Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 139 |
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate"; Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate; Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195, del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze armate in precedenza indicato; Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato; Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000); Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001); Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale e' stato approvato, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esame delle osservazioni formulate ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento di concertazione in precedenza indicato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa; Decreta: Art. 1. Area di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva. 2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal lo gennaio 2000 al 31 dicembre 2001. 3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, reca: "Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate". Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, e 8: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate". "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate". "Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente. 1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'articolo 2, nonche' delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.". - Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge." Nota all'art. 1: - Il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, citato, e' riportato alle note alle premesse.
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| Art. 2 (1) Nuovi stipendi
1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Lire - livello V .... 90.000 livello VI .... 96.000 livello VI-bis .... 100.500 livello VII .... 105.000 livello VII-bis .... 110.000 livello VIII .... 115.000 livello IX .... 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza l gennaio 2001. 3. Dal l luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Lire - livello V .... 34.000 livello VI .... 36.000 livello VI-bis .... 37.500 livello VII .... 39.000 livello VII-bis .... 41.000 livello VIII .... 43.000 livello IX .... 47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Lire - livello V .... 15.853.000 livello VI .... 17.523.000 livello VI-bis .... 18.829.500 livello VII .... 20.135.000 livello VII-bis .... 21.583.000 livello IX .... 26.363.000 ((1))
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. --------------- AGGIORNAMENTO (1) Si riporta, in nota, il testo del comma 5 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'errata-corrige in G.U. 4/5/2001, n. 102. La suddetta modifica entra in vigore il 4/5/2001: "5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Lire - livello V .... 15.853.000 livello VI .... 17.523.000 livello VI-bis .... 18.829.500 livello VII .... 20.135.000 livello VII-bis .... 21.583.000 (( livello VIII .... 23.031.000 )) livello IX .... 26.363.000"
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999): "Art. 2 (Nuovi stipendi). - (Omissis). 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi, a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Lire - livello quinto.... 14.773.000 livello sesto.... 16.371.000 livello sesto-bis.... 17.623.000 livello settimo.... 18.875.000 livello settimo-bis.... 20.263.000 livello ottavo.... 21.651.000 livello nono.... 24.851.000
- Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: "Art. 1 (Area di applicazione e durata). - (Omissis). 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995.".
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| Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato). Si trascrive il testo dell'articolo 82: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.". - Si trascrive il testo dell'articolo 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato): "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.".
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| Art. 4 Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:
Lire - livello V .... 186.000
livello VI .... 193.500
livello VI-bis .... 201.000
livello VII .... 208.000
livello VII-bis .... 216.000
livello VIII .... 224.000
livello IX .... 241.000
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:
Lire - livello V .... 78.000
livello VI .... 81.500
livello VI-bis .... 84.000
livello VII .... 87.000
livello VII-bis .... 89.000
livello VIII .... 94.000
livello IX .... 94.000
3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:
Lire - livello V .... 264.000
livello VI .... 275.000
livello VI-bis .... 285.000
livello VII .... 295.000
livello VII-bis .... 305.000
livello VIII .... 318.000
livello IX .... 335.000
4. L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per tredici mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi): "Art. 4 (Indennita' di impiego operativo). - (Omissis). 8. A decorrere dal 1o gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:
Livello V .... L. 24.000 Livello VI .... L. 26.000 Livello VI-bis .... L. 28.000 Livello VII .... L. 30.000 Livello VII-bis .... L. 33.000 Livello VIII .... L. 35.000 Livello IX .... L. 40.000.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: "Art. 9 (Importo aggiuntivo pensionabile). - (Omissis). 3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:
Livello V .... L. 57.000 Livello VI .... L. 57.500 Livello VI-bis .... L. 58.000 Livello VII .... L. 59.000 Livello VII-bis .... L. 60.000 Livello VIII .... L. 61.000 Livello IX .... L. 63.000.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica): "Art. 4 (Assegno pensionabile). - 1. In relazione alla peculiarita' organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:
Livello V .... L. 129.000 Livello VI .... L. 136.000 Livello VI-bis .... L. 143.000 Livello VII .... L. 149.000 Livello VII-bis .... L. 156.000 Livello VIII .... L. 163.000 Livello IX .... L. 178.000".
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| Art. 5. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni di 29 anni servizio di servizio Grado lire lire - - - 1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti .... |1.725.000|2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti | | .... |1.725.000|2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti | | .... |1.725.000|2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo scelto e gradi | | corrispondenti .... |1.725.000|2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi corrispondenti .... |2.145.000|2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e gradi corrispondenti .... |2.145.000|2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti | | .... |2.145.000|2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi corrispondenti .... |2.180.000|3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti | | .... |2.180.000|3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e gradi corrispondenti .... |2.180.000|3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Aiutante e gradi corrispondenti .... |2.180.000|3.035.000.
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni di 29 anni servizio di servizio Grado lire lire - - - Tenente.... |2.565.000 |3.195.000 Capitano.... |2.565.000 |3.195.000 Maggiore.... |3.300.000 |5.085.000 Tenente colonnello.... |3.720.000 |5.085.000.
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: 15 anni di 25 anni servizio di servizio Grado lire lire - - - Capitano.... |2.205.000 |4.725.000 Maggiore.... |2.940.000 |4.725.000 Tenente colonnello.... |3.360.000 |4.725.000.
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
Note all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: "Art. 5 (Assegno funzionale). - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni di 29 anni servizio di servizio Grado lire lire - - - 1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti.... |1.365.000|1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore scelto e gradi | | corrispondenti.... |1.365.000|1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.... |1.365.000|1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo scelto e gradi | | corri spondenti.... |1.365.000|1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi corrispondenti.... |1.785.000|2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e gradi corrispondenti.... |1.785.000|2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo e gradi | | corrispondenti.... |1.785.000|2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi corrispondenti.... |1.820.000|2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.... |1.820.000|2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e gradi corrispondenti.... |1.820.000|2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Aiutante e gradi corrispondenti.... |1.820.000|2.675.000
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni di 29 anni servizio di servizio Grado lire lire - - - Tenente.... |2.205.000 |2.835.000 Capitano.... |2.205.000 |2.835.000 Maggiore .... |2.940.000 |4.725.000 Tenente Colonnello.... |3.360.000 |4.725.000
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: 15 anni di 25 anni servizio di servizio Grado lire lire - - - Capitano.... |2.205.000 |4.725.000 Maggiore.... |2.940.000 |4.725.000 Tenente Colonnello.... |3.360.000 |4.725.000
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', per gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media .". - Si trascrive il testo dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare): "Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1o gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 15 anni di 25 anni servizio di servizio Grado lire lire - - - a) Capitano.... |2.100.000 |4.500.000 b) Maggiore.... |2.800.000 |4.500.000 c) Tenente Colonnello.... |3.200.000 |4.500.000 d) Colonnello.... |4.500.000 |- ".
Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: "Art. 6 (Trattamento di missione). - (Omissis). 3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.".
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| Art. 6. Trattamento di missione 1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. |
| Art. 7 Indennita' di presenza festiva
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita' nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000. |
| Art. 8. Indennita' di bilinguismo 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua: Lire - Attestato A.... 408.000 Attestato B.... 340.000 Attestato C.... 272.000 Attestato D.... 245.000.
2. A decorrere dal lo gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Lire - Prima fascia.... 408.000 Seconda fascia.... 340.000 Terza fascia.... 272.000 Quarta fascia.... 245.000.
Note all'art. 8: - La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, reca: "Indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate e dai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale". - Si trascrive il testo dell'art. 1: "Art. 1 - Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'ordine giuridico e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti misure: a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali L. 30.000; b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate L. 25.000; c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali L. 20.000; d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare L. 18.000. Detta indennita' da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.". - Il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego". - Si riporta il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle misure dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Trentino-Alto Adige", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47: "A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue: da L. 301.278 a L. 337.130; da L. 251.065 a L. 280.942; da L. 200.852 a L. 224.753; da L. 180.766 a L. 202.277". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 reca: "Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta". Il testo dell'art. 3 recita: "Art. 3 - 1. Ai dipendenti indicati nell'articolo 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986: prima fascia: personale inquadrato al settimo livello retributivo e superiori: L. 210.405; seconda fascia: personale inquadrato al quito e sestolivello retributivo: L. 175.338; terza fascia: personale inquadrato al quarto e terzo livello retributivo: L. 140.270; quarta fascia: personale inquadrato al secondo e primo livello retributivo: L. 125.243. A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi: Prima fascia: L. 241.965; Seconda fascia: L. 201.638; Terza fascia: L. 161.310; Quarta fascia: L. 145.179. 2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta. 3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454". - Si riporta il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle misure dell'indennita' di bilinguismo, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47: "A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' di bilinguismo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue: Prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130; Seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942; Terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753; Quarta fascia: a L. 180.766 a L. 202.277.".
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| Art. 9.
Alta valenza operativa 1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono cosi' incrementate: a) per l'anno 2001 dell'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore tre per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario; b) per gli anni 2000 e 2001 delle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza delle Forze armate, come da allegata tabella A. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo. 2. L'alta valenza operativa di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, compete, nelle nuove misure giornaliere riportate nell'allegata tabella B, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attivita' operative e addestrative, specificamente programmate dai rispettivi stati maggiori, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno. 3. Il compenso di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di missione all'estero.
Note all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: "Art. 8 (Alta valenza operativa). - 1. Per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8% di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, dei risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge n. 449 del 1997, da specificare disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza di servizi, nonche' di quelle che potranno derivare - in relazione alle stabili modifiche degli assetti organizzativi che le amministrazioni sono tenute a porre in essere - dalla riduzione pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 ed al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio, e' istituito un compenso di alta valenza operativa. tale compenso e' attribuito, nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella II, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attivita' operative, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in navigazione o impiegato in esercitazioni o in operazioni fuori dell'ordinaria sede di servizio. 2. Con distinti decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, previa informazione delle Rappresentanze militari, ai sensi del successivo articolo 15, sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle misure previste al comma precedente. 3. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.". - La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)". Si trascrive il testo dell'articolo 19: "Art. 19 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. 5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.". - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". Si trascrive il testo dell'articolo 50, comma 5: "Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi. 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita', degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente e' autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1o gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti. 5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli ami 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale. 6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre. 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19. comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d): a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli artt. 1,3,4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzio 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero; d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 magio 200, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'Amministrazione Penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto. 10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per i consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi ed armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001 rispettivamente nelle seguenti misure: 43%, 27%, 14%, 14% e 2%. Le spese cosi' ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello stato per l'anno 2001. 11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi del decreto legislativo da parte della competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a 30 giorni. 12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche di ruoli della polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1982, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 31 maggio 2000 n. 146, e' fissato in 2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002".
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| Art. 10. Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, 10 maggio 1996, n. 360, e 16 marzo 1999, n. 255.
Note all'art. 10: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995 si veda nelle note all'articolo 4. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica n. 360/1996 si veda nelle note all'articolo 4. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica n. 255/1999 si veda nelle note all'articolo 2.
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| Art. 11. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 55,5 miliardi per il 2000 e in lire 517,5 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Difesa, foglio n. 216
Nota all'art. 11: - Per il testo degli articoli 19 della legge n. 488/1999 e 50 della legge n. 388/2000, si veda nelle note all'articolo 9.
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| Tabella A (articolo 9)
Anno 2000 Anno 2001 (in milioni) (in milioni) - - Forze armate.... 9.000 9.000
Nota: Gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. |
| Tabella B (articolo 9)
Importo giornaliero Grado Fascia lire - - - 1° Caporal maggiore | Caporal maggiore capo | Caporal maggiore scelto | I 60.000 Caporal maggiore capo scelto | Sergente | Sergente maggiore |
Sergente maggiore capo | Maresciallo | Maresciallo ordinario | II 65.000 Maresciallo capo | Sottotenente |
Aiutante | Tenente | III 70.000 Capitano |
Maggiore | Tenente colonnello | IV 80.000 |
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