IL DIRETTORE GENERALE                      delle politiche agricole                    ed agroindustriali nazionali
    Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari:  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;  Vista   la   richiesta   presentata  in  data  20 aprile  2000  dal laboratorio  ARPAT  -  Agenzia regionale per la protezione ambientale della  Toscana,  ubicato  in  Lucca,  via  Vallisneri  n.  6 volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di  avere  ottenuto  l'accreditamento  per l'effettuazione di singole prove  o  gruppi  di  prove  da organismo conforme alla norma europea EN 45003;  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;                             Autorizza:  Il   Laboratorio  ARPAT  -  Agenzia  regionale  per  la  protezione ambientale  della  Toscana,  ubicato  in  Lucca, via Vallisneri n. 6, nella  persona  del  responsabile dott. Vladimiro Giaconi ad eseguire analisi   ufficiali   nel  settore  oleico  per  l'intero  territorio nazionale.  Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.  L'autorizzazione  ha  validita'  triennale  e la domanda di rinnovo deve  essere  inoltrata  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.  Il  responsabile  del  laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 19 marzo 2001                                      Il direttore generale: Ambrosio  |