IL MINISTRO DELL'INTERNO        delegato per il coordinamento della protezione civile
    Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Visto  il  decreto  legge  3 giugno  1996,  n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;  Vista  da  ultimo l'ordinanza n. 3089 del 4 ottobre 2000 pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 in data 13 ottobre 2000;  Vista la nota del 26 marzo 2001 con la quale il sindaco di Venezia, commissario  delegato  per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, al fine di non vanificare i lavori sulle fondazioni in parte eseguiti,  segnala  l'urgenza  di non interrompere l'esecuzione degli stessi attualmente realizzati ad opera di un'impresa subappaltatrice;  Considerato  che  il  commissario  delegato  sindaco di Venezia con proprio   provvedimento   in   data  21 marzo  2001  ha  disposto  la risoluzione  del contratto di appalto per la ricostruzione del teatro "La Fenice";  Ritenuto  indispensabile  sotto  il  profilo  dell'economicita'  ed efficacia  dell'azione  amministrativa  porre  in  essere  ogni utile determinazione  che  consenta,  in tempi brevi, la ripresa dei lavori per la ricostruzione del teatro "La Fenice";  Su proposta del direttore dell'Agenzia prof. Franco Barberi;                              Dispone:                               Art. 1.  1.  Il  commissario delegato, nell'espletamento dei compiti ad esso affidati,  al  fine di non interrompere l'esecuzione degli interventi in  corso  al  momento  della  risoluzione del contratto di appalto e consentire  la loro prosecuzione per il tempo necessario ad espletare la  procedura  di gara per l'individuazione del nuovo appaltatore dei lavori  di  ricostruzione,  puo'  adottare  provvedimenti  in  deroga all'art.  24  della  legge  1o febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni,  nel  rispetto  dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie in materia di appalto di lavori.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 10 aprile 2001                                                  Il Ministro: Bianco  |