Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2001 (vai al sommario) |
|
LEGGE 2 aprile 2001, n. 136 |
Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili pubblici. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. (Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)
1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: "01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto"; b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Ministro delle finanze", sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche', relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente"; c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita societa' ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni e' presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle societa' e' rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto e' presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 1-quater. Fino alla data di piena operativita' dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa' di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge"; d) il comma 2 e' abrogato; e) al comma 3, le parole: "l'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione"; f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati"; g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo. 6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, puo' essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-bis. 6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonche', per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di servizi fissa altresi' il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprieta' degli immobili a favore degli enti interessati. Se e' stata costituita la societa' di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della societa' medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato. 6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalita' del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalita' di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonche' rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-quater"; h) al comma 7, dopo le parole: "del presente articolo", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto diversamente previsto,"; i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; l) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: "9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368"; m) al comma 10, sono soppresse le parole: "e sull'attivita' delle societa' di cui al comma 3"; n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: "10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi: a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze; b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale; c) individuazione della tipologia dei beni per i quali e' necessaria l'autorizzazione; d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. 10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili. 10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione". 2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37. 3. Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate per la dismissione degli immobili del Ministero della difesa individuati con decreto del Ministro della difesa. In particolare, agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte degli enti locali, con l'impegno di destinazione ad uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato, e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 19 (Beni immobili statali). 01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' della stessa, determinata ai sensi dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto. - 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche', relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32 della presente legge. 1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita societa' ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni e' presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle societa' e' rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto e' presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'art. 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 1-quater. Fino alla data di piena operativita' dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa' di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti e per i fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente legge. 2. (Comma abrogato). 3. Le societa' cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione. 4. Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati. 5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996. 6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non piu' utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore. 6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo. 6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, puo' essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-bis. 6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonche', per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di servizi fissa altresi' il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprieta' degli immobili a favore degli enti interessati. Se e' stata costituita la societa' di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della societa' medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato. 6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalita' del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalita' di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonche' rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-quater. 7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti. 8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" e' sostituita dalla seguente: "centoventi". 9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento. 10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi: a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze; b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale; c) individuazione della tipologia dei beni per i quali e' necessaria l'autorizzazione; d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. 10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili. 10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'art. 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'art. 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione.". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 10, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488: "Art. 4 (Patrimonio immobiliare dello Stato). - 1.-9. (Omissis). 10. Il comma 1 dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32 della presente legge". 11.-16. (Omissis).". - La legge 5 gennaio 1994, n. 37, reca "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche". - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".
|
| Art. 2. (Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a universita' statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze e di trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica)
1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle universita' statali per le proprie necessita' istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle universita' medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volonta' di presentare apposito progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile ai sensi dell'articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in favore dell'universita' e si applica l'articolo 1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volonta' del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo 19, comma 01, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge. I suddetti termini sono perentori; il loro inutile decorso importa l'obbligo del trasferimento alle universita' ai sensi del primo periodo del presente comma. 2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi. 3. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facolta' di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa. 4. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalita' di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari. 5. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalita' giuridica, nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione". 6. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: "banche", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "imprese". 7. Sono trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi.
Note all'art. 2: - La legge 31 dicembre 1993, n. 579, reca "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato". - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140: "Art. 10 (Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici). - 1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.". - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica": "Art. 27. - Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' assegnati in locazione semplice. Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprieta', devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo art. 28. Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge. La cessione in proprieta' degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita.". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, recante "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41: "Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale; c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie. 2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche' degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze. 3.-5. (Abrogati). 6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali e' stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone. 7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.". Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera abrogata)". - Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 33 (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative). - 1. All'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorita' giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento ; b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis . 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1o marzo 2001. 3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. 4. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 7, primo comma, le parole: "icevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali sono sostituite dalle seguenti: "icevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane S.p.a. ; b) dopo l'art. 8 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza ; c) dopo l'art. 13 e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti . 5. All'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco . 6. A decorrere dal 1o gennaio 2001 la Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita' assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce rossa italiana sono altresi' autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati. 7. All'art. 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile . 8. Il comma 10 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato. 9. All'art. 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei e' sostituita dalla seguente: "dodici . 10. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalita' giuridica, nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti gia' effettuati. 11. All'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione . 12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno dall'acquisto sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto . 13. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associzioni di promozione sociale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo ". - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 28 (Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze). - 1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, e' autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione. 2. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono assicurate attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o piu' imprese che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verra' affidata l'esecuzione del progetto. L'entita' delle risorse che le imprese potranno porre a disposizione sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 3. 3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Si riporta il testo dell'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante "Nuove norme per la bonifica integrale": "Art. 59. - I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attivita' entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprieta' consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.".
|
| Art. 3. (Disposizioni riguardanti immobili dell'amministrazione della difesa)
1. L'amministrazione della difesa e' esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene immobile ceduto nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. 2. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la medesima amministrazione puo' affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonche' la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facolta' di cui al periodo precedente puo' essere esercitata nel limite delle disponibilita' finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4336-ter): Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula nella seduta del 1o dicembre 1999, degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge n. 4336 presentato il 15 novembre 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema) e dal Ministro delle finanze (Visco). Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente, il 1o dicembre 1999 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a e 13a. Esaminato dalla 6a commissione il 18, 19 e 20 gennaio 2000; il 24 febbraio 2000; il 1o, 8, 9, 15 e 16 marzo 2000. Relazione scritta annunciata il 28 marzo 2000 (atto n. 4336-ter/A - relatore sen. Castellani). Esaminato in aula il 21, 27 e 28 settembre 2000; il 4 ottobre 2000 ed approvato il 5 ottobre 2000 in un testo unificato con atto n. 4338 (d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, del Ministro delle finanze Visco e del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica Amato). Camera dei deputati (atto n. 7351): Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 12 ottobre 2000 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII e X e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VI commissione il 26 ottobre 2000; 10, 17 e 28 novembre 2000; il 7 e 19 dicembre 2000; 10 gennaio 2001. Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 2001 (atto n. 7351/A-relatore on. Vannoni). Esaminato in aula il 19 gennaio 2001 e approvato, con modificazioni, il 7 marzo 2001. Senato della Repubblica (atto n. 4336-ter/B): Assegnato alla 6a commissione (Finanze) in sede deliberante, l'8 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 7a e 13a, e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, ed approvato l'8 marzo 2001.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1.-108. (Omissis). 109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalita': a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto; b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento; c) (lettera abrogata); d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale; e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati; f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente". - Per il testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rimanda alle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 44 della sopra citata legge 23 dicembre 1998, n. 448: "Art. 44 (Dismissione di immobili del Ministero della difesa). - 1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalita' militari, ovvero non risulti piu' economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non piu' utili dal Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalita' pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi. 2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'art. 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione. 4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalita' di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate. 5. Dopo l'undicesimo comma dell'art. 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente: "Nei casi in cui le permute gia' avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilita' continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunita' residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali . 6. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997. 7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico per le servitu' militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.". - Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gia' citata nelle note all'art. 2: "Art. 43 (Dismissione di beni e diritti immobiliari). - 1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica , sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale . 2. Al comma 99-bis dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: "suscettibili di utilizzazione agricola sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola , e sono soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione ; al secondo periodo, le parole: "destinati alla coltivazione sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione ; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto di prelazione, le cui modalita' di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali . 3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o piu' lotti anche avvalendosi delle modalita' di vendita di cui all'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi. 5. Al comma 11 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformita' di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'ufficio del territorio dovra' provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta . 6. Gli enti pubblici trasformati in societa' per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprieta', sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarita' urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarita' urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la societa' alienante o conferente. 7. Per le alienazioni, permute, valorizzazione e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 8. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserito il seguente: "1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non piu' utili dal Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalita' pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi . 9. Il Ministero della difesa puo' altresi' effettuare alienazioni e permute di beni valutati non piu' necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruita' di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalita' di cui all'art. 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalita' di cui all'art. 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi e' destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia. 11. Alla lettera c) del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "alla determinazione del valore dei beni sono inserite le seguenti: "da alienare nonche' da ricevere in permuta . 12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di effettiva riscossione del credito. 13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purche' questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosita' locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali. 14. Per le attivita' tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa puo' avvalersi di una idonea societa' a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 15. Al comma 99 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: "che ne cura l'attuazione sono aggiunte le seguenti: "fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia' concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata . 16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilita' del personale militare, il Ministro della difesa e' autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento, nel quale e', altresi', previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro puo' procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'art. 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'art. 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. 17. Dopo il comma 10 dell'art. 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' aggiunto il seguente: "10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualita' di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio . 18. Al comma 109 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "le societa' a prevalente partecipazione pubblica sono sostituite dalle seguenti: "le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ; b) la lettera c) e' abrogata. 19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprieta' degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo. 20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dimissione, non si applica il comma 9 dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'art. 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gia' individuati, non si applica l'art. 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986. 22. All'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie .". - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 10 (Acquisizione di immobili). - 1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'art. 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorche' approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'art. 8, operano sulla base di priorita' indicate dal Ministro dell'interno. 2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'art. 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' elevato a centottanta giorni. 3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'art. 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.".
|
|
|
|