Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 10 aprile 2001 |
Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti l'incendio che il 20 marzo 2001 ha causato il parziale crollo della sede della scuola media statale Cavalcaselle, nel territorio del comune di Legnago, in provincia di Verona. (Ordinanza n. 3123). |
|
|
IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile; Considerato che il 20 marzo 2001 un incendio ha causato la parziale distruzione della sede della scuola media statale Cavalcaselle, nel comune di Legnago, in provincia di Verona, determinando il decesso di una studentessa e l'intossicazione di numerosi studenti, docenti e personale delle strutture di soccorso; Considerato che l'incendio ha determinato il crollo parziale dell'edificio scolastico e la distruzione di gran parte dell'arredo e delle attrezzature didattiche dell'istituto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Legnago; Considerato che l'evento verificatosi e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di concorrere con l'amministrazione comunale di Legnago a realizzare il piu' celere ripristino della normale attivita' didattica; Sentito il Ministro della pubblica istruzione; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone:
Art. 1.
1. Per gli interventi urgenti conseguenti all'evento di cui in premessa, finalizzati a consentire la tempestiva ripresa della normale attivita' didattica e' assegnata al comune di Legnago la somma di lire 2,3 miliardi a titolo di contributo straordinario ad integrazione delle risorse rese disponibili dal comune stesso. 2. Il sindaco di Legnago, o suo delegato, provvede, in deroga alle vigenti norme di legge e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, ad attivare gli interventi urgenti necessari alla rimozione delle macerie, all'avvio del ripristino dell'edificio scolastico danneggiato, al recupero ed alla sostituzione degli arredi e delle attrezzature didattiche distrutte o danneggiate, all'individuazione e all'approntamento di una soluzione provvisoria per assicurare il proseguimento dell'attivita' didattica e la regolare conclusione dell'anno scolastico in corso. 3. Il sindaco di Legnago, per le attivita' connesse al recupero ed alla sostituzione degli arredi e delle attrezzature didattiche distrutte o danneggiate, procede d'intesa con il direttore regionale della pubblica istruzione. |
| Art. 2. 1. Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dell'amministrazione comunale per rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'incendio e del parziale crollo dell'edificio scolastico in questione. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza si provvede a valere sull'unita' previsionale di base 20.2.1.3. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2001 Il Ministro: Bianco |
|
|
|