IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401; Vista da ultimo l'ordinanza n. 3089 del 4 ottobre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 in data 13 ottobre 2000; Vista la nota del 26 marzo 2001 con la quale il sindaco di Venezia, commissario delegato per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, al fine di non vanificare i lavori sulle fondazioni in parte eseguiti, segnala l'urgenza di non interrompere l'esecuzione degli stessi attualmente realizzati ad opera di un'impresa subappaltatrice; Considerato che il commissario delegato sindaco di Venezia con proprio provvedimento in data 21 marzo 2001 ha disposto la risoluzione del contratto di appalto per la ricostruzione del teatro "La Fenice"; Ritenuto indispensabile sotto il profilo dell'economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa porre in essere ogni utile determinazione che consenta, in tempi brevi, la ripresa dei lavori per la ricostruzione del teatro "La Fenice"; Su proposta del direttore dell'Agenzia prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il commissario delegato, nell'espletamento dei compiti ad esso affidati, al fine di non interrompere l'esecuzione degli interventi in corso al momento della risoluzione del contratto di appalto e consentire la loro prosecuzione per il tempo necessario ad espletare la procedura di gara per l'individuazione del nuovo appaltatore dei lavori di ricostruzione, puo' adottare provvedimenti in deroga all'art. 24 della legge 1o febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie in materia di appalto di lavori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2001 Il Ministro: Bianco |