Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 3 aprile 2001, n. 138
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Campo di applicazione).
1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecita' secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.



 
Art. 2.
(Definizione di ciechi totali).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento.
 
Art. 3.
(Definizione di ciechi parziali).
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento.
 
Art. 4.
(Definizione di ipovedenti gravi).
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento.
 
Art. 5.
(Definizione di ipovedenti medio-gravi).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50 per cento.
 
Art. 6.
(Definizione di ipovedenti lievi).
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 60 per cento.
 
Art. 7.
(Accertamenti oculistici per la patente di guida).
1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3984):
Presentato dal sen. Carella il 28 aprile 1999.
Assegnato alla 12a commissione (Igiene), in sede
referente, l'11 maggio 1999 con parere della commissione
1a.
Esaminato dalla 12a commissione il 1o dicembre 1999, 5
e 25 ottobre 2000.
Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7477):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 6 dicembre 2000 con pareri delle
commisssioni I, II, V e IX.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
13, 15 e 21 febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, il 7 marzo 2001.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa,
il 7 marzo 2001 e approvato l'8 marzo 2001.



Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 119 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada),
come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 e,
successivamente dalla legge 22 marzo 2001, n. 85, e' il
seguente:
"Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
sanita', o da un ispettore medico delle Ferrovie dello
Stato o da un medico militare in servizio permanente
effettivo o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
ispettore medico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve
essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi
del richiedente dichiarati da un certificato medico
rilasciato dal medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della. M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica
centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale
commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente
di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici
delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha
altresi' il compito, su richiesta del suddetto Ministero,
di esprimere il parere su particolari aspetti
dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche' sul
coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle
commissioni mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della
navigazione si avvale anche in sede di decisione del
ricorso avverso il provvedimento della sospensione della
patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in
sede di decisione del ricorso avverso la revoca della
patente di guida disposta dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
avvale della collaborazione di medici appartenenti ai
servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale
della M.C.T.C. Puo' intervenire, ove richiesto
dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della sanita', e' istituito un apposito
comitato tecnico che ha il compito di fornire alle
commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.".



 
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