Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 marzo 2001, n. 137
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla sovranita' italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Misura dell'indennizzo).
1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, gia' indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge 5 aprile 1985, n. 135, reca: "Disposizioni
sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese
italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla
sovranita' italiana e all'estero".
- La legge 29 gennaio 1994, n. 98, reca:
"Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative
alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni
sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese
italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla
sovranita' italiana e all'estero .".



 
Art. 2
Domanda confermatoria

1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande gia' presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto.
 
Art. 3.
(Liquidazione dell'indennizzo).
1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 e' effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e' concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorita' dallo scaglione di valore del bene piu' basso.
3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.
 
Art. 4.
(Trattamento fiscale degli indennizzi).
1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.



Note all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 5 aprile
1985, n. 135, e' il seguente:
"Art. 11. - Gli indennizzi corrisposti in base alla
presente legge sono esenti da ogni imposta.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge
29 gennaio 1994, n. 98, e' il seguente:
"Art. 1 (Norme di interpretazione autentica). -
Omissis.
4. L'art. 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve
intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui
redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se
distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione
degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in
materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e
futura.".



 
Art. 5.
(Autorizzazione di spesa).
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3.
 
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 40 miliardi annue a carico dello stanziamento iscritto all'unita' previsionale di base 3.2.1.39 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001,130 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unita' previsionale di base "Fondo speciale", di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella A
(articoli 1 e 3)

Valore del bene al 1938 Coefficiente di rivalutazione
- - fino a lire 100.000 .................... 350 da lire 100.001 a 200.000 .............. 150 da lire 200.001 a 500.000 .............. 50 Da lire 500.001 fino a 1.000.000 ....... 30 Da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 ..... 20 oltre i 5.000.000 ...................... 10

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 70):
Presentato dai sen. Fumagalli Carulli e Siliquini il 9
maggio 1996.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in
sede referente, il 23 luglio 1996 con parere delle
commissioni 1a, 3a, 5a, 8a e 10a.
Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il
28 maggio 1997 e il 26 giugno 1997.
Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede
deliberante, il 17 settembre 1998.
Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, il
30 settembre 1998, il 18 novembre 1998, il 30 giugno 1999,
il 5 e 19 luglio 2000.
Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede
referente, il 19 luglio 2000.
Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il
7 febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede
deliberante, il 14 febbraio 2001.
Esaminato dalla 6a commissione in sede deliberante il
15 febbraio 2001 e approvato in un testo unificato con gli
atti n. 809 (Lavagnini ed altri), n. 889 (Camerini e
Bratina), n. 1715 (Pace ed altri), n. 1783 (Servello ed
altri), n. 3054 (Robol ed altri), n. 3407 (Ventucci ed
altri), n. 4284 (Fumagalli Carulli), n. 4578 (Thaler
Ausserhofer ed altri), n. 4690 (Camber ed altri), n. 4921
(Camber).
Camera dei deputati (atto n. 7619):
Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione), in sede legislativa, il 20 febbraio 2001
con pareri delle commissioni I, III e VI.
Esaminato ed approvato dalla V commissione il 27
febbraio 2001.



Note all'art. 6, comma 1:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)".
- La legge 26 gennaio 1980, n. 16, reca: "Disposizioni
concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed
agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano
perduto beni, diritti ed interessi in territori gia'
soggetti alla sovranita' italiana e all'estero".



 
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