Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 marzo 2001, n. 134
Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserita la seguente rubrica: "Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
Art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "del cittadino non abbiente," e' inserita la seguente: "indagato," e dopo la parola: "imputato," e' inserita la seguente: "condannato,".
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse".
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa" sono soppresse.
4. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato.
5. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato.
6. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, puo' trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio
1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 1 (Istituzione del patrocinio). - 1. E'
assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel
procedimento penale ovvero penale militare per la difesa
del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato,
persona offesa da reato, danneggiato che intenda
costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero
civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. Il patrocinio e' altresi' assicurato nei
procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione
per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti
da reato, sempreche' le ragioni del non abbiente risultino
non manifestamente infondate.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e'
valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per
tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali,
comunque connesse.
4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi
di giurisdizione.
5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando
l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita'
procedente nomina un difensore cui e' corrisposto il
compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla
presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme
pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che
superano i limiti di reddito di cui all'art. 3.
6. Il trattamento riservato dalla presente legge al
cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e
all'apolide residente nello Stato.
7. Abrogato.
8. Abrogato.
9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si
applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in
violazione delle norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano
fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi
nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del
tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di
attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine,
prima di provvedere in ordine all'istanza, puo'
trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione,
alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei
delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta
o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere
preventivamente al questore, alla direzione investigativa
antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA)
le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti
relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni
personali e familiari e alle attivita' economiche
eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a
mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di
finanza".



 
Art. 3

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole da: "lire otto milioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "lire diciotto milioni".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1° luglio 2001.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della
citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui
pubblicata, che avra' efficacia a partire dal 1o luglio
2001:
"Art. 3 (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio

a spese dello Stato chi e' titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire
diciotto milioni".



 
Art. 4

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la parola: "strettamente" e' soppressa.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "consulenti tecnici di parte," sono inserite le seguenti: "investigatori privati autorizzati,".
3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova".
4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "un secondo difensore di fiducia" sono aggiunte le seguenti: ", eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato".
5. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 4 (Effetti dell'ammissione al patrocinio). - 1.
L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:
a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di
registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni
specie o natura, relativamente ad atti, documenti e
provvedimenti concernenti il giudizio;
b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti
o altre spese, delle copie degli atti processuali
necessarie per l'esercizio della difesa;
c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese
effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici
e consulenti tecnici di parte, investigatori privati

autorizzati, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che
abbiano prestato la loro opera nel processo nonche' delle
spese ed indennita' necessarie per l'audizione dei
testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici
di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;
d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti
nonche' delle spese e indennita' anticipate dallo Stato, ai
sensi della lettera c);
e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle
autocertificazioni previste dalla presente legge.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per
le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del
conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini
della prova.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non
puo' essere concessa se il richiedente e' assistito da piu'
di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione
cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale
il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore
di fiducia, eccettuati i casi in cui si applicano le norme
previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la
partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato,
dell'imputato o del condannato.
4. Abrogato.
5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data
in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta alla
cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore
se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e
questa e' presentata entro i venti giorni successivi.".



 
Art. 5

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "la sua famiglia anagrafica" sono aggiunte le seguenti: "nonche' del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "3. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' di quanto in essa affermato".
4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".
5. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicita' delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa puo' essere sostituita da un'autocertificazione".
6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo e' causa di inammissibilita' dell'istanza".
7. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "previste dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal comma 1" e le parole da: "con le sanzioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 5 (Contenuto dell'istanza). - 1. L'istanza
prevista dall'art. 2 deve essere redatta in carta semplice
e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del
processo cui si riferisce:
a) l'indicazione delle generalita' dell'interessato e
dei componenti la sua famiglia anagrafica, nonche' del
proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei
componenti il nucleo familiare;
b) un'autocertificazione dell'interessato attestante
la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con
specifica determinazione del reddito complessivo valutabile
a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate
nell'art. 3;
c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di
presentazione dell'istanza o, della comunicazione
precedente e fino a che il procedimento non sia definito,
le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi
nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione
del beneficio.
2. Abrogato.
3. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti
all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1.
L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione
dell'autorita' consolare competente che attesti la
veridicita' di quanto in essa affermato.
4. Se l'interessato e' detenuto, internato per
l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di
arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in
un luogo di cura, la documentazione prevista dal comma 3
puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data
di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un
componente della famiglia dell'interessato.
5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono
tenuti a produrre la documentazione necessaria per
accertare la veridicita' delle loro dichiarazioni. In caso
di impossibilita' a produrre la documentazione di cui al
presente comma e al comma 3, questa puo' essere sostituita
da un'autocertificazione.
6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza
delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal
presente articolo e' causa di inammissibilita'
dell'istanza.
7. La falsita' o le omissioni nell'autocertificazione,
nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle
comunicazioni previste dal comma 1 sono punite con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
seicentomila a lire tre milioni. La pena e' aumentata se
dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la
condanna importa la decadenza prevista dall'art. 10 ed il
recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del
responsabile.".



 
Art. 6

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "ovvero immediatamente se la stessa e' presentata in udienza," sono inserite le seguenti: "a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente: "1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali puo' revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato".
3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: ", alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5," sono soppresse.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 6 (Procedura per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a
quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza prevista
dall'art. 2, ovvero immediatamente se la stessa e'
presentata in udienza, a pena di nullita' assoluta ai sensi
dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale, il
giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma
2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il
giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la
Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei
procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, verificata
l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al
patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua
dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma
1 dell'art. 5, ricorrono le condizioni di reddito cui
l'ammissione al beneficio e' subordinata. Il provvedimento
con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza,
ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, e' dato con decreto motivato che viene
depositato nella cancelleria del giudice con facolta' per
l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del
deposito e' dato avviso all'interessato. Nei procedimenti
penali, del decreto pronunciato in udienza e' data lettura
ed esso e' inserito nel processo verbale. La lettura
sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e'
presente all'udienza.
1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi
termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le
informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter,
all'esito delle quali puo' revocare il beneficio con
diritto di ripetizione delle somme a carico
dell'interessato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del
comma 1, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato
di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito
in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto
e' eseguita a norma dell'art. 156 del codice di procedura
penale.
3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto
previsto dal comma 1 nonche' le dichiarazioni e la
documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a
cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle
ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, del giudice innanzi al
quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a
conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito
della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del
predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la
esattezza dell'ammontare del reddito attestato
dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati
indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo'
altresi' disporre che sia effettuata a cura della Guardia
di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante
e degli altri soggetti indicati nell'art. 3. Se risulta che
il beneficio e' stato erroneamente concesso, l'intendente
di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2
dell'art. 10.
4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto
l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del
decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato puo'
proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte
d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il
decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti
emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura o dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale
nel cui circondario hanno sede. Il ricorso e' notificato
all'intendente di finanza che e' parte nel relativo
procedimento. Il giudice provvede a norma dell'art. 29
della legge 13 giugno 1942, n. 794.
5. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata
entro dieci giorni, a cura della cancelleria,
all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti
giorni successivi a quello in cui e' avvenuta la notifica
possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento.".



 
Art. 7

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "4, comma 4," sono soppresse.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 7 (Indagini preliminari). - 1. L'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesta anche
nella fase delle indagini preliminari. In tal caso
l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini
preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il
giudice, se l'istanza e' accolta, provvede alla
liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 12 anche nel
caso che l'azione penale non venga esercitata.
2. Il giudice per le indagini preliminari e'
competente, altresi', per i provvedimenti di cui agli
articoli 10 e 12.".



 
Art. 8

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato puo' nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.
217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 9 (Nomina del difensore). - 1. Chi e' ammesso al
patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un difensore
scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e
procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha
sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.
1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme
della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato puo'
nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento
penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un
secondo difensore, limitatamente agli atti che
effettivamente si compiono a distanza.".



 
Art. 9

1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento. 2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo' altresi' nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva".
 
Art. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, lettera c), e 4 dell'articolo 5" e le parole: "o a presentare la prescritta documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "o a presentare la documentazione richiesta".



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 10 (Modifica o revoca del decreto di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Se nei termini
previsti dai commi 1, lettera e), e 4 dell'art. 5,
l'interessato non provvede a comunicare le eventuali
variazioni dei limiti di reddito o a presentare la
documentazione richiesta ovvero se, a seguito della
comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1
dell'art. 5, le condizioni di reddito risultano variate in
misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o
modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato. Competente a provvedere e' il giudice
che procede al momento della scadenza dei termini suddetti
ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o,
se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento e'
comunicata o trasmessa con le modalita' indicate nell'art.
6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni
dei commi 4 e 5 dell'art. 6.
2. La revoca o la modifica del provvedimento di
ammissione puo' altresi' essere disposta in ogni momento,
su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi
dell'art. 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto
articolo e con le modalita' ivi previste, quando risulti
provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la
modificazione delle condizioni di reddito di cui all'art.
3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta puo'
essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto
sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'art. 6.
3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non
possono piu' essere richieste dall'intendente di finanza
decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per
il quale l'interessato e' stato ammesso al patrocinio a
spese dello Stato.".



 
Art. 11

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico" sono inserite le seguenti: "o all'investigatore privato autorizzato".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il compenso spettante al difensore e' liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e' liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili. 2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalita' previste dalla presente legge".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico," sono inserite le seguenti: "all'investigatore privato autorizzato,".



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 12 (Liquidazione dei compensi al difensore e al
consulente tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore
o al consulente tecnico o all'investigatore privato
autorizzato della persona ammessa al patrocinio a spese
dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono
liquidati dall'autorita' giudiziaria osservando,
rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i
criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo
che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi
delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari
diritti ed indennita'.
2. La liquidazione e' effettuata con decreto motivato,
al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o
comunque all'atto della cessazione dell'incarico,
dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il
giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il
giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la
sentenza inevocabile. In ogni caso, il giudice competente
puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti
per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il
provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato e' divenuto esecutivo dopo la loro definizione.
2-bis. Il compenso spettante al difensore e' liquidato
dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine,
tenuto conto della natura dell'impegno professionale in
relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa. Il compenso per
le impugnazioni coltivate dalla parte e' liquidato ove le
stesse non siano dichiarate inammissibili.
2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di
persone ammesse al programma di protezione di cui al
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
liquidate dal giudice nella misura e con le modalita'
previste dalla presente legge.
3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al
difensore, al consulente tecnico, all'investigatore privato
autorizzato, a ciascuna delle parti, al querelante e al
pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto
in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal
pretore e' trasmesso in copia al procuratore della
Repubblica.
4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono
proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro
venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al
tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il
giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti
emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura o dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale
nel cui circondario hanno sede.
5. Il procedimento e' regolato dall'art. 29 della legge
13 giugno 1942, n. 794.
6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio
giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale
gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini
della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.".



 
Art. 12

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n.
217, e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale".



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge
n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 13 (Divieto di percepire compensi o rimborsi). -
1. Il difensore o il consulente tecnico della persona
ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono
percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a
qualsiasi titolo.
2. Ogni patto contrario e' nullo.
2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero
il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte
rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo,
costituisce grave illecito disciplinare professionale.".



 
Art. 13

Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il
seguente capo: "Capo II - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI. Art. 15-bis. - (Istituzione del patrocinio). - 1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, nonche' negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. 2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonche' ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attivita' economica. 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Art. 15-ter. - (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni. 2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalita' ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato. 3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente. Art. 15-quater. - (Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. 2. L'istanza, a pena di inammissibilita', e' sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. 3. L'istanza e' presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione. Art. 15-quinquies. - (Contenuto dell'istanza) - 1. L'istanza prevista dall'articolo 15-quater e' redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilita', oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se gia' pendente, cui si riferisce: a) l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti
del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di
codice fiscale; b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza
delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del
reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le
modalita' indicate nell'articolo 15-ter; c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione
dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il
procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti
di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza e' accompagnata da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. Puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista. 4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere. 5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 e' causa di inammissibilita' dell'istanza. Art. 15-sexies. - (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tale caso l'interessato non puo' giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione. 2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti: a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare
riguardo ai quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo,
salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte
contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause
penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile; b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta
non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti; c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per
l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne e'
spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i
notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli
onorari e le indennita' ad essi al riguardo dovuti sono, a loro
domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel
modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione
della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte
condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla
stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora,
per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta
ammissione venga revocata ai sensi dell'articolo 15-terdecies; e) sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di
ripetizione ai sensi della lettera d), le spese di viaggio e di
soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali necessarie per le
finalita' di cui al presente articolo, nonche' le spese di viaggio
e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai
testimoni; f) le inserzioni per le finalita' sopra indicate sono fatte con
annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni
giudiziarie su presentazione di un ordine scritto del giudice che
tratta la causa o l'affare; g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la
pubblicazione in uno o piu' giornali dei provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicita'
ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di
procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei
commi secondo e seguenti dell'articolo 50 del codice civile e
dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione; h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la
pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120
del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione
dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli 534, 570 e 576
dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero
contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca
dell'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi
degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato
dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite
riscosse dall'amministratore giudiziario; i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento
dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta. Art. 15-septies. - (Iscrizione a debito di onorari ed indennita) - 1. Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennita' dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite. Art. 15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) - 1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Art. 15-nonies. - (Sanzioni). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza di cui all'articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca, da disporre immediatamente, prevista dall'articolo 15-terdecies, nonche' il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile. 2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies. Art. 15-decies. - (Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 15-quater, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile l'istanza e' trasmessa all'interessato, al giudice procedente e al direttore regionale delle entrate competente. 3. Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-quinquies, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 15-nonies. 4. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza. 5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. Art. 15-undecies. - (Ammissione da parte del giudice). - 1. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al giudice. 2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies. Art. 15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonche' un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge. Art. 15-terdecies. - (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il provvedimento di ammissione. 2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento. 4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l'atto che definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Art. 15-quattuordecies. - (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorita' giudiziaria, previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennita', ridotti della meta'. 2. La liquidazione e' effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. 3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale. 4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione e' trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate. 5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. 6. Il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. 7. Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. Art. 15-quinquiesdecies. - (Divieto di percepire compensi o rimborsi). - 1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario e' nullo. 2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale. Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). - 1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa. 3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 e' effettuata nella misura percentuale corrispondente. 4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai commi da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennita' dovuti al difensore. Art. 15-septiesdecies. - (Azione di recupero). - 1. L'azione di recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo' essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare. 2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia. 3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, ed e' vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario e' nullo. 4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice e' obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto. 5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione previsti dalle norme di procedura e' tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato. 6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti. Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri casi). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione. Art. 15-noniesdecies. - (Applicazione). - 1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1 luglio 2002. 2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1 luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.".



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
"Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai
procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la
tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria,
nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili,
amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al
comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli
importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei
procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella
procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita'
dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del
contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla
ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi
dell'art. 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento
penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui
al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la
parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento
di una somma a titolo di risarcimento del danno, il
contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di
accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo
liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi
degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa
espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo
ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della
domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a
farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove
non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita'
della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono apportate le variazioni alla misura del
contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente
legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei
processi registrate nei due anni precedenti. Con il
predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal
pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di
competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi
verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
milioni.
10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione
tra le amministrazioni interessate dei proventi del
contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa
regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dal 1o luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a
decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere
prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze,
tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli
uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati
per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti
gia' iscritti a ruolo al 1o luglio 2000 ovvero
all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo
periodo, la parte puo' valersi delle disposizioni del
presente articolo versando l'importo del contributo di cui
alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo
al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a
titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo
e di diritti di cancelleria.".
- Si riporta il testo degli articoli 723, 727 e 729 del
codice di procedura civile:
"Art. 723 (Fissazione dell'udienza di comparizione). -
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per
la comparizione davanti a se' o ad un giudice da lui
designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel
ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il
termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a
cura del ricorrente. Puo' anche ordinare che il decreto sia
pubblicato in uno o piu' giornali.
Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.".
"Art. 727 (Pubblicazione della domanda). - Il
presidente del tribunale nomina un giudice a norma
dell'art. 723 e ordina che a cura del ricorrente la
domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia
inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di
dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello
scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi
dall'ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il
termine fissato, la domanda si intende abbandonata.
Il presidente del tribunale puo' anche disporre altri
mezzi di pubblicita'.".
"Art. 729 (Pubblicazione della sentenza). - La sentenza
che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere
inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza
stessa. Il tribunale puo' anche disporre altri mezzi di
pubblicita'.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di
qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia
della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato
l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza per l'annotazione
sull'originale.".
- Si riporta il testo dell'art. 50 del codice civile:
"Art. 50 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni).
- Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza,
il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o
del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di
ultima volonta' dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se
l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima
notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali
spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente
possono domandare di essere ammessi all'esercizio
temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell'assente
sarebbero liberati da obbligazioni possono essere
temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo
che si tratti delle obbligazioni alimentari previste
dall'art. 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio
temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle
obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata
dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla, il
tribunale puo' stabilire altre cautele, avuto riguardo alla
qualita' delle persone e alla loro parentela con
l'assente.".
- Si riporta il testo degli articoli 120, 534, 570 e
576 del codice di procedura civile:
"Art. 120 (Pubblicita' della sentenza). - Nei casi in
cui la pubblicita' della decisione di merito puo'
contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di
parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente,
mediante inserzione per estratto in uno o piu' giornali da
lui designati.
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal
giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e'
stata disposta, con diritto a ripetere le spese
dall'obbligato.".
"Art. 534 (Vendita all'incanto). - Quando la vendita
deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice
dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 530,
stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve
eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o
all'ufficiale giudiziario o ad un istituto all'uopo
autorizzato.
Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione
puo' disporre che, oltre alla pubblicita' prevista dal
primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicita'
straordinaria a norma del comma terzo dello stesso
articolo.".
"Art. 570 (Avviso della vendita). - Dell'ordine di
vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'art. 490,
pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore,
degli estremi previsti nell'art. 555 e del valore
dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, con
l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere
fornite dalla cancelleria del tribunale.".
"Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la
vendita). - Il giudice dell'esecuzione quando ordina
l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma
dell'art. 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento
delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le
eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma
dell'art. 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il
quale deve essere prestata dagli offerenti;
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle
offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere
depositato e le modalita' del deposito.
L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.".
- Si riporta il testo degli articoli 2755 e 2770 del
codice civile:
"Art. 2755 (Spese per atti conservativi o di
espropriazione). - I crediti per spese di giustizia fatte
per atti conservativi o per espropriazione di beni mobili
nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui
beni stessi.".
"Art. 2770 (Crediti per atti conservativi o di
espropriazione). - I crediti per le spese di giustizia
fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni
immobili nell'interesse comune dei creditori sono
privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un
immobile per le spese fatte per la dichiarazione di
liberazione dell'immobile dalle ipoteche.".
- Si riporta il titolo della legge 8 luglio 1980, n.
319 "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorita' giudiziaria.".
- Si riporta il testo dell'art. 29 della legge
13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di
procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile):
"Art. 29. - Il presidente del tribunale o della Corte
di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la
comparizione degli interessati davanti al collegio in
camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art.
645, ultima parte, del codice di procedura civile.
Il decreto e' notificato a cura della parte istante.
Non e' obbligatorio il ministero di difensore.
Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle.
Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo
esecutivo.
Si applica per le spese l'art. 92, ultimo comma, del
codice di procedura civile.
Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione
non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con
ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo
esecutivo anche per le spese del procedimento.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e
al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a
norma dell'art. 28.".
- Si riporta il testo dell'art. 309 del codice di
procedura civile:
"Art. 309 (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel
corso del processo nessuna delle parti si presenta
all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma
dell'art. 181.".



 
Art. 14

Prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserita la seguente rubrica: "Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI".
 
Art. 15

1. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "al gratuito patrocinio" sono sostituite dalle seguenti: "al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I".



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge
n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 16 (Disposizione transitoria). - 1. L'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I
deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono
disciplinati dalla presente legge.".



 
Art. 16

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non e' ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 17 (Norme regolamentari). - 1. Con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con
i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale, saranno determinate le modalita' da
osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti
indicati nel comma 1 dell'art. 12 e per il recupero delle
medesime e delle spese di cui all'art. 4, nei casi in cui
sia previsto. Non e' ammesso il recupero delle somme pagate
al difensore e delle spese, di cui all'art. 4, nel processo
penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2
dell'art. 10.".



 
Art. 17

1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente: "Art. 17-bis. - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato). - 1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 2. L'elenco e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3. 3. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale; b) assenza di sanzioni disciplinari; c) anzianita' professionale non inferiore a sei anni. 4. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare. 5. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico ed e' a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia".
 
Art. 18

1. L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - (Relazione al Parlamento) - 1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa".
 
Art. 19

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo
la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente:
"l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli
oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche"; b) all'articolo 65, in materia di oneri di utilita' sociale, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di
istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente
riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa
dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si
applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto
erogatore non abbia le finalita' statutarie istituzionali di cui
al medesimo comma 1".



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari e i contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo
complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la
deduzione compete per un importo complessivamente non
superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i
predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel
precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto
limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote
accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi
dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo
14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono
fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto
del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del
soggetto di cui sono a carico, della condizione di
destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche
complementari;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
non superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per
gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in lire
3 milioni, aumentato a L. 3.500.000 per gli anni 2005 e
2006 e a L. 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche.".



 
Art. 20

1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.
2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere: a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e
alle eventuali imposte, nonche' i requisiti, le modalita' e gli
obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; b) i presupposti, le modalita' e gli obblighi per la nomina del
difensore d'ufficio.
3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunita' dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la piu' ampia possibilita' di accesso.
5. Il Ministero della giustizia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilita' a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misura per la stabilizzazione
della finanza pubblica), abrogata dall'art. 6, legge
31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art.
6:
"Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttivita').
- 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche'
una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti
privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite
con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere
dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita'
pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di
spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole
amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi'
ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha
operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
nelle disponibilita' di bilancio dell'amministrazione. Tali
quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, per le predette finalita', con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La rimanente somma costituisce
economia di bilancio. La presente disposizione non si
applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi
di collaborazione sono diretti a finanziare interventi,
servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa
ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i
privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra
disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni
pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso,
consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da
parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i
regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla
corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti assegnati ai centri di
responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall'esercizio fmanziario 1998, i
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa
definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della
gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese
di parte corrente, sia in termini di competenza che di
cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2
per cento. La meta' degli importi costituisce economia di
bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla
contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni
culturali e ambientali l'importo che costituisce economia
di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota
accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo
e' destinato ad incrementare le risorse relative
all'incentivazione della produttivita' del personale e le
retribuzioni di risultato del personale dirigente della
medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di
cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle
unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento
(funzionamento), nonche' alle spese, specificamente
afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui
alla unita' previsionale di base "accordi ed organismi
internazionali (interventi), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Bilancio e affari finanziari .
7. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate
all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
modalita' determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il
personale del "comparto Ministeri , ad incrementare le
somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".



 
Art. 21

1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione delle norme di legge incompatibili.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'articolo 13 della presente legge.



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".



 
Art. 22

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 23.

1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato. 2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 533 del 1973 sono abrogati a decorrere dal 1º luglio 2002.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5477):
Presentato dall'on. Pecorella il 2 dicembre 1998.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 20 gennaio 1999 con pareri delle commissioni,
I, III, V.
Esaminato dalla II commissione il 10 e 23 maggio 2000;
6, 8, 13, 21 giugno 2000; 13 e 14 dicembre 2000.
Esaminato in aula il 18 dicembre 2000; 9, 10 gennaio
2001 ed approvato il 16 gennaio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4954):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 30 gennaio 2001 con pareri delle
commissioni 1a, 3a e 5a.
Esaminato dalla 2a commissione il 14 e 15 febbraio 2001
ed approvato il 28 febbraio 2001.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone