| Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 6 aprile 2001 |  
| Emissione delle serie speciali di monete millesimo 2000. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                     del Dipartimento del tesoro  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;  Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;  Visto  il  decreto  ministeriale  8 giugno  1999,  pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale  n.  152  del  1o luglio  1999,  concernente  il riassetto  organizzativo  del  Dipartimento  del tesoro e le relative attribuzioni;  Visto  il decreto ministeriale 2 gennaio 2001 n. 628314, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  5 febbraio 2001, concernente l'emissione  di  monete  d'argento  da  lire  1.000 commemorative del quattrocentesimo anniversario della morte di Giordano Bruno;  Considerato   che   occorre  autorizzare  l'emissione  delle  serie speciali di monete millesimo 2000 e che occorre altresi disciplinarne le modalita' di cessione;                              Decreta:                               Art. 1.  E' autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2000  per  collezionisti,  confezionate  in  appositi  contenitori  e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1 - L. 2 - L. 5 - L. 10 - L.  20  -  L.  50  - L. 100 - L. 200 - L. 500 bimetallica - L. 500 in argento  "Caravelle"  -  L.  1.000  bimetallica e ". 1.000 in argento commemorativa   del  quattrocentesimo  anniversario  della  morte  di Giordano Bruno.  |  
|   |                                 Art. 2.  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare  le  serie  speciali  di  monete  millesimo  2000  con  le modalita' e alle condizioni di seguito riportate:    entro  il  30 giugno  2001,  sia  tramite  versamento  sul  conto corrente  postale  n.  59231001  intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato  "Emissione  numismatica" - piazza G. Verdi, 10 - Roma - sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato  all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato, presso la Banca  Popolare  di  Sondrio  -  coordinate:  ABI  05696  - CAB 03200 (dall'estero:  CODE  SWIFT  POSO  IT  22)  -  Ag. Roma 11 - via Carlo Alberto n. 6/A - Roma;    dal  28 maggio  al  30 giugno 2001 direttamente presso la Sezione Zecca  dell'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato - via Principe Umberto, 4 - Roma.  Prezzo  di  vendita  al  pubblico,  IVA  e  spedizione inclusa, per acquisti unitari di serie:    a) in  versione  fior di conio: da 1 a 100 pezzi L. 64.000 pari a euro 33,05;      da 101 a 2.000 pezzi L. 62.750 pari a euro 32,41;      oltre 2.000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 60.800 pari a euro 31,40;    b) In  versione  proof:  da  1 a 100 pezzi L. 126.000 pari a euro 65,07;      da 101 a 1.000 pezzi L. 123.500 pari a euro 63,78;      oltre 1.000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 119.700 pari a euro 61,82.  Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.  La  Cassa  speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia",   all'Istituto   Poligrafico   e   Zecca   dello  Stato  i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.  |  
|   |                                 Art. 3.  L'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a consegnare, al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  due  esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.  Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 6 aprile 2001                                      p. Il direttore generale: Zodda  |  
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