Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 18 aprile 2001 |
Modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. |
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Visto l'art. 64, primo comma, della Costituzione; Visto l'art. 12, comma 3, lettera f), del regolamento della Camera dei deputati; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti; Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di Presidenza nella riunione del 18 aprile 2001; Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale; Decreta: Sono approvate le modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti contenute nella delibera allegata, che fa parte integrante del presente decreto. Roma, 18 aprile 2001 Il Presidente: Violante Il segretario generale: Zampetti |
| Allegato XIII LEGISLATURA Deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 302/2001 Modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. Riunione di mercoledi' 18 aprile 2001. L'UFFICIO DI PRESIDENZA Visto l'art. 64, primo comma, della Costituzione; Visto l'art. 12, comma 3, lettera f), del regolamento della Camera dei deputati; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti; Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 274 del 22 marzo 2001, con la quale l'art. 8, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e' stato modificato nel senso di prevedere che tutti i termini relativi all'attivita' della commissione giurisdizionale, della sezione giurisdizionale dell'ufficio di Presidenza e dell'ufficio di Presidenza in sede di appello sulle sentenze di detta commissione sono sospesi di diritto nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova assemblea e la data di ricostituzione dei suddetti organi all'inizio della legislatura; Rilevata l'esigenza di uniformare la normativa sulla sospensione di diritto dei termini nei periodi di scioglimento della Camera, anche con riferimento al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, in modo che decorra dalla data della prima riunione della nuova assemblea fino alla data di ricostituzione degli organi di tutela all'inizio della legislatura; Delibera di approvare le seguenti modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti: "all'art. 9, comma 1, primo periodo, le parole: "sono sospesi di diritto nel periodo intercorrente tra la data di elezione della Camera e la data di ricostituzione dei suddetti organi all'inizio della nuova legislatura sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi di diritto nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova assemblea e la data di ricostituzione dei suddetti organi all'inizio della legislatura ". |
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