| Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 28 marzo 2001, n. 129 |  
| Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 19 febbraio  2001,  n.  17,  recante  interventi  per  il ripiano dei disavanzi  del  Servizio  sanitario  nazionale  al  31 dicembre 1999, nonche'  per  garantire  la  funzionalita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. |  
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga
  la seguente legge:                               Art. 1.
      1. Il  decreto-legge  19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per  il  ripiano  dei  disavanzi  del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonche' per garantire la funzionalita' dell'Agenzia per  i  servizi  sanitari  regionali,  e'  convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.    2. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.      Data a Roma, addi' 28 marzo 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                LAVORI PREPARATORI
            Camera dei deputati (atto n. 7623):              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri          (Amato),  dal  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della          programmazione economica (Visco) il 20 febbraio 2001.              Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in          sede  referente,  il  20 febbraio  2001  con  pareri  delle          commissioni I,  V,  XI  del  comitato per la legislazione e          della commissione parlamentare per le questioni regionali.              Esaminato dalla XII commissione il 28 febbraio 2001; il          1o, 7 e 8 marzo 2001.              Relazione  scritta  presentata  l'8 marzo 2001 (atto n.          7623/A - relatore on. Scantamburlo).              Esaminato in aula ed approvato il 14 marzo 2001.                    Senato della Repubblica (atto n. 5045):              Assegnato  alla  12a  commissione  (Affari sociali), in          sede   referente,   il   16 marzo  2001  con  pareri  delle          commissioni  1a,  5a  e  della commissione per le questioni          regionali.              Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di          costituzionalita', il 21 marzo 2001.              Esaminato dalla 12a commissione il 21 marzo 2001.              Esaminato in aula ed approvato il 21 marzo 2001.
            Avvertenza:              Il  decreto-legge  19  febbraio  2001,  n. 17, e' stato          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.          42 del 20 febbraio 2001.              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua          pubblicazione.              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta          Ufficiale alla pag. 63.  |  
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             Modificazioni apportate in sede di conversione              al decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17
     All'articolo 1:   al  comma  2,  dopo  le  parole:  "data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione";   al  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "La liquidazione  del  saldo  e' subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d)";   al  comma  4,  primo periodo, dopo le parole: "bilancio triennale" sono inserite le seguenti: "2001-2003,";   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:   "4-bis.  Al  fine  di  consentire  il monitoraggio in corso d'anno degli  andamenti  della  spesa  sanitaria,  le  regioni e le province autonome  di  Trento  e di Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui  al decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001, sono tenute  a  trasmettere  trimestralmente  al Ministero della sanita' i dati  relativi  ai  costi  e ai ricavi aziendali delle aziende unita' sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere, rilevati attraverso un modello  da  adottare  con  decreto  del  Ministro  della sanita', di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  venti  giorni  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della legge di conversione del presente decreto. Con  lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le modalita' per l'invio del predetto modello.   4-ter.  Ai  fini  della  verifica  degli effettivi andamenti della spesa  sanitaria,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel  trasmettere al Ministero della sanita' i dati relativi ai  costi aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle valutazioni di fine esercizio.   4-quater.  Con  effetto  dall'anno  2001,  le anticipazioni di cui all'articolo  13,  comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno".   All'articolo 2:   il comma 1 e' sostituito dai seguenti:   "1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 e' sostituito dal seguente:   "4.  Per  consentire  all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente  ai  propri  compiti  istituzionali, in particolare per quanto  concerne  il  supporto  al  Ministero  della  sanita'  per la definizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  da  correlare effettivamente  alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale e' determinata in cinquanta unita'  di  personale  di  ruolo  e in trenta unita' di personale con contratto  a  termine di diritto privato. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti  con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'".   1-bis. E' abrogata la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266";   il comma 2 e' sostituito dai seguenti:   "2.  Dopo  l'articolo  2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e' inserito il seguente:   "Art.  2-bis.  - (Regolamento di organizzazione e funzionamento) - 1.  Con  regolamento  del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  sono approvate le norme sul funzionamento degli   organi   dell'Agenzia,   con   la  previsione  di  sottoporre all'approvazione  dei  Ministeri  della  sanita'  e  del  tesoro, del bilancio  e  della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione       dei       servizi;      sulla      gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello  di  ruolo  in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo   nel  limite  di  otto  unita',  con  equiparazione  al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per  il  conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti  di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale gia' in servizio".   2-bis.  All'articolo  3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: "secondo la procedura prevista dall'articolo 5,  comma  2,  del  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 266" sono sostituite   dalle   seguenti:   "secondo   la   procedura   prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto".   2-ter.  Il  comma  2  dell'articolo  5  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' abrogato.   2-quater.  Le  assunzioni  derivanti  dall'aumento delle dotazioni organiche  di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni   caso,   non   sono  conteggiate  ai  fini  del  raggiungimento dell'obiettivo  di  riduzione  del personale in servizio, previsto ai sensi  dell'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive  modificazioni.  Per  la  copertura  dei  posti  di  ruolo dirigenziale  di  cui  all'articolo  2-bis del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  115,  introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  puo' avvalersi delle graduatorie  relative  ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanita'";   il comma 3 e' sostituito dal seguente:   "3.  All'articolo  2,  comma  1,  del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  115,  il  secondo  periodo  e' sostituito dal seguente: "I componenti  degli  organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta"";   al  comma  4, sono premesse le parole: "All'articolo 5 del decreto legislativo  30  giugno  1993,  n.  266, il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "5"";  e  le  parole: "come rideterminato" sono sostituite dalle seguenti: "come rideterminata".  |  
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