostegno, autotutela e autogoverno del
movimento cooperativo; e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla
lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le societa'
cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, con le stesse finalita' di quelle di cui alle
lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che puo' affidarne l'esecuzione, sulla base di
apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali
riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale
predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del
medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi
restando gli attuali meccanismi di finanziamento; f) facolta' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di
disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni
straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di
esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative
e qualora se ne ravvisi l'opportunita', finalizzate ad accertare
principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari,
statutarie e mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e
speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra
natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle
attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle
attivita' e delle passivita';
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e
l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento
ed alla contrattazione collettiva di settore; g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del
bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruita'
dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica
e patrimoniale della societa' cooperativa; h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle
cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti
per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577; i) distinzione di finalita', compiti e funzioni tra le revisioni
cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di
bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di
adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonche' tra esse
e la vigilanza prevista da altre norme per la generalita' delle
imprese; l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della
Costituzione, tra l'intensita' e l'onerosita' dei controlli e
l'entita' delle agevolazioni assegnate alle cooperative per
promuoverne lo sviluppo; m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni
per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni
cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e)
circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle
associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577; n) istituzione dell'Albo nazionale delle societa' cooperative,
articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali
del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura
fiscale, raccordando ruolo e modalita' di tenuta di detto Albo con
le competenze specifiche delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per
sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla
lettera b); o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole
societa' cooperative; p) cancellazione dall'Albo nazionale delle societa' cooperative, e
conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle
cooperative che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o che
non rispettano le finalita' mutualistiche, nonche' applicazione
dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi
violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente
legge; q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in
quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti
legislativi di cui al presente comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalita' di cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3512): Presentato dal Ministro del lavoro (Treu) il 16 settembre 1998. Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede referente, il 3
novembre 1998, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a e
6a. Esaminato dalla 11a commissione il 12, 19, 21 gennaio; 9, 17, 25
febbraio; 2, 3, 4, 9 marzo; 20 maggio; 7, 14 e 15 luglio
1999. Relazione scritta annunciata il 24 settembre 1999 (atto n. 3512 e
3739/A - relatore sen. Gruosso).
Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 7570): Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30
gennaio 2001, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e
X. Esaminato dalla XI commissione il 31 gennaio; 6, 13 e 21 febbraio
2001. Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 e approvato il 7 marzo 2001.



Note all'art. 7:
- La legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti
per l'economia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 agosto 1997, n. 186.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' publicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 marzo 1998, n. 71, s.o.
- L'art. 5 del gia' citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, e' il seguente:
"Art. 5. - Il riconoscimento di cui all'articolo
precedente viene concesso con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale ed e' produttivo anche degli
effetti giuridici di cui all'art. 12 del codice civile.
Per ottenere il riconoscimento le associazioni
nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, corredata da una
copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale
regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non
meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione
per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui
risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori,
sindaci e direttori in carica e delle altre persone
specialmente autorizzate a trattare per conto
dell'associazione richiedente.
Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro
efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di
revisori formato secondo le prescrizioni che saranno
emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
cui compete altresi' la facolta' di richiedere qualsiasi
altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della
idoneita' delle associazioni ad assolvere le funzioni di
vigilanza sulle cooperative associate".
- L'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove
norme in materia di societa' cooperative) cosi' recita:
"Art. 15 (Vigilanza). - 1. Sono assoggettati ad
ispezione ordinaria annuale le societa' cooperative e i
loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire
trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di
controllo in societa' a responsabilita' limitata, nonche'
le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro
consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13.
2. Le societa' cooperative e i loro consorzi che
abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o
che detengano partecipazioni di controllo in societa' per
azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a
lire tre miliardi o che raccolgano prestiti e conferimenti
di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre
che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1,
sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da
parte di una societa' di revisione iscritta all'albo
speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una
societa' di revisione autorizzata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano
convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui
all'art. 11, comma 1, primo periodo, della presente legge,
alla quale le societa' cooperative o i loro consorzi
aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le
societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti ad
alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del
bilancio viene effettuata da una delle societa' di
revisione iscritte in un apposito elenco formato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le
societa' cooperative e i loro consorzi sottoposti alla
vigilanza delle regioni a statuto speciale, la
certificazione del bilancio viene effettuata da una delle
societa' di revisione iscritte negli elenchi formati dalle
regioni stesse.
3. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i
loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria
sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del
processo verbale relativo alla piu' recente ispezione,
ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti
ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale
estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del
processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve
risultare da apposito documento. Gli incaricati delle
ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali
disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo
all'ispezione successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni
ordinarie, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e' determinato in relazione ai
parametri del fatturato. del numero dei soci e del capitale
sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le
modalita' che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
5. In caso di ritardato o omesso pagamento del
contributo entro la prescritta scadenza si applica una
sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato,
oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per
cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento
del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al
quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, la societa' cooperativa o il
consorzio possono essere cancellati dal registro
prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e con la procedura di cui all'art.
26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266 si procedera' all'individuazione di
un profilo professionale, e del relativo contenuto, per
l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle societa'
cooperative e sui loro consorzi.
7. Gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del
codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto
disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita
secondo le modalita' previste per le societa' cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del
rispettivo territorio e della rispettiva competenza".
- L'art. 45 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 45. - La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalita'.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato".
- L'art. 2543 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso di
irregolare funzionamento delle societa' cooperative,
l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e
i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un
commissario governativo, determinandone i poteri e la
durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo
richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo
sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le
relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' governativa".
- Il capo II del gia' citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, reca: "Capo
II - Registri prefettizi e schedario generale".



 
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