Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001
Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2000/2002.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223.
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, che ha approvato il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1997-1999.
Considerato che occorre adottare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1o gennaio 2000-31 dicembre 2002.
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza generale del 12 aprile 2000.
Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 4 luglio 2000.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001.
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1o gennaio 2000-31 dicembre 2002.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARDINALE, Ministro delle comunicazioni
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
DEL TURCO, Ministro delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 101
 
CONTRATTO DI SERVIZIO
PER
IL TRIENNIO 2000 - 2002

TRA
IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
E
LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.

visto l'articolo 3 della Convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, di seguito denominata Convenzione, che rinvia per l'integrazione di essa ad un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;
visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 della Convenzione;
visto l'articolo 2, comma 5, 3^ e 4^ disposizione della legge 30 aprile 1998, n. 122;
accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 e' fissata al 31 dicembre 1999;
ritenuta, pertanto, la necessita' di stipulare un nuovo contratto di servizio;
tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato Ministero - in persona del Segretario Generale Ing. Giorgio Guidarelli Mattioli - e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., di seguito denominata concessionaria, con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione prof. Roberto Zaccaria, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della RAI

premesso

- che il settore della comunicazione radiofonica e televisiva sta
attraversando una fase caratterizzata da profondi cambiamenti che
determinano impatti sui modelli di interpretazione delle attivita'
e quindi, in prospettiva, anche sugli assetti industriali degli
operatori; - che la progressiva integrazione dei mercati determina l'inserimento
in un "circuito globale" di parte significativa e crescente delle
attivita' dei broadcaster (in particolare i diritti a piu' elevato
valore commerciale), cosi' che i costi e la stessa disponibilita'
di tali fattori produttivi sono ormai decisi secondo logiche di
mercato che tendono a limitarne la fruibilita'; - che il progresso tecnologico del sistema della comunicazione, con
la convergenza tra il settore delle telecomunicazioni e quello
radiotelevisivo, determina altresi' l'abbattimento dei confini
nazionali e favorisce, a fianco dell'offerta tradizionale, lo
sviluppo di nuovi strumenti di diffusione, nuove forme di utilizzo
dei media, nuove modalita' di finanziamento dell'offerta; - che nella costituzione di una societa' e di un'economia
post-industriali, acquistano caratterizzante rilievo la centralita'
dei sistemi di produzione e scambio delle informazioni, la
prevalente immaterialita' delle attivita' produttive, la radicale
trasformazione dei meccanismi di coesione e di inclusione sociali,
il mutamento delle forme stesse della societa' civile e della
politica; - che i suddetti mutamenti pongono la questione dell'accesso
all'informazione, alla cultura, alla formazione e alle reti di
comunicazione quale prerequisito per la realizzazione dei diritti
della persona e per il funzionamento del sistema democratico; - che la realizzazione delle infrastrutture della comunicazione,
l'alfabetizzazione alle nuove forme di comunicazione, la produzione
di identita' culturale possono essere elementi fondamentali per la
modernizzazione del Paese e per la crescita della sua economia;

considerato - che la missione di servizio pubblico affidata alla concessionaria
si compone di un insieme organico e indivisibile di compiti ed
obblighi, determinati dalle disposizioni contenute nelle leggi
generali e speciali regolatrici della materia e nella Convenzione
accessiva alla concessione ed ulteriormente specificati nel
presente contratto di servizio e nelle convenzioni aggiuntive
stipulate con la pubblica amministrazione tenendo conto degli
indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi della
normativa vigente; - che le attivita' di servizio pubblico nel settore radiotelevisivo
sono essenzialmente finalizzate ad arricchire la dinamica formativa
dell'identita' culturale, intesa quale insieme dei valori,
linguaggi e comportamenti - in particolare quelli richiamati dalla
Carta costituzionale - della collettivita' nazionale ed aperti agli
apporti innovativi conseguenti all'inserimento nella dimensione
europea; - che nel nuovo scenario economico e sociale, la concessionaria deve
continuare a garantire, anche in forme nuove, secondo criteri di
pluralismo interno, di completezza e di obiettivita', quei fini di
ordine informativo, culturale e sociale che l'hanno storicamente
contraddistinta dagli altri operatori della comunicazione; - che e' dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo
garantire la manifestazione delle variegate realta' del mondo del
lavoro, sociali e culturali emergenti che si trovano in condizione
di debolezza sul piano degli strumenti informativi, con particolare
attenzione a quelle relative al volontariato, femminismo,
ambientalismo, problemi della terza eta', immigrazioni e rapporti
Nord Sud;

considerato - che le finalita' generali del servizio pubblico possono essere
cosi' sintetizzate: - garantire, nell'ambito del sistema pluralistico degli operatori
della comunicazione, un'informazione imparziale, completa ed
indipendente; - dare una rappresentazione piu' ampia possibile delle diverse
istanze politiche, sociali e culturali presenti nella societa' e
contribuire alla formazione di una coscienza critica; - promuovere, anche attraverso una specifica attenzione alle
tematiche del senso civico e della storia della collettivita'
nazionale, la piena identita' culturale del Paese, la formazione
permanente, l'alfabetizzazione multimediale, il libero accesso del
pubblico agli eventi di interesse generale, in modo da contribuire
all'arricchimento dei contenuti e all'effettivita' del fondamentale
diritto di cittadinanza; - promuovere le capacita' produttive, creative e culturali del Paese,
favorendo uno sviluppo equilibrato del sistema nazionale della
comunicazione audiovisiva, al contempo assecondando quello del
sistema europeo, al fine di evitare che il progresso tecnologico e
la moltiplicazione delle offerte possano portare alla
marginalizzazione dell'uno e dell'altro sistema; - promuovere lo sviluppo tecnologico del settore, con iniziative in
grado di favorire l'innovazione e la sperimentazione nel campo
della multimedialita'; - promuovere la diffusione nel mondo della lingua e della cultura
italiane, anche attraverso strumenti e modalita' innovative;

considerato - che le finalita' generali sopra richiamate si specificano nei
seguenti obiettivi piu' particolari: - sperimentare nuovi sistemi di trasmissione e diffusione dei segnali
radiofonici e televisivi, in particolare nel campo delle tecnologie
digitali; - sviluppare un tipo di offerta che sia in grado di realizzare nei
diversi generi della programmazione un costante aumento della
qualita' complessiva, potendo a tal fine la concessionaria
avvalersi di sistemi per la misurazione di specifici parametri ed
indicatori sulla qualita' percepita e per il monitoraggio delle
opinioni spontanee del pubblico e di organismi consultivi quali la
Consulta Qualita', finalizzati al controllo ed alla
riqualificazione dell'offerta; - sviluppare un'offerta caratterizzata da completezza e varieta',
capace di raggiungere obiettivi diversificati e in grado di
rispondere ai bisogni differenziati del pubblico; - promuovere e diffondere la conoscenza della lingua e della cultura
italiane nel mondo attraverso la rappresentazione dei diversi
aspetti delle realta' imprenditoriali, culturali e sociali del
Paese; - interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e
territoriale e le tematiche che contraddistinguono la complessita'
delle diverse esigenze sociali, anche mediante la piu' appropriata
utilizzazione, ad opera della concessionaria, della propria rete
regionale per consentire un'efficace espressione delle diverse
vocazioni che provengono dal territorio al fine di apportare
maggiore ricchezza anche alla programmazione nazionale; - operare nel rispetto e per la valorizzazione delle minoranze
linguistiche;

considerato - che la concessionaria sviluppa la qualita' del servizio pubblico in
tutte le sue produzioni ed e' impegnata a perseguire obiettivi di
qualita' della programmazione anche come parametro per competere
nel mercato degli ascolti; - che la concessionaria, per realizzare la missione di servizio
pubblico, svolge le proprie attivita' in ambito sia regionale sia
nazionale sia internazionale secondo criteri di efficienza, di
produttivita' e di economicita' e con logiche di autonomia
imprenditoriale; - che la concessionaria opera, nelle aree di attivita' non impegnate
dai compiti e dai vincoli di servizio pubblico a norma delle sopra
richiamate disposizioni che ne definiscono l'ambito, secondo una
logica competitiva, mantenendo la compatibilita' con le finalita'
generali sopra richiamate, nel rispetto delle leggi generali
regolatrici della materia; - che i risultati in termini di efficienza e di competitivita'
conseguiti dalla concessionaria al di fuori dei compiti di servizio
pubblico costituiscono elemento essenziale per garantire
economicita' ed efficacia anche nello svolgimento dei compiti
predetti; - che la concessionaria definisce la propria struttura organizzativa,
ferma restando l'unitarieta' del servizio pubblico, in coerenza con
le disposizioni nazionali e comunitarie, per assicurare la
necessaria trasparenza nell'utilizzazione delle risorse, attraverso
opportune forme di distinzione organizzativa, contabile o
societaria tra le attivita' finanziate da risorse di natura
pubblica e le attivita' finanziate dal mercato;

tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto appresso.

CAPO I. - Principi generali

Art. 1
Principi generali

1. La concessionaria espleta i servizi in concessione alle condizioni previste dalla Convenzione e dal presente contratto, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, nonche' delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.
2. Il presente contratto viene stipulato assumendo a riferimento il quadro macroeconomico di medio termine definito dai documenti di programmazione del Governo, con particolare riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso di inflazione, nonche' ad altri eventuali specifici parametri del settore radiotelevisivo.
3. Il presente contratto stabilisce le modalita' di raggiungimento degli obiettivi indicati nella Convenzione in materia di assetti industriali, finanziari e di produttivita' aziendale, nonche' di miglioramento della qualita' del servizio considerando, ove pubblicati, anche i migliori risultati delle corrispondenti realta' europee comparabili alla concessionaria, con riferimento, a titolo esemplificativo, almeno alle seguenti macro aree: livello e andamento della redditivita' operativa, livello e andamento dell'indebitamento finanziario, struttura ed evoluzione delle differenti tipologie di costo afferenti la gestione operativa, livello e andamento della produttivita' dei principali fattori produttivi impegnati, caratteristiche tecniche e qualitative di erogazione del servizio, livelli medi dei canoni di abbonamento, ove applicati.

CAPO II. - Programmazione e servizi

Art. 2
Programmazione televisiva

1. La concessionaria si impegna, con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto, ad un'offerta televisiva costantemente aggiornata sulla base delle esigenze dei telespettatori e della societa', mediante un processo di ridefinizione dei modelli di prodotto e attraverso un'azione di innovazione e sperimentazione, che tenga conto di appositi indicatori periodici di qualita' dei programmi del monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico, anche avvalendosi della Consulta Qualita', e garantira' in tutte le forme di informazione, compresi i telegiornali, sia adeguati livelli di qualita' sia il rispetto dei principi di completezza, onesta', obiettivita' e veridicita' dell'informazione. La concessionaria si impegna a consolidare la propria missione educativa ed informativa, rafforzando la struttura della sua offerta di informazione, cultura, spettacolo nella direzione della qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico. Una particolare attenzione sara' riservata ai temi dell'alfabetizzazione informatica ed all'educazione alla comunicazione.
2. Nel contesto dell'accentuazione del proprio ruolo produttivo, creativo, educativo, culturale, che utilizza come linea guida il concetto della qualita' che attraversi orizzontalmente tutti i comparti, dall'ideazione al doppiaggio e tutti i generi dell'offerta televisiva, la concessionaria dovra' garantire la differenziazione della programmazione sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre, tenendo prioritariamente conto dei seguenti macro-generi televisivi: a) telegiornali: appuntamenti di informazione quotidiana, interna ed
estera, tramite le testate giornalistiche della concessionaria che
coprano l'intero arco della giornata con cadenza sistematica,
garantiscano la necessaria copertura in tutte le fasce orarie e
non siano interrotti, al loro interno, dalla trasmissione di
messaggi pubblicitari; b) informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualita',
costume e societa', dibattiti, ecc. In questo ambito rientrano
anche le rubriche di approfondimento di rete e di testata e i
programmi informativi dedicati all'informazione sull'attivita'
degli organi istituzionali nonche' delle Regioni e delle Autonomie
locali e all'informazione parlamentare; c) cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della
storia, dell'arte, dell'ambiente e che dedichino adeguati spazi di
programmazione ai piu' significativi eventi nei settori delle
opere teatrali, musicali, liriche, cinematografiche, letterarie,
delle arti figurative e del balletto, ai programmi educativi,
didattici, di formazione professionale. In questo ambito rientrano
anche i prodotti cinematografici e di fiction (tv movie, serie,
miniserie, serial, ecc.) di produzione italiana ed europea,
nonche' quelli di particolare livello artistico o che siano
ispirati a tematiche sociali di chiara evidenza e i documentari.
Le quote di trasmissione dovranno rispettare le normative vigenti; d) servizio: programmi e rubriche di attualita', di costume e di
interesse sociale che trattino, con linguaggi e formati
differenziati, tematiche di interesse generale con particolare
riguardo ai bisogni della collettivita' (per esempio, gli anziani,
la salute, il lavoro, l'ambiente, le pensioni, il fisco, la casa,
i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadino) e delle
fasce deboli. In questo ambito sono considerate anche le rubriche
religiose, speciali notiziari per i non udenti e programmi
destinati a particolari malattie di impatto sociale. Nel genere
televisivo "servizio" rientrano anche programmi del genere
"intrattenimento" (musicali, rotocalchi, varieta) purche' con
carattere di straordinarieta' e chiaramente dedicati a particolari
tematiche di carattere sociale; e) bambini e giovani: programmi specifici che tengano conto delle
esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta'
evolutiva e programmi, riguardanti tutti i generi televisivi,
indirizzati allo specifico target di pubblico di bambini e
giovani, inclusi i programmi contenitori di prodotti di acquisto
(cartoni, fiction, ecc.) qualora destinati alla visione familiare; f) sport: programmi e telecronache degli avvenimenti sportivi
nazionali ed internazionali riguardanti sia gli eventi di
principale richiamo sia le discipline cosiddette "minori",
nell'ottica anche della valorizzazione del ruolo sociale e
formativo dello sport.

3. La concessionaria si impegna a destinare non meno del 65 per cento della propria programmazione complessiva annuale televisiva e non meno dell'80 per cento per la terza rete - programmazione classificata per generi secondo le attuali codifiche utilizzate dalla concessionaria - ai programmi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 2 e trasmessi in orari di buon ascolto compresi quelli di "prime time". La programmazione di cui al comma precedente dovra' essere distribuita in tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari, con particolare attenzione tra le ore 7 e le 23, e ripartita in forma equilibrata tra le reti, inclusa quella di maggiore ascolto.
4. Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei principi del presente articolo e dei successivi articoli 5 e 6, la concessionaria e' tenuta a trasmettere per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, dettagliata informativa, riferita a ciascuna rete televisiva terrestre, che indichi il numero di ore effettivamente trasmesse con l'indicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta: telegiornali, informazione, sport, cultura, bambini e giovani, servizio, film e fiction, documentari, intrattenimento. La concessionaria, inoltre, si impegna a trasmettere annualmente una relazione sui criteri di allocazione delle risorse da canone per ciascuna rete. Per ciascun periodo, e con il dettaglio sopra specificato, dovra', inoltre, essere fornito il dato relativo alla diffusione media giornaliera. Sulla base dei dati di cui al presente comma la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi puo', nei limiti della normativa vigente, formulare motivate proposte alla concessionaria in ordine all'attuazione del presente articolo.

Art. 3
Programmazione radiofonica

1. La concessionaria si impegna a definire per ogni canale una specifica missione di servizio pubblico, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo del processo di modernizzazione nello scenario della digitalizzazione e della multimedialita', ad ampliare il contenuto dell'offerta sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate dall'utenza, anche in considerazione dell'avvio del digital audio broadcasting (DAB), anche attraverso un'adeguata sperimentazione in onda. La concessionaria si impegna, inoltre, a garantire un'offerta diversificata e qualificante rispondente alle istanze culturali presenti nel Paese che realizzi la tipica missione formativa, informativa e di intrattenimento qualificato del servizio pubblico, a vantaggio dell'intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all'estero.
2. La concessionaria prevedera', nell'ambito della propria programmazione, l'utilizzo delle reti via cavo in via di realizzazione nelle grandi aree metropolitane e dei canali satellitari, per realizzare un'ampia programmazione radiofonica.
3. La programmazione radiofonica della concessionaria si articola essenzialmente su quattro grandi tipologie di offerta, all'interno delle quali si possono individuare generi piu' specifici di prodotto anche al fine di consentire una migliore fruizione dell'offerta e quindi anche la giusta assimilazione dei temi e dei contenuti proposti: a) informazione: giornali radio, sia a cadenza sistematica sia con
caratteristiche di "flusso", rubriche di approfondimento tematico,
reportage, inchieste, "fili diretti" e dibattiti, rubriche e
servizi sull'attivita' degli organi istituzionali, programmi e
rubriche dedicate alle varie discipline sportive; b) cultura e societa': programmi legati alla scienza, alla
letteratura, al teatro e alla musica in primo luogo classica,
fiction radiofonica, documentari e rievocazioni storiche, che
valorizzino anche le potenzialita' degli archivi della
concessionaria. Rubriche e "talk show" che, trattando temi sociali
e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani, stabiliscano il
necessario collegamento con la popolazione e con il territorio; c) intrattenimento e divulgazione: programmi di rivista e varieta',
giochi, commedie musicali e musica leggera nei suoi diversi
generi. In questo ambito rientrano anche programmi di riflessione
sugli avvenimenti sociali, politici e culturali realizzati con
forme e strumenti innovativi capaci di ampliare il dibattito
sull'evoluzione culturale del Paese; d) servizio: programmi e rubriche di pubblica utilita' dedicate sia a
temi di particolare interesse sociale (salute, lavoro, previdenza,
fisco, ecc.), sia a specifici target di utenza (non vedenti,
anziani, emarginati, agricoltori, ecc.). In questo ambito sono
ricondotte anche le rubriche religiose e tutte le iniziative
rivolte all'utenza mobile, alla sicurezza e, in generale, al
miglioramento della qualita' della vita.

4. Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 3 del presente articolo, la concessionaria e' tenuta a trasmettere per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, dettagliata informativa circa il numero di ore effettivamente trasmesse, con l'indicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta: informazione; cultura e societa'; intrattenimento e divulgazione; servizio. Per ciascun periodo e con il dettaglio sopra specificato dovra' inoltre essere fornito il dato relativo alla diffusione media giornaliera.
5. Allo scopo di mantenere l'attuale servizio di filodiffusione di programmi radiofonici, in attesa dello sviluppo di nuove tecnologie trasmissive via cavo, la concessionaria continuera' a provvedere alla manutenzione degli impianti e alla necessaria verifica con i gestori telefonici dei problemi di compatibilita' con altri segnali che transitano nei supporti degli stessi gestori telefonici.

Art. 4
Programmazione Televideo

1. Nell'ambito della programmazione televisiva e' anche incluso il servizio Televideo che, sfruttando le righe di cancellazione di quadro, trasmette: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunita' straniere. Sulla rete regionalizzata il Televideo trasmette anche servizi regionali o locali. La concessionaria, nel rispetto dell'autonomia della testata giornalistica, dedichera', nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, anche nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999. Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo andranno evidenziati come tali.

Art. 5
Programmazione televisiva per bambini e giovani

1. Nell'ambito del riconoscimento del diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, la concessionaria si impegna a realizzare, all'interno delle quote di programmazione televisiva indicate all'articolo 2, con l'ausilio di esperti particolarmente qualificati, programmi per bambini e giovani che rispettino le esigenze e la sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva, anche tenendo conto degli indirizzi degli organi istituzionalmente preposti in materia di tutela dei minori e del codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra televisione e minori approvato dalla concessionaria. Nel riconoscimento del diritto prevalente di cui sopra, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai minori compresa la programmazione del prime time, la concessionaria dovra' dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza ed intolleranza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo ed alla loro influenza sulle fasce deboli e sui minori. La concessionaria si impegna, altresi', ad un controllo qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le modalita' di trasmissione dei messaggi pubblicitari affinche' questi rispondano a criteri di responsabilita' e rispetto della dignita' dei bambini e non mettano in pericolo l'equilibrato sviluppo della loro personalita'. Al fine di garantire il discernimento del messaggio pubblicitario anche per le fasce della prima infanzia la concessionaria si impegna a contraddistinguere nella programmazione di cui al presente comma la pubblicita' con percepibili marchi visivi e sonori e ad evitare telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni. In particolare si impegna a non irradiare nelle ore di buon ascolto da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, durante le trasmissioni a loro dedicate, ed in prossimita' delle stesse, programmi promo e trailer in contrasto con i principi descritti.
2. In attuazione degli impegni di cui al comma 1, la concessionaria sviluppera' specifici progetti, realizzati anche grazie all'ausilio di esperti particolarmente qualificati e di organismi di consultazione sulla qualita' delle trasmissioni, che prevedano, oltre agli speciali telegiornali per bambini e giovani gia' prodotti, anche la sperimentazione di nuovi programmi.
2-bis. Ai fini di cui al presente articolo, la concessionaria potra' avvalersi di commissioni, di esperti particolarmente qualificati, proposti per almeno il 55 per cento dal Consiglio nazionale degli utenti, tra genitori, educatori e cittadini-utenti. Tali organismi avranno anche il compito di esprimere pareri sulla programmazione per i minori e sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela.
2-ter. La concessionaria e' tenuta a sperimentare spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia, ed a comunicare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 le linee di programmazione per i minori che intende realizzare e le iniziative adottate.

Art. 6

Programmazione speciale dedicata alle persone disabili
sul piano sensoriale ed alle fasce deboli

1. Nell'ambito delle quote di programmazione indicate agli articoli 2 e 3, la concessionaria si impegna a dedicare adeguati spazi nonche' a trasmettere speciali programmi dedicati alle persone disabili sul piano sensoriale ed alle fasce deboli, attraverso il consolidamento delle iniziative gia' attuate ai sensi del contratto di servizio 1997-1999 e lo sviluppo di nuove forme di offerta di programmazione che tengano conto delle esigenze della categoria. In particolare deve essere realizzato un incremento della copertura quotidiana di speciali telegiornali con presenza di traduttore in video, delle speciali pagine dedicate da Televideo ai non udenti e, attraverso un apposito software, ai non vedenti, della sottotitolazione e dell'audiodescrizione, anche attraverso l'impiego della diffusione radiofonica in modulazione di ampiezza, di programmi dei diversi generi dell'offerta televisiva in misura crescente nel triennio di almeno il 10 per cento rispetto al numero di ore rispettivamente sottotitolate e audiodescritte nel 1999. La concessionaria, inoltre, si impegna ad avviare gradualmente la sottotitolazione in diretta di almeno un telegiornale nella fascia serale nonche' l'accompagnamento con messaggi audio delle informazioni di utilita' sociale trasmesse in sovraimpressione. In generale i problemi delle persone disabili sul piano sensoriale e delle fasce deboli dovranno trovare adeguati spazi all'interno dei diversi generi dell'offerta radiofonica e televisiva.

Art. 6 bis
(Programmazione per cittadini stranieri)

La concessionaria si impegna a dedicare nella programmazione delle reti televisive e radiofoniche una particolare attenzione, eventualmente con appositi spazi in lingua straniera, alle problematiche sociali, religiose, occupazionali dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari presenti in Italia anche al fine di promuovere processi di integrazione e di garantire adeguate informazioni sui diritti e i doveri dei cittadini immigrati.

Art. 7
Programmazione televisiva per l'estero

1. La concessionaria, al fine di garantire la piu' ampia diffusione e conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, nonche' un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana curera', nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre convenzioni, adeguati programmi televisivi, utilizzando i piu' moderni mezzi trasmissivi e diffusivi. La concessionaria si impegna a sperimentare, anche nell'ambito di convenzioni aggiuntive a quelle di cui sopra, nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana anche ad un piu' vasto pubblico internazionale. Le attivita' effettuate verranno comunicate annualmente alle amministrazioni dello Stato competenti.

Art. 8
Servizio radiofonico OC e OM notturno per l'estero

1. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi radiofonici per gli italiani residenti all'estero al fine di garantire la piu' ampia diffusione e conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale.
2. I servizi radiofonici vengono diffusi in onda corta attraverso gli impianti RAI di Roma Prato Smeraldo, in onda media notturna attraverso gli impianti RAI di Roma Santa Palomba e Milano Siziano, e attraverso stazioni relay.
3. La concessionaria, al fine del miglioramento del servizio in onda corta (OC) e relay, sulla base del progetto di massima gia' approvato dal Ministero, provvedera' alla realizzazione di tale progetto nell'ambito di una autorizzazione e di un apposito finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. In attuazione delle disposizioni della legge 30 aprile 1998, n. 122, articolo 2, comma 5, la concessionaria e' tenuta a destinare nel periodo di vigenza del presente contratto una percentuale minima del 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla produzione, secondo le definizioni di cui al comma 2, di opere audiovisive italiane ed europee, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota minima di investimento come sopra determinata ed i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia in misura non inferiore all'8 per cento annuo. Qualora l'evoluzione del mercato di riferimento evidenzi tendenze non compatibili con tale ultima quota, su documentata richiesta della concessionaria verra' istituita una commissione per la revisione della stessa composta pariteticamente da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Tesoro, del Ministero e della concessionaria. La suddetta quota del 40 per cento e' dedicata per almeno il 51 per cento ai film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche.
2. Ai fini della presente norma si intendono: a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito
derivante dalle quote sull'ammontare degli abbonamenti ordinari di
competenza della concessionaria relativi all'offerta televisiva
terrestre, al netto del canone di concessione; b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su
film, fiction, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro,
prodotti o coprodotti in Italia o nell'ambito comunitario, con
particolare attenzione ai produttori indipendenti come definiti
dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122; c) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli
importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e
l'utilizzazione delle opere, i costi per produzione esterna, i
costi per produzione interna e gli specifici costi di promozione e
distribuzione nonche' i costi per l'edizione e le spese accessorie
relative ai prodotti di cui sopra.

3. La acquisizione di opere nazionali ed europee dovra' essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale, ed in particolare al fine della incentivazione, difesa e promozione della produzione nazionale ed europea di cui alle premesse, nonche' al precedente articolo 2.

Art. 10
Tutela della riservatezza e della dignita' delle persone

1. La concessionaria si impegna a tutelare compiutamente, nelle sue trasmissioni, la riservatezza e la dignita' delle persone e provvede a vigilare sull'effettiva applicazione delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dei relativi regolamenti esecutivi, nonche' dei propri codici di autoregolamentazione.

Art. 11
Iniziative per la valorizzazione delle culture locali

1. La concessionaria assume e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, iniziative intese a diffondere ed a valorizzare le diverse realta' culturali e sociali esistenti a livello locale in stretta collaborazione con le Regioni, le Province, i Comuni, le Universita' e gli enti culturali nonche' le concessionarie radiotelevisive locali, anche in coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale.
2. Manifestazioni direttamente o indirettamente collegate alla programmazione nazionale e regionale sono intese alla promozione del turismo e dell'artigianato delle produzioni agroalimentari di qualita', ed alla valorizzazione di tutte le iniziative volte al riconoscimento ed alla diffusione delle identita' culturali locali.
3. La concessionaria promuove la stipulazione di convenzioni, con onere in tutto o in parte a carico degli enti interessati, in ambito regionale e comunale, intese alle finalita' di cui ai commi precedenti. Anche al fine di evitare ogni pericolo di pubblicita' ingannevole e di non precisa distinzione del messaggio oggetto delle convenzioni con i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, rispetto all'insieme dei programmi, la relativa programmazione deve avvenire al di fuori dei normali programmi di informazione di testata e di rete ed essere immediatamente identificabile come tale Nella realizzazione delle convenzioni va tenuto conto di un elemento di equilibrio e di diffusione territoriale. I messaggi diffusi a cura delle amministrazioni locali, tramite il servizio televideo, devono avere ad oggetto l'informazione sui servizi di pubblica utilita'.
4. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche, cosi' come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alla applicazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, le parti si impegnano a modificare congiuntamente la Convenzione e il contratto di servizio.
5. La concessionaria, in ottemperanza al comma 9 dell'articolo 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede apposite soluzioni per le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le Regioni e Province Autonome, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera.

Art. 12
Partecipazioni a iniziative europee

1. La concessionaria partecipa ai programmi ed alle iniziative assunti nelle sedi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa e cura la tempestivita' degli adempimenti connessi alla utilizzazione dei relativi contributi.
2. Con riguardo alla partecipazione ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1, la concessionaria si impegna a fornire annualmente dettagliata informativa circa lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo.
3. La concessionaria promuove la propria partecipazione a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo.

Art. 13
Servizi speciali per la mobilita'

1. La concessionaria si impegna a dedicare adeguati spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilita'.
2. I notiziari radiofonici sulla viabilita' delle autostrade, superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio isoradio nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Il servizio isoradio viene svolto attraverso la rete di impianti di cui all'allegato A.
3. Tali programmi senza messaggi pubblicitari devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale, le tangenziali e le zone limitrofe.
4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio isoradio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza del Dipartimento della protezione civile.
5. L'estensione del servizio isoradio, per quanto possibile irradiato sul territorio impiegando la stessa frequenza, al tracciato autostradale, alle tangenziali, e alle zone limitrofe non ancora raggiunte ed il miglioramento della diffusione del servizio stesso devono avvenire mediante l'installazione di impianti di potenza irradiata adeguata, previa autorizzazione del Ministero che assegnera' le necessarie frequenze tenendo conto a tal fine del carattere specifico di pubblica utilita' del servizio isoradio.
6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 la concessionaria appronta, anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, su indicazione del Ministero dell'interno e del Ministero dei lavori pubblici, piani di sviluppo della rete e li presenta al Ministero.

Art. 14
Rete parlamentare

1. La concessionaria e' tenuta all'esercizio della rete riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalita' della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato B.
2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialita' ed equilibrio propri del servizio pubblico. La concessionaria e' impegnata a pubblicizzare l'attivita' della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.
3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al comma 1 potra' essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualita' del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.
4. La concessionaria potra' inoltre diffondere le trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari via Internet e via satellite in analogico e/o in digitale.

CAPO III: Qualita' tecnica e gestione delle reti

Art. 15
Qualita' e disponibilita' tecnica del servizio

1. La concessionaria si impegna ad attuare per quanto di sua competenza il vigente Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive secondo le norme legislative e regolamentari ed a mantenere nelle zone servite dal segnale di radiodiffusione sonora e televisiva un grado di qualita' del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni),anche rinnovando e ammodernando gli apparati e gli impianti delle reti, nonche' ad assicurare il grado di qualita' 3 per le estensioni del servizio.
2. Nell'ambito della disponibilita' delle frequenze il Ministero assicurera' alla concessionaria le frequenze necessarie all'espletamento del servizio concesso e per risolvere le situazioni interferenziali piu' importanti allo scopo di migliorare il grado minimo di qualita' del servizio.
3. La concessionaria, al fine di assicurare la fornitura del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati negli allegati C e D da rendere coerenti con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive secondo le norme legislative e regolamentari.
4. La concessionaria si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la documentazione proveniente dal monitoraggio della qualita' dei servizi di radiodiffusione e dalle elaborazioni statistiche, con indicazioni circa il grado di estensione dei servizi in funzione della qualita' di ricezione riferita ai livelli della scala di qualita' UIT-R e circa l'andamento della situazione interferenziale e dei disturbi dei servizi.
5. La concessionaria si impegna a presentare, con cadenza annuale, i valori della disponibilita' del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualita' concordati con il Ministero (allegato E).
6. Ai fini della verifica degli adempimenti previsti dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19 e 28, la concessionaria si impegna a fornire annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.
7. Il Ministero potra' avvalersi, in generale, anche della collaborazione tecnica della concessionaria ai fini della compatibilizzazione radioelettrica e del coordinamento delle radiofrequenze, con le relative risorse tecnologiche, umane e finanziarie.
8. La concessionaria si impegna inoltre a trasmettere con cadenza annuale una relazione contenente i dati relativi: a) alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e
televisivi nel territorio nazionale a livello di provincia; b) agli elementi che localmente degradano la qualita' della
ricezione.

Art. 16
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva

1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva deve essere non inferiore al 99 per cento della popolazione per ciascuna delle tre reti televisive nazionali. La terza rete televisiva deve raggiungere un grado medio di copertura regionale prossimo al 97 per cento della popolazione.
2. La concessionaria si impegna, laddove sia riscontrata l'effettiva carenza del servizio, ad estenderne localmente la copertura ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 300 abitanti, secondo i criteri di economicita' degli investimenti e di contenimento dei costi di gestione e previo apporto, da parte degli enti locali competenti, delle infrastrutture necessarie all'installazione degli impianti di diffusione.
3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2 ed anche ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 1, comma 9, della legge 31 dicembre 1996, n. 650 la concessionaria potra' avvalersi di convenzioni o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonche' con altri enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi.
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, la concessionaria appronta, anche sulla base delle richieste provenienti dal Ministero, piani di estensione delle reti di radiodiffusione televisiva e li presenta semestralmente al Ministero.
5. L'adeguamento della rete degli impianti di radiodiffusione televisiva analogica alle prescrizioni dettate dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive verra' effettuato secondo il programma stabilito dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero entro il termine temporale stabilito dalla normativa vigente con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

Art. 17

Copertura del servizio di radiodiffusione sonora
in modulazione di frequenza

1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora assicurato per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) deve essere non inferiore al 99 per cento della popolazione e la copertura del territorio deve essere non inferiore all'80 per cento, privilegiando il sistema viario.
2. La concessionaria si impegna all'occorrenza a migliorare la qualita' del segnale nelle aree gia' raggiunte dal servizio delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza, con il potenziamento degli impianti esistenti su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico o con la realizzazione di nuovi impianti previa assegnazione delle necessarie nuove frequenze possibilmente contigue a quelle in uso dalla concessionaria, secondo piani approntati a tal fine, anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, presentati semestralmente al Ministero.
3. La concessionaria e' impegnata a potenziare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM con l'introduzione del sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) in base all'andamento del mercato dei ricevitori e secondo indirizzi stabiliti in ambito europeo e per soddisfare eventuali esigenze prospettate dal Ministero. La concessionaria potra' sperimentare, anche in relazione a progetti dell'Unione Europea, il servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel) previa comunicazione al Ministero.
4. Nel corso dell'attivita' di adeguamento della rete necessaria a garantire il grado di copertura individuato al comma 1 con impianti conformi alla normativa vigente in materia di elettrosmog e' ammissibile una temporanea riduzione del suddetto grado di copertura.

Art. 18

Copertura del servizio di radiodiffusione sonora
in modulazione di ampiezza

1. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti onde medie e onde corte riportati nell'allegato F.
2. Il servizio in onda media viene svolto da impianti che estendono la copertura anche al di fuori del territorio nazionale. In particolare, per la radiodiffusione in onde medie la concessionaria deve mantenere il servizio diurno ad un grado di copertura nazionale, riferito al primo programma, non inferiore al 95 per cento della popolazione e all'80 per cento del territorio, e riferito al secondo programma, non inferiore al 95 per cento della popolazione e al 78 per cento del territorio stimati in base ai riferimenti internazionali riconosciuti; per il terzo programma la concessionaria dovra' mantenere un grado di copertura della popolazione non inferiore al 46 per cento, corrispondente ad una copertura del territorio non inferiore al 10 per cento.
3. La concessionaria e' impegnata a presentare al Ministero delle comunicazioni, entro il mese di dicembre 2000, i piani di risanamento per l'adeguamento delle reti in onda media e in onda corta ai limiti individuati dalla normativa vigente in materia di elettrosmog.

Art. 19

Servizio di diffusione radiofonica terrestre
in tecnica numerica ("DAB")

1. La concessionaria esercisce la rete degli impianti di cui all'allegato G che diffonde servizi radiofonici in tecnica numerica DAB-T (Digital Audio Broadcasting) in accordo con gli standard ETSI.
2. La concessionaria utilizza un blocco dedicato sulla rete di cui al comma 1 irradiando un multiplex di programmi la cui composizione terra' conto della normale programmazione radiofonica e dello sviluppo del servizio in ambito nazionale ed europeo, impiegando la residua capacita' trasmissiva per applicazioni di servizi multimediali "DMB" (Digital Multimedia Broadcasting).
3. La concessionaria si impegna ad avviare da subito il progetto di estensione della rete di cui al comma 1 al fine del raggiungimento di un grado di copertura della popolazione pari al 45 per cento entro il 31/12/2000 e del 60 per cento entro il 31/12/2001, garantendo la continuita' del servizio e, ove possibile, la continuita' di copertura. I piani di estensione verranno presentati semestralmente al Ministero. L'attivazione dei nuovi impianti sara' preventivamente autorizzata dal Ministero.
4. La concessionaria puo' assumere il ruolo di carrier nei confronti di programmi di terzi attraverso l'assegnazione da parte del Ministero di ulteriori blocchi o frequenze secondo criteri, tempi e modalita' che saranno concordati con il Ministero.
5. La concessionaria, ove opportuno e d'intesa con il Ministero, ricerchera' ed attuera' forme di collaborazione per la sperimentazione tecnologica del servizio DAB-T, con particolare riguardo all'utilizzazione della banda L, inclusi i servizi multimediali di tipo datacast e DMB nonche' i servizi di cui al capo IV del presente contratto, con societa', industrie, consorzi e concessionari radiofonici privati, al fine di migliorare la qualita' della fruizione del mezzo radiofonico in Italia e potenziare i servizi offerti globalmente all'utenza.

Art. 20
Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La concessionaria, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti negli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, del presente contratto nonche' di realizzare modifiche (siti, frequenze e sistemi irradianti) di impianti esistenti, presenta, con congruo anticipo sulla data di realizzazione, un piano esecutivo dei singoli impianti da realizzare e/o da modificare contenente in maniera dettagliata i seguenti elementi:
a) principali caratteristiche radioelettriche;
b) area di servizio;
c) destinazione delle opere;
d) costi preventivati;
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, rilascia un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto. Detto termine puo' essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora il Ministero richieda chiarimenti e integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria; la concessionaria e' tenuta a rispondere entro trenta giorni. Qualora non si ritenesse di dover approvare il piano esecutivo verra' data comunicazione alla concessionaria entro novanta giorni dal ricevimento dello stesso ovvero entro gli ulteriori trenta giorni suddetti nel caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni.
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilita' radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti dei concessionari privati radiotelevisivi, e' di almeno due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Constatata la compatibilita' di cui sopra e tenuto conto delle problematiche di coordinamento internazionale il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto.
4. La concessionaria provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e informazioni su quelle in corso di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. La concessionaria si impegna a potenziare, in termini di capacita' trasmissiva e secondo criteri di economicita' di gestione e sicurezza di esercizio, i collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione, indicati nell'allegato H, sia con l'impiego di nuove tecnologie sia ricorrendo all'uso di ogni tipo di mezzo trasmissivo disponibile, al fine di soddisfare le esigenze di servizio e di ridurre i collegamenti a rimbalzo e altresi' per consentire al Ministero di soddisfare le esigenze derivanti dall'introduzione di nuovi servizi nelle bande di frequenze ad essi attribuite. La concessionaria eliminera' i collegamenti a rimbalzo, nei casi in cui siano accertate interferenze con gli impianti di radiodiffusione non risolvibili con opera di compatibilizzazione. In relazione alle finalita' di cui al presente comma il Ministero terra' comunque conto delle esigenze della concessionaria in particolar modo per quanto riguarda gli impianti di diffusione dei programmi regionali. La concessionaria si impegna a comunicare con cadenza annuale le avvenute realizzazioni e quelle in corso.

Art. 21
Impiego dei collegamenti mobili

1. La concessionaria, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indichera' per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.
2. La concessionaria, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indichera' al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

Art. 22

Ruoli di "Programme Booking Centre" e di "Accounting Office "
per servizi internazionali

1. La concessionaria ha facolta' di curare nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per l'estero o in transito per l'estero e la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di "Programme Booking Centre") nonche' la corrispondente contabilita' (ruolo di "Accounting Office"). Tale attivita' non deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la concessionaria ne terra' informato, con relazione annuale, il Ministero.

Art. 23
Realizzazione e manutenzione degli impianti

1. La concessionaria ha l'obbligo di realizzare gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.
2. In particolare la societa' si impegna a rispettare le norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia, mantenendo efficienti le apparecchiature impiegate, eseguendo in modo tempestivo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature stesse, sostituendole in caso di degradazione delle relative prestazioni. Le apparecchiature costituenti gli impianti radioelettrici dotati della prevista marcatura CE devono essere omologate oppure autorizzate dal Ministero nei casi di esercizio provvisorio.
3. La concessionaria procede nel dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari per il buon funzionamento delle reti stesse.
4. La concessionaria puo' utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della Convenzione, previa autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purche' cio' non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

CAPO IV. - Nuove tecnologie e servizi

Art. 24
Ricerca

1. La concessionaria, come previsto dalla Convenzione, dovra' porre particolare attenzione allo studio e sperimentazione di mezzi nuovi di produzione, trasmissione e diffusione anche attraverso il suo Centro Ricerche collaborando in modo attivo alla definizione dei nuovi standard internazionali. A tale scopo la concessionaria potra' stipulare apposite convenzioni sia con il Ministero sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica. La concessionaria si impegna a diffondere sull'insieme delle proprie strutture produttive, articolate sull'intero territorio nazionale, le ricadute di ideazione, progettazione e servizio derivanti dai processi di innovazione delineati dai successivi articoli con particolare riferimento alle realta' delle regioni meridionali.

Art. 25
Servizi multimediali

1. La concessionaria di intesa con il Ministero, provvedera': a) ad assicurare occasioni e capacita' per sperimentare nuove forme
di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori,
anche per offerta all'estero (ad esempio, servizi internet); b) a valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica,
radio, televisione, teletext, anche con finalita' di
alfabetizzazione informatica del grande pubblico radiotelevisivo,
nonche' di servizio rivolto alle aree di emarginazione; c) a sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento
alla intera catena di produzione (ad es. scenografia virtuale,
postproduzione), alla archiviazione di programmi televisivi e
radiofonici (ad es. audiovideoteca) e alla trasmissione e
diffusione (ad es. terrestre e via satellite); d) a potenziare i servizi del tipo datacast e a sviluppare i servizi
di tipo multimediale come "fast internet" via satellite; e) a contribuire, nel contesto della ricerca nazionale, alla
definizione di nuovi sistemi con riguardo anche ai sistemi
televisivi digitali ad alta qualita' ed alle applicazioni del
cinema elettronico; f) a sperimentare tutti i moderni sistemi di accesso a banda larga
quali lo ADSL, il cavo coassiale, la fibra ottica, la radio
punto-multipunto; g) a collaborare col Ministero su progetti attinenti lo sviluppo
della c.d. "societa' dell'informazione".

2. La concessionaria si impegna inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purche' non arrechi pregiudizio al servizio pubblico, ad estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con societa' e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.
3. Su ciascuna delle aree di iniziativa di cui ai commi precedenti, la concessionaria e' tenuta a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, una relazione contenente sintetiche informazioni sugli aspetti editoriali ed economici relativi alle stesse che attestino e descrivano la loro effettiva realizzazione e diffusione.

Art. 26
Audiovideoteca

1. La concessionaria si impegna ad implementare il progetto di audiovideoteca, sviluppato ai sensi del contratto di servizio 1997-1999, ai fini di una adeguata valorizzazione del proprio rilevante patrimonio audiovisivo e di una sua idonea riutilizzazione sia nell'ambito della propria programmazione radiotelevisiva che dei nuovi canali tematici.

Art. 27

Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione
via satellite

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali, la concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, potra' realizzare utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione: a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con
sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S
(Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede
europea; b) servizi televisivi a carattere sperimentale secondo lo standard
DVB-S con formato 16/9, coerentemente con la politica e gli
interventi dell'Unione europea a favore dello sviluppo di tale
formato; c) servizi che utilizzano adeguati sistemi di numerizzazione e
criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei
programmi televisivi trasmessi ma privi dei diritti di diffusione
all'estero; d) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di
numerizzazione del segnale; e) servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi
analogici, un canale di informazione continuativa 24 ore su 24,
distribuito con tecnologia digitale e in grado di sperimentare
anche la distribuzione simultanea via internet per fasce
particolari di utenza e via fast internet satellitare; f) canali satellitari in chiaro con connotazione di servizio pubblico
anche ai sensi dell'articolo 30, tra i quali uno ad alta valenza
sociale.

2. La concessionaria si impegna fin d'ora per quanto di propria competenza a favorire la piena attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. 30 gennaio 1999, n. 15 convertito con modificazioni nella Legge 29 marzo 1999, n. 78 in materia di ricevitore digitale "aperto".
3. Per programmi di spiccata utilita' sociale del tipo dei canali "educational" o dei canali al servizio del volontariato e dei portatori di handicap, dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla concessionaria direttamente o per conto o con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente, dell'agricoltura o di altri, e delle Istituzioni Universitarie Pubbliche la sperimentazione potra' essere autorizzata dal Ministero alla concessionaria anche su appositi canali dedicati. Spazi trasmissivi su detti canali potranno essere dedicati, previa intesa con la concessionaria, a programmi realizzati per conto o con la partecipazione di altri enti educativi o culturali ovvero realizzati direttamente dai suddetti enti.
4. Le sperimentazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con oneri a totale carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge e salvo quanto stabilito al secondo periodo del comma precedente.

Art. 28

Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione terrestre
con tecnica numerica

1. La concessionaria e' impegnata a completare il piano di sperimentazione della tecnologia di diffusione televisiva terrestre con tecnica numerica DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) presentato al Ministero. La concessionaria potra' presentare al Ministero eventuali estensioni del piano di sperimentazione. La sperimentazione e l'introduzione dei servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica da parte della concessionaria pubblica sara' in linea con l'evoluzione degli indirizzi regolamentari e normativi in materia, anche secondo un criterio di uguaglianza con gli altri operatori privati, ai quali devono essere consentite, sul piano della sperimentazione e della introduzione di tali servizi, analoghe opportunita' e possibilita' da parte del Ministero.
2. La concessionaria si impegna, fin d'ora, a svolgere il ruolo di carrier, secondo criteri, tempi e modalita' che saranno definiti in concerto con il Ministero, anche nei confronti di programmi di terzi, sulle frequenze per il servizio DVB-T che le fossero attribuite in via definitiva.
3. La concessionaria potra' sperimentare servizi televisivi in standard DVB-T con formato 16/9, coerentemente con la politica e gli interventi dell'Unione Europea a favore dello sviluppo di tale formato.
4. La concessionaria potra' continuare a sperimentare, con il concorso di enti universitari e di ricerca, i sistemi di diffusione MVDS (Multipoint Video Distribution System) nella gamma di frequenze e con le caratteristiche raccomandate dalla CEPT, previa autorizzazione del Ministero. I risultati della sperimentazione saranno comunicati al Ministero che potra' metterli a disposizione di chiunque li richieda.
5. Le sperimentazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con oneri a totale carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge.

CAPO V. - Aspetti economico-finanziari, vigilanza e sanzioni

Art. 29
Criteri economici di gestione

1. La concessionaria, al fine di procedere al consolidamento economico e finanziario nonche' al soddisfacimento delle esigenze degli utenti e al perseguimento dell'interesse generale del Paese in tutte le sue attivita' editoriali, in linea anche con analoghe prestazioni rese da societa' operanti in altri Paesi dell'Unione Europea, nel quadro delle finalita' del servizio pubblico come definito dal Parlamento Europeo con risoluzione approvata nella seduta del 19 settembre 1996, si impegna a svolgere le attivita' e i servizi di sua competenza secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttivita' aziendale anche in coerenza con la premessa al presente contratto.
2. La missione di servizio pubblico si connota in un insieme organico e indivisibile di compiti determinati da: a) disposizioni legislative speciali sull'espletamento del servizio
pubblico radiotelevisivo e sulla concessionaria; b) disposizioni di carattere generale sul sistema delle
comunicazioni; c) Convenzione di concessione; d) contratto di servizio; e) convenzioni aggiuntive stipulate con la Pubblica Amministrazione
per specifiche attivita' di interesse generale del Paese; f) indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Sul piano economico-finanziario, il finanziamento di tali attivita' e' assicurato con caratteri di certezza e congruita' attraverso il canone di abbonamento, i rimborsi delle convenzioni di cui al punto e), nonche' ulteriori provvedimenti collegati allo svolgimento del servizio. Al fine di favorire un processo di semplificazione delle modalita' di finanziamento degli oneri connessi alla missione di servizio pubblico, le parti convengono sull'opportunita' di attuare un progressivo raggruppamento delle fonti di risorse di natura pubblica corrisposte alla concessionaria in due categorie, rappresentate rispettivamente dal canone di abbonamento e dai corrispettivi delle convenzioni di cui al punto e). La concessionaria, nell'ambito delle proprie scelte imprenditoriali, puo' altresi' destinare al finanziamento delle predette attivita', in funzione integrativa, risorse commerciali anche di natura pubblicitaria.
3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie sulla concorrenza, per assicurare la necessaria trasparenza nell'utilizzo delle risorse la concessionaria, ferma restando l'unitarieta' del servizio pubblico, definisce la propria struttura organizzativa attraverso opportune forme di distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attivita' finanziate da canone e le attivita' finanziate dal mercato.
4. Al fine di conseguire obiettivi di efficienza e di competitivita' la concessionaria definisce, nel quadro delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di comunicazioni, le piu' opportune forme di strutturazione organizzativa purche' queste non risultino di pregiudizio allo svolgimento dei compiti connessi alla concessione di servizio pubblico e alla qualita' dei servizi stessi concorrendo alla equilibrata gestione dell'azienda ferma restando l'unitarieta' del servizio pubblico. In particolare: a) per le attivita' inerenti all'espletamento dei servizi concessi,
la concessionaria puo' avvalersi di societa' da essa controllate
previa autorizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della Convenzione; la concessionaria e' tenuta, anche
attraverso le societa' controllate, ad assicurare il rispetto di
tutti gli obblighi previsti nella convenzione e nel contratto di
servizio, con particolare riferimento all'articolo 5 della
convenzione e agli articoli 15, 16 e 17 del presente contratto di
servizio; b) per le aree di attivita' connesse in genere alla diffusione di
suoni, immagini e dati o comunque connesse all'oggetto sociale, la
concessionaria opera secondo criteri di confronto competitivo sui
mercati globali della multimedialita', nel rispetto delle leggi di
regolazione e del codice civile, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, della Convenzione; c) per le attivita' industriali o commerciali non connesse con
l'esercizio dei servizi concessi, ai sensi delle previsioni
dell'articolo 5, comma 3, della Convenzione, la concessionaria
potra' procedere alla costituzione di societa' o all'assunzione di
partecipazioni di maggioranza previa autorizzazione del Ministero
di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La richiesta di autorizzazione per
quanto sopra e, comunque, per i programmi straordinari di
investimento, dovra' essere corredata da un sintetico business
plan che dovra' presentare i seguenti elementi:
I) descrizione dei processi di attivita' oggetto delle operazioni;
II) criteri di eventuale esternalizzazione delle attivita' e dei
servizi adottati a supporto della decisione;
III) patti parasociali;
IV) meccanismi societari o gestionali di sviluppo dell'iniziativa;
V) elementi di valutazione economico-finanziaria quali:
convenienza economica operativa, realizzabilita' e compatibilita'
finanziaria, convenienza per l'azionista.
Il Ministero si impegna a rilasciare l'autorizzazione, acquisendo le necessarie intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di diniego, tale termine potra' essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere alla concessionaria informazioni e dati supplementari di supporto alla valutazione, con la decorrenza di ulteriori quarantacinque giorni dall'acquisizione delle suddette informazioni.
5. La concessionaria e' tenuta, dandone adeguata informativa, secondo quanto previsto all'art. 32, a contenere il proprio indebitamento finanziario netto entro e non oltre il limite di un rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri (D/E) pari allo 0,5, da rilevare alla fine di ciascun esercizio finanziario, dedotti gli importi per crediti verso la Pubblica Amministrazione e fatti salvi i programmi straordinari di investimento.
6. Ad eccezione degli effetti delle iniziative di carattere straordinario, comunicate al Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel rispetto del vigente contratto, qualora l'azienda registri risultati economici o finanziari significativamente peggiorativi rispetto a quelli preventivati, tali squilibri dovranno essere oggetto di specifica azione da parte dell'azienda che provvedera' ad informarne tempestivamente il Ministero.

Art. 30
Canone di abbonamento

1. La misura della variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione e del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e' determinata secondo la seguente formula:
----> vedere Formula a pag. 52 della G.U. <----
Ove

Dn e' la variazione percentuale del canone per l'anno n;
Ip e' l'obiettivo di inflazione programmata fissato dal Governo per l'anno n;
k e' la quota dell'indice di produttivita' devoluta a vantaggio dell'utenza;
P e' l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato all'azienda e determinato anche considerando i risultati da essa conseguiti negli esercizi n e n-1;
w e' la quota dei nuovi investimenti in innovazione e delle attivita' aggiuntive con connotazione di servizio pubblico da finanziare attraverso il canone di abbonamento realizzate dalla concessionaria su indicazione della ommissione di cui al successivo comma 3;
Tn-1 e' l'impatto economico degli investimenti in innovazione e delle attivita' aggiuntive con connotazione di servizio pubblico di cui al precedente parametro w ed effettuati ed in corso di realizzazione dalla concessionaria nel corso dell'anno n-1;
Fn-1 e' il fatturato da canoni di abbonamento dell'esercizio n-1 al netto degli aumenti di canone unitario;
2. I parametri k e w, compresi tra 0 e 1, e le variabili P e T saranno annualmente stabiliti con decreto ministeriale, su proposta della commissione di cui al successivo comma 3.
3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori e presenti, entro il mese di ottobre di ogni anno, una proposta contenente i valori di cui al comma precedente, i criteri di loro determinazione nonche' le categorie degli investimenti in innovazione e delle attivita' aggiuntive con connotazione di servizio pubblico da realizzare da parte dalla concessionaria.
4. Si conviene, altresi', che la commissione paritetica potra' proporre le opportune integrazioni anche di carattere straordinario alla formula definita al comma 1 necessarie per tenere conto della dinamica dei mercati dei fattori produttivi rispetto a quella del canone nonche' di eventuali variazioni nell'offerta o nella composizione delle fonti di finanziamento introdotte anche dalle nuove normative in materia di comunicazioni, che modifichino sostanzialmente l'attuale rapporto tra attivita' e risorse della concessionaria.
5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1 nonche' l'ammontare dell'abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

Art. 31
Riscossione del canone di abbonamento

1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonche' per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la concessionaria mettera' a disposizione dell'Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R.-TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonche' i locali occorrenti, con le modalita' ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988 e successive modificazioni.
2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.
3. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - provvedera' ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 20.4.1994, n. 367, affinche' le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.

Art. 32
Informativa economico-finanziaria

1. Nel perseguire gli obiettivi previsti nel presente contratto, la concessionaria e' tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro 15 giorni dalla loro approvazione:
a) i piani industriali (economici, finanziari e di investimento);
b) le previsioni economiche di esercizio;
c) i bilanci consuntivi di esercizio.
2. La concessionaria e' tenuta a trasmettere entro il 30 settembre di ciascun esercizio una relazione semestrale contenente i risultati economici e finanziari consuntivi della societa' al 30 giugno;
3. Al fine di fornire una piu' completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la concessionaria e' tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sui risultati economici e finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterra' informazioni anche in merito a: a) la ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della
fonte di riferimento, per i seguenti mezzi di comunicazione:
quotidiani, periodici, televisione, altri mezzi; b) i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per
tipologia; c) gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a
livello complessivo.

I dati economici e finanziari di cui al presente comma sono trasmessi
adottando gli schemi formali di rappresentazione che saranno
concordati tra le parti entro sessanta giorni dalla data di
stipulazione del presente contratto.

Art. 33
Riassetto organizzativo

1. La concessionaria procedera' alle operazioni di rimodulazione
della struttura organizzativa, nel quadro delle disposizioni
nazionali e comunitarie in materia di comunicazioni, secondo
criteri di efficienza complessiva e di razionalizzazione delle
strutture.
2. La concessionaria e' tenuta a fornire semestralmente adeguata
informativa al Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica in merito alle iniziative
realizzate con particolare evidenza dell'impatto delle azioni di
ristrutturazione organizzativa e delle operazioni di riassetto
dell'organico sulle risorse umane.

Art. 34

Collaborazione per interpellanze, interrogazioni
e atti ispettivi parlamentari

1. La concessionaria fornisce la piu' ampia collaborazione alle
Amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi
necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi
parlamentari.
2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine
di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari
urgenze.

Art. 35
Vigilanza del Ministero

1. Fermo restando ogni altro potere di controllo e verifica
previsto dalle altre norme vigenti il Ministero ha il diritto di
effettuare: a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla
concessionaria dal presente contratto; b) la vigilanza sugli impianti con incondizionata facolta' di accesso
da parte di funzionari del Ministero; c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista
nelle precedenti lettere a) e b).

2. La concessionaria e' tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi dei funzionari del Ministero incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo ed a mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati ed e' in ogni caso responsabile dell'affidabilita' e correttezza dei dati forniti.
3. Il Ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato attuativo del contratto di servizio nelle sue diverse parti.

Art. 36
Erogazione del servizio pubblico

1. La concessionaria e' tenuta al rispetto delle norme generali sull'erogazione dei servizi pubblici. In particolare la concessionaria:

a) effettuera' e consentira' verifiche sulla qualita' tecnica e
quantita' del servizio; b) acquisira' le valutazioni degli utenti tramite questionari,
interviste ed altri idonei meccanismi; c) rendera' pubbliche le verifiche annuali degli standard di qualita'
tecnica del servizio fornito all'utenza.

2. Il protocollo aggiuntivo, allegato al presente contratto, che istituisce una sede permanente di confronto, di carattere consultivo, tra concessionaria, Consiglio nazionale degli utenti e associazioni del terzo settore, del volontariato e dei consumatori, mantiene la propria validita' per tutta la durata del presente contratto di servizio. Ai lavori della sede permanente di confronto possono essere invitate organizzazioni sindacali. Le risultanze del confronto sono riprodotte in un documento-verbale che la concessionaria si impegna a portare annualmente a conoscenza - unitamente alla relazione sul Palinsesto sociale e sul pluralismo associativo - del Ministero e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
3. La concessionaria provvede, attraverso gli appositi uffici per le relazioni con il pubblico e per i reclami, a recepire il tasso di gradimento manifestato dall'utenza ai fini delle proprie opportune valutazioni per l'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo. I servizi telefonici per i reclami devono essere organizzati nell'ottica di contenere i costi per l'utenza. Sull'attuazione del presente comma, la concessionaria e' tenuta ad informare il Ministero.
4. La concessionaria e' particolarmente impegnata al rispetto della carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico. A tal fine la concessionaria istituisce il "Garante dell'abbonato".

Art. 37
Adeguamento del contratto di servizio

1. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore delle materie specificatamente disciplinate nel medesimo contratto esso sara' conseguentemente adeguato.
2. A richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento che comporti scostamenti, rispetto a quello fissato nel contratto, in misura superiore agli intervalli di tolleranza stabiliti nel presente contratto, si procedera' agli aggiornamenti ed alle revisioni necessari per ridefinire ed adeguare sia gli obiettivi, sia la misura degli adeguamenti relativi al canone di abbonamento stabiliti nel contratto medesimo.
3. Successivamente al completamento del percorso riformatore del sistema della comunicazione, in riferimento all'insieme dei provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento, le parti verificheranno la revisione e l'adeguamento dell'attuale contratto.
4. Entro il 1o luglio 2002 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del contratto relativo ai triennio 2003 - 2005.

Art. 38
Sanzioni

1. Per gli inadempimenti agli obblighi del presente contratto che non comportino una sanzione piu' grave il Ministero, dopo la debita contestazione alla concessionaria, puo' applicare alla stessa la penale di cui all'articolo 22 della Convenzione.
2. Il pagamento delle penalita' indicate nel presente articolo dev'essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta; trascorso inutilmente tale termine gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' concessionaria, a norma dell'articolo 20 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, che deve essere reintegrato con le modalita' previste dallo stesso articolo.

Art. 39
Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Presidente della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 2002. Fino alla data di entrata in vigore i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del precedente Contratto di servizio.
2. Gli allegati al presente contratto, di cui sono parte integrante, non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero.

Roma, 6 novembre 2000

Ministero delle comunicazioni

RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A

Il Segretario Generale
Ing .Giorgio Guidarelli Mattioli

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Roberto Zaccaria
 
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