Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 aprile 2001, n. 138 |
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Campo di applicazione). 1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecita' secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
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| Art. 2. (Definizione di ciechi totali). 1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento. |
| Art. 3. (Definizione di ciechi parziali). 1. Si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento. |
| Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi). 1. Si definiscono ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento. |
| Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi). 1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50 per cento. |
| Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi). 1. Si definiscono ipovedenti lievi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 60 per cento. |
| Art. 7. (Accertamenti oculistici per la patente di guida). 1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino ---------- LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3984): Presentato dal sen. Carella il 28 aprile 1999. Assegnato alla 12a commissione (Igiene), in sede referente, l'11 maggio 1999 con parere della commissione 1a. Esaminato dalla 12a commissione il 1o dicembre 1999, 5 e 25 ottobre 2000. Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 2000. Camera dei deputati (atto n. 7477): Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 6 dicembre 2000 con pareri delle commisssioni I, II, V e IX. Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 13, 15 e 21 febbraio 2001. Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 7 marzo 2001. Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 7 marzo 2001 e approvato l'8 marzo 2001.
Nota all'art. 7: - Il testo vigente dell'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente dalla legge 22 marzo 2001, n. 85, e' il seguente: "Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. 2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanita', o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. 2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della patente di guida 3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia. 4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze; b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della. M.C.T.C.; d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della guida; d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica e' integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. 5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresi' il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche' sul coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle commissioni mediche locali. 6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. 8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Puo' intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia; d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D. 9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale. 10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita', e' istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.".
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