Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 28 marzo 2001 |
Autorizzazione all'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a., in Faenza, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita'
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 agosto 1998 di autorizzazione in via provvisoria al rilascio delle certificazioniCE secondo la direttiva 95/16/CE per gli allegati V - VI e X, emesso a nome della societa' E.C.O. -- European Certifying Organization S.r.l., con sede in via Brunelleschi, 119 - -Ravenna; Vista l'istanza del 14 luglio 1999, prot. n. 350, acquisita in atti di questo Ministero in data 20 luglio 1999, protocollo n. 757.592, con la quale l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l. - Ravenna, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE; Vista la nota del 7 febbraio 2000, prot. n. 1406, acquisita in atti di questo Ministero in data 17 febbraio 2000, prot. n. 757.106, con cui l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l. - Ravenna, ha comunicato di aver trasferito la sua sede legale in via Granarolo, 62 - Faenza (Ravenna), giusto atto del 3 settembre 1999, repertorio n. 93483, raccolta n. 3.948, a rogito dott. Massimo Gargiulo, notaio iscritto al ruolo del distretto di Ravenna, residente con studio in Faenza alla via Naviglio, 14; Vista l'istanza del 17 novembre 2000, prot. n. 16244, acquisita in atti di questo Ministero in data 20 novembre 2000, protocollo n. 757.712, con la quale l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a. - Ravenna, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati VIII -- IX - XI - XII - XIII e XIV; Vista la nota della societa' E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a. del 6 dicembre 2000, prot. n. 16675, recepita in atti di questo Ministero il 20 dicembre 2000, prot. n. 757.800, con cui si trasmette copia notarile dell'atto di trasformazione da E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l. in E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a., giusto atto del 27 maggio 2000, repertorio n. 100.585, raccolta n. 4.526, a rogito dott. Massimo Gargiulo, notaio iscritto al ruolo del distretto di Ravenna, residente con studio in Faenza alla via Naviglio, 14; Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a. - Ravenna, e' conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998; Considerato che le documentazioni e le ragioni per cui, a suo tempo e' stata concessa l'autorizzazione alla certificazione CE alla societa' E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l. permangono valide anche per la societa' E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.; Considerato altresi' che l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta: Art. 1. 1. L'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a., con sede legale in via Granarolo, 62 - Faenza (Ravenna), subentra negli obblighi e nei diritti all'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l., con sede legale in via Brunelleschi, 119 --Ravenna, derivanti dall'autorizzazione alla certificazione CE concessa con decreto di questo Ministero del 5 agosto 1998; 2. All'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a. resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0714, gia' precedentemente assegnato dalla commissione europea alla societa' E.C.O.-- European Certifying Organization S.r.l. |
| Art. 2. 1. L'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a., e' autorizzato, in via definitiva, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati: allegato V: esame CE del tipo (modulo B); allegato VI: esame finale; allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo F); allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (modulo H); allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G); allegato XI: conformita' al tipo con controllo per campione (modulo C); allegato XII: garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (modulo E); allegato XIII: garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H); allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D). 2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato- - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -- Ispettorato tecnico. 4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. |
| Art. 3. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' triennale. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. |
| Art. 4. 1. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2001 Il direttore generale: Visconti |
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