Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 140 |
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate"; Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate; Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)"; Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il biennio 2000-2001, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la polizia di Stato: SIULP-SIAP - Federazione SILP per la CGIL/UILPS - Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale-U.S.P.) - COISP; per la polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/polizia penitenziaria - CGIL/polizia penitenziaria - UIL/polizia penitenziaria - SINAPPE - Coordinamento sindacale SIALPE/SAG - Coordinamento nazionale polizia penitenziaria FFP CISAL; per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - CGIL/Corpo forestale dello Stato; Visto lo "schema di provvedimento di concertazione" riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalle sezioni COCER carabinieri e COCER guardia di finanza; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato; Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000); Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001); Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, del legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esame delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali; Decreta: Art. 1. Area di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate", cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129 recante "Disposizioni integrative e correttive pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122; - Il decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266" e' pubblicato, nel testo aggiornato, nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118. - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.". "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale; b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.". "Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'articolo 2, nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate. 8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.". - Si riporta l'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 195/1995, come modificato dal decreto legislativo n. 129/2000 vedi note alle premesse.
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| Art. 2 Nuovi stipendi
1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Lire - Livello IV.... 86.000
Livello V.... 90.000
Livello VI.... 96.000
Livello VI-bis.... 100.500
Livello VII.... 105.000
Livello VII-bis.... 110.000
Livello VIII.... 115.000
Livello IX.... 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Lire - Livello IV.... |32.000
Livello V.... |34.000
Livello VI.... |36.000
Livello VI-bis.... |37.500
Livello VII.... |39.000
Livello VII-bis.... |41.000
Livello VIII.... |43.000
Livello IX.... |47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Lire - Livello IV.... |14.551.000
Livello V.... |15.853.000
Livello VI.... |17.523.000
Livello VI-bis.... |18.829.000
Livello VII.... |20.135.000
Livello VII-bis.... |21.583.000
Livello VIII.... |23.031.000
Livello IX.... |26.363.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254 reca: il "Recepimento dell'accordo sindacale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadro normativo 1998-2001 ed la biennio economico 1998-99". - Il testo degli articoli 1 e 2 e' il seguente: "Art. 1 (Area di applicazione e durata). - (Omissis). 3. Dopo il periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente accordo sindacale, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al 50% del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995.". "Art. 2 (Nuovi stipendi) - 1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Lire - Livello IV.... | 68.000 Livello V.... | 71.000 Livello VI.... | 77.000 Livello VI-bis.... | 80.000 Livello VII.... | 83.000 Livello VII-bis.... | 86.000 Livello VIII.... | 90.000 Livello IX.... | 101.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1o agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Lire - Livello IV.... | 37.000 Livello V.... | 39.000 Livello VI.... | 42.000 Livello VI-bis.... | 43.500 Livello VII.... | 45.000 Livello VII-bis.... | 47.000 Livello VIII.... | 49.000 Livello IX.... | 55.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di quello successivo. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Lire - Livello IV.... | 13.519.000 Livello V.... | 14.773.000 Livello VI.... | 16.371.000 Livello VI-bis.... | 17.623.000 Livello VII.... | 18.875.000 Livello VII-bis.... | 20.263.000 Livello VIII.... | 21.651.000 Livello IX.... | 24.851.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.".
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| Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1o luglio 2000.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato": "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia". - Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190, recante: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato": "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico) - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".
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| Art. 4 Indennita' pensionabile
1. Le misure dell'indennita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche Lire - - Vice questore aggiunto |e qualifiche equiparate |1.240.000
Commissario capo |e qualifiche equiparate |1.217.000
Commissario |e qualifiche equiparate |1.206.000
Vice commissario |e qualifiche equiparate |1.157.000
Ispettore superiore S.U.PS. |e qualifiche equiparate |1.178.000
Ispettore capo |e qualifiche equiparate |1.125.000
Ispettore |e qualifiche equiparate |1.090.000
Vice ispettore |e qualifiche equiparate |1.056.000
Sovrintendente capo |e qualifiche equiparate |1.085.000
Sovrintendente |e qualifiche equiparate |1.021.000
Vice sovrintendente |e qualifiche equiparate |1.016.000
Assistente capo |e qualifiche equiparate |914.000
Assistente |e qualifiche equiparate |832.000
Agente scelto |e qualifiche equiparate |761.000
Agente |e qualifiche equiparate |700.000
Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c) del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e' il seguente: "Art. 4 (Indennita' pensionabile). - 1. Le misure dell'indennita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi: 622) - b) (omissis); c) dal 31 dicembre 1999 Qualifiche:
Lire - Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate.... | 1.162.000 Commissario capo e qualifiche equiparate.... | 1.140.000 Commissario e qualifiche equiparate.... | 1.130.000 Vice commissario e qualifiche equiparate.... | 1.083.000 Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate.... | 1.103.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate.... | 1.053.000 Ispettore e qualifiche equiparate.... | 1.015.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate.... | 976.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate.... | 1.010.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate.... | 941.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate.... | 936.000 Assistente capo e qualifiche equiparate.... | 829.000 Assistente e qualifiche equiparate.... | 747.000 Agente scelto e qualifiche equiparate.... | 680.000 Agente e qualifiche equiparate.... | 622.000"
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| Art. 5.
Assegno funzionale 1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - - Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Assistente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000.
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - - Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 3.720.000 5.085.000 Commissario capo e qualifiche equiparate 3.300.000 5.085.000 Commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000 Vice commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 254/1999 e' il seguente: "Art. 5 (Assegno funzionale). - 1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 359/1996 e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche:
Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - - Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate.... 1.820.000 2.675.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate.... 1.820.000 2.675.000 Ispettore e qualifiche equiparate.... 1.820.000 2.675.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate.... 1.820.000 2.675.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate.. 1.785.000 2.625.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate.... 1.785.000 2.625.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate. 1.785.000 2.625.000 Assistente capo e qualifiche equiparate.... 1.365.000 1.785.000 Assistente e qualifiche equiparate.... 1.365.000 1.785.000 Agente scelto e qualifiche equiparate.... 1.365.000 1.785.000 Agente e qualifiche equiparate.... 1.365.000 1.785.000
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 359/1996 e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche:
Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - - Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate.... 3.360.000 4.725.000 Commissario capo e qualifiche equiparate.... 2.940.000 4.725.000 Commissario e qualifiche equiparate.... 2.205.000 2.835.000 Vice commissario.... 2.205.000 2.835.000 3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo degli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o in giudizio complessivo inferiore a Buono.".
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| Art. 6. Trattamento di missione 1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.
Nota all'art. 6: Si trascrive di seguito il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. "Art. 6 (Trattamento di missione). - (Omissis). 3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' comulabile con il compenso per il lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio".
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| Art. 7. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno. 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
Note all'art. 7: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, reca: il "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza). Si trascrive di seguito il testo dell'art. 9: "Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995 al personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti da personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde. 2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati. 3. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di lire 2.500 lorde per ogni turno.". - Si trascrive il testo dell'art. 11 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254: "Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e telecomunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi. 2. A decorrere dal 1o gennaio 1999, le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.". - La legge 27 maggio 1977, n. 284, reca: "Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari". Il testo dell'art. 5 e' il seguente: "Art. 5. - La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle Forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' costituita dalla seguente:
Lire - Ispettori - Generali Capi - Questori - Vice Questori - Vice Questori Aggiunti - Commissari Capi - Commissari - Ufficiali Generali e Ufficiali Superiori.... 4.000 Ufficiali Inferiori.... 3.500 Marescialli.... 3.000 Brigadieri, Vicebrigadieri e gradi corrispondenti.... 2.500 Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti, Allievi Carabinieri e gradi corrispondenti.... 2.000
Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni.". - La legge 5 agosto 1978, n. 505 reca: "Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle Forze di polizia". Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3. - A decorrere dalla data indicata nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle Forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi in ordine pubblico fuori sede, di cui agli artt. 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284.".
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| Art. 8. Indennita' di presenza notturna e festiva
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.
Note all'art. 8: - Si trascrive di seguito il testo dell'art. 12, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254: "Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal 30 novembre 1990, al personale impiegato in turno di servizi che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 359/1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1996, n. 160, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza) a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997 per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi". Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 2: "Art. 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - (Omissis). 2. A decorrere dal 1o ottobre 1996 al personale impiegato in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di lire 11.500 per ogni turno".
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| Art. 9. Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.
Nota all'art. 9: - Si riporta la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, recante: "Criteri e misure per l'attribuzione al personale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 18-bis, della legge 21 novembre 1987, n. 472, delle indennita' previste dagli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78": "Tabella A MISURE MENSILI INDENNITA' DI IMBARCO PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Gradi Misure - - Dal grado di Generale a quello di brigadiere con almeno 14 anni di servizio. (a) 30 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità inferiore ai 40 nodi. (b) 45 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità superiore ai 40 nodi. Dal grado di brigadiere con meno di 14 anni di servizio a quello di finanziere. (a) 30 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità inferiore ai 40 nodi. (b) 45 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità superiore ai 40 nodi.".
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| Art. 10. Indennita' di bilinguismo 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua: Lire - Attestato A.... 408.000 Attestato B.... 340.000 Attestato C.... 272.000 Attestato D.... 245.000.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Lire - Prima fascia.... 408.000 Seconda fascia.... 340.000 Terza fascia.... 272.000 Quarta fascia.... 245.000.
Note all'art. 10: - La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, reca: "Indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze Armate e dai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale". Si trascrive il testo dell'art. 1: "Art. 1 - Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'ordine giuridico e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze Armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti misure: a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: L. 30.000; b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate: L. 25.000; c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: L. 20.000; d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare: L. 18.000. Detta indennita' da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo". - Il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego". - Si riporta il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle misure dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Trentino-Alto Adige", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47: "A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue: da L. 301.278 a L. 337.130; da L. 251.065 a L. 280.942; da L. 200.852 a L. 224.753; da L. 180.766 a L. 202.277". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 reca: "Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta". Il testo dell'art. 3 recita: "Art. 3. - 1. Ai dipendenti indicati nell'articolo 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986: prima fascia: personale inquadrato al settimo livello retributivo e superiori: L. 210.405; seconda fascia: personale inquadrato al quinto e sesto livello retributivo: L. 175.338; terza fascia: personale inquadrato al quarto e terzo livello retributivo: L. 140.270; quarta fascia: personale inquadrato al secondo e primo livello retributivo: L. 125.243. A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
Lire - Prima fascia:.... 241.965; Seconda fascia:.... 201.638; Terza fascia:.... 161.310; Quarta fascia:.... 145.179.
2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione anche temporanea in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione della Valle d'Aosta. 3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454". - Si riporta il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle misure dell'indennita' di bilinguismo, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47: "A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' di bilinguismo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue: Prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130; Seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942; Terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753; Quarta fascia: da L. 180.766 a L. 202.277".
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| Art. 11. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementato: a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario; b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.
Note all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 254/1999: "Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile e' costituito un Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche: a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8% di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449; b) i risparmi di spesa di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'articolo 43 comma 7 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi; d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio; e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10.". - La legge 23 dicembre 1999, n. 488 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)". Si riporta il testo dell'art. 19: "Art. 19 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relative ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ed ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate rispettivamente in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle forze di polizia. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. (Omissis). 5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". Si riporta il testo dell'art. 50: "Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi. 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita', degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente e' autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1o gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base delle predette decisioni o provvedimenti. 5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale. 6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d): a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli artt. 1,3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero; d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'Amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto. 10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per i consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi ed armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001 rispettivamente nelle seguenti misure: 43%, 27%, 14%, 14% e 2%. Le spese cosi' ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello stato per l'anno 2001. 11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi del decreto legislativo da parte della competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni. 12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche di ruoli della polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1982, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 31 maggio 2000 n. 146, e' fissato in 2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002".
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| Art. 12. Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.
Note all'art. 12: - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e' citato nelle note all'articolo 7. - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' citato nelle note all'articolo 8. - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e' citato nelle note all'articolo 2.
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| Art. 13. Area di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129, il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 195/1995, come modificato dal decreto legislativo n. 129/2000 vedi note alle premesse.
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| Art. 14 Nuovi stipendi
1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Lire - Livello V.... 90.000
Livello VI.... 96.000
Livello VI-bis.... 100.500
Livello VII.... 105.000
Livello VII-bis.... 110.000
Livello VIII.... 115.000
Livello IX.... 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Lire - Livello V.... 34.000
Livello VI.... 36.000
Livello VI-bis.... 37.500
Livello VII.... 39.000
Livello VII-bis.... 41.000
Livello VIII.... 43.000
Livello IX.... 47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Lire - Livello V.... 15.853.000
Livello VI.... 17.523.000
Livello VI-bis.... 18.829.000
Livello VII.... 20.135.000
Livello VII-bis.... 21.583.000
Livello VIII.... 23.031.000
Livello IX.... 26.363.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
Note all'art. 14: - L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, recante: "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", ha rideterminato i valori stipendiali. Si riporta il testo del comma 5: "Art. 42 (Nuovi stipendi). - (Omissis); 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Lire - Livello V .... 4.773.000 Livello VI .... 16.371.000 Livello VI-bis .... 17.623.000 Livello VII .... 18.875.000 Livello VII-bis .... 20.263.000 Livello VIII .... 21.651.000 Livello IX .... 24.851.000".
- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 254/1999: "Art. 41 (Area di applicazione e durata). - (Omissis); 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995".
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| Art. 15. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riportato nelle note all'articolo 3. - Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' riportato nelle note all'art. 3.
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| Art. 16 Indennita' pensionabile
1. Le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Gradi Lire - - Tenente colonnello.... 1.240.000
Maggiore.... 1.217.000
Capitano.... 1.206.000
Tenente.... 1.157.000
Sottotenente.... 1.123.000
Maresciallo aiutante S.U.P.S. e Maresciallo aiutante.... 1.178.000
Maresciallo capo.... 1.125.000
Maresciallo ordinario.... 1.090.000
Maresciallo.... 1.056.000
Brigadiere capo.... 1.085.000
Brigadiere.... 1.021.000
Vice brigadiere.... 1.016.000
Appuntato scelto.... 914.000
Appuntato.... 832.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto.... 761.000
Carabiniere e finanziere.... 700.000
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 44, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999, e' il seguente: "c) dal 1o dicembre 1999
Gradi Lire - - Tenente colonnello.... | 1.162.000 Maggiore.... | 1.140.000 Capitano.... | 1.130.000 Tenente.... | 1.083.000 Sottotenente.... | 1.043.000 Maresciallo aiutante S.U.P.S. e | maresciallo aiutante.... | 1.103.000 Maresciallo capo.... | 1.053.000 Maresciallo ordinario.... | 1.015.000 Maresciallo.... | 976.000 Brigadiere capo.... | 1.010.000 Brigadiere.... | 941.000 Vice brigadiere.... | 936.000 Appuntato scelto.... | 829.000 Appuntato.... | 747.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto.... | 680.000 Carabiniere e finanziere.... | 622.000"
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| Art. 17. Assegno funzionale 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - - Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante 2.180.000 3.035.000 Maresciallo capo 2.180.000 3.035.000 Maresciallo ordinario 2.180.000 3.035.000 Maresciallo 2.180.000 3.035.000 Brigadiere capo 2.145.000 2.985.000 Brigadiere 2.145.000 2.985.000 Vice brigadiere 2.145.000 2.985.000 Appuntato scelto 1.725.000 2.145.000 Appuntato 1.725.000 2.145.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.725.000 2.145.000 Carabiniere e finanziere 1.725.000 2.145.000.
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - - Tenente colonnello 3.720.000 5.085.000 Maggiore 3.300.000 5.085.000 Capitano 2.565.000 3.195.000 Tenente 2.565.000 3.195.000 Sottotenente 2.565.000 3.195.000.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999: "Art. 45 (Assegno funzionale). - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sono indicati: Qualifiche:
Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - - Carabiniere e finanziere.... 1.365.000 1.785.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto.... 1.365.000 1.785.000 Appuntato.... 1.365.000 1.785.000 Appuntato scelto.... 1.365.000 1.785.000 Vice brigadiere.... 1.785.000 2.625.000 Brigadiere.... 1.785.000 2.625.000 Brigadiere capo.... 1.785.000 2.625.000 Maresciallo.... 1.820.000 2.675.000 Maresciallo ordinario.... 1.820.000 2.675.000 Maresciallo capo.... 1.820.000 2.675.000 Maresciallo aiutante S.U.P.S. e Maresciallo aiutante.... 1.820.000 2.675.000
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche:
Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - - Sottotenente.... 2.205.000 2.835.000 Tenente.... 2.205.000 2.835.000 Capitano.... 2.205.000 2.835.000 Maggiore.... 2.940.000 4.725.000 Tenente Colonnello.... 3.360.000 4.725.000
3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
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| Art. 18. Trattamento di missione 1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999: "Art. 46 (Trattamento di missione). - (Omissis); 3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio". "Omissis".
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| Art. 19. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno. 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1995, n. 222, recante: "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)": "Art. 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995, al personale impiegato nei servizi esterni organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a lire. 5.100 lorde. 2. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di lire. 2.500 lorde per ogni turno". - Il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999 e' il seguente: "Art. 50. (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).- 1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. 2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. 3. A decorrere dal 1o gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno". - Il testo dell'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1977, n. 158, recante: "Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia e al personale civile degli istituti penitenziari", e' il seguente: "Art. 5 - La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle Forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente: Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari - Ufficiali generali e ufficiali superiori: L. 4.000; Ufficiali inferiori: L. 3.500; Marescialli: L. 3.000; Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti: L. 2.500; Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti: L. 2.000. Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni". - Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1978, n. 247, recante: "Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle Forze di polizia", e' il seguente: "Art. 3. - A decorrere dalla data indicata nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle Forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".
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| Art. 20. Indennita' di presenza notturna e festiva
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999 e' il seguente: "Art. 51 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora". - Il testo dell'art. 17, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' il seguente: "Art. 17 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - (Omissis). 2. A decorrere dal 1o ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno".
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| Art. 21. Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.
Nota all'art. 21: - La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, e' riportata nella nota all'articolo 9.
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| Art. 22. Indennita' di bilinguismo 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua:
lire - Attestato A .... 408.000 Attestato B .... 340.000 Attestato C .... 272.000 Attestato D .... 245.000.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
lire - Prima fascia.... 408.000 Seconda fascia.... 340.000 Terza fascia.... 272.000 Quarta fascia.... 245.000.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 e' riportato nelle note all'articolo 10. - Il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992 e' riportato nelle note all'articolo 10. - Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 e' riportato nelle note all'articolo 10. - Il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992 e' riportato nelle note all'articolo 10.
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| Art. 23. Efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono cosi' incrementate: a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario; b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999. "Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da: a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449; b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio; e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'articolo 49. 2. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi. 3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, la utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 4. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.". - Il testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e' riportato nelle note all'art. 11. - Il testo dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note all'articolo 11.
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| Art. 24. Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui all'articolo 13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.
Note all'art. 24: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, vedi note all'articolo 12. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, vedi note all'articolo 12. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, vedi note all'articolo 12.
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| Art. 25. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Tabella I Articoli 11 e 23
Anno 2000 Anno 2000 (in milioni) (in milioni) - - Polizia di Stato .... 11.150 - Corpo della polizia penitenziaria .... 3.940 - Corpo forestale dello Stato .... 820 800 Arma dei carabinieri .... 12.190 18.000 Corpo della guardia di finanza .... 6.990 17.000 Totali 35.090 35.800
N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bianco, Ministro dell'interno Mattarella, Ministro della difesa Del Turco, Ministro delle finanze Fassino, Ministro della giustizia Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 154 |
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