| Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 2 aprile 2001, n. 136 |  
| Disposizioni  in  materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio  immobiliare  dello  Stato,  nonche' altre disposizioni in materia di immobili pubblici. |  
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga
  la seguente legge:                               Art. 1. (Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e          utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)
    1.  All'articolo  19  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: "01.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  i  comuni ed altri soggetti pubblici  o  privati  possono  proporre  al Ministero delle finanze e all'Agenzia  del  demanio,  dalla  data  di  piena operativita' della stessa,  determinata  ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo  30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto";   b)  al  comma  1,  primo  periodo, dopo le parole: "Ministro delle finanze",  sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli immobili soggetti  a  tutela,  con  il  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali,  nonche',  relativamente  agli  immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente";   c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo,   della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive modificazioni. 1-ter.  All'atto  della  costituzione dell'apposita societa' ai sensi del  comma  1  la partecipazione azionaria e' attribuita nella misura del  51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se  il  progetto  di valorizzazione e gestione dei beni e' presentato dagli   stessi   comuni.  Il  capitale  iniziale  delle  societa'  e' rappresentato  dal  valore  dei  beni conferiti. La partecipazione di altri  soci  pubblici  o privati avviene mediante aumento di capitale riservato  ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se  il  progetto  e'  presentato  da  una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 1-quater.  Fino  alla  data  di  piena  operativita' dell'Agenzia del demanio,  determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I  proventi  comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa' di cui  al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione  delle  quote  possedute.  Nel  caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero   della   difesa  i  proventi  spettanti  allo  Stato  sono attribuiti  al  Ministero stesso con le modalita', nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge";   d) il comma 2 e' abrogato;   e)  al  comma  3,  le  parole: "l'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione";   f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter, fermi restando i  vincoli  gravanti  sui beni, puo' essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati";   g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis.  Nei  casi  in  cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo  dei  beni  o  complessi immobiliari presentato ai sensi del comma  01  richieda,  per  la  sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze  di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e  dall'Agenzia  del  demanio,  puo'  essere  nominato un commissario straordinario   del  Governo,  da  scegliere  preferibilmente  tra  i componenti  della  giunta  regionale  competente  per territorio, che promuove  e  cura  il  coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa  la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli  da  14  a  14-quater  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni  e integrazioni. Il commissario e' comunque nominato  qualora  le  amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo. 6-ter.  Per  particolari  esigenze,  connesse  alla  localizzazione e concentrazione  degli  immobili  o  complessi immobiliari per i quali siano  stati  proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui  al  comma  01,  puo'  essere  nominato, in luogo del commissario straordinario  previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario del  Governo  con  competenza  estesa  al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-bis. 6-quater.  La  conferenza  di  servizi, per quanto non previsto dalla presente  legge,  opera secondo le modalita' e con gli effetti di cui agli  articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  La conferenza approva il progetto,  ivi  comprese,  ove  necessario,  le  varianti ai piani di settore  vigenti  e  la sdemanializzazione del bene, nonche', per gli immobili  adibiti  ad  uso  governativo,  su proposta del commissario straordinario   del   Governo,   ove   nominato,   una  loro  diversa destinazione,  previa  rilocalizzazione  delle relative attivita'. La conferenza  di  servizi  fissa  altresi' il termine entro il quale il progetto  medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei  piani  di  cui,  rispettivamente,  ai  commi 6-bis e 6-quinquies determina,   ove   previsto   dagli   obiettivi  dell'intervento,  il trasferimento  della  proprieta'  degli  immobili a favore degli enti interessati.  Se  e'  stata  costituita  la  societa' di cui al comma 1-ter,   il   progetto   esecutivo   dell'intervento   di   sviluppo, valorizzazione  e  utilizzo  dei  beni  o complessi immobiliari ed il relativo  piano  finanziario  sono  predisposti a cura della societa' medesima.  Nel  caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato. 6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del  comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo,  valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi,   trasferiti  agli  enti  stessi  sulla  base  di  apposita convenzione   che   determina   le  condizioni  e  le  modalita'  del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei  proventi  derivanti  dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione  dei  beni,  nonche'  l'eventuale  retrocessione dei beni stessi  allo  Stato,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione  entro  un  congruo  termine stabilito nella convenzione. Si applicano  le  modalita'  di  seguito  indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di  servizi,  istruita  da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente  tra  i  componenti della giunta regionale competente per  territorio,  nominato  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono  gli  immobili  oggetto  del  piano, nonche' rappresentanti delle   altre   amministrazioni  statali  interessate,  nominati  dal Presidente  del  Consiglio  dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-quater";   h)  al  comma  7,  dopo  le  parole: "del presente articolo", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto diversamente previsto,";   i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis.  Il  commissario  straordinario,  ove  verifichi,  in sede di conferenza  di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere  di  valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere che  sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo  5  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303";   l) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: "9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto   immobili  appartenenti  al  demanio  storico-artistico,  si applicano  le  disposizioni dell'articolo 32, nonche' del regolamento dallo  stesso  articolo  previsto,  ove  emanato.  Restano  ferme  le disposizioni  di  cui  all'articolo  10  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n. 368";   m)  al comma 10, sono soppresse le parole: "e sull'attivita' delle societa' di cui al comma 3";   n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: "10-bis.  I  beni  immobili  per i quali non sussiste possibilita' di utilizzazione  nei  modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati  in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  nel  rispetto dei seguenti principi:    a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;    b)  utilizzazione  dei  beni  ai  fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;    c)  individuazione  della  tipologia  dei  beni  per  i  quali e' necessaria l'autorizzazione;    d)  revoca  della  concessione  o  risoluzione  del  contratto di locazione   in   caso  di  violazione  delle  prescrizioni  contenute nell'autorizzazione. 10-ter.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al  comma  10-bis  sono  abrogate  le norme, anche di legge, incompatibili. 10-quater.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano agli  immobili  di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23  dicembre  1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4,  commi  da  3  a  7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli  elenchi  predisposti  dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione".  2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37.  3.  Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate per   la  dismissione  degli  immobili  del  Ministero  della  difesa individuati  con  decreto  del Ministro della difesa. In particolare, agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi del  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di beni culturali  e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  490,  e  che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte  degli  enti  locali,  con  l'impegno  di  destinazione  ad uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note qui pubblicato, e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Note all'art. 1:              Si   riporta   il   testo   dell'art.  19  della  legge          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante  "Misure  di  finanza          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' come          modificato dalla legge qui pubblicata:              "Art.    19    (Beni    immobili   statali).   01.   Le          amministrazioni  dello  Stato,  i  comuni ed altri soggetti          pubblici  o  privati  possono  proporre  al Ministero delle          finanze  e  all'Agenzia  del  demanio,  dalla data di piena          operativita'  della  stessa, determinata ai sensi dell'art.          73,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.          300,   lo  sviluppo,  la  valorizzazione  o  l'utilizzo  di          determinati  beni  o  complessi  immobiliari appartenenti a          qualsiasi   titolo  allo  Stato,  presentando  un  apposito          progetto. - 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di          valorizzazione   del  patrimonio  immobiliare  statale,  il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze e,          relativamente  agli  immobili  soggetti  a  tutela,  con il          Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, nonche',          relativamente  agli  immobili soggetti a tutela ambientale,          con  il  Ministro dell'ambiente, anche in deroga alle norme          di  contabilita'  di  Stato,  puo'  conferire  o  vendere a          societa'   per   azioni,  anche  appositamente  costituite,          compendi  o  singoli  beni  immobili  o diritti reali su di          essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo          o  per  altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti          diversi   dallo   Stato  che  non  ne  dispongano  per  usi          governativi,   per  la  loro  piu'  proficua  gestione.  Il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica  si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o          finanziari,  incaricati  anche  della valutazione dei beni,          scelti,  anche  in  deroga  alle  norme  di contabilita' di          Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie societa'          nazionali  ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari          sono  esclusi  dall'acquisto  di  compendi  o  singoli beni          immobili  o  diritti  reali  su  di essi relativamente alle          operazioni  di  conferimento  o  di  vendita  per  le quali          abbiano  prestato  attivita'  di  consulenza.  I  valori di          conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del          codice  civile,  sono  determinati in misura corrispondente          alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono          determinati  in  base  alla  stima del consulente di cui al          presente  comma.  Lo  Stato e' esonerato dalla consegna dei          documenti  relativi  alla proprieta' o al diritto sul bene.          Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di          titolarita'  del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti          al  20  per  cento.  Le  valutazioni di interesse storico e          artistico  sui  beni da alienare sono effettuate secondo le          modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato          ai sensi dell'art. 32 della presente legge.              1-bis.  Resta  fermo quanto disposto dall'art. 3, comma          99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e          successive modificazioni.              1-ter.   All'atto   della   costituzione  dell'apposita          societa'  ai  sensi del comma 1 la partecipazione azionaria          e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella          cui  circoscrizione  ricadono  i  beni,  se  il progetto di          valorizzazione  e  gestione  dei  beni  e' presentato dagli          stessi  comuni.  Il  capitale  iniziale  delle  societa' e'          rappresentato   dal   valore   dei   beni   conferiti.   La          partecipazione  di  altri  soci  pubblici o privati avviene          mediante  aumento  di capitale riservato ai soci stessi, da          sottoscrivere  esclusivamente  in danaro. Se il progetto e'          presentato  da  una  amministrazione  dello Stato ovvero da          altri  soggetti  pubblici  o  privati, si applica l'art. 3,          comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.              1-quater.   Fino   alla   data  di  piena  operativita'          dell'Agenzia  del  demanio,  determinata ai sensi dell'art.          73,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.          300,  le  azioni  dello  Stato  spettano  al  Ministero del          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. I          proventi   comunque  derivanti  dalle  partecipazioni  alla          societa'   di   cui  al  comma  1-ter,  ovvero  dalla  loro          alienazione,  sono  ripartiti  in  proporzione  delle quote          possedute.  Nel  caso  in cui i progetti di valorizzazione,          sviluppo,  utilizzo  o  gestione  riguardino  immobili  del          Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono          attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti          e  per  i  fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente          legge.              2. (Comma abrogato).              3.  Le societa' cui sono conferiti beni che non possono          essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e          corrispondono  un  compenso  annuo  allo  Stato a titolo di          corrispettivo per la loro utilizzazione.              4.  Il  capitale  delle societa' di cui al comma 1-ter,          fermi  restando  i  vincoli  gravanti sui beni, puo' essere          ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.              5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88,          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art.          14   della   legge   27 dicembre   1997,  n.  449,  per  la          individuazione  di  beni  e  di  diritti  reali immobiliari          costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui          all'art.  14-bis  della  legge  25 gennaio  1994,  n. 86, e          successive  modificazioni.  E' inoltre soppresso il termine          per  promuovere  la  costituzione  di  fondi  istituiti con          l'apporto  dei  beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,          della citata legge n. 662 del 1996.              6.   Possono  essere  affidati  in  concessione  o  con          contratto  a  privati  o  ad amministrazioni pubbliche, che          promuovono  e si obbligano ad attuare il relativo progetto,          l'adattamento,  la  ristrutturazione  o la ricostruzione di          beni  immobili  non  piu'  utilizzati  dall'amministrazione          statale   e   dagli  enti  locali,  per  la  loro  proficua          utilizzazione   da   parte  degli  stessi  soggetti  e  con          corresponsione,  per  il tempo di godimento dei beni, di un          prezzo  all'amministrazione  statale  ed  agli  enti locali          fissato  tenendo  conto  dell'impegno finanziario derivante          dall'esecuzione  del  progetto  e del valore di mercato del          bene.  La  revoca  della  concessione  o la risoluzione del          contratto  possono essere disposte, in accordo con il terzo          finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del          concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni          assunte con il terzo finanziatore.              6-bis.  Nei  casi  in  cui  il  progetto  di  sviluppo,          valorizzazione  o utilizzo dei beni o complessi immobiliari          presentato  ai  sensi  del  comma  01  richieda, per la sua          attuazione,    decisioni   rimesse   alle   competenze   di          amministrazioni  pubbliche  diverse  da quella proponente e          dall'Agenzia   del   demanio,   puo'   essere  nominato  un          commissario   straordinario   del   Governo,  da  scegliere          preferibilmente  tra  i  componenti  della giunta regionale          competente   per   territorio,   che  promuove  e  cura  il          coordinamento  degli adempimenti necessari, ivi compresa la          convocazione  di  una  Conferenza di servizi ai sensi degli          articoli  da  14  a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.          241,   e   successive   modificazioni  e  integrazioni.  Il          commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni          interessate,  diverse  da  quella proponente e dall'Agenzia          del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.              6-ter.   Per   particolari   esigenze,   connesse  alla          localizzazione  e concentrazione degli immobili o complessi          immobiliari  per  i  quali  siano  stati  proposti,  o  sia          opportuno  promuovere,  gli  interventi di cui al comma 01,          puo'    essere   nominato,   in   luogo   del   commissario          straordinario  previsto  dal  comma  6-bis,  un commissario          straordinario   del   Governo   con  competenza  estesa  al          territorio  regionale,  con  i  compiti  di cui al predetto          comma 6-bis.              6-quater.  La  conferenza  di  servizi,  per quanto non          previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e          con  gli  effetti  di  cui  agli articoli da 14 a 14-quater          della   legge   7 agosto   1990,   n.   241,  e  successive          modificazioni  e  integrazioni.  La  conferenza  approva il          progetto,  ivi  comprese,  ove  necessario,  le varianti ai          piani  di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene,          nonche',  per  gli  immobili adibiti ad uso governativo, su          proposta  del  commissario  straordinario  del Governo, ove          nominato,    una    loro   diversa   destinazione,   previa          rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di          servizi  fissa  altresi'  il  termine  entro  il  quale  il          progetto  medesimo  deve essere attuato. L'approvazione del          progetto  o  dei  piani  di  cui, rispettivamente, ai commi          6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi          dell'intervento,  il  trasferimento  della proprieta' degli          immobili  a  favore  degli  enti  interessati.  Se e' stata          costituita  la  societa' di cui al comma 1-ter, il progetto          esecutivo  dell'intervento  di  sviluppo,  valorizzazione e          utilizzo  dei  beni  o complessi immobiliari ed il relativo          piano  finanziario  sono  predisposti a cura della societa'          medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il          termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente          del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la          retrocessione del bene allo Stato.              6-quinquies.  I  beni immobili appartenenti allo Stato,          per   i  quali  non  siano  stati  presentati  progetti  di          valorizzazione  o  gestione  ai  sensi  del  comma  01, non          adibiti   ad  uso  governativo  ma  compresi  in  piani  di          sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,          province  o  regioni sul cui territorio insistono, sono, su          richiesta  degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi          sulla   base  di  apposita  convenzione  che  determina  le          condizioni  e  le modalita' del trasferimento e le quote di          partecipazione  dello  Stato  alla  fruizione  dei proventi          derivanti   dalla  successiva  valorizzazione,  gestione  o          dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei          beni  stessi  allo  Stato,  con  decreto del Presidente del          Consiglio  dei  ministri, in caso di mancata attuazione del          piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine          stabilito  nella  convenzione. Si applicano le modalita' di          seguito  indicate.  I  piani di sviluppo, valorizzazione od          utilizzo  devono  essere  sottoposti  ad  una conferenza di          servizi,  istruita  da  un  commissario  straordinario,  da          scegliere  preferibilmente  tra  i  componenti della giunta          regionale  competente  per  territorio,  nominato  ai sensi          dell'art.   11  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e          convocata  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri, cui          partecipano  gli  enti  locali  nel cui ambito territoriale          insistono   gli   immobili   oggetto   del  piano,  nonche'          rappresentanti    delle   altre   amministrazioni   statali          interessate,  nominati  dal  Presidente  del  Consiglio dei          ministri,  e  dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena          operativita'  di  cui  all'art.  73,  comma  4, del decreto          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300. Per la conferenza di          servizi si applica il disposto del comma 6-quater.              7.   All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente          articolo,  salvo  quanto diversamente previsto, si provvede          con  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su          proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della          programmazione  economica,  del  Ministro  delle  finanze e          degli altri Ministri competenti.              8.  Resta  comunque  fermo quanto disposto dall'art. 3,          comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.              8-bis.  Il commissario straordinario, ove verifichi, in          sede    di   conferenza   di   servizi,   l'inerzia   delle          amministrazioni  dello  Stato  o  l'emergere di valutazioni          contrastanti  tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata          la  procedura  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma 2          dell'art.  5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta          dall'art.  12,  comma  2, del decreto legislativo 30 luglio          1999, n. 303.              9.  Al  primo  periodo  del  comma 5 dell'art. 12 della          legge  15 maggio  1997,  n.  127,  la  parola: "novanta" e'          sostituita dalla seguente: "centoventi".              9-bis.  Qualora  gli  interventi  di  cui  al  presente          articolo   abbiano  ad  oggetto  immobili  appartenenti  al          demanio  storico-artistico,  si  applicano  le disposizioni          dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo          previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui          all'art.  10  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.          368.              10.  Sulla  attuazione  delle disposizioni del presente          articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del          patrimonio  immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro,          del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e delle          finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.              10-bis.  I  beni  immobili  per  i  quali  non sussiste          possibilita'  di  utilizzazione nei modi previsti dai commi          da  01  a 10 possono essere assegnati in concessione, anche          gratuitamente,  o  in  locazione,  anche  a canone ridotto,          secondo  quanto  stabilito  con  regolamento  da emanare ai          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.          400,  su  proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto          dei seguenti principi:                a) autorizzazione della concessione o della locazione          ai   soggetti  interessati  da  parte  del  Ministro  delle          finanze;                b) utilizzazione   dei  beni  ai  fini  di  interesse          pubblico o di particolare rilevanza sociale;                c) individuazione  della  tipologia  dei  beni  per i          quali e' necessaria l'autorizzazione;                d) revoca   della   concessione   o  risoluzione  del          contratto   di   locazione  in  caso  di  violazione  delle          prescrizioni contenute nell'autorizzazione.              10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del          regolamento  di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme,          anche di legge, incompatibili.              10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si          applicano  agli  immobili  di cui all'art. 3, commi da 99 a          105,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato          e  integrato  dall'art.  4,  commi  da  3  a 7, della legge          23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti          dal   Ministero   delle  finanze  e  oggetto  di  specifici          programmi di dismissione.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4, comma 10, della          citata legge 23 dicembre 1999, n. 488:              "Art.  4  (Patrimonio immobiliare dello Stato). - 1.-9.          (Omissis).              10.  Il  comma  1  dell'art. 19 della legge 23 dicembre          1998,  n.  448, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito          del   processo  di  dismissione  o  di  valorizzazione  del          patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con          il  Ministro  delle  finanze, anche in deroga alle norme di          contabilita'  di Stato, puo' conferire o vendere a societa'          per  azioni,  anche  appositamente  costituite,  compendi o          singoli  beni immobili o diritti reali su di essi, anche se          per  legge  o  per provvedimento amministrativo o per altro          titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo          Stato  che  non  ne  dispongano per usi governativi, per la          loro  piu'  proficua  gestione. Il Ministro del tesoro, del          bilancio  e della programmazione economica si avvale di uno          o  piu'  consulenti  immobiliari  o  finanziari, incaricati          anche  della  valutazione dei beni, scelti, anche in deroga          alle   norme   di  contabilita'  di  Stato,  con  procedure          competitive  tra  primarie  societa' nazionali ed estere. I          consulenti    immobiliari   e   finanziari   sono   esclusi          dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti          reali   su   di   essi  relativamente  alle  operazioni  di          conferimento  o  di  vendita  per le quali abbiano prestato          attivita'  di consulenza. I valori di conferimento, ai fini          di  quanto  previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono          determinati in misura corrispondente alla rendita catastale          rivalutata.  I  valori  di vendita sono determinati in base          alla  stima  del  consulente  di  cui al presente comma. Lo          Stato  e'  esonerato  dalla consegna dei documenti relativi          alla  proprieta'  o  al diritto sul bene. Il Ministro delle          finanze  produce  apposita dichiarazione di titolarita' del          diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.          Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da          alienare  sono  effettuate secondo le modalita' e i termini          stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32          della presente legge".              11.-16. (Omissis).".              - La  legge  5  gennaio 1994, n. 37, reca "Norme per la          tutela  ambientale  delle  aree  demaniali  dei  fiumi, dei          torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".              - Il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della          legge 8 ottobre 1997, n. 352".
                           |  
|   |                                 Art. 2. (Disposizioni   in  materia  di  beni  immobili  concessi  in  uso  a universita' statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  di  riscatto  di  alloggi  residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di realizzazione   di   immobili   del  Ministero  delle  finanze  e  di         trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica)
  1.  I  beni  appartenenti  al  patrimonio indisponibile dello Stato e concessi  in  uso  alle universita' statali per le proprie necessita' istituzionali  sono  trasferiti  a  titolo  gratuito alle universita' medesime,  anche  ai  fini  della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione  dei  beni  trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volonta' di presentare apposito  progetto  per  lo  sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile  ai  sensi  dell'articolo  1. In tale ipotesi non si fa luogo  al  trasferimento  in  favore  dell'universita'  e  si applica l'articolo  1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volonta'  del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo 19,  comma  01,  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, introdotto dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della  presente  legge. I suddetti  termini  sono  perentori;  il  loro inutile decorso importa l'obbligo  del  trasferimento  alle  universita'  ai  sensi del primo periodo del presente comma. 2.  Ai  fini  della  definizione dei procedimenti di trasferimento di beni  immobili  statali,  iniziati  nella  vigenza  e  ai sensi delle disposizioni  della  legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  le  domande  introduttive  dei  rispettivi procedimenti,   alle   quali   fa   riferimento   l'articolo  10  del decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle  presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla  convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi. 3.  L'articolo  27  della  legge  8  agosto  1977, n. 513, e tutte le disposizioni  di  legge che prevedono facolta' di riscatto di alloggi di  edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso  di  decesso  del  soggetto  avente titolo al riscatto che abbia presentato  la  domanda  nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque   l'obbligo   di   provvedere  nei  confronti  degli  eredi, disponendo   la   cessione   dell'alloggio,  indipendentemente  dalla conferma della domanda stessa. 4.  I  beni  immobili  appartenenti  allo  Stato, adibiti a luoghi di culto,  con  le  relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono  agli  stessi  concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione  di  tributi.  Per  gli  immobili  costituenti  abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui   all'articolo  1  della  legge  11  luglio  1986,  n.  390.  Con regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  individuate le modalita' di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese  di  manutenzione,  ordinaria  e  straordinaria, degli immobili concessi  in  uso  gratuito  sono  a  carico degli enti ecclesiastici beneficiari. 5.  Il  primo  periodo  del  comma 10 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  sostituito  dal seguente: "Sono esenti dall'imposta  di  cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata    in   vigore,   gli   immobili   appartenenti   agli   enti rappresentativi   delle  confessioni  religiose  aventi  personalita' giuridica,  nonche'  agli  enti  religiosi  riconosciuti in base alle leggi   attuative   delle  intese  stipulate  dallo  Stato  ai  sensi dell'articolo 8 della Costituzione". 6.  All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia  di  risorse  per  la  realizzazione  del  programma  per  la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi  degli  uffici  unici  del  Ministero  delle finanze, la parola: "banche", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "imprese". 7.  Sono  trasferiti  a  titolo  gratuito  ai  consorzi  di  bonifica costituiti  ai sensi dell'articolo 59 delle norme approvate con regio decreto  13  febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali sui  quali,  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, risulti  costituito  il  diritto  di  usufrutto a favore dei consorzi stessi. 
                                         Note all'art. 2:              - La legge 31 dicembre 1993, n. 579, reca "Norme per il          trasferimento  agli  enti  locali  ed  alle regioni di beni          immobili demaniali e patrimoniali dello Stato".              - La  legge  28 dicembre  1995, n. 549, reca "Misure di          razionalizzazione della finanza pubblica".              - Si  riporta  il  testo dell'art. 10 del decreto legge          28 marzo  1997,  n.  79,  recante  "Misure  urgenti  per il          riequilibrio   della   finanza  pubblica",  convertito  con          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:              "Art.  10  (Trasferimento di beni immobili statali agli          enti  pubblici).  -  1.  I procedimenti di trasferimento di          beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le          domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993,          n.  579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano          a    svolgersi   e   sono   definiti   secondo   le   norme          rispettivamente previste dalle predette leggi.".              - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 8 agosto          1977,   n.   513,   recante   "Provvedimenti   urgenti  per          l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un          programma   straordinario  e  canone  minimo  dell'edilizia          residenziale pubblica":              "Art.  27.  -  Sono abrogate, con effetto dalla data di          entrata  in  vigore  della  presente legge, le disposizioni          contenute  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          17 gennaio  1959,  n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n.          60,  e  successive modificazioni e integrazioni, nonche' in          altre  leggi  che comunque disciplinino il trasferimento in          proprieta'   agli   assegnatari   di  alloggi  di  edilizia          residenziale pubblica gia' assegnati in locazione semplice.              Le  domande  per  le  quali  non sia stato stipulato il          relativo   contratto  di  cessione  in  proprieta',  devono          essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. La          mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto.          Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal          successivo  art.  28.  Si considera stipulato e concluso il          contratto  di  compravendita  qualora l'ente proprietario o          gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato          all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non          previsto per legge.              La  cessione  in proprieta' degli alloggi realizzati in          base  alla  legge  17 maggio  1952,  n.  619,  relativa  al          risanamento  dei  rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune          di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta          legge   contenute,   essendo  la  disciplina  ivi  prevista          assimilabile alla locazione con patto di futura vendita.".              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio          1986, n. 390, recante "Disciplina delle concessioni e delle          locazioni  di  beni immobili demaniali e patrimoniali dello          Stato  in  favore  di enti o istituti culturali, degli enti          pubblici  territoriali,  delle  unita' sanitarie locali, di          ordini   religiosi   e   degli  enti  ecclesiastici",  come          modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 8          gennaio 2001, n. 41:              "Art.  1.  - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare          in  concessione  o  locazione,  per  la durata di non oltre          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali          dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di          utilizzazione   per   usi  governativi:  a)  a  istituzioni          culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del          Presidente  della  Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a          enti  pubblici,  indicati  con  decreto  del Ministro delle          finanze,  da  emanarsi  sentito  il  Ministro  per  i  beni          culturali   e   ambientali,  che  fruiscono  di  contributi          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che          perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse          culturale;  b-bis)  ad  associazioni  di promozione sociale          iscritte  nei  registri  nazionale e regionali; c) ad altri          enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute,          istituiti   o   costituiti  successivamente  alla  data  di          pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale  del  predetto          decreto,  che  perseguono  esclusivamente fini di rilevante          interesse  culturale  e svolgono, in relazione a tali fini,          attivita'  sulla  base  di  un  programma almeno triennale;          c-bis)  alle  cooperative  sociali,  alle  associazioni  di          volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che          perseguono  rilevanti  finalita' culturali o umanitarie. Le          concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e          stipulate  per un canone ricognitorio annuo non inferiore a          lire  centomila  e  non superiore al 10 per cento di quello          determinato,   sentito   il   competente   ufficio  tecnico          erariale,  sulla  base  dei valori in comune commercio. Gli          immobili  devono  essere  destinati  a  sede  dei  predetti          soggetti  o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro          attivita' istituzionali o statutarie.              2.  Le  concessioni  e  le  locazioni  di  cui al comma          precedente  devono  prevedere  la  assunzione, da parte del          concessionario  o locatario, degli oneri della manutenzione          ordinaria  e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo          Stato  ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche'          degli  oneri,  delle  contribuzioni  e  degli  obblighi  di          qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile          oggetto   della   concessione   faccia  parte  del  demanio          artistico,  storico o archeologico, le opere di ordinaria e          straordinaria  manutenzione  devono essere eseguite secondo          le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.              3.-5. (Abrogati).              6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i          quali  e'  stata  assentita  la  concessione o stipulata la          locazione,  ne  determina rispettivamente la decadenza o la          risoluzione.   Gli   stessi  effetti  sono  prodotti  dalla          violazione  del  divieto  di  subconcessione o sublocazione          ovvero dal mancato pagamento del canone.              7.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano          anche  alle  concessioni,  a favore di ordini religiosi, di          immobili  statali  che  fanno  parte del demanio artistico,          storico  o archeologico, anche ai fini della loro custodia,          costituenti  abbazie,  certose e monasteri, per l'esercizio          esclusivo   di   attivita'  religiosa,  di  assistenza,  di          beneficenza  o  comunque  connessa  con  le prescrizioni di          regole monastiche.".              Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge          23 agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei          Ministri":              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;                e) (lettera abrogata)".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  33  della  legge          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni per la          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato          (legge  finanziaria  2001)",  cosi'  come  modificato dalla          presente legge:              "Art.   33  (Disposizioni  in  materia  di  imposta  di          registro   e   altre   imposte   indirette  e  disposizioni          agevolative).  -  1.  All'art.  8  della  tariffa, parte I,          allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti          dell'autorita'  giudiziaria  soggetti  a  registrazione  in          termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:                a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:                  "1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali          amministrativi    regionali    che    definiscono,    anche          parzialmente,  il  giudizio,  compresi i decreti ingiuntivi          esecutivi,  che  recano  condanna  al pagamento di somme di          danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento ;                b) nella  nota  II)  le parole: "Gli atti di cui alla          lettera b) sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui          al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis .              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere          dal 1o marzo 2001.              3.  I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a          piani  urbanistici  particolareggiati,  comunque denominati          regolarmente  approvati  ai sensi della normativa statale o          regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per          cento  e  alle  imposte  ipotecarie  e  catastali in misura          fissa,   a   condizione  che  l'utilizzazione  edificatoria          dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.              4.  Alla  tabella di cui all'allegato B del decreto del          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642, e          successive  modificazioni,  recante  gli  atti, documenti e          registri  esenti  dall'imposta  di  bollo sono apportate le          seguenti modificazioni:                a) all'art.  7,  primo  comma, le parole: "icevute ed          altri  documenti  relativi  a  conti  correnti postali sono          sostituite  dalle  seguenti:  "icevute,  quietanze ed altri          documenti  recanti  addebitamenti o accreditamenti formati,          emessi  ovvero  ricevuti  dalle banche nonche' dagli uffici          della societa' Poste Italiane S.p.a. ;                b) dopo  l'art.  8  e'  inserito  il  seguente: "Art.          8-bis.  Certificati  anagrafici  richiesti  dalle  societa'          sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di          enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza          ;                c) dopo  l'art.  13  e'  inserito  il seguente: "Art.          13-bis.   Contrassegno   invalidi,   rilasciato   ai  sensi          dell'art.  381  del  regolamento  di  esecuzione  del nuovo          codice  della  strada, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495, a soggetti la          cui  invalidita'  comporta  ridotte  o  impedite  capacita'          motorie permanenti .              5. All'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come          modificato  dall'art.  37  della legge 21 novembre 2000, n.          342, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:                "1-bis.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si          applicano anche alle associazioni proloco .              6.  A  decorrere  dal  1o gennaio  2001  la Croce rossa          italiana  e'  esonerata  dal  pagamento  del  canone  radio          complessivamente    dovuto    per    tutte   le   attivita'          assistenziali,   di   protezione   civile   e  di  soccorso          sanitario.  Per  la  Croce  rossa  italiana  sono  altresi'          autorizzati   i   collegamenti  esercitati  alla  data  del          31 dicembre  2000,  che  non  risultino  incompatibili  con          impianti  di  telecomunicazione  esistenti  appartenenti ad          organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.              7.  All'art.  9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999,          n.  488,  sono  aggiunte,  in  fine,  le parole: "nonche' i          procedimenti  di  rettificazione  di  stato  civile, di cui          all'art. 454 del codice civile .              8.  Il  comma  10  dell'art.  9 della legge 23 dicembre          1999, n. 488, e' abrogato.              9.  All'art.  9, comma 11, secondo periodo, della legge          23  dicembre 1999,  n.  488,  la parola: "sei e' sostituita          dalla seguente: "dodici .              10.  Sono  esenti  dall'imposta  di  cui all'art. 3 del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          643,  con  effetto  dalla data della sua entrata in vigore,          gli  immobili  appartenenti agli enti rappresentativi delle          confessioni   religiose   aventi   personalita'  giuridica,          nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi          attuative  delle  intese  stipulate  dallo  Stato  ai sensi          dell'art.  8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a          rimborsi di versamenti gia' effettuati.              11.  All'art.  56,  comma  6,  del  decreto legislativo          15 dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni, e'          aggiunto, in fine, il seguente periodo:                "In  caso di fusione tra societa' esercenti attivita'          di  locazione  di veicoli senza conducente, le iscrizioni e          le   trascrizioni   gia'  esistenti  al  pubblico  registro          automobilistico  relative  ai veicoli compresi nell'atto di          fusione  conservano  la  loro  validita' ed il loro grado a          favore  del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'          o annotazione .              12.  Alla  lettera  a)  del  comma  1 della nota II-bis          all'art.  1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico          delle   disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          26 aprile  1986,  n.  131,  e  successive modificazioni, le          parole:  "entro un anno dall'acquisto sono sostituite dalle          seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto .              13.   All'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 640, come sostituito dal          decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma          3 e' aggiunto il seguente:                "3-bis.  I  soggetti  che hanno optato ai sensi della          legge  16  dicembre 1991, n. 398, nonche' le associzioni di          promozione   sociale   di   cui   all'art.  5  del  decreto          legislativo  4  dicembre  1997, n. 460, per le attivita' di          intrattenimento   a   favore   dei   soci   sono  esonerati          dall'obbligo  di  utilizzare i misuratori fiscali di cui al          presente articolo ".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  28  della  legge          18 febbraio  1999,  n. 28, recante "Disposizioni in materia          tributaria,     di    funzionamento    dell'Amministrazione          finanziaria  e  di  revisione  generale del catasto", cosi'          come modificato dalla presente legge:              "Art.  28  (Costruzione,  ammodernamento  e acquisto di          immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle          finanze).   -   1.   Al  fine  di  assicurare  una maggiore          efficienza   nell'attivita'   di   contrasto  dei  fenomeni          dell'evasione  fiscale,  e' autorizzata la realizzazione di          un    programma    quinquennale    per    la   costruzione,          l'ammodernamento,  l'acquisto o la locazione finanziaria di          immobili  da  destinare  a  sedi  degli  uffici  unici  del          Ministero  delle  finanze, nonche' per lo svolgimento delle          relative attivita' di gestione.              2.  Le  risorse  occorrenti  per  la  realizzazione del          programma  di  cui al comma 1 sono assicurate attraverso la          stipula  di apposite convenzioni con una o piu' imprese che          dispongano  di  idonee  strutture  operanti  da  almeno  un          quinquennio   nel   settore  immobiliare,  con  particolare          riguardo   alle   esperienze   nella   valorizzazione   del          patrimonio  immobiliare, nella conservazione e manutenzione          degli  immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle          quali  verra' affidata l'esecuzione del progetto. L'entita'          delle  risorse che le imprese potranno porre a disposizione          sara'  commisurata  ad un piano finanziario di ammortamento          compatibile con quanto previsto dal comma 3.              3.  Per  l'attuazione  del programma di cui al presente          articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per          l'anno  1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000          al  2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per          l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni          2000   e   2001,   si  provvede  mediante  riduzione  dello          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di          conto  capitale  "Fondo  speciale dello stato di previsione          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della          programmazione   economica   per   il   1999,   allo  scopo          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al          Ministero  delle  finanze.  Il  Ministro  del  tesoro,  del          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di          bilancio.".              - Si  riporta  il  testo dell'art. 59 del regio decreto          13 febbraio  1933,  n.  215,  recante  "Nuove  norme per la          bonifica integrale":              "Art.  59.  -  I  consorzi  di  bonifica  sono  persone          giuridiche  pubbliche e svolgono la propria attivita' entro          i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.              Per  l'adempimento  dei  loro  fini  istituzionali essi          hanno   il  potere  d'imporre  contributi  alle  proprieta'          consorziate,   ai   quali   si  applicano  le  disposizioni          dell'art. 21.".
                           |  
|   |                                 Art. 3. (Disposizioni riguardanti immobili dell'amministrazione della difesa)
    1.  L'amministrazione  della  difesa  e'  esonerata  dalla consegna all'acquirente  dei  documenti  relativi alla proprieta' o al diritto sul  bene  immobile  ceduto  nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella  fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale.  2.  Al  fine  di consentire l'espletamento delle attivita' inerenti all'accatastamento  delle  infrastrutture  dell'amministrazione della difesa,  per  la  durata  di  cinque  anni  a decorrere dalla data di entrata  in  vigore della presente legge, la medesima amministrazione puo'  affidare  a  tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni  stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa  vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti  l'accatastamento  degli  immobili,  la  loro assunzione in consistenza,   nonche'   la   redazione   delle  tabelle  millesimali concernenti  gli  alloggi  di servizio. La facolta' di cui al periodo precedente  puo'  essere  esercitata  nel limite delle disponibilita' finanziarie   derivanti   dalle   riassegnazioni  disposte  ai  sensi dell'articolo  3,  comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli  articoli  19  e  44  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  3.  Il  comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e' sostituito dal seguente:  "3.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito il Ministro della difesa, individua,  all'atto  della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni   immobiliari  da  considerare  destinate  alla  difesa militare  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto del Presidente   della   Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383,  dandone comunicazione  al  Ministro  dei  lavori  pubblici,  ed inserisce nel programma  di  cui  all'articolo  8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari  di  privati,  quali  fabbricati,  ultimati o in corso di costruzione,  ovvero  aree  edificabili,  anche se prive del relativo progetto,  destinate  alla  difesa  militare  con  apposito  atto del Ministro  della  difesa,  ai  sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994".  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.    Data a Roma, addi' 2 aprile 2001
                                 CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Del Turco, Ministro delle finanze                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                LAVORI PREPARATORI
            Senato della Repubblica (atto n. 4336-ter):              Disegno  di legge risultante dallo stralcio, deliberato          dall'aula nella seduta del 1o dicembre 1999, degli articoli          18,  19, 20 e 21 del disegno di legge n. 4336 presentato il          15  novembre 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri          (D'Alema) e dal Ministro delle finanze (Visco).              Assegnato   alla  6a  commissione  (Finanze),  in  sede          referente, il 1o dicembre 1999 con pareri delle commissioni          1a, 2a, 5a e 13a.              Esaminato dalla 6a commissione il 18, 19 e 20 gennaio 2000; il 24 febbraio 2000; il 1o, 8, 9, 15 e 16 marzo 2000. Relazione scritta annunciata il 28 marzo 2000 (atto n.          4336-ter/A - relatore sen. Castellani).              Esaminato  in  aula il 21, 27 e 28 settembre 2000; il 4          ottobre  2000  ed  approvato  il 5 ottobre 2000 in un testo          unificato con atto n. 4338 (d'iniziativa del Presidente del          Consiglio  dei Ministri D'Alema, del Ministro delle finanze          Visco  e del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione          economica Amato).          Camera dei deputati (atto n. 7351):              Assegnato   alla   VI  commissione  (Finanze)  in  sede          referente,  il 12 ottobre 2000 con pareri delle commissioni          I,   II,   IV,  V,  VII,  VIII  e  X  e  della  commissione          parlamentare per le questioni regionali.              Esaminato  dalla VI commissione il 26 ottobre 2000; 10,          17  e 28 novembre 2000; il 7 e 19 dicembre 2000; 10 gennaio          2001.              Relazione  scritta  annunciata il 17 gennaio 2001 (atto          n. 7351/A-relatore on. Vannoni).              Esaminato  in  aula il 19 gennaio 2001 e approvato, con          modificazioni, il 7 marzo 2001.          Senato della Repubblica (atto n. 4336-ter/B):              Assegnato   alla   6a  commissione  (Finanze)  in  sede          deliberante,  l'8  marzo  2001 con pareri delle commissioni          1a,  4a, 5a, 7a e 13a, e della commissione parlamentare per          le questioni regionali.              Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, ed          approvato l'8 marzo 2001. 
                                         Note all'art. 3:              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 109, della          legge   23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  "Misure  di          razionalizzazione della finanza pubblica":              "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1.-108.          (Omissis).              109.  Le  amministrazioni  pubbliche che non rispondono          alla  legge  24 dicembre  1993,  n.  560, la Concessionaria          servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa'          derivanti  da  processi  di  privatizzazione  nelle  quali,          direttamente  o  indirettamente, la partecipazione pubblica          e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso          in  azioni  ordinarie,  procedono alla dismissione del loro          patrimonio immobiliare con le seguenti modalita':                a) e'  garantito, nel caso di vendita frazionata e in          blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci          gli  inquilini,  il  diritto  di prelazione ai titolari dei          contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti          e  non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione          dell'immobile,  e  ai loro familiari conviventi, sempre che          siano   in   regola   con  i  pagamenti  al  momento  della          presentazione della domanda di acquisto;                b) e'   garantito   il   rinnovo   del  contratto  di          locazione,   secondo   le  norme  vigenti,  agli  inquilini          titolari  di  reddito  familiare  complessivo  inferiore ai          limiti  di  decadenza  previsti  per  la  permanenza  negli          alloggi  di  edilizia  popolare. Per famiglie di conduttori          composte   da   ultrasessantacinquenni   o  con  componenti          portatori  di  handicap, tale limite e' aumentato del venti          per cento;                c) (lettera abrogata);                d) per  la determinazione del prezzo di vendita degli          alloggi  e'  preso a riferimento il prezzo di mercato degli          alloggi  liberi  diminuito del trenta per cento fatta salva          la  possibilita',  in  caso  di  difforme  valutazione,  di          ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;                e) i  soggetti  alienanti  di  cui al presente comma,          sentite  le  organizzazioni sindacali rappresentative degli          inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle          domande  di acquisto per gli immobili posti in vendita e di          accesso ad eventuali mutui agevolati;                f) il  10  per  cento  del ricavato della dismissione          degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e'          versato  su  un apposito capitolo dello stato di previsione          dell'entrata;  il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di          bilancio;                f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti          con  circolare  del  Ministro del lavoro e della previdenza          sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che          sorgono  in  zone  nelle  quali il valore unitario medio di          mercato  degli  immobili  e'  superiore  del  70  per cento          rispetto  al  valore  di mercato medio rilevato nell'intero          territorio  comunale.  Tali alloggi sono offerti in vendita          ai  titolari  di  contratti di locazione in corso ovvero di          contratti  scaduti  non ancora rinnovati purche' si trovino          nella   detenzione   dell'immobile,  e  ai  loro  familiari          conviventi,  in  regola  con  i  pagamenti al momento della          presentazione  della  domanda  di acquisto, ad un prezzo di          vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con          le  modalita'  di cui alle lettere a), b) e c) del presente          comma.  All'offerta  degli  immobili  si  provvede mediante          lettera  raccomandata,  con  avviso di ricevimento, recante          indicazione  del  prezzo  di vendita dell'alloggio, inviata          dall'ente  proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).          Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento della          lettera  raccomandata  i  soggetti  presentano  domanda  di          acquisto  per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale          termine  gli  immobili  sono  posti  in  vendita  con  asta          pubblica al migliore offerente".              - Per  il  testo  dell'art.  19 della legge 23 dicembre          1998, n. 448, si rimanda alle note all'art. 1.              - Si  riporta  il testo dell'art. 44 della sopra citata          legge 23 dicembre 1998, n. 448:              "Art.  44  (Dismissione di immobili del Ministero della          difesa).  -  1.  Sulla  base  di una aggiornata valutazione          delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal          nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto          del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i Ministri del          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e          delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro per i beni e le          attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a          tutela,  e  con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai          beni  compresi  in  aree  protette  o di particolare pregio          naturalistico,  sono  individuati, per la loro dismissione,          attraverso   alienazioni   o  permute,  ovvero  per  essere          attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione,          i  beni  immobili  in  relazione  ai quali sia accertato il          venir   meno   dell'interesse  all'utilizzo  per  finalita'          militari,    ovvero   non   risulti   piu'   economicamente          conveniente  la  gestione  diretta. Resta confermato quanto          disposto  dall'art.  3,  comma 114, della legge 23 dicembre          1996, n. 662.              1-bis.   Le   alienazioni,  permute,  valorizzazioni  e          gestioni  dei  beni  immobili  valutati  non piu' utili dal          Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto          di  cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando          le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al decreto del          Presidente  della  Repubblica  7 settembre  2000,  n.  283,          tramite  conferenze  di  servizi  tra  i rappresentanti del          Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni          pubbliche    interessate,   ed   i   rappresentanti   delle          amministrazioni   territoriali   interessate.  In  sede  di          conferenze   di   servizi,  in  deroga  a  quanto  previsto          dall'art. 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre          1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da          dismettere   tenendo   conto   delle  finalita'  pubbliche,          culturali  e  sociali  dei  progetti  di  utilizzo dei beni          stessi.              2.   Per  le  alienazioni,  permute,  valorizzazioni  e          gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le          disposizioni  contenute  nelle lettere da a) a e) del comma          112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.              3.   I  comuni,  le  province  e  le  regioni  nel  cui          territorio  e'  situato l'immobile oggetto di dismissione o          concessione  hanno  diritto  di  prelazione. A tale fine il          Ministero  della  difesa  e' tenuto a notificare ai comuni,          alle province e alle regioni il valore dei beni determinato          e  approvato  ai  sensi dell'art. 3, comma 112, lettera c),          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662.  Il  diritto  di          prelazione  deve  essere  esercitato  entro  il  termine di          quarantacinque  giorni  dalla  notificazione.  In  mancanza          della   notificazione  comuni,  province  e  regioni  hanno          diritto  di  riscattare  la quota dall'acquirente e da ogni          successivo  avente  causa. La priorita' per l'esercizio del          diritto  di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle          province  e quindi alle regioni. I comuni, le province e le          regioni  mantengono  per almeno trenta anni la destinazione          pubblica   degli   immobili   oggetto   di   dismissione  o          concessione.              4.  Le  risorse  derivanti dalle alienazioni e gestioni          degli  immobili effettuate ai sensi del presente articolo e          dell'art.  3,  comma  112, della legge 23 dicembre 1996, n.          662,  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per          essere  riassegnate,  nel  complessivo limite di lire 1.400          miliardi,  allo  stato  di  previsione  del Ministero della          difesa  con  le  modalita' di cui all'art. 17, terzo comma,          della   legge  5 agosto  1978,  n.  468,  su  proposta  del          Ministero   della   difesa,   per  il  conseguimento  degli          obiettivi  di  ammodernamento  e  potenziamento  operativo,          strutturale  e  infrastrutturale  delle  Forze  armate.  Le          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma 112, lettera f),          della  citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma 14,          della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.              5.  Dopo  l'undicesimo  comma  dell'art.  4 della legge          18 agosto  1978, n. 497, e' inserito il seguente: "Nei casi          in   cui   le   permute   gia'   avviate,   stipulate   tra          l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al          presente  articolo,  non siano state ancora definitivamente          concluse  alla  data  del  31 dicembre 1998: a) le aree del          demanio  dello  Stato  oggetto  di  permuta di cui gli enti          abbiano  avuto la disponibilita' continuata, per effetto di          accordi  stipulati  ai  sensi  del  presente articolo e che          siano    state   destinate   in   modo   irreversibile   al          soddisfacimento  degli  interessi delle comunita' residenti          nel   relativo  ambito  territoriale,  sono  trasferite  al          patrimonio  indisponibile  dell'ente locale; b) gli alloggi          di  servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro          componenti  essenziali,  destinati al soddisfacimento delle          esigenze  abitative  del  personale  militare, realizzati a          carico  delle  risorse  finanziarie  dell'ente  locale sono          considerati   infrastrutture  militari  e  sottoposti  alle          disposizioni  di  cui  agli  articoli  5  e  seguenti della          presente   legge.  Sono  fatti  salvi  eventuali  conguagli          economici  derivanti  da  stime  effettuate  dai competenti          uffici  tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze          contrattuali .              6.  Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, della          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  continuano  a  trovare          applicazione  in  riferimento  alle dismissioni relative ai          beni   individuati   con  il  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei  Ministri  11 agosto  1997, pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.              7.  Il  Ministro  della  difesa comunica semestralmente          alle  competenti  Commissioni  parlamentari  le dismissioni          effettuate,   i   proventi   realizzati   e   le   relative          destinazioni.   Le  medesime  comunicazioni  sono  rese  al          Comitato  misto  pariterico  per le servitu' militari delle          regioni  interessate, limitatamente ai provvedimenti che le          riguardano.".              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  della  legge          23 dicembre  2000,  n. 388, gia' citata nelle note all'art.          2:              "Art. 43 (Dismissione di beni e diritti immobiliari). -          1.  Al comma 6 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n.          488,  le  parole:  "Il  Ministro del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica  ,  sono  sostituite dalle          seguenti:  "Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza          sociale .              2.  Al comma 99-bis dell'art. 3 della legge 23 dicembre          1996,  n. 662, introdotto dall'art. 4, comma 4, della legge          23 dicembre  1999,  n.  488,  al  primo periodo, le parole:          "suscettibili  di  utilizzazione  agricola  sono sostituite          dalle  seguenti:  "soggetti  ad  utilizzazione agricola , e          sono  soppresse  le  parole: "che ne cura l'attuazione ; al          secondo  periodo,  le  parole: "destinati alla coltivazione          sono   sostituite   dalle   seguenti:  "utilizzati  per  la          coltivazione  alla data di entrata in vigore della presente          disposizione ; il terzo periodo e' sostituito dal seguente:          "Ai  conduttori  degli immobili destinati alla coltivazione          e'  concesso  il diritto di prelazione, le cui modalita' di          esercizio  sono  definite  con  decreto  del  Ministro  del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di          concerto   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e          forestali .              3.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione  economica  definisce e cura l'attuazione di          un  programma di alienazione degli immobili appartenenti al          patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.          1404, singolarmente o in uno o piu' lotti anche avvalendosi          delle  modalita'  di  vendita  di cui all'art. 3, comma 99,          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  come modificato          dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.              4.  Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di          documenti  relativi  alla proprieta' o al diritto sul bene,          producendo   apposita   dichiarazione  di  titolarita'  del          diritto.  La  disposizione  non  ha  effetto  per tutti gli          immobili  per i quali, alla data di entrata in vigore della          presente  legge,  siano in atto controversie con privati od          altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale          o giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi.              5.  Al  comma  11  dell'art.  1 della legge 24 dicembre          1993, n. 560, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Se          viene  richiesta,  da  parte  dell'acquirente, la rettifica          della  rendita  catastale  in  diminuzione,  a  causa della          comprovata  difformita'  di  tale  rendita  tra  l'immobile          richiesto   in   cessione   ed   altro   di   superficie  e          caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in          altro  ad  esso  adiacente, l'ufficio del territorio dovra'          provvedere  all'eventuale  rettifica  entro  novanta giorni          dalla data di ricezione della richiesta .              6. Gli enti pubblici trasformati in societa' per azioni          nelle  quali  lo  Stato, le regioni e gli enti locali hanno          una    partecipazione   di   controllo,   negli   atti   di          trasferimento  o  conferimento  e  in  ogni  atto avente ad          oggetto  immobili  o  diritti  reali  su  immobili  di loro          proprieta',  sono  esonerati  dall'obbligo di comprovare la          regolarita'  urbanistico-edilizia  prevista  dagli articoli          17,  18,  40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali          atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza          delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con          il  rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge          4 gennaio   1968,   n.   15,  e  successive  modificazioni,          attestante,    per    i    fabbricati,    la    regolarita'          urbanistico-edilizia   con   riferimento  alla  data  delle          costruzioni  e, per i terreni, la destinazione urbanistica,          senza  obbligo  di allegare qualsiasi documento probatorio.          La   dichiarazione   deve   essere   resa   nell'atto,   di          alienazione,  conferimento o costituzione del diritto reale          dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la societa'          alienante o conferente.              7.   Per  le  alienazioni,  permute,  valorizzazione  e          gestioni  dei  beni  immobili  del  Ministero  della difesa          trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 3,          comma   112,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e          nell'art.  44  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come          modificato  dall'art.  4, comma 11, della legge 23 dicembre          1999, n. 488.              8. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre          1998, n. 448, e' inserito il seguente:                "1-bis.  Le  alienazioni,  permute,  valorizzazioni e          gestioni  dei  beni  immobili  valutati  non piu' utili dal          Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto          di  cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando          le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al decreto del          Presidente  della  Repubblica  7 settembre  2000,  n.  283,          tramite  conferenze  di  servizi  tra  i rappresentanti del          Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni          pubbliche    interessate,   ed   i   rappresentanti   delle          amministrazioni   territoriali   interessate.  In  sede  di          conferenze   di   servizi,  in  deroga  a  quanto  previsto          dall'art. 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre          1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da          dismettere   tenendo   conto   delle  finalita'  pubbliche,          culturali  e  sociali  dei  progetti  di  utilizzo dei beni          stessi .              9.  Il  Ministero della difesa puo' altresi' effettuare          alienazioni  e  permute di beni valutati non piu' necessari          per  le  proprie  esigenze,  anche  se  non  ricompresi nei          programmi  di  dismissione previsti dall'art. 3, comma 112,          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata          qualora  il  valore  del  bene,  determinato sulla base del          parere  della  commissione di congruita' di cui alla stessa          legge,  sia  inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti          da  tali  alienazioni sono versate all'entrata del bilancio          dello  Stato  ed  immediatamente  riassegnate  al Ministero          della  difesa  secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 44,          comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.              10.  A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni          effettuate  ai  sensi  delle  norme di cui ai commi 8 e 9 e          riassegnate  al Ministero della difesa secondo le modalita'          di  cui all'art. 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,          n.   448,  la  somma  di  lire  50  miliardi  e'  destinata          all'ammodernamento  e  alla ristrutturazione degli arsenali          della Marina militare di Taranto e La Spezia.              11.  Alla  lettera  c)  del comma 112 dell'art. 3 della          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  dopo  le parole: "alla          determinazione   del  valore  dei  beni  sono  inserite  le          seguenti: "da alienare nonche' da ricevere in permuta .              12.  Al  fine  di  favorire  l'attuazione  dei piani di          dismissione  dei  rispettivi  patrimoni  immobiliari  e  la          realizzazione  dei  nuovi  modelli  gestionali  di  cui  al          decreto  legislativo  16 febbraio  1996,  n.  104, gli enti          previdenziali  pubblici  di  cui  all'art.  1, comma 1, del          citato  decreto  legislativo  promuovono la definizione del          contenzioso  in materia immobiliare privilegiando soluzioni          transattive   o  di  bonario  componimento  che  comportino          l'immediato  conseguimento  di  un  apprezzabile  risultato          economico  in  relazione al rischio implicito del giudizio,          allo  stato  ed  al presumibile costo di esso, nonche' alla          possibilita' di effettiva riscossione del credito.              13.  Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare          la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati          a   definire   bonariamente   la  posizione  debitoria  dei          conduttori  di immobili ad uso abitativo maturata alla data          del   30 settembre  2000  purche'  questi,  previa  formale          rinuncia  a  qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino          in  unica  soluzione e senza interessi l'80 per cento delle          somme  risultanti a loro debito dalle scritture contabili a          titolo di morosita' locativa per canone ed oneri accessori,          oltre alle eventuali spese legali.              14. Per le attivita' tecnico-operative di supporto alle          dismissioni  di cui ai commi precedenti, il Ministero della          difesa  puo'  avvalersi  di  una  idonea  societa' a totale          partecipazione  diretta  o indiretta dello Stato, in deroga          alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.              15.  Al  comma  99  dell'art. 3 della legge 23 dicembre          1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'art. 4 della          legge  23 dicembre  1999, n. 488, al primo periodo, dopo le          parole:   "che   ne  cura  l'attuazione  sono  aggiunte  le          seguenti:  "fatto  comunque  salvo il diritto di prelazione          attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad          uso   abitativo,   in   favore   dei  concessionari  e  dei          conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia'          concessionari,   siano   comunque   ancora   nel  godimento          dell'immobile   oggetto   di   alienazione  e  che  abbiano          soddisfatto  tutti i crediti richiesti dall'amministrazione          competente,  limitatamente alle nuove iniziative di vendita          avviate  a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la          vendita frazionata .              16.  In relazione al processo di ristrutturazione delle          Forze  armate,  anche allo scopo di assicurare la mobilita'          del   personale  militare,  il  Ministro  della  difesa  e'          autorizzato  a  procedere  all'alienazione degli alloggi di          cui  alla  legge  18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e          modalita'  stabiliti con proprio regolamento, nel quale e',          altresi',   previsto   il  riconoscimento  del  diritto  di          prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento          il  Ministro  puo'  procedere  alla riclassificazione degli          alloggi  di  cui  alla  citata  legge  n.  497 del 1978. Le          risorse  derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la          realizzazione   di   programmi   di   acquisizione   e   di          ristrutturazione  del patrimonio abitativo della Difesa. Il          Ministro  della  difesa,  con  proprio  decreto,  individua          annualmente  gli  alloggi, non ubicati nelle infrastrutture          militari, ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze          della   Difesa,   per   i   quali  occorre  procedere  alla          alienazione.  La quota parte delle risorse complessivamente          derivanti   all'amministrazione   della   difesa  ai  sensi          dell'art.   14  della  medesima  legge  n.  497  del  1978,          dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,          e  dell'art.  43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.          724,  e'  destinata,  nella  misura dell'85 per cento, alla          manutenzione  degli alloggi di servizio e, nella misura del          15 per cento, al fondo casa previsto dall'art. 43, comma 4,          della citata legge n. 724 del 1994.              17. Dopo il comma 10 dell'art. 16 della legge 28 luglio          1999, n. 266, e' aggiunto il seguente:              "10-bis.  Con le stesse modalita' stabilite al comma 10          possono  essere  alienati gli immobili del patrimonio e del          demanio   dello  Stato  concessi  in  qualita'  di  alloggi          individuali  ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati          al di fuori o prospicienti le strutture di servizio .              18.  Al  comma  109 dell'art. 3 della legge 23 dicembre          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:                a) all'alinea,  le  parole: "le societa' a prevalente          partecipazione pubblica sono sostituite dalle seguenti: "le          societa'  derivanti  da  processi  di privatizzazione nelle          quali,  direttamente  o  indirettamente,  la partecipazione          pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale          espresso in azioni ordinarie ;                b) la lettera c) e' abrogata.              19.   I   lavoratori,   gia'   dipendenti   degli  enti          previdenziali,  addetti  al  servizio  di  portierato  o di          custodia  e  vigilanza degli immobili che vengono dismessi,          di   proprieta'  degli  enti  previdenziali,  restano  alle          dipendenze dell'ente medesimo.              20.  Agli  immobili  di cui al decreto del Ministro del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica del          27 marzo  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 88          del  14 aprile  2000, e fino all'esaurimento delle relative          procedure   di  dimissione,  non  si  applica  il  comma  9          dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.              21.  Agli  immobili dello Stato oggetto di programmi di          dismissione,  di cui all'art. 3, commi 99 e seguenti, della          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,          gia'  individuati,  non si applica l'art. 4, secondo comma,          del  decreto  del  Ministro  dell'interno  del 10 settembre          1986,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  215  del          16 settembre 1986.              22. All'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n.          390,  dopo  la  lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis)          alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato          ed  alle  associazioni di promozione sociale che perseguono          rilevanti finalita' culturali o umanitarie .".              -  Si  riporta  il testo dell'art. 10 del decreto legge          18 gennaio  1992,  n.  9, recante "Disposizioni urgenti per          l'adeguamento  degli  organici delle forze di polizia e del          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  per il          potenziamento  delle infrastrutture, degli impianti e delle          attrezzature  delle  Forze  di  polizia",  convertito,  con          modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, cosi'          come modificato dalla presente legge:              "Art.  10  (Acquisizione  di  immobili).  -  1.  Per le          realizzazioni  immobiliari  ricomprese nel programma di cui          all'art. 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle          stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, su proposta del          Ministro  dell'interno,  determina, con proprio decreto, la          quota  dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di          forme  obbligatorie  di  assistenza  e  di  previdenza,  da          destinare  all'acquisto  di fabbricati, ultimati o in corso          di  costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive          del  relativo  progetto,  in deroga a quanto previsto dalla          normativa  vigente  a cui sono sottoposti i singoli enti ed          in  deroga  agli  eventuali  piani  di  impiego  dei fondi,          ancorche'   approvati.   Gli   enti  gestori,  quanto  alle          realizzazioni  comprese  nel  programma  di cui all'art. 8,          operano  sulla  base  di  priorita'  indicate  dal Ministro          dell'interno.              2.  Gli  immobili acquistati o realizzati in attuazione          dei  piani  di investimento di cui al comma 1 sono concessi          in  locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di          successiva  vendita  il  termine  di  sessanta  giorni  per          l'esercizio  del diritto di prelazione, stabilito dall'art.          38,  terzo  comma,  della  legge 27 luglio 1978, n. 392, e'          elevato a centottanta giorni.              3.  Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della          difesa,  individua, all'atto della proposta di cui al comma          1,  le  opere e le realizzazioni immobiliari da considerare          destinate  alla  difesa  militare  dello  Stato,  ai  sensi          dell'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica          18 aprile  1994,  n. 383, dandone comunicazione al Ministro          dei  lavori  pubblici,  ed  inserisce  nel programma di cui          all'art. 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di          privati,   quali   fabbricati,   ultimati  o  in  corso  di          costruzione,  ovvero  aree  edificabili, anche se prive del          relativo  progetto,  destinate  alla  difesa  militare  con          apposito  atto  del  Ministro  della  difesa,  ai sensi del          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 383 del          1994.".
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