| Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 3 aprile 2001, n. 138 |  
| Classificazione  e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici. |  
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              Promulga      la seguente legge:                               Art. 1.                      (Campo di applicazione).  1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli  di  riconoscimento  giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente  la  quantificazione  dell'ipovisione  e  della cecita' secondo    i    parametri   accettati   dalla   medicina   oculistica internazionale.  Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non   modifica   la  vigente  normativa  in  materia  di  prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e          l'efficacia.
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|   |                                 Art. 2.                   (Definizione di ciechi totali).  1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:   a)  coloro  che  sono  colpiti  da  totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;   b)  coloro  che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;   c)  coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento.  |  
|   |                                 Art. 3.                  (Definizione di ciechi parziali).  1. Si definiscono ciechi parziali:   a)  coloro  che  hanno  un  residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi  gli  occhi  o  nell'occhio  migliore,  anche  con eventuale correzione;   b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento.  |  
|   |                                 Art. 4.                 (Definizione di ipovedenti gravi).  1. Si definiscono ipovedenti gravi:   a)  coloro  che  hanno  un  residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi  gli  occhi  o  nell'occhio  migliore,  anche  con eventuale correzione;   b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento.  |  
|   |                                 Art. 5.              (Definizione di ipovedenti medio-gravi).  1.   Ai  fini  della  presente  legge,  si  definiscono  ipovedenti medio-gravi:   a)  coloro  che  hanno  un  residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi  gli  occhi  o  nell'occhio  migliore,  anche  con eventuale correzione;   b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50 per cento.  |  
|   |                                 Art. 6.                 (Definizione di ipovedenti lievi).  1. Si definiscono ipovedenti lievi:   a)  coloro  che  hanno  un  residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi  gli  occhi  o  nell'occhio  migliore,  anche  con eventuale correzione;   b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 60 per cento.  |  
|   |                                 Art. 7.         (Accertamenti oculistici per la patente di guida).  1.   Gli   accertamenti  oculistici  avanti  agli  organi  sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive modificazioni,  sono  impugnabili,  ai  sensi  dell'articolo  442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.      Data a Roma, addi' 3 aprile 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino                             ----------                         LAVORI PREPARATORI          Senato della Repubblica (atto n. 3984):              Presentato dal sen. Carella il 28 aprile 1999.              Assegnato   alla  12a  commissione  (Igiene),  in  sede          referente,  l'11  maggio  1999 con parere della commissione          1a.              Esaminato  dalla 12a commissione il 1o dicembre 1999, 5          e 25 ottobre 2000.              Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 2000.          Camera dei deputati (atto n. 7477):              Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in          sede  referente,  il  6  dicembre  2000  con  pareri  delle          commisssioni I, II, V e IX.              Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il          13, 15 e 21 febbraio 2001.              Assegnato  nuovamente  alla  XII  commissione,  in sede          legislativa, il 7 marzo 2001.              Esaminato  dalla  XII commissione, in sede legislativa,          il 7 marzo 2001 e approvato l'8 marzo 2001. 
                                         Nota all'art. 7:              - Il   testo   vigente   dell'art.   119   del  decreto          legislativo  n.  285  del 1992 (Nuovo codice della strada),          come  modificato  dalla  legge  7 dicembre  1999, n. 472 e,          successivamente  dalla  legge  22  marzo 2001, n. 85, e' il          seguente:              "Art.   119   (Requisiti   fisici  e  psichici  per  il          conseguimento  della  patente  di  guida).  -  1.  Non puo'          ottenere   la   patente  di  guida  o  l'autorizzazione  ad          esercitarsi  alla  guida  di cui all'art. 122, comma 2, chi          sia  affetto  da  malattia  fisica  o  psichica, deficienza          organica  o  minorazione  psichica,  anatomica o funzionale          tale  da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli a          motore.              2.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e psichici,          tranne  per  i  casi  stabiliti  nel comma 4, e' effettuato          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente          competente,   cui   sono  attribuite  funzioni  in  materia          medico-legale.   L'accertamento   suindicato   puo'  essere          effettuato  altresi'  da un medico responsabile dei servizi          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della          sanita',  o  da  un  ispettore  medico delle Ferrovie dello          Stato  o  da  un  medico  militare  in  servizio permanente          effettivo  o  da  un  medico  del  ruolo  professionale dei          sanitari  della  Polizia  di Stato o da un medico del ruolo          sanitario  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un          ispettore   medico   del   Ministero  del  lavoro  e  della          previdenza  sociale. In tutti i casi tale accertamento deve          essere effettuato nei gabinetti medici.              2-bis.  L'accertamento  dei requisiti psichici e fisici          nei  confronti  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per il          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti di          categoria  A,  B,  BE  e  sottocategorie, e' effettuato dai          medici  specialisti nell'area della diabetologia e malattie          del  ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno          l'eventuale   scadenza   entro   la   quale  effettuare  il          successivo  controllo medico cui e' subordinata la conferma          o la revisione della patente di guida              3.  L'accertamento  di cui al comma 2 deve risultare da          certificazione  di  data  non  anteriore  a  tre mesi dalla          presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.          La  certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi          del   richiedente   dichiarati  da  un  certificato  medico          rilasciato dal medico di fiducia.              4.  L'accertamento  dei  requisiti fisici e psichici e'          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni          provincia  presso  le unita' sanitarie locali del capoluogo          di provincia, nei riguardi:                a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai          soli  accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova          pratica  di  guida  su  veicolo  adattato in relazione alle          particolari esigenze;                b) di  coloro  che  abbiano superato i sessantacinque          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa          complessiva,  a  pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni          ed  autoarticolati,  adibiti  al  trasporto di cose, la cui          massa  complessiva,  a pieno carico, non sia superiore a 20          t, macchine operatrici;                c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal          prefetto   o   dall'ufficio   provinciale  della  Direzione          generale della. M.C.T.C.;                d) di  coloro  nei  confronti dei quali l'esito degli          accertamenti  clinici,  strumentali e di laboratorio faccia          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'          e la sicurezza della guida;                d-bis)   dei  soggetti  affetti  da  diabete  per  il          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti C,          D,  CE,  DE  e  sottocategorie.  In tal caso la commissione          medica  e'  integrata da un medico specialista diabetologo,          sia  ai  fini  degli  accertamenti  relativi alla specifica          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.              5.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni di cui al          comma  4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro          dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica          centrale  istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale          commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente          di  accertamenti  demandati agli organi sanitari periferici          delle  Ferrovie  dello  Stato.  La anzidetta commissione ha          altresi'  il  compito, su richiesta del suddetto Ministero,          di    esprimere    il   parere   su   particolari   aspetti          dell'idoneita'  psichica  e  fisica alla guida, nonche' sul          coordinamento   e   sull'indirizzo  della  attivita'  delle          commissioni mediche locali.              6.  Di  tale  parere  il Ministro dei trasporti e della          navigazione  si  avvale  anche  in  sede  di  decisione del          ricorso  avverso  il  provvedimento della sospensione della          patente  di  guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in          sede  di  decisione  del  ricorso  avverso  la revoca della          patente   di   guida   disposta   dal   competente  ufficio          provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.              7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti          di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si          avvale  della  collaborazione  di  medici  appartenenti  ai          servizi territoriali della riabilitazione.              8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:                a) i  requisiti  fisici  e  psichici per conseguire e          confermare le patenti di guida;                b) le   modalita'   di  rilascio  ed  i  modelli  dei          certificati medici;                c) la  composizione  e  le modalita' di funzionamento          delle  commissioni  mediche  di cui al comma 4, delle quali          dovra'   far   parte  un  medico  appartenente  ai  servizi          territoriali    della   riabilitazione,   qualora   vengano          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla          lettera  a)  del  citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'          farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale          della    M.C.T.C.    Puo'    intervenire,   ove   richiesto          dall'interessato, un medico di sua fiducia;                d) i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  veicoli  che          possono essere guidati con le patenti speciali di categorie          A, B, C e D.              9.  I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le          commissioni  mediche di cui al comma 4, possono richiedere,          qualora  lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento dei          requisiti  fisici  e  psichici  sia  integrato da specifica          valutazione   psico-diagnostica   effettuata  da  psicologi          abilitati   all'esercizio  della  professione  ed  iscritti          all'albo professionale.              10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto          con  il  Ministro  della  sanita', e' istituito un apposito          comitato   tecnico  che  ha  il  compito  di  fornire  alle          commissioni   mediche  locali  informazioni  sul  progresso          tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli          a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.".
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