Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 140
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate";
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";
Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il biennio 2000-2001, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la polizia di Stato: SIULP-SIAP - Federazione SILP per la CGIL/UILPS - Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale-U.S.P.) - COISP; per la polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/polizia penitenziaria - CGIL/polizia penitenziaria - UIL/polizia penitenziaria - SINAPPE - Coordinamento sindacale SIALPE/SAG - Coordinamento nazionale polizia penitenziaria FFP CISAL; per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - CGIL/Corpo forestale dello Stato;
Visto lo "schema di provvedimento di concertazione" riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalle sezioni COCER carabinieri e COCER guardia di finanza; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;
Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, del legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esame delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;
Decreta:
Art. 1.
Area di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
recante "Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate", cosi' come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129 recante
"Disposizioni integrative e correttive pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio
1995, n. 122;
- Il decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129,
recante: "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto
di impiego del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate, a norma dell'articolo 18 della legge
28 luglio 1999, n. 266" e' pubblicato, nel testo
aggiornato, nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, e delle altre disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.".
"Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle
risorse agricole, alimentari e forestali o dai
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una
delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del
Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato individuate con decreto del Ministro per la
funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego in materia di accertamento
della maggiore rappresentativita' sindacale;
b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle
Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i
Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della
difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati,
alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina
ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.".
"Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure,
che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con
carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa
quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo
sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi
dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze
di polizia ad ordinamento militare e al personale delle
Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'articolo 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui al medesimo articolo 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si
svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti
delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la
formazione dello schema di provvedimento riguardante le
Forze di polizia ad ordinamento militare di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b).
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del
COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano
ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento
riguardante le Forze armate.
8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e
dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti
riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad
ordinamento militare e le Forze armate, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli
schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga
all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di
Stato.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti, per la parte
relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta
giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.".
- Si riporta l'articolo 17, comma 1 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri).:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo
n. 195/1995, come modificato dal decreto legislativo n.
129/2000 vedi note alle premesse.



 
Art. 2
Nuovi stipendi

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Lire
- Livello IV.... 86.000

Livello V.... 90.000

Livello VI.... 96.000

Livello VI-bis.... 100.500

Livello VII.... 105.000

Livello VII-bis.... 110.000

Livello VIII.... 115.000

Livello IX.... 126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.
3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Lire
- Livello IV.... |32.000

Livello V.... |34.000

Livello VI.... |36.000

Livello VI-bis.... |37.500

Livello VII.... |39.000

Livello VII-bis.... |41.000

Livello VIII.... |43.000

Livello IX.... |47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
- Livello IV.... |14.551.000

Livello V.... |15.853.000

Livello VI.... |17.523.000

Livello VI-bis.... |18.829.000

Livello VII.... |20.135.000

Livello VII-bis.... |21.583.000

Livello VIII.... |23.031.000

Livello IX.... |26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
16 marzo 1999, n. 254 reca: il "Recepimento dell'accordo
sindacale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e
del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia
ad ordinamento militare relativi al quadro normativo
1998-2001 ed la biennio economico 1998-99".
- Il testo degli articoli 1 e 2 e' il seguente:
"Art. 1 (Area di applicazione e durata). - (Omissis).
3. Dopo il periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente accordo sindacale, al personale di cui al comma 1
e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di
inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi
tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa
speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale,
detto importo e' pari al 50% del tasso di inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera A), del decreto
legislativo n. 195/1995.".
"Art. 2 (Nuovi stipendi) - 1. Gli stipendi stabiliti
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:

Lire
- Livello IV.... | 68.000 Livello V.... | 71.000 Livello VI.... | 77.000 Livello VI-bis.... | 80.000 Livello VII.... | 83.000 Livello VII-bis.... | 86.000 Livello VIII.... | 90.000 Livello IX.... | 101.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con
decorrenza 1o agosto 1999.
3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i
seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Lire
- Livello IV.... | 37.000 Livello V.... | 39.000 Livello VI.... | 42.000 Livello VI-bis.... | 43.500 Livello VII.... | 45.000 Livello VII-bis.... | 47.000 Livello VIII.... | 49.000 Livello IX.... | 55.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino
alla data del conseguimento degli incrementi di quello
successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime,
derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
- Livello IV.... | 13.519.000 Livello V.... | 14.773.000 Livello VI.... | 16.371.000 Livello VI-bis.... | 17.623.000 Livello VII.... | 18.875.000 Livello VII-bis.... | 20.263.000 Livello VIII.... | 21.651.000 Livello IX.... | 24.851.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo
assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione
previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.".



 
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1o luglio 2000.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22, recante: "Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato":
"Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi
di famiglia".
- Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge
11 luglio 1980, n. 312, pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n.
190, recante: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato":
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico) - Gli uffici che liquidano
gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei
nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al
perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi
comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in
possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui
presta servizio il personale interessato relative agli
elementi necessari per la determinazione del trattamento
stesso".



 
Art. 4
Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Qualifiche Lire
- - Vice questore aggiunto |e qualifiche equiparate |1.240.000

Commissario capo |e qualifiche equiparate |1.217.000

Commissario |e qualifiche equiparate |1.206.000

Vice commissario |e qualifiche equiparate |1.157.000

Ispettore superiore S.U.PS. |e qualifiche equiparate |1.178.000

Ispettore capo |e qualifiche equiparate |1.125.000

Ispettore |e qualifiche equiparate |1.090.000

Vice ispettore |e qualifiche equiparate |1.056.000

Sovrintendente capo |e qualifiche equiparate |1.085.000

Sovrintendente |e qualifiche equiparate |1.021.000

Vice sovrintendente |e qualifiche equiparate |1.016.000

Assistente capo |e qualifiche equiparate |914.000

Assistente |e qualifiche equiparate |832.000

Agente scelto |e qualifiche equiparate |761.000

Agente |e qualifiche equiparate |700.000



Nota all'art. 4:
Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c) del citato
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254 e' il seguente:
"Art. 4 (Indennita' pensionabile). - 1. Le misure
dell'indennita' di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono
rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate
nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
622) - b) (omissis);
c) dal 31 dicembre 1999
Qualifiche:

Lire
- Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate.... | 1.162.000 Commissario capo e qualifiche equiparate.... | 1.140.000 Commissario e qualifiche equiparate.... | 1.130.000 Vice commissario e qualifiche equiparate.... | 1.083.000 Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate.... | 1.103.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate.... | 1.053.000 Ispettore e qualifiche equiparate.... | 1.015.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate.... | 976.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate.... | 1.010.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate.... | 941.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate.... | 936.000 Assistente capo e qualifiche equiparate.... | 829.000 Assistente e qualifiche equiparate.... | 747.000 Agente scelto e qualifiche equiparate.... | 680.000 Agente e qualifiche equiparate.... | 622.000"



 
Art. 5.

Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
- - - Ispettore
superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Assistente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000.

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
- - - Vice questore
aggiunto e qualifiche equiparate 3.720.000 5.085.000 Commissario capo e qualifiche equiparate 3.300.000 5.085.000 Commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000 Vice commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 254/1999 e' il seguente:
"Art. 5 (Assegno funzionale). - 1. L'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle
misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 359/1996 e' fissato nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
Qualifiche:

Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
- - - Ispettore superiore S.U.P.S. e
qualifiche equiparate.... 1.820.000 2.675.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate.... 1.820.000 2.675.000 Ispettore e qualifiche equiparate.... 1.820.000 2.675.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate.... 1.820.000 2.675.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate.. 1.785.000 2.625.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate.... 1.785.000 2.625.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate. 1.785.000 2.625.000 Assistente capo e qualifiche equiparate.... 1.365.000 1.785.000 Assistente e qualifiche equiparate.... 1.365.000 1.785.000 Agente scelto e qualifiche equiparate.... 1.365.000 1.785.000 Agente e qualifiche equiparate.... 1.365.000 1.785.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o
qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e
per i funzionari del Corpo forestale dello Stato,
provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,
nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 359/1996 e' fissato nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche:

Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
- - - Vice questore aggiunto e
qualifiche equiparate.... 3.360.000 4.725.000 Commissario capo e qualifiche equiparate.... 2.940.000 4.725.000 Commissario e qualifiche equiparate.... 2.205.000 2.835.000 Vice commissario.... 2.205.000 2.835.000
3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al
personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
data di maturazione della prevista anzianita', escludendo
dal computo degli anni compresi nel periodo suddetto in cui
il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare
piu' grave della deplorazione o in giudizio complessivo
inferiore a Buono.".



 
Art. 6.
Trattamento di missione
1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.



Nota all'art. 6:
Si trascrive di seguito il testo dell'art. 6, comma 3,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254.
"Art. 6 (Trattamento di missione). - (Omissis).
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete,
limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria
di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a
condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la
durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e'
comulabile con il compenso per il lavoro straordinario. La
spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle
singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di
bilancio".



 
Art. 7.
Servizi esterni ed ordine pubblico in sede
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.



Note all'art. 7:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, reca: il "Recepimento dell'accordo sindacale
del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di
polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza). Si
trascrive di seguito il testo dell'art. 9:
"Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). -
1. A decorrere dal 1o novembre 1995 al personale impiegato
in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di
ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di
vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti da
personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto
un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al
personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in
servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali
di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in
altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui
all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come
rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
505, sono incrementate di lire 2.500 lorde per ogni
turno.".
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
"Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso giornaliero
di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile che
eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta,
traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche'
tutela della normativa in materia di poste e
telecomunicazioni, impiegato in turni e sulla base di
ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici
o presso enti e strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1999, le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui
all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come
rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
505 e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate
di lire 1.000 lorde per ogni turno.".
- La legge 27 maggio 1977, n. 284, reca: "Adeguamento e
riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al
personale civile degli istituti penitenziari". Il testo
dell'art. 5 e' il seguente:
"Art. 5. - La tabella allegata alla legge 22 dicembre
1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico
del personale delle Forze di polizia impiegate in sede in
servizi di sicurezza pubblica, e' costituita dalla
seguente:

Lire
- Ispettori - Generali Capi - Questori - Vice Questori - Vice Questori Aggiunti - Commissari Capi - Commissari - Ufficiali Generali e Ufficiali Superiori.... 4.000 Ufficiali Inferiori.... 3.500 Marescialli.... 3.000 Brigadieri, Vicebrigadieri e gradi
corrispondenti.... 2.500 Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti,
Allievi Carabinieri e gradi corrispondenti.... 2.000

Il limite di spesa di cui all'ultima parte
dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e'
elevato a lire 1.500 milioni.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 505 reca: "Adeguamento di
alcune indennita' spettanti alle Forze di polizia". Il
testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3. - A decorrere dalla data indicata
nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento
economico spettante al personale delle Forze di polizia
impiegato in sede in servizi di sicurezza e dell'indennita'
giornaliera per i servizi collettivi in ordine pubblico
fuori sede, di cui agli artt. 5 e 6 della legge 27 maggio
1977, n. 284.".



 
Art. 8.
Indennita' di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.



Note all'art. 8:
- Si trascrive di seguito il testo dell'art. 12, comma
1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254:
"Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
1. A decorrere dal 30 novembre 1990, al personale impiegato
in turno di servizi che si effettua tra le ore 22 e le ore
6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica, n. 359/1996 e'
rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna
ora".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
1996, n. 359, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1996, n. 160, reca:
"Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio
1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale
non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della
guardia di finanza) a seguito dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio
1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997
per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli
aspetti retributivi". Si trascrive il testo dell'art. 8,
comma 2:
"Art. 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
(Omissis).
2. A decorrere dal 1o ottobre 1996 al personale
impiegato in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma
1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda
di lire 11.500 per ogni turno".



 
Art. 9.
Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.



Nota all'art. 9:
- Si riporta la tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, recante:
"Criteri e misure per l'attribuzione al personale della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 18-bis,
della legge 21 novembre 1987, n. 472, delle indennita'
previste dagli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983,
n. 78":
"Tabella A
MISURE MENSILI INDENNITA' DI IMBARCO
PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Gradi Misure
- - Dal grado di Generale a quello
di brigadiere con almeno
14 anni di servizio. (a) 30 per cento della misura
indicata al n. 1 della tabella
I allegata alla legge 23 marzo
1983, n. 78 e successive modi-
ficazioni, per il personale
imbarcato sulle unità inferiori
a 40 tonnellate di dislocamento
o con velocità inferiore ai
40 nodi.
(b) 45 per cento della misura
indicata al n. 1 della tabella
I allegata alla legge 23 marzo
1983, n. 78 e successive modi-
ficazioni, per il personale
imbarcato sulle unità superiori
a 40 tonnellate di dislocamento
o con velocità superiore ai 40
nodi. Dal grado di brigadiere con
meno di 14 anni di servizio
a quello di finanziere. (a) 30 per cento della misura
indicata al n. 1 della tabella
I allegata alla legge 23 marzo
1983, n. 78 e successive modi-
ficazioni, per il personale
imbarcato sulle unità inferiori
a 40 tonnellate di dislocamento
o con velocità inferiore ai
40 nodi.
(b) 45 per cento della misura
indicata al n. 1 della tabella
I allegata alla legge 23 marzo
1983, n. 78 e successive modi-
ficazioni, per il personale
imbarcato sulle unità superiori
a 40 tonnellate di dislocamento
o con velocità superiore ai
40 nodi.".



 
Art. 10.
Indennita' di bilinguismo
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua:
Lire
-
Attestato A.... 408.000
Attestato B.... 340.000
Attestato C.... 272.000
Attestato D.... 245.000.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Lire
-
Prima fascia.... 408.000
Seconda fascia.... 340.000
Terza fascia.... 272.000
Quarta fascia.... 245.000.



Note all'art. 10:
- La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, reca: "Indennita'
speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti
civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni
con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze
Armate e dai Corpi organizzati militarmente in servizio
nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in
Trento ed aventi competenza regionale". Si trascrive il
testo dell'art. 1:
"Art. 1 - Ferme restando le disposizioni dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di
attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della
lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici
uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli
delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai
magistrati dell'ordine giuridico e della Corte dei conti,
ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze Armate ed ai
Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia
di Bolzano o uffici sedenti in Trento e aventi competenza
regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta
l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge,
viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua,
cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti
misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i
magistrati e gli ufficiali: L. 30.000;
b) per il personale delle carriere di concetto e
equiparate: L. 25.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed
equiparate ed i sottufficiali: L. 20.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed
equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e
giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente
personale militare: L. 18.000.
Detta indennita' da corrispondersi mensilmente, non e'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,
anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli
indicati nel primo comma del presente articolo".
- Il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino Alto Adige recanti integrazioni e
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli
uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego".
- Si riporta il testo del decreto del Ministro del
tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle
misure dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta
al personale dei vari comparti del pubblico impiego in
servizio presso uffici o enti ubicati nella regione
Trentino-Alto Adige", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47:
"A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure
dell'indennita' speciale di seconda lingua sono
rideterminate come segue:
da L. 301.278 a L. 337.130;
da L. 251.065 a L. 280.942;
da L. 200.852 a L. 224.753;
da L. 180.766 a L. 202.277".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 maggio 1988, n. 287 reca: "Norme per la corresponsione
dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti
del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti
ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle
d'Aosta". Il testo dell'art. 3 recita:
"Art. 3. - 1. Ai dipendenti indicati nell'articolo 1,
che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento
della conoscenza della lingua francese, viene attribuita
l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con
tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili
lorde per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il
4 settembre 1986:
prima fascia: personale inquadrato al settimo livello
retributivo e superiori: L. 210.405;
seconda fascia: personale inquadrato al quinto e
sesto livello retributivo: L. 175.338;
terza fascia: personale inquadrato al quarto e terzo
livello retributivo: L. 140.270;
quarta fascia: personale inquadrato al secondo e
primo livello retributivo: L. 125.243.
A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene
corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:

Lire
-
Prima fascia:.... 241.965;
Seconda fascia:.... 201.638;
Terza fascia:.... 161.310;
Quarta fascia:.... 145.179.

2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non
e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione
anche temporanea in sedi od uffici non ubicati nel
territorio della regione della Valle d'Aosta.
3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata
ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni
dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio
precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le
modalita' previste dall'articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n. 454".
- Si riporta il testo del decreto del Ministro del
tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle
misure dell'indennita' di bilinguismo, dovuta al personale
dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso
uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del
26 febbraio 1993, n. 47:
"A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure
dell'indennita' di bilinguismo di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio
1988, n. 287, sono rideterminate come segue:
Prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130;
Seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942;
Terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753;
Quarta fascia: da L. 180.766 a L. 202.277".



 
Art. 11.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementato:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.



Note all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 254/1999:
"Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni forza di polizia ad
ordinamento civile e' costituito un Fondo unico per
l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle
seguenti risorse economiche:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
dello 0,8% di cui all'articolo 2, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 449;
b) i risparmi di spesa di gestione nelle misure e nei
limiti previsti dall'articolo 43 comma 7 della legge
27 dicembre 1997 n. 449;
c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi per promuovere
miglioramenti dell'efficienza dei servizi;
d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario
previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) l'importo pro-quota di cui al comma 2
dell'articolo 10.".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488 reca: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)". Si riporta il
testo dell'art. 19:
"Art. 19 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le successive modificazioni, la
spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relative ai rinnovi
contrattuali del personale dipendente dei comparti
ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ed
ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata,
rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761
miliardi e in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da
destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i
provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo
ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da
un'area funzionale all'altra, continuano ad essere
finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di
amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla
contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per
gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate rispettivamente
in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850
miliardi. Per le finalita' di cui all'articolo 19 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire
100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata
nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale
delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale
dirigente delle Forze armate e delle forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. (Omissis).
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive
degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)". Si riporta il testo
dell'art. 50:
"Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la
spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale
dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della
scuola, e' rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e
2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da
destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il
personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
il processo di attuazione dell'autonomia scolastica,
l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della
funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale
docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza
scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo
Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita',
degli obiettivi di valorizzazione professionale della
funzione docente e' autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire
400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa
sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000
destinate alla carriera professionale dei docenti del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in
relazione al nuovo assetto retributivo del personale
dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100
miliardi finalizzata anche all'incremento e alle
perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui
lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i
dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello
dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla
base dei criteri perequativi definiti con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per
le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il
definitivo completamento del processo di perequazione
retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio
1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al
personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi
destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal
1o gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di
arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa,
ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei
riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione
delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di
avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il
trattamento economico complessivo annuo pari a quello
spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5
della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma
dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si
intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni
efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorita'
giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla
predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni
caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti
pagamenti sulla base delle predette decisioni o
provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della
specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei
Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge
23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli artt. 1,3, 4 e 5 della
legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo e
copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere
non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1
dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente
adeguamento degli uffici centrali e periferici di
corrispondente livello dell'Amministrazione penitenziaria.
Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso
articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma
7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle
lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le
spese per i consumi intermedi non aventi natura
obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi
ed armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno,
delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e
forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi
a decorrere dall'anno 2001 rispettivamente nelle seguenti
misure: 43%, 27%, 14%, 14% e 2%. Le spese cosi' ridotte non
possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio
dello stato per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera
b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata
legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino
delle carriere non direttive del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono
prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il
termine per l'espressione del parere sugli schemi del
decreto legislativo da parte della competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo
di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche di
ruoli della polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1982, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al
decreto legislativo 31 maggio 2000 n. 146, e' fissato in
2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002".



 
Art. 12.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.



Note all'art. 12:
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395 e' citato nelle note all'articolo 7.
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
10 maggio 1996, n. 359, e' citato nelle note
all'articolo 8.
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254 e' citato nelle note all'articolo 2.



 
Art. 13.
Area di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129, il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.



Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n.
195/1995, come modificato dal decreto legislativo n.
129/2000 vedi note alle premesse.



 
Art. 14
Nuovi stipendi

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Lire
- Livello V.... 90.000

Livello VI.... 96.000

Livello VI-bis.... 100.500

Livello VII.... 105.000

Livello VII-bis.... 110.000

Livello VIII.... 115.000

Livello IX.... 126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.
3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Lire
- Livello V.... 34.000

Livello VI.... 36.000

Livello VI-bis.... 37.500

Livello VII.... 39.000

Livello VII-bis.... 41.000

Livello VIII.... 43.000

Livello IX.... 47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
- Livello V.... 15.853.000

Livello VI.... 17.523.000

Livello VI-bis.... 18.829.000

Livello VII.... 20.135.000

Livello VII-bis.... 21.583.000

Livello VIII.... 23.031.000

Livello IX.... 26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.



Note all'art. 14:
- L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, recante:
"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999", ha rideterminato i valori stipendiali. Si
riporta il testo del comma 5:
"Art. 42 (Nuovi stipendi). - (Omissis);
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime,
derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
-
Livello V .... 4.773.000
Livello VI .... 16.371.000
Livello VI-bis .... 17.623.000
Livello VII .... 18.875.000
Livello VII-bis .... 20.263.000
Livello VIII .... 21.651.000
Livello IX .... 24.851.000".

- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica, n. 254/1999:
"Art. 41 (Area di applicazione e durata). - (Omissis);
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara'
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del
tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita'
integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per
cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere
erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti
dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 195 del 1995".



 
Art. 15.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riportato nelle
note all'articolo 3.
- Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n.
312, e' riportato nelle note all'art. 3.



 
Art. 16
Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Gradi Lire
- - Tenente colonnello.... 1.240.000

Maggiore.... 1.217.000

Capitano.... 1.206.000

Tenente.... 1.157.000

Sottotenente.... 1.123.000

Maresciallo aiutante S.U.P.S. e Maresciallo aiutante.... 1.178.000

Maresciallo capo.... 1.125.000

Maresciallo ordinario.... 1.090.000

Maresciallo.... 1.056.000

Brigadiere capo.... 1.085.000

Brigadiere.... 1.021.000

Vice brigadiere.... 1.016.000

Appuntato scelto.... 914.000

Appuntato.... 832.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto.... 761.000

Carabiniere e finanziere.... 700.000



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 44, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999, e' il
seguente:
"c) dal 1o dicembre 1999

Gradi Lire
- - Tenente colonnello.... | 1.162.000 Maggiore.... | 1.140.000 Capitano.... | 1.130.000 Tenente.... | 1.083.000 Sottotenente.... | 1.043.000 Maresciallo aiutante S.U.P.S. e | maresciallo aiutante.... | 1.103.000 Maresciallo capo.... | 1.053.000 Maresciallo ordinario.... | 1.015.000 Maresciallo.... | 976.000 Brigadiere capo.... | 1.010.000 Brigadiere.... | 941.000 Vice brigadiere.... | 936.000 Appuntato scelto.... | 829.000 Appuntato.... | 747.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto.... | 680.000 Carabiniere e finanziere.... | 622.000"



 
Art. 17.
Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
- - - Maresciallo aiutante S.U.P.S.
e maresciallo aiutante 2.180.000 3.035.000 Maresciallo capo 2.180.000 3.035.000 Maresciallo ordinario 2.180.000 3.035.000 Maresciallo 2.180.000 3.035.000 Brigadiere capo 2.145.000 2.985.000 Brigadiere 2.145.000 2.985.000 Vice brigadiere 2.145.000 2.985.000 Appuntato scelto 1.725.000 2.145.000 Appuntato 1.725.000 2.145.000 Carabiniere scelto e
finanziere scelto 1.725.000 2.145.000 Carabiniere e finanziere 1.725.000 2.145.000.

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
- - - Tenente colonnello 3.720.000 5.085.000 Maggiore 3.300.000 5.085.000 Capitano 2.565.000 3.195.000 Tenente 2.565.000 3.195.000 Sottotenente 2.565.000 3.195.000.



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 254/1999:
"Art. 45 (Assegno funzionale). - 1. Gli assegni
funzionali pensionabili di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,
nelle misure derivanti dall'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono
fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente
al compimento degli anni di servizio sono indicati:
Qualifiche:

Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
- - - Carabiniere e finanziere.... 1.365.000 1.785.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto.... 1.365.000 1.785.000 Appuntato.... 1.365.000 1.785.000 Appuntato scelto.... 1.365.000 1.785.000 Vice brigadiere.... 1.785.000 2.625.000 Brigadiere.... 1.785.000 2.625.000 Brigadiere capo.... 1.785.000 2.625.000 Maresciallo.... 1.820.000 2.675.000 Maresciallo ordinario.... 1.820.000 2.675.000 Maresciallo capo.... 1.820.000 2.675.000 Maresciallo aiutante S.U.P.S. e
Maresciallo aiutante.... 1.820.000 2.675.000

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori,
gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996,
n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
Qualifiche:

Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
- - - Sottotenente.... 2.205.000 2.835.000 Tenente.... 2.205.000 2.835.000 Capitano.... 2.205.000 2.835.000 Maggiore.... 2.940.000 4.725.000 Tenente Colonnello.... 3.360.000 4.725.000

3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al
personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
data di maturazione della prevista anzianita', escludendo
dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui
il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a "nella media".



 
Art. 18.
Trattamento di missione
1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999:
"Art. 46 (Trattamento di missione). - (Omissis);
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete,
limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria
di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a
condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la
durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e'
cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La
spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle
singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di
bilancio". "Omissis".



 
Art. 19.
Servizi esterni ed ordine pubblico in sede
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 22 settembre 1995, n. 222, recante:
"Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)":
"Art. 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1o novembre 1995, al personale
impiegato nei servizi esterni organizzati in turni sulla
base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un
compenso giornaliero pari a lire. 5.100 lorde.
2. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui
all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come
rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
505, sono incrementate di lire. 2.500 lorde per ogni
turno".
- Il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 254/1999 e' il seguente:
"Art. 50. (Servizi esterni ed ordine pubblico in
sede).- 1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso
giornaliero di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
spetta anche al personale del Corpo della Guardia di
finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla
base di ordini formali di servizio che esercita
precipuamente attivita' nel campo della verifica e
controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela
degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno
dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1,
con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui
all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente
attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta
alla criminalita', nonche' tutela delle normative in
materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria,
impiegato in turni e sulla base di ordini formali di
servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e
strutture di terzi.
3. A decorrere dal 1o gennaio 1999 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui
all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come
rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
505, e dall'articolo 42, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono
incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno".
- Il testo dell'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n.
284, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno
1977, n. 158, recante: "Adeguamento e riordinamento di
indennita' alle Forze di polizia e al personale civile
degli istituti penitenziari", e' il seguente:
"Art. 5 - La tabella allegata alla legge 22 dicembre
1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico
del personale delle Forze di polizia impiegate in sede in
servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla
seguente:
Ispettori generali capi - Questori - Vice questori -
Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari -
Ufficiali generali e ufficiali superiori: L. 4.000;
Ufficiali inferiori: L. 3.500;
Marescialli: L. 3.000;
Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti: L.
2.500;
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi
carabinieri e gradi corrispondenti: L. 2.000.
Il limite di spesa di cui all'ultima parte
dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e'
elevato a lire 1.500 milioni".
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
505, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre
1978, n. 247, recante: "Adeguamento di alcune indennita'
spettanti alle Forze di polizia", e' il seguente:
"Art. 3. - A decorrere dalla data indicata
nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento
economico spettante al personale delle Forze di polizia
impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e
dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di
ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6
della legge 27 maggio 1977, n. 284".



 
Art. 20.
Indennita' di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 51, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 254/1999 e' il seguente:
"Art. 51 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
1. A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato
in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore
6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e'
rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna
ora".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e'
il seguente:
"Art. 17 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
(Omissis).
2. A decorrere dal 1o ottobre 1996 al personale che
presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al
comma 1 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1995 e' rideterminata nella misura
lorda di L. 11.500 per ogni turno".



 
Art. 21.
Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.



Nota all'art. 21:
- La tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 11 ottobre 1988, e' riportata nella nota
all'articolo 9.



 
Art. 22.
Indennita' di bilinguismo
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua:

lire
-
Attestato A .... 408.000
Attestato B .... 340.000
Attestato C .... 272.000
Attestato D .... 245.000.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

lire
-
Prima fascia.... 408.000
Seconda fascia.... 340.000
Terza fascia.... 272.000
Quarta fascia.... 245.000.



Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n.
1165 e' riportato nelle note all'articolo 10.
- Il testo del decreto del Ministro del tesoro
22 dicembre 1992 e' riportato nelle note all'articolo 10.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 e'
riportato nelle note all'articolo 10.
- Il testo del decreto del Ministro del tesoro
22 dicembre 1992 e' riportato nelle note all'articolo 10.



 
Art. 23.
Efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono cosi' incrementate:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 254/1999.
"Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono
finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a
promuovere reali e significativi miglioramenti
dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola
amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di
competenza, le risorse derivanti da:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 449;
b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
c) specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario
previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2
dell'articolo 49.
2. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' operative e di funzionamento individuate dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi
Comandanti generali, previa informazione alle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo
59, sono annualmente determinati i criteri per la
destinazione, la utilizzazione delle risorse indicate al
comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le
modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei
compensi previsti dal presente articolo.
4. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata.".
- Il testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 e' riportato nelle note all'art. 11.
- Il testo dell'articolo 50 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e' riportato nelle note all'articolo 11.



 
Art. 24.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.



Note all'art. 24:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, vedi note all'articolo
12.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, vedi note all'articolo
12.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, vedi note all'articolo
12.



 
Art. 25.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Tabella I
Articoli 11 e 23

Anno 2000 Anno 2000
(in milioni) (in milioni)
- - Polizia di Stato .... 11.150 - Corpo della polizia penitenziaria .... 3.940 - Corpo forestale dello Stato .... 820 800 Arma dei carabinieri .... 12.190 18.000 Corpo della guardia di finanza .... 6.990 17.000
Totali 35.090 35.800

N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bianco, Ministro dell'interno
Mattarella, Ministro della difesa
Del Turco, Ministro delle finanze
Fassino, Ministro della giustizia
Pecoraro Scanio, Ministro per le
politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 154
 
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